§ 6.2.71 – L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:06/02/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario).
Art. 2.  (Autorizzazione al rifinanziamento di leggi).
Art. 3.  (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992”).
Art. 4.  (Disposizioni per il contenimento della spesa).
Art. 5.  (Conferma delle disposizioni dell’art. 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per [...]
Art. 6.  (Contributo all’associazione “Cantiere Europa, l’Europa della città e della cittadinanza”).
Art. 7.  (Disposizioni in materia di polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del [...]
Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 22 giugno 1999 n. 9, concernente: “Legge sulla montagna” e successive modifiche).
Art. 9.  (Rinnovo dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)).
Art. 10.  (Contributo finanziario a favore dei bambini rumeni sieropositivi).
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 concernente: “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche).
Art. 12.  (Contributi a sostegno dei giovani palestinesi).
Art. 13.  (Contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma e nei comuni del Lazio)
Art. 14.  (Protocolli di intesa per infrastrutture urbane e funzionalità di servizi pubblici).
Art. 15.  (Partecipazione alle iniziative del VI programma quadro dell’Unione europea).
Art. 16.  (Risorse per la realizzazione della linea metropolitana “C”).
Art. 17.  (Disposizioni in materia sanitaria).
Art. 18.  (Restauro e recupero artistico ed architettonico di Palazzo Nardini in Roma).
Art. 19.  (Contributo alla realizzazione del patto territoriale delle Colline romane).
Art. 20.  (Decadenza degli impegni di spesa di natura programmatica).
Art. 21.  (Trasferimenti sul “fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio”).
Art. 22.  (Stanziamento per l’attuazione di progetti già ammessi a finanziamento).
Art. 23.  (Aliquota dell’imposte regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività delle agenzie di stampa).
Art. 24.  (Norme procedurali per la chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie istituite nell’ambito del servizio sanitario regionale).
Art. 25.  (Proteo S.p.a.).
Art. 26.  (Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale).
Art. 27.  (Disposizioni in materia di personale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio — ARSIAL).
Art. 28.  (Scioglimento dell’IRFOD. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza [...]
Art. 29.  (Inquadramento di personale della Regione. Modifiche all’art. 6 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 concernente il personale in posizione di comando).
Art. 30. 
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 e successive modifiche concernente la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo).
Art. 32.  (Programma tetti fotovoltaici).
Art. 33.  (Aree naturali protette interregionali. Modifiche all’art. 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche in materia di aree naturali protette regionali).
Art. 34.  (Modifica al piano di gestione dei rifiuti).
Art. 35.  (Modifica alla legge regionale del 3 agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico).
Art. 36.  (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 e successive modifiche concernente l’organizzazione regionale della difesa del suolo e alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 in materia [...]
Art. 37.  (Modifica alla l.r. 29/1997, in materia di aree naturali protette).
Art. 38.  (Modifiche alla l.r. 53/1998  concernente l’organizzazione regionale della difesa del suolo. Disposizioni transitorie sulle concessioni demaniali di competenza regionale).
Art. 39.  (Contributo per l’adattamento di una struttura da utilizzare  per servizi sociali nel Comune di Canepina).
Art. 40.  (Modifiche alla l.r. 38/1996, concernente il riordino, la programmazione e la gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio e all’art. 150 della l.r. 14/1999 relativo alle [...]
Art. 41.  (Norme in materia di servizi socio-assistenziali. Modifica alla l.r. 22/1999 concernente la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo).
Art. 42.  (Linea metropolitana leggera di superficie Rebibbia-Mercati Generali).
Art. 43.  (Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modifica alla legge regionale 18 giugno 1980 n. 72 e successive modifiche in materia di viabilità).
Art. 44.  (Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche).
Art. 45.  (Interventi a favore dei piccoli comuni).
Art. 46.  (Contributo al Comune di Isola del Liri per la realizzazione di collegamenti stradali a sostegno delle attività produttive).
Art. 47.  (Contributo al Comune di Palestrina per il proseguimento della tangenziale Valle del Ponte, Via Prenestina Nuova).
Art. 48.  (Contributo al Comune di Marano Equo  per il completamento e miglioramento funzionale della strada denominata Via della Chiusa).
Art. 49.  (Contributo al Comune di Olevano Romano per il risanamento della scuola materna ed elementare).
Art. 50.  (Realizzazione del Centro Teatrale Castelli Romani).
Art. 51.  (Contributo ai Comuni di Ariccia, Frascati, Genazzano e Carpineto Romano per la creazione di una rete di strutture di arti visive).
Art. 52.  (Criteri e procedure per la concessione di contributi per attività culturali. Modifiche all’art. 5 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 “Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio [...]
Art. 53.  (Nuovi fondi per la promozione culturale e per le ricerche per l’anno 2003).
Art. 54.  (Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 concernente “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” e successive modifiche). Disposizioni in ordine ai termini per la [...]
Art. 55.  (Proroga dei termini di cui al punto 1.5.3.1 del “Piano settoriale regionale 2002-2004 in materia di beni e servizi culturali. l.r. 42/1997”).
Art. 56.  (Contributo all’associazione “Fannius” per l’attività del Museo didattico del libro antico).
Art. 57.  (Modifiche normative - Riapertura termini - Proroghe).
Art. 58.  (Attuazione di interventi programmati negli anni precedenti per i quali le obbligazioni non sono venute a scadenza negli anni di pertinenza).
Art. 59.  (Contributo per la realizzazione di un osservatorio astronomico nel Comune di Roiate).
Art. 60.  (Anticipazione alle province per funzioni delegate in materia di diritto allo studio scolastico).
Art. 61.  (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 19 “Istituzione del prestito d’onore” e successive modifiche).
Art. 62.  (Progetto regionale informatico per l’orientamento educativo, formativo ed al lavoro).
Art. 63.  (Fondo finanziario per favorire il riutilizzo e la gestione a fini sociali dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali).
Art. 64.  (Modifica all’art. 69 della l.r. 8/2002 concernente gli indirizzi di programmazione sanitaria per il triennio 2002-2004).
Art. 65.  (Finanziamenti alle ASL per i prodotti aproteici per la dieta dell’insufficienza renale).
Art. 66.  (Finanziamento per il rischio di infezione “Blue Tongue”).
Art. 67.  (Disposizioni transitorie per le strutture per pazienti psichiatrici sottoposte a valutazione da parte dei dipartimenti di salute mentale - DSM).
Art. 68.  (Esonero dal pagamento della tariffa per la certificazione dell’idoneità sportiva agonistica)
Art. 69.  (Finanziamento a favore della Fondazione EBRI).
Art. 70.  (Determinazione delle sanzioni relative ai controlli esterni per l’attività di ricovero).
Art. 71.  (Servizi di assistenza aggiuntiva a favore di soggetti con grave invalidità fisica, psichica e sensoriale).
Art. 72.  (Fondo regionale straordinario per il conseguimento dell’autosufficienza di sangue).
Art. 73.  (Contributo all’Istituto fisioterapico ospedaliero per il servizio di medicina delle migrazioni).
Art. 74.  (Potenziamento da parte delle ASL dell’assistenza domiciliare e della tutela materno-infantile).
Art. 75.  (Finanziamento alla ASL Roma E).
Art. 76.  (Utilizzazione del fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga).
Art. 77.  (Comunicazione da parte delle ASL delle agende delle prestazioni al centro unico di prenotazione - CUP).
Art. 78.  (Modifica all’art. 105 della l.r. 8/2002, relativo al  fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro).
Art. 79.  (Osservatorio regionale della formazione medica specialistica).
Art. 80.  (Fondo globale per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 81.  (Cofinanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria).
Art. 82.  (Modifica all’art. 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21, concernente la disciplina delle strade del vino, dell’olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali).
Art. 83.  (Interventi per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli).
Art. 84.  (Istituzione del fondo regionale per gli interventi nel settore agricolo).
Art. 85.  (Integrazione dei fondi in materia di pesca).
Art. 86.  (Modifica all’art. 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ARSIAL).
Art. 87.  (Modifica all’art. 17, comma 3 della legge regionale 20 maggio 1995, n. 17 in materia di caccia).
Art. 88.  (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 "Interventi della Regione per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della [...]
Art. 89.  (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche concernente la disciplina del commercio).
Art. 90.  (Finanziamento all’Artigiancredito del Lazio).
Art. 91.  (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999 n. 17 concernente le commissioni provinciali e la commissione regionale per l’artigianato).
Art. 92.  (Contributo straordinario per le attività di informazione, prevenzione e messa a norma di imprese artigiane).
Art. 93.  (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche concernente “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”).
Art. 94.  (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 concernente la subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale).
Art. 95.  (Oneri a carico dei comuni per la fruizione di finanziamenti regionali per il recupero dei centri storici).
Art. 96.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 97.  (Autorecupero di immobile di proprietà della Regione).
Art. 98.  (Riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente regolarizzazione delle [...]
Art. 99.  (Modifiche all’art. 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente regolarizzazione dell’occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 100.  (Entrata in vigore).


§ 6.2.71 – L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11).

(B.U. 10 febbraio 2003, n. 4 – S.O. n. 6).

 

Art. 1. (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario).

     1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2003, in termini di competenza e di cassa, nell’importo di euro 1.281.601.588,24 per interventi finalizzati ad investimenti ai sensi dell’art. 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione); le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2003.

     2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

 

     Art. 2. (Autorizzazione al rifinanziamento di leggi).

     1. Relativamente all’anno finanziario 2003 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.

 

     Art. 3. (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992”).

     1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.

 

     Art. 4. (Disposizioni per il contenimento della spesa).

     1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa statale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2003 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l’attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti d’impegno e ad altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare  gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

     2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell’85 per cento dello stanziamento annuo.

     3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell’assessore competente per materia, di concerto con l’assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie.

     4. Alle deliberazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

 

     Art. 5. (Conferma delle disposizioni dell’art. 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1997).

     1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2003 le disposizioni contenute nell’art. 71 della l.r. 11/1997.

 

     Art. 6. (Contributo all’associazione “Cantiere Europa, l’Europa della città e della cittadinanza”).

     1. La Regione partecipa e concorre, con un contributo di 150.000,00 euro per l’anno 2003, alle attività dell’associazione “Cantiere Europa, l’Europa delle città e della cittadinanza”, con sede legale in Roma, costituita tra il Comune di Roma e le Università di Roma, La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, avente lo scopo di promuovere la ricerca e la formazione con particolare riferimento alle trasformazioni istituzionali che il processo di integrazione europea comporta per la Regione, le Università e gli enti locali.

