§ 6.2.63 - L.R. 10 maggio 2001, n. 10.
Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:10/05/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione finanziamento di leggi).
Art. 2.  (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992").
Art. 3.  (Disposizioni per il contenimento della spesa).
Art. 4.  (Conferma disposizioni dell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio [...]
Art. 5.  (Riduzione delle tasse di concessione regionale).
Art. 6.  (Conferma disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 2 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000").
Art. 7.  (Contributo finanziario per l'area di produzione Frascati doc).
Art. 8.  (Contributo finanziario per copertura situazioni debitorie).
Art. 9.  (Estensione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane al territorio del comune di Guidonia).
Art. 10.  (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente fondo per i patti territoriali).
Art. 11.  (Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale).
Art. 12.  (Costituzione di una società ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, [...]
Art. 13.  (Disposizioni relative al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali).
Art. 14.  (Misure a sostegno delle pari opportunità).
Art. 15.  (Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari per il recupero dei tossicodipendenti).
Art. 16.  (Contributi ai comuni per edifici destinati a proprie sedi).
Art. 17.  (Misure a sostegno dell'occupazione).
Art. 18.  (Programmi per l'innovazione
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio" e successive modifiche).
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche).
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale").
Art. 22.  (Contributo per la realizzazione dell'aeroporto civile di Viterbo).
Art. 23.  (Promozione del turismo montano).
Art. 24.  (Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Frosinone).
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente il fondo regionale per la progettazione e successive modifiche).
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo [...]
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 e successive modifiche).
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e [...]
Art. 29.  (Tasse automobilistiche).
Art. 30.  (Concorso finanziario della Regione alla realizzazione del centro fieristico di Viterbo).
Art. 31.  (Interventi della Regione per favorire la riqualificazione del personale del settore bancario).
Art. 32.  (Convenzioni con le Università per studi e ricerche di rilevante interesse regionale).
Art. 33.  (Estensione dell'applicazione del sostegno ai patti territoriali di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di [...]
Art. 34.  (Partecipazione azionaria della Regione al capitale della Banca Etica).
Art. 35.  (Finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19 "Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del [...]
Art. 36.  (Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive [...]
Art. 37.  (Contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell'anno 2000).
Art. 38.  (Contributo per la partecipazione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001").
Art. 39.  (Contributo per il gruppo "Storici sbandieratori di Cori").
Art. 40.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche).
Art. 41.  (Vigile di quartiere).
Art. 42.  (Istituzione di un osservatorio permanente presso la Presidenza della Giunta regionale).
Art. 43.  (Contributi al Consorzio Imprese dei Castelli Romani per la valorizzazione dell'area tuscolana).
Art. 44.  (Contributo alla Società Veloclub Primavera ciclistica).
Art. 45.  (Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" e [...]
Art. 46.  (Accesso ai servizi delle agenzie di stampa).
Art. 47.  (Contributo ai gruppi consiliari della Regione per l'acquisizione di strumenti d'informazione).
Art. 48.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali" e successive modifiche).
Art. 49.  (Contributo per la realizzazione di corsi di formazione informatica per gli sfollati del Kossovo).
Art. 50.  (Contributo per la realizzazione di servizi sanitari materno- infantili nel Kurdistan turco).
Art. 51.  (Iniziative per la collocazione in quiescenza del personale di categoria D).
Art. 52.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale").
Art. 53.  (Promozione ed organizzazione di percorsi formativi di livello manageriale).
Art. 54.  (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e successive modifiche).
Art. 55.  (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 "Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla [...]
Art. 56.  (Intese tra Regione, Prefetture e comuni capoluogo in materia di concessione dei trattamenti di invalidità civile).
Art. 57.  (Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro).
Art. 58. 
Art. 59.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche).
Art. 60. 
Art. 61.  (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, concernente disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche).
Art. 62.  (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti").
Art. 63.  (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti").
Art. 64.  (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche).
Art. 65.  (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche).
Art. 66.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche).
Art. 67.  (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modifiche).
Art. 68.  (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della [...]
Art. 69.  (Contributo al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino).
Art. 70.  (Contributo alla comunità montana dei monti Lepini per completamento piano di assestamento silvo-pastorale).
Art. 71.  (Contributo al comune di Gerano per l'acquisizione di terreni per la riqualificazione ambientale).
Art. 72.  (Contributo al comune di Ponza per la realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale).
Art. 73.  (Contributo all'ente parco nazionale d'Abruzzo).
Art. 74.  (Contributo all'ente regionale "Roma Natura").
Art. 75.  (Contributo al Consorzio GAIA).
Art. 76.  (Contributo per interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione).
Art. 77.  (Contributo all'Università degli studi della Tuscia per lo svolgimento del master per curatore di parchi, giardini ed orti botanici).
Art. 78.  (Istituzione di una commissione di esperti per contribuire all'elaborazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui alla legge regionale sulle aree naturali protette).
Art. 79.  (Interventi per la salvaguardia del patrimonio architettonico nel parco regionale dell'Appia Antica).
Art. 80.  (Autorizzazioni in materia socio-assistenziale).
Art. 81.  (Riserva nell'ambito del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).
Art. 82.  (Contributo al comune di Gallinaro per il centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale).
Art. 83.  (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente interventi per il superamento delle barriere architettoniche).
Art. 84.  (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche "Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna" e relativa disposizione attuativa).
Art. 85.  (Contributi per attività di studio e di rilevazione sui flussi migratori).
Art. 86.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche).
Art. 87.  (Interpretazione autentica di disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio").
Art. 88.  (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio" e successive modifiche).
Art. 89.  (Attività promozionali dell'assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali).
Art. 90.  (Contributi al comune di Castelliri ed al comune di Pomezia).
Art. 91.  (Contributo al comune di Cassino per un centro polivalente finalizzato alle attività sociali per handicappati).
Art. 92.  (Cofinanziamento ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie).
Art. 93.  (Cofinanziamento per gli interventi di sostegno alle persone con handicap grave).
Art. 94.  (Servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare).
Art. 95.  (Contributo al comune di Cori per il centro di accoglienza e servizi "Maestre Pie Venerini").
Art. 96.  (Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap).
Art. 97.  (Contributo finanziario a favore di bambini rumeni sieropositivi).
Art. 98.  (Concorso finanziario regionale alla realizzazione del progetto di un centro diurno per anziani affetti dal morbo di Alzheimer).
Art. 99.  (Contributo al comune di Minturno per l'istituzione di un centro estivo per bambini disabili).
Art. 100.  (Contributo al comune di Latina per il completamento del progetto per la tutela dei minori emarginati).
Art. 101.  (Contributo all'ANPVI ONLUS per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità).
Art. 102.  (Contributi per il servizio "Telefono Rosso" e campagna informativa per la tutela della maternità).
Art. 103.  (Contributo al comune di Roma per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia del Divino Amore").
Art. 104.  (Primi adempimenti relativi all'applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 in materia di interventi e servizi sociali).
Art. 105.  (Contributo al comune di Roma per la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di portatori di handicap).
Art. 106.  (Finanziamento di progetti di sperimentazione concernenti il coordinamento dell'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie).
Art. 107.  (Contributo al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso).
Art. 108.  (Contributo per la realizzazione di un laboratorio musicale per disabili).
Art. 109.  (Contributo al Consorzio della cooperazione sociale SolCo Roma).
Art. 110.  (Contributo al comune di Cave per la ludoteca).
Art. 111.  (Contributo al comune di Frosinone per l'istituzione di un centro polivalente).
Art. 112.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 concernente contributo ad aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale).
Art. 113.  (Contributo per le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti).
Art. 114.  (Cofinanziamento per lo studio di fattibilità relativo al collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra).
Art. 115.  (Contributo al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano).
Art. 116.  (Contributo per l'aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido).
Art. 117.  (Contributo per opere pubbliche di bonifica ed irrigazione).
Art. 118.  (Contributo per interventi da realizzare nel territorio del comune di Roma).
Art. 119.  (Contributo alla provincia di Viterbo per i danni causati da tromba d'aria).
Art. 120.  (Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica).
Art. 121.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2000, n. 30 concernente il diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche).
Art. 122.  (Contributi ai comuni per interventi di salvaguardia e consolidamento delle antiche cinte murarie).
Art. 123.  (Contributo per il pagamento di spese relative ad interventi di recupero).
Art. 124.  (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero [...]
Art. 125.  (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche).
Art. 126.  (Contributo al comune di Ceccano per la bretella statale Morolenze-Gaeta).
Art. 127.  (Contributo al consorzio di bonifica Conca di Sora per i lavori della rete irrigua destra del fiume Liri).
Art. 128.  (Contributo al comune di S. Angelo Romano).
Art. 129.  (Contributo al comune di Cave).
Art. 130.  (Contributo al consorzio di bonifica n. 6).
Art. 131.  (Contributo al comune di Cerveteri).
Art. 132.  (Contributo al comune di Anzio per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare).
Art. 133.  (Contributo al comune di Latina per la realizzazione del progetto di un'oasi ecologica urbana).
Art. 134.  (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22" da ultimo [...]
Art. 135.  (Contributi al comune di Sperlonga).
Art. 136.  (Iniziative in materia di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale).
Art. 137.  (Contributo ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno).
Art. 138.  (Contributo per il santuario SS. Trinità di Vallepietra).
Art. 139.  (Contributo alla provincia di Latina per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Maranola monumento al Cristo Redentore).
Art. 140.  (Contributi ad istituti professionali della provincia di Latina).
Art. 141.  (Contributo al comune di Petrella Salto).
Art. 142.  (Contratti di quartiere).
Art. 143.  (Classificazione di strade comunali).
Art. 144.  (Fondo per la conservazione ed il risanamento igienico- sanitario del fiume Aniene).
Art. 145.  (Contributo al comune di Zagarolo per la ristrutturazione del Palazzo Rospigliosi).
Art. 146.  (Contributo al comune di Fiumicino per il completamento dell'arredo della sede comunale).
Art. 147.  (Interventi per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri).
Art. 148.  (Contributo al comune di S. Donato Val Comino).
Art. 149.  (Contributo al comune di San Gregorio da Sassola).
Art. 150.  (Concorso finanziario della Regione per la realizzazione della tangenziale di collegamento tra la strada provinciale Tiberina, la strada provinciale Fiano/Capena e la strada provinciale [...]
Art. 151.  (Concorso finanziario della Regione per interventi sulla viabilità nel comune di Paliano a sostegno dello sviluppo turistico ed economico dell'area).
Art. 152.  (Contributo alle Diocesi di Viterbo).
Art. 153.  (Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese).
Art. 154.  (Contributo alla provincia di Viterbo).
Art. 155.  (Contributo al comune di Gallinaro).
Art. 156.  (Contributo al comune di Sora per la realizzazione del centro polifunzionale e congressuale).
Art. 157.  (Contributo al comune di Broccostella per la realizzazione del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara).
Art. 158.  (Finanziamento delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali).
Art. 159.  (Contributo al comune di Viterbo per la mostra "Carri da guerra e principi etruschi").
Art. 160.  (Contributo alla "Fondazione orchestra del Lazio").
Art. 161.  (Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000).
Art. 162.  (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 39 concernente contributo per la realizzazione di un museo delle bambole).
Art. 163.  (Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000).
Art. 164.  (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente l'estinzione delle obbligazioni di restituzione di contributi regionali).
Art. 165.  (Contributo all'Istituto regionale per le Ville Tuscolane).
Art. 166.  (Contributo al comune di Viterbo per la manifestazione "Viterbo Festival").
Art. 167.  (Contributo per il premio letterario "Feronia - Città di Fiano").
Art. 168.  (Contributo al comune di Rieti per l'ampliamento della pinacoteca del museo civico).
Art. 169.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 concernente l'iscrizione all'albo degli istituti culturali e successive modifiche).
Art. 170.  (Contributo per la tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana per la XV Giornata Mondiale della Gioventù).
Art. 171.  (Contributo al comune di Fondi per il teatro comunale).
Art. 172.  (Contributi per le iniziative previste dalla legge regionale 17 agosto 1993, n. 36 "Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero").
Art. 173.  (Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente "Interventi per le strutture culturali del Lazio").
Art. 174.  (Contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale).
Art. 175.  (Contributo al comune di Viterbo per l'orchestra giovanile).
Art. 176.  (Iniziative per la valorizzazione dell'area archeologica di Pratica di Mare).
Art. 177.  (Iniziative per promuovere la cultura dello sport per persone portatrici di handicap).
Art. 178.  (Contributo al comune di Nettuno per la tappa conclusiva del Giro d'Italia).
Art. 179.  (Contributo per l'archivio museo storico di Fiume con sede in Roma).
Art. 180.  (Contributo al comune di Viterbo per lo svolgimento del IV Certamen della Tuscia).
Art. 181.  (Contributo alla Provincia di Viterbo per la realizzazione di un premio letterario).
Art. 182.  (Contributo al Comune di Santa Marinella per lavori edilizi, allestimento, attrezzatura e guardiania nel complesso del Castello di Santa Severa).
Art. 183.  (Iniziative per promuovere la cultura dello sport).
Art. 184.  (Contributo alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma per la ristrutturazione del teatro parrocchiale).
Art. 185.  (Contributo straordinario Special Olimpycs Italia per l'organizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili).
Art. 186.  (Contributo per la realizzazione del Festival del teatro italiano).
Art. 187.  (Contributo al comune di Monteporzio Catone per il recupero del "Parco Borghese").
Art. 188.  (Contributo al comune di Campagnano di Roma per la costruzione di una piscina).
Art. 189.  (Rifinanziamento della legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 concernente contributi al comune di Carpineto Romano nel centenario dell'enciclica "Rerum novarum").
Art. 190.  (Contributi al comune di S. Donato Val Comino ed alla Fondazione Mastroianni per attività culturali).
Art. 191.  (Contributi ai comuni di Contigliano e di Poggio Mirteto per sale cinematografiche).
Art. 192.  (Contributo al comune di S. Donato Val Comino per la migliore funzionalità degli impianti sportivi).
Art. 193.  (Contributi ai comuni di Atina e di Anagni per lavori di adeguamento dei rispettivi musei comunali).
Art. 194.  (Contributo al comune di Piglio per la realizzazione della "Sagra del Cesanese di Piglio").
Art. 195.  (Insonorizzazione dei locali di ascolto di musica dal vivo).
Art. 196.  (Contributo per il recupero della ex casa circondariale di Montefiascone da adibire a centro culturale).
Art. 197.  (Interventi per la conservazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Colonna nel comune di Genazzano).
Art. 198.  (Progetto "Le chiavi segrete della musica").
Art. 199.  (Contributo straordinario all'Associazione amici degli istituti chimici).
Art. 200.  (Contributi per attività musicali).
Art. 201.  (Contributo all'Accademia poetica ciceroniana arpinate).
Art. 202.  (Contributo all'Associazione culturale Papillon - Rebibbia).
Art. 203.  (Contributo al comune di Grottaferrata per la celebrazione del millenario della fondazione dell'Abbazia di San Nilo).
Art. 204.  (Contributo al comune di Poggio Moiano per sale cinematografiche).
Art. 205.  (Contributo al comune di Arcinazzo per lavori di restauro della villa dell'Imperatore Traiano).
Art. 206.  (Contributo al comune di Riofreddo per la definitiva acquisizione della Villa Garibaldi).
Art. 207.  (Contributo al comune di Ienne per il completamento dell'ostello).
Art. 208.  (Contributo al comune di Cervara di Roma per il completamento dell'Ostello Prataglia).
Art. 209.  (Contributo al comune di Sora per il centenario della nascita di Vittorio De Sica).
Art. 210.  (Contributo alla Scuola di artigianato del mobile di Sora).
Art. 211.  (Contributo al comune di Tivoli per l'attività svolta dal museo didattico del libro antico).
Art. 212.  (Compartecipazione con il comune di Fiumicino per la realizzazione del museo dell'agricoltura).
Art. 213.  (Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio").
Art. 214.  (Contributo per il patrimonio della Fondazione Federico Zevi).
Art. 215.  (Contributo al comune di Isola del Liri per la realizzazione della biblioteca pubblica).
Art. 216.  (Contributo al comune di Fontechiari per la realizzazione di un parco giochi).
Art. 217.  (Contributo al comune di Arcinazzo Romano per l'organizzazione di un premio culturale).
Art. 218.  (Contributo per la realizzazione del progetto "Sport- Incontro").
Art. 219.  (Contributo al comune di Ciampino per le attività del Centro documentazione video).
Art. 220.  (Contributo al comune di Ciampino per l'organizzazione del "Ciampino Jazz Festival").
Art. 221.  (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche).
Art. 222.  (Adempimenti derivanti dalla applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" e della legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza [...]
Art. 223.  (Contributo al centro regionale di Amatrice).
Art. 224.  (Contributo per realizzare ed attivare un incubatore d'impresa nell'area romana).
Art. 225.  (Finanziamento attività formative).
Art. 226.  (Contributo per corsi già autorizzati nell'anno 2000).
Art. 227.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21 "Interventi straordinari per la ripresa e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina").
Art. 228.  (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche).
Art. 229.  (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
Art. 230.  (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 e successive modifiche concernente contributi alle Università di Roma "La Sapienza", "Roma Tre", libera Università "Maria SS. Assunta" e [...]
Art. 231.  (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modifiche).
Art. 232.  (Contributo per l'istituzione di laboratori per disabili).
Art. 233.  (Contributo per la reindustrializzazione della ex Good Year di Cisterna).
Art. 234.  (Interventi diretti della Regione nel settore dell'immigrazione).
Art. 235.  (Contributo alla provincia di Frosinone per la ristrutturazione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e ambiente di Cassino).
Art. 236.  (Contributo all'Associazione "Peter Pan").
Art. 237.  (Contributo per corsi di specializzazione in medicina).
Art. 238.  (Contributo alla società Farmacap).
Art. 239.  (Disposizioni semplificative in materia sanitaria).
Art. 240.  (Promozione di modelli innovativi per l'ospedalizzazione domiciliare).
Art. 241.  (Progetto pilota per l'assistenza domiciliare continuativa agli anziani).
Art. 242.  (Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma universitario di infermiere).
Art. 243.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e [...]
Art. 244.  (Contributo a favore della Società italiana di andrologia).
Art. 245.  (Contributo per la realizzazione del progetto pilota "Pronto cuore").
Art. 246.  (Contributi in materia socio-assistenziale).
Art. 247.  (Fondo per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).
Art. 248.  (Contributi per l'espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro).
Art. 249.  (Realizzazione eliporto ospedale di Sora).
Art. 250.  (Destinazione di una quota del FSR alla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Art. 251.  (Contributi a consorzi di difesa, cooperative agricole, singoli produttori ed altri organismi associativi. Abrogazione articolo 54 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 "Disposizioni [...]
Art. 252.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia" e successive [...]
Art. 253.  (Contributo per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune).
Art. 254.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente lo sviluppo della pesca e dell'occupazione).
Art. 255.  (Istituzione capitoli di spesa in materia di pesca e acquacoltura).
Art. 256.  Aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie e per lo smaltimento dei capi morti in azienda.
Art. 257.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52 "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose" e [...]
Art. 258.  (Contributo per imbottigliamento olio di oliva della Sabina).
Art. 259.  (Contributo al comune di Amaseno per ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri).
Art. 260.  (Contributo per la definitiva realizzazione della centralina ortofrutticola nel comune di Velletri).
Art. 261.  (Contributo all'Università della Tuscia per un piano di ricerca contro l'epidemia "moria del nocciolo").
Art. 262.  (Contributi ai nocciolicoltori per terreni colpiti dalla "moria del nocciolo").
Art. 263.  (Contributo alla cooperativa Melissa S.r.l. per organizzazione mostra mercato "Apilazio 2001").
Art. 264.  (Cofinanziamento regionale dello strumento operativo pesca).
Art. 265.  (Contributo al comune di Broccostella per l'Associazione sportiva ed ambientale Macrostigma del Fibreno).
Art. 266.  (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 "Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza- taxi e di noleggio con conducente" e successive modifiche).
Art. 267.  (Contributo al comune di Gerano per lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia).
Art. 268.  (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche).
Art. 269.  (Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 "Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie [...]
Art. 270.  (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio" e successive [...]
Art. 271.  (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 17 "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per [...]
Art. 272.  (Contributo alla cooperativa Taxitalia per l'acquisto di una vettura per trasporto disabili).
Art. 273.  (Contributi alle imprese artigiane per la diffusione delle normative sulla sicurezza).
Art. 274.  (Contributo per la valorizzazione dell'artigianato locale e degli antichi mestieri).
Art. 275.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 "Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio" e successive modifiche).
Art. 276.  (Contributo al comune di Genzano per l'area destinata ad insediamenti produttivi).
Art. 277.  (Contributo al comune di Villa S. Stefano per il "Primo corso della scuola di ceramica").
Art. 278.  (Contributo al comune di Alatri per la fiera dell'artigianato di qualità).
Art. 279.  (Contributo al consorzio imprese castelli romani per la manifestazione "L'oro dei Castelli").
Art. 280.  (Contributo al comune di Ladispoli per la realizzazione di una struttura destinata ad attività formative di soggetti disabili).
Art. 281.  (Contributo aree provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni).
Art. 282.  (Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche).
Art. 283.  (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese [...]
Art. 284.  (Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo [...]
Art. 285.  (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche).
Art. 286.  (Modifica all'articolo 66 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche. Disposizioni attuative).
Art. 287.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive [...]
Art. 288.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche).
Art. 289.  (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche).
Art. 290.  (Modifica all'articolo 36 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche).
Art. 291.  (Definizione dei procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie ai sensi della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche).
Art. 292.  (Contributo al comune di Colleferro per il risanamento ambientale del quartiere "Colleferro-Scalo").
Art. 293.  (Contributo al comune di Civitavecchia per il recupero urbanistico ed edilizio della "Città giardino Aurelia").
Art. 294.  (Contributi ai comuni per il recupero dei centri storici).
Art. 295.  (Contributo al comune di Vicovaro per interventi straordinari nel centro storico).
Art. 296.  (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche).
Art. 297.  (Accertamento del reddito nelle procedure per l'acquisto degli alloggi IACP).
Art. 298.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.2.63 - L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

