§ 2.7.91 - L.R. 11 aprile 1985, n. 36.
Strutture ed organizzazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/04/1985
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (finalità della legge). In attesa di definire l'apparato amministrativo regionale secondo le finalità di cui all'articolo 48 dello Statuto, con particolare riferimento al processo di delega ed alle [...]
Art. 2.  (Strutture della Regione). Le strutture del Consiglio e della Giunta regionale sono costituite dai settori e dagli uffici.
Art. 3.  (Istituzione dei settori, degli uffici e delle sezioni). Con legge regionale si provvede all'istituzione dei settori ed alla definizione delle relative competenze, alla loro articolazione in uffici, [...]
Art. 4.  (Posizioni di studio, di ricerca, ispettive e di controllo). Presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale sono istituite apposite posizioni per lo svolgimento di compiti di studio, di [...]
Art. 5.  (Uffici strumentali). Presso ogni assessorato regionale sono istituiti uffici strumentali, dotati di autonomia funzionale cui sono affidati compiti di utilità generale. quale il servizio economato, [...]
Art. 6.  (Individuazione e raggruppamento delle strutture). Le tabelle allegate alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle allegate tabelle [...]
Art. 7.  (Funzione di coordinamento). Con deliberazione del Consiglio regionale sono istituite funzioni di coordinamento di vaste aree operative al fine di assicurare il perseguimento di finalità generali in [...]
Art. 8.  (Dipendenza funzionale dei dirigenti dei settori e degli uffici autonomi). I dirigenti dei settori è degli uffici autonomi del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 9.  (Dipendenza funzionale, coordinamento e raccordo operativo dei dirigenti non preposti a strutture). I funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale, cui sono attribuite le posizioni di [...]
Art. 10.  (Dipendenza funzionale dei dirigenti degli uffici e dei responsabili delle sezioni). I dirigenti degli uffici ed i responsabili delle sezioni dipendono funzionalmente rispettivamente dai dirigenti [...]
Art. 11.  (Gruppi di lavoro). Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario, possono essere costituiti in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali [...]
Art. 12.  (Affidamento dell'incarico di coordinatore). L'incarico di coordinatore è conferito, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, [...]
Art. 13.  (Affidamento dell'incarico ai funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale). La direzione dei settori e l'attribuzione delle posizioni di cui alla allegata tabella «E» è conferita [...]
Art. 14.  (Affidamento dell'incarico ai funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale). La direzione degli uffici e l'attribuzione delle posizioni della prima qualifica funzionale dirigenziale di [...]
Art. 15.  (Affidamento dell'incarico di responsabile delle sezioni). La responsabilità delle sezioni è conferita ai funzionari appartenenti all'ottava qualifica funzionale con deliberazioni dell'Ufficio di [...]
Art. 16.  (Revoca degli incarichi). Fatto salvo il principio della mobilità di cui al successivo articolo 17, l'incarico di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 può essere revocato dagli stessi organi [...]
Art. 17.  (Mobilità dei dirigenti). La funzione dirigenziale comporta la più ampia mobilità nel rispetto delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale rivestita e sulla base della disciplina contenuta [...]
Art. 18.  (Sostituzione dei responsabili di strutture in caso di assenza temporanea). L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze provvedono [...]
Art. 19.  (Firma degli atti). I funzionari della seconda e della prima qualifica funzionale dirigenziale, oltre agli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni, firmano quelli ad essi delegati [...]
Art. 20.  (Dotazione organica). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà stabilita con deliberazione del Consiglio regionale la dotazione organica ripartita per qualifiche [...]
Art. 21.  (Abrogazione). Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 22.  (Norma transitoria). Fino all'espletamento della selezione per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale l'articolazione delle strutture regionali e le relative competenze [...]
Art. 23.  1. Le posizioni di cui alla tabella «E», Giunta regionale punto 16, sono specificate in relazione alle emergenti necessità organizzative della Amministrazione, con deliberazione del Consiglio [...]


§ 2.7.91 - L.R. 11 aprile 1985, n. 36.

Strutture ed organizzazione regionale.

(B.U. 22 aprile 1985, n. 11, S.O. n. 1).

 

(L'art. 27 della L.R. 1 luglio 1996, n. 25 ha disposto l'abrogazione della

presente legge).

 

Titolo I

STRUTTURE

 

Art. 1. (finalità della legge). In attesa di definire l'apparato amministrativo regionale secondo le finalità di cui all'articolo 48 dello Statuto, con particolare riferimento al processo di delega ed alle procedure di programmazione, la presente legge razionalizza l'articolazione delle attuali strutture organizzative regionali al fine di renderla coerente con i principi sanciti dalla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: «Modifiche dell'ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 «Legge quadro sul pubblico impiego» della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti», di adeguarla alle attuali esigenze funzionali ed operative conseguenti alla modificazione di ruolo e competenze della Regione derivanti dalla normativa statale adottata

- dopo l'entrata in vigore della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48,

recante: «Individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti

le strutture regionali».

 

     Art. 2. (Strutture della Regione). Le strutture del Consiglio e della Giunta regionale sono costituite dai settori e dagli uffici.

     Il settore è la struttura di secondo grado che tratta materie tra loro affini e/o interdipendenti allo scopo di assicurare l'unità di indirizzo sia in sede di realizzazione degli obiettivi che nell'attività di legislazione, programmazione, impulso e vigilanza; il settore può altresì, trattare per le medesime finalità materie interdisciplinari.

     L'ufficio è la struttura di primo grado in cui si articola il settore. Ad esso è affidata la trattazione di singole materie od aspetti specifici di una singola materia.

     La legge regionale può altresì prevedere l'istituzione di uffici dotati di autonomia funzionale.

     Qualora ricorrano particolari esigenze organizzative, nell'ambito dell'ufficio possono essere costituite unità organiche operative denominate sezioni.

 

     Art. 3. (Istituzione dei settori, degli uffici e delle sezioni). Con legge regionale si provvede all'istituzione dei settori ed alla definizione delle relative competenze, alla loro articolazione in uffici, alla determinazione dell'organico regionale ripartito per livello e qualifiche funzionali.

     Con apposite deliberazioni del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze, si provvede alla indicazione analitica delle competenze degli uffici, all'individuazione delle sezioni, alla ripartizione del personale tra i settori e gli uffici in modo che venga assicurata una dotazione organica che garantisce regolare funzionamento della struttura.

 

     Art. 4. (Posizioni di studio, di ricerca, ispettive e di controllo). Presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale sono istituite apposite posizioni per lo svolgimento di compiti di studio, di ricerca, di elaborazione complessa, nonché ispettivi e di controllo, assistenza tecnica e/o giuridica a commissioni consiliari di inchiesta, di indagine e di studio per l'espletamento dei propri compiti istituzionali; assistenza tecnica e/o giuridica a commissioni o gruppi di lavoro connessi alle competenze della Giunta regionale, in relazione all'attuazione dei programmi e progetti speciali relativi al piano regionale di sviluppo.

     Le posizioni di cui al precedente comma, da attribuire ai funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale, sono indicate nell'allegata tabella «E». Le posizioni non espressamente previste dalla tabella «E» saranno individuate con apposite deliberazioni consiliari, su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le posizioni di cui al presente articolo da attribuire a funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Uffici strumentali). Presso ogni assessorato regionale sono istituiti uffici strumentali, dotati di autonomia funzionale cui sono affidati compiti di utilità generale. quale il servizio economato, ragioneria e contabilità, il servizio di fotocopiatura ed il servizio di anticamera.

     Presso ogni assessorato regionale è, altresì, istituito un ufficio strumentale per la gestione del personale alle dirette dipendenze dell'assessorato regionale al personale.

 

     Art. 6. (Individuazione e raggruppamento delle strutture). Le tabelle allegate alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle allegate tabelle «A», «B», «C», «D» ed «E», che costituiscono rispettivamente l'ordinamento del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Amministrazione decentrata, dell'organo di controllo, e l'individuazione delle posizioni di cui al precedente articolo 4, distinte tra quelle attribuite al Consiglio regionale e quelle attribuite alla Giunta regionale.

 

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 7. (Funzione di coordinamento). Con deliberazione del Consiglio regionale sono istituite funzioni di coordinamento di vaste aree operative al fine di assicurare il perseguimento di finalità generali in coerenza con i programmi e gli indirizzi regionali ed al fine di attuare il raccordo rispettivamente tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e le loro strutture amministrative, ferme restando le attribuzioni e l'autonomia proprie delle qualifiche dirigenziali.

     Le funzioni di cui al comma precedente sono attribuite a dipendenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale in numero non superiore a due presso il Consiglio regionale ed in numero non superiore a diciannove presso la Giunta regionale.

     Il coordinatore indice almeno trimestralmente una conferenza dei dirigenti di settore e di ufficio nonché dei titolari delle posizioni di studio dell'area cui è preposto al fine di verificare i risultati rispetto ai programmi di attività di istituto.

 

     Art. 8. (Dipendenza funzionale dei dirigenti dei settori e degli uffici autonomi). I dirigenti dei settori è degli uffici autonomi del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza.

     I dirigenti delle strutture di cui al precedente comma che operano presso la Giunta regionale o l'Amministrazione regionale decentrata dipendono funzionalmente dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori regionali secondo la ripartizione delle competenze effettuata ai sensi degli articoli 20 e 23 dello Statuto della Regione Lazio al momento della costituzione della Giunta regionale.

     I dirigenti dei settori dell'organo regionale di controllo dipendono funzionalmente dall'assessore regionale competente; per aspetti operativi è fatto riferimento al presidente del comitato regionale di controllo od al presidente delle rispettive sezioni.

     I dirigenti dei settori e degli uffici autonomi sono coordinati, riguardo al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 7, dal coordinatore.

 

     Art. 9. (Dipendenza funzionale, coordinamento e raccordo operativo dei dirigenti non preposti a strutture). I funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale, cui sono attribuite le posizioni di cui al precedente articolo 4, dipendono funzionalmente dal coordinatore preposto.

     I funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale dipendono funzionalmente dal responsabile di settore.

 

     Art. 10. (Dipendenza funzionale dei dirigenti degli uffici e dei responsabili delle sezioni). I dirigenti degli uffici ed i responsabili delle sezioni dipendono funzionalmente rispettivamente dai dirigenti dei settori nei quali gli uffici stessi sono inseriti e dai dirigenti degli uffici cui le sezioni appartengono.

 

     Art. 11. (Gruppi di lavoro). Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario, possono essere costituiti in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali viene assegnato personale anche a tempo parziale.

     Gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti per assolvere ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale.

     I gruppi di lavoro sono costituiti con deliberazione della Giunta regionale; nell'atto di costituzione sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione del gruppo, il funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale incaricato di sovraintendere all'attività del gruppo e l'assessore regionale o gli assessori dai quali il gruppo dipende funzionalmente.

     Gruppi di lavoro possono essere costituiti con le medesime modalità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto attiene le incombenze del Consiglio stesso.

 

Titolo III

PROCEDURE

 

     Art. 12. (Affidamento dell'incarico di coordinatore). L'incarico di coordinatore è conferito, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze.

     I coordinatori sono scelti tra i funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale.

     Il coordinatore contestualmente è nominato dirigente di uno dei settori o preposto ad una delle posizioni di studio dell'area cui si riferisce il coordinamento.

     L'incarico è temporaneo e comunque termina a seguito di dimissioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

 

     Art. 13. (Affidamento dell'incarico ai funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale). La direzione dei settori e l'attribuzione delle posizioni di cui alla allegata tabella «E» è conferita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

     Fermo restando il disposto del successivo articolo 17 gli incarichi di direzione dei settori e le posizioni di cui alla tabella «E» sono conferiti a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a cinque anni salvo conferma per motivate esigenze dell'Amministrazione regionale in relazione ai profili tecnico-professionali.

