§ 5.14.82 - L.R. 12 agosto 1996, n. 35.
Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:12/08/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Centro Audiovisivo della Regione Lazio).
Art. 2.  (Compiti).
Art. 3.  (Archivio audiovisivo).
Art. 4.  (Servizio pubblico di mediateca).
Art. 5.  (Comitato consultivo).
Art. 5 bis.  (Procedure di attuazione).
Art. 6.  (Programmi annuali).
Art. 7.  (Modifica legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 9.  (Abrogazioni espresse).


§ 5.14.82 - L.R. 12 agosto 1996, n. 35. [1]

Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL).

(B.U. 20 agosto 1996, n. 23 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Centro Audiovisivo della Regione Lazio).

     1. E' istituito il Centro Audiovisivo della Regione Lazio che sostituisce il Centro cinematografico-audiovisivo regionale, istituito con legge regionale 6 giugno 1980, n. 49, modificata dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 11.

     2. Il Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL) è la struttura che provvede, in ambito regionale, alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo, inteso come complesso delle immagini in movimento, di pubblico interesse per le sue capacità informative e documentative, e quale strumento di valorizzazione dell'identità regionale nella più ampia e differenziata identità europea.

 

     Art. 2. (Compiti).

     1. Il CARL promuove, sostiene ed attua progetti rivolti alla produzione, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio audiovisivo, tra cui, in particolare:

     a) iniziative per la valorizzazione degli archivi audiovisivi con precipuo riferimento agli aspetti dell'accesso e della catalogazione;

     b) progetti finalizzati all'interconnessione degli archivi audiovisivi ed allo scambio delle informazioni;

     c) progetti che prevedono il riuso, a fini produttivi, dei materiali degli archivi d'immagine;

     d) iniziative per favorire la definizione di standards rispetto a supporti e formati;

     e) realizzazione di materiali critici e di documentazione sull'arte e lo spettacolo, di prodotti audiovisivi e di editoria elettronica per sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale e del territorio regionale;

     f) organizzazione di ricerche, mostre, seminari, convegni, rassegne di prodotti di qualità che non raggiungono la distribuzione commerciale.

     2. Il CARL opera come struttura di servizio della Regione Lazio con particolare riferimento ai servizi culturali territoriali degli enti locali, in collegamento con la scuola e l'associazionismo culturale. Per le attività del CARL la Regione può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, enti, aziende, cineteche e mediateche, biblioteche e musei specializzati, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private [2].

 

     Art. 3. (Archivio audiovisivo).

     1. Il CARL gestisce il proprio archivio audiovisivo costituito mediante la raccolta, l'acquisizione e la produzione di materiali utili per lo svolgimento dei propri compiti.

     2. I diritti di riproduzione e diffusione dei materiali audiovisivi vengono acquisiti per la circuitazione in ambito culturale.

 

     Art. 4. (Servizio pubblico di mediateca).

     1. Per promuovere l'accesso alle immagini ed alle informazioni ad esse relative, il CARL provvede all'apertura di un servizio pubblico di mediateca, avvalendosi anche delle opportunità offerte dall'informatica e dalle telecomunicazioni.

 

     Art. 5. (Comitato consultivo). [3]

 

     Art. 5 bis. (Procedure di attuazione). [4]

     1. Per l'attuazione dei compiti previsti all'articolo 2, il CARL procede mediante l'elaborazione di programmi annuali che prevedono:

     a) la promozione e l'attuazione di iniziative dirette con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2;

     b) il sostegno tramite contributi a progetti senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, cineteche e mediateche.

     2. Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo all’Assessorato competente in materia di cultura, per progetti di cui al comma 1, lettera b), è fissato al 31 marzo dell’anno di competenza. In sede di prima applicazione, per l'anno 2004, la scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le richieste di contributo di cui al comma 1, lettera b) devono essere presentate secondo le modalità ed i criteri fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

     4. [I programmi annuali di intervento destinano almeno il 50 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio ad iniziative ricorrenti di interesse regionale definendo tali quelle realizzate con continuità per almeno i tre anni precedenti e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio dove si svolgono; nel caso di iniziative con cadenza pluriennale vengono prese in considerazione le ultime tre edizioni] [5].

     5. Il contributo regionale non può coprire più del 60 per cento dei costi ammissibili dell'iniziativa ed in ogni caso non può consentire il superamento del pareggio di bilancio.

     6. I programmi annuali di intervento del CARL vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo esame di un’apposita commissione di valutazione la cui composizione ed il funzionamento sono stabiliti con lo stesso atto di cui al comma 3.

 

     Art. 6. (Programmi annuali). [6]

     [1. I programmi annuali di intervento del CARL vengono approvati con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

     1 bis. [I programmi annuali di intervento destinano almeno il 70 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio, ad iniziative ricorrenti di interesse regionale, definendo tali quelle realizzate con continuità per almeno i tre anni precedenti e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio ove si svolgono [7]] .]

 

     Art. 7. (Modifica legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni).

     1. L'ufficio V centro cinematografico-audiovisivo regionale del Settore 39, denominato «Attività culturali», di cui alla tabella B) allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, così come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 1989, n. 9, e dalla legge regionale 30 maggio 1992, n. 30, cambia la denominazione in «Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL)».

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1996 con la disponibilità finanziaria recata dal capitolo del bilancio regionale di previsione n. 44301 che muta parzialmente la denominazione in «spese per la gestione ed il funzionamento del Centro Audiovisivo della Regione Lazio».

 

     Art. 9. (Abrogazioni espresse).

     1. Sono abrogate la legge regionale 6 giugno 1980, n. 49 e la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 11.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 13 aprile 2012, n. 2. A decorrere dall'anno 2005 il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge è fissato al 31 gennaio di ogni anno dall’art. 14 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall’art. 52 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[4] Articolo inserito dall’art. 54 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[5] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.

[7] Comma aggiunto dall’art. 64 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8 e abrogato dall’art. 54 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.