     2. L’onere di cui al comma 1, grava sull’unità previsionale di base (UPB) R33 mediante istituzione di apposito capitolo.

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche).

     1. All’art. 141, comma 1 della l.r. 14/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con esclusione di quelli indicati all’art. 143, comma 1, lettera b bis) e comma 20, lettera b)”;

     b) dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

     “v bis) l’adozione di criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché l’autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).”.

     2. All’art. 143 della l.r. 14/1999:

     a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     “b bis) il passaporto mortuario e l’autorizzazione all’introduzione e all’estradizione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili nonché di ceneri, già di competenza del Prefetto, di cui agli articoli 27, 28, 29, 36 e 80 del d.p.r. 285/1990.”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. E’, altresì, delegato ai comuni l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di stabilimenti termali nonché all’imbottigliamento delle acque minerali;

     b) l’adozione dei provvedimenti relativi alla tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché al prolungamento o all’abbreviazione del turno di rotazione decennale, alla correzione della struttura fisica del terreno o al trasferimento del cimitero, di cui agli articoli 82, 86 e 105 del d.p.r. 285/1990.

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 22 giugno 1999 n. 9, concernente: “Legge sulla montagna” e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 5 dell’art. 62 l.r. 9/1999, è aggiunto il seguente:

     “5 bis. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di definire le operazioni di liquidazione delle comunità montane sottoposte a ripartizione o scioglimento con l’entrata in vigore della presente legge, può nominare appositi commissari.”

 

     Art. 9. (Rinnovo dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)). [1]

     1. La Giunta regionale è impegnata a rinnovare i consigli di amministrazione delle IPAB in amministrazione straordinaria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Contributo finanziario a favore dei bambini rumeni sieropositivi).

     1. Nell’ambito delle iniziative attuabili con i fondi previsti nell’UPB R33, all’apposito Capitolo R33509 denominato “Cooperazione allo sviluppo e interventi in materia di diritti umani e solidarietà internazionale ed emergenza”, un importo di euro 400.000,00 è destinato alla fondazione “Bambini in emergenza”, onlus-ente morale con sede in Roma, per le spese di mantenimento e per le spese di assistenza di bambini rumeni abbandonati e sieropositivi, comprese quelle di trasporto di bambini, viveri e medicinali.

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 concernente: “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche).

     1. All’art. 10 della l.r. 19/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 la parola “sessantesimo” è sostituita dalla previsione contenuta dall’art. 87, comma 1, l.r. 7 giugno 1999 n. 6;

     b) al comma 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “senza che dia luogo a conguaglio oneroso a carico dell’amministrazione medesima. Il versamento delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione o in rate mensili per un periodo massimo non superiore a ventiquattro mesi. Gli importi e le modalità di pagamento sono disposte con atto di indirizzo dell’Ufficio di Presidenza. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facoltà di cui al presente comma deve presentare istanza scritta al Presidente del Consiglio regionale. La corresponsione dell’assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento in unica soluzione, ovvero, nel caso di rateizzazione, dal primo giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio di Presidenza, detraendo l’importo della rata mensile dal vitalizio maturato, con eventuale integrazione in caso di insufficienza dello stesso. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla sesta legislatura”.

     2. Il comma 4 dell’art. 12 della l.r. 19/1995, è abrogato.

     3. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sul capitolo R11403 del bilancio annuale della Regione.

 

     Art. 12. (Contributi a sostegno dei giovani palestinesi).

     1. La Regione, al fine di realizzare un impegno di cooperazione a sostegno della popolazione palestinese, dispone l’erogazione di un contributo pari a euro 200.000,00 a favore, quanto a euro 100.000,00, della Congregazione dei “Salesiani di Betlemme” e, per i restanti euro 100.000,00, del Centro teologico “Cremisan” di Gerusalemme, per attività formative e di aiuti materiali a favore dei giovani palestinesi.

     2. Per le finalità previste al comma 1 nel bilancio di previsione della Regione per il 2003 è istituito, nell’ambito dell’UPB R33 il capitolo R33513 denominato “Contributo per le attività di formazione e l’erogazione di aiuti materiali ai Salesiani di Betlemme e al Centro teologico Cremisan rivolte ai giovani Palestinesi”, con una posta di euro 200.000,00 da erogarsi in parti uguali così come indicato al comma 1.

 

     Art. 13. (Contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma e nei comuni del Lazio) [2].

     1. La Regione concorre agli oneri per la realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma e nei comuni del Lazio attraverso la concessione al Vicariato di Roma e alle Diocesi del Lazio competenti per territorio di un contributo pari ad euro 2.400.000,00 di cui 1.200.000,00 per il 2003 ed 1.200.000,00 per il 2004 [3].

     2. Il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio competenti per territorio presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dall’art. 93, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6, concernente le modalità e i termini per l’ottenimento di benefici e provvidenze di legge, come modificato dall’art. 12 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002) [4].

     3. Le opere sono attuate nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche e, per quanto in essa non disciplinato, dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche.

     4. L’onere grava sullo stanziamento dell’UPB E54, mediante istituzione di apposito capitolo.

 

     Art. 14. (Protocolli di intesa per infrastrutture urbane e funzionalità di servizi pubblici).

     1. In attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2003, la Regione stipula protocolli d’intesa con i comuni capoluogo di provincia allo scopo di concordare interventi in materia di infrastrutture urbane e funzionalità di servizi pubblici con il concorso di risorse disponibili nel bilancio di previsione 2003-2005, risorse statali e comunitarie.

     2. Ad integrazione delle risorse già disponibili per l’attuazione degli accordi di cui al comma 1 è riservato nel capitolo C12109 un importo fino a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 

     Art. 15. (Partecipazione alle iniziative del VI programma quadro dell’Unione europea).

     1. La FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui all’art. 1 della  legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 (Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio), come modificata dall’art. 19 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001) anche per la realizzazione di progetti per la partecipazione della Regione e delle imprese innovative del Lazio alle iniziative del VI programma quadro dell’Unione Europea.

 

     Art. 16. (Risorse per la realizzazione della linea metropolitana “C”).

     1. In attuazione dell’accordo con il Comune di Roma e il Ministero delle infrastrutture, la Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione della linea metropolitana “C”, nell’ambito dell’intesa per l’assegnazione dei fondi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2001, n. 121 (Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche).

     2. All’onere finanziario, quantificabile in euro 192.000.000,00 nell’arco temporale 2005-2010, si provvede con le risorse iscritte all’UPB C12, mediante istituzione di apposito capitolo.

 

     Art. 17. (Disposizioni in materia sanitaria).

     1. Per le finalità assistenziali ed amministrativo gestionali delle strutture e dei presidi del servizio sanitario regionale, la locuzione “enti ospedalieri” di cui alle leggi vigenti, s’intende sostituita dalla locuzione “aziende sanitarie locali (ASL) e aziende ospedaliere”.

     2. Al fine di dare certezza ai tempi di pagamento delle forniture dei beni e dei servizi relative al triennio 2003-2005, le ASL e le aziende ospedaliere sono autorizzate ad attivare rapporti con gli istituti di credito tesorieri ovvero con società di factoring o altri soggetti finanziari, per realizzare operazioni di cessione di credito regolato — pro soluto o pro solvendo — da parte dei fornitori. I suddetti rapporti sono disciplinati mediante apposite convenzioni sottoscritte dal dirigente preposto alla struttura regionale competente in materia, dai direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, dalle aziende di factoring e/o dagli istituti di credito tesorieri o altri soggetti finanziari, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie in cui sono stabilite le modalità, i costi e gli impegni intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori delle convenzioni stesse. I costi a carico della Regione gravano sugli stanziamenti dell'UPB T19 del bilancio regionale [5].

 

     Art. 18. (Restauro e recupero artistico ed architettonico di Palazzo Nardini in Roma).

     1. In attuazione del documento di programmazione economico- finanziaria regionale nonché del protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione e dal Ministero per i beni e le attività culturali — Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, la Regione  concorre alle opere di restauro e recupero artistico ed architettonico di Palazzo Nardini in Roma di proprietà delle ASL del Lazio in comunione di beni, destinato ad accogliere la Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma, nonché ad uso istituzionale della Regione stessa.

     2. L’onere di cui al comma 1 è pari a euro 5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 per l’anno 2003 e euro 2.500.000,00 per l’anno 2004, e grava sugli stanziamenti previsti nell’UPB C12 mediante istituzione di apposito capitolo.

 

     Art. 19. (Contributo alla realizzazione del patto territoriale delle Colline romane).

     1. In attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale la Regione contribuisce alla realizzazione delle attività previste dal patto territoriale delle Colline romane, al quale ha aderito. A tal fine il fondo speciale per i patti territoriali è incrementato di euro 1.250.000,00 per l’anno 2003 e di euro 1.250.000,00 per l’anno 2004 e grava sugli stanziamenti previsti nell’UPB C22.

 

     Art. 20. (Decadenza degli impegni di spesa di natura programmatica).

     1. Gli  impegni di spesa di natura programmatica, assunti negli anni 2002 e precedenti, non confermati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono decaduti. Al formale disimpegno si provvede con determinazione della ragioneria; alla riduzione dei relativi stanziamenti nel bilancio di competenza 2003 si provvede con la legge di assestamento 2003.

     2. Per i programmi comunitari la cui operatività si è conclusa entro il 31 dicembre 2002, con il provvedimento di cui al comma 1 si procede contestualmente al disimpegno di eventuali atti formali disposti in attuazione dei predetti programmi.

 

     Art. 21. (Trasferimenti sul “fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio”).

     1. L’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata a trasferire sul “fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio”, istituito dall’art. 24, comma 7, della l.r. 6/1999, la consistenza residua dei fondi, assegnati in gestione alla stessa agenzia ai sensi dell’art. 7 della l.r. 8/2002, di cui alle seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 22 febbraio 1985, n. 19 (Provvidenze ed agevolazioni per favorire lo sviluppo della cooperazione tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale ed in cassa integrazione guadagni ovvero dipendenti da aziende in procedura concorsuale);

     b) legge regionale 7 luglio 1986, n. 24 (Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine);

     c) legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 (Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l’occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese);

     d) legge regionale 9 marzo 1990, n. 28 (Norme per favorire il reimpiego di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS));

     e) legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 e alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24, nonché alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 concernenti rispettivamente “Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio”, “Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine” e “Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l’occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie

     imprese”.).

     2. Le somme sono trasferite senza vincolo di destinazione, ad eccezione di quanto necessario al fine di far fronte agli eventuali impegni assunti a valere sulle leggi di cui al comma 1.

 

     Art. 22. (Stanziamento per l’attuazione di progetti già ammessi a finanziamento).