(B.U. 19 maggio 2001, n. 14 - S.O. n. 8).

 

Art. 1. (Autorizzazione finanziamento di leggi).

     1. Relativamente all'anno finanziario 2001 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro A.

 

     Art. 2. (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992").

     1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.

 

     Art. 3. (Disposizioni per il contenimento della spesa).

     1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2001 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie, già previste negli elenchi allegati al bilancio.

     2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.

     3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore competente in materia di politiche del bilancio, programmazione e programmi comunitari.

     4. Alle deliberazioni d'impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

 

     Art. 4. (Conferma disposizioni dell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997").

     1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2001 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della l.r. 11/1997.

 

     Art. 5. (Riduzione delle tasse di concessione regionale).

     1. Nel corso del triennio 2002-2004, gli importi delle singole voci delle tasse di concessioni regionali, attualmente vigenti, previste nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e successive modifiche, sono ridotte del 17 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2002, del 17 per cento con effetto dal 1° gennaio 2003 e di un ulteriore 17 per cento con effetto dal 1° gennaio 2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51 per cento.

 

     Art. 6. (Conferma disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 2 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000").

     1. Sono confermate, a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli nel bilancio 2001 e per gli importi già stabiliti, le finalizzazioni previste dagli articoli 8, 26, 30, 32, 34, 35 e 36 della l.r. 2/2001.

 

     Art. 7. (Contributo finanziario per l'area di produzione Frascati doc).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 21349 un importo fino alla concorrenza di lire 550 milioni è destinato ai produttori i cui terreni, ricadenti nell'area di produzione Frascati doc, rientrano nei confini del comune di Roma e sono esclusi dai confini della XI comunità montana.

 

     Art. 8. (Contributo finanziario per copertura situazioni debitorie).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 23120 un importo sino a lire 2 miliardi 143 milioni è destinato al concorso finanziario della Regione alla copertura delle situazioni debitorie determinatesi nell'anno 2000 e precedenti.

 

     Art. 9. (Estensione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane al territorio del comune di Guidonia).

     1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) il patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane coincidenti con la V e la VIII circoscrizione del comune di Roma, di cui al comma 1 dello stesso articolo 47, è esteso al territorio del comune di Guidonia.

     2. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 28117 è riservata per l'anno 2001 una quota pari a lire 5 miliardi per il territorio di Guidonia. Le risorse regionali integrano quelle apportate dal comune di Guidonia allo stesso titolo.

     3. Per le spese connesse alla fase informativa di definizione e di concertazione del patto si provvede, per l'anno 2001, sino alla concorrenza di lire 200 milioni con il Fondo di cui all'articolo 47, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998).

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente fondo per i patti territoriali). [1]

 

     Art. 11. (Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale).

     1. La Regione promuove l'attuazione di progetti di iniziativa intercomunale denominati "Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale" concernenti interventi straordinari di restauro, recupero e valorizzazione di beni ambientali e culturali finalizzati alla qualificazione ed allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio dei bacini lacuali di Albano, di Nemi e del vulcano laziale, nei comuni di Albano Laziale, Rocca di Papa, Marino, Castelgandolfo, Genzano e Nemi.

     2. I progetti riguardanti gli interventi di cui al comma 1 devono essere presentati dagli enti locali o dai loro consorzi all'assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie che, sulla base della valutazione di congruità agli obiettivi del presente articolo e dei programmi settoriali regionali, adotta i provvedimenti di finanziamento dei progetti, a seguito della delibera della Giunta regionale di riparto dello stanziamento.

     3. All'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, si provvede secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, secondo comma della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.

     4. La spesa autorizzata per l'anno 2001 è stabilita in lire 8 miliardi. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo numero 28174 denominato: "Interventi straordinari per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale" con lo stanziamento di lire 8 miliardi, di cui 6 miliardi per i comuni di Albano, Castelgandolfo e Marino e 2 miliardi per i comuni di Rocca di Papa, Genzano e Nemi.

 

     Art. 12. (Costituzione di una società ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196").

     1. La Regione, al fine di esternalizzare lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno anche impegnando lavoratori socialmente utili, promuove, attraverso l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., utilizzando il fondo di rotazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, la costituzione di una società di servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 468/1997, la cui forza lavoro venga selezionata secondo le tipologie e con le finalità indicate dalla medesima lettera a).

     2. La Regione si avvale della società di servizi per le attività di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione.

     3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è effettuato in base ad un'apposita convenzione, di durata quinquennale, fra la Regione e la costituenda società.

     4. Per le spese connesse alle attività oggetto della convenzione di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2001-2003 il capitolo numero 28166, con la votazione di lire 4 miliardi, per l'esercizio di bilancio 2001 e di lire 5 miliardi per gli esercizi 2002 e 2003. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

 

     Art. 13. (Disposizioni relative al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali).

     1. I redditi, le rendite ed ogni altro provento, al netto dei relativi costi di gestione, provenienti dalla gestione dei beni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche nonché tutti i proventi ed i corrispettivi derivanti dall'alienazione di tali beni ovvero derivanti a qualsiasi titolo dal loro trasferimento, prodotti o percepiti nel periodo di gestione da parte dei comuni, effettuata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, fino al loro trasferimento alle aziende unità sanitarie locali (USL), in comunione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 18/1994 e successive modifiche nonché nel periodo di gestione da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 24, comma 9 della l.r. 18/1994 e successive modifiche, confluiscono nel patrimonio pro-indiviso delle aziende USL, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche.

     2. I beni mobili ed immobili trasferiti alle aziende USL ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 18/1994 e successive modifiche, qualora sottratti, successivamente a tale trasferimento, alla loro destinazione finalizzata all'erogazione di servizi igienico-sanitari, rientrano nella categoria di beni disciplinata dall'articolo 23, comma 2, lettera b) della l.r. 18/1994 e successive modifiche e sono trasferiti pro- indiviso alle aziende USL, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche. Le modalità di individuazione di tali beni e del loro effettivo trasferimento sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

 

     Art. 14. (Misure a sostegno delle pari opportunità).

     1. La Regione, in armonia con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma operativo regionale (POR) obiettivo 3 asse E, sostiene e promuove azioni per consentire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro nel rispetto delle esigenze legate alla maternità ed alla vita familiare.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione realizza un programma di interventi mirati a creare condizioni di contesto positive mediante un sostegno economico alle famiglie con numero di figli minori superiore a due ed alle ragazze madri.

     3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti ed i termini per l'accesso ai benefici nonché la ripartizione dei relativi fondi, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) previsione di un sostegno economico corrispondente a lire 700 mila mensili per ogni destinataria;

     b) corresponsione del sostegno di cui alla lettera a) per il periodo di anni due che decorrono dalla data di nascita del figlio;

     c) corresponsione di un sostegno economico corrispondente a lire 1 milione mensili per il periodo di anni tre che decorrono dalla data di nascita del figlio in favore di donne portatrici di handicap o comunque appartenenti a categorie svantaggiate;

     d) corresponsione del sostegno mensile per una quota parte in denaro e per una quota in buoni per l'acquisto di beni e/o servizi necessari al figlio;

     e) adeguamento delle soglie di reddito generalmente previste per l'accesso ai servizi gratuiti legati all'educazione ed all'istruzione, per il più idoneo perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

     4. La Giunta regionale provvede con procedura ad evidenza pubblica ad individuare il soggetto o i soggetti terzi per la stipula delle convenzioni inerenti i buoni acquisto di cui al comma 3, lettera d).

     5. La spesa prevista di lire 16 miliardi 800 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 fa carico ai capitoli numeri 28962, 28963 e 28964, in proporzione agli stanziamenti dei capitoli stessi.

     6. Per la spesa di lire 1 miliardo 800 milioni necessaria per l'integrazione del sostegno in favore dei soggetti di cui al comma 3, lettera c) è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 28970, denominato: "Sostegno economico per la nascita di un figlio a favore di donne portatrici di handicap o appartenenti a categorie svantaggiate".

 

     Art. 15. (Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari per il recupero dei tossicodipendenti).

     1. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reintegrazione dei soggetti tossicodipendenti, la Regione assegna un contributo una tantum di lire 400 milioni all'Associazione comunità Massimo che attua sul territorio regionale, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali (USL), percorsi di riabilitazione mediante la disintossicazione protetta in ambiente residenziale dei soggetti tossicodipendenti trattati con il metadone.

     2. All'ente ausiliario Villa Maraini è assegnato un contributo di lire 250 milioni per la prosecuzione del progetto in atto nel quartiere di Tor Bella Monaca nel comune di Roma. Agli enti ausiliari Magliana 80, La Tenda, Parsec è assegnato un contributo di lire 150 milioni ciascuno, per il finanziamento di interventi a bassa soglia che hanno come obiettivo la protezione ed il miglioramento della salute di persone che fanno uso di droga e non sono nelle condizioni di uscire dalla tossicodipendenza. I progetti devono riguardare, in particolare:

     a) la tutela della salute fisica;

     b) la riduzione del numero di persone che usano droghe per via endovenosa;

     c) la riduzione dei rischi da infezione;

     d) la riduzione dei comportamenti a rischio e della mortalità per overdose;

     e) la riduzione della microcriminalità.

     3. Un contributo di lire 100 milioni è assegnato alla Ce.I.S. S. Crispino di Viterbo.

     4. Un contributo di lire 150 milioni è assegnato all'Associazione genitori e amici insieme contro la droga per il supporto alle iniziative programmate nella lotta alla droga ed all'emarginazione.

     5. A tale fine è istituito nel bilancio 2001 il capitolo numero 41363 denominato "Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari per il recupero dei tossicodipendenti" con lo stanziamento di lire 1 miliardo 650 milioni.

 

     Art. 16. (Contributi ai comuni per edifici destinati a proprie sedi).

     1. Nell'ambito delle iniziative attuabili con lo stanziamento del capitolo numero 13111 sono attribuiti:

     a) al comune di Acquapendente fino a lire 1 miliardo;

     b) al comune di Anzio (Villa Corsini - Sarsina) fino a lire 3 miliardi;

     c) al comune di Ardea fino a lire 1 miliardo  500 milioni;

     d) al comune di Fiano Romano fino a lire 500 milioni;

     e) al comune di Fondi fino a lire 2 miliardi;

     f) al comune di Gallinaro fino a lire 200 milioni;

     g) al comune di Guidonia fino a lire 5 miliardi;

     h) al comune di Monterotondo fino a lire 1 miliardo;

     i) al comune di Morlupo fino a lire 1 miliardo;

     l) al comune di Piansano fino a lire 700 milioni;

     m) al comune di Piglio fino a lire 300 milioni;

     n) al comune di Sezze fino a lire 700 milioni;

     o) al comune di Vicalvi fino a lire 450 milioni.

 

     Art. 17. (Misure a sostegno dell'occupazione).

     1. La Regione in armonia con l'obiettivo globale 1 del Programma operativo regionale (POR) obiettivo 3 "Contribuire all'occupabilità dei soggetti in età lavorativa", promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate al superamento delle difficoltà di impiego dei soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro; a tal fine la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano quinquennale di interventi finalizzato alla concessione di aiuti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e, limitatamente alle zone obiettivo 2, alle categorie di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991/1993) ed alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata, secondo le modalità definite nel protocollo d'intesa sottoscritto con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e nel programma quinquennale di cui al comma 1 richiamato nel protocollo stesso, ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, per un periodo massimo di cinque anni.

     3. Per l'anno 2001 è data priorità alle domande di sgravio relative ad assunzioni di soggetti appartenenti alla categoria dei lavoratori socialmente utili.

     4. Per gli enti locali che corrispondono gli oneri contributivi ad istituti diversi dall'INPS e che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, la Regione provvede, attraverso singole intese con l'ente interessato, alla concessione di contributi a copertura dei costi inerenti gli sgravi di cui al presente articolo.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono valutati in lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

     6. Nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli numeri 28950, 28951 e 28952 sono riservati, per le finalità di cui al comma 2, i seguenti importi:

     a) per l'anno 2001 la somma di lire 6 miliardi;

     b) per l'anno 2002 la somma di lire 7 miliardi;

     c) per l'anno 2003 la somma di lire 7 miliardi.

