§ 2.2.6 - Legge Regionale 10 aprile 1991, n. 16.
Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52, concernente: "Iniziative della Regione e degli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.2 iniziative regionali per l'unione europea
Data:10/04/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1. 


§ 2.2.6 - Legge Regionale 10 aprile 1991, n. 16. [1]

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52, concernente: "Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea".

(B.U. n. 12 del 30 aprile 1991).

 

Art. 1.

     1. La segreteria del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52, concernente: «Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea» è struttura regionale di primo grado dotata di autonomia funzionale ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, recante: «Strutture ed organizzazione regionale».

     2. E' conseguentemente integrata la elencazione degli uffici autonomi del Consiglio regionale istituiti dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, tabella A:

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.