     1. Lo stanziamento sulla competenza del capitolo C12503 denominato “Fondo regionale per la progettazione” del bilancio di previsione per l’anno 2003 per un importo di euro 132.006,38 è destinato all’attuazione delle seguenti progettazioni ammesse a finanziamento nell’esercizio finanziario 2001 e per le quali i soggetti attuatori hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti:

     a) interventi di consolidamento del versante settentrionale della Valle dei Calanchi del Comune di Bagnoregio;

     b) interventi di consolidamento del versante settentrionale della Valle dei Calanchi del Comune di Lubriano;

     c) bonifica delle pendici meridionali del Monte Scalambra in località Carcassano e di un movimento franoso in località S. Eligio del Comune di Piglio.

 

     Art. 23. (Aliquota dell’imposte regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività delle agenzie di stampa).

     1. A far data dal 1° gennaio 2003 è abrogata la variazione in aumento dell’1 per cento all’aliquota IRAP, come determinata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche concernente il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, per le attività delle agenzie di stampa (codice ISTAT 92,4), stabilita dalla Tabella A) della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446).

 

     Art. 24. (Norme procedurali per la chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie istituite nell’ambito del servizio sanitario regionale).

     1. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute, del 21 ottobre 2002, al fine dell’effettivo ripiano del disavanzo relativo alla gestione della spesa sanitaria regionale al 31 dicembre 1994 e risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, le gestioni liquidatorie istituite nelle ASL, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sono definitivamente chiuse entro il 30 giugno 2003.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 ed entro la data stabilita dallo stesso comma, i direttori generali delle ASL, in qualità di responsabili delle gestioni liquidatorie ai sensi dell’art. 2, comma 14 della l.549/1995, provvedono alle sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue mediante utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. Nei successivi trenta giorni i suddetti direttori trasmettono alla Regione il bilancio di liquidazione, corredato da una relazione in cui sono evidenziati i rapporti attivi e passivi che residuano alla liquidazione nonché i motivi di tali residualità.

     3. Alla gestione dei rapporti attivi e passivi di cui al comma 2 provvede direttamente la Regione attraverso la struttura competente dell’assessorato al bilancio, alla programmazione e alle risorse comunitarie, la quale può avvalersi anche di personale già operante presso le gestioni liquidatorie messo a disposizione dalle ASL.

     4. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie, ove necessario, può:

     a) emanare specifiche direttive in ordine all’attuazione del presente articolo;

     b) prorogare il termine di cui al comma 1 non oltre, comunque, il 31 dicembre 2003, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

     5. Gli adempimenti previsti dal presente articolo costituiscono un ulteriore obiettivo dei direttori generali ai fini della verifica di cui all’art. 3 bis, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria.

 

     Art. 25. (Proteo S.p.a.).

     1. La Proteo S.p.a., istituita ai sensi della legge regionale 7 giugno 1990, n. 75 (Promozione della costituzione di una società finalizzata al reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari — CIGS) e partecipata, anche in quota maggioritaria, dalla Regione attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio — Sviluppo Lazio S.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 24 della l.r. 6/1999, nell’ambito di politiche attive del lavoro della Regione ha in particolare lo scopo di:

     a) programmare, progettare coordinare e realizzare iniziative dirette a favorire la crescita dell’occupabilità, l’inserimento e il reinserimento lavorativo, l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, con specifico riguardo alle categorie svantaggiate di lavoratori;

     b) svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale, assistenza tecnica, tutoraggio, accompagnamento ed orientamento nell’ambito degli interventi di cui alla lettera a).

 

          Art. 26. (Disposizioni in materia di personale di qualifica dirigenziale).

     1. Il personale che ha conseguito la qualifica dirigenziale ai sensi dell’art.  22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, (Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale) e successive modifiche nel periodo che intercorre dalla data del provvedimento amministrativo con cui viene riconosciuta la nuova qualifica in attuazione del regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2, (Regolamento di attuazione dell’art. 22, comma 8 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25) a quella del conferimento di un incarico dirigenziale è iscritto nel ruolo unico dei dirigenti regionali in posizione di soprannumero.

     2. Al personale di cui al comma 1 compete, nel periodo suddetto, un trattamento economico accessorio, concordato con le organizzazioni sindacali, tenuto conto delle funzioni svolte.

 

     Art. 27. (Disposizioni in materia di personale dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio — ARSIAL).

     1. L’art. 51 della l.r. 10/2001 è esteso ai dipendenti di ruolo dell’ARSIAL appartenenti alla categoria D.

 

     Art. 28. (Scioglimento dell’IRFOD. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”).

     1. All’art. 27 della l.r. 6/2002, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

     “9bis. A decorrere dalla data di costituzione dell’ASAP, l’istituto regionale di formazione dei dipendenti (IRFOD) istituito con legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, è sciolto. Le risorse finanziarie e strumentali, nonché il personale che opera presso l’IRFOD con contratto di lavoro a tempo determinato confluiscono nell’ASAP, la quale subentra in tutti i rapporti giuridici discendenti dalla gestione dell’istituto stesso. Il personale che risulta inquadrato nei ruoli dell’IRFOD alla data di costituzione dell’ASAP continua ad operare presso l’ASAP, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nell’ente di provenienza e con gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale, per un periodo di dodici mesi, entro i quali ciascun dipendente può chiedere di essere assunto dall’ASAP ovvero di essere inquadrato nel ruolo del personale regionale.”.

     2. Al comma 2 dell’art. 43 della l.r. 6/2002, il secondo periodo è soppresso.

 

     Art. 29. (Inquadramento di personale della Regione. Modifiche all’art. 6 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 concernente il personale in posizione di comando).

     1. L’inquadramento del personale appartenente alla terza e quarta qualifica funzionale, già reinquadrato ai sensi dell’art. 55 della l.r. 10/2001, decorre per gli effetti giuridici ed economici, dal 15 maggio 1990.

     2. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’UPB S11.

 

     Art. 30. [6]

     1. Le risorse erogate dalla Regione per la retribuzione del personale trasferito ai sensi della l.r. 14/1999 e successive modifiche hanno vincolo di destinazione e sono utilizzate esclusivamente a favore dei dipendenti trasferiti secondo quanto stabilito dall’accordo di concertazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2001, n. 2021.

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 e successive modifiche concernente la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo).

     1. Il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 22/1999, è sostituito dal seguente:

      “1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), riconosce ed incentiva l’associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di promozione umana, d’autonoma capacità organizzativa e di impegno sociale.”.

     2. Il comma 5 dell’art. 9 della l.r. 22/1999 è sostituito dal seguente : “5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per:

     a) accedere al contributi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 6;

     b) stipulare le convenzioni di cui all’art. 7;

     c) accedere ai benefici previsti dalla l. 383/2000.”.

 

     Art. 32. (Programma tetti fotovoltaici).

     1. Nell’ambito dell’UPB E12, lo stanziamento destinato all’adesione della Regione al Programma Tetti Fotovoltaici di cui al decreto del direttore generale del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 2001 è incrementato di euro 300.000,00.

 

     Art. 33. (Aree naturali protette interregionali. Modifiche all’art. 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche in materia di aree naturali protette regionali).

     1. Dopo il comma 6 dell’art. 5 della l.r. 29/1997 sono aggiunti i seguenti:

     “6 bis. La Regione, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della l. 394/1991, promuove altresì le necessarie intese con altre regioni per la istituzione, mediante specifiche leggi regionali, di aree naturali protette interregionali.

     6 ter. La Regione considera prioritaria, per l’attuazione di quanto stabilito al comma 6 bis la istituzione delle seguenti aree naturali protette interregionali:

     a) Parco interregionale Monte Rumeno e Selva di Meana;

     b) Parco interregionale del Tevere;

     c) Parco interregionale della Via Appia Antica.”.

 

     Art. 34. (Modifica al piano di gestione dei rifiuti).

     1. Al paragrafo 3.5.5. (Ulteriori norme relative alla fase transitoria, prima dell’adeguamento dei piani provinciali) della deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 112 (Approvazione piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), nell’elenco delle località interessate dagli adeguamenti impiantistici le parole “Valle dell’Inferno” sono soppresse.

 

     Art. 35. (Modifica alla legge regionale del 3 agosto 2001, n. 18 in materia di inquinamento acustico).

     1. Dopo l’art. 23 della l.r. 18/2001 è aggiunto il seguente:

     “Art. 23 bis. (Contributi agli enti locali).

     1. Al fine di incentivare i comuni del Lazio ad intervenire tempestivamente sul risanamento acustico del proprio territorio, la Regione concede contributi in conto capitale per la predisposizione della classificazione acustica di cui all’art. 7, propedeutica al risanamento.

     2. La Giunta regionale stabilisce:

     a) termini e modalità per la presentazione delle domande;

     b) criteri e priorità per l’ammissione al contributo;

     c) modalità di erogazione;

     d) controlli ed eventuali revoche del contributo.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di euro 25.000,00 rientrante negli stanziamenti degli UPB E33.

     4. Al comma 1 dell’art. 27 della l.r. 18/2001 le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 maggio 2004.”

 

     Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 e successive modifiche concernente l’organizzazione regionale della difesa del suolo e alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 in materia di risorse forestali).

     1. Dopo il comma 3 dell’art. 8 della l.r. 53/1998 è aggiunto il seguente:

     “3 bis Sono riservate alla Regione le funzioni, trasferite alla stessa dallo Stato, relative alle competenze del Servizio idrografico e mareografico di cui all’art. 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, 24 gennaio 1991 n. 85.”.

     2. [Al comma 2, dell’art. 19, della l.r. 53/1998 come modificato dall’art. 125 della l.r. 10/2001 dopo le parole: “comma 2, lettera c)” sono inserite le seguenti: “e alla gestione delle attività relative alle competenze regionali di cui all’art. 8, comma 4”] [7].

     3. Al comma 2 dell’art. 82 della l.r. 39/2002 il capitolo di bilancio “E23504” è sostituito dal capitolo di bilancio “E24503”.

 

     Art. 37. (Modifica alla l.r. 29/1997, in materia di aree naturali protette).

     1. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell’art. 39 della l.r. 29/1997 è aggiunta la seguente:

     “d ter) l’Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale Riviera di Ulisse”, cui è affidata l’amministrazione e la gestione delle attività e del territorio del Parco regionale urbano Monte Orlando, istituito con legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47, del Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri, istituito con legge regionale 13 febbraio 1987, n. 15 e del Monumento naturale Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento — Punta Cetarola di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 novembre 2002, n. 503.”.