 

     Art. 14. (Affidamento dell'incarico ai funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale). La direzione degli uffici e l'attribuzione delle posizioni della prima qualifica funzionale dirigenziale di cui al precedente articolo 4 è conferita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

     Nella fase di prima attuazione della presente legge, gli incarichi sono conferiti sulla base della graduatoria compilata ai sensi della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: «Modifiche dell'ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 «Legge quadro sul pubblico impiego» della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti della Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti».

 

     Art. 15. (Affidamento dell'incarico di responsabile delle sezioni). La responsabilità delle sezioni è conferita ai funzionari appartenenti all'ottava qualifica funzionale con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dei Consiglio regionale, sentito il responsabile di settore, e con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore regionale al personale e con l'Assessore regionale competente, sentito il responsabile di settore, nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 16. (Revoca degli incarichi). Fatto salvo il principio della mobilità di cui al successivo articolo 17, l'incarico di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 può essere revocato dagli stessi organi che hanno provveduto a conferirlo per mancata corrispondenza dell'attività svolta alle finalità, agli obiettivi ed agli indirizzi regionali.

     Entro il 31 ottobre di ogni anno i dirigenti di settore e di ufficio nonché i titolari di posizioni di studio, ricerca ed elaborazione, redigono una relazione di lavoro dalla quale risulti l'attività svolta, evidenziando i risultati raggiunti in relazione ai programmi regionali. La relazione redatta dai dirigenti di ufficio e dai titolari di posizioni di studio della prima qualifica funzionale dirigenziale sarà inviata ai dirigenti dei rispettivi settori, i quali a loro volta la trasmetteranno, unitamente alla propria relazione e tramite il coordinatore di area, alla Giunta regionale od all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.

     I risultati rilevati, se non corrispondenti, sono contestati con atto scritto dal competente organo.

     Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, è disposta la revoca dell'incarico con deliberazione motivata della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo la rispettiva competenza.

 

     Art. 17. (Mobilità dei dirigenti). La funzione dirigenziale comporta la più ampia mobilità nel rispetto delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale rivestita e sulla base della disciplina contenuta nella legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: «Modifiche dell'ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 «Legge quadro sul pubblico impiego» della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti».

 

     Art. 18. (Sostituzione dei responsabili di strutture in caso di assenza temporanea). L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze provvedono al conferimento dell'incarico di sostituzione del responsabile di struttura temporaneamente assente per un periodo superiore a tre mesi individuando il sostituto tra funzionari appartenenti alla stessa qualifica dirigenziale o livello funzionale del funzionario da sostituire.

     Ai funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale ed ai responsabili di sezione, per il periodo della sostituzione, spetta la prevista indennità, che cessa di essere corrisposta al funzionario sostituito.

 

     Art. 19. (Firma degli atti). I funzionari della seconda e della prima qualifica funzionale dirigenziale, oltre agli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni, firmano quelli ad essi delegati dall'organo competente.

     La delega di firma deve essere mirata al tipo di atti e delimitata nel tempo.

     La proposta di atti di competenza degli organi regionali deve recare la firma dell'estensore e dei dirigenti d'ufficio e di settore che ne assumono la responsabilità sulla base delle norme regionali vigenti e di quelle statali che facciano riferimento alla responsabilità dei pubblici funzionari.

     Gli atti di cui al precedente terzo comma sono vistati dal coordinatore.

     Nei casi in cui è prevista la sottoscrizione di titoli per l'ordinazione delle spese o per la riscossione delle entrate da parte di funzionari, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono con deliberazione nell'ambito della rispettiva competenza, all'individuazione dei dirigenti di settore autorizzati.

 

     Art. 20. (Dotazione organica). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà stabilita con deliberazione del Consiglio regionale la dotazione organica ripartita per qualifiche funzionali e profili professionali di ciascuna struttura.

 

     Art. 21. (Abrogazione). Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 22. (Norma transitoria). Fino all'espletamento della selezione per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale l'articolazione delle strutture regionali e le relative competenze rimangono quelle individuate dalla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 23. 1. Le posizioni di cui alla tabella «E», Giunta regionale punto 16, sono specificate in relazione alle emergenti necessità organizzative della Amministrazione, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Venti posti della dotazione Organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale prevista dall'articolo 24, secondo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, non saranno coperti con le procedure fissate dall'articolo 25 della stessa legge, ma con le seguenti modalità:

     a) quindici posti, mediante concorso interno;

     b) cinque posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami nel rispetto della normativa vigente in materia [1].

 

 

TABELLA A [Allegata all'art. 6]

 

CONSIGLIO REGIONALE

 

1° Settore: SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

 

Provvede:

     a) alla ricezione, classificazione e conservazione delle proposte di legge, alla proposta di assegnazione alle Commissioni consiliari permanenti, alla distribuzione dei testi, agli adempimenti precedenti e conseguenti alla discussione e votazione dei testi medesimi;

     b) ad identiche attività per quanto concerne le proposte di atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale, ivi comprese le nomine;

     c) alla ricezione ed assegnazione degli schemi di deliberazione per i pareri preventivi delle Commissioni consiliari permanenti, nonché alla ricezione e classificazione delle interrogazioni, interpellanze e proposte di mozioni;

     d) alla predisposizione dello schema di ordine del giorno del Consiglio regionale, alla convocazione del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari permanenti, curandone il coordinamento, alla redazione dei verbali ed alla segreteria della Conferenza dei Capigruppo;

     e) alla ripresa stenografica delle sedute ed alla redazione e pubblicazione dei resoconti stenografici e sommari;

     f) a svolgere le funzioni di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti.

     Il dirigente del settore svolge, altresì, le funzioni di Segretario del Consiglio regionale.

 

Uffici

 

     1) Leggi e provvedimenti amministrativi.

     2) Pareri preventivi, mozioni, interrogazioni ed interpellanze.

     3) Programmazione lavori Consiglio e Commissioni consiliari permanenti.

     4) Resocontazione.

     5) Lavori Commissioni consiliari permanenti prima e nona.

     6) Lavori Commissioni consiliari permanenti seconda, terza ed ottava.

     7) Lavori Commissioni consiliari permanenti quarta e quinta.

     8) Lavori Commissioni consiliari permanenti sesta e settima.

 

2° Settore: LEGISLATIVO

 

Provvede:

     a) ad effettuare studi e ricerche di carattere giuridico ed a fornire consulenze giuridiche ai titolari di iniziative legislative ed all'Ufficio di Presidenza; alla raccolta e classificazione degli atti legislativi ed amministrativi consiliari e di tutta la documentazione giuridica;

     b) a fornire assistenza tecnico-giuridica alle Commissioni consiliari permanenti nelle materie di loro competenza, riguardo l'iter di ogni proposta di legge o di atto amministrativo sia in Commissione che in Aula;

     c) ad istituire e trattare gli affari riguardanti in generale le Comunità Europee e gli altri organismi sovranazionali.

 

Uffici

 

     1) Studi e ricerche giuridiche.

     2) Assistenza tecnico-giuridica.

     3) Comunità Europee ed altri organismi sopranazionali ed internazionali.

 

3° Settore: BIBLIOTECA, STUDI, DOCUMENTAZIONE, INFORMATICA ED AFFARI ELETTORALI

 

Provvede:

     a) all'organizzazione dei servizi della biblioteca generale, alla classificazione di testi e collane ed alla pubblicazione di cataloghi del materiale bibliografico;

     b) all'individuazione delle esigenze di adeguamento ed aggiornamento del patrimonio librario ed alle relative proposte di acquisto;

     c) all'acquisizione, classificazione, conservazione e diffusione di ogni tipo di informazione e di documentazione su questioni di interesse regionale anche con collegamento con quelle nazionali e sovranazionali;

     d) all'elaborazione di studi e ricerche;

     e) alla tenuta dell'archivio storico degli atti consiliari;

     f) all'attuazione e gestione del sistema informatico del Consiglio regionale;

     g) all'elaborazione e pubblicazione dei dati elettorali, alla istruttoria per le convalide dei Consiglieri regionali, ai ricorsi in materia elettorale, alla presa in carica del materiale elettorale.

 

Uffici

 

     1) Biblioteca.

     2) Documentazione.

     3) Studio e ricerca.

     4) Affari elettorali e conservazione atti consiliari.

     5) Informatica.

 

4° Settore: SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

 

Provvede:

     a) alla formazione dell'ordine del giorno, alla convocazione ed alla verbalizzazione delle sedute dell'Ufficio di Presidenza;

     b) alle comunicazioni necessarie per consentire ai settori ed agli uffici competenti di dare esecuzione ai deliberati dell'Ufficio di Presidenza;

     c) alla conservazione degli atti e dei documenti esaminati dall'Ufficio di Presidenza ed alla classificazione e conservazione dei verbali e degli atti deliberativi;

     d) all'organizzazione dei convegni, manifestazioni e viaggi di studio indetti dal Consiglio regionale;

     e) alle incombenze relative alla partecipazione del Consiglio regionale a cerimonie ufficiali, convegni e manifestazioni;

     f) all'assistenza ai membri del Consiglio regionale nella loro attività di rappresentanza;

     g) alla cura dei rapporti con la stampa nazionale e locale, con la RAI-TV e con le emittenti private, assicurando la tempestiva informazione in ordine alle attività ed iniziative del Consiglio regionale e delle sue articolazioni;

     h) alla redazione, stampa e divulgazione di pubblicazioni concernenti l'illustrazione dell'attività del Consiglio regionale;

     i) allo svolgimento della attività di pubbliche relazioni, di diffusione di dati e di notizie nonché di quella conseguente alle richieste di documentazione e di informazione provenienti da enti e cittadini;

     l) alle funzioni di supporto dell'attività della consulta femminile.

     Il dirigente del settore svolge, altresì, le funzioni di Segretario dell'Ufficio di Presidenza.

 

Uffici

 

     1) Affari generali e lavori Ufficio di Presidenza.

     2) Cerimoniale.

     3) Stampa e pubbliche relazioni.

     4) Segreteria comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

     5) Segreteria della consulta femminile.

 

5° Settore: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

 

Provvede:

     a) alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio regionale, alla tenuta delle scritture contabili, alla registrazione degli impegni di spesa, ai rapporti con il tesoriere, alla predisposizione dei mandati di pagamento e delle reversali di riscossione, al riscontro amministrativo contabile dei rendiconti economali e dei funzionari delegati, nonché degli atti predisposti dagli uffici del Consiglio regionale;

     b) ai servizi di economato e provveditorato ed ai servizi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature;

     c) alla predisposizione ed esecuzione di gare, licitazioni, trattative private ed indagini di mercato decise dall'Ufficio di Presidenza in relazione ad appalti, acquisti, affitti, vendite o permute;

     d) all'inventario generale dei beni del Consiglio regionale ed agli adempimenti relativi al consegnatario;

     e) alla predisposizione ed esecuzione dei contratti, nonché dei relativi provvedimenti di liquidazione;

     f) alla predisposizione degli schemi di deliberazione per le materie di propria competenza;

     g) a proporre all'Ufficio di Presidenza le richieste di personale da assegnare al Consiglio regionale nonché i trasferimenti ad altri uffici regionali di personale del Consiglio;

     h) a proporre all'Ufficio di Presidenza l'assegnazione del personale agli uffici del Consiglio regionale, stato giuridico e trattamento economico del personale assegnato al Consiglio;

     i) all'organizzazione dei servizi tecnici quali il centro stampa e fotocopie, il servizio telefonico, di autoparco e di dattilografia, dei commessi in Aula, di attesa e di custodia, protocollo, movimento corrispondenza, telegrammi e fonogrammi ed alla tenuta dell'archivio corrente.

