§ 2.3.42 - L.R. 20 giugno 2017, n. 6.
Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:20/06/2017
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Intervento annuale di semplificazione normativa)
Art. 2.  (Riordino e semplificazione delle leggi regionali mediante testi unici)
Art. 3.  (Semplificazione procedimentale)
Art. 3 bis.  (Lazio Semplice)
Art. 3 ter.  (Semplificazione digitale. Piattaforma digitale regionale dati e iniziative connesse)
Art. 4.  (Abrogazioni)


§ 2.3.42 - L.R. 20 giugno 2017, n. 6.

Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali

(B.U. 22 giugno 2017, n. 50)

 

Art. 1. (Intervento annuale di semplificazione normativa)

1. In armonia con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e la legge 25 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e successive modifiche, la presente legge detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale e dispone l’abrogazione espressa di disposizioni legislative e di leggi regionali.

2. La Giunta regionale procede, entro il 31 maggio di ogni anno, in relazione alle diverse materie di competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, alla ricognizione delle disposizioni di leggi regionali delle quali è necessaria l’abrogazione espressa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) identificazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali o violazione di disposizioni statutarie, statali o europee;

d) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

e) esclusione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;

f) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell’attività di ricognizione di cui al comma 2, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un’apposita proposta di legge recante l’elenco delle disposizioni di legge regionale da abrogare.

4. Nello svolgimento dell’attività di ricognizione di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto delle eventuali risultanze dell’attività svolta dal Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, istituito dalla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7.

5. Nel corso dell’approvazione della legge di cui al comma 3, il Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali esprime parere alla competente commissione consiliare permanente.

 

     Art. 2. (Riordino e semplificazione delle leggi regionali mediante testi unici)

1. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, al fine di organizzare per settori di materie omogenee le disposizioni di legge regionale in vigore, la Giunta regionale, ferma restando la facoltà di redigere testi unici meramente compilativi, presenta al Consiglio regionale una o più proposte di testi unici, sotto forma di proposte di legge, volti alla disciplina di ciascun settore sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione degli oneri regolatori e identificazione delle disposizioni indispensabili, anche utilizzando procedure di analisi, misurazione e verifica di impatto della regolamentazione, nonché semplificazione del contenuto delle disposizioni;

b) coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa ed eliminazione di antinomie e discrasie;

c) semplificazione del linguaggio normativo;

d) semplificazione dei procedimenti amministrativi, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche;

e) adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

f) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate;

g) indicazione esplicita delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. La commissione consiliare competente per materia può, con apposita risoluzione adottata ai sensi dell’articolo 33, comma 4, dello Statuto, formulare indirizzi alla Giunta

regionale per la predisposizione di una proposta di legge di testo unico, indicando anche l’oggetto, le fonti legislative e regolamentari della materia.

3. Ai sensi dell’articolo 36, comma 4, dello Statuto, i testi unici di cui al comma 1 non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l’inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

 

     Art. 3. (Semplificazione procedimentale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, adotta regolamenti volti a semplificare i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dei principi di cui all’articolo 20, commi 4 e 8, della l. 59/1997 e successive modifiche.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono, in particolare, ai seguenti principi:

a) semplificazione e riduzione dei passaggi e delle fasi procedimentali con eliminazione di quelli non necessari;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo nonché del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 9bis, della l. 241/1990 e successive modifiche;

c) pubblicità del procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di protezione dei dati personali;

d) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico regionale, nazionale o europeo;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

h) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

i) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono autorizzati da apposite leggi regionali che determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono, ove necessario,

l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

 

     Art. 3 bis. (Lazio Semplice) [1]

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare e favorire la partecipazione dei cittadini alla semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, al monitoraggio dei procedimenti in corso, alla maggiore omogeneità nell’azione delle diverse strutture amministrative, nell’ambito dei siti internet istituzionali della Regione, della Giunta e del Consiglio, è istituita una specifica sezione denominata “Lazio Semplice” suddivisa per aree tematiche.

2. I privati, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, gli enti ecclesiastici, le associazioni, gli enti locali, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, le unioni dei comuni e le altre forme associative presentano, tramite il sito internet istituzionale, le proposte di semplificazione, incluse quelle concernenti la modifica di atti normativi regionali, volte ad individuare i settori di materie da riorganizzare ai sensi dell’articolo 2 ovvero i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell’articolo 3, e verificano lo stato dei procedimenti in corso. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, sono definite le modalità per la presentazione delle predette proposte.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 2, approva il programma annuale dell’attività di semplificazione regionale, individuando le misure di semplificazione da adottare ai sensi degli articoli 2 e 3 ed, eventualmente, i relativi tempi.

4. Per garantire la misurazione e l’armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.

 

     Art. 3 ter. (Semplificazione digitale. Piattaforma digitale regionale dati e iniziative connesse) [2]

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 50 ter del d.lgs. 82/2005, relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati, promuove l’implementazione e lo sviluppo della piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse), denominata Piattaforma digitale regionale dati, per favorire e condividere la conoscenza e l’utilizzo del proprio patrimonio informativo, al fine di realizzare nuovi servizi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma digitale regionale dati persegue, in particolare, l’obiettivo di migliorare e semplificare l’interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data e delle informazioni verso cittadini e imprese, amplificare il valore del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni regionali e delle società pubbliche regionali mediante la predisposizione e l’uso di strumenti di analisi, minimizzare i costi transattivi per l’accesso e l’utilizzo dei dati, migliorare la conoscenza dei fenomeni descritti dai dati e sviluppare un’architettura condivisa delle interfacce e strumenti di cooperazione applicativa, anche basati su sistemi di intelligenza artificiale, nonché condurre iniziative utili a promuovere attività di ricerca scientifica su tematiche applicative di interesse per la pubblica amministrazione.

3. La Piattaforma digitale regionale dati è finalizzata alla pubblicazione di dati detenuti dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti, dalle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e dagli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione.

4. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, adotta politiche tese ad incentivare la condivisione, la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo degli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite intese. La Regione promuove, altresì, la stipula di intese con altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 3, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sentita la commissione consiliare competente in materia, un regolamento che disciplina in particolare:

a) i dati che possono essere oggetto di immediato riutilizzo tramite la Piattaforma digitale regionale dati;

b) i dati che possono essere rilasciati a pagamento;

c) le modalità per individuare ulteriori dati che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;

d) le modalità di pubblicazione dei dati e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;

e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati di cui l'amministrazione regionale è titolare;

f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;

g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;

h) le modalità per:

1) la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati, ove necessaria per l'accesso;

2) la presentazione della richiesta relativa ai dati non ancora presenti sulla Piattaforma digitale regionale dati;

i) le modalità e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui al comma 6, lettera d);

l) la programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, di cui al comma 6, lettera e) e dei servizi di formazione e assistenza tecnica di cui al comma 6, lettera f);

m) la programmazione degli interventi di cui al comma 6, lettera g), mediante l'utilizzo dei fondi di garanzia e la concessione di finanziamenti e/o contributi, legati al riutilizzo dei dati e all'innovazione tecnologica, nonché le modalità per l'indizione annuale di concorsi di idee.

6. Il regolamento di cui al comma 5 si attiene, in particolare, alle seguenti norme generali:

a) accessibilità gratuita, nonché riutilizzo, anche per finalità commerciali, dei dati di cui sono titolari i soggetti indicati al comma 3 nonché i soggetti indicati al comma 4, laddove ricorrano le condizioni ivi previste;

b) accesso, mediante la Piattaforma digitale regionale dati, a cataloghi di dati e applicazioni in base a modalità che garantiscano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;

c) adozione di un piano per il riutilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 3, contenente per ciascun insieme di dati l'indicazione temporale della messa a disposizione, da rendere pubblico secondo modalità digitali;

d) concessione in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, dei programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppati per conto e a spese della Regione stessa, ad altre pubbliche amministrazioni o a soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, nei limiti stabiliti dalla normativa statale;

e) attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, finalizzate alla conoscenza digitale e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

f) promozione di azioni di formazione e qualificazione professionale, nonché servizi di formazione e assistenza tecnica in materia di riutilizzo dei dati, basati su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico indistinto;

g) attività di sostegno dell'iniziativa economica legata al riutilizzo, finalizzata alla crescita imprenditoriale e alla competitività dell'industria regionale sui mercati nazionale e internazionale, nonché promozione di concorsi di idee per giovani.

7. Entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 5, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, con verifica al 1° marzo di ogni anno, il progetto di implementazione e sviluppo della Piattaforma digitale regionale dati.

8. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli da 1 a 14 della 1.r. 7/2012.

 

     Art. 4. (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato A «Attività istituzionali».

2. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato B «Agricoltura, Caccia e Pesca».

3. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato C «Ambiente e Rifiuti».

4. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato D «Infrastrutture, Enti locali e Politiche abitative».

5. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato E «Politiche del territorio e Mobilità».

6. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato F «Sviluppo economico e Attività produttive».

7. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato G «Lavoro, Pari opportunità e Personale».

8. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato H «Politiche sociali e Sicurezza».

9. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato I «Salute».

10. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato L «Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo».

11. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato M «Cultura e Politiche giovanili».

12. Le disposizioni legislative e le leggi regionali abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

ALLEGATO A «ATTIVITÀ ISTITUZIONALI» (articolo 4, comma 1)

1) legge regionale 12 giugno 1986, n. 22 (Affidamento studi, ricerche ed indagini conoscitive, organizzazione seminari e convegni e stampa di atti regionali);

2) legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52 (Iniziative della Regione e degli enti locali per l’Unione europea);

3) legge regionale 10 aprile 1991, n. 16 (Interpretazione autentica dell’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52, concernente: “Iniziative della Regione e degli enti locali per l’Unione europea”);

4) legge regionale 8 luglio 1991, n. 26 (Sostituzione del secondo comma dell’art. 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: “Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali”);

5) legge regionale 20 agosto 1994, n. 36 (Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34 concernente: “Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali”);

6) legge regionale 21 novembre 1994, n. 61 (Modificazione della legge regionale 20 agosto 1994, n. 36 concernente: “Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34 concernente: Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali”).

 

ALLEGATO B «AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA» (articolo 4, comma 2)

AGRICOLTURA

1) legge regionale 26 gennaio 1973, n. 2 (Crediti di conduzione contratti da agricoltori singoli o associati e da cooperative agricole per gli scopi di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760);

2) legge regionale 23 luglio 1974, n. 37 (Applicazione della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974, concernente: provvedimenti urgenti per la zootecnia);

3) legge regionale 17 settembre 1974, n. 45 (Interventi a favore della cooperazione agricola);

4) legge regionale 17 settembre 1974, n. 46 (Provvidenze per il settore vitivinicolo);

5) legge regionale 17 settembre 1974, n. 48 (Interventi per l’olivicoltura, l’ortofrutticoltura e la floricoltura);

6) legge regionale 17 settembre 1974, n. 49 (Provvedimenti per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione);

7) legge regionale 4 febbraio 1975, n. 18 (Modifica della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50 “Interventi per lo sviluppo del settore forestale”);

8) legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 (Interventi per la zootecnia);

9) legge regionale 9 giugno 1975, n. 51 (Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5. Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostituzione boschiva);

10) legge regionale 9 giugno 1975, n. 54 (Finanziamenti della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28. Interventi per la zootecnia);

11) legge regionale 9 giugno 1975, n. 56 (Integrazione del finanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50. Interventi per lo sviluppo forestale);

12) legge regionale 9 giugno 1975, n. 57 (Finanziamento della legge regionale 23 luglio 1974, n. 37);

13) legge regionale 9 giugno 1975, n. 59 (Modifica ed integrazione della legge regionale n. 45 del 17 settembre 1974);

14) legge regionale 11 giugno 1975, n. 65 (Integrazioni e rettifiche alla legge regionale n. 46 del 17 settembre 1974: “Provvidenze per il settore vitivinicolo”);

15) legge regionale 26 gennaio 1976, n. 6 (Rifinanziamento delle leggi regionali 26 gennaio 1973, n. 2 e 17 settembre 1974, n. 49. Provvedimenti per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione);

16) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 9 (Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 45. Interventi a favore della cooperazione agricola);

17) legge regionale 5 luglio 1976, n. 27 (Modifica alla legge regionale 3 febbraio 1976, n. 9 “Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 45. Interventi a favore della cooperazione agricola”);

18) legge regionale 22 gennaio 1977, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo della economia montana);

19) legge regionale 18 novembre 1977, n. 45 (Norme per il miglioramento qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione);

20) legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2 (Integrazione della legge regionale del 9 agosto 1976, n. 40. Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 1974 concernente interventi per lo sviluppo del settore forestale);

21) legge regionale 20 giugno 1978, n. 24 (Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo dell’economia montana);

22) articoli 6-bis, 9 e 12, comma 3, della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10 (Interventi creditizi in agricoltura);

23) legge regionale 27 febbraio 1979, n. 15 (Organizzazione nella Regione Lazio di servizi complementari di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli: istituzione delle commissioni comunali ed intercomunali di rilevazione);

24) legge regionale 10 aprile 1979, n. 24 (Provvedimenti per il personale dell’Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio (ERSAL));

25) legge regionale 19 aprile 1979, n. 31 (Interventi creditizi a favore delle aziende agricole singole o associate della Regione Lazio danneggiate dalle gelate verificatesi nel mese di gennaio 1979);

26) legge regionale 14 giugno 1979, n. 48 (Interventi per lo sviluppo agricolo nei territori Cassa per il Mezzogiorno);

27) legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 (Attuazione di una campagna straordinaria di valorizzazione e commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio);

28) legge regionale 23 novembre 1981, n. 31 (Interventi a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981);

29) legge regionale 1 giugno 1982, n. 24 (Norme di inquadramento del personale dell’Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL));

30) legge regionale 14 settembre 1982, n. 37 (Rifinanziamento della legge regionale 23 novembre 1981, n. 31 concernente: Interventi a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981);

31) legge regionale 23 dicembre 1982, n. 59 (Costituzione del consorzio interregionale tra le regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del consiglio delle comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979);

32) legge regionale 29 aprile 1983, n. 28 (Produzione latte di qualità. Dotazione contenitori refrigeranti alle aziende agricole singole o associate. Contributo in conto capitale);

33) legge regionale 14 gennaio 1984, n. 3 (Ulteriori integrazioni e rettifiche alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, come modificato e rettificato dalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 65, concernente: “Provvidenze per il settore vitivinicolo”);

34) legge regionale 28 gennaio 1984, n. 8 (Modificazione alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, concernente: “Interventi creditizi in agricoltura”);

35) legge regionale 11 maggio 1984, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 concernente: Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: “Interventi per la zootecnia”);

36) legge regionale 1 aprile 1985, n. 29 (Interventi straordinari a sostegno e sviluppo delle attività concernenti il settore bieticolo-saccarifero della Regione Lazio);

37) legge regionale 17 maggio 1985, n. 73 (Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1980, n. 7 e modifica della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16);

38) legge regionale 5 novembre 1985, n. 96 (Modifica in deroga del termine di cui all’art. 7, terzo comma, della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57);

39) legge regionale 3 gennaio 1986, n. 4 (Fissazione termini per la presentazione delle domande ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57 per i danni causati alle aziende agricole dalle gelate del gennaio 1985);

40) legge regionale 28 agosto 1986, n. 30 (Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccità);

41) legge regionale 28 agosto 1986, n. 31 (Interventi creditizi a sostegno della coltivazione e della commercializzazione delle patate);

42) legge regionale 29 agosto 1986, n. 32 (Variazione della I zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: “Sviluppo dell’economia montana”);

43) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 56 (Finanziamento e coordinamento interventi previsti dalla legge regionale 6 settembre 1979, n. 69);

44) legge regionale 20 gennaio 1987, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 1 aprile 1985, n. 29 concernente: “Interventi straordinari a sostegno e sviluppo delle attività concernenti il settore bieticolo-saccarifero della Regione Lazio”);

45) legge regionale 17 luglio 1987, n. 43 (Modifica ed integrazione della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia”);

46) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 57 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, concernente: “Interventi creditizi in agricoltura”);

47) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 30, avente ad oggetto: “Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccità”);

48) legge regionale 21 gennaio 1988, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1987, n. 46);

49) legge regionale 14 marzo 1988, n. 14 (Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52 “Interventi per la viabilità rurale”);

50) legge regionale 2 aprile 1988, n. 17 (Intervento straordinario a favore delle aziende vitivinicole del comune di Sgurgola e della contrada Villa Magna di Anagni danneggiate dall’effetto combinato delle gelate dell’anno 1984/1985 e dalla siccità verificatasi nel periodo estivo- autunnale del 1985);

51) legge regionale 1 agosto 1988, n. 46 (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostitutivo dell’articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 “Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola”);

52) legge regionale 26 agosto 1988, n. 55 (Anticipazioni interventi in conto capitale previsti da normative regionali agricole relative all’attuazione di opere di miglioramento fondiario);

53) legge regionale 11 gennaio 1989, n. 5 (Interventi contributivi a sostegno dei prodotti agricoli singoli od associati danneggiati dall’eccezionale attacco della tignola della patata);

54) legge regionale 18 febbraio 1989, n. 11 (Interventi straordinari relativi ai danni causati dalle persistenti piogge del settembre-ottobre 1984);

55) legge regionale 16 novembre 1989, n. 61 (Ulteriore modifica della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44 concernente: “Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985”);

56) legge regionale 13 gennaio 1990, n. 2 (Modalità di verifica delle operazioni di ricostruzione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985);

57) legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 (Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi);

58) legge regionale 7 giugno 1990, n. 69 (Variazione della III zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: “Sviluppo dell’economia montana”);

59) legge regionale 20 giugno 1990, n. 79 (Rimborso forfettario delle spese sostenute dalle associazioni dei produttori e delle cooperative olivicole per l’attuazione del provvedimento CEE n. 1654/86 e della deliberazione del Consiglio regionale 16 novembre 1987, n. 431);

60) legge regionale 12 gennaio 1991, n. 2 (Riordino dei servizi dell’E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio));

61) legge regionale 30 agosto 1991, n. 45 (Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM) per la Regione Lazio);

62) legge regionale 28 ottobre 1991, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 concernente: “Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi”);

63) legge regionale 20 marzo 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1983, n. 28 concernente: “Produzione latte di qualità. Dotazione contenitori refrigeranti alle aziende agricole singole o associate. Contributo in conto capitale”);

64) legge regionale 30 marzo 1993, n. 17 (Scioglimento del consiglio di amministrazione dell’ERSAL e nomina del commissario straordinario);

65) legge regionale 9 dicembre 1993, n. 68 (Proroga della gestione straordinaria dell’ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) al 31 marzo 1994);

66) legge regionale 13 aprile 2000, n. 22 (Interventi urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999);

67) articoli 15, comma 1-bis, e 32, comma 3, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale);

CACCIA E PESCA

68) legge regionale 13 luglio 1973, n. 26 (Disciplina regionale della caccia per l’annata venatoria 1973/1974);

69) legge regionale 13 luglio 1973, n. 27 (Disciplina regionale della caccia alla selvaggina migratoria per l’annata venatoria 1973/1974);

70) legge regionale 23 luglio 1974, n. 36 (Disciplina regionale della caccia per l’annata venatoria 1974-1975. Elenco della fauna selvatica);

71) legge regionale 9 giugno 1975, n. 55 (Limitazioni all’esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia);

72) legge regionale 12 giugno 1975, n. 69 (Diminuzione da un settimo ad un nono del territorio provinciale riservabile);

73) legge regionale 22 dicembre 1975, n. 81 (Elenco della fauna selvatica e disciplina regionale della caccia per l’annata venatoria 1975/1976);

74) legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Elenco della selvaggina e disciplina regionale della caccia per l’annata venatoria 1976/1977);

75) legge regionale 28 luglio 1977, n. 31 (Elenco della selvaggina e disciplina regionale della caccia per l’annata venatoria 1977/1978);

76) legge regionale 10 luglio 1978, n. 30 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1978-1979);

77) legge regionale 17 agosto 1978, n. 46 (Concessione di un contributo a favore dell’Amministrazione provinciale di Viterbo per l’acquisto di un incubatorio ittico);

78) legge regionale 25 agosto 1978, n. 47 (Provvidenze a favore dei pescatori singoli o associati del lago di Bolsena danneggiati dal forte vento verificatosi dal 1° gennaio 1978 al 4 gennaio 1978);

79) legge regionale 10 luglio 1979, n. 52 (Calendario regionale venatorio per la stagione 1979-1980);

80) legge regionale 29 aprile 1980, n. 27 (Divieto di usare volatili per il tiro a volo);

81) legge regionale 2 gennaio 1981, n. 1 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1980-1981);

82) legge regionale 10 agosto 1981, n. 24 (Proroga al termine di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge 17 gennaio 1981, n. 9, relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia);

83) legge regionale 23 luglio 1983, n. 51 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1983-1984);

84) legge regionale 21 gennaio 1984, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 51: “Calendario venatorio regionale per la stagione 1983-1984”);

85) legge regionale 26 luglio 1984, n. 44 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1984-1985);

86) legge regionale 16 aprile 1985, n. 42 (Integrazione alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 22 “Abilitazione all’esercizio venatorio”);

87) legge regionale 10 maggio 1985, n. 66 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1985-1986);

88) legge regionale 1 settembre 1986, n. 34 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1986-1987);

89) legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1987-1988);

90) legge regionale 26 agosto 1988, n. 47 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1988-1989);

91) legge regionale 8 agosto 1989, n. 53 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1989-1990);

92) legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 (Modifica alla legge regionale approvata nella seduta del 7 luglio 1989 (leggasi: L.R. 8 agosto 1989, n. 53) concernente: "Calendario venatorio regionale per la stagione 1989/1990");

93) legge regionale 10 maggio 1990, n. 45 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1990-1991);

94) legge regionale 10 maggio 1990, n. 46 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 1990 (leggesi: legge regionale 10 maggio 1990, n. 45) concernente: "Calendario venatorio regionale per la stagione 1990-1991");

95) legge regionale 30 agosto 1991, n. 44 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1991-1992);

96) legge regionale 17 gennaio 1992, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 44, concernente: "Calendario venatorio regionale per la stagione 1991/1992");

97) legge regionale 12 dicembre 1992, n. 53 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1992-1993);

98) legge regionale 27 agosto 1993, n. 39 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1993-1994);

99) legge regionale 7 ottobre 1994, n. 49 (Calendario venatorio regionale per la stagione 1994-1995).

 

ALLEGATO C «AMBIENTE E RIFIUTI» (articolo 4, comma 3)

AMBIENTE

1) legge regionale 4 febbraio 1975, n. 18 (Modifica della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50. (Interventi per lo sviluppo del settore forestale));

2) legge regionale 9 giugno 1975, n. 51 (Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5. Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostituzione boschiva);

3) legge regionale 9 giugno 1975, n. 56 (Integrazione del finanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 50. Interventi per lo sviluppo forestale);

4) legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2 (Integrazione della legge regionale del 9 agosto 1976, n. 40 (Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 1974 concernente interventi per lo sviluppo del settore forestale);

5) legge regionale 24 giugno 1980, n. 80 (Formazione del piano regionale dei parchi e delle riserve, a norma della legge 28 novembre 1977, n. 46);

6) legge regionale 26 giugno 1980, n. 91 (Istituzione del parco urbano “Pineta di Castel Fusano”);

7) legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti);

8) legge regionale 17 luglio 1989, n. 48 (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente);

9) legge regionale 8 luglio 1991, n. 25 (Concessioni di deroghe temporali per l’adeguamento degli scarichi pubblici);

10) articoli 2, comma 1, lettera g, 10 e 11, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.);

11) articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17);

12) articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993);

13) legge regionale 20 novembre 1996, n. 47 (Attribuzione delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento);

14) articolo 199, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

RIFIUTI

15) legge regionale 19 novembre 1983, n. 71 (Prima disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi ed interventi finanziari per la realizzazione delle relative opere nei comprensori di “Cassino-Formia-Gaeta” e dei “Castelli Romani”).