 

     Art. 38. (Modifiche alla l.r. 53/1998  concernente l’organizzazione regionale della difesa del suolo. Disposizioni transitorie sulle concessioni demaniali di competenza regionale).

     1. Dopo l’art. 40 della l.r. 53/1998 è inserito il seguente:

     “Art. 40 bis. (Disciplina delle concessioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche).

     1. Entro il 31 dicembre 2003 la Giunta regionale adotta un regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni previste dall’art. 8 in materia di difesa del suolo e di risorse idriche.”.

     2. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all’art. 8, comma 2, lettera a), numero 5) e lettera b), della l.r. 53/1998, rilasciate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390, (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), ai soggetti indicati all’art. 5, comma 8, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono differiti al 31 dicembre 2003, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.

     3. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 2, che scadano dopo la data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro l’anno 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2003, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.

 

     Art. 39. (Contributo per l’adattamento di una struttura da utilizzare  per servizi sociali nel Comune di Canepina).

     1. Per l’esercizio finanziario 2003, a valere sugli stanziamenti previsti nel fondo regionale per spese di investimento di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, UPB H 42, la somma di euro 69.700,00 viene erogata al Comune di Canepina in Provincia di Viterbo, come saldo per la conclusione dei lavori relativi all’adattamento di una struttura originariamente destinata al servizio di asilo nido, da utilizzare per servizi sociali, spesa già prevista dall’art. 69 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999).

 

     Art. 40. (Modifiche alla l.r. 38/1996, concernente il riordino, la programmazione e la gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio e all’art. 150 della l.r. 14/1999 relativo alle funzioni delle province in materia di servizi sociali. Piani di zona).

     1. [Al comma 1 dell’art. 11 della l.r. 38/1996 relativo alle funzioni delle province in materia di servizi sociali sono apportate le seguenti modifiche [8]:

     a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     “b) concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché alla promozione dell’integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro, della formazione professionale, dell’istruzione, dell’educazione e della pianificazione territoriale”;.

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     “c) provvedono ad individuare, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni comunali interessate i servizi di dimensione sovradistrettuale e ad esprimere parere sulla determinazione da parte della Regione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio-assistenziali;”] [9].

     2. [L’art. 50 della l.r. 38/1996 è abrogato] [10].

     3. [L’art. 51 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     “Art. 51. (Piani di zona).

     1. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, è lo strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi socio-assistenziali degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera c).

     2. Le forme di rilevazione dei dati e i comuni associati negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed il Comune di Roma provvedono a definire, secondo le indicazioni e le modalità contenute nel piano socio-assistenziale regionale di cui all’art. 46, i piani di zona, che devono contenere:

     a) un’analisi della domanda ed offerta di servizi e di prestazioni nell’ambito territoriale di riferimento;

     b) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, garantendo i livelli essenziali dei servizi e delle prestazioni di assistenza sociale previsti dal piano socio-assistenziale regionale di cui all’art. 46;

     c) gli strumenti ed i mezzi per la realizzazione degli interventi;

     d) la definizione dei criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle ASL e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo risorse vincolate per il raggiungimento di obiettivi particolari;

     e) le modalità organizzative per l’attuazione degli interventi previsti e per l’accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, anche al fine di promuovere modelli organizzativi innovativi;

     f) le modalità di integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari ed educativo-scolasitici;

     g) le modalità per garantire il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia, nonché con le istituzioni scolastiche;

     h) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;

     i) le modalità per garantire la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti privati operanti a livello locale nell’ambito della solidarietà sociale;

     l) le forme di concertazione con l’azienda sanitaria locale competente, in relazione alla programmazione degli interventi socio-sanitari;

     m) un sistema di controllo, monitoraggio e verifica dei risultati;

     n) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;

     o) i fabbisogni di formazione professionale degli operatori.

     3. Il piano di zona è volto a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà, nonché la responsabilizzazione dei cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi.

     4. Le province partecipano alla programmazione locale assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, secondo le modalità individuate nel piano socio-assistenziale regionale di cui all’art. 46.”] [11].

     4. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 150 della l.r. 14/1999 le parole “la localizzazione dei presidi assistenziali” sono sostituite dalle seguenti: “l’individuazione, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, dei servizi di dimensione sovradistrettuale”.

 

     Art. 41. (Norme in materia di servizi socio-assistenziali. Modifica alla l.r. 22/1999 concernente la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo).

     1. Una quota non superiore al 5 per cento delle risorse finanziarie assegnate alla Regione relative al fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza può essere riservata alla realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, nonché per interventi diretti regionali.

     2. Sono confermate per l’anno 2003 le disposizioni di cui all’art. 34 della l.r. 8/2002 relative ai criteri per la ripartizione del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale.

     3. Il comma 3 dell’art. 9 della l.r. 22/1999 è sostituito dal seguente:

     “3. Il direttore della struttura competente in materia di servizi sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda, dispone l’iscrizione oppure il diniego di iscrizione. In caso di inerzia dell’amministrazione, trascorso il termine indicato, la domanda si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione da parte dell’amministrazione procedente, interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di valutazione.”.

 

     Art. 42. (Linea metropolitana leggera di superficie Rebibbia-Mercati Generali).

     1. In attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione, Provincia di Roma ed ACEA la Regione concorre alla realizzazione della linea metropolitana leggera di superficie Rebibbia-Mercati Generali (CAR).

     2. L’onere di cui al comma 1 è pari a euro 15.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 per l’anno 2003, euro 5.000.000,00 per l’anno 2004 e euro 5.000.000,00 per l’anno 2005 e grava sugli stanziamenti previsti nell’UPB C12 mediante istituzione di apposito capitolo.

 

     Art. 43. (Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modifica alla legge regionale 18 giugno 1980 n. 72 e successive modifiche in materia di viabilità).

     1. Il limite di spesa di affidamento di lavori che l’assessore regionale competente in materia di lavori pubblici può autorizzare con proprio decreto, da eseguire ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 55, e successive modifiche concernente le procedure per le opere pubbliche eseguite in economia direttamente dalla Regione viene elevato a euro 200.000,00 IVA esclusa. Analogamente l’importo dei lavori che il dirigente regionale può immediatamente disporre di eseguire ai sensi dell’art. 8 della l.r. 55/1984, viene elevato a euro 200.000,00 IVA esclusa.

     2. Al primo comma dell’art. 16 della l.r. 72/1980 dopo le parole “per l’efficienza dei servizi e per esigenze di equilibrio territoriale” sono aggiunte le seguenti: “La Regione può realizzare direttamente o attraverso propri enti strumentali gli interventi previsti dal presente articolo.”.

 

     Art. 44. (Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche).

     1. Lo stanziamento previsto sul capitolo E56501 denominato a: “Concorso regionale nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (l.r. 18.6.1991, n. 21, art. 32)” può essere utilizzato, dato il tempo trascorso ed in via eccezionale, per il finanziamento delle domande presentate da cittadini con invalidità parziale, fino alla concorrenza delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio, per le domande presentate entro il 1° marzo 2000.

 

     Art. 45. (Interventi a favore dei piccoli comuni).

     1. Per l’anno 2003 una quota pari al 30 per cento dello stanziamento del capitolo C12515, di cui all’art. 94 della l.r. 8/2002, è destinata alle finalità del fondo di progettazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 della l.r. 6/1999 e successive modifiche, con onere interamente a carico della Regione. Una quota pari al 70 per cento del medesimo stanziamento è destinata ad un programma di viabilità, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di trasporti e lavori pubblici di concerto con l’assessore competente in materia di affari istituzionali ed enti locali.

 

     Art. 46. (Contributo al Comune di Isola del Liri per la realizzazione di collegamenti stradali a sostegno delle attività produttive).

     1. E’ assegnato al Comune di Isola del Liri un contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione di collegamenti stradali a sostegno delle attività produttive.

     2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB D12.

 

     Art. 47. (Contributo al Comune di Palestrina per il proseguimento della tangenziale Valle del Ponte, Via Prenestina Nuova).

     1. Nell’ambito degli stanziamenti di cui all’UPB D12 la somma di euro 150.000,00 è destinata al Comune di Palestrina per il proseguimento della tangenziale Valle del Ponte - Via Prenestina Nuova.

 

     Art. 48. (Contributo al Comune di Marano Equo  per il completamento e miglioramento funzionale della strada denominata Via della Chiusa).

     1. E’ assegnato al Comune di Marano Equo un contributo di euro 50.000,00 per il completamento e miglioramento funzionale della strada comunale denominata via della Chiusa.

     2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB D12.

 

     Art. 49. (Contributo al Comune di Olevano Romano per il risanamento della scuola materna ed elementare).

     1. Per il risanamento statico e la messa a norma di sicurezza della scuola materna ed elementare “Carlo Collodi” del Comune di Olevano Romano è stanziata, sul capitolo di nuova istituzione denominato “Risanamento della scuola materna ed elementare Carlo Collodi del Comune di Olevano Romano”, la somma di  euro 2.500.000,00, a valere sull’UPB F16.

     2. Il Comune di Olevano Romano è autorizzato ad utilizzare il finanziamento di cui al comma 1 anche mediante la demolizione e ricostruzione del complesso scolastico, ove ciò sia più vantaggioso rispetto all’intervento di risanamento statico e messa in sicurezza.

     3. Il Comune di Olevano Romano può inoltrare domanda di finanziamento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 della l.r. 6/1999, alla struttura dell’assessorato competente in materia di trasporti e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. L’importo di cui al comma 1 grava:

     a) per euro 250.000,00 sull’esercizio finanziario 2003;

     b) per euro 1.250.000,00 sull’esercizio finanziario 2004;

     c) per euro 1.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 50. (Realizzazione del Centro Teatrale Castelli Romani).

     1. La Regione, nell’ambito delle sue iniziative per il sostegno delle attività di promozione culturale multidisciplinari, eroga un finanziamento per l’anno 2003 di euro 100.000,00 ai Comuni di Genzano, Nemi, Albano e Castelgandolfo per la creazione del “Centro Teatrale Castelli Romani”, gravante nell’ambito degli stanziamenti dell’UPB G11.

     2. I comuni di cui al comma 1, attraverso la stipula di apposita convenzione, affidano all’associazione culturale I.CA.RO. l’incarico di presentare un progetto di fattibilità dell’iniziativa sulla base del quale affidare alla medesima associazione la realizzazione  del progetto e la direzione dello stesso.

     3. I comuni destinatari del finanziamento di cui al comma 1, individuano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune capofila del progetto, mantenendo in ogni caso pari responsabilità e benefici in merito all’attuazione del progetto stesso.