     7. La Regione concorre alla copertura degli oneri di cui al comma 5 con la somma di lire 2 miliardi mediante l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo numero 24152, denominato: "Concorso finanziario regionale per l'attuazione degli interventi previsti nell'intesa stipulata con l'INPS a favore dei lavoratori svantaggiati e per la realizzazione della relativa campagna d'informazione".

     8. La Regione concorre alle spese sostenute dai comuni al di sotto dei 5 mila abitanti che realizzano attività di pubblico interesse, stabilizzando lavoratori socialmente utili, nei termini e con le modalità stabilite dal piano di cui al comma 1.

     9. Per le finalità di cui al comma 8 è istituito il capitolo numero 24154, denominato: "Concorso finanziario regionale alle spese sostenute dai comuni per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili" con lo stanziamento di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

 

     Art. 18. (Programmi per l'innovazione [2]). [3]

     [1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e delle linee della programmazione regionale, promuove e favorisce i programmi ed i progetti di investimento riguardanti l’area laziale ed i settori tecnologici previsti nel VII programma quadro della ricerca. In tale contesto la Regione realizza le iniziative necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma stipulata in data 22 marzo 2000 tra la Regione ed il Governo, dall'accordo di programma quadro APQ6 per la ricerca, innovazione tecnologica, reti telematiche, sistema universitario regionale ed alta formazione, assicurando il raccordo con il complesso dei programmi e dei progetti della Regione a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali [4].

     2. Le iniziative di cui al comma 1 interessano, in particolare i quadranti di Roma-Tiburtina e Castel Romano, in connessione con la realizzazione dei poli tecnologici, nonché i quadranti ove sono localizzate le principali attività universitarie e di ricerca e di sviluppo, pubbliche e private.

     3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, direttamente ed attraverso la rete delle società strumentali di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo, ricerca ed organizza la collaborazione con le università, enti pubblici e privati, mondo imprenditoriale e finanziario.

     4. In particolare, la Regione intende favorire i processi e le iniziative già in atto o programmate a Roma e nel territorio laziale nei settori dell'Information and comunication Technology (ICT) e multimediale, in considerazione delle altissime potenzialità connesse allo sviluppo di tali settori in un contesto territoriale particolarmente vocato. A tale riguardo, la Regione promuove e sostiene la progettazione, la realizzazione e le attività di un centro di eccellenza denominato "Centro Atena - Centro europeo per la comunicazione multimediale interattiva", di seguito denominato Centro [5].

     5. La Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S.), società che nell'ambito della rete di organismi dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di cui all'articolo 24 della l.r. 6/1999 è chiamata a svolgere la funzione di promozione e sostegno dell'innovazione e delle nuove tecnologie, promuove e realizza il Centro, con il coinvolgimento di università, organismi di ricerca, imprese pubbliche e private, istituzioni finanziarie.

     6. Le funzioni del Centro riguardano, in particolare:

     a) generazione e valutazione di scenari tecnologici e di mercato;

     b) ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e trasferimento;

     c) dimostrazione di tecnologie innovative;

     d) alta formazione ed apprendimento a distanza;

     e) promozione territoriale;

     f) promozione della cultura scientifica e tecnologica;

     g) creazione e sviluppo d'impresa;

     h) divulgazione anche attraverso attività d'intrattenimento.

     7. A supporto dell'iniziativa, oltre alle risorse finanziarie proprie ed al fondo di cui al comma 8, la Fi.La.S. ricerca ed attiva, in collaborazione con la Regione, i necessari cofinanziamenti di parte pubblica e privata, a valere sulle norme nazionali e comunitarie.

     8. Per il concorso regionale alle spese connesse alla progettazione, realizzazione ed attività del Centro è istituito un fondo speciale regionale, gestito dalla Fi.La.S. ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 6/1999, denominato "Fondo speciale per il Centro ICT e multimedialità". La gestione del fondo è regolata da apposita convenzione tra la Regione e la Fi.La.S..

     9. La dotazione del fondo di cui al comma 8 è stabilita in lire 55 miliardi nel triennio 2001 - 2003 e stimata, rispettivamente, per lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 2001, lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 2002 e lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 2003. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. Gli stanziamenti possono essere progressivamente adeguati con delibera di Giunta regionale ai sensi del comma 12, in relazione allo sviluppo dell'iniziativa e dei cofinanziamenti provenienti da altre fonti pubbliche e private. Il fondo è conferito annualmente alla Fi.La.S. con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, sentita la commissione consiliare competente, sulla base di un progetto-quadro iniziale e delle specifiche articolazioni annuali e gestito con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 8. [6]

     10. [Al fine di assicurare la partecipazione della Regione ad un programma triennale di azioni, di concerto con la biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II, finalizzato alla divulgazione, all'accesso all'informazione per via telematica e scientifica, alla conservazione permanente del patrimonio librario e documentario ai fini della ricerca scientifica e storica, la Giunta regionale stipula apposita convenzione con la biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II per disciplinare le specifiche attività e le modalità di intervento. Gli oneri a carico regionale sono stimati in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003] [7].

     11. La Regione concorre al finanziamento di ulteriori iniziative rientranti nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma di cui al comma 1, attraverso l'utilizzo di una quota degli stanziamenti di cui al comma 12.

     12. E' istituito nel bilancio di previsione 2001-2003 il capitolo numero 28159, denominato: "Concorso regionale agli oneri connessi alla promozione e sostegno ai processi di innovazione nell'area romana", con la dotazione di lire 20 miliardi per l'anno 2001, 20 miliardi per l'anno 2002 e 35 miliardi per l'anno 2003. Una quota degli stanziamenti è destinata al fondo di cui al comma 8, secondo quanto stabilito al comma 9; un'ulteriore quota è destinata all'iniziativa di cui al comma 10 secondo quanto ivi stabilito; la dotazione residua è destinata alle finalità di cui al comma 11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di programmazione, provvede a definire la ripartizione annuale tra le diverse finalità, tenendo conto delle previsioni di stanziamento indicate nei commi 9 e 10.]

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio" e successive modifiche). [8]

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche). [9]

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale"). [10]

 

     Art. 22. (Contributo per la realizzazione dell'aeroporto civile di Viterbo).

     1. Al fine di partecipare alla realizzazione dell'aeroporto civile di Viterbo, è istituito il capitolo numero 28177 nel bilancio 2001 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione dell'aeroporto civile di Viterbo", con lo stanziamento di lire 500 milioni.

 

     Art. 23. (Promozione del turismo montano).

     1. Nelle more del complessivo riordino della legislazione regionale in materia di aree montane e collinari che promuova e sviluppi il turismo montano e valorizzi le risorse ambientali, culturali e turistiche delle aree collinari, la Regione promuove lo sviluppo del turismo della montagna.

     2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti del "fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio" di cui al comma 11, finanziamenti regionali per l'attuazione di un programma integrato di interventi che consentano di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali ed ambientali, di diversificare e specializzare l'offerta turistica e culturale, di incrementare i livelli occupazionali.

     3. L'ambito territoriale interessato dagli interventi di cui al comma 2 è costituito dalle seguenti aree:

     a) area reatina 1, comprendente i comuni di:

     1) Rieti;

     2) Cantalice;

     3) Leonessa;

     4) Cittaducale;

     5) Castel Sant'Angelo;

     6) Borgovelino;

     7) Micigliano;

     8) Cittareale;

     9) Amatrice;

     10) Accumuli;

     b) area reatina 2, comprendente i comuni di:

     1) Collegiove;

     2) Nespolo;

     3) Collalto S.;

     4) Paganico;

     5) Ascrea;

     6) Castel di Tora;

     7) Marcetelli;

     8) Varco Sabino;

     9) Fiamignano;

     10) Pescorocchiano;

     11) Petrella Salto;

     12) Borgorose;

     c) area dell'alta valle dell'Aniene e di Collepardo, comprendente i comuni di:

     1) Camerata Nuova;

     2) Cervara di Roma;

     3) Subiaco;

     4) Jenne;

     5) Vallepietra;

     6) Filettino;

     7) Trevi nel Lazio;

     8) Affile;

     9) Arcinazzo;

     10) Guarcino;

     11) Vico nel Lazio;

     12) Collepardo;

     d) area di San Donato di Val Comino, comprendente i comuni di:

     1) San Donato Val Comino;

     2) Settefrati;

     3)  Picinisco;

     4) San Biagio Saracinisco.

     4. I finanziamenti previsti dal comma 2, destinati ad enti ed a soggetti esterni all'amministrazione regionale, sono concessi in forma di contributo in conto capitale, nella misura massima dell'ottanta per cento del costo degli interventi.

     5. Ai soggetti di cui al comma 6, lettera c), possono essere concessi, in alternativa a quelli in conto capitale, contributi in conto ammortamento mutui.

     6. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal comma 2, non riservati all'amministrazione regionale:

     a) gli enti locali territoriali, anche in forma associata;

     b) gli altri enti pubblici e le società a partecipazione pubblica;

     c) le associazioni, le imprese e le cooperative sociali private.

     7. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dal comma 1 gli interventi concernenti:

     a) le opere ed impianti per il recupero ed il risanamento di zone degradate, ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue;

     b) le iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche, monumentali e delle aree naturali protette;

     c) le manifestazioni culturali, di spettacolo, congressuali e di educazione ambientale, utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica e della creazione di un'immagine turistica qualificata;

     d) le strutture destinate alle attività ricreative, sportive e di educazione ambientale nonché strutture ricettive e di completamento della ricettività, ivi comprese quella della ristorazione;

     e) i sistemi organici di servizi pubblici connessi alla fruibilità della montagna, comprensivi di aree di parcheggio attrezzato;

     f) il potenziamento delle infrastrutture che migliorino l'accesso alle aree di intervento;

     g) l'incremento delle attività produttive, compatibile con i valori ambientali tutelati.

     8. I finanziamenti previsti dal comma 2 non possono essere concessi:

     a) per l'acquisto di immobili;

     b) per interventi privati di manutenzione ordinaria;

     c) per iniziative destinate unicamente ai dipendenti di enti pubblici ovvero ai soci o dipendenti di organizzazioni ed enti privati.

     9. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dal comma 2:

     a) gli interventi attuati da enti locali interessati dagli accordi di programma e dagli strumenti di contrattazione programmata di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), o attuati dagli enti locali in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

     b) gli interventi attuati da operatori privati associati;

     c) la partecipazione finanziaria per una quota superiore all'80 per cento attraverso la concorrenza di altri soggetti.

     10. Le procedure per l'adozione di piani di intervento e aggiornamento del programma sono:

     a) la Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione socio-economica territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, adotta, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio, il programma integrato di interventi per lo sviluppo del turismo montano, di seguito denominato programma, di durata triennale, articolato in annualità, che è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione (BUR).

     b) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province interessate procedono, nell'ambito dei rispettivi territori, alle consultazioni dei comuni singoli o associati e degli altri soggetti interessati ed inviano alla Regione le proposte degli interventi da realizzare;

     c) la Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, valutate le proposte provinciali, avvalendosi del contributo dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. e tenuto conto dei criteri di priorità, approva il programma degli interventi, in considerazione delle prospettive dello sviluppo turistico ed occupazionale in rapporto alle potenzialità del territorio di intervento;

     d) il programma, approvato dalla Giunta regionale, è pubblicato sul BUR;

     e) il programma, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indica:

     1) gli interventi da attuare nel triennio di validità ed i tempi per la loro definizione;

     2) le aree in cui localizzare gli interventi;

     3) le coperture finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennali ed annuali;

     4) la specificazione degli enti e dei soggetti attuatori pubblici o privati;

     5) gli importi massimi di spesa da ammette a finanziamento e la percentuale di finanziamento da concedere, in relazione al tipo di intervento, ai diversi enti e soggetti attuatori ed alle zone interessate, entro limiti fissati dall'Unione Europea per le imprese nonché le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;

     6) le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione dei progetti nonché per l'eventuale revoca dei finanziamenti stessi, rinviando, ove esistenti, alle specifiche disposizioni di cui alle leggi regionali di settore relative alle materie nelle quali rientrano gli interventi da finanziare;

     7) le modalità di coordinamento con i piani di settore esistenti;

     f) il programma può essere aggiornato, in relazione allo stato di attuazione delle singole annualità o a variazioni del bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR.

     11. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2001 e pluriennale per il triennio 2001-2003 il capitolo numero 28183 denominato "Fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio".

     12. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2001-2003 iscritto nel capitolo istituito ai sensi del comma 11 è stabilito in lire 18 miliardi, di cui lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 2001, lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 2002 e lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 24. (Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Frosinone).

     1. Al fine di favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Frosinone, la Regione promuove interventi mirati e la realizzazione di opere pubbliche.

     2. Per la risoluzione dei problemi di traffico inerenti il nodo viario di Frosinone la Regione promuove un progetto organico di riordino delle infrastrutture viarie assicurando la separazione del traffico urbano da quello di attraversamento. La Regione assicura, altresì, la realizzazione degli interventi prioritari di adeguamento della strada statale numero 155 e della strada statale numero 156 nel tratto urbano e dei necessari collegamenti diretti del casello autostradale con la strada statale numero 6 Casilina.

     3. Per l'acquisizione del progetto di cui al comma 2 e la realizzazione dei relativi interventi è disposto un finanziamento di lire 30 miliardi i cui relativi impegni di spesa sono assunti sul capitolo numero 31221 del bilancio regionale avente per oggetto: "Interventi regionali in materia di grande viabilità (l.r. 22/1987 e successive modifiche)".

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il programma di interventi di cui al comma 2 affidando al comune di Frosinone la progettazione e la realizzazione degli interventi pertinenti al tratto urbano della strada statale numero 155 e della strada statale numero 156.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo sono inoltre previsti i seguenti interventi:

     a) realizzazione del Palazzo delle Esposizioni e Centro servizi nel comune di Cassino per lire 3 miliardi;

     b) recupero e mantenimento del patrimonio storico, archeologico e religioso nei comuni di Anagni per lire 750 milioni e Ferentino per lire 750 milioni;

     c) recupero e riutilizzo del castello di Cantelmo nel comune di Alvito per lire 500 milioni;

     d) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Sgurgola per lire 500 milioni;

     e) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Morolo per lire 500 milioni;

     f) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Patrica per lire 500 milioni;

     g) realizzazione di un centro sociale polifunzionale per giovani, anziani, disabili, auditorium e biblioteca nel "Palazzo Clementina Bergamaschi" nel comune di Pontecorvo per lire 1 miliardo;

     h) realizzazione di una cabinovia ad agganciamento automatico nel comune di Cassino, di collegamento tra la Villa comunale e l'Abbazia di Montecassino per lire 1 miliardo;

     i) percorsi e aree turistiche attrezzate in località Pisciarello nel comune di Supino per lire 1 miliardo.

     6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 il capitolo di spesa numero 28188 denominato: "Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nella Provincia di Frosinone, con lo stanziamento di lire 6 miliardi e 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001, di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 2002 e di lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 2003.

     7. Gli stanziamenti di cui ai commi 3 e 6 sono utilizzati con le procedure e modalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, per quanto concerne gli interventi di viabilità.

     8. Ai fini della partecipazione della Regione alla costituzione della Fiera di Frosinone S.p.A. è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 il capitolo numero 22313 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fiera di Frosinone S.p.A.", con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni.

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente il fondo regionale per la progettazione e successive modifiche). [11]

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione" e successive modifiche). [12]

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 e successive modifiche).

     1. All'articolo 14 della l.r. 15/1998 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [13];

     b) [14].

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche). [15]

 

     Art. 29. (Tasse automobilistiche).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2000-2004 la convenzione con l'Automobil Club d'Italia per la gestione dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche. Detti servizi devono essere svolti dall'Automobil Club d'Italia con le garanzie previste dall'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57.

 

     Art. 30. (Concorso finanziario della Regione alla realizzazione del centro fieristico di Viterbo).

     1. Nell'ambito del capitolo numero 28104, la somma sino a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 è riservata al concorso regionale alla realizzazione del centro fieristico espositivo di Viterbo.

 

     Art. 31. (Interventi della Regione per favorire la riqualificazione del personale del settore bancario).

     1. Al fine di sostenere i processi di riqualificazione del personale del settore bancario, sia ancora occupato e potenzialmente in esubero sia che abbia cessato il rapporto di lavoro per effetto di ristrutturazione del settore, la Regione può stipulare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) o con struttura di sua emanazione apposita convenzione.

     2. La convenzione di cui al comma 1 è finalizzata alla progettazione e preparazione di corsi di riqualificazione aventi in particolare l'obiettivo di favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali nel settore dei servizi, valorizzando l'esperienza e la professionalità dei partecipanti.

     3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2001 è istituito il capitolo numero 28105 denominato "Convenzione con ABI o strutture di sua emanazione per processi di riqualificazione", con lo stanziamento di lire 150 milioni.

 

     Art. 32. (Convenzioni con le Università per studi e ricerche di rilevante interesse regionale).