 

ALLEGATO D «INFRASTRUTTURE, ENTI LOCALI E POLITICHE ABITATIVE» (articolo 4, comma 4)

INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

1) legge regionale 9 giugno 1975, n. 52 (Rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore);

2) legge regionale 11 giugno 1975, n. 64 (Ulteriori finanziamenti per l'attuazione di interventi urgenti per la casa);

3) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 4 (Proroga della legge regionale del 21 luglio 1974, n. 30, riguardante: “Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione”);

4) legge regionale 23 giugno 1976, n. 25 (Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore);

5) legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione);

6) legge regionale 22 settembre 1978, n. 58 (Legge di finanziamento relativa al progetto di intervento denominato “Centri storici”);

7) legge regionale 10 agosto 1984, n. 49 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione);

DIFESA DEL SUOLO

8) legge regionale 6 agosto 1974, n. 39 (Delega di funzioni amministrative regionali a consorzi tra enti locali per la gestione unitaria delle risorse idriche di bacini idrologici);

9) legge regionale 3 settembre 1979, n. 65 (Scioglimento del consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni con sede in Frosinone);

10) legge regionale 29 aprile 1993, n. 26 (Rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica del Lazio ai fini dell’attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica);

11) legge regionale 20 giugno 1994, n. 21 (Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del lago di Bolsena -Co.Ba.L.B.);

12) legge regionale 20 giugno 1994, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 (leggasi: L.R. 20 giugno 1994, n. 21) concernente: “Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del lago di Bolsena - Co.Ba.L.B.”);

13) articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997);

14) articolo 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013);

ENTI LOCALI

15) legge regionale 15 novembre 1974, n. 71 (Anticipazione per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16);

16) legge regionale 15 novembre 1974, n. 72 (Inserimento del comune di Castelnuovo Parano, classificato parzialmente montano, nell’ambito della XVII Comunità montana);

17) legge regionale 22 aprile 1975, n. 34 (Proroga della legge regionale n. 71 del 15 novembre 1974 relativa all’anticipazione per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n.16);

18) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 8 (Istituzione di un capitolo di bilancio denominato “Contributi alla comunità montane per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo”);

19) legge regionale 30 aprile 1976, n. 18 (Anticipazioni per conto delle Comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n.16);

20) legge regionale 24 gennaio 1977, n. 11 (Istituzione di un capitolo di bilancio denominato "Contributo straordinario alle comunità montane per le spese di gestione");

21) legge regionale 24 gennaio 1977, n. 10 (Anticipazione per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale già dipendente dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione con esclusione di quello addetto ai compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo-pastorale);

22) legge regionale 21 marzo 1979, n. 19 (Concessione di un contributo straordinario alle comunità montane XIII e XVI e XVII a seguito delle passività riscontrate in sede di scioglimento delle aziende silvo-pastorali previsto dall’art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16);

23) legge regionale 24 marzo 1979, n. 20 (Finanziamenti alle comunità montane per l’attuazione dei programmi- stralcio annuali di cui all’art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16);

24) legge regionale 17 giugno 1980, n. 70 (Indizione di una consultazione tra i cittadini dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano);

25) legge regionale 3 agosto 1982, n. 29 (Norma transitoria per accelerare gli interventi delle comunità montane relativi alle risorse finanziarie già assegnate);

26) legge regionale 14 settembre 1982, n. 32 (Concessione di un contributo straordinario alle comunità montane XIII e XVI a seguito dello scioglimento dei consorzi di bonifica montana dei Monti Lepini ed Ausoni);

27) legge regionale 30 dicembre 1989, n. 80 (Interventi regionali a favore delle popolazioni dell’Armenia colpite dal terremoto);

28) legge regionale 13 marzo 1992, n. 26 (Norme per il controllo sugli atti degli enti locali);

29) legge regionale 28 aprile 1992, n. 33 (Autorizzazione all’erogazione alla X comunità montana dell’Aniene dei fondi assegnati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 con legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 e della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 6 dicembre 1988, n. 772);

30) legge regionale 28 agosto 1993, n. 40 (Modifica alla legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, recante: “Norme per il controllo sugli atti degli enti locali”);

31) legge regionale 24 ottobre 1995, n. 50 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del programma triennale CIPE).

 

ALLEGATO E «POLITICHE DEL TERRITORIO E MOBILITÀ» (articolo 4, comma 5)

URBANISTICA

1) legge regionale 31 dicembre 1974, n. 73 (Proroga della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30);

2) legge regionale 8 gennaio 1975, n. 3 (Rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore);

3) legge regionale 9 giugno 1975, n. 52 (Rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore);

4) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 4 (Proroga della legge regionale del 2 luglio 1974, n. 30, riguardante: “Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione”);

5) legge regionale 23 giugno 1976, n. 25 (Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore);

6) legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione);

7) legge regionale 10 agosto 1984, n. 49 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, concernenti la disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione);

8) articolo 73 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17));

MOBILITA’

9) legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 (Norme transitorie per l’esercizio di pubblici servizi di trasporto);

10) legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione);

11) legge regionale 2 aprile 1973, n. 13 (Modifiche alla “legge generale sui trasporti pubblici in concessione” 2 aprile 1973, n. 12);

12) legge regionale 11 maggio 1973, n. 17 (Norme integrative e d’interpretazione autentica della disciplina delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici regionali);

13) legge regionale 29 maggio 1973, n. 22 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11);

14) legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38 (Norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

15) legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1 (Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi);

16) legge regionale 29 aprile 1974, n. 23 (Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi. Proroga della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, fino al 30 giugno 1974);

17) legge regionale 7 giugno 1974, n. 28 (Norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

18) legge regionale 15 giugno 1974, n. 29 (Provvidenze per gli anni 1973/1974 per l’esercizio delle autolinee ordinarie di interesse regionale. Contributo straordinario a favore dei dipendenti di dette autolinee);

19) legge regionale 19 luglio 1974, n. 31 (Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 21 marzo 1973, n. 11, 2 aprile 1973, n. 12 e 29 maggio 1973, n. 22);

20) legge regionale 17 gennaio 1975, n. 4 (Norme per la formulazione del piano regionale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga dei termini previsti dall’art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38 e dall’art. 1 della legge regionale 7 giugno 1974, n. 28);

21) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 9 (Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi);

22) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 10 (Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 6 dicembre 1974 recante “Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi”);

23) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11 (Norme per l’attuazione della legge regionale approvata nella seduta dell’11 dicembre 1974 relativa alla formulazione del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

24) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12 (Provvidenze per gli anni 1974 e 1975 per l’esercizio delle autolinee ordinarie di competenza regionale e comunale);

25) legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 (Norme per il riordino degli autoservizi di interesse regionale);

26) legge regionale 16 maggio 1975, n. 37 (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 23);

27) legge regionale 19 maggio 1975, n. 38 (Integrazione dello stanziamento occorrente per far fronte all’attuazione della legge regionale 29 aprile 1974, n. 23);

28) legge regionale 9 giugno 1975, n. 48 (Integrazione alla legge regionale del 22 aprile 1975, n. 33 recante “Norme per il riordino degli autoservizi di interesse regionale”);

29) legge regionale 9 giugno 1975, n. 49 (Provvedimenti integrativi della legge regionale n. 33 del 22 aprile 1975, concernente il riordino degli autoservizi di interesse regionale);

30) legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78 (Norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

31) legge regionale 2 dicembre 1975, n. 79 (Trattamento giuridico ed economico ed inquadramento del personale già dipendente dalle imprese di trasporto private in atto utilizzato ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 dalla società “STEFER” e “Romana per le Ferrovie del Nord”);

32) legge regionale 2 dicembre 1975, n. 80 (Interventi di emergenza nel settore del pubblico trasporto in alcune zone della provincia di Latina, Roma e Frosinone);

33) legge regionale 28 aprile 1976, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78 avente per oggetto norme concernenti pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

34) legge regionale 14 luglio 1976, n. 34 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle autolinee di interesse regionale nonché delle tramvie dei Castelli romani);