     Il dirigente del settore svolge, altresì, le funzioni di segretario amministrativo del Consiglio.

 

Uffici

 

     1) Bilancio e ragioneria.

     2) Provveditorato ed economato.

     3) Stato giuridico e trattamento economico del personale.

     4) Servizi tecnico-strumentali.

 

6° Settore: QUESTIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE DI TITOLARI DI CARICHE

PUBBLICHE

 

Provvede:

     a) a curare l'anagrafe economica e patrimoniale dei Consiglieri regionali e dei pubblici amministratori, nonché il trattamento economico dei Consiglieri regionali, indennità e missioni;

     b) alla gestione del fondo di trattamento di previdenza e di quiescenza in favore dei Consiglieri regionali, all'introito ed al versamento delle ritenute sul fondo stesso.

 

Uffici

 

     1) Anagrafe economica e patrimoniale dei Consiglieri regionali e dei pubblici amministratori.

     2) Trattamento dei Consiglieri regionali.

     3) [Sottratto l'ufficio al 6° settore ed iscritto tra gli uffici autonomi con L.R. 7/1/87, n. 4, art. 1 che ne fissa le competenze].

 

 

Uffici autonomi

 

1. Ufficio autonomo segreteria del collegio dei revisori dei conti.

     Provvede alla verifica degli atti di spesa trasmessi mensilmente dalla Giunta regionale e dalla Presidenza del Consiglio regionale, che cataloga e custodisce; cura la redazione dei verbali del collegio; provvede alla raccolta dei dati e di elementi tecnici relativi alla materia di competenza del collegio dei revisori dei conti.

 

2. Ufficio autonomo segreteria del difensore civico. [V. L.R. 28/2/80, n. 17].

     Provvede alla raccolta dei dati e degli elementi relativi alla attività del difensore civico.

 

3. Ufficio autonomo fondi di previdenza e per la liquidazione dell'indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.

 

4. Ufficio autonomo segreteria del comitato permanente dei poteri locali e

regionali per l'Unione europea. [V. L.R. 10/4/1991, n. 16].

     Cura l'attività istruttoria per la definizione delle iniziative da sottoporre al comitato permanente dei poteri locali e regionali, i rapporti con gli enti locali in fase di proposta e di attuazione dell'iniziativa, i collegamenti con la Giunta regionale per gli adempimenti di legge.

 

 

Tabella A/1 [Tabella inserita dall'art. 45 della L.R. 13 marzo 1992, n. 26]

 

Strutture del comitato di controllo delle sezioni decentrate

1° Settore: Comitato regionale di controllo.

2° Settore: Prima Sezione.

3° Settore: Seconda Sezione.

4° Settore: Terza Sezione.

5° Settore: Quarta Sezione.

6° Settore: Quinta Sezione.

     Il comitato si articola nei seguenti uffici:

     a) coordinamento e informazione;

     b) assistenza tecnico-amministrativa;

     c) tecnico-strumentale e statistica.

     Ciascuna sezione decentrata si articola nei seguenti uffici:

     a) assistenza tecnico-amministrativa;

     b) tecnico-strumentale e statistica.

 

 

TABELLA B [Allegata all'art. 6].

 

GIUNTA REGIONALE

 

1° Settore: SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA [v. L.R. n. 24/88, art. 58 che

istituisce "Ufficio informazioni e reclami"].

 

Provvede:

     a) espletare l'attività connessa alle funzioni politico-istituzionali del Presidente della Giunta regionale nei rapporti con gli organi dello Stato, le autonomie locali e le Comunità Europee;

     b) assistere il Presidente nelle funzioni di rappresentanza in seno ai comitati ed alle commissioni previste dalle leggi vigenti;

     c) assistere il Presidente nei rapporti politico-istituzionali con gli assessori, il Consiglio, i gruppi consiliari e gli altri soggetti istituzionali regionali;

     d) curare l'istruttoria delle pratiche relative alla nomina ed alla designazione di rappresentanti regionali in seno a commissioni e comitati;

     e) espletare l'attività necessaria per coordinare i rapporti tra la Regione e le organizzazioni sindacali curando la redazione di documenti di carattere generale;

     f) svolgere attività di studi e di programmazione attinenti l'organizzazione regionale in ordine sia ad aspetti procedurali sia a questioni logistiche;

     g) verificare la conformità alle istruzioni del Governo centrale dell'attività regionale inerente a funzioni amministrative delegate dallo Stato;

     h) curare la redazione e la diffusione di comunicati, notizie ed articoli concernenti l'attività regionale attraverso i diversi mezzi di comunicazione nonché la pubblicazione dei periodici editi dalla Regione e svolgere le connesse attività atte a soddisfare le esigenze di documentazione ed informazione dell'attività regionale;

     i) curare la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 

Uffici

 

     1) Affari istituzionali.

     2) Rapporti con le forze sociali.

     3) Organizzazione e metodi.

     4) Funzioni amministrative delegate.

     5) Stampa e pubbliche relazioni.

     6) Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 

2° Settore: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA [settore così modificato dalla L.R. n. 24/88, art. 56]

 

Provvede a:

     a) curare la trattazione di tutti gli affari connessi con le funzioni del Presidente della Giunta regionale quale organo amministrativo della Regione nonché la firma di tutti gli atti attinenti l'esercizio di tale funzione con esclusione di quelli di diretta competenza degli altri settori della Presidenza;

     b) curare l'istruttoria e l'emanazione dei decreti e degli atti monocratici del Presidente nonché la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

     c) curare la stipulazione dei contratti e delle convenzioni;

     d) effettuare l'assegnazione, alle strutture competenti, della corrispondenza in arrivo nonché la protocollazione, conservazione e classificazione di tutti gli atti e dei documenti della Presidenza della Giunta regionale, con esclusione di quelli di competenza della segreteria della Giunta regionale;

     e) svolgere attività attinente l'organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi della Presidenza, curando altresì la amministrazione e la gestione del personale assegnato ai vari settori della Presidenza stessa;

     f) curare le attività economali nonché la gestione dei capitoli di bilancio connessi all'esercizio delle funzioni di pertinenza della Presidenza della Giunta predisponendo i relativi atti formali; curare l'applicazione della normativa relativa agli istituti delle incentivazioni della produttività, attraverso studi, iniziative e sperimentazione;

     g) istruire le pratiche per la concessione di patrocini, adesioni e concessioni di contributi regionali ed organismi, manifestazioni ed iniziative di interesse regionale;

     h) esercitare l'attività di vigilanza amministrativa secondo le indicazioni del Presidente della Giunta regionale, curando altresì i necessari rapporti con le autorità giudiziarie ordinarie e contabili;

     i) assolvere le incombenze relative alla stampa ed alla amministrazione del Bollettino Ufficiale della Regione;

     l) prestare assistenza tecnica per l'organizzazione di incontri ed altre manifestazioni di rappresentanza del Presidente e degli assessori.

 

Uffici

 

     1) Tecnico-strumentale e gestione amministrativa del personale.

     2) Economato e contabilità.

     3) Promulgazione leggi, decreti, ordinanze.

     4) Ispettivo.

     5) Contratti ed ufficiale rogante.

     6) Bollettino Ufficiale.

     7) Cerimoniale.

 

3° Settore: SEGRETERIA DELLA GIUNTA

 

Provvede:

     a) trattare gli affari relativi ai compiti istituzionali della Giunta quale organo collegiale ed esecutivo della Regione;

     b) curare l'istruttoria degli atti da sottoporre all'approvazione della Giunta mantenendo i necessari rapporti con gli assessori competenti e con le strutture che concorrono alla predisposizione degli atti stessi;

     c) curare la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute e degli avvisi di convocazione;

     d) provvedere alla verbalizzazione ed alla resocontazione dei lavori delle sedute stesse;

     e) comunicare agli assessorati competenti ed agli altri settori della Presidenza le direttive impartite dalla Giunta, fornendo consulenza ed assistenza per l'eventuale stesura dei conseguenti provvedimenti;

     f) redigere, se necessario con la collaborazione delle strutture interessate, gli atti deliberativi conseguenti a decisioni assunte in sede collegiale dalla Giunta;

     g) curare la raccolta e l'archiviazione sistematica degli atti formali della Giunta;

     h) curare le procedure relative al perfezionamento degli atti tenendo i necessari rapporti con la Commissione di controllo, gli assessorati e le strutture responsabili della corretta esecuzione degli atti stessi;

     i) curare i rapporti di natura istituzionale tra la Giunta ed il Consiglio regionale;

     l) curare i rapporti con il collegio dei revisori dei conti.

     Il responsabile del settore svolge, altresì, le funzioni di Segretario della Giunta regionale.

 

Uffici

 

     1) Lavori Giunta.

     2) Segreteria organizzativa.

     3) Resocontazione.

     4) Rapporti con la Commissione di controllo.

     5) Rapporti con il Consiglio regionale ed il collegio dei revisori.

 

4° Settore: PROGRAMMA GIUNTA

 

Provvede:

     a) assistere il Presidente e la Giunta regionale nell'attività di verifica dell'attuazione del programma della Giunta stessa e delle altre successive intese programmatiche ad esso connesse, compresi gli eventuali accordi ed intese con le forze sociali, sia per quanto concerne gli aspetti socio-economici sia riguardo ai servizi ed alle infrastrutture;

     b) verificare il raccordo del programma della Giunta con i programmi delle amministrazioni centrali e locali.

 

Uffici

 

     1) Verifica attuazione programma socio-economico.

     2) Verifica attuazione programma per i servizi e le infrastrutture.

 

5° Settore: AVVOCATURA

 

Provvede a:

     a) trattare gli affari relativi alla rappresentanza giudiziaria e stragiudiziaria della Regione, al contenzioso penale, civile, tributario giurisdizionale, amministrativo, costituzionale;

     b) fornire consulenza legale ai servizi regionali.

 

Uffici

 

     1) Segreteria organizzativa.

     2) Contenzioso e rappresentanza giudiziaria.

     3) Consulenza legale ai servizi regionali.

 

6° Settore: LEGISLATIVO

 

Provvede a:

     a) svolgere attività di revisione tecnico-giuridica dell'iniziativa legislativa regionale;

     b) fornire consulenza giuridica e legislativa ai servizi regionali richiedenti;

     c) effettuare studi e ricerche anche comparati con la legislazione statale e regionale nonché esaminare e valutare la normativa dello Stato e delle Comunità Economiche Europee interessanti competenze regionali;

     d) raccogliere, ordinare e diramare la documentazione di carattere normativo (statale, regionale e comunitario), dottrinario e giurisprudenziale.

 

Uffici

 

     1) Segreteria organizzativa.

     2) Documentazione ed informazione giuridico-legislativa

     3) Verifica di attuazione delle leggi regionali.

 

7° settore: PROTEZIONE CIVILE

 

Provvede a:

     a) svolgere attività di prevenzione in caso di pubblica calamità attraverso la predisposizione e la verifica di piani per gli interventi regionali nel campo della protezione e della sicurezza civile in raccordo con gli organi dello Stato e degli enti locali;

     b) sovraintendere e coordinare i servizi di protezione civile di competenza regionale con la collaborazione dei settori competenti nelle varie aree di intervento;

     c) raccogliere ed ordinare la documentazione in materia per compiti di studio, analisi e ricerca.

 

Uffici

 

     1) Predisposizione e verifica piani.

     2) Organizzazione e documentazione.

 

8° Settore: INFORMATICA

 

Provvede a:

     a) effettuare studi e ricerche per la realizzazione del sistema informativo nel territorio regionale, nonché per razionalizzare le procedure interne e per coordinare i flussi informativi dei diversi servizi regionali;

     b) gestire il centro elaborazione dati della Regione.