     1. Al fine di consentire la stipula, da parte della Regione, di convenzioni con le Università del Lazio su tematiche di rilevante interesse culturale e scientifico è istituito nel bilancio 2001 il capitolo numero 28103 denominato "Convenzioni con le Università del Lazio per studi e ricerche di rilevante interesse regionale" con lo stanziamento di lire 900 milioni.

     2. Nell'ambito dello stanziamento istituito con il comma 1, la somma di lire 300 milioni è destinata alla convenzione con l'università degli studi di Roma "La Sapienza", Cattedra di storia dell'arte contemporanea, per il concorso alla realizzazione di progetti che prevedono l'applicazione di nuove tecnologie, anche multimediali, all'arte contemporanea.

 

     Art. 33. (Estensione dell'applicazione del sostegno ai patti territoriali di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998" e successive modifiche).

     1. Quanto previsto dall'articolo 47 della l.r. 14/1998 e successive modifiche, per il sostegno ai patti territoriali, trova applicazione anche per il sostegno a contratti di programma attivati sul territorio regionale da parte di consorzi di piccole e medie imprese e da parte di rappresentanze dei distretti industriali.

 

     Art. 34. (Partecipazione azionaria della Regione al capitale della Banca Etica).

     1. In considerazione degli scopi e finalità alla base della sua costituzione, la Regione partecipa, anche tramite l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, al capitale della "Banca Etica" acquistando azioni per un valore di lire 100 milioni.

     2. E' istituito il capitolo numero 28110 denominato "Acquisto azioni Banca Etica" con lo stanziamento di lire 100 milioni.

 

     Art. 35. (Finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19 "Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena" e successive modifiche).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 28104 un importo sino a 2 miliardi è riservato agli interventi di cui alla l.r. 19/1992 e successive modifiche.

 

     Art. 36. (Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche).

     1. L'articolo 19 della l.r. 18/1980 e successive modifiche è interpretato autenticamente nel senso che la rimborsabilità di quanto sostenuto dal dipendente regionale è preclusa soltanto nei casi di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave.

 

     Art. 37. (Contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell'anno 2000).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 11212 un importo pari a lire 270 milioni è destinato al finanziamento delle richieste di contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell'anno 2000.

 

     Art. 38. (Contributo per la partecipazione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001").

     1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo numero 11210 la somma di lire 1 miliardo è destinata all'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. per la realizzazione delle iniziative connesse alla partecipazione della Regione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001".

 

     Art. 39. (Contributo per il gruppo "Storici sbandieratori di Cori").

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 11210 la somma di lire 22 milioni è destinata all'iniziativa del gruppo folcloristico "Storici sbandieratori di Cori" svoltasi a Cuba nell'anno 2000.

 

     Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche).

     1. [16].

     2. [17].

     3. [18].

     4. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 14/1999 e successive modifiche le parole: "nonché la trasmissione dell'elenco relativo al ministero competente per le aree urbane" sono soppresse.

     5. [19].

     6. All'articolo 106 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [20];

     b) la lettera f) del comma 1 è abrogata.

     7. [21].

     8. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 14/1999 e successive modifiche le parole "e di pubblica utilità" sono soppresse.

     9. [22].

     10. [23].

     11. [24]

     12. Al comma 1 dell'articolo 179 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, dopo le parole "in particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti" sono soppresse le parole "dallo Stato e".

     13. All'art. 191 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole: "di agricoltura," e "188," sono soppresse;

     b) [25].

     14. [26].

     15. Al comma 11 dell'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 le parole: «dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti "e di pubblica utilità"» sono soppresse.

 

     Art. 41. (Vigile di quartiere). [27]

     [1. La Regione promuove l'istituzione del vigile di quartiere nell'ambito dei comuni che abbiano articolato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il rispettivo territorio in circoscrizioni di decentramento.

     2. A tal fine i comuni di cui al comma 1 presentano alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti concernenti la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, allo scopo di meglio quantificare il servizio reso ai cittadini.

     3. Sulla base dei provvedimenti di cui al comma 2, la Regione, previa determinazione di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e nei limiti dello stanziamento iscritti nel capitolo numero 13131 del bilancio regionale, finanzia iniziative tese a rendere operativi i suddetti nuclei ed attiva ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione dei vigili di quartiere che operano presso i nuclei di cui al comma 2.]

 

     Art. 42. (Istituzione di un osservatorio permanente presso la Presidenza della Giunta regionale).

     1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, un osservatorio permanente volto alla verifica ed alla analisi del grado di conoscenza dei cittadini rispetto alle competenze regionali nonché alla valutazione del livello di soddisfazione dei cittadini stessi rispetto ai servizi erogati.

     2. Una quota dello stanziamento di cui al capitolo numero 11453 è destinata alla realizzazione delle analisi metodologiche in questione avvalendosi di società specializzate in materia.

 

     Art. 43. (Contributi al Consorzio Imprese dei Castelli Romani per la valorizzazione dell'area tuscolana).

     1. Sullo stanziamento del capitolo numero 11453 denominato "Spese per incarichi di studi e ricerche ed enti, istituti ed organismi pubblici e privati" l'importo di lire 200 milioni è destinato al Consorzio Imprese dei Castelli Romani per la realizzazione di un programma di valorizzazione territoriale e turistica dell'area tuscolana.

 

     Art. 44. (Contributo alla Società Veloclub Primavera ciclistica).

     1. Nell'ambito del capitolo numero 11212 un contributo di lire 50 milioni è destinato alla società Veloclub Primavera ciclistica per la realizzazione del 56° Gran Premio della Liberazione".

 

     Art. 45. (Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" e successive modifiche. Disposizioni transitorie).

     1. [28].

     2. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 4 della l.r. 6/1999 e successive modifiche possono presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 93 della medesima legge, la domanda per la concessione dei benefici previsti dal comma 5 del citato articolo 82, relativi all'esercizio finanziario 2001, entro il 30 luglio 2001.

     3. Le attività di cui all'articolo 82 della l.r. 6/1999 e successive modifiche, finanziate con i fondi relativi agli esercizi finanziari 1999- 2000 possono essere effettuate entro l'anno 2001 ed essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2001, la deliberazione di cui all'articolo 82, comma 7 della l.r. 6/1999 e successive modifiche, alle modifiche introdotte dal presente articolo.

 

     Art. 46. (Accesso ai servizi delle agenzie di stampa).

     1. Al fine di consentire l'accesso ai servizi delle agenzie di stampa ANSA, ADN KRONOS e AGI, nell'ambito di una costante e diretta informazione, la Regione è autorizzata a stipulare apposito contratto con le predette agenzie, per consentire a tutti i consiglieri regionali l'accesso alle stesse da ogni possibile postazione informatica.

 

     Art. 47. (Contributo ai gruppi consiliari della Regione per l'acquisizione di strumenti d'informazione).

     1. Il capitolo numero 11104 è incrementato di lire 300 milioni per contributi ai gruppi consiliari che si dotino di uno strumento di informazione a carattere istituzionale di cadenza periodica.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale regolamenta con apposito provvedimento quanto previsto al comma 1, tenendo conto della consistenza numerica dei singoli gruppi.

 

     Art. 48. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali" e successive modifiche).

     1. Al comma 1 bis dell'articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: "quando abbia esercitato il mandato per una intera legislatura precedente o successiva rispetto al citato periodo".

     2. [29].

 

     Art. 49. (Contributo per la realizzazione di corsi di formazione informatica per gli sfollati del Kossovo).

     1. Per l'anno 2001 sul capitolo numero 42166 denominato "Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo e interventi regionali in materia di diritti umani e solidarietà internazionale ed emergenza (legge regionale 7 aprile 2000, n. 19)" la somma di lire 50 milioni è destinata alla organizzazione non governativa (ONG) "Un ponte per ......".

     2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato ad un progetto di realizzazione di corsi di formazione informatica rivolti agli sfollati dal Kossovo nella repubblica serba e finalizzati al sostegno del loro inserimento nel mondo del lavoro locale.

 

     Art. 50. (Contributo per la realizzazione di servizi sanitari materno- infantili nel Kurdistan turco).

     1. Per l'anno 2001 sul capitolo numero 42166 denominato "Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo e interventi regionali in materia di diritti umani e solidarietà internazionale ed emergenza (legge regionale 7 aprile 2000, n. 19)" la somma di lire 100 milioni è destinata all'organizzazione non governativa (ONG) "Un ponte per ......".

     2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato ad un progetto per la realizzazione di servizi sanitari di base materno-infantili all'interno della "Casa della donna e del bambino" in corso di realizzazione nel comune di Dogubayazit - (Kurdistan turco).

 

     Art. 51. (Iniziative per la collocazione in quiescenza del personale di categoria D).

     1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere iniziative atte a ridurre il contingente del personale della categoria D in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base della vigente normativa.

     2. Gli incentivi erogati per l'eventuale esodo comportano un complessivo risparmio per la Regione anche attraverso la corrispondente riduzione automatica della relativa dotazione organica.

     3. La disciplina delle iniziative assunte è definita sulla base della contrattazione collettiva integrativa.

 

     Art. 52. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale"). [30]

 

     Art. 53. (Promozione ed organizzazione di percorsi formativi di livello manageriale).

     1. Al fine di favorire l'integrazione dei processi gestionali derivanti dal decentramento amministrativo, la Regione promuove ed organizza percorsi formativi di livello manageriale, anche in maniera integrata con il sistema delle autonomie locali, avvalendosi degli istituti regionali di formazione ovvero mediante convenzioni con strutture specializzate esterne pubbliche o private.

     2. I percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere rivolti anche agli amministratori, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo numero 14304, denominato "Fondo a sostegno del piano d'investimento formativo di livello manageriale", con lo stanziamento di lire 250 milioni.

 

     Art. 54. (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e successive modifiche). [31]

 

     Art. 55. (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 "Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando" e successive modifiche). [32]

 

     Art. 56. (Intese tra Regione, Prefetture e comuni capoluogo in materia di concessione dei trattamenti di invalidità civile).

     1. Al fine di semplificare le procedure di concessione dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e per consentire lo smaltimento delle pratiche in giacenza presso le Prefetture del Lazio, la Regione promuove la stipula di apposite intese con le Prefetture stesse e con i comuni capoluogo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a reperire un contingente di personale, o attraverso distacchi e comandi o nelle forme previste dal CCDI, da definire nelle intese di cui al comma 1, per metterlo a disposizione dei comuni capoluogo presso le Prefetture, sostenendone i relativi costi.

 

     Art. 57. (Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro).

     1. E' istituita presso il Consiglio regionale una commissione di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, di seguito denominata commissione.

     2. La commissione svolge i seguenti compiti:

     a) esame e monitoraggio degli incidenti e degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali nelle loro diverse articolazioni e manifestazioni;

     b) individuazione delle cause e concause degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali nella Regione;

     c) consultazione degli organismi, degli enti e delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessati alla problematica trattata;

     d) promozione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione nel mondo del lavoro;

     e) concertazione con i competenti organi istituzionali, ai fini dello svolgimento di funzioni di coordinamento per la raccolta dei dati e della documentazione necessaria;

     f) valutazione di proposte normative tese a prevenire ed a contrastare gli eventi infortunistici;

     g) studio di soluzioni idonee ad attivare una risposta efficace al fenomeno da parte delle strutture del servizio sanitario regionale e degli altri enti regionali preposti.

     3. Fanno parte della commissione nove consiglieri regionali scelti dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i capigruppo, in modo da rispecchiare la rappresentanza dei gruppi consiliari.

     4. La commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

     5. La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un Presidente e due Vice Presidenti.

     6. L'Assessore regionale competente in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione.

     7. Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione funzionari delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sicurezza sul lavoro. La commissione può altresì avvalersi, con riferimento a specifiche problematiche, del contributo tecnico scientifico di professionisti esterni.

     8. La commissione conclude la propria attività entro ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione sullo stato della sicurezza e degli infortuni sul lavoro nell'ambito del territorio regionale. Qualora se ne ravvisi l'esigenza, il termine previsto per la conclusione dell'attività può essere prorogato [33].

     9. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede a mettere a disposizione della commissione le attrezzature ed i mezzi necessari al suo funzionamento nonché il personale di supporto alle relative attività di competenza, ivi compreso il segretario della commissione.

     10. Per il funzionamento della commissione, l'onere a carico dell'apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, è previsto in lire 250 milioni.

 

     Art. 58.

     (Omissis). [34]

 

     Art. 59. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche). [35]

 

     Art. 60.

     (Omissis). [36]

 

     Art. 61. (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, concernente disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche). [37]

 

     Art. 62. (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"). [38]

 

     Art. 63. (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"). [39]

 

     Art. 64. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche).

     1. [40].

     2. [41].

     3. [42].

     4. [43].

 

     Art. 65. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche).

     1. Il comma 6 bis dell'articolo 26 della l.r. 29/1997 è abrogato.

 

     Art. 66. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche).

     1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 10 le parole "l'indice attribuito è:" sono soppresse;

     b) al comma 10 le lettere a) e b) sono abrogate;

     c) [44].

 

     Art. 67. (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modifiche). [45]

 

     Art. 68. (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche).

     1. [46].

     2. [47].

 

     Art. 69. (Contributo al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino).

     1. Per concorrere alle spese per la redazione dello studio di fattibilità relativo al progetto di recupero ambientale dell'area AGIP, ex raffineria di Gaeta, è concesso al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino un contributo di lire 400 milioni.

     2. Il contributo è concesso dall'assessorato competente in materia di ambiente, sulla base del progetto di studio di fattibilità.

     3. La spesa grava sullo stanziamento del capitolo numero 52152 che viene corrispondentemente incrementato.

 

     Art. 70. (Contributo alla comunità montana dei monti Lepini per completamento piano di assestamento silvo-pastorale).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 11449 una somma di lire 300 milioni è destinata alla XIII comunità montana dei monti Lepini per il completamento del piano di assestamento silvo-pastorale del territorio della stessa XIII comunità montana.

 

     Art. 71. (Contributo al comune di Gerano per l'acquisizione di terreni per la riqualificazione ambientale).

     1. Per l'acquisizione, anche attraverso esproprio, di terreni per la riqualificazione ambientale con sistemazione a verde attrezzato delle zone "Vignole" e Piazza della Repubblica, è stanziata, a favore del comune di Gerano, la somma di lire 300 milioni, che grava sul capitolo numero 51542 di nuova istituzione.

 

     Art. 72. (Contributo al comune di Ponza per la realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale).

     1. Al fine di concorrere alla realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale e al trasferimento in altro sito della centrale termoelettrica dell'isola di Ponza la Regione concede un contributo di lire 400 milioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 nel capitolo numero 24131 denominato "Finanziamento di progetti destinati alla ripresa economica ed allo sviluppo dell'occupazione nella Provincia di Latina" una somma pari a lire 400 milioni viene riservata al comune di Ponza.

 

     Art. 73. (Contributo all'ente parco nazionale d'Abruzzo).

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 52207 denominato "Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali" è destinato, fino alla concorrenza di lire 400 milioni, all'ente parco nazionale d'Abruzzo per sostenere il "Progetto Valcomino 2000" destinato alla valorizzazione dell'area del parco ricadente nel versante laziale e quanto a lire 500 milioni allo stesso ente parco per l'istituzione dell'area faunistica dell'Orso Marsicano nel comune di Campoli Appennino.

 

     Art. 74. (Contributo all'ente regionale "Roma Natura").

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 52207, un importo fino a lire 500 milioni è assegnato all'ente regionale per la gestione delle aree naturali protette del comune di Roma "Roma Natura" per la realizzazione del "Progetto accoglienza", che si propone di individuare e attrezzare aree di accesso alle tredici riserve naturali gestite dall'ente.

 

     Art. 75. (Contributo al Consorzio GAIA).

     1. La Regione concorre all'avviamento del progetto sperimentale di attuazione del ciclo integrale della raccolta differenziata dei rifiuti realizzata dal Consorzio GAIA, ente pubblico economico, nel territorio consortile con un contributo straordinario in favore del consorzio stesso di lire 1 miliardo 500 milioni. Il predetto contributo è concesso a copertura del maggior costo differenziale sostenuto dal consorzio per l'attuazione del progetto.

     2. Per gli scopi di cui al comma 1, lo stanziamento iscritto al capitolo numero 52105 "Contributo in conto capitale alle province ed ai comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (articolo 38 legge regionale 9 luglio 1998, n. 27)" è aumentato di lire 1 miliardo 500 milioni.

 

     Art. 76. (Contributo per interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione).

     1. Nel bilancio di previsione 2001 della Regione è istituito un nuovo capitolo numero 51545 per gli interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione.

     2. Per l'anno 2001 il capitolo è finanziato per lire 1 miliardo.

     3. All'interno del finanziamento di cui al comma 2 la cifra fino a lire 350 milioni è destinata alla delocalizzazione dell'elettrodotto ad alta tensione insistente nel territorio del comune di Cerveteri (Roma).

 

     Art. 77. (Contributo all'Università degli studi della Tuscia per lo svolgimento del master per curatore di parchi, giardini ed orti botanici).