35) legge regionale 15 novembre 1976, n. 56 (Interventi finanziari urgenti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus);

36) legge regionale 22 gennaio 1977, n. 7 (Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

37) legge regionale 22 giugno 1977, n. 18 (Interventi finanziari per l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

38) legge regionale 24 giugno 1977, n. 19 (Istituzione del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti);

39) legge regionale 28 luglio 1977, n. 28 (Disposizioni concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

40) legge regionale 12 dicembre 1977, n. 47 (Interventi finanziari urgenti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus per l'anno 1977);

41) legge regionale 3 aprile 1978, n. 11 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 1977 a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di attrezzature e veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario e per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari);

42) legge regionale 10 aprile 1978, n. 17 (Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

43) legge regionale 28 giugno 1978, n. 25 (Modifica alla legge regionale n. 11 del 3 aprile 1978 “Interventi finanziari urgenti per l'anno 1977 a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di attrezzature e veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario e per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari”);

44) legge regionale 7 agosto 1978, n. 38 (Finanziamenti per interventi urgenti sul parco autobus destinato all'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

45) legge regionale 11 agosto 1978, n. 39 (Finanziamenti per il pre-esercizio della linea "A" della metropolitana di Roma);

46) legge regionale 12 agosto 1978, n. 43 (Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus per l'anno 1978);

47) legge regionale 22 settembre 1978, n. 57 (Finanziamenti per la realizzazione di opere e di impianti nonché per l'acquisto di attrezzature per l'attuazione del piano di trasporti regionali);

48) legge regionale 21 dicembre 1978, n. 76 (Erogazione di un contributo straordinario al comune di Ponza per l'esercizio del servizio automobilistico di interesse comunale);

49) legge regionale 12 aprile 1979, n. 30 (Proroga ai termini di scadenza della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17, relativa a norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

50) legge regionale 28 aprile 1979, n. 36 (Contributi per l'esercizio delle autolinee ordinarie di competenza comunale);

51) legge regionale 30 aprile 1979, n. 37 (Contributi per l’esercizio delle autolinee interregionali di competenza della Regione Lazio);

52) legge regionale 8 maggio 1979, n. 41 (Finanziamenti per la realizzazione di impianti destinati al parco automobilistico dell'azienda consortile trasporti nel Lazio - A.Co.Tra.L.);

53) legge regionale 18 settembre 1979, n. 76 (Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l’acquisto di autobus per l'anno 1979);

54) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 90 (Proroga termini di cui all' art. 4 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 37, per l'anno 1979);

55) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 91 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1979, n. 36, relativa a contributi per l'esercizio delle autolinee ordinarie di competenza comunale);

56) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 92 (Finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

57) legge regionale 23 gennaio 1980, n. 6 (Ulteriore proroga ai termini di scadenza della legge regionale 12 aprile 1979, n. 30, relativa a norme concernenti l’esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

58) legge regionale 23 aprile 1980, n. 23 (Finanziamenti a favore del Consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l'acquisto di autobus);

59) legge regionale 17 giugno 1980, n. 67 (Ulteriori finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

60) legge regionale 20 giugno 1980, n. 75 (Contributi per l'esercizio di servizi comunali di trasporto a favore del lavoro bracciantile stagionale);

61) legge regionale 26 giugno 1980, n. 89 (Programma di investimenti destinati ad interventi per i pubblici servizi di trasporto autoferroviari di interesse regionale per il triennio 1980/1982);

62) legge regionale 17 gennaio 1981, n. 2 (Modificazione alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16. Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio);

63) legge regionale 7 febbraio 1981, n. 9 (Proroga ai termini di scadenza della legge regionale 23 gennaio 1980, n. 6 relativa a norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale);

64) legge regionale 23 luglio 1981, n. 21 (Indennità integrativa del trattamento economico spettante per l'anno 1975 al personale dipendente dalle imprese esercenti autoservizi);

65) legge regionale 23 luglio 1982, n. 28 (Norme concernenti l’esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai termini di scadenza recati dalla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 9);

66) legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56 (Interventi regionali straordinari per il collegamento delle isole Pontine con i porti regionali del Lazio);

67) legge regionale 23 dicembre 1982, n. 61 (Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai termini di scadenza recati dalla legge regionale 23 luglio 1982, n. 28);

68) legge regionale 28 aprile 1983, n. 23 (Proroga dei termini di scadenza delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, nonché per l’assegnazione dei contributi per i programmi di investimenti di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 45);

69) legge regionale 3 luglio 1984, n. 35 (Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai termini di scadenza recati dalla legge regionale 23 dicembre 1982, n. 61);

70) legge regionale 26 luglio 1984, n. 45 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, concernente: “Norme per la concessione di contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale”);

71) legge regionale 5 novembre 1984, n. 71 (Proroga dei termini per la definizione degli adempimenti della Giunta regionale, indicati agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti agli anni 1982, 1983,1984 e 1985);

72) legge regionale 2 gennaio 1985, n. 1 (Proroga del termine di scadenza per l'inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42);

73) legge regionale 4 maggio 1985, n. 61 (Integrazione del finanziamento recato dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 89, ai fini dell'acquisto di sei elettrotreni articolati a tre casse per la ferrovia di concessione statale Roma - Fiuggi e dei relativi complessivi di scorta);

74) legge regionale 3 giugno 1985, n. 83 (Proroga dei termini per la definizione degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' art. 4 ed all' art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986);

75) legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 (Parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa);

76) legge regionale 9 dicembre 1986, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1977, n. 16, concernente: «Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio»);

77) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56, concernente: «Interventi regionali straordinari per il collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del Lazio»);

78) legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 (Norme per la redazione del piano generale dei trasporti della Regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone);

79) legge regionale 30 novembre 1987, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, relativa al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa);

80) legge regionale 10 agosto 1989, n. 52 (Nuove norme in materia di agevolazioni tariffarie sui servizi di pubblico trasporto di persone di concessione regionale);

81) legge regionale 16 febbraio 1990, n. 19 (Norme per favorire la costruzione di un consorzio per la gestione del servizio di alta manutenzione del materiale rotabile su ferrovia);

82) legge regionale 7 luglio 1994, n. 32 (Articolo 23 legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58. Riapertura termini);

83) legge regionale 8 aprile 1995, n. 13 (Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio);

84) legge regionale 2 maggio 1995, n. 23 (Disposizioni per l'assegnazione ai soggetti aventi diritto della quota regionale del fondo nazionale trasporti, parte esercizio);

85) legge regionale 26 febbraio 1997, n. 3 (Disposizioni per l'assegnazione del fondo regionale trasporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale);

86) legge regionale 13 gennaio 1998, n. 3 (Modifica della legge regionale 30 (rectius: "12"; n.d.r.) gennaio 1991, n. 1 "Sostituzione parziale dell'articolo 15").

 

ALLEGATO F «SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE» (articolo 4, comma 6)

1) legge regionale 11 agosto 1973, n. 31 (Concessione di una sovvenzione straordinaria al comune di Guidonia Montecelio (Roma) per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi);

2) legge regionale 18 settembre 1974, n. 54 (Rifinanziamento della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per gli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

3) legge regionale 18 settembre 1974, n. 55 (Rifinanziamento della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, recante norme per la concessione di contributi in conto capitale ad imprese artigiane);

4) legge regionale 18 settembre 1974, n. 56 (Rifinanziamento della legge regionale 13 febbraio 1974, n. 11, recante norme per la costituzione di un fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane);

5) legge regionale 18 settembre 1974, n. 58 (Rettifica della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per interventi a favore di cooperative artigiane di garanzia);

6) legge regionale 18 settembre 1974, n. 59 (Modifica della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9, che detta norme relative ai contributi in conto capitale ad imprese artigiane);

7) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 13 (Modifica della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

8) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14 (Integrazione dello stanziamento di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 60);

9) legge regionale 5 febbraio 1975, n. 20 (Riconoscimenti ad artigiani del Lazio);

10) legge regionale 5 febbraio 1975, n. 22 (Interventi a favore delle commissioni per l'artigianato);