 

Uffici

 

     1) Studi e ricerche per lo sviluppo ed il coordinamento della informatica del Lazio.

     2) Sviluppo progetti, analisi e programmazione per l'automazione di procedure di interesse regionale.

     3) Gestione di procedure automatizzate e servizio tecnico sistemistico.

     4) Adempimenti amministrativi e tecnico-strumentali.

 

9° Settore: PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO [settore così modificato dall'art. 6 della L.R. n. 84/1990 e dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

Provvede a:

     a) elaborare il programma regionale di sviluppo in coerenza ed in raccordo con il piano di assetto territoriale;

     b) curare l'istruttoria degli affari di competenza del comitato di programmazione;

     c) assicurare il rapporto con gli organi di programmazione nazionale ed infraregionale;

     d) garantire il coordinamento dell'attività regionale qualora si rendano necessarie scelte programmatiche intersettoriali;

     e) garantire la coerenza degli interventi programmatici di settore con gli obiettivi e le strategie del programma regionale di sviluppo;

     f) verificare la coerenza dell'attività programmatica regionale con l'attività di pari natura sovranazionale, nazionale, regionale ed infraregionale.

 

Uffici

 

     1) Coordinamento e predisposizione del piano programmatico.

     2) Pianificazione territoriale.

     3) Coordinamento e verifica piani e programmi sovraregionali, inter- regionali e subregionali.

     4) Statistico informativo regionale.

     5) (Soppresso).

     6) Osservatorio della spesa.

 

10° Settore: BILANCIO

 

Provvede a:

     a) predisporre il bilancio ed a curarne la gestione tecnica;

     b) assistere le strutture competenti nella preparazione di atti relativi all'assunzione di garanzie fidejussorie per la contrazione di mutui;

     c) esaminare i bilanci di previsione ed i rendiconti consuntivi degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione;

     d) predisporre il rendiconto consuntivo della Regione;

     e) predisporre il bilancio consolidato della Regione.

 

Uffici

 

     1) Bilancio annuale e pluriennale e servizi di finanza straordinaria.

     2) Vigilanza e controllo sugli enti, aziende e società finanziarie e sulle partecipazioni regionali.

     3) Rendiconto consuntivo.

     4) Conto consolidato.

 

11° Settore: RAGIONERIA

 

Provvede a:

     a) curare la gestione amministrativa e contabile delle entrate e della spesa;

     b) effettuare il riscontro e la vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa.

 

Uffici

 

     1) Gestione contabile della spesa relativamente alle funzioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Ordinamento ed organizzazione istituzionale).

     2) Gestione contabile della spesa relativamente alle funzioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Servizi sociali).

     3) Gestione contabile della spesa relativamente alle funzioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Sviluppo economico).

     4) Gestione contabile della spesa relativamente alle funzioni di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Assetto ed utilizzazione del territorio).

     5) Servizi ragioneria relativi alla gestione contabile delle entrate.

     6) Riscontro e vigilanza di tesoreria, controllo dei flussi finanziari e gestioni speciali di cassa.

 

11° bis: OSSERVATORIO DELLA FINANZA REGIONALE [settore aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 84/1990]

 

Uffici

 

     1) affari generali, segreteria del comitato tecnico-scientifico, pubblicazione e amministrazione del periodico trimestrale sulla finanza regionale;

     2) raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le entrate regionali, raccolta ed analisi dei dati concernenti gli interventi diretti dello Stato e degli altri enti sul territorio regionale;

     3) raccolta ed analisi dei dati concernenti l'impiego delle risorse, anche per aree sub-regionali, per interventi diretti, per i servizi sociali e per i trasferimenti agli enti locali.

 

12° Settore: FINANZE E TRIBUTI

 

Provvede a:

     a) trattare gli affari connessi alla finanza regionale ed al raccordo di questa con la finanza locale;

     b) curare gli affari relativi all'istituzione e gestione dei tributi regionali e le questioni regionali;

     c) gestire gli aspetti finanziari delle partecipazioni regionali;

     d) accertare e reprimere le violazioni alle leggi regionali tributarie.

 

Uffici

 

     1) Finanze e servizi ispettivi tributari.

     2) Tributi regionali.

     3) Riscossione e contabilità.

     4) Tributi passivi.

 

13° Settore: CONTENZIOSO

 

Provvede a:

     a) ricevere verbali di accertamento delle infrazioni alle leggi tributarie regionali, applicare sanzioni, adire nei vari gradi di giurisdizione speciale ed adempimenti connessi alla riscossione coattiva;

     b) tenere lo schedario generale dei contravventori alle norme regionali;

     c) promuovere azioni surrogatorie e di rivalsa per il recupero di spese sanitarie e di controllo in materia di sanzioni amministrative di competenza regionale;

     d) tenere lo schedario generale dei trasgressori e della normativa in materia di contenzioso amministrativo;

     e) tenere la contabilità delle entrate relative al contenzioso tributario ed amministrativo.

 

Uffici

 

     1) Contenzioso tributario.

     2) Contenzioso amministrativo.

     3) Contabilità entrate e statistica.

 

14° Settore: ENERGIA

 

Provvede a:

     a) attuare a livello regionale le leggi nazionali in materia energetica;

     b) trattare i problemi inerenti l'approvvigionamento e la distribuzione di risorse energetiche;

     c) svolgere le attività inerenti la metanizzazione della Regione.

 

Uffici

 

     1) Attuazione competenze legge n. 308 del 1982.

     2) Rapporti enti energetici e convenzioni con gli stessi.

     3) Attuazione competenze legge n. 8 del 1983.

 

15° Settore: DEMANIO E PATRIMONIO

 

Provvede a:

     a) curare l'acquisizione e l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali immobiliari della Regione;

     b) compilare e tenere le scritture patrimoniali.

 

Uffici

 

     1) Beni demaniali e catasto immobiliare.

     2) Beni immobiliari e locazioni.

     3) Servizio tecnico e progettazioni.

     4) Manutenzioni e servizi vari.

 

16° Settore: PROVVEDITORATO, ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

 

Provvede a svolgere l'attività diretta all'acquisizione dei beni mobili, agli approvvigionamenti, ai servizi necessari al funzionamento dell'apparato regionale ed a tutte le attività di economato.

 

Uffici

 

     1) Economato.

     2) Provveditorato.

     3) Centro stampa e riproduzione.

     4) Gestione automezzi.

 

17° Settore: ENTI LOCALI

 

Provvede a:

     a) curare gli aspetti istituzionali nei rapporti con i comuni, le province, gli organismi sovracomunali previsti da leggi statali e regionali, gli enti pubblici e privati per i quali la legge prevede l'intervento della Regione;

     b) svolgere le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di finanziamenti e gestioni speciali degli enti pubblici locali dipendenti dalla Regione, nonché quanto asserisce le determinazioni e variazioni territoriali dei comuni e la polizia urbana e rurale;

     c) curare l'istruttoria per il riconoscimento giuridico ed attività collaterali per i consorzi di enti locali territoriali;

     d) promuovere e coordinare l'attività legislativa e regolamentare in materia di controllo nonché curare gli adempimenti istituzionali ed organizzativi connessi con detta funzione;.

     e) elaborare i dati finanziari che contraddistinguono la gestione di enti ed organismi operanti nel territorio per consentirne il raccordo con i dati relativi al bilancio regionale.

 

Uffici

 

     1) Rapporti con enti locali.

     2) Finanza locale.

     3) Organi di controllo.

     4) Rapporti con gli enti assistenziali (IPAB).

     5) Enti privati.

     6) Documentazione.

     7) Contabilità.

     8) Polizia locale. [ufficio aggiunto dall'art. 15 della L.R. n. 20 /1990]

 

18° Settore: AGGREGAZIONI SOVRACOMUNALI

 

Provvede a:

     a) svolgere le iniziative intese ad attivare le nuove dimensioni del potere locale;

     b) assicurare i rapporti con gli stessi fornendo anche assistenza tecnica.

 

Uffici

 

     1) Comunità montane.

     2) Università agrarie.

 

19° Settore: SERVIZI SOCIALI, IMMIGRAZIONE, EMIGRAZIONE [Denominazione e uffici così modificati dall'art. 1 della L.R. n. 28/1995]

 

Provvede a:

     a) svolgere compiti di indirizzo amministrativo e di sostegno ai comuni nella gestione dei servizi sociali in favore delle categorie destinatarie di assistenza;

     b) trattare le questioni concernenti la protezione materno-infantile e la tutela della procreazione cosciente e responsabile;

     c) elaborare ed aggiornare gli "standards" delle istituzioni e dei servizi sociali in favore dell'età evolutiva, degli anziani e degli handicappati;

     d) istruire le autorizzazioni al funzionamento dei servizi pubblici e privati per i minorenni, gli anziani, gli handicappati e gli emarginati;

     e) promuovere le sospensioni, le revoche e le convenzioni;

     f) promuovere e coordinare la sperimentazione dei tipi di servizi;

     g) vigilare sui servizi sociali.

 

Uffici

 

     1) Interventi, strutture e servizi per l'età evolutiva e la famiglia.

     2) Asili nido.

     3) Interventi, strutture e servizi socio-assistenziali per anziani.

     4) Interventi, strutture e servizi sociali per handicappati ed emarginati.

     5) Attività consultoriali e protezione materno-infantile.

     6) Informazioni ed assistenza nel campo dell'immigrazione.

     7) Informazione ed assistenza nel campo dell'emigrazione.

 

20° Settore: STATO GIURIDICO PERSONALE

 

Provvede a:

     a) trattare gli affari concernenti la gestione giuridica del personale; provvedimenti relativi all'instaurazione e la modificazione del rapporto di impiego, alla cessazione del rapporto per motivi diversi dal raggiungimento del limite massimo di età, alle assunzioni delle categorie privilegiate, allo

stato giuridico del personale, alla mobilità, alla disciplina;

     b) seguire le trattative per i rinnovi contrattuali;

     c) curare il servizio ispettivo in tema di osservanza dei doveri di ufficio;

     d) istruire gli atti degli enti sub-regionali sottoposti al controllo della Giunta regionale, relativamente agli aspetti riguardanti il personale.

 

Uffici

 

     1) Stato giuridico.

     2) Mobilità, disciplina, matricola, statistica, contenzioso.

     3) Inquadramento personale.

     4) Istruttoria atti sub-regionali.

 

21° Settore: TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE [settore così modificato dalla

L.R. 15/6/89 n. 38, art. 1].

 

Provvede a:

     a) trattare gli affari concernenti l'aspetto economico del rapporto di lavoro anche per quanto riguarda la concessione di emolumenti accessori ed eventuali;

     b) effettuare le ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e sindacali.

 

Uffici

 

     1) Stipendi e lavoro straordinario.

     2) Missioni ed indennità varie.

     3) Conguagli.

     4) Contributi sociali

 

22° Settore: QUIESCENZA E PREVIDENZA [settore così modificato dalla L.R. 15/6/89 n. 38, art. 1].

 

Provvede a:

     a) predisporre i provvedimenti concernenti la cessazione del rapporto di impiego;

     b) trattare gli affari concernenti la previdenza e la quiescenza;

 

Uffici

 

     1) Accertamento diritto prestazioni di quiescenza e previdenza; riscatti e ricongiunzioni.

     2) Acconti di pensione e di indennità di fine rapporti.

     3) Cessioni e prestiti.