     1. Al fine di consentire lo svolgimento del corso di perfezionamento "Master per curatore di parchi, giardini e orti botanici", la Regione concorre con un contributo di lire 100 milioni a favore dell'Università degli studi della Tuscia, che grava sul capitolo numero 52316 di nuova istituzione denominato: "Contributo "una tantum" all'Università della Tuscia per corso di perfezionamento "Master per curatore di parchi, giardini e orti botanici"".

 

     Art. 78. (Istituzione di una commissione di esperti per contribuire all'elaborazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui alla legge regionale sulle aree naturali protette).

     1. E' istituita una commissione di esperti al fine di contribuire all'elaborazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche composta da:

     a) un esperto in scienze economiche scelto su una terna di nominativi proposta dalla facoltà di economia e commercio delle Università del Lazio;

     b) un esperto di diritto amministrativo;

     c) un esperto agro-forestale;

     d) un esperto in diritto del lavoro;

     e) un esperto in materia di ecologia ed ambiente.

     2. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

     3. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. La commissione nella prima seduta, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente entro trenta giorni dalla data di costituzione, elegge al suo interno il presidente.

     5. La commissione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta delle singole comunità delle aree naturali protette per la finalità di cui al comma 1.

     6. Alle riunioni della commissione partecipa il rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta interessata, o un suo delegato.

 

     Art. 79. (Interventi per la salvaguardia del patrimonio architettonico nel parco regionale dell'Appia Antica).

     1. Al fine di salvaguardare gli ultimi lacerti della campagna romana presenti nel parco dell'Appia Antica ed acquisire al patrimonio regionale importanti testimonianze di architettura rurale nonché quelle relative all'antico sistema fortificato di Zampa di Bove, presenti nella tenuta della Farnesiana ricompresa tra la Via Appia Antica e la Via Ardeatina, è istituito nel bilancio regionale il capitolo numero 52215 denominato "Contributo al parco regionale dell'Appia Antica per l'acquisizione della tenuta della Farnesiana" con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

 

     Art. 80. (Autorizzazioni in materia socio-assistenziale).

     1. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 58, comma 5 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio- assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali e degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, si applica la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 38/1996 e successive modifiche.

 

     Art. 81. (Riserva nell'ambito del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

     1. La quota del 5 per cento del capitolo numero 42132 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione relativa al fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" è riservata alla realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza).

 

     Art. 82. (Contributo al comune di Gallinaro per il centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale).

     1. Per l'anno 2001, nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 42125, una somma di lire 600 milioni è riservata al comune di Gallinaro per la ristrutturazione dell'ex sede comunale da adibirsi a centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale.

     2. Il comune di Gallinaro presenta al direttore del dipartimento regionale competente in materia di interventi socio-sanitari-educativi per la qualità della vita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto per la realizzazione del centro di cui al comma 1, approvato con deliberazione della giunta comunale ed accompagnato da una relazione tecnica e da un quadro economico relativo alla spesa complessiva.

     3. Il direttore di cui al comma 2 provvede con proprie determinazioni, all'erogazione del contributo secondo le seguenti modalità:

     a) il 10 per cento con la presentazione del progetto di cui al comma 2;

     b) per la restante somma si applica quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.

 

     Art. 83. (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente interventi per il superamento delle barriere architettoniche). [48]

 

     Art. 84. (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche "Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna" e relativa disposizione attuativa). [49]

     1. [50].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a seguito dell'attivazione delle ulteriori strutture eventualmente necessarie a garantire gli attuali livelli dei servizi.

 

     Art. 85. (Contributi per attività di studio e di rilevazione sui flussi migratori).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42309, concernente gli interventi diretti della Regione nel settore dell'immigrazione, una quota non superiore a lire 500 milioni è riservata per il finanziamento di attività inerenti studi, ricerche e rilevazioni su flussi migratori e sulle opportunità occupazionali nel territorio della Regione.

 

     Art. 86. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche). [51]

 

     Art. 87. (Interpretazione autentica di disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio").

     1. All'articolo 3, comma 1 ed all'articolo 9, comma 2 della l.r. 22/1999, laddove sono menzionati "l'atto costitutivo" e "lo statuto" delle associazioni, vengono interpretati autenticamente nel senso che tali atti possono assumere la forma giuridica, oltre che di atto pubblico, anche di scrittura privata registrata o autenticata.

 

     Art. 88. (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio" e successive modifiche).

     1. [52].

     2. [53].

     3. [54].

 

     Art. 89. (Attività promozionali dell'assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali).

     1. Il capitolo di spesa numero 42129, istituito con l'articolo 43 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 denominato "Attività promozionali dell'assessorato alle politiche per la qualità della vita" assume la seguente denominazione "Attività promozionali dell'assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali svolte direttamente o tramite organismi operanti nel settore socio-assistenziale".

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, vengono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

 

     Art. 90. (Contributi al comune di Castelliri ed al comune di Pomezia).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42125, per l'esercizio finanziario 2001, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 e dall'articolo 28 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, sono riservati i seguenti importi:

     a) lire 200 milioni al comune di Castelliri per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire a centro diurno per anziani;

     b) lire 400 milioni al comune di Pomezia per la realizzazione di un centro polivalente per disabili.

 

     Art. 91. (Contributo al comune di Cassino per un centro polivalente finalizzato alle attività sociali per handicappati).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115, una quota pari a lire 200 milioni è destinata al comune di Cassino, quale contributo straordinario per l'istituzione di un centro polivalente finalizzato ad attività sociali per handicappati presso la parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice.

     2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un'apposita convenzione tra il comune di Cassino e la parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice.

     3. Entro un anno dall'erogazione della somma di cui al comma 1, il comune di Cassino presenta apposita rendicontazione sull'utilizzo della somma predetta, ivi compresa una relazione sui servizi prodotti dal centro di cui al comma 1.

 

     Art. 92. (Cofinanziamento ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie).

     1. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie, ai sensi dell'articolo 58, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 concernente norme di attuazione delle disposizioni relative alla disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, viene istituito il capitolo di spesa numero 42325 denominato "Cofinanziamento regionale ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie".

     2. Per l'anno 2001, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 ammonta a lire 2 miliardi e 800 milioni.

 

     Art. 93. (Cofinanziamento per gli interventi di sostegno alle persone con handicap grave).

     1. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale agli interventi di sostegno alle persone con handicap grave, di cui all'articolo 39, 1) bis ed 1) ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, finanziati con il fondo nazionale per le politiche sociali, viene istituito il capitolo di spesa numero 42142 denominato "Cofinanziamento regionale per gli interventi di cui all'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche".

     2. Per l'anno 2001, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 ammonta a lire 1 miliardo.

 

     Art. 94. (Servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare).

     1. In armonia con le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), ed in particolare con i principi espressi dall'articolo 1 della medesima legge, la Regione favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, con la promozione di adeguati interventi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 e con l'obiettivo primario di migliorare le opportunità di vita indipendente, la Regione istituisce un servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare destinato alle persone portatrici di handicap ed, in ogni caso, ai soggetti a rischio di esclusione sociale.

     3. La Regione provvede all'individuazione del soggetto affidatario del servizio di cui al comma 2 attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

     4. I contenuti e le modalità del servizio di cui al comma 2 sono definiti con apposita convenzione stipulata in conformità ad uno schema definito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

     5. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di vigilanza in ordine al rispetto della convenzione di cui al comma 4.

     6. Alla spesa necessaria si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione del capitolo numero 42136 denominato "Spese connesse con la realizzazione di un servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare destinato alle persone portatrici di handicap ed in generale ai soggetti a rischio di esclusione sociale" con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 2001 e di lire 1 miliardo per l'anno 2002.

 

     Art. 95. (Contributo al comune di Cori per il centro di accoglienza e servizi "Maestre Pie Venerini").

     1. Lo stanziamento del capitolo numero 42317 è destinato al comune di Cori per il completamento del centro di accoglienza e servizi "Maestre Pie Venerini", opera già autorizzata con deliberazioni della Giunta regionale 21 dicembre 1992, n. 12369 e 25 giugno 1993, n. 4752.

     2. Il centro di accoglienza di cui al comma 1 viene utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

     Art. 96. (Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap).

     1. Un importo sino a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è destinato al completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo numero 42146 denominato "Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap".

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali iscritte nei registri od albi regionali, presentano all'assessorato politiche per la famiglia e servizi sociali le richieste di contributo. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

     Art. 97. (Contributo finanziario a favore di bambini rumeni sieropositivi).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 42166, un importo di lire 800 milioni è destinato alle spese concernenti l'acquisto e il trasporto di medicinali per i bambini rumeni sieropositivi.

 

     Art. 98. (Concorso finanziario regionale alla realizzazione del progetto di un centro diurno per anziani affetti dal morbo di Alzheimer).

     1. La Regione concorre con lo stanziamento di lire 300 milioni alla realizzazione del progetto sperimentale di un centro diurno integrato per anziani affetti dal morbo di Alzheimer.

     2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 42162 denominato "Concorso regionale alla realizzazione del progetto sperimentale di un centro diurno per anziani affetti dal morbo di Alzheimer".

 

     Art. 99. (Contributo al comune di Minturno per l'istituzione di un centro estivo per bambini disabili).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115 una quota pari a lire 30 milioni è destinata al comune di Minturno a completamento dell'importo occorrente per l'istituzione di un centro estivo di animazione per bambini disabili.

 

     Art. 100. (Contributo al comune di Latina per il completamento del progetto per la tutela dei minori emarginati).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115 una quota pari a lire 250 milioni è destinata al comune di Latina per completare il progetto "Operatori da strada per minori a rischio criminalità" rivolto alla tutela ed alla integrazione di minori emarginati.

 

     Art. 101. (Contributo all'ANPVI ONLUS per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità).

     1. Al fine di consentire la realizzazione di un Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM) da parte dell'ANPVI ONLUS (Associazione Nazionale Privi di Vista ed Ipovedenti) sul terreno di proprietà comunale, messo a disposizione dal comune di Campagnano Romano, la Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni.

     2. Il finanziamento di quanto previsto al comma 1 grava sul capitolo numero 42167.

 

     Art. 102. (Contributi per il servizio "Telefono Rosso" e campagna informativa per la tutela della maternità).

     1. Nell'ambito del programma di interventi di prevenzione, formazione e aggiornamento nell'area dell'assistenza alla donna, al bambino ed alla famiglia, nel capitolo numero 42117 è riservata una quota di lire 200 milioni per il servizio "Telefono rosso" della clinica ostetrica e ginecologica "Università Cattolica del Sacro Cuore".

     2. Nell'ambito del capitolo numero 42117 è riservata una quota pari a lire 200 milioni per la realizzazione della campagna informativa per la tutela della maternità, sin dal concepimento, attraverso pubblicazioni scientifiche in stile divulgativo e facilmente fruibile.

 

     Art. 103. (Contributo al comune di Roma per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia del Divino Amore").

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 42125 la somma di lire 300 milioni è destinato al comune di Roma per concorrere alle spese per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia del Divino Amore" della congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore.

 

     Art. 104. (Primi adempimenti relativi all'applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 in materia di interventi e servizi sociali).

     1. La Giunta regionale, per la definizione delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della l. 328/2000, si avvale di una commissione tecnica all'uopo costituita con propria deliberazione.

     2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1 rappresentanti degli enti locali e rappresentanti degli organismi indicati dall'articolo 1, comma 4, della l. 328/2000.

     3. Quota parte dei trasferimenti dello Stato destinati all'applicazione della l. 328/2000 sono destinati, prioritariamente ed anche nelle more della definizione degli strumenti di cui al comma 1, alla predisposizione ed al finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, sia pubblico che impegnato negli organismi indicati nel comma 4 dell'articolo 1 della citata l. 328/2000.

 

     Art. 105. (Contributo al comune di Roma per la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di portatori di handicap).

     1. Parte dello stanziamento iscritto al capitolo numero 42115 "Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale" fino alla concorrenza di lire 200 milioni è destinato, in via sperimentale, a sostenere progetti presentati dal comune di Roma per la realizzazione di tirocini di lavoro presso aziende private, finalizzati all'inserimento lavorativo di portatori di handicap e/o disagiati psichici assistiti nei dipartimenti di salute mentale.

 

     Art. 106. (Finanziamento di progetti di sperimentazione concernenti il coordinamento dell'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie).

     1. Allo scopo di favorire il processo di integrazione dei servizi sociali e sanitari, la Regione finanzia progetti di sperimentazione che vedano impegnati, in accordo con i comuni, i medici di medicina generale, in forma singola o associata, nel coordinamento dell'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie dei loro pazienti, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

     2. Per le finalità di cui al comma 1 si fa fronte con la finalizzazione per lire 1 miliardo al capitolo numero 42115.

 

     Art. 107. (Contributo al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso).

     1. Per favorire una corretta attuazione delle disposizioni costituzionali circa il recupero ed il reinserimento della popolazione carceraria, è assegnato un contributo di lire 50 milioni al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso per la realizzazione del progetto "Doppio Carpiato" con laboratorio e messinscena di uno spettacolo teatrale.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo numero 42123.

 

     Art. 108. (Contributo per la realizzazione di un laboratorio musicale per disabili).

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42154, l'importo di lire 150 milioni è destinato al progetto "Musica...mente", dell'Associazione "Ladri di Carrozzelle", per un laboratorio musicale per persone disabili, al fine di superare difficoltà oggettive ovvero legate a deficit fisici.

 

     Art. 109. (Contributo al Consorzio della cooperazione sociale SolCo Roma).

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42154, l'importo di lire 350 milioni è destinato al finanziamento del progetto "Mobilità Handicap", presentato dal Consorzio della Cooperazione Sociale SolCo Roma.

 

     Art. 110. (Contributo al comune di Cave per la ludoteca).

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42115, l'importo di lire 25 milioni è destinato al comune di Cave per il finanziamento del progetto per la ludoteca.

 

     Art. 111. (Contributo al comune di Frosinone per l'istituzione di un centro polivalente).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115, una quota pari a lire 100 milioni è destinata al comune di Frosinone, quale contributo straordinario per l'istituzione di un centro polivalente finalizzato ad attività sociali, culturali e sportive per bambini dai 6 ai 12 anni presso l'Istituto Beata Maria De Mattias in Frosinone.

     2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un'apposita convenzione tra il comune di Frosinone e l'Istituto Beata Maria De Mattias.

     3. Entro un anno dall'erogazione della somma di cui al comma 1, il comune di Frosinone presenta apposita rendicontazione sull'utilizzo della somma predetta, ivi compresa una relazione sui servizi prodotti dal centro di cui al comma 1.

 

     Art. 112. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 concernente contributo ad aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale). [55]

 

     Art. 113. (Contributo per le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti).

     1. Al fine di supportare le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti concernenti tariffe, contratti di servizio, applicazione del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il conferimento di incarichi, secondo la normativa vigente, a soggetti dotati di riconosciuta professionalità ed esperienza in materia, nel bilancio della Regione per l'anno 2001 viene istituito il capitolo numero 43140 denominato "Spese per prestazione di servizi, di analisi e di assistenza agli uffici in materia di tariffe, contratti di servizio e applicazione del C.C.N. autoferrotranvieri, programmazione del trasporto pubblico locale" con lo stanziamento di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

 

     Art. 114. (Cofinanziamento per lo studio di fattibilità relativo al collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra).

     1. Al fine di concorrere agli oneri per la predisposizione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un collegamento con il sistema di trasporto automatico a guida vincolata fra la fermata Saxa Rubra della metropolitana extra-urbana Roma - Prima Porta e l'ospedale S. Andrea, è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 43245 denominato "Concorso regionale per la realizzazione dello studio di fattibilità relativo al collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra", con lo stanziamento di lire 100 milioni destinato all'ospedale S. Andrea.

 

     Art. 115. (Contributo al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano).

     1. Per la realizzazione di un parcheggio multipiano con servizi nel centro urbano e di parcheggi sul territorio è stanziata, a favore del comune di Vico nel Lazio, la somma di lire 800 milioni.

     2. Detto importo grava sul capitolo numero 43254 di nuova istituzione denominato: "contributo al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano e di altri parcheggi".

 

     Art. 116. (Contributo per l'aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 43151 un importo fino a lire 2 miliardi è destinato all'aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido. Tale stanziamento straordinario per l'anno 2001 verrà successivamente assicurato nell'ambito del contratto di servizio che la Regione stipulerà con la Società Metroferro, alla luce delle risultanze che emergeranno dall'attività del Comitato di monitoraggio istituito presso il Ministero dei trasporti.

 

     Art. 117. (Contributo per opere pubbliche di bonifica ed irrigazione).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 21205, una quota sino ad un massimo del 10 per cento è destinata alle spese per indagini e progettazione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, con specifico riferimento alle attività nelle aree di nuova operatività dei consorzi di bonifica.

     2. Il programma delle iniziative per indagini e progettazione è definito con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente in materia di trasporti e lavori pubblici, sentito il parere della commissione consiliare competente.

     3. Il capitolo numero 21205 assume la seguente nuova denominazione: "Spese per indagini, progettazione ed esecuzione, ripristini ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione".