11) legge regionale 5 febbraio 1975, n. 23 (Provvidenze per l’apprestamento di aree attrezzate per iniziative a carattere produttivo);

12) legge regionale 12 febbraio 1975, n. 26 (Rifinanziamento della legge regionale 30 marzo 1974, n. 20, concernente disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative economiche tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio della Regione);

13) legge regionale 12 febbraio 1975, n. 27 (Interventi per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo);

14) legge regionale 31 maggio 1976, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9 “Contributi in conto capitale ad imprese artigiane”);

15) legge regionale 5 luglio 1976, n. 28 (Incremento del fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane istituito con legge regionale 13 febbraio 1974, n. 11);

16) legge regionale 5 luglio 1976, n. 29 (Rifinanziamento della legge regionale 19 settembre 1974, n. 60 e successive variazioni, recante disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi tra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione);

17) legge regionale 20 dicembre 1976, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ed integrazione del finanziamento di cui alla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54);

18) legge regionale 3 aprile 1978, n. 8 (Interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari);

19) legge regionale 3 aprile 1978, n. 9 (Interpretazione del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, concernente interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

20) legge regionale 3 luglio 1978, n. 28 (Integrazione dello stanziamento della legge regionale 8 febbraio 1974, n. 9. Contributi in conto capitale ad imprese artigiane);

21) legge regionale 7 agosto 1978, n. 37 (Determinazione, ai sensi dell'art. 54, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio);

22) legge regionale 12 gennaio 1979, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 65 del 27 settembre 1978 concernente: "Interventi finanziari a favore di imprese artigiane");

23) legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4 (Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 2 e modifica dell’art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7);

24) legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture);

25) legge regionale 18 dicembre 1979, n. 98 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65: "Interventi finanziari a favore di imprese artigiane");

26) legge regionale 14 maggio 1980, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7: “Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia”);

27) legge regionale 20 maggio 1980, n. 35 (Proroga durata in carica commissioni provinciali e regionali per l'artigianato del Lazio);

28) legge regionale 26 maggio 1980, n. 42 (Realizzazione di aree attrezzate artigianali nei comuni compresi nell'area regionale per l'intervento straordinario nel mezzogiorno prevista dall' art. 1 del testo unico delle leggi per il mezzogiorno decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978);

29) legge regionale 23 novembre 1981, n. 32 (Provvedimenti in favore delle imprese artigiane, commerciali e turistiche, danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1981);

30) legge regionale 16 marzo 1982, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 85, concernente: “Provvidenze per le associazioni professionali regionali degli artigiani”);

31) legge regionale 10 gennaio 1982, n. 60 (Approvazione Statuto ente autonomo Fiera di Roma);

32) legge regionale 23 luglio 1983, n. 53 (Autorizzazione alla Regione Lazio per la concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie nei confronti delle obbligazioni assunte dalla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. per il mantenimento dell’occupazione di aziende in crisi);

33) legge regionale 16 settembre 1983, n. 64 (Modifiche all’articolo 22 dello statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 - Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

34) legge regionale 12 giugno 1984, n. 26 (Interventi di garanzia a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali danneggiate dallo straripamento del fiume Aniene del febbraio 1984);

35) legge regionale 9 luglio 1984, n. 39 (Provvedimenti in favore delle imprese commerciali, artigianali e turistiche danneggiate dal nubifragio verificatosi il 29 agosto 1983 nella provincia di Viterbo.);

36) legge regionale 26 luglio 1984, n. 46 (Interventi a favore di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo);

37) legge regionale 17 settembre 1984, n. 51 (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, concernente: Interventi finanziari a favore di imprese artigiane);

38) legge regionale 2 novembre 1984, n. 70 (Rifinanziamento della legge regionale 23 luglio 1983, n. 53, concernente: “Autorizzazione alla Regione Lazio per la concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie nei confronti delle obbligazioni assunte dalla FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. per il mantenimento dell’occupazione di aziende in crisi”);

39) legge regionale 23 marzo 1985, n. 27 (Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l’attività dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

40) legge regionale 3 giugno 1985, n. 86 (Contributo al consorzio veterinario per la costruzione e la gestione di un mattatoio consorziale tra i comuni di Priverno, Sonnino, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Prossedi);

41) legge regionale 13 giugno 1985, n. 91 (Modifiche degli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46 e dell'art. 1, primo comma, dello statuto tipo ad essa allegato);

42) legge regionale 19 dicembre 1985, n. 101 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, concernente: “Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia”);

43) articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1986);

44) legge regionale 11 giugno 1986, n. 21 (Contributi in favore di autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi);

45) legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 (Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio);

46) legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 (Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine);

47) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3 (Disciplina transitoria del mercato all’ingrosso ortofrutticolo di Fondi);

48) legge regionale 9 febbraio 1987, n. 12 (Integrazione stanziamento legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, concernente: "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio");

49) legge regionale 18 aprile 1988, n. 23 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1986 n. 21 concernente: “contributi in favore di autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi”);

50) articoli 1 e 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, concernente: "Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l’attività dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

51) legge regionale 27 giugno 1988, n. 39 (Concessione di una sovvenzione straordinaria al comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi);

52) legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 (Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese);

53) legge regionale 11 gennaio 1989, n. 4 (Ulteriore contributo al consorzio veterinario per la costruzione e la gestione di un mattatoio consorziale tra i comuni di Priverno, Sonnino, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Prossedi);

54) legge regionale 16 novembre 1989, n. 62 (Modifica alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40: "Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese");

55) legge regionale 16 febbraio 1990, n. 18 (Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno);

56) legge regionale 10 maggio 1990, n. 44 (Interventi regionali per i pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande);

57) legge regionale 31 dicembre 1990, n. 93 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1990, n. 18. Norme di attuazione della legge 10 marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno);

58) legge regionale 23 settembre 1991, n. 55 (Mercato settimanale ed area per spettacoli nel comune di Nettuno);

59) legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1986, n. 23 e 24, nonché alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40, concernenti rispettivamente “Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio”, “Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine” e “Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l’occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese”);

60) articolo 21 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1993 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17));

61) legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 (Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione);

62) legge regionale 15 novembre 1993, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 27 concernente: "Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'attività dei comitati provinciali prezzi, delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", come modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 34);

63) legge regionale 5 aprile 1994, n. 6 (Modifiche alla legge regionale del 19 gennaio 1991, n. 4, concernente: "Realizzazione di un mercato florovivaistico in provincia di Latina");

64) legge regionale 18 aprile 1994, n. 9 (Modifica dell’art. 6 dello Statuto dell’Ente Autonomo Fiera di Roma di cui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60);

65) articolo 6, comma 3, articolo 19 e articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1995 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17));

66) legge regionale 15 maggio 1995, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53 “Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato”);

67) legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2 (Nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi);

68) articolo 18 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997) (art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17));

69) articolo 22 e articolo 23 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998) (art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17));

70) articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998);

71) articolo 74 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000 (legge regionale 11 aprile 1986, n. 17);

72) articolo 19 e articolo 269 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001);

73) legge regionale 20 novembre 2001, n. 28 (Articolo 60 della deliberazione legislativa “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”);

74) articolo 79, commi 1 e 2, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 “legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, articolo 11”);

75) legge regionale 12 novembre 2002, n. 40 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili);

76) legge regionale 30 ottobre 2003, n. 34 (Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della società per azioni denominata fiera di Frosinone S.p.A.);

77) articolo 20, comma 13, e articolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);

78) articolo 47 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio 2004);

79) articolo 14 e articolo 68 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005);

80) articolo 110 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25));

81) articolo 11 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2006).