 

     Art. 51. (Contributo ai Comuni di Ariccia, Frascati, Genazzano e Carpineto Romano per la creazione di una rete di strutture di arti visive). [12]

     [1. Al fine di consentire la creazione di una rete di strutture di arti visive nel Lazio, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico del territorio nonché alla diffusione ed alla conoscenza dell’arte moderna e contemporanea, la Regione concorre agli oneri sostenuti dai comuni sottoindicati per la programmazione delle attività espositive svolte dalle seguenti strutture espositive:

     a) Palazzo Chigi di Ariccia;

     b) Scuderie Aldobrandini di Frascati;

     c) Palazzo Colonna di Genazzano;

     d) Centro culturale Leone XIII di Carpineto Romano.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un nuovo capitolo di spesa nell’ambito dell’UPB G13 con le seguenti disponibilità:

     a) esercizio 2003: euro 70.000,00;

     b) esercizio 2004: euro 70.000,00;

     c) esercizio 2005: euro 70.000,00.

     3. Il contributo ai singoli comuni è subordinato all’istituzione ed al funzionamento di un organismo di coordinamento delle attività espositive, formato dai sindaci dei quattro comuni e dall’assessore regionale competente in  materia.]

 

     Art. 52. (Criteri e procedure per la concessione di contributi per attività culturali. Modifiche all’art. 5 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 “Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (C.A.R.L.)” e all’art. 64 della l.r. 8/2002).

     1. [Per la concessione dei contributi di cui all’art. 64 comma 1, lettere a) e b), della l.r. 8/2001 nonché per le iniziative dirette di cui alla l.r. 17/1985, sono previste le seguenti modalità:

     a) le domande devono essere presentate al competente assessorato entro il 31 marzo di ciascun anno di competenza; per l’anno 2003 il termine di scadenza è fissato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) il contributo regionale non può superare il 60 per cento del costo di ciascuna iniziativa;

     c) un’apposita commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente, procede alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi e propone alla Giunta regionale il relativo contributo per ogni progetto presentato, nell’ambito degli stanziamenti previsti per le leggi indicate nel presente articolo;

     d) per quanto riguarda la ricognizione delle iniziative ricorrenti di interesse regionale di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 64, della l.r. 8/2002 possono presentare domanda di contributo associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative, che svolgono attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo, della promozione culturale e delle arti visive e che non svolgono attività partitiche né politiche. La ricognizione delle iniziative ricorrenti sopraindicate da parte della Giunta regionale è fatta nell’ambito di quelle realizzate con continuità sul territorio regionale negli ultimi tre anni;

     e) per quanto riguarda le iniziative di interesse regionale di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 64 della l.r. 8/2002, possono presentare domanda di contributo gli enti locali, preferibilmente in forma associata, le istituzioni universitarie, gli istituti ed accademie culturali di paesi stranieri con sede nel Lazio, le diocesi] [13].

     2. [Ai sensi della l.r. 14/1999, e in attuazione dei principi generali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per favorire il finanziamento delle attività delle bande musicali di cui alla l.r. 35/1995, a partire dall’esercizio finanziario 2003, lo stanziamento relativo al capitolo G11506 del bilancio regionale (triennale) è trasferito alle amministrazioni provinciali. Le somme sono ripartite dalla Regione tra le amministrazioni provinciali territorialmente competenti in misura proporzionale al numero delle bande musicali operanti in ciascuna provincia e regolarmente iscritte all’albo regionale. Le amministrazioni provinciali erogano i contributi, in parti uguali, alle bande musicali territorialmente competenti ed in regola con le disposizioni della l.r. 31/1995. La Regione, per la realizzazione di attività di aggiornamento, direzione e esecuzione di cultura bandistica e corale, promuove direttamente, nell’ambito delle risorse previste dall’UPB G11 e con le modalità previste al comma 1:

     a) corsi di perfezionamento per maestri - direttori di banda e di complessi corali;

     b) iniziative rivolte a favorire il recupero e la conoscenza di repertori della tradizione musicale laziale, lo sviluppo di nuovi qualificati repertori e di nuovi metodi di didattica musicale] [14].

     3. [L’art. 5 della l.r. 35/1996 è abrogato] [15].

     4. I commi 3, 4 e 5 dell’art. 64 della l.r. 8/2002 sono abrogati.

 

     Art. 53. (Nuovi fondi per la promozione culturale e per le ricerche per l’anno 2003).

     1. Nell’ambito degli stanziamenti dell’UPB G24, al fine di contribuire alla conservazione dell’importante patrimonio del Museo internazionale del cinema e dello spettacolo, che necessità di urgenti interventi di restauro, la Regione stanzia la cifra di euro 150.000,00, da erogare al Museo stesso previa stipula di apposita convenzione. La scelta dei film da restaurare ed il preventivo dei relativi interventi è determinato con la consulenza e la perizia dell’Istituto Luce di Roma.

     2. Al fine di concorrere finanziariamente alla realizzazione dell’opera “Corpus-Atlante della pittura romana medievale sec. IV - XV”, che è realizzata a cura delle Università della Tuscia e di Losanna, è stanziata, nell’ambito del capitolo G23506, la spesa complessiva di euro 597.000,00 suddivisa in ragione di euro 188.000,00 per gli anni 2003 e 2004 e di euro 221.000,00 per l’anno 2005.

     3. Per la realizzazione delle mostre sul “Lazio preromano” è stanziata, nell’ambito del capitolo G11516  denominato “grandi eventi culturali”, la spesa complessiva di euro 900.000,00 suddivisa in ragione di euro 300.000,00 per gli anni 2003, 2004 e 2005.

     4. La Regione, al fine di proseguire nell’azione di conservazione e valorizzazione dei siti archeologici di Pratica di Mare nel Comune di Pomezia per salvaguardare le vestigia e le origini romane della città, concede al Comune di Pomezia il contributo di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2003, 2004 e 2005 da imputare sul capitolo G12504, per le iniziative indicate all’art. 176 della l.r. 10/2001.

     5. Nell’ambito dello stanziamento dell’UPB G11 un contributo pari ad euro 175.000,00 è destinato all’attività della Fondazione Istituto di studi storici europei, di cui la Regione è partecipante istituzionale.

     6. Per il sostegno delle attività dell’associazione culturale “FIDUCIA” con sede legale in Roma, Via Giuseppe Sacconi 4/B, che svolge attività di ricerca nel campo storico, economico e filosofico, la Regione assegna per l’anno in corso un contributo di euro 80.000,00, nell’ambito dell’UPB di base G11.

     7. Per lo svolgimento di attività teatrali al teatro Euclide di Roma, nell’ambito della disponibilità dell’UPB G11, la somma di euro 15.000,00 è destinata all’associazione Teatro Gruppo che gestisce il teatro medesimo.

     8. Nell’ambito dello stanziamento previsto dall’UPB G21, l’importo di euro 150.000,00 per ciascuna delle annualità 2003, 2004 e 2005, è destinato al consorzio del sistema bibliotecario dei Castelli romani onde far fronte alle rilevanti spese di gestione ordinaria.

 

     Art. 54. (Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 concernente “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” e successive modifiche). Disposizioni in ordine ai termini per la presentazione di domande per l’ottenimento dei contributi.

     1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’art. 12 della l.r. 42/1997, è aggiunta la seguente:

     “f bis) il sostegno, la valorizzazione e la promozione dei servizi culturali e scientifici di aziende o enti regionali che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 21, anche al fine del loro inserimento nell’organizzazione regionale.”

     2. Alla lettera b) del comma 2 dell’art. 13 della l.r. 42/1997, concernente gli istituti culturali regionali è apportata la seguente modifica: al comma 2, lettera b) le parole “la quota destinata a tali spese non può superare il 20 per cento dell’ultimo stanziamento annuale previsto in bilancio per gli istituti culturali” sono sostituite dalle seguenti: “la quota destinata a tali spese non può superare il sessanta per cento dell’ultimo stanziamento annuale previsto in bilancio per gli istituti culturali”.

     3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 17 della l.r. 42/1997 è aggiunta la seguente:

     “c bis) biblioteche di aziende o enti regionali aperte al pubblico.”.

     4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 della l.r. 42/1997 è aggiunta la seguente:

     “b bis) musei di aziende o enti regionali aperti al pubblico.”.

     5. Dopo il comma 4 dell’art. 23 della l.r. 42/1997 è aggiunto il seguente:

     “4 bis) Gli archivi storici di aziende o enti regionali conservano la documentazione storica e ne garantiscono l’uso pubblico e la valorizzazione. Per tale finalità provvedono alla conservazione, all’ordinamento e alla inventariazione della documentazione, promuovendone l’utilizzazione scientifica e adottando iniziative idonee alla migliore conoscenza del patrimonio documentale. Gli inventari sono consultabili presso gli archivi stessi, presso l’assessorato regionale competente e presso la Soprintendenza archivistica per il Lazio.”.

     6. Dopo il comma 6 dell’art. 24 della l.r. 42/1997 è aggiunto il seguente:

     “6 bis). Le aziende e gli enti regionali garantiscono il regolare funzionamento dei servizi culturali mediante il necessario personale tecnico, regolarmente inserito nella dotazione organica nelle forme di legge, secondo le indicazioni di cui al comma 2.”.

     7. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’art. 28 della l.r. 42/1997 è inserita la seguente:

     “h bis) spese per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei di aziende o enti regionali aperti al pubblico;”.

     8. Per l'anno 2003 viene destinato un contributo di euro 45.000,00 alla Biblioteca Lancisiana finalizzato a consentire lo spostamento del patrimonio librario e documentario, attualmente conservato in un ambiente gravemente compromesso dalla caduta della volta. Il contributo per la Biblioteca Lancisiana viene erogato a favore della ASL RM/E [16].

     9. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 45.000,00 per l'anno 2003, euro 255.000,00 per l'anno 2004 ed euro 300.000,00 per l'anno 2005, grava sullo stanziamento del capitolo G21512 [17].

 

     Art. 55. (Proroga dei termini di cui al punto 1.5.3.1 del “Piano settoriale regionale 2002-2004 in materia di beni e servizi culturali. l.r. 42/1997”).

     1. Con il “Piano settoriale regionale 2002-2004 in materia di beni e servizi culturali l.r. 42/97” sono state definite al punto 1.5.3.1 le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi da finanziare con i piani annuali. Tali procedure, tra l’altro, stabiliscono che le obbligazioni dei singoli interventi devono venire a scadenza entro il termine dell’esercizio finanziario di riferimento.

     2. Con la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2002, n.1260 pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 al B.U.R. n. 31 del 9 novembre 2002, è stato approvato il Piano 2002 per i beni e servizi culturali che trasferisce, in virtù della delega prevista dalla l.r. 42/1997, alle amministrazioni provinciali ed al Comune di Roma i fondi da assegnare agli enti locali, per gli interventi ammessi a finanziamento nel piano stesso.