 

     Art. 118. (Contributo per interventi da realizzare nel territorio del comune di Roma).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 32475, la somma di lire 10 miliardi, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è riservata agli interventi da realizzarsi nel territorio del comune di Roma.

 

     Art. 119. (Contributo alla provincia di Viterbo per i danni causati da tromba d'aria).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 47114, una somma sino a lire 800 milioni è destinata alla provincia di Viterbo per interventi connessi ai danni causati dalla tromba d'aria del novembre 2000 nella provincia di Viterbo.

 

     Art. 120. (Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica).

     1. All'articolo 22 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) - c) [56];

     d) il quarto comma è abrogato;

     e) il settimo comma è abrogato.

     2. [57].

     3. [58].

     4. [59].

     5. [60].

     6. All'articolo 28 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) - b) [61];

     c) i commi 9 e 10 sono abrogati.

     7. Il comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e successive modifiche è abrogato.

     8. [62].

     9. [63].

     10. [64].

     11. Le elezioni dei membri dei nuovi consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica avvengono secondo le disposizioni del presente articolo. A tal fine i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle suddette disposizioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

     12. [65].

 

     Art. 121. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2000, n. 30 concernente il diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche). [66]

 

     Art. 122. (Contributi ai comuni per interventi di salvaguardia e consolidamento delle antiche cinte murarie).

     1. Per concorrere alle spese necessarie alla salvaguardia, al recupero ed al consolidamento delle antiche cinte murarie e delle strutture limitrofe, la Regione concede ai comuni contributi sino a un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili, con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo numero 44232 denominato: "Contributo ai comuni per interventi di salvaguardia, recupero e consolidamento delle antiche cinte murarie" con lo stanziamento di lire 1 miliardo 500 milioni per l'anno 2001, lire 3 miliardi per l'anno 2002 e lire 2 miliardi 500 milioni per l'anno 2003.

     3. Nell'ambito del predetto stanziamento gli importi di lire 500 milioni per l'anno 2001, lire 1 miliardo per l'anno 2002 e lire 500 milioni per l'anno 2003 sono destinati agli interventi di salvaguardia, recupero e consolidamento delle mura della città di Viterbo.

     4. capitoli di spesa numeri 44219, 44221, 44223 e 44225 sono conservati in bilancio per la gestione dei residui e per l'attuazione degli interventi già autorizzati nel biennio 1999-2000.

 

     Art. 123. (Contributo per il pagamento di spese relative ad interventi di recupero).

     1. Lo stanziamento del capitolo numero 32443 del bilancio per l'esercizio 2001 è integrato della somma di lire 220 milioni per il pagamento delle spese relative al completamento dell'intervento di recupero finanziato con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1992, n. 13804.

 

     Art. 124. (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica e archeologica" e successive modifiche).

     1. [67].

     2. Gli enti interessati sono autorizzati a presentare domanda per il finanziamento a carico del bilancio esercizio 2001, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

     Art. 125. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche). [68]

     [1. [69].

     2. [70].

     3. [71].

     4. [72].]

 

     Art. 126. (Contributo al comune di Ceccano per la bretella statale Morolenze-Gaeta).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 31225 le somme di lire 2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 2 miliardi per l'anno 2002 sono destinate al comune di Ceccano per la progettazione e realizzazione della bretella stradale di collegamento tra la strada statale Morolenze e la strada statale Gaeta nel comune di Ceccano.

 

     Art. 127. (Contributo al consorzio di bonifica Conca di Sora per i lavori della rete irrigua destra del fiume Liri).

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 21205 nell'esercizio 2001 relativo alla esecuzione, ripristino ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica di irrigazione, è attribuito al consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora il finanziamento di lire 2 miliardi per far fronte ai maggiori oneri connessi con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete irrigua destra del fiume Liri.

 

     Art. 128. (Contributo al comune di S. Angelo Romano).

     1. Per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del giardino comunale e del sottostante parcheggio di Piazza Nardi nel comune di S. Angelo Romano è stanziata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 32488, denominato "Ristrutturazione e riqualificazione del giardino comunale e del sottostante parcheggio di Piazza Nardi nel comune di S. Angelo Romano".

 

     Art. 129. (Contributo al comune di Cave).

     1. Al fine di concorrere agli oneri per la realizzazione del parco urbano di Cave e delle opere connesse, è concesso al comune di Cave un contributo straordinario di lire 500 milioni gravanti sul capitolo di nuova istituzione numero 32487 denominato "Contributo regionale alla realizzazione del parco urbano di Cave e delle opere connesse".

 

     Art. 130. (Contributo al consorzio di bonifica n. 6).

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 21205 relativo alla esecuzione, ripristino ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione è attribuito al consorzio di bonifica n. 6, il finanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 2001 e di lire 1 miliardo per l'esercizio 2002 al fine di garantire l'esecuzione delle attività necessarie per il pieno avvio dell'impianto irriguo della piana di Fondi e Monte San Biagio.

 

     Art. 131. (Contributo al comune di Cerveteri).

     1. Per concorrere alle spese connesse alla ristrutturazione e riqualificazione del centro urbano e recupero delle case del parco "La legnaia" di Cerveteri, nonché al ripristino dell'antica Rocca di Cerveteri danneggiata da una frana, è concesso al comune di Cerveteri un contributo straordinario di lire 3 miliardi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 32433 denominato "Contributo straordinario al comune di Cerveteri per il centro urbano Case del parco "La legnaia" e "Antica Rocca".

 

     Art. 132. (Contributo al comune di Anzio per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare).

     1. Per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare è stanziata, a favore del comune di Anzio, la somma di lire 500 milioni.

     2. L'importo di cui al comma 1 grava sul capitolo numero 32418 di nuova istituzione denominato: "Contributo al comune di Anzio per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare".

 

     Art. 133. (Contributo al comune di Latina per la realizzazione del progetto di un'oasi ecologica urbana).

     1. Per il concorso regionale alla realizzazione del progetto di un'oasi ecologica urbana, a completamento dell'opera di messa in salvaguardia e ripristino idraulico dei canali consortili denominati "Fosso Paolone" e "Fosso Morbella" nel comune di Latina, è stanziata la somma di lire 500 milioni da destinare al comune di Latina.

     2. Nel bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo numero 52217 denominato "Concorso regionale al progetto oasi ecologica urbana nel comune di Latina".

 

     Art. 134. (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22" da ultimo modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000").

     1. [73].

     2. [74].

     3. [75].

 

     Art. 135. (Contributi al comune di Sperlonga).

     1. Al fine di partecipare all'attuazione del programma integrato per lo sviluppo e la riqualificazione della città in completamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1999, n. 1272, la Regione concede al comune di Sperlonga un contributo pari a lire 225 milioni. L'importo viene iscritto nel capitolo numero 32437 di nuova istituzione e denominato: "Contributo al comune di Sperlonga per il concorso alla realizzazione delle opere pubbliche inserite nel Programma Integrato di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1999, n. 1272".

     2. Per concorrere nel territorio del comune di Sperlonga alla realizzazione del programma di interventi inseriti nel piano per la mobilità e l'accessibilità a servizio della fruizione turistica, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 2000, n. 642, viene iscritto sul capitolo numero 32438 di nuova istituzione un contributo di lire 75 milioni.

 

     Art. 136. (Iniziative in materia di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 43132 la somma sino a lire 200 milioni è finalizzata alle iniziative di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale.

 

     Art. 137. (Contributo ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 47114 la somma di lire 500 milioni è destinata ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno, in provincia di Latina, per i gravi danni riportati a seguito dell'esondazione del fiume Garigliano, avvenuta il 27 dicembre 2000.

 

     Art. 138. (Contributo per il santuario SS. Trinità di Vallepietra).

     1. Per l'elettrificazione del santuario SS. Trinità di Vallepietra è stanziata, per l'anno 2001, la somma di lire 300 milioni.

     2. Lo stanziamento di cui al comma 1 grava sul capitolo numero 44275 di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, denominato "Concorso regionale agli oneri per l'elettrificazione del santuario SS. Trinità di Vallepietra".

 

     Art. 139. (Contributo alla provincia di Latina per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Maranola monumento al Cristo Redentore).

     1. Nell'ambito del bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo di bilancio numero 32419 denominato "Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Maranola monumento al Cristo Redentore" con uno stanziamento di lire 500 milioni.

     2. L'amministrazione provinciale di Latina è autorizzata a richiedere il finanziamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 140. (Contributi ad istituti professionali della provincia di Latina).

     1. Per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione "A. Celletti" di Formia e la realizzazione della strada di accesso con relativo parcheggio ed ogni infrastruttura al servizio del plesso scolastico stesso, è istituito il capitolo di bilancio numero 32120 denominato "Realizzazione dei lavori, ristrutturazione ed adeguamento dell'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione A. Celletti in Formia" sul bilancio regionale per l'esercizio 2001 con uno stanziamento di lire 1 miliardo [76].

     2. L'amministrazione provinciale di Latina è autorizzata a richiedere il finanziamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 141. (Contributo al comune di Petrella Salto).

     1. Per la realizzazione del progetto di una piazza nel centro di Castel Mareri, frazione del comune di Petrella Salto, di interesse storico- culturale, è stanziata a favore del comune di Petrella Salto la somma di lire 140 milioni.

     2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 32440 denominato "Contributo al comune di Petrella Salto per la realizzazione di una piazza di Castel Mareri".

 

     Art. 142. (Contratti di quartiere).

     1. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai municipi del Comune di Roma per la realizzazione di progetti integrati di recupero urbano previsti nell'ambito di contratti di quartiere [77].

     2. I municipi del Comune di Roma presentano alla Regione i progetti integrati entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge finanziaria della Regione per il 2002, con l'indicazione degli interventi da realizzare nonché dei tempi e delle procedure di realizzazione [78].

     2 bis. Sono altresì ammessi al cocncorso finanziario della Regione i progetti integrati presentati dal Comune di Roma entro il 31 marzo 2002 [79].

     3. Il concorso finanziario della Regione è destinato per il 60 per cento ad opere di riqualificazione di edilizia pubblica e/o di urbanizzazioni primarie e secondarie; per il 20 per cento a misure di sviluppo delle attività dell'economia locale; per il 20 per cento per attività di sostegno sociale e integrazione culturale.

     3 bis. I municipi del Comune di Roma possono presentare alla Regione, negli stessi termini previsti dal comma 2, programmi di quartiere contenenti interventi di riqualificazione ambientale, di miglioramento dell'arredo urbano, di sostegno sociale ed integrazione culturale. Per tali finalità è riservata una quota di stanziamento pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002-2003 [80].

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 45140 denominato "Concorso finanziario regionale alla realizzazione di contratti di quartiere nel comune di Roma", con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi di cui 5 miliardi per l'anno 2001, lire 5 miliardi per l'anno 2002 e lire 5 miliardi per l'anno 2003.

 

     Art. 143. (Classificazione di strade comunali).

     1. In attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche, la strada statale n. 8 "Via del Mare" e la strada statale n. 8 bis "Ostiense", svolgendo l'intero tracciato in zona urbana ricadente nel comune di Roma, sono classificate quali strade comunali.

     2. La Giunta regionale adegua alle disposizioni del comma 1 gli adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativamente alla viabilità trasferita dallo Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

 

     Art. 144. (Fondo per la conservazione ed il risanamento igienico- sanitario del fiume Aniene).

     1. Al fine di partecipare alla conservazione ed al risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene, la Regione istituisce un fondo di lire 1 miliardo.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo del bilancio di nuova istituzione numero 51445 denominato: "Fondo per il risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene, sponda destra, altezza bacino S. Giovanni". La spesa grava per lire 500 milioni sull'esercizio 2001 e per i restanti 500 milioni nel bilancio 2002.

 

     Art. 145. (Contributo al comune di Zagarolo per la ristrutturazione del Palazzo Rospigliosi).

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32470, un importo fino a lire 800 milioni, è destinato al comune di Zagarolo per il completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Rospigliosi.

 

     Art. 146. (Contributo al comune di Fiumicino per il completamento dell'arredo della sede comunale).

     1. Al comune di Fiumicino è concesso, dallo stanziamento iscritto al capitolo numero 13114, un contributo straordinario di lire 600 milioni quale concorso della Regione alle spese per il completamento dell'arredo della sede comunale.

 

     Art. 147. (Interventi per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri).

     1. Al fine di finanziare il progetto per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri, reso necessario dalla situazione di pericolo per la stabilità degli edifici del centro storico del comune, la Regione eroga un contributo pari a lire 300 milioni per ognuna delle annualità relative agli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, una quota dello stanziamento previsto al capitolo numero 32410 del bilancio della Regione denominato: "Spesa per l'attuazione e completamento degli interventi urgenti per il consolidamento e la riqualificazione dei centri abitati", è riservata al comune di Montecompatri nella misura di 300 milioni per ognuna delle annualità relative agli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

 

     Art. 148. (Contributo al comune di S. Donato Val Comino).

     1. Lo stanziamento del capitolo numero 32443 denominato: "Finanziamento di interventi sperimentali destinati al recupero di immobili di proprietà pubblica", è destinato, fino alla concorrenza di lire 150 milioni, al comune di S. Donato Val Comino per la ristrutturazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche della vecchia sede comunale, da destinare a centro anziani.

 

     Art. 149. (Contributo al comune di San Gregorio da Sassola).

     1. E' istituito il capitolo numero 32414 denominato "Contributo straordinario al comune di San Gregorio da Sassola per compensare i mancati introiti derivati dalla chiusura del Castello Brancaccio in seguito al terremoto del 12 marzo 2000" con la dotazione di lire 110 milioni sia in competenza che in cassa.

 

     Art. 150. (Concorso finanziario della Regione per la realizzazione della tangenziale di collegamento tra la strada provinciale Tiberina, la strada provinciale Fiano/Capena e la strada provinciale Fiano/Civitella).

     1. Al fine di consentire la realizzazione della tangenziale tra le strade provinciali Tiberina, Fiano/Capena e Fiano/Civitella è destinato al comune di Fiano Romano un contributo di lire 1 miliardo 500 milioni.

     2. Alla copertura si provvede nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 31225.

 

     Art. 151. (Concorso finanziario della Regione per interventi sulla viabilità nel comune di Paliano a sostegno dello sviluppo turistico ed economico dell'area).

     1. Al fine di concorrere all'adeguamento delle infrastrutture viarie per facilitare la fruibilità ed il collegamento degli insediamenti turistici, agricoli e produttivi la Regione concede un finanziamento al comune di Paliano di lire 2 miliardi 500 milioni per l'adeguamento della strada di "Poggio Romano" ed il suo collegamento con la viabilità provinciale.

     2. Per il fine di cui al comma 1 il capitolo numero 31225 viene incrementato di lire 2 miliardi 500 milioni da destinare al comune di Paliano.

 

     Art. 152. (Contributo alle Diocesi di Viterbo).

     1. Al fine di favorire il recupero dei locali danneggiati da un incendio nel mese di dicembre 2000 presso il Monastero di S. Paolo delle Clarisse a Tuscania, è stanziata la somma di lire 300 milioni.

     2. L'importo di cui al comma 1 è erogato alla Diocesi di Viterbo mediante l'istituzione nel bilancio regionale per l'anno 2001 del capitolo numero 32442 denominato "Contributo alla Diocesi di Viterbo per il recupero dei locali del Monastero di S. Paolo delle Clarisse a Tuscania.

 

     Art. 153. (Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese).

     1. La Regione promuove l'attuazione di progetti di iniziativa intercomunale denominati "Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese".

     2. Per consentire il recupero ambientale del sistema delle forre del viterbese, è attribuito un contributo in conto capitale ai progetti elaborati dai comuni o dai loro consorzi al fine di:

     a) procedere all'esecuzione di interventi urgenti di recupero idrogeologico;

     b) procedere all'esecuzione di interventi urgenti di bonifica igienico-sanitaria ed ambientale;

     c) procedere alla redazione di studi e progettazioni per il recupero ambientale e paesistico del sistema delle forre e la loro valorizzazione a fini turistici e produttivi.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo la spesa grava sul capitolo numero 51547 "Recupero ambientale del sistema delle forre del viterbese" di nuova istituzione.

     4. Sul capitolo di cui al comma 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi, dei quali 1 miliardo sull'esercizio 2001 e 1 miliardo sull'esercizio 2002.

 

     Art. 154. (Contributo alla provincia di Viterbo).

     1. Per l'anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 300 milioni all'amministrazione provinciale di Viterbo per la manutenzione straordinaria e l'eliminazione dei pericoli al transito della strada provinciale Umiltà, nel territorio del comune di Nepi.

     2. Nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 31240 denominato "Contributo alla provincia di Viterbo per la manutenzione straordinaria e l'eliminazione dei pericoli al transito della strada provinciale Umiltà, nel territorio del comune di Nepi" con lo stanziamento di lire 300 milioni.

 

     Art. 155. (Contributo al comune di Gallinaro).

     1. Per consentire una concreta organizzazione del comune di Gallinaro ai fini della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi per la ospitabilità, onde rispondere adeguatamente alle necessità delle migliaia di pellegrini che quotidianamente raggiungono questo centro in quanto sede del "Santuario del Bambin Gesù", è istituito un nuovo capitolo di bilancio con numero 31242.