 

ALLEGATO G «LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ E PERSONALE» (articolo 4, comma 7)

1) legge regionale 6 ottobre 1972, n. 10 (Interventi di assistenza sociale a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno);

2) legge regionale 22 settembre 1978, n. 62 (Interventi a favore delle cooperative costituite tra i giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento);

3) legge regionale 14 maggio 1979, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 5 giugno 1978, recante norme e provvedimenti per favorire l’occupazione giovanile nel settore agricolo);

4) legge regionale 20 maggio 1980, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 44 del 14 maggio 1979);

5) legge regionale 2 giugno 1980, n. 43 (Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull’occupazione giovanile);

6) legge regionale 6 giugno 1984, n. 22 (Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: “Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull’occupazione giovanile”);

7) legge regionale 1 settembre 1986, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, concernente: “Incentivazioni all'assunzione e formazione di giovani nelle imprese artigiane”);

8) legge regionale 30 giugno 1987, n. 35 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 e modificazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, avente ad oggetto: “Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile”);

9) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 63 (Interpretazione autentica della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22: "Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile");

10) legge regionale 10 giugno 1988, n. 32 (Norme per la tutela del posto di lavoro del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138);

11) legge regionale 10 giugno 1988, n. 33 (Norme per consentire il definitivo recupero ad attività lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per carenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego);

12) legge regionale 25 maggio 1989, n. 29 (Integrazione alla legge regionale 22 febbraio 1985, n. 19);

13) legge regionale 16 gennaio 1995, n. 3 (Interventi a favore degli enti locali per il sostegno all’occupazione).

 

ALLEGATO H «POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA» (articolo 4, comma 8)

1) legge regionale 9 giugno 1975, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 62 riguardante: "Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati");

2) legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5 (Rifinanziamento della legge regionale 19 settembre 1974, n. 62 concernente norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati);

3) legge regionale 28 luglio 1978, n. 34 (Concessione di un contributo di L. 75.000.000 in favore delle famiglie degli agenti e dei carabinieri trucidati in Roma il 16 marzo 1978);

4) legge regionale 8 agosto 1979, n. 56 (Concessione di un contributo di L. 40.000.000 in favore delle famiglie degli agenti di pubblica sicurezza trucidati e feriti il 3 maggio 1979);

5) legge regionale 11 settembre 1981, n. 25 (Finanziamento legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11 recante: Integrazione alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 62 «Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati»);

6) legge regionale 21 marzo 1987, n. 28 (Costituzione di una commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio);

7) legge regionale 13 gennaio 1990, n. 3 (Proroga del termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, concernente: "Costituzione di una commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio");

8) legge regionale 9 marzo 1990, n. 26 (Finanziamenti ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi);

9) legge regionale 24 maggio 1990, n. 61 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, concernente la costituzione di una commissione di indagine sullo stato e sulle prospettive degli interventi nel settore dell'assistenza nella Regione Lazio);

10) articolo 32 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17));

11) articolo 11 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), concernente “Misure di sostegno al reddito”;

12) articolo 121 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)), concernente Contributo all’ANPVI ONLUS per la prosecuzione del progetto “Centro di documentazione e uffici di segretariato sociale a favore dei disabili e dei loro familiari”;

13) articolo 122 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)), concernente “Contributi per l’accesso alla lettura da parte di disabili fisici e sensoriali”;

14) articolo 123 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)), concernente “Realizzazione di case famiglia per l’assistenza ai disagiati psichici”;

15) articolo 187 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)), concernente “Istituzione di un coordinamento per lo studio del fenomeno migratorio nel Lazio”;

16) articolo 1, commi da 48 a 50, legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), concernenti “Iniziative a favore dei malati di sclerosi multipla per il trattamento di angioplastica dilatativa”;

17) articolo 2, comma 128, della legge 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)), concernente “Campagna di prevenzione della diffusione della tubercolosi”.

 

ALLEGATO I «SALUTE» (articolo 4, comma 9)

1) legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 (Applicazione dell'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lazio);

2) legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 (Istituzione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e norme per il finanziamento delle spese concernenti l'assistenza ospedaliera);

3) legge regionale 11 settembre 1976, n. 48 (Finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali);

4) legge regionale 13 settembre 1977, n. 37 (Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975);

5) legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 (Riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma);

6) legge regionale 25 gennaio 1978, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, concernente: «Riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma»);

7) legge regionale 18 settembre 1978, n. 55 (Rifinanziamento per l’esercizio finanziario 1978 e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, concernente il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali);

8) legge regionale 23 gennaio 1979, n. 3 (Modificazione delle leggi regionali 29 settembre 1977, n. 39 e 25 gennaio 1978, n. 4 concernenti: riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma);
9) legge regionale 26 gennaio 1979, n. 6 (Modificazioni agli articoli 8, 9, 11, 19 e 20 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni, recante norme sulla riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma);

10) legge regionale 10 aprile 1979, n. 27 (Ente ospedaliero Nomentano-George Eastman di Roma);

11) legge regionale 19 aprile 1979, n. 32 (Integrazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale regionale);

12) legge regionale 3 settembre 1979, n. 62 (Integrazione del consiglio di amministrazione dell’ente ospedaliero “Nomentano-George Eastman”);

13) legge regionale 2 novembre 1979, n. 84 (Autorizzazione della spesa derivante dall’applicazione dell’accordo Governo-confederazioni sindacali per l’erogazione di una somma “una tantum” al personale dipendente degli enti ospedalieri);

14) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 10 (Norme transitorie per la contabilità ed il finanziamento delle unità sanitarie locali, per il finanziamento degli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale e per la gestione degli enti ospedalieri);

15) legge regionale 3 febbraio 1982, n. 5 (Costituzione di una Commissione di indagine sul funzionamento delle strutture sanitarie nel Lazio);

16) legge regionale 15 novembre 1982, n. 50 (Proroga del termine previsto dall’art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 5);

17) legge regionale 17 settembre 1984, n. 56 (Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi sanitari);

18) legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Realizzazione dell’ospedale di Pietralata in Roma);

19) legge regionale 10 aprile 1985, n. 35 (Servizio di soccorso aereo sanitario di emergenza);

20) legge regionale 3 gennaio 1986, n. 3 (Integrazione della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26, recante: «Realizzazione dell'ospedale di Pietralata in Roma»);

21) legge regionale 9 dicembre 1986, n. 49 (Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuità delle prestazioni di assistenza sanitaria nell’anno 1986);

22) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 (Norme sulle associazioni intercomunali e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali);

23) articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 1 (Ulteriori integrazioni della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1987»);

24) legge regionale 8 febbraio 1988, n. 8 (Norme di organizzazione per l’ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207);

25) legge regionale 16 dicembre 1988, n. 85 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 concernente: “Norme sulle associazioni intercomunali e sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali”);

26) legge regionale 4 dicembre 1989, n. 75 (Primi indirizzi per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali);

27) legge regionale 7 giugno 1990, n. 77 (Disciplina per la raccolta, il trasporto, il deposito, la lavorazione e la commercializzazione dei grassi animali, dei residui della macellazione e dei relativi sottoprodotti destinati a scopi diversi dall'alimentazione umana e da quella zootecnica);

28) legge regionale 19 aprile 1991, n. 17 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 35);

29) legge regionale 19 dicembre 1991, n. 77 (Modificazione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56 concernente: «Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi sanitari»);

30) legge regionale 9 febbraio 1993, n. 16 (Inquadramento nei ruoli dell’unità sanitaria locale RM/3 del personale medico operante in posizione di comando presso l’Ospedale “Sandro Pertini” di Pietralata);

31) legge regionale 20 settembre 1993, n. 51 (Modifica della legge regionale 9 febbraio 1993, n. 16, concernente: inquadramento nei ruoli dell’unità sanitaria locale RM/3 del personale medico operante in posizione di comando presso l’ospedale “Sandro Pertini” di Pietralata);

32) articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale);

33) articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)), concernente “Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura”.