 

23° Settore: AFFARI GENERALI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI

DIPENDENTI REGIONALI

 

Provvede a:

     a) curare l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni strumentali e di servizio in materia di archivistica, diffusione bandi, raccolta di documenti, protocollo;

     b) effettuare l'analisi dei fabbisogni formativi del personale regionale in relazione all'organizzazione del lavoro;

     c) predisporre la regolamentazione di iniziative di formazione a gestione diretta, mista od esterna (con eccezione della formazione riguardante il personale docente);

     d) attuare le iniziative formative;

     e) curare i rapporti con le organizzazioni dei dipendenti regionali in tema di attività socio-ricreative;

     f) effettuare le designazioni dei rappresentanti regionali nelle commissioni per concorsi istituendo ed aggiornando il relativo albo.

 

Uffici

 

     1) Affari generali e concorsi.

     2) Programmazione della formazione e dell'aggiornamento.

     3) Attuazione iniziative formative.

 

24° Settore: PROBLEMI DEL LAVORO [Denominazione e uffici così modificati

dall'art. 1 della L.R. n. 28/1995]

 

Provvede a:

     a) effettuare analisi, connesse con la problematica del lavoro e dell'occupazione seguendo l'andamento della domanda e della offerta di lavoro;

     b) seguire le vertenze di lavoro;

     c) curare le competenze regionali in materia di emigrazione e di collocamento;

     d) elaborare proposte per il sostegno dell'occupazione.

 

Uffici

 

     1) Rapporti con le aziende e vertenze sindacali.

     2) Interventi ordinari e straordinari per l'occupazione.

     3) (soppresso).

     4) (soppresso).

 

25° Settore: OSSERVATORIO REGIONALE SUL MERCATO DEL LAVORO [settore così

modificato dalla L.R. n. 24/88, art. 59].

 

Provvede a:

     a) raccogliere, elaborare e diffondere i dati relativi all'occupazione nei vari settori produttivi e dei servizi del territorio regionale;

     b) compiere studi di analisi e statistica dell'andamento economico generale in relazione alla situazione occupazionale del Lazio;

     c) effettuare analisi delle diverse situazioni di crisi produttiva nelle aziende e studi di carattere generale sulla ristrutturazione e riconversione delle aziende.

     d) programmare ed organizzare le rilevazioni sullo stato dell'occupazione presso le pubbliche amministrazioni della Regione previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1986;

     e) accentrare ed analizzare i flussi ed i fabbisogni quantitativi e qualificativi, le previsioni occupazionali, le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel comparto anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse dall'osservatorio nazionale;

     f) organizzare tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale degli enti del comparto nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale anche al fine di favorire ed indirizzare i processi di mobilità.

 

Uffici

 

     1) Gestione sistema informativo.

     2) Elaborazione dati statistici.

     3) Progetti speciali.

     4) Osservatorio regionale sul pubblico impiego.

 

26° Settore: INDUSTRIA

 

Provvede a:

     a) elaborare programmi, indirizzi e svolgere attività per lo sviluppo industriale attraverso la predisposizione anche di piani di ristrutturazione e riconversione;

     b) individuare, acquisire ed attrezzare le aree per gli insediamenti produttivi;

     c) coordinare e controllare i consorzi industriali;

     d) svolgere attività connesse al credito per il sostegno di iniziative produttive ed alla incentivazione dell'associazionismo e della cooperazione;

     e) curare gli adempimenti in materia di cave, torbiere, acque minerali e termali ed altre attività minerarie.

 

Uffici

 

     1) Piani di insediamento, ristrutturazione e riconversione industriale.

     2) Coordinamento e controllo sui consorzi industriali.

     3) Credito ed interventi finanziari a sostegno delle iniziative produttive.

     4) Associazionismo-cooperazione.

     5) Cave.

     6) Concessione acque minerali e termali, permessi di ricerca, contenzioso.

     7) Polizia mineraria.

 

27° Settore: COMMERCIO

 

Provvede a:

     a) svolgere attività promozionale per l'adeguamento della rete distributiva e dei servizi connessi;

     b) realizzare strutture, servizi ed attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere, esposizioni e mostre industriali e commerciali, mercati;

     c) svolgere attività per la tutela del consumatore;

     d) trattare affari inerenti la distribuzione regionale dei carburanti ed affini;

     e) svolgere attività connesse al credito per il sostegno di iniziative commerciali.

 

Uffici

 

     1) Fiere, mostre.

     2) Mercati.

     3) Promozione ed incentivazione del commercio.

     4) Pianificazione commerciale.

     5) Carburanti.

 

28° Settore: ARTIGIANATO

 

Provvede a:

     a) svolgere attività promozionali sia nel campo amministrativo che organizzativo per l'artigianato con particolare riguardo alle imprese artigiane ed a loro forme cooperative e consorziali;

     b) individuare, acquisire ed attrezzare aree per insediamenti artigiani;

     c) svolgere attività connesse al credito per il sostegno di iniziative artigiane.

 

Uffici

 

     1) Sostegno ed incentivazioni per il credito e gli investimenti.

     2) Insediamenti artigiani.

     3) Promozione dell'artigianato.

     4) Cooperazione.

 

29° Settore: FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE

 

Provvede a:

     a) definire il sistema regionale di formazione professionale attraverso attività di programmazione e pianificazione, di reperimento delle risorse in termini finanziari, di personale, di strutture ed attrezzature anche in relazione agli aspetti organizzativi, metodologici e contenutistici;

     b) attuare interventi di supporto in materia di orientamento professionale.

 

Uffici

 

     1) Orientamento professionale, programmi didattici, formazione ed aggiornamento personale docente.

     2) Interventi formativi in gestione pubblica.

     3) Interventi formativi in convenzione con enti terzi.

     4) Strumenti formativi: immobili ed attrezzature.

     5) Corsi privati.

     6) Revisione rendiconti.

 

30° Settore: INTERVENTI FORMATIVI SPECIFICI

 

Provvede a:

     a) attuare interventi specifici formativi nei settori industriale, commercio, servizi, artigianato, agricoltura nei confronti anche di categorie svantaggiate;

     b) curare la formazione-aggiornamento degli operatori tecnici operanti nei servizi socio-sanitari.

 

Uffici

 

     1) Interventi formativi specifici nel settore industriale.

     2) Interventi formativi specifici nei settori: commercio, servizi, artigianato, agricoltura.

     3) Interventi formativi speciali.

     4) Formazione ed aggiornamento degli operatori infermieristici.

     5) Formazione ed aggiornamento operatori tecnici e di riabilitazione.

     6) Formazione ed aggiornamento operatori sociali.

     7) Revisione rendiconti.

 

31° Settore: NORMATIVE TECNICHE ED ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI OPERE E

LAVORI PUBBLICI

 

Provvede a:

     a) curare la raccolta degli atti e degli strumenti di normazione tecnica ed amministrativa in materia di lavori pubblici;

     b) coordinare proposte di spesa in relazione a programmi di intervento, verificare l'attuazione programmatica e finanziaria degli interventi;

     c) elaborare strumenti tecnici operativi (capitolati, tariffe, ed altro);

     d) curare la programmazione e l'attuazione di interventi sperimentali di recupero ed elaborare normativa sismica.

 

Uffici

 

     1) Tecnologie, normative tecniche e sismiche.

     2) Coordinamento programmatico e finanziario. Documentazione.

     3) Interventi sperimentali di recupero.

     4) Sistemi tecnici operativi.

 

32° Settore: SISTEMI INFRASTRUTTURALI

 

Provvede a:

     a) svolgere attività per studi, progettazioni e programmi inerenti le infrastrutture autostradali, viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali ed elettriche, nonché opere marittime e la difesa delle coste;

     b) effettuare interventi di prevenzione e ripristino in caso di calamità naturali in raccordo con il servizio regionale di protezione civile.

 

Uffici

 

     1) Sistemi di comunicazione.

     2) Impianti elettrici.

     3) Opere marittime e difesa delle coste.

     4) Eventi calamitosi.

     5) Eventi sismici.

 

33° Settore: RISORSE IDRICHE [settore così modificato dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

Provvede a:

     a) effettuare studi, ricerche ed elaborare piani e programmi finalizzati alla sistemazione idrogeologica del territorio, alla organizzazione delle risorse idriche, alle opere idrauliche, alle opere igieniche ed alla gestione degli acquedotti;

     b) interventi per la difesa dei corsi d'acqua.

 

Uffici

 

     1) Risorse idriche, opere idrauliche e piano regolatore generale acquedotti.

     2) (Soppresso).

     3) Opere igieniche.

     4) Gestione acquedotti.

     5) Opere a difesa dei corsi d'acqua.

 

34° Settore: ESPROPRI

 

Provvede a:

     a) curare gli adempimenti normativi e tecnico-amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

     b) effettuare studi per l'aggiornamento delle normative e procedure di collaudo;

     c) provvedere alle proposte di nomina dei collaudatori in raccordo con l'attività di vigilanza dei settori e sulla base dell'albo dei collaudatori;

     d) revisionare gli atti tecnico-contabili ed il certificato di collaudo di opere e lavori pubblici.

 

Uffici

 

     1) Espropri, stime e valutazioni.

     2) Collaudi.

     3) Revisione prezzi [2].

 

35° Settore: EDILIZIA RESIDENZIALE

 

Provvede a:

     a) effettuare studi ed elaborare programmi e progetti in materia di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, alla individuazione dei fabbisogni abitativi, alla gestione delle risorse finanziarie disponibili ed all'anagrafe dell'utenza;

     b) effettuare studi e ricerche sulla normativa tecnica regionale, in raccordo con il settore «Normative tecniche» sul prodotto edilizio e lo sviluppo della tecnologia;

     c) svolgere attività di controllo e vigilanza su soggetti attuatori.

 

Uffici

 

     1) Edilizia sovvenzionata.

     2) Edilizia agevolata per cooperative ed imprese di costruzione.

     3) Interventi edilizia agevolata per privati.

     4) Vigilanza I.A.C.P. (Istituto autonomo case popolari) e cooperative.

 

36° Settore: EDILIZIA PUBBLICA

 

Provvede a:

     a) effettuare studi ed elaborare programmi e progetti in materia di edilizia residenziale sociale pubblica ed alla gestione finanziaria degli interventi, in raccordo con i settori che si occupano di assistenza e sanità, per quanto riguarda, rispettivamente, le strutture assistenziali e sanitarie;

     b) elaborare metodologie di base, tipologie «standards», normative ed altri strumenti tecnici operativi, in raccordo con il settore delle normative tecniche.

 

Uffici

 

     1) Edilizia scolastica.

     2) Edilizia ospedaliera e presidi sanitari.

     3) Edilizia pubblica sociale.

 

37° Settore: DIRITTO ALLO STUDIO [settore così modificato dall'art. 1 della L.R. n. 10/1993].

 

Provvede a:

     a) svolgere attività dirette ad assicurare la fruizione del diritto allo studio in tutte le sue possibili accezioni ed articolazioni;

     b) sviluppare azioni di informazione a supporto dell'orientamento educativo;

     c) attivare l'osservatorio permanente della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo;

     d) svolgere le funzioni di competenza regionale, in ordine alla istituzione di scuole statali, ai piani di attività ed alla programmazione degli istituti professionali di Stato;

     e) promuovere la diffusione di scambi di esperienze educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea;

     f) promuovere, e coordinare l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali in materia di aggiornamento educativo e di educazione permanente e continua;

     g) promuovere la diffusione ed il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale;

     h) istruire gli atti degli istituti per il diritto allo studio universitario per il controllo da parte della Giunta regionale.

 

Uffici:

 

     1) diritto allo studio per l'età scolare;

     2) sussidi informativi per l'orientamento osservatorio permanente;

     3) sistema informativo statistico - documentazione;

     4) scambi educativi - educazione permanente e continua;

     5) diritto allo studio universitario.

 

38° Settore: BENI CULTURALI [settore così modificato dalla L.R. 26/4/88, n.