     2. A tal fine è concesso un contributo straordinario di lire 400 milioni per l'anno 2001.

 

     Art. 156. (Contributo al comune di Sora per la realizzazione del centro polifunzionale e congressuale).

     1. Il centro polifunzionale e congressuale nel comune di Sora di cui all'articolo 69, comma 1, della l.r. 14/2000, è realizzato nel palazzo ex capitol, di proprietà del comune di Sora e resta di proprietà dello stesso ente.

     2. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'indicazione delle funzioni a cui s'intende dedicare il centro.

     3. La spesa di lire 2 miliardi grava sul capitolo numero 32149 del bilancio pluriennale del 2001, quanto a lire 1 miliardo 200 milioni sull'annualità 2001, lire 800 milioni sull'annualità 2002.

 

     Art. 157. (Contributo al comune di Broccostella per la realizzazione del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara).

     1. Al fine della realizzazione del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara viene erogato al comune di Broccostella il contributo di lire 500 milioni con l'utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 31225.

 

     Art. 158. (Finanziamento delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali).

     1. Lo stanziamento del capitolo numero 32139 del bilancio per l'esercizio 2001 è utilizzabile anche per le istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e b) della l.r. 21/1984, per il piano per l'anno 2000.

 

     Art. 159. (Contributo al comune di Viterbo per la mostra "Carri da guerra e principi etruschi").

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 la somma di lire 78 milioni è riservata al comune di Viterbo, quale saldo del 30 per cento del contributo assegnato dalla Regione a sostegno della mostra "Carri da guerra e principi etruschi" realizzata nel Palazzo dei Papi nell'anno 1997.

 

     Art. 160. (Contributo alla "Fondazione orchestra del Lazio"). [81]

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 11214 un importo pari a lire 50 milioni è destinato alla quota di capitale della Regione per la partecipazione, quale socio fondatore, alla "Fondazione orchestra del Lazio".

 

     Art. 161. (Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000).

     1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell'anno 2000, per i quali l'obbligazione di spesa non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei sottoelencati capitoli:

     a) capitolo numero 32137 lire 230 milioni;

     b) capitolo numero 44357 lire 93 milioni 939 mila 870;

     c) capitolo numero 44355 lire 3 miliardi 900 milioni.

     2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste.

 

     Art. 162. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 39 concernente contributo per la realizzazione di un museo delle bambole).

     1. [82].

     2. [83].

     3. L'articolo 2 della l.r. 39/1997 è abrogato.

     4. [84].

 

     Art. 163. (Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000).

     1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell'anno 2000, per i quali l'obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei sotto indicati capitoli:

     a) capitolo numero 44226 lire 510 milioni;

     b) capitolo numero 44250 lire 196 milioni 388 mila 120;

     c) capitolo numero 44251 lire 463 milioni 432 mila 763;

     d) capitolo numero 44257 lire 240 milioni;

     e) capitolo numero 44265 lire 1 miliardo 350 milioni;

     f) capitolo numero 44267 lire 155 milioni 401 mila 630;

     g) capitolo numero 44270 lire 127 milioni 500 mila.

     2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste.

 

     Art. 164. (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente l'estinzione delle obbligazioni di restituzione di contributi regionali). [85]

 

     Art. 165. (Contributo all'Istituto regionale per le Ville Tuscolane).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 32425 un importo sino a lire 85 milioni è destinato alla copertura delle spese di funzionamento sostenute dall'Istituto regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) nell'anno 2000.

 

     Art. 166. (Contributo al comune di Viterbo per la manifestazione "Viterbo Festival").

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 un importo sino a lire 50 milioni è destinato al comune di Viterbo per la manifestazione "Viterbo Festival".

 

     Art. 167. (Contributo per il premio letterario "Feronia - Città di Fiano").

     1. Nell'ambito della disponibilità del capitolo numero 44350 la somma di lire 100 milioni è riservata alla realizzazione della decima edizione del premio letterario "Feronia - Città di Fiano".

 

     Art. 168. (Contributo al comune di Rieti per l'ampliamento della pinacoteca del museo civico).

     1. Al fine di consentire l'ampliamento della sede della pinacoteca del museo civico di Rieti è stanziata, a favore del comune di Rieti, la somma di lire 500 milioni sul capitolo numero 44251.

 

     Art. 169. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 concernente l'iscrizione all'albo degli istituti culturali e successive modifiche). [86]

 

     Art. 170. (Contributo per la tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana per la XV Giornata Mondiale della Gioventù).

     1. Lo stanziamento del capitolo numero 23132 è destinato alla copertura delle spese di smontaggio e rimessaggio della tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana in occasione della XV Giornata Mondiale della Gioventù, svoltasi a Roma nel mese di agosto dell'anno 2000.

 

     Art. 171. (Contributo al comune di Fondi per il teatro comunale).

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32139 è attribuita al comune di Fondi la quota massima di spesa ammissibile di lire 3 miliardi per la realizzazione del primo stralcio del teatro comunale.

 

     Art. 172. (Contributi per le iniziative previste dalla legge regionale 17 agosto 1993, n. 36 "Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero").

     1. Al fine di concedere contributi per le iniziative previste dall'articolo 4 della l.r. 36/1993, viene istituito, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, il capitolo numero 46125 denominato "Contributi per le attività del tempo libero (art. 4 l.r. 36/1993)" al quale è attribuito lo stanziamento di lire 500 milioni.

 

     Art. 173. (Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente "Interventi per le strutture culturali del Lazio"). [87]

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo numero 32139, fino ad un massimo di lire 1 miliardo è destinato agli interventi per i quali è stata avanzata domanda di finanziamento ai fini del piano 2000 della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21.

 

     Art. 174. (Contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale). [88]

     1. Ai fini di promuovere interventi a favore dei teatri stabili privati di interesse pubblico e teatri stabili d'innovazione presenti nel Lazio, per realizzare iniziative di interesse regionale, la denominazione del capitolo numero 44230 viene così modificata: "Interventi a favore dei teatri stabili privati di interesse pubblico presenti nel Lazio per iniziative di interesse regionale" [89].

     2. Al capitolo numero 44230 è assegnato uno stanziamento di lire 300 milioni per ciascuna delle annualità 2001, 2002 e 2003.

 

     Art. 175. (Contributo al comune di Viterbo per l'orchestra giovanile).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350, la somma di lire 150 milioni è riservata al comune di Viterbo per il sostegno delle iniziative culturali del 2001 dell'orchestra giovanile di Viterbo.

 

     Art. 176. (Iniziative per la valorizzazione dell'area archeologica di Pratica di Mare).

     1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione, dei siti archeologici del comune di Pomezia, al fine di salvaguardare le vestigia e le origini romane della città.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede all'amministrazione comunale di Pomezia un contributo straordinario per realizzare:

     a) studi, piani e programmi relativi all'attuazione di quanto previsto al comma 1, estesi anche alla realizzazione di un parco archeologico;

     b) progetti di recupero e di salvaguardia;

     c) mostre, pubblicazioni, convegni, seminari ed altre iniziative, anche di educazione ambientale e primi interventi di recupero.

     3. Nel bilancio di previsione della Regione è istituito il capitolo numero 44387 denominato "Sulle orme di Enea", con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 2001 e 1 miliardo per l'anno 2002.

 

     Art. 177. (Iniziative per promuovere la cultura dello sport per persone portatrici di handicap).

     1. Per la promozione della manifestazione a carattere internazionale denominata "Giochi mondiali silenziosi", che si svolgerà a Roma dal 22 luglio al 1 agosto 2001, è stanziata la somma di lire 200 milioni a favore della Federazione Italiana Sport Silenziosi.

     2. Il contributo di cui al comma 1, grava sul capitolo numero 46106 denominato "Contributi alle società, associazioni e federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di handicap (legge regionale 28 ottobre 1991, n. 70)".

 

     Art. 178. (Contributo al comune di Nettuno per la tappa conclusiva del Giro d'Italia).

     1. Al fine di contribuire alle spese per ospitare la tappa conclusiva del Giro d'Italia 2001 è stanziata, a favore del comune di Nettuno, la somma di lire 300 milioni.

     2. Detto importo grava sul capitolo numero 23137 di nuova istituzione denominato: "Contributo al comune di Nettuno, in occasione della tappa conclusiva del Giro d'Italia".

 

     Art. 179. (Contributo per l'archivio museo storico di Fiume con sede in Roma).

     1. Al fine di sostenere la benemerita attività culturale svolta dalla comunità di esuli fiumani, istriani e dalmati, stabilitasi nel Lazio, nell'ambito del capitolo numero 44350 è riservata, a favore della società studi fiumani, per il miglioramento dei servizi dell'archivio museo storico di Fiume con sede in Roma, la somma di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 180. (Contributo al comune di Viterbo per lo svolgimento del IV Certamen della Tuscia).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 la somma di lire 100 milioni è destinata al comune di Viterbo per lo svolgimento del IV Certamen della Tuscia.

 

     Art. 181. (Contributo alla Provincia di Viterbo per la realizzazione di un premio letterario).

     1. L'importo di lire 100 milioni, a gravare sul capitolo numero 44350, è assegnato all'amministrazione provinciale di Viterbo per la realizzazione del premio letterario "Vincenzo Cardarelli", da tenersi in Tarquinia in occasione del 53° anniversario dell'assegnazione allo scrittore del Premio Strega.

 

     Art. 182. (Contributo al Comune di Santa Marinella per lavori edilizi, allestimento, attrezzatura e guardiania nel complesso del Castello di Santa Severa). [90]

     1. Al fine di concorrere agli oneri relativi ai lavori di spostamento della cabina elettrica di distribuzione dell'Enel situata all'interno dell'edificio destinato a sede del museo archeologico nazionale e ai lavori di ristrutturazione nonché agli oneri relativi all'allestimento e all'attrezzatura del museo didattico comunale, musei siti nel complesso del Castello di Santa Severa, è stanziata la somma di euro 723 mila 040,00 comprensiva del finanziamento come contributo per il servizio di guardiania nel complesso del Castello di Santa Severa.

     2. Il relativo capitolo di spesa G 21504 assume la denominazione "Concorso regionale al Comune di Santa Marinella per lavori edilizi, allestimento, attrezzatura e guardiania nel complesso del Castello di Santa Severa.

 

     Art. 183. (Iniziative per promuovere la cultura dello sport).

     1. La Regione promuove iniziative atte alla conoscenza e alla diffusione della cultura dello sport, con la realizzazione di un mostra itinerante sulla storia del calcio nella prima metà del novecento ed una serie di convegni aventi come oggetto il problema della violenza negli stadi.

     2. La Regione concorre alla copertura degli oneri con la somma di lire 50 milioni da stanziare sul capitolo numero 44350.

 

     Art. 184. (Contributo alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma per la ristrutturazione del teatro parrocchiale).

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32139 è attribuita alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma la quota massima di lire 300 milioni, come contributo regionale, per la ristrutturazione del teatro parrocchiale.

 

     Art. 185. (Contributo straordinario Special Olimpycs Italia per l'organizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili).

     1. Al fine di consentire la realizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili organizzata dalla Special Olimpycs Italia previsti dal 1 all'8 luglio nel comune di Fiuggi, la Regione interviene con un contributo straordinario di lire 200 milioni.

     2. Per il finanziamento di quanto previsto dal comma 1, è istituito un nuovo capitolo di bilancio numero 46127 denominato "Contributo finanziario alla Special Olimpycs Italia per la organizzazione di XVIII giochi nazionali per disabili".

 

     Art. 186. (Contributo per la realizzazione del Festival del teatro italiano).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350, la somma di lire 200 milioni è destinata alla realizzazione del Festival del teatro italiano per garantire l'attività dello stesso Festival riconosciuto di interesse nazionale ed internazionale.

 

     Art. 187. (Contributo al comune di Monteporzio Catone per il recupero del "Parco Borghese").

     1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento di cui al capitolo numero 32139, è attribuita al comune di Monteporzio Catone la quota massima di spesa ammissibile di lire 1 miliardo per il recupero del "Parco Borghese" al fine di garantirne la sicurezza e la praticabilità in vista della sua apertura al pubblico.

 

     Art. 188. (Contributo al comune di Campagnano di Roma per la costruzione di una piscina).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 32501 un importo pari a lire 1 miliardo è destinato al comune di Campagnano di Roma per il finanziamento della costruzione di una piscina nel territorio comunale.

 

     Art. 189. (Rifinanziamento della legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 concernente contributi al comune di Carpineto Romano nel centenario dell'enciclica "Rerum novarum").

     1. E' rifinanziata la l.r. 36/1991 con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

     2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto al capitolo numero 44355 [91].

 

     Art. 190. (Contributi al comune di S. Donato Val Comino ed alla Fondazione Mastroianni per attività culturali).

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 44350 una somma pari a lire 100 milioni è attribuita al comune di San Donato Val Comino per l'organizzazione e lo svolgimento della rassegna "Teatro Estate" dei comuni della Val Comino.

     2. Nell'ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 44350, la somma di lire 200 milioni è destinata alla "Fondazione Umberto Mastroianni" per le attività proprie della Fondazione medesima [92].

 

     Art. 191. (Contributi ai comuni di Contigliano e di Poggio Mirteto per sale cinematografiche).

     1. Sul capitolo numero 44357 denominato: "Contributo per sale e multisale cinematografiche" una somma pari a lire 600 milioni viene riservata al comune di Contigliano ed una somma pari a lire 250 milioni al comune di Poggio Mirteto.

 

     Art. 192. (Contributo al comune di S. Donato Val Comino per la migliore funzionalità degli impianti sportivi).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 32501 un importo pari a lire 250 milioni è destinato al comune di S. Donato Val Comino per la realizzazione del campo di volo libero e l'adeguamento delle aree di decollo e atterraggio.

 

     Art. 193. (Contributi ai comuni di Atina e di Anagni per lavori di adeguamento dei rispettivi musei comunali).

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 44251 "Contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali", è destinato, quanto a lire 50 milioni, al comune di Atina per lavori di adeguamento strutturale dei locali adibiti a museo e biblioteca e quanto a lire 300 milioni al comune di Anagni per lavori di adeguamento strutturale del museo comunale.

 

     Art. 194. (Contributo al comune di Piglio per la realizzazione della "Sagra del Cesanese di Piglio").

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 23122 l'importo di lire 60 milioni è destinato al co-finanziamento della "Sagra del Cesanese di Piglio".

     2. Il suddetto importo è assegnato al comune di Piglio titolare organizzativo della manifestazione.

 

     Art. 195. (Insonorizzazione dei locali di ascolto di musica dal vivo).

     1. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti tesi alla riduzione dell'inquinamento acustico e contemporaneamente al sostegno di importanti attività economiche, sociali e culturali rappresentate dai locali di ascolto di musica dal vivo ubicati nel territorio del comune di Roma, con esclusione delle discoteche e dei disco pubs, concede contributi per la realizzazione di impianti di insonorizzazione dei locali medesimi.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, cultura, sport, spettacolo e tempo libero, sentita la commissione consiliare permanente, sono determinate, entro il 31 maggio 2001:

     a) l'individuazione dei soggetti beneficiari;

     b) le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a sostegno;

     c) la tipologia delle spese ammesse.

     3. L'intervento della Regione si sostanzia nella concessione di un contributo in conto capitale per un ammontare non superiore al 65 per cento dell'importo della spesa ammissibile.

     4. Per gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 è istituto il capitolo numero 44277 denominato "Contributi per le spese di insonorizzazione dei locali di intrattenimento musicale" con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

 

     Art. 196. (Contributo per il recupero della ex casa circondariale di Montefiascone da adibire a centro culturale).

     1. La Regione, considerato il grande interesse storico della ex casa circondariale di Montefiascone, partecipa al recupero della struttura.

     2. La Regione interviene per le finalità di cui al comma 1 con uno stanziamento di lire 300 milioni. L'importo viene iscritto sul capitolo numero 44234 denominato: "Contributo al comune di Montefiascone per il recupero della ex casa circondariale da adibire a centro culturale".

 

     Art. 197. (Interventi per la conservazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Colonna nel comune di Genazzano).

     1. Al fine di partecipare alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del complesso di "Palazzo Colonna" nel comune di Genazzano, la Regione concede un contributo di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

     2. L'importo di cui al comma 1 rientra nello stanziamento del capitolo numero 44356.

 

     Art. 198. (Progetto "Le chiavi segrete della musica").

     1. La Regione sostiene le iniziative dei comuni dell'area dei Castelli Romani, Albano, Ariccia, Ciampino, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Marino, Palestrina, Velletri e Zagarolo, che aderiscono al progetto "Le chiavi segrete della musica" teso all'utilizzo della musica come supporto didattico nelle scuole di istruzione secondaria superiore per lo studio delle discipline tradizionali attraverso proiezioni multimediali, esibizioni musicali dal vivo di artisti noti e recitazione di testi letterari.

     2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 44373 denominato: "Contributi ai comuni dei Castelli Romani per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto "Le chiavi segrete della musica"" con lo stanziamento di lire 300 milioni.

 

     Art. 199. (Contributo straordinario all'Associazione amici degli istituti chimici).