 

ALLEGATO L «FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ E TURISMO» . (articolo 4, comma 10)

FORMAZIONE

1) legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4 (Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative relative all'istruzione artigiana e professionale, trasferite alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10);

2) legge regionale 13 agosto 1973, n. 32 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 30 gennaio 1973 recante norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative relative all'istruzione artigiana e professionale, trasferite alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10);

3) legge regionale 28 aprile 1983, n. 26 (Concessione di un contributo all'università degli studi di Roma destinato alle scuole dirette a fini speciali “Centro di educazione professionale per assistenti sociali (CEPAS)” e “Scuola formazione educatori comunità (SFEC)”);

4) legge regionale 1 settembre 1986, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 51 concernente: "Incentivazioni all'assunzione e formazione di giovani nelle imprese artigiane");

5) legge regionale 2 settembre 1986, n. 36 (Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) di Latina per l'avvio della esperienza di istruzione a distanza);

DIRITTO ALLO STUDIO

6) legge regionale 1 settembre 1972, n. 5 (Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni relative all'assistenza scolastica, trasferite alla Regione dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3);

7) legge regionale 6 settembre 1975, n. 77 (Disposizioni in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio);

8) legge regionale 21 gennaio 1977, n. 3 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1975, n. 77 recante disposizioni in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio);

9) legge regionale 3 aprile 1978, n. 12 (Contributo annuo all'Università degli studi di Roma per conto del Centro di educazione professionale per assistenti sociali (CEPAS));

10) legge regionale 12 agosto 1978, n. 41 (Norme transitorie in attesa dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di assistenza scolastica);

11) legge regionale 17 agosto 1978, n. 44 (Aumento della spesa prevista dalle leggi regionali 6 settembre 1975, n. 77 e 21 gennaio 1977, n. 3, recanti disposizioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio);

12) legge regionale 26 maggio 1980, n. 41 (Provvidenze in materia di decentramento e diffusione dell'informazione nelle scuole del Lazio);

13) legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5 (Attuazione del diritto allo studio universitario);

14) legge regionale 23 luglio 1981, n. 19 (Rettifica legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5 concernente: Attuazione del diritto allo studio universitario);

15) legge regionale 17 settembre 1984, n. 62 (Contributo al comune di Cassino per spese funzionamento sede decentrata di Cassino, Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) pareggiato dell'Aquila);

16) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 (Contributo all'Università degli studi di Roma "La Sapienza", all'Università degli studi di Roma Tre, alla libera Università "Maria SS. Assunta" di Roma e all'Università degli studi di Cassino, destinato ai corsi di diplomi universitari ed alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali nonché ai master in economia e management per il turismo);

17) legge regionale 27 aprile 1993, n. 24 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);

18) legge regionale 20 dicembre 1993, n. 73 (Modifiche cd integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 24 concernente: "Norme transitorie in materia di diritto allo studio universitario");

19) legge regionale 23 dicembre 1994, n. 66 (Modifica della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: “Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari”);

20) legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: “Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari”);

21) legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: “Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari” come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 e disposizioni in materia dì personale);

22) articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28, L.R. 11 aprile 1986, n. 17)), concernente “Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59, concernente contributi alla Università "La Sapienza" e all'Istituto pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta"”;

23) articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999);

24) legge regionale 1 settembre 1999, n. 15 (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari, come modificato dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 in materia di personale");

25) articolo 230 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), concernente “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 e successive modifiche concernente contributi alle Università di Roma "La Sapienza", "Roma Tre", libera Università "Maria SS. Assunta" e all'Università di Cassino, per corsi di diploma universitari, nonché alle scuole per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali”;

26) legge regionale 11 gennaio 2002, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di diritto agli studi universitari);

27) articolo 165, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25));

28) articolo 1, comma 41, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio);

TURISMO

29) legge regionale 22 luglio 1974, n. 33 (Esercizio provvisorio da parte della Regione delle funzioni amministrative in tema di decisione dei ricorsi prodotti avverso le classificazioni alberghiere attribuite dagli enti provinciali per il turismo);

30) legge regionale 23 settembre 1974, n. 64 (Interventi promozionali della Regione nel settore del turismo in occasione dell’Anno Santo 1975);

31) legge regionale 9 agosto 1976, n. 37 (Costituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell’Anno Santo 1975);

32) legge regionale 23 dicembre 1976, n. 66 (Integrazione alla legge regionale n. 37 del 9 agosto 1976 “Costituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sulla gestione dei fondi stanziati in occasione dell’Anno Santo 1975”);

33) legge regionale 8 maggio 1979, n. 43 (Proroga del vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive integrazioni, al 31 dicembre 1979);

34) legge regionale 20 maggio 1980, n. 33 (Proroga del vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive integrazioni, al 31 dicembre 1982);

35) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 34 (Costituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sulla gestione dei fondi di cui alla LR 29/12/1978 n. 80, recante: ”Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti e attrezzature complementari” ed alla LR 29/12/1978 n. 82 recante: “Norme di attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2/5/1976 n. 183: Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari”);

36) legge regionale 6 maggio 1985, n. 63 (Norme per la promozione del turismo sociale nel Lazio);

37) legge regionale 23 febbraio 1988, n. 11 (Contributo regionale agli oneri di realizzazione di strutture di intervento di primo risanamento delle terme acque Albule di Tivoli);

38) legge regionale 24 marzo 1989, n. 20 (Norme integrative sugli interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività di interesse turistico);

39) articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 (Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l’occupazione dell’Alto Lazio), concernente “Sottoprogetto per l'incentivazione e lo sviluppo di attrezzature turistiche, ricettive e complementari nella Valle dei Calanchi”;

40) legge regionale 18 aprile 1994, n. 10 (Finanziamento regionale per la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni nel Comune di Fiuggi);

41) legge regionale 24 maggio 1994, n. 14 (Modificazioni della legge regionale 17 settembre 1984, n. 63 concernente “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo”);

42) legge regionale 31 ottobre 1994, n. 54 (Interpretazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82);

43) legge regionale 9 luglio 1997, n. 23 (Disciplina transitoria per il conseguimento della idoneità tecnico-professionale all’esercizio dell’attività di guida turistica, in deroga alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modifiche);

44) articolo 25 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11.4.1986, n. 17));

45) articolo 57 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999).

 

ALLEGATO M «CULTURA E POLITICHE GIOVANILI» (articolo 4, comma 11)

1) legge regionale 2 luglio 1983, n. 48 (Interventi promozionali della Regione Lazio in occasione dell'anno santo straordinario 1983);

2) legge regionale 12 dicembre 1983, n. 75 (Iniziative culturali della Regione Lazio in occasione del V centenario della nascita di Raffaello);

3) legge regionale 17 settembre 1984, n. 59 (Interventi regionali per il quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della liberazione);

4) legge regionale 18 febbraio 1985, n. 15 (Modifica della legge regionale 17 settembre 1984, n. 59, recante: «Interventi regionali per il quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della liberazione»);

5) legge regionale 16 aprile 1985, n. 45 (Istituzione del capitolo di bilancio per la copertura finanziaria delle iniziative di cui al titolo I della legge regionale 30 giugno 1984, n. 34, concernente: “Interventi regionali per la celebrazione di ricorrenze di particolare interesse locale”);

6) legge regionale 20 giugno 1988, n. 36 (Iniziative culturali della Regione Lazio in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci);

7) legge regionale 10 maggio 1990, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1985, n. 97 e 12 dicembre 1989, n. 79, concernenti l’istituzione dell’orchestra giovanile regionale del Lazio);

8) legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 (Contributi a favore del comune di Carpineto Romano per iniziative in occasione del centenario dell’enciclica “Rerum Novarum” del 1891 e attività culturali e di studio sulla figura di Papa Leone XIII);

9) legge regionale 25 novembre 1991, n. 75 (Modifica della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12 concernente: “Istituzione e gestione della strada dei vini dei Castelli Romani”);

10) legge regionale 19 gennaio 1993, n. 4 (Interventi regionali per iniziative connesse al cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio);

11) legge regionale 20 settembre 1993, n. 50 (Celebrazione del centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio);

12) legge regionale 13 giugno 1995, n. 46 (Iniziative a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50° anniversario della Resistenza);

13) legge regionale 4 dicembre 1995, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1995, n. 46: “Iniziative a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50° anniversario della Resistenza”);

14) articolo 25 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11.4.1986, n. 17));

15) legge regionale 30 luglio 1996, n. 31 (Interventi regionali per favorire la conoscenza dei fatti legati alla Resistenza e alla Lotta di Liberazione, in occasione del 50° anniversario della Costituente);

16) articolo 189 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);

17) articolo 49 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001);

18) articolo 16, comma 1, lettera a), numero 7) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002);

19) articolo 23 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004).

 


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.