25 e L.R. 6/2/89, n. 9].

 

Provvede a:

     a) svolgere attività per lo sviluppo delle biblioteche, della edilizia bibliotecaria e degli archivi, curando la tutela del patrimonio bibliografico regionale e valorizzando il patrimonio archivistico anche attraverso la ricerca storica, con particolare riferimento alla storia locale.

     b) assumere iniziative per lo sviluppo dei musei di enti locali o di interesse locale.

 

Uffici

 

     1) Sovrintendenza ai beni librari.

     1 bis) Archivi storici e ricerche storiche.

     2) Musei.

 

39° Settore: ATTIVITA' CULTURALI [settore così sostituito dalla L.R. 30/3/92, n. 30].

 

     Provvede a:

     a) svolgere studi, ricerche, programmazione, attività di sviluppo; indirizzo e controllo in materia di promozione culturale nel campo dello spettacolo, delle arti visive anche attraverso mostre artistiche ed attività culturali in collegamento con le attività svolte da paesi stranieri.

 

Uffici

 

1) Promozione e strutture culturali.

2) Spettacolo.

3) Mostre artistiche e promozioni arti visive.

4) Attività culturali connesse a rapporti internazionali.

5) Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL) [così modificato dalla L.R. n. 35/1996].

 

40° Settore: CENTRO REGIONALE PER LA DOCUMENTAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI [settore così modificato dalla L.R. 26/7/1991, n. 31].

 

     Provvede a:

     a) raccogliere, elaborare, pubblicare la documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali anche in funzione della programmazione socio- economica regionale e della pianificazione territoriale;

     b) censire, catalogare, documentare e svolgere attività finalizzata alla conservazione dei beni culturali e ambientali anche mediante l'attuazione di appositi piani, nel rispetto delle competenze statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

     c) promuovere ed attuare iniziative finalizzate alla produzione e pubblicazione di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;

     d) curare la raccolta e l'organizzazione dei dati e provvedere alla ricerca di ogni possibile fonte anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi;

     e) promuovere ed attuare forme di collaborazione con enti pubblici e privati nonché incentivare e coordinare le iniziative e le attività degli enti locali nelle materie di competenza del centro stesso;

     f) promuovere e realizzare, d'intesa con le competenti strutture regionali, corsi professionali e iniziative per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori nel settore di competenza del centro stesso.

 

Uffici

 

     1) Documentazione in materia di beni ambientali e cartografia storica.

     2) Documentazione in materia archeologica, storico-artistica ed architettonica.

     3) Documentazione in materia demo-etno-antropologica.

     4) Documentazione in materia delle scienze della terra.

     5) Informazione.

     6) Amministrazione e contabilità.

     7) Servizi tecnici.

 

41° Settore: COORDINAMENTO FONDI COMUNITARI E RAPPORTI CON COMUNITA'

EUROPEE E ORGANISMI INTERNAZIONALI [denominazione e uffici così modificati

dall'art. 1 della L.R. n. 28/1995]

 

Provvede a:

     a) curare i rapporti con le Comunità Europee e gli organismi internazionali nei limiti delle competenze regionali, attivare gli enti locali per iniziative che contribuiscono al processo di sviluppo di integrazione politica europea;

     b) coordinare le compatibilità finanziarie e programmatiche tra le finalizzazioni delle risorse regionali e le condizioni previste dai Regolamenti CEE per l'accesso ai fondi comunitari;

     c) tenere la contabilità generale dei rapporti finanziari con i fondi strutturali e con i fondi di rotazione e nazionali.

 

 

Uffici

 

     1) Rapporti con le Comunità Europee e gli organismi internazionali - Attività per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea.

     2) Coordinamento programmi.

     3) Coordinamento rapporti finanziari.

     4) (soppresso).

     5) (soppresso).

     Ufficio autonomo; interventi a favore della documentazione e della informazione regionale.

 

42° Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO [settore così modificato dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

Provvede a:

     a) curare le attività necessarie per la predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale attraverso anche la raccolta di dati generali e tematici e lo sviluppo del sistema cartografico regionale.

     b) (Omissis).

 

Uffici

 

     1) Pianificazione regionale.

     2) Progetti speciali.

     3) Cartografie.

 

43° Settore: TUTELA AMBIENTALE

 

     Provvede a svolgere attività per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e dei beni ambientali.

 

Uffici

 

     1) Vincoli «ex lege» 1497 del 1939 - piani paesistici.

     2) Nulla-osta «ex-lege» 1497 del 1939.

     3) Vigilanza in materia ambientale.

 

44° Settore: SERVIZI TECNICI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

 

     Provvede a effettuare l'istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali ripartiti secondo le aree di coordinamento.

 

Uffici

 

     1) Servizio tecnico pianificazione di Roma.

     2) Servizio tecnico pianificazione aree di coordinamento I e II.

     3) Servizio tecnico pianificazione aree di coordinamento III e IV.

     4) Servizio tecnico pianificazione aree di coordinamento V e VI.

     5) Servizio tecnico pianificazione aree di coordinamento VII e VIII.

     6) Servizio tecnico pianificazione aree di coordinamento IX e X.

     7) Servizio tecnico pianificazione aree di coordinamento XI e XII.

     8) Servizio tecnico pianificazione aree di coordinamento XIII e XIV.

 

45° Settore: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

 

     Provvede a curare gli adempimenti di istruttoria amministrativa e procedimentale degli strumenti urbanistici comunali.

 

Uffici

 

     1) Attività amministrativa pianificazione comunale area Nord.

     2) Attività amministrativa pianificazione comunale di Roma.

     3) Attività amministrativa pianificazione area romana.

     4) Attività amministrativa pianificazione area Sud.

 

46° Settore: VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA E DI PIANIFICAZIONE DELEGATA AI

COMUNI

 

     Provvede a effettuare la vigilanza ed il controllo amministrativo e tecnico sull'attività urbanistica edilizia e di pianificazione delegata anche ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

 

Uffici

 

     1) Attività amministrativa per la vigilanza edilizia.

     2) Servizio tecnico per la vigilanza edilizia.

     3) Vigilanza sugli strumenti attuativi delegati ai comuni.

     4) Vigilanza sui programmi pluriennali di attuazione.

     5) Interventi sostitutivi in materia di sanzioni edilizie. [ufficio aggiunto dalla L.R. 21/5/85, n. 76, art. 10].

 

47° Settore: SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO

 

     Provvede a curare gli adempimenti di natura amministrativa in materia di pubblici trasporti con particolare riferimento alla vigilanza ed al contenzioso.

 

Uffici

 

     1) Disciplina pubblici trasporti.

     2) Ufficio contenzioso.

     3) Vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

 

48° Settore: FONDO NAZIONALE TRASPORTI

 

     Provvede a trattare affari inerenti la gestione del fondo nazionale trasporti previa raccolta ed analisi dei dati sulla gestione aziendale.

 

Uffici

 

     1) Raccolta ed analisi dei dati sulla gestione aziendale.

     2) Ufficio interventi finanziari a sostegno della gestione del servizio pubblico dei trasporti.

 

49° Settore: GESTIONE ED ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI REGIONALI

 

     Provvede a definire e valutare gli atti di pianificazione ai diversi livelli nell'ambito dei trasporti, delle comunicazioni e delle infrastrutture connesse.

 

Uffici

 

     1) Sistema integrato dei trasporti regionali, aeroporti.

     2) Trasporti su strada.

     3) Trasporti su impianti fissi ed a fune, navigazione interna, linee metropolitane.

     4) Autotrasporti merci.

 

     49° bis Settore: SERVIZIO ISPETTIVO PER IL COMPARTO DEI PUBBLICI TRASPORTI DI PERSONE DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE [settore aggiunto dall'art. 3 della L.R. n. 37/1990]

 

     Provvede:

     a) a realizzare programmi ispettivi e di verifica in ordine all'andamento dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone di competenza regionale e comunale nonchè in merito alla gestione degli enti, aziende ed imprese esercenti i servizi medesimi;

     b) a svolgere attività ispettiva sui predetti servizi;

     c) a compiere accertamenti sull'osservanza delle direttive, dei vincoli e degli indirizzi definiti dalla Regione;

     d) a svolgere indagini in ordine all'efficienza dei servizi nonchè in merito alla economicità, all'efficienza ed alla funzionalità della gestione da parte degli enti, aziende ed imprese.

 

Uffici

 

1. segreteria organizzativa e di supporto.

 

50° Settore: PROMOZIONE ED ATTIVITA' TURISTICHE

 

Provvede a:

     a) svolgere adeguata promozione per lo sviluppo delle attività turistiche e dell'offerta turistica;

     b) curare i rapporti con gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore.

 

Uffici

 

     1) Promozione ed attività turistiche.

     2) Turismo sociale.

     3) Turismo costiero, lacuale e fluviale.

     4) Enti subregionali per il turismo.

 

51° Settore: SPORT, TEMPO LIBERO, PROBLEMI DELLA GIOVENTU'

 

Provvede a:

     a) svolgere attività di promozione per le attività sportive e l'uso del tempo libero per lavoratori, giovani e terza età;

     b) proporre ed attuare gli interventi connessi all'impiantistica sportiva.

 

Uffici

 

     1) Impiantistica sportiva.

     2) Promozione sportiva e manifestazioni sportive.

     3) Promozione uso tempo libero dei lavoratori, dei giovani e della terza età.

 

52° Settore: INDUSTRIA ALBERGHIERA ED ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO TURISTICO

 

Provvede a:

     a) predisporre interventi in favore delle attività turistiche anche mediante l'incentivazione ed il potenziamento delle strutture ricettive;

     b) curare i rapporti con l'organizzazione turistica privata (agenzie di viaggio) e disciplinare le attività connesse all'esercizio di professioni turistiche.

 

Uffici

 

     1) Industria alberghiera.

     2) Turismo termale.

     3) Agenzie di viaggi, guide, accompagnatori, interpreti.

     4) Vigilanza amministrativa.

 

 

53° Settore: PROBLEMI ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Provvede a:

     a) curare le questioni generali concernenti l'assetto giuridico istituzionale del servizio sanitario nazionale con particolare riguardo ai problemi istituzionali, l'organizzazione amministrativa delle unità sanitarie locali e gli adempimenti concernenti i beni destinati alle unità sanitarie locali;

     b) tenere l'archivio sanitario regionale e la documentazione relativa all'attuazione del servizio sanitario nazionale.

 

Uffici

 

     1) Organizzazione amministrativa ed istituzionale delle unita sanitarie locali.

     2) Problemi gestioni beni destinati alle unità sanitarie locali.

     3) Archivio sanitario regionale centro documentazione.

 

 

54° Settore: ORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI, SERVIZI E STRUTTURE SANITARIE

PUBBLICHE E PRIVATE

 

Provvede a:

     a) effettuare studi e ricerche per migliorare e curare l'organizzazione delle strutture, dei servizi e dei presidi sanitari, pubblici e privati, trattando in particolare i rapporti con le università, le istituzioni di ricovero e cura,

le case di cura private, i laboratori di analisi e le altre strutture extra-ospedaliere;

     b) effettuare studi e ricerche e svolgere azioni promozionali e di indirizzo in ordine agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione non rientranti nelle competenze di altre strutture;

     c) svolgere funzioni di studio, promozione ed indirizzo per la tutela delle attività sportive e di medicina legale;

     d) curare l'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e degli stranieri in Italia.

 

Uffici

 

     1) Ospedali, case di cura e strutture sanitarie extraospedaliere.

     2) Tutela delle attività sportive e delle attività medico-legali.

     3) Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed agli stranieri in Italia.