     1. Per consentire l'istituzione di un "Certamen della Chimica" da realizzarsi a cura dell'associazione amici degli istituti chimici (A.I.C.A.) ad Arpino, è istituito un nuovo capitolo di bilancio con numero 44215.

     2. A tal fine è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni per l'anno 2001.

 

     Art. 200. (Contributi per attività musicali).

     1. Per l'anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 20 milioni all'Accademia musicale isolana di Isola del Liri (FR) per le attività e le iniziative programmate.

     2. Per l'anno 2001 è corrisposto un contributo straordinario di lire 150 milioni per la realizzazione del progetto "Woodstock - Musica" proposto dall'associazione culturale "Eventes" nel comune di Arpino.

     3. Ai relativi oneri si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.

 

     Art. 201. (Contributo all'Accademia poetica ciceroniana arpinate).

     1. Per l'anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 15 milioni alla Accademia poetica ciceroniana arpinate di Arpino per l'organizzazione del premio nazionale di poesia 2001.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.

 

     Art. 202. (Contributo all'Associazione culturale Papillon - Rebibbia).

     1. Per l'anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 50 milioni alla "Associazione culturale Papillon - Rebibbia", destinato:

     a) alla gestione ed al potenziamento della biblioteca interna al carcere di Rebibbia - Nuovo complesso;

     b) al sostegno delle iniziative culturali programmate per questo anno dall'associazione;

     c) alla costituzione di un "Osservatorio sulla condizione degli ex detenuti", finalizzato alla realizzazione di interventi per favorire il reinserimento sociale e la ricollocazione lavorativa.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.

 

     Art. 203. (Contributo al comune di Grottaferrata per la celebrazione del millenario della fondazione dell'Abbazia di San Nilo).

     1. E' concesso al comune di Grottaferrata un contributo straordinario di lire 200 milioni per le attività da realizzare per celebrare il "Millennario della fondazione dell'Abbazia di San Nilo".

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.

 

     Art. 204. (Contributo al comune di Poggio Moiano per sale cinematografiche).

     1. Sul capitolo numero 44357 denominato: "Contributo per sale e multisale cinematografiche" un importo pari a lire 200 milioni è destinato al comune di Poggio Moiano.

 

     Art. 205. (Contributo al comune di Arcinazzo per lavori di restauro della villa dell'Imperatore Traiano).

     1. Nel contesto dei lavori di scavo e restauro in corso, da parte della Soprintendenza archeologica del Lazio, della villa dell'Imperatore Traiano in Altipiani di Arcinazzo, la Regione concede al comune di Arcinazzo Romano un contributo straordinario di lire 300 milioni per la copertura del complesso monumentale del ninfeo dei due triclini della villa stessa.

     2. Nel bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo numero 44217 denominato: "Contributo straordinario al comune di Arcinazzo Romano per la copertura del complesso monumentale del ninfeo e dei due triclini della villa dell'Imperatore Traiano".

 

     Art. 206. (Contributo al comune di Riofreddo per la definitiva acquisizione della Villa Garibaldi).

     1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 450 milioni al comune di Riofreddo per l'acquisto della parte di villa Garibaldi tuttora di proprietà privata. Tale acquisto permetterà al comune di perfezionare le iniziative già realizzate nella parte di immobile di sua proprietà, cioè l'allestimento del museo della cultura "Villa Garibaldi".

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, imputata al capitolo numero 44210 di nuova istituzione, denominato: "Contributo straordinario al comune di Riofreddo per l'acquisto di Villa Garibaldi".

 

     Art. 207. (Contributo al comune di Ienne per il completamento dell'ostello).

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 23245, un importo fino a lire 300 milioni è assegnato al comune di Ienne per il completamento dell'ostello, situato nel territorio comunale compreso nell'ente parco regionale dei monti Simbruini.

 

     Art. 208. (Contributo al comune di Cervara di Roma per il completamento dell'Ostello Prataglia).

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 23245, un importo fino a lire 150 milioni è assegnato al comune di Cervara di Roma per il completamento dell'Ostello Prataglia, situato nel territorio comunale compreso nell'ente parco regionale dei monti Simbruini

 

     Art. 209. (Contributo al comune di Sora per il centenario della nascita di Vittorio De Sica).

     1. Per la realizzazione di manifestazioni celebrative in occasione del centenario della nascita di Vittorio De Sica è erogato al comune di Sora il contributo di lire 50 milioni con l'utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 44350.

 

     Art. 210. (Contributo alla Scuola di artigianato del mobile di Sora).

     1. E' istituito il finanziamento di lire 50 milioni a sostegno dell'attività svolta dalla Scuola di artigianato del mobile, istituita dal centro E.D.A. nel territorio comunale di Sora in collaborazione con il comune di Sora, con l'Istituto d'arte "Valente", con il Consorzio mobilieri Sora, con le organizzazioni di categoria dell'artigianato, e con gli artigiani locali.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.

 

     Art. 211. (Contributo al comune di Tivoli per l'attività svolta dal museo didattico del libro antico).

     1. Per il finanziamento delle attività del "Museo didattico del libro antico" presso la Villa d'Este nel comune di Tivoli e nel museo della civiltà romana all'Eur, è concesso al comune di Tivoli un contributo di lire 100 milioni per l'anno 2001.

     2. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento del capitolo numero 44350.

 

     Art. 212. (Compartecipazione con il comune di Fiumicino per la realizzazione del museo dell'agricoltura).

     1. E' istituito un nuovo capitolo numero 44266 denominato "Compartecipazione con il comune di Fiumicino per l'acquisizione e la realizzazione del museo dell'agricoltura" con lo stanziamento di lire 400 milioni.

 

     Art. 213. (Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio").

     1. Al fine di provvedere alla ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio" viene concesso al comune di Sora un contributo di lire 400 milioni che viene iscritto al capitolo di nuova istituzione numero 44211 denominato "Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio"".

 

     Art. 214. (Contributo per il patrimonio della Fondazione Federico Zevi). [93]

     1. Al fine di favorire la salvaguardia, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione del prezioso patrimonio della Fondazione Federico Zeri, si stanzia la cifra di euro 250 mila sul capitolo G21505 il finanziamento è legato alla permanenza dell'ingente patrimonio presso la sede della villa di Zeri nel Comune di Mentana

 

     Art. 215. (Contributo al comune di Isola del Liri per la realizzazione della biblioteca pubblica).

     1. Per la realizzazione della biblioteca pubblica viene erogato al comune di Isola del Liri il contributo di lire 250 milioni con l'utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 44251.

 

     Art. 216. (Contributo al comune di Fontechiari per la realizzazione di un parco giochi).

     1. Al fine della realizzazione di un parco giochi nell'area di verde pubblico attrezzato viene erogato al comune di Fontechiari il contributo di lire 300 milioni che viene iscritto al capitolo di nuova istituzione numero 32489.

 

     Art. 217. (Contributo al comune di Arcinazzo Romano per l'organizzazione di un premio culturale).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 44350 un importo di lire 50 milioni è destinato al comune di Arcinazzo Romano per il "Premio Nazionale di Cultura Altipiani di Arcinazzo".

 

     Art. 218. (Contributo per la realizzazione del progetto "Sport- Incontro").

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 46103, l'importo di lire 300 milioni è destinato alla realizzazione del progetto "Sport-Incontro: lo sport anima le periferie di Roma e le aree di degrado delle province del Lazio", promosso dall'Associazione nazionale di promozione sportiva "Polisportive giovanili salesiane".

 

     Art. 219. (Contributo al comune di Ciampino per le attività del Centro documentazione video).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 44350, un importo fino a lire 100 milioni è destinato al comune di Ciampino per le attività del Centro documentazione video.

 

     Art. 220. (Contributo al comune di Ciampino per l'organizzazione del "Ciampino Jazz Festival").

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 44350, una somma fino a lire 50 milioni è destinato al comune di Ciampino quale cofinanziamento della sesta edizione del "Ciampino Jazz Festival".

 

     Art. 221. (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche).

     1. - 3. [94]

     4. [95].

 

     Art. 222. (Adempimenti derivanti dalla applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" e della legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti").

     1. Per adeguare le sedi e gli impianti dei centri regionali di formazione alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e per la sicurezza degli impianti di cui alla l. 46/1990 è autorizzato per l'anno 2001 un incremento dello stanziamento dei capitoli numeri 24202 e 24203, rispettivamente di lire 2 miliardi ciascuno, per la suddetta finalità. Agli stanziamenti necessari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

 

     Art. 223. (Contributo al centro regionale di Amatrice).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 24201 la somma di lire 250 milioni è destinata a far fronte alle spese del centro regionale di Amatrice riferite all'anno 2000.

 

     Art. 224. (Contributo per realizzare ed attivare un incubatore d'impresa nell'area romana).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 24104 la somma di lire 2 miliardi 500 milioni è riservata alla realizzazione ed attivazione di un incubatore d'impresa nell'area romana.

 

     Art. 225. (Finanziamento attività formative).

     1. Al fine di provvedere al finanziamento di attività formative svolte da soggetti già esclusi dai finanziamenti previsti nell'ambito dell'Obiettivo 3 del Fondo sociale europeo e successivamente considerati ammissibili a seguito di contestazioni risultate valide o di ricorsi accolti favorevolmente dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 2001 è istituito il capitolo numero 24988 denominato "Finanziamento attività formative, progetti da ammettere nell'ambito dell'Obiettivo 3 in esecuzione dell'avviso pubblico di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 4212/98, 4462/98, 3572/98 e 8048/98 per progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo o gravanti interamente sui fondi regionali" con lo stanziamento di lire 1 miliardo 411 milioni 488 mila.

 

     Art. 226. (Contributo per corsi già autorizzati nell'anno 2000).

     1. Lo stanziamento del capitolo numero 24228 è destinato alla copertura delle spese necessarie al completamento dei corsi già autorizzati nell'anno 2000.

 

     Art. 227. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21 "Interventi straordinari per la ripresa e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina"). [96]

 

     Art. 228. (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche). [97]

 

     Art. 229. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili). [98]

 

     Art. 230. (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 e successive modifiche concernente contributi alle Università di Roma "La Sapienza", "Roma Tre", libera Università "Maria SS. Assunta" e all'Università di Cassino, per corsi di diploma universitari, nonché alle scuole per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali). [99]

 

     Art. 231. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modifiche). [100]

 

     Art. 232. (Contributo per l'istituzione di laboratori per disabili).

     1. Al fine di fornire un ambiente lavorativo protetto a disabili con handicap mentale mediograve, che abbiano già svolto attività di formazione professionale, la Regione finanzia centri di formazione già autorizzati per l'istituzione di laboratori sociali, cui partecipano al massimo 20 allievi.

     2. Per la finalità di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 24229 denominato "Contributi per l'istituzione di laboratori per disabili", con lo stanziamento della somma di lire 200 milioni.

 

     Art. 233. (Contributo per la reindustrializzazione della ex Good Year di Cisterna).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 24131 la somma di lire 1 miliardo è destinata alla reindustrializzazione della ex Good Year di Cisterna.

 

     Art. 234. (Interventi diretti della Regione nel settore dell'immigrazione). [101]

 

     Art. 235. (Contributo alla provincia di Frosinone per la ristrutturazione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e ambiente di Cassino).

     1. Viene stanziata per l'anno 2001, con l'istituzione di un nuovo capitolo numero 32122 denominato: "Adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche. Finanziamento alla provincia di Frosinone per l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e ambiente di Cassino, per le spese di ristrutturazione dell'Istituto stesso", la somma di lire 100 milioni.

 

     Art. 236. (Contributo all'Associazione "Peter Pan").

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 42115 la somma di lire 25 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003 è destinata all'Associazione "Peter Pan" per il progetto di assistenza ai bambini affetti da patologie tumorali.

 

     Art. 237. (Contributo per corsi di specializzazione in medicina).

     1. Per consentire l'inserimento nella programmazione nazionale di corsi di specializzazione in medicina per figure carenti nel Servizio sanitario nazionale, la Regione concorre con proprie risorse per un importo annuo di lire 150 milioni sino ad un massimo di sei anni. A tal fine è istituito nel bilancio 2001 e seguenti il capitolo numero 41169 denominato "Concorso finanziario aggiuntivo a carico della Regione per corsi di specializzazione in medicina".

 

     Art. 238. (Contributo alla società Farmacap).

     1. Allo scopo di concorrere agli oneri connessi al proseguimento nell'anno 2001 dell'attività del Servizio Integratore dei Centri Unificati di prenotazione (SICUP), nelle more della sua estensione ad altre aziende USL della città di Roma, la Regione concede alla società Farmacap, affidataria del servizio, un contributo straordinario di lire 800 milioni per l'anno 2001.

     2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 41175, denominato "Contributo straordinario alla Farmacap per il SICUP".

 

     Art. 239. (Disposizioni semplificative in materia sanitaria).

     1. Qualora in strutture sanitarie private soggette a provvedimenti autorizzatori ai sensi di disposizioni normative, con particolare riguardo a quelle contenute nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 (Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private) e successive modifiche e nella legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 (Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali), intervengano variazioni di soggetti a qualunque titolo responsabili della gestione amministrativa, tecnica e sanitaria, dette variazioni devono essere solo comunicate dalle strutture interessate, contestualmente, alla Regione ed alla azienda unità sanitaria locale (USL) competente ed hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione stessa.

     2. Alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegati i titoli ovvero le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalle citate disposizioni normative, rilasciate dai soggetti cui si riferiscono le variazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

     3. Il direttore del dipartimento regionale competente in materia sanitaria, preso atto della completezza della comunicazione e dell'allegata documentazione di cui al comma 2, apporta al provvedimento autorizzatorio le conseguenti modificazioni; in caso di incompletezza, richiede alla struttura sanitaria interessata di procedere alla necessaria integrazione e, ove ciò non sia possibile, dispone, con provvedimento motivato da notificare alla struttura stessa, la rimozione degli effetti prodotti a norma del comma 1.

     4. Resta comunque fermo l'obbligo delle aziende USL di procedere ai controlli disciplinati dagli articoli 71 e 72 del d.p.r. 445/2000, il cui esito deve essere portato a conoscenza della Regione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

     Art. 240. (Promozione di modelli innovativi per l'ospedalizzazione domiciliare).

     1. La Regione promuove la sperimentazione di modelli innovativi finalizzati al mantenimento delle persone nel proprio ambiente familiare e relazionale, al fine di garantire una migliore qualità della vita e di conseguire parallelamente obiettivi di efficienza ed efficacia nonché di contenimento della spesa ospedaliera.

     2. La realizzazione e la verifica di un modello organizzativo gestionale di ospedalizzazione domiciliare può realizzarsi tramite convenzioni stipulate dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere operanti nel territorio della Regione, anche con soggetti privati che siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tale attività.

 

     Art. 241. (Progetto pilota per l'assistenza domiciliare continuativa agli anziani).

     1. Per la programmazione di un piano di assistenza domiciliare continuativa (home care) all'anziano nel territorio della azienda unità sanitaria locale (USL) RM A, teso a migliorare lo stato di salute e la qualità della vita dei soggetti assistiti, ridurre le ospedalizzazioni per la durata della degenza ottimizzando la spesa assistenziale, è istituito un progetto pilota affidato al Policlinico Umberto I ed è per tale finalità stanziata la somma di lire 300 milioni.

     2. La somma di cui al comma 1 è iscritta sul capitolo numero 41178 di nuova istituzione denominato "Home Care, piano di assistenza domiciliare continuativa all'anziano, nel territorio dell'Azienda USL RM A".

 

     Art. 242. (Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma universitario di infermiere).

     1. La Regione istituisce sin dall'anno scolastico 2000-2001 borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma universitario di infermiere (DUI) al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi stessi, agevolarne la frequenza e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

     2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente:

     a) i requisiti per l'assegnazione delle borse di studio;

     b) le cause di incompatibilità;

     c) l'importo delle borse di studio;

     d) le procedure di assegnazione e di erogazione.

     3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è istituito il capitolo numero 41155 denominato "Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi DUI" con la dotazione di lire 800 milioni.

 

     Art. 243. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" e successive modifiche). [102]

 

     Art. 244. (Contributo a favore della Società italiana di andrologia).

     1. Per la promozione di attività di informazione per la prevenzione delle disfunzioni andrologiche nella fascia giovanile [16-25 anni], come possibili conseguenze dell'abuso di sostanze nocive alla salute (droghe, alcool, tabagismo) è stanziata la somma di lire 100 milioni a favore della Società italiana di Andrologia (sezione interregionale Lazio, Abruzzo, Molise).

     2. La somma di cui al comma 1 è iscritta sul capitolo numero 41320 di nuova istituzione denominato "Promozione di attività di informazione per la prevenzione delle disfunzioni andrologiche nella fascia giovanile".

 

     Art. 245. (Contributo per la realizzazione del progetto pilota "Pronto cuore").

     1. Per la realizzazione di un progetto pilota di prevenzione delle malattie cardiovascolari da organizzare nel territorio della Regione, denominato "Pronto cuore", è istituito il capitolo di bilancio numero 41321 denominato "Progetto pilota pronto cuore". La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i criteri e le modalità per l'