     3. In considerazione del ritardo tecnico con cui è stato approvato il piano 2002, che comporta, soprattutto per gli interventi di maggiore dimensione o complessità, la impossibilità per gli enti locali di rispettare il termine di cui al punto 1.5.3.1 del piano settoriale, si autorizza la proroga al 31 marzo 2003 del termine di cui sopra.

 

     Art. 56. (Contributo all’associazione “Fannius” per l’attività del Museo didattico del libro antico).

     1. Considerata la particolare attività svolta dal Museo didattico del libro antico, presso la Villa d’Este di Tivoli e presso il Museo della civiltà romana all’Eur, su concessione del Ministero per i beni culturali e in collaborazione con l’UNICEF con la frequenza di circa diecimila 10.000 studenti ogni anno scolastico, nell’ambito dello stanziamento dell’UPB G11, con l’istituzione di un nuovo capitolo, si destina all’associazione “Fannius” la somma di euro 25.000,00 annui per gli anni 2003 - 2004 e 2005, necessari per finanziare le attività del Museo, riconosciuto con decreto del Presidente della Giunta regionale del 1° agosto 2002, n. 373 [18].

 

     Art. 57. (Modifiche normative - Riapertura termini - Proroghe).

     1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 22 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 è sostituita dalla seguente:

     “c) nelle more della costituzione dell’”Istituto di studi musicali Goffredo Petrassi” di Latina, le spese relative alle attività ed alla gestione del predetto istituto sono sostenute dall’Associazione Culturale “Campus di Musica” di Latina;”. I contributi assegnati dalla Regione per le attività e la gestione del costituendo istituto saranno pertanto erogati a favore dell’Associazione Campus di Musica di Latina.

     2. Per l’annualità 2002 della l.r. 40/1999, in fase di prima attuazione, il termine di scadenza delle obbligazioni relative agli impegni finanziari assunti sul capitolo G24552 per l’esercizio finanziario 2002 è prorogato dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.

     3. In deroga all’art. 93 della l.r. 6/1999, possono essere presentate, ai sensi della l.r. 39/1990, concernente “Norme per il potenziamento degli Aeroclub” al competente assessorato regionale alla cultura, sport e turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo a valere per l’esercizio finanziario 2003. Per gli anni successivi le domande di contributo devono pervenire alla Regione entro il termine previsto dal sopra citato art. 93.

 

     Art. 58. (Attuazione di interventi programmati negli anni precedenti per i quali le obbligazioni non sono venute a scadenza negli anni di pertinenza).

     1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell'anno 2002, per i quali l'obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei sottoindicati capitoli:

     a) cap. G21505 Euro 705.864,98;

     b) cap. G23506 Euro 321.000,81;

     c) cap. G24530 Euro 154.937,07;

     d) cap. G24538 Euro 30.000,00.

     - concessi alla Parrocchia del Duomo di Civita Castellana per le spese sostenute anche negli anni precedenti per i lavori di restauro del prestigioso organo settecentesco "Aletti" del Duomo di Civita Castellana (VT). Il capitolo G24538 assume la denominazione "Contributo alla Parrocchia del Duomo di Civita Castellana per il restauro dell'organo Aletti”;

     e) cap. G24533 Euro 3.330.000,00

     - così ripartiti ai sensi dell'art. 56 della l.r. 8/2002:

     1) Euro 1.250.000,00 al Comune di Fondi;

     2) Euro 500.000,00 al Comune di Subiaco;

     3) Euro 1.250.000,00 al Comune di Nettuno;

     4) Euro 200.000,00 al Comune di Velletri;

     5) Euro 130.000,00 al Comune di Morlupo;

     f) cap. G24507 Euro 206.582,76

     - destinato dall'art. 213 della l.r. 10/2001 al Comune di Sora;

     g) cap. G32504 Euro 12.428,00

     - concessi al Comune di Greccio per la realizzazione di campi da gioco, al fine di dare attuazione all'intervento programmato nell'anno 2002, per il quale l'obbligazione giuridica non è venuta a scadenza entro lo stesso anno.

     2. Al fine di realizzare gli interventi programmati nell’anno 2002 per i quali l'obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, e al fine di proseguire, anche nelle annualità 2004 e 2005, nell'azione di sostegno a tali iniziative, il contributo di cui alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 -Interventi per lo sviluppo socio-economico della Provincia di Rieti, art. 10 - Collegamenti a fune, di euro 307.291,85 concesso all’Amministrazione provinciale di Rieti, ai sensi della stessa legge, nell’anno 2000, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo concernente l'ampliamento del bacino sciistico del Monte Terminillo, ricadente nel comprensorio della 5^ Comunità Montana “Montepiano Reatino”, a valere sullo stanziamento del capitolo G32502 dell’esercizio finanziario 2003, è confermato qualora il progetto in questione, corredato del parere positivo del dipartimento ambiente e protezione civile e della deliberazione di approvazione della spesa occorrente per la redazione del progetto esecutivo stesso, venga presentato alla Direzione regionale cultura, sport e turismo entro e non oltre la data del 30 settembre 2003.

     3. Al fine di dare attuazione all'intervento di cui al comma 2, programmato nell'anno 2002, per il quale l'obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, è confermato lo stanziamento di Euro 258.228,45 a valere sul capitolo G 32502 anno 2003.

     4. Gli importi relativi agli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono assegnati con determinazione dirigenziale.

 

     Art. 59. (Contributo per la realizzazione di un osservatorio astronomico nel Comune di Roiate).

     1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento dell’UPB E34, la somma di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2003 ed euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2004, è attribuita al “Centro Ricerche Astronomiche e Divulgazione M44” per la realizzazione di un osservatorio astronomico nel Comune di Roiate.

 

     Art. 60. (Anticipazione alle province per funzioni delegate in materia di diritto allo studio scolastico).

     1. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio scolastico, nelle more del perfezionamento del piano annuale, è autorizzata in favore delle province, sulla base delle somme assegnate in applicazione del piano dell’anno precedente, l’erogazione di un’anticipazione pari al 40 per cento dell’importo iscritto al capitolo F11501 del bilancio di previsione.

 

     Art. 61. (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 19 “Istituzione del prestito d’onore” e successive modifiche).

     1. La lettera a), del comma 1, dell’art. 2 della l.r. 19/1999, è sostituita dalla seguente:

     “a) stato di disoccupazione ovvero inoccupazione di lunga durata, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;”.

     2. All’art. 3 della l.r. 19/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole “ad eccezione delle libere professioni” sono aggiunte le seguenti: “e dei settori sensibili ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari vigenti in materia.”;

     b) il comma 2 è abrogato;

     3. Al comma 1 dell’art. 4 della l.r. 19/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a), le parole “fino a 25 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 15 mila euro”;

     b) alla lettera b), le parole “fino a 25 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 15 mila euro”;

     4. All’art. 5 della l.r. 19/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole “Gli assessori competenti possono partecipare ai lavori del comitato di valutazione” sono soppresse e le parole “Il comitato di valutazione è presieduto dall’assessore competente in materia di formazione di politiche per il lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “Il comitato di valutazione è presieduto dal direttore regionale alla formazione e politiche del lavoro o da un suo delegato”;

     b) al comma 4, le parole “in conformità al parere” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere obbligatorio e strumentale, come previsto dal comma 3 dell’art. 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, concernente i fondi speciali regionali,”.

 

     Art. 62. (Progetto regionale informatico per l’orientamento educativo, formativo ed al lavoro).

     1. La Regione al fine di raccogliere, integrare ed organizzare razionalmente le informazioni esistenti sulle prospettive post scolastiche sia di proseguimento del percorso culturale che di inserimento nel mondo del lavoro, finanzia un progetto regionale per la creazione di percorsi informatici dedicati all’orientamento educativo, formativo ed al lavoro.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), approva l’avviso pubblico attraverso il quale affidare il progetto regionale di cui al comma 1.

     3. Per il finanziamento del progetto di cui al comma 1 è stanziata, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003, la somma di euro 300.000,00 nell’ambito dell’UPB F18, attraverso l’istituzione di apposito capitolo denominato “Progetto regionale informatico per l’orientamento educativo, formativo ed al lavoro”.

 

     Art. 63. (Fondo finanziario per favorire il riutilizzo e la gestione a fini sociali dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali).

     1. Al fine di favorire il riutilizzo e la gestione a fini sociali dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali, la Regione istituisce un fondo finanziario per progetti di ristrutturazione, acquisto di beni e servizi e spese di affitto

     2. Il fondo è riservato alle cooperative sociali di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 4 (Disciplina delle cooperative sociali), ai consorzi di cooperative sociali e alle associazioni di volontariato. Il fondo, ha una dotazione di competenza per l’esercizio 2003 pari a euro 200.000,00 che grava dell’UPB F31.

 

          Art. 64. (Modifica all’art. 69 della l.r. 8/2002 concernente gli indirizzi di programmazione sanitaria per il triennio 2002-2004).

     1. Il comma 1 dell’art. 69 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

     “1. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario previsti dagli indirizzi di programmazione sanitaria per il triennio 2002/2004, la Giunta regionale individua specifici progetti di investimenti riguardanti in particolare:

     a) il sistema di emergenza sanitaria (SES 118);

     b) la telemedicina;

     c) interventi urgenti e improcrastinabili di rinnovamento tecnologico, da ammettere a finanziamento a carico del bilancio regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, ad esclusione degli interventi di cui alla lettera c).

 

     Art. 65. (Finanziamenti alle ASL per i prodotti aproteici per la dieta dell’insufficienza renale).

     1. Nell’ambito degli stanziamenti di cui all’UPB H11, la Giunta regionale assicura i finanziamenti necessari alle ASL per l’erogazione dei prodotti aproteici per la dieta dell’insufficienza renale, così come stabilito dal piano regionale sanitario 2002-2004.

     2. La Giunta regionale entro sessanta giorni, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i destinatari e le modalità di erogazione dei prodotti di cui al comma 1 da parte delle ASL.

 

     Art. 66. (Finanziamento per il rischio di infezione “Blue Tongue”).

     1. Al fine di realizzare un piano di vaccinazione e sorveglianza dei capi di bestiame per evitare il rischio di infezione “Blue Tongue”, è concesso all’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana un finanziamento complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2003 e euro 500.000,00 per l’anno 2004. All’onere si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB H11.

 

          Art. 67. (Disposizioni transitorie per le strutture per pazienti psichiatrici sottoposte a valutazione da parte dei dipartimenti di salute mentale - DSM).