 

55° Settore: CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI PER LA MEDICINA GENERALE E LA PEDIATRIA, L'ASSISTENZA SPECIALISTICA E L'ASSISTENZA FARMACEUTICA [settore così modificato dall'art. 1 L.R. 25/1994]

 

     Provvede a effettuare studi e svolgere compiti di promozione e di indirizzo per l'attuazione e la gestione delle convenzioni ed istituti connessi in materia di assistenza sanitaria di base specialistica, farmaceutica e di prestazioni integrative.

 

Uffici

 

     1) Convenzioni uniche per la medicina generale e la pediatria.

     2) Medicina specialistica convenzionata.

     3) Assistenza farmaceutica, determinazione piante organiche sedi farmaceutiche e concorsi per farmacie.

 

56° Settore: AFFARI FINANZIARI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

Provvede a:

     a) svolgere funzioni di studio, promozione, indirizzo e curare gli adempimenti connessi alla determinazione della spesa sanitaria ed alla ripartizione ed assegnazione alle unità sanitarie locali delle quote del fondo sanitario nazionale;

     b) vigilare e controllare la spesa delle unità sanitarie locali e curare gli adempimenti concernenti la contabilità.

 

Uffici

 

     1) Determinazione e ripartizione del fondo sanitario.

     2) Finanziamento delle unità sanitarie locali.

     3) Contabilità delle unità sanitarie locali.

 

57° Settore: PROGRAMMAZIONE SANITARIA

 

Provvede a:

     a) effettuare studi, ricerche ed analisi per la programmazione socio- sanitaria regionale d'intesa con le altre strutture regionali competenti ed a verificare la compatibilità della programmazione delle unità sanitarie locali con quella regionale nonché ad elaborare programmi e progetti per le strutture sanitarie e le attrezzature in raccordo con le altre strutture competenti;

     b) curare il coordinamento degli interventi innovativi e di educazione sanitaria.

 

Uffici

 

     1) Piano socio-sanitario regionale.

     2) Coordinamento degli interventi innovativi e per l'educazione sanitaria.

     3) Programmazione strutture sanitarie.

     4) Programmazione attrezzature sanitarie.

 

58° Settore: PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE [settore così modificato dall'art. 1 L.R. 25/1994]

 

Provvede a:

     a) curare gli adempimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali, la formazione e gestione dei ruoli nominativi, le piante organiche delle strutture del servizio sanitario nazionale; collaborare con le altre strutture competenti alla formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale stesso;

     b) svolgere le attività concernenti i concorsi e la mobilità del personale del servizio sanitario nazionale.

 

Uffici

 

     1) Stato giuridico e trattamento economico del personale a rapporto di pubblico impiego del servizio sanitario nazionale.

     2) Dotazione organica di presidi, servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle piante organiche delle farmacie.

     3) Gestione dei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale.

     4) Concorsi e trasferimenti del personale del servizio sanitario nazionale.

 

59° Settore: IGIENE, AMBIENTE E PREVENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO [settore così modificato dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

Provvede a:

     a) (Omissis);

     b) svolgere funzioni di studio, promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene di alimenti, bevande e tutela igienico-sanitaria delle acque minerali e termali.

 

Uffici

 

     1) (Soppresso).

     2) (Soppresso).

     3) Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

     4) Igiene alimenti e bevande; tutela igienico sanitaria acque minerali e termali.

 

60° Settore: INTERVENTI DI MEDICINA SOCIALE E PROTEZIONE DI STATI EMARGINATI

 

Provvede a:

     a) curare gli adempimenti regionali e svolgere funzioni di studio, promozione in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati emarginati con particolare riferimento alle tossicodipendenze, all'alcolismo ed alla salute mentale;

     b) effettuare la prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie portatrici di «handicaps».

 

Uffici

 

     1) Tutela della salute mentale.

     2) Prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcolismo e tossicodipendenze.

     3) Prevenzione, cura e riabilitazione di malattie a rilievo sociale.

 

61° Settore: MEDICINA VETERINARIA

 

     Provvede a svolgere funzioni di studio, promozione, indirizzo in materia di igiene animale, profilassi e cura, vigilanza sugli alimenti di origine animale, allevamenti e produzioni.

 

Uffici

 

     1) Sanità animale.

     2) Igiene degli alimenti di origine animale.

     3) Igiene degli allevamenti e delle produzioni animali.

 

62° Settore: SERVIZIO ISPETTIVO SANITARIO E FINANZIARIO

 

Provvede a:

     a) realizzare un sistema coordinato di controllo di intesa con il comitato per la programmazione sanitaria, l'osservatorio epidemiologico ed il comitato tecnico per lo studio e l'analisi dei flussi finanziari;

     b) verificare l'andamento delle attività assistenziali e della gestione delle unità sanitarie locali;

     c) verificare l'osservanza delle direttive, degli indirizzi e dei vincoli finanziari fissati dalla Regione;

     d) verificare l'efficienza dei servizi, l'economicità, l'efficienza e la funzionalità della gestione delle unità sanitarie locali.

 

62° bis Settore: OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE [settore aggiunto

dall'art. 25 della L.R. n. 8/1991]

 

     Provvede a:

     a) svolgere attività di ricerca epidemiologica a livello regionale e curare la programmazione l'indirizzo ed il coordinamento delle analoghe attività svolte a livello locale;

     b) svolgere attività di progettazione, sperimentazione, gestione e valutazione a livello regionale del sistema informativo sanitario pertinente la ricerca epidemiologica, e curare il coordinamento e la valutazione degli analoghi sistemi informativi a livello locale;

     c) coordinare la relazione sullo stato di salute della popolazione a livello regionale;

     d) adempiere i compiti di natura amministrativa e tecnico-strumentali connessi con le attività di cui alle precedenti lettere.

     Uffici: 1) segreteria organizzativa.

     Unità operative epidemiologiche: da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito del programma annuale di attuazione del piano di lavoro pluriennale dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

 

Uffici

 

     1) Segreteria organizzativa.

 

63° Settore: PRODUZIONE AGRICOLA

 

Provvede a:

     a) curare gli interventi regionali diretti alla produzione agricola, ai miglioramenti agrari e fondiari, alla riconversione colturale ed orientamenti produttivi; interventi nella produzione vegetale ed animale;

     b) promuovere gli interventi per l'incentivazione e lo sviluppo della cooperazione, dell'associazionismo e per la distribuzione dei prodotti agricoli.

 

Uffici

 

     1) Produzione vegetale.

     2) Produzione animale.

     3) Strutture di commercializzazione e cooperazione.

     4) Associazionismo.

 

64° Settore: BONIFICA ED INFRASTRUTTURE CIVILI E CONTROLLO ENTI

 

Provvede a:

     a) svolgere le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica ed irrigazione;

     b) promuovere ed attuare interventi per le infrastrutture civili di tipo agricolo;

     c) assicurare l'utilizzazione più economica e razionale dei patrimoni fondiari delle università agrarie e degli usi civici;

     d) effettuare il controllo sugli atti dell'E.R.S.A.L. (ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) e dei consorzi di bonifica.

 

Uffici

 

     1) Opere di bonifica e manutenzione.

     2) Irrigazione.

     3) Infrastrutture civili.

     4) Controllo enti.

 

65° Settore: RISORSE ECONOMICHE PER L'AGRICOLTURA E DIRITTI COLLETTIVI

 

Provvede a:

     a) attuare programmi di finanziamento per lo sviluppo dell'agricoltura con particolare riferimento ai problemi del credito agrario e fondiario;

     b) svolgere attività per la promozione e valorizzazione del prodotto agricolo attraverso anche la partecipazione od organizzazione di specifiche fiere e mostre;

     c) assicurare l'utilizzazione più economica e razionale dei patrimoni fondiari delle università agrarie e degli usi civici;

     d) curare la gestione dei patti agrari e delle relative vertenze.

 

Uffici

 

     1) Credito agrario di miglioramento.

     2) Credito agrario di esercizio.

     3) Fondo solidarietà nazionale.

     4) Promozione e valorizzazione prodotti agricoli.

     5) Diritti collettivi ed usi civici.

 

66° Settore: FORESTE, CACCIA E PESCA [settore così modificato dall'art. 8

della L.R. n. 74/1991 e dall'art. 54 della L.R. 17/1995].

 

Provvede a:

     a) curare le attività relative alla lavorazione ed alla trasformazione della produzione forestale e quelle relative al vivaismo forestale;

     b) svolgere le funzioni relative alla disciplina dell'attività venatoria e dello sviluppo faunistico nonché del patrimonio ittico;

     c) curare l'attività regionale per il riordino fondiario e l'utilizzazione delle terre incolte ed abbandonate;

     d) curare e coordinare iniziative intese a valorizzare le risorse agroturistiche in rapporto con le strutture regionali competenti in materie affini.

 

Uffici

 

     1) (Soppresso).

     2) Riordino fondiario - terre incolte ed abbandonate.

     3) Forestazione.

     4) Servizio tecnico faunistico venatorio regionale.

     5) Pesca.

     6) Stabilimento ittiogenico.

     7) Agriturismo.

 

67° Settore: ASSISTENZA TECNICA E RICERCA [settore così modificato dalla L.R. n. 14/1990]

 

     Provvede a:

     a) effettuare studi e ricerche riguardo alle tecniche produttive con particolare riferimento a quanto consente la razionale utilizzazione delle più moderne metodologie di produzione agricola;

     b) prestare assistenza tecnica alle categorie interessate;

     c) svolgere attività sperimentale e divulgativa;

     a) effettuare statistiche agrarie.

 

Uffici

 

     1) Assistenza tecnica.

     2) Informazione socio-economica.

     3) Sperimentazione e ricerca.

     4) Servizio fitosanitario regionale [così modificato dalla L.R. n. 20/1996].

     5) Assistenza e sperimentazione macchine agricole.

     6) Statistiche agrarie.

 

68° Settore: OSSERVATORIO REGIONALE SULL'AMBIENTE - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE [settore aggiunto dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

     Provvede a:

     a) curare la raccolta, la elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenza dello stato dell'ambiente, ivi compresi quelli sulla produzione, sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti, sui fenomeni inquinanti e sulle aree inquinate, anche mediante banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio;

     b) curare i catasti ambientali previsti dalle leggi;

     c) redigere e divulgare relazioni periodiche, di norma annuali, sulle condizioni dell'ambiente, nonché elenchi, schede e prospetti contenenti i dati di cui alla lettera a);

     d) promuovere ed organizzare una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle principali problematiche ambientali;

     e) eseguire indagini e studi in merito alle metodiche di intervento e alla valutazione dell'impatto ambientale;

     f) curare l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai fini della valutazione di impatto ambientale nonché l'attività relativa alle azioni regionali in materia di danno ambientale.

 

Uffici

 

     1) Raccolta, elaborazione e diffusione dati.

     2) Gestione e coordinamento delle attività di divulgazione ed informazione.

     3) Gestione dei catasti ambientali.

     4) Indagini e studi.

     5) Valutazione di impatto ambientale e azioni di danno ambientale.

 

69° Settore: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

[settore aggiunto dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

     Provvede a:

     a) redigere il piano regionale per i parchi e le riserve e prestare assistenza agli enti gestori per la redazione dei piani di assetto e dei programmi;

     b) predisporre le direttive ai fini del coordinamento e dell'assistenza tecnica ed amministrativa in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali;

     e) promuovere le iniziative per la tutela e valorizzazione dell'ambiente agro-forestale nonché per la prevenzione e la difesa dagli incendi;

     d) esercitare l'attività relativa al vincolo forestale;

     e) svolgere le attività relative alla tutela della flora e della fauna, curando i controlli sulla consistenza delle specie presenti nella Regione e le iniziative per la ricostituzione del patrimonio faunistico e floristico scomparso o in pericolo di scomparire.

 

Uffici

 

     1) Piano dei parchi e delle riserve naturali. Coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa.

     2) Tutela e valorizzazione dell'ambiente agro-forestale. Prevenzione e difesa dagli incendi.

     3) Difesa del patrimonio faunistico e floristico.

 

70° Settore: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI [settore aggiunto dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

     Provvede a:

     a) redigere il piano regionale dei rifiuti e vigilare sulla sua corretta attuazione;

     b) predisporre direttive per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali in materia di smaltimento dei rifiuti;

     c) rilasciare le autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

     d) curare l'istruttoria dei progetti relativi agli impianti per lo smaltimento, il trattamento e lo stoccaggio definitivo o alle stazioni di trasferimento dei rifiuti tossici e nocivi nonché dei progetti di bonifica delle discariche dismesse;

     e) promuovere la ricerca tecnologica e la sperimentazione dei nuovi tipi di impianti per il recupero dei rifiuti di sostanze utilizzabili.

 

Uffici

 

     1) Piano generale dei rifiuti.

     2) Autorizzazioni, istruttoria progetti e ricerca tecnologica.

     3) Vigilanza e coordinamento degli enti delegati.

 

71° Settore: PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE

[settore aggiunto dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

     Provvede a:

     a) effettuare la ricerca e lo studio dei fenomeni inquinanti e svolgere attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di risanamento delle aree inquinate;

     b) curare gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla prevenzione delle situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla tutela dall'inquinamento acustico, atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo;

     c) proporre le iniziative necessarie ai fini del risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per il ripristino delle condizioni di vita.

 

Uffici

 

     1) Inquinamento delle risorse idriche.

     2) Inquinamento del suolo e del sottosuolo.

     3) Inquinamento atmosferico e acustico.

 

72° Settore: GEOLOGICO [settore aggiunto dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

 

     Provvede a:

     a) svolgere attività di ricerca, di studio, di assistenza e consulenza tecnica alle strutture e agli enti locali competenti in materia di idrogeologia, idrologia e geologia applicata;

     b) definire i criteri di carattere geologico ai quali devono essere improntati gli interventi sul territorio con particolare riferimento a quelli diretti alla difesa dell'ambiente, allo smaltimento dei rifiuti, alle attività estrattive, alla bonifica ed al recupero delle discariche e delle cave abbandonate;

     c) esprimere il parere sotto il profilo geologico sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi al fine di garantire la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;

     d) definire le aree di salvaguardia delle risorse idriche e di quelle termo-minerali;

     e) curare l'analisi dei fenomeni geologici e approntare un laboratorio geotecnico di verifica e controllo;

     f) curare i rapporti con il servizio geologico nazionale.

 

Uffici

 

     1) Geologia applicata e idrogeologia.

     2) Geologia ambientale.

     3) Cartografia e laboratorio di geotecnica.

 

 

TABELLA C [Allegata all'art. 6].

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE DECENTRATA

 

A) LAVORI PUBBLICI

 

1° Settore: Opere e lavori pubblici di Roma e provincia.

2° Settore: Opere e lavori pubblici di Latina e provincia.

3° Settore: Opere e lavori pubblici di Frosinone e provincia.

4° Settore: Opere e lavori pubblici di Rieti e provincia.

5° Settore: Opere e lavori pubblici di Viterbo e provincia.

6° Settore: Opere e lavori pubblici di Cassino.

     I settori si avvalgono dei seguenti uffici:

     a) sistemi infrastrutturali;

     b) risorse idriche;

     c) eventi calamitosi;

     d) edilizia residenziale;

     e) edilizia pubblica;

     f) tecnico strumentale.

 

B) AGRICOLTURA

 

1° Settore: Agricoltura, foreste, caccia e pesca di Roma e provincia.

2° Settore: Agricoltura, foreste, caccia e pesca di Frosinone e provincia.

3° Settore: Agricoltura, forese, caccia e pesca di Viterbo e provincia.

4° Settore: Agricoltura, foreste, caccia e pesca di Latina e provincia.

5° Settore: Agricoltura, foreste, caccia e pesca di Rieti e provincia.

     I settori si avvalgono dei seguenti uffici:

     a) produzione animale, vegetale e commercializzazione;

     b) assistenza tecnica e ricerca;

     c) credito agrario e proprietà coltivatrice;

     d) amministrativo e regolamenti C.E.E. (Comunità Economiche Europee), contenzioso e tecnico-strumentale;

     e) caccia e pesca;

     f) forestazione.

     Dal settore agricoltura, foreste, caccia e pesca di Latina e provincia dipende anche l'ufficio azienda forestale di Sabaudia.

 

 

TABELLA D [Tabella soppressa dall'art. 45 della L.R. 13 marzo 1992, n. 26].

 

 

TABELLA E [Allegata all'art. 6]

 

POSIZIONI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA PRESENTE LEGGE

 

CONSIGLIO REGIONALE

 

1) Attività connesse alle competenze del Consiglio regionale: 5 posizioni.

     Sono impiegate in via ordinaria in posizioni di autonomia professionale nell'attività di studio ai fini della predisposizione degli atti legislativi, regolamentari e di organizzazione generale. In caso di necessità possono essere, anche temporaneamente assegnati ad altri incarichi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     Ai fini dell'organizzazione del lavoro i dirigenti preposti alle posizioni di consulenza legislativa sono collegati al settore legislativo.

 

2) Attività comune all'osservatorio sui problemi della criminalità

organizzata e della droga: 1 posizione.

 

GIUNTA REGIONALE

 

1) Attività connesse con le competenze della Giunta regionale: 4 posizioni.

     Sono impiegate, in via ordinaria ed in posizione di piena autonomia professionale, nell'attività di studi ai fini della predisposizione di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di ordine generale. In caso di necessità, possono essere assegnati, anche temporaneamente, ad altri incarichi di consulenza, di studio e ricerca con apposita decisione della Giunta regionale.

 

2) Attività ispettive di competenza della Giunta regionale: 3 posizioni.

     Svolgono compiti ispettivi per incarico del Presidente della Giunta regionale.

 

3) osservatorio epidemiologico regionale e sistema informativo sanitario: 1 posizione.

     Attività di studio e ricerca, analisi e programmi per lo sviluppo del sistema informativo sanitario.

     Attività di raccolta, elaborazione, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche epidemiologiche.

 

4) [posizione soppressa dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991]

 

5) Ispettivo sanitario-finanziario: 5 posizioni.

     Attività di studio, ricerca ed elaborazione volta alla realizzazione dei programmi ispettivi e di verifica dell'andamento delle attività assistenziali e della gestione delle unità sanitarie locali.

     Attività ispettiva presso il settore ispettivo sanitario-finanziario in posizione di piena autonomia professionale.

 

6) Problemi interregionali: 1 posizione.

     Attività di studio e ricerca, in collaborazione con le strutture regionali di settore, in ordine agli atti sottoposti all'esame della conferenza Stato-Regioni e della conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni.

     Collaborazione all'attività del Presidente della Giunta regionale per il coordinamento delle iniziative non ricorrenti a carattere intersettoriale non demandate in modo specifico ad altri settori, con particolare riferimento al collegamento della Regione con la conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni.

 

7) Osservatorio della finanza regionale [trasformato nel settore 11° bis - vedi tabella B]

 

8) Ordinamento ed organizzazione amministrativa (primo comparto): 1 posizione.

     Attività di studio e ricerca nelle materie di competenza e di supporto tecnico operativo all'attività del comparto con funzioni di coordinamento nell'ambito delle competenze ad esso attribuite.

 

9) Servizi sociali (secondo comparto): 1 posizione.

     Attività di studio e ricerca nelle materie di competenza e di supporto tecnico operativo all'attività del comparto con funzioni di coordinamento nell'ambito delle competenze ad esso attribuite.

 

10) Sviluppo economico (terzo comparto): 1 posizione.

     Attività di studio e ricerca nelle materie di competenza e di supporto tecnico operativo all'attività del comparto con funzioni di coordinamento nell'ambito delle competenze ad esso attribuite.

 

11) Assetto ed utilizzazione del territorio (quarto comparto): 1 posizione.

     Attività di studio e ricerca nelle materie di competenza e di supporto tecnico operativo all'attività del comparto con funzioni di coordinamento nell'ambito delle competenze ad esso attribuite.

 

12) Assistenza tecnico-giuridica al consiglio del personale: 1 posizione.

     Attività istruttoria di studio e ricerca in ordine agli atti sottoposti all'esame del consiglio del personale e di supporto tecnico operativo alle riunioni del consiglio stesso attraverso la predisposizione degli atti, alla verbalizzazione delle sedute ed alla esecuzione delle decisioni assunte.

 

13) Assistenza tecnico-giuridica al comitato consultivo in materia di urbanistica ed assetto del territorio: 1 posizione.

     Attività istruttoria, di studio e ricerca in ordine agli atti sottoposti all'esame della prima sezione e di supporto tecnico operativo alle sue riunioni attraverso la predisposizione degli atti, alla verbalizzazione delle sedute ed all'esecuzione delle decisioni assunte.

     L'attività di cui al punto precedente per ciascuna delle sottosezioni è svolta da un funzionario della prima qualifica funzionale dirigenziale.

 

14) Assistenza tecnico-giuridica al comitato consultivo in materia di

lavori pubblici ed infrastrutture: 1 posizione.

     Attività istruttoria, di studio e ricerca in ordine agli atti sottoposti all'esame della seconda sezione e delle eventuali sottosezioni e di supporto tecnico operativo alle loro riunioni attraverso la predisposizione degli atti, alla verbalizzazione delle sedute ed all'esecuzione delle decisioni assunte.

 

15) Cartografia: 1 posizione.

     Attività di studio e ricerca in materia di cartografia.

     Rapporti con il centro interregionale di cartografia, con le amministrazioni e gli enti statali e con gli enti locali.

 

15 bis) Ispettivo tecnico-economico-finanziario-amministrativo del comparto dei servizi pubblici di trasporto: 3 posizioni.

     Attività di studio, ricerca ed elaborazione complessa, in collaborazione con le strutture regionali, volta alla realizzazione di specifici interventi di alta ispezione sia in ordine all'andamento dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto sia in merito alla gestione degli enti, aziende ed imprese esercenti i servizi stessi, sia, infine, sull'attuazione dei programmi di investimento.

     E', altresì, istituita ed individuata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, apposita posizione per lo svolgimento di compiti ispettivi e di controllo di cui alla presente legge, da attribuire a funzionario della I qualifica funzionale dirigenziale.

[Posizioni di studio individuate dai commi 3 e 8, art. 3, L.R. n. 37/1990].

 

16) Compiti di studio, ricerca ed elaborazione da specificare con

deliberazione del Consiglio regionale: 18 posizioni [così modificato

dall'art. 8 della L.R. n. 74/1991].

     Attività di studio, ricerca ed elaborazione, complessa, nonché di analisi di carattere tecnico ed amministrativo riferite ai diversi campi di attività in relazione ad esigenze attinenti in particolare a:

     a) assistenza tecnica e/o giuridica a commissioni consiliari di inchiesta, di indagine e di studio per l'espletamento dei propri compiti istituzionali;

     b) assistenza tecnica e/o giuridica a commissioni o gruppi di lavoro o gruppi di lavoro connessi a competenze della Giunta regionale, anche in relazione all'attuazione ed alla verifica di progetti speciali previsti dal piano regionale di sviluppo.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 1991, n. 13. L'art. 1 della L.R. 13/91 cit. è stato successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1993, n. 66.

[2] L'Ufficio "Revisione prezzi" è soppresso dall'art. 1, 1° comma, della L.R. 24 ottobre 1995, n. 51. Si veda anche il 2° comma dello stesso articolo della L.R. 51/1995.