     1. Le strutture assistenziali che alla data del 15 gennaio 2003 ospitano pazienti psichiatrici sottoposti a valutazione ed autorizzazione da parte dei competenti DSM possono continuare ad ospitare i suddetti pazienti, per un periodo massimo di un anno, a condizione che dette strutture siano in possesso di un atto autorizzativo al funzionamento, rilasciato dalle amministrazioni competenti.

     2. Il DSM è tenuto a vigilare sulla permanenza di tale congruità per tutto il periodo transitorio, fino all’emanazione dell’atto autorizzativo definitivo.

 

     Art. 68. (Esonero dal pagamento della tariffa per la certificazione dell’idoneità sportiva agonistica) [19].

     1. A decorrere dal 1° marzo 2003 i cittadini di idoneità inferiore ai diciotto anni sono esonerati dal pagamento della tariffa fissata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2001, n. 1533 per il rilascio della certificazione dell’attività sportiva agonistica [20].

 

     Art. 69. (Finanziamento a favore della Fondazione EBRI).

     1. Al fine di promuovere la ricerca sulle neuroscienze ed in particolare sul cervello è previsto lo stanziamento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 in favore della Fondazione EBRI, istituita presso la struttura di Prato Smeraldo della Fondazione Santa Lucia di Roma.

     2. La Giunta regionale definisce le modalità di partecipazione della Regione alla Fondazione EBRI.

     3. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sugli stanziamenti dell’UPB H11.

 

     Art. 70. (Determinazione delle sanzioni relative ai controlli esterni per l’attività di ricovero).

     1. In relazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2001, n. 996 (Linee guida per i controlli esterni per l’attività di ricovero) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone apposito provvedimento per la definizione delle sanzioni relative ai controlli effettuati ai sensi della medesima delibera.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

          Art. 71. (Servizi di assistenza aggiuntiva a favore di soggetti con grave invalidità fisica, psichica e sensoriale).

     1. Le ASL organizzano servizi di assistenza aggiuntivi nelle strutture di degenza ospedaliera a favore di soggetti affetti da grave invalidità fisica, psichica e sensoriale, dipendente da qualsiasi causa.

     2. Per assistenza aggiuntiva s’intende l’insieme delle attività prestate alla persona malata come supporto psicologico e ambientale, ad integrazione delle funzioni di assistenza di base.

     3. L’assistenza aggiuntiva include, in particolare, l’adeguata sistemazione del paziente disabile, il supporto psicologico, affettivo e relazionale, nonché l’ospitalità di un familiare o di persona di fiducia dell’interessato, che presta assistenza al paziente, anche attraverso idonee iniziative quali la fornitura del pasto in reparto o presso la mensa del presidio e l’adeguata sistemazione nelle ore notturne.

     4. La Giunta regionale individua i destinatari che beneficiano, a titolo gratuito, di quanto previsto al comma 1 e disciplina, in via generale, le procedure da adottarsi, relativamente all’assistenza aggiuntiva, nell’intero territorio regionale.

     5. Gli oneri relativi al presente articolo gravano sull’UPB H11.

 

     Art. 72. (Fondo regionale straordinario per il conseguimento dell’autosufficienza di sangue). [21]

     1. La Regione persegue l'obiettivo dell'autosufficienza di sangue e, a tal fine, istituisce un fondo regionale straordinario per il conseguimento dell'autosufficienza di sangue.

     2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma l sono privilegiati i seguenti interventi:

     a) la realizzazione di una campagna di informazione per incentivare e garantire le donazioni di sangue in ogni zona del territorio regionale, coinvolgendo in modo particolare le scuole, sostenendone i progetti obiettivo, i giovani e il mondo del lavoro;

     b) l' istituzione della Giornata regionale del donatore e delle donazioni;

     c) realizzazione di programmi di formazione continua degli operatori dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), nonché degli operatori delle associazioni di donatori di sangue iscritte nel registro regionale del volontariato;

     d) promozione e sostegno di progetti specifici annuali o pluriennali, diretti all’obiettivo dell’autosufficienza di sangue, presentati anche dai servizi SIMT.

     3. Per l'attuazione dei predetti interventi è stanziato per l'anno 2005 l'importo di euro 2.750.000,00 sul capitolo di bilancio H11514.

 

          Art. 73. (Contributo all’Istituto fisioterapico ospedaliero per il servizio di medicina delle migrazioni).

     1. La Regione al fine di sostenere le azioni a favore degli immigrati, eroga all’Istituto Fisioterapico Ospedaliero, previa presentazione di uno specifico programma operativo, un contributo di euro 150.000,00 per le attività del servizio di medicina delle migrazioni.

     2. Il relativo onere rientra negli stanziamenti dell’UPB H11.

 

     Art. 74. (Potenziamento da parte delle ASL dell’assistenza domiciliare e della tutela materno-infantile).

     1 E’ fatto obbligo alle ASL, nell’ambito del processo di riorganizzazione dei servizi e di razionalizzazione delle risorse, di tenere in considerazione l’esigenza di potenziare l’assistenza sanitaria prevista dal livello territoriale, con particolare riferimento alle aree dell’assistenza domiciliare e della tutela materno-infantile, assicurando anche la continuità assistenziale.

 

     Art. 75. (Finanziamento alla ASL Roma E).

     1. Nell’ambito dell’attribuzione dei finanziamenti in conto capitale alle ASL, la Giunta regionale destina alla ASL Roma E le risorse necessarie per la ristrutturazione della nuova sede del dipartimento di epidemiologia nonché per la dotazione tecnologica della stessa.

 

     Art. 76. (Utilizzazione del fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga).

     1. Per l’utilizzazione del fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga di cui alla legge 18 febbraio 1999, n. 45, (Disposizioni per il fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga ed in materia di personale dei Servizi per la tossicodipendenza) la Giunta regionale, nell’attribuzione dei fondi agli specifici progetti, tiene conto anche dei seguenti parametri:

     a) per il cinquanta per cento, della popolazione residente;

     b) per il venti per cento, dell’utenza espressa in carico ai servizi;

     c) per il dieci per cento, del numero delle persone morte per overdose;

     d) il dieci per cento delle finalità di rilevanza regionale.

 

     Art. 77. (Comunicazione da parte delle ASL delle agende delle prestazioni al centro unico di prenotazione - CUP).

     1. Al fine di contribuire a ridurre i tempi di attesa per gli utenti del servizio sanitario, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua forme di incentivazione ovvero di penalizzazione nei confronti delle ASL che non provvedono a comunicare tempestivamente le agende delle prestazioni al CUP regionale, qualora abbiano il relativo collegamento.

 

     Art. 78. (Modifica all’art. 105 della l.r. 8/2002, relativo al  fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro).

     1. Dopo il comma 3 dell’art. 105 della l.r. 8/2002 è inserito il seguente:

     “3 bis. La Regione concede, altresì, l’erogazione una tantum della somma prevista nel protocollo stipulato con l’INAIL agli ascendenti privi del requisito della vivenza a carico.”.

 

     Art. 79. (Osservatorio regionale della formazione medica specialistica).

     1. La Giunta regionale istituisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, l’osservatorio regionale della formazione medica specialistica in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (Attuazione della direttiva 93/16/CEE concernente la libera circolare dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli).

 

     Art. 80. (Fondo globale per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro).

     1. Al “Fondo globale per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro”, istituito con l’art. 69 della l.r. 12/2002 è destinato per l’anno 2003 la somma di euro 124 milioni a valere sullo stanziamento del capitolo H11550.

 

     Art. 81. (Cofinanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria).

     1. Nell’ambito dell’UPB H11, attraverso l’istituzione di appositi capitoli, la somma di euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2003, 2004 e 2005, è destinata al cofinanziamento dei seguenti progetti di integrazione socio-sanitaria:

     a) la somma di euro 100.000,00 al consorzio Sviluppo Assistenza Territoriale (SAT), per l’avvio del progetto di riorganizzazione delle cure territoriali nell’ambito della ASL.RMD,

     b) la somma di euro 200.000,00 all’Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena) per la prosecuzione del progetto finalizzato all’assistenza continuativa integrata e neuroriabilitazione a domicilio per pazienti affetti da tumori cerebrali.

 

     Art. 82. (Modifica all’art. 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21, concernente la disciplina delle strade del vino, dell’olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali).

     1. Al comma 2 dell’art. 3 della l.r. 21/2001, dopo le parole: “dispone in ordine” sono inserite le seguenti: “oltre che al recepimento dei vincoli che derivano dalla normativa comunitaria, tra l’altro”.

 

     Art. 83. (Interventi per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli).

     1. La Regione, in armonia con gli obiettivi delle politiche agricole e di sviluppo rurale, valorizza e promuove tutti i prodotti agricoli, compresi i derivati dai rispettivi prodotti di base, mediante:

     a) interventi diretti;

     b) la concessione di contributi ad enti locali e, nel limite di cui al comma 2, ad organismi legalmente costituiti e senza fini di lucro.

     2. I contributi agli organismi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in regime de minimis, come disciplinato dal regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 10, del 13 gennaio 2001.

     3. La Regione, con appositi provvedimenti, definisce:

     a) gli interventi che intende attuare direttamente;

     b) i requisiti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera b), natura, entità, criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

     4. La spesa per le attività di cui al presente art. fa carico, in termini di competenza e di cassa, al capitolo B15513 del bilancio regionale.

 

     Art. 84. (Istituzione del fondo regionale per gli interventi nel settore agricolo).

     1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi nel settore agricolo e per consentire una maggiore flessibilità nella gestione degli interventi medesimi, nel bilancio regionale 2003-2005 è istituito un apposito fondo denominato: “Fondo regionale per gli interventi nel settore agricolo”.

     2. Il fondo di cui al comma 1 si articola sui seguenti capitoli da istituire nell’ambito della UPB  B11 e della UPB  B12:

     a) “Fondo regionale per gli interventi nel settore agricolo (parte corrente)” con lo stanziamento di euro 2.500.000,00 per il 2003 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004-2005;

     b) “Fondo regionale per gli interventi nel settore agricolo (parte capitale)” con lo stanziamento di euro 4.500.000,00 per il 2003 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004-2005.

     3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 22 e 28 della l.r. 25/2001, con decreto del Presidente della Giunta regionale può essere disposto il prelevamento dai capitoli istituiti ai sensi del comma 2 del presente art. degli importi destinati all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli compresi nella funzione obiettivo B1-Agricoltura.

 

     Art. 85. (Integrazione dei fondi in materia di pesca).[22]

     [1. La Regione concorre con proprie risorse, ad integrazione dei fondi stanziati dalla legge 6 luglio 2002, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 7 maggio 2002, n. 85 recante disposizioni vigenti per il settore della pesca) per favorire il piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivanti.

     2. Con delibera della Giunta regionale sono definiti entità, criteri e modalità di erogazione dei contributi, da destinarsi per l’80 per cento dello stanziamento ai proprietari delle imbarcazioni e per il 20 per cento agli imbarcati.

     3. L’onere del presente articolo è stabilito in euro 200.000,00 a valere sugli stanziamenti dell’UPB B12, mediante istituzione di apposito capitolo.]

 

     Art. 86. (Modifica all’art. 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ARSIAL). [23]

     [1. Dopo il comma 1 dell’art. 74 della l.r. 8/2002, è aggiunto il seguente:

     “1 bis. L’ARSIAL, sulla base della ricognizione del patrimonio immobiliare, di cui al comma 1, conferisce alla Regione specifico mandato ad alienare per suo conto, in conformità alla normativa vigente, i beni non utili alla politica agricola regionale, individuati dalla Giunta regionale sulla base della suddetta ricognizione. Il ricavato dell’alienazione è introitato dalla Regione ed è destinato alle esigenze finanziarie dell’ARSIAL relative al funzionamento ed alle attività istituzionali nonché ai programmi di investimento”.]

 

     Art. 87. (Modifica all’art. 17, comma 3 della legge regionale 20 maggio 1995, n. 17 in materia di caccia).

     1. Il comma 3 dell’art. 17 della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:

     “3. Per il conseguimento dei fini previsti al comma 1, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a cento ettari è consentita per tutto l’anno l’attività cinegetica con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1, provenienti da allevamento artificiale o in cattività ed appositamente liberate. L’attività stessa è consentita a coloro che siano in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall’amministrazione provinciale competente per territorio e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone addestramento cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici dell’addestratore e gli estremi dell’iscrizione del cane all’anagrafe canina.”

 

     Art. 88. (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 "Interventi della Regione per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica"). [24]

     1. Nel titolo della legge: dopo la parola "pluralismo" sono inserite le seguenti: "culturale e dell'informazione”.

     2. La lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:

     “a) aziende editoriali che producano pubblicazioni periodiche, che abbiano sede redazionale e diffusione nella regione o che, pur estendendo la loro diffusione in altre regioni e all'estero, contribuiscano a vivacizzare la produzione culturale della regione o abbiano contenuti informativi sulla realtà sociale, economica e culturale del suo territorio.”

     3. la lettera d) del comma 1, dell’art. 3 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:

     “d) aziende editoriali librarie che, avendo la loro sede principale nella regione, contribuiscano a vivacizzarne la produzione culturale, o che producano pubblicazioni librarie e multimediali finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento della realtà socio-economica regionale oppure di tematiche storiche, letterarie e artistiche attinenti la regione.”

     4. [la lettera a) del  comma 1 dell’art. 4 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:

     “a) linee di accesso al credito agevolato per le imprese editoriali di libri e periodici che svolgono attività nel territorio regionale. Per tale finalità la Regione promuove un consorzio di fidi in convenzione con un istituto di credito abilitato, per l’erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato. La Regione eroga contributi in conto interessi, pari al 50 per cento del tasso di sconto, per finanziamenti non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 500.000,00 per ciascuna azienda.”] [25].

     5. Dopo il comma 2 dell’art. 8 della l.r. 36/1998 è aggiunto il seguente:

     “2 bis) Le convenzioni di cui al comma 1 possono inoltre avere per obiettivo la realizzazione di progetti di promozione della lettura dei periodici nelle scuole, che favoriscano l'approfondimento di temi riguardanti il dibattito culturale o di conoscenze legate alla realtà storica, economica e artistica della regione, e avvicinino gli studenti alle tecniche ed al linguaggio del giornalismo.”

 

     Art. 89. (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche concernente la disciplina del commercio).

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 62 bis della l.r. 33/1999 le parole “dal 1° giugno al 30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° maggio al 30 ottobre”.

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 62 bis della l.r. 33/1999, le parole “dal 15 ottobre al 15 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° ottobre al 31 marzo”.

 

     Art. 90. (Finanziamento all’Artigiancredito del Lazio).

     1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B23511, a saldo di quanto già erogato nelle annualità 2001 e 2002 per le medesime finalità, un importo pari a euro 150.000,00 è destinato al finanziamento degli oneri sostenuti da Artigiancredito del Lazio per il consolidamento della propria struttura operativa.

 

     Art. 91. (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999 n. 17 concernente le commissioni provinciali e la commissione regionale per l’artigianato). [26]

     [1. All’art. 1 della l.r. 17/1999 è aggiunto in fine il seguente comma:

     “1 bis. Le commissioni provinciali e la commissione regionale per l’artigianato sono organi amministrativi regionali preposti alla rappresentanza e alla tutela dell’artigianato ed esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge”.

     2. Al comma 4, dell’art. 27 della l.r. 17/1999 sono soppresse le parole: “La rappresentanza in giudizio è assunta dalla competente avvocatura regionale”.

     3. All’art. 27 della l.r. 17/1999 è aggiunto in fine il seguente comma:

     “4 bis. Le commissioni provinciali e la commissione regionale per l’artigianato sono rappresentate e difese in giudizio dall’avvocatura regionale”.]

 

     Art. 92. (Contributo straordinario per le attività di informazione, prevenzione e messa a norma di imprese artigiane).

     1. Per gli adeguamenti relativi all’attuazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 concernente l’attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni durante il lavoro, nell’esercizio finanziario 2003 è stanziato un contributo straordinario pari a euro 400.000,00 per il 2003 e 400.000,00 per il 2004 per le attività di informazione, prevenzione e messa a norma delle imprese artigiane nel settore della lavorazione del legno.

     2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge adotta, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i provvedimenti attuativi di cui al comma 1.

     3. Ai relativi oneri si provvede mediante l’istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB B22.

 

     Art. 93. (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche concernente “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”).

     1. Alla l.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’art. 7 dopo le parole “alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili” sono aggiunte le seguenti: “e produttivi”;

     b) al comma 1 dell’art. 21 le parole “Entro il 31 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2003”.

 

     Art. 94. (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 concernente la subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale).

     1. Dopo il comma 6 dell’art. 1 della l.r. 59/1995 è inserito il seguente:

     “6 bis. Qualora i comuni abbiano soppresso la commissione edilizia ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5.”.

 

     Art. 95. (Oneri a carico dei comuni per la fruizione di finanziamenti regionali per il recupero dei centri storici).

     1. I comuni interessati alle iniziative di recupero dei centri storici previste dall’art. 73 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 ed inserite nella deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2000, n. 1120, al fine dell’erogazione dei relativi finanziamenti da parte della Regione, perfezionano l’obbligazione di spesa verso i terzi e ne danno comunicazione alla Regione stessa, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 1996 n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1996), entro il 15 ottobre 2003.

 

     Art. 96. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica).

     1. Alla lettera f) del comma 1 dell’art. 9 della l.r. 12/1999, le parole “tre membri” sono sostituite dalle seguenti: “quattro membri”.

     2. Alla lettera e) del comma 1 dell’art. 9 della l.r.12/1999, le parole “sei organizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “sette organizzazioni”.

     3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’art. 10 della l.r. 12/1999 è aggiunta, la seguente:

     “d bis) trasferiti in proprietà, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 46, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388.”.

 

     Art. 97. (Autorecupero di immobile di proprietà della Regione).

     1. In deroga agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55, (Autorecupero del patrimonio immobiliare), la Regione individua, nell’ambito del proprio patrimonio, l’immobile sito in Via San Tommaso d’Aquino n. 11/a, ai fini del relativo recupero, secondo quanto previsto dalla l.r. 55/1998, da parte della società cooperativa Corallo di produzione, lavoro e abitazione.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 55/1998, sottoscrive apposita convenzione con la società cooperativa di cui al comma 1.

     3. L’intervento di recupero di cui al comma 1 è finanziato per un importo pari ad euro 800.000,00. Alla copertura della spesa si provvede attraverso l’utilizzo dei fondi di cui all’art. 7 della l.r. 55/1998.

 

     Art. 98. (Riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

     1. E’ riaperto il termine per la presentazione della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui all’art. 1, comma 4 della l.r. 18/2000.

     2. I soggetti che si trovano nella condizione prevista dall’art. 1, comma 1 della l.r. 18/2000 possono presentare domanda di assegnazione e regolarizzazione dell’alloggio al comune e, per conoscenza, all’ente gestore dell’alloggio stesso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 4 della l.r. 18/2000.

     3. L’accertamento dei requisiti per l’accesso di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della l.r. 18/2000 è effettuato entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda previsto al comma 2, del presente articolo secondo le modalità indicate dall’art. 1, comma 5 della l.r. 18/2000.

     4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo rimangono ferme le disposizioni previste dall’art. 1 della l.r. 18/2000.

 

     Art. 99. (Modifiche all’art. 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente regolarizzazione dell’occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

     1. Il comma 2 dell’art. 82 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

     “2. Il fondo è destinato a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario:

     a) per la realizzazione di case di abitazione e per la locazione a tempo indeterminato o determinato, aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti nei comuni ove si riscontri la deficienza di abitazioni in locazione, con priorità per i comuni ad alta densità abitativa;

     b) per l’acquisto in proprietà di alloggi, ivi compresi quelli realizzati o acquisiti dall’INA, anche con contributi statali, posti in vendita da parte di enti privati o di enti previdenziali.”

     2. Al comma 3 dell’art. 82 della l.r. 8/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed una quota, pari al cinque per cento, è destinata alle finalità di cui al comma 2, lettera b).”.

     3. Al comma 4 dell’art. 82 della l.r. 8/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di cui al comma 2, lettera b), rientranti nella prima fascia di reddito prevista per l’accesso all’edilizia agevolata.”.

 

     Art. 100. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.

[2] Rubrica così modificata dall’art. 9 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[4] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[5] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 29 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[7] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Capoverso così modificato dall’art. 26 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[9] Comma abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.

[10] Comma abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.

[11] Comma abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[13] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[14] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[15] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 13 aprile 2012, n. 2.

[16] Comma così sostituito dall’art. 33 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[17] Comma così sostituito dall’art. 33 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[18] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[19] Rubrica così modificata dall’art. 29 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[20] Comma così modificato dagli artt. 5 e 29 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[21] Articolo modificato dall’art. 61 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 e così sostituito dall’art. 51 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[22] Articolo abrogato dall’art. 67 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[23] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[24] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.

[25] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 16.

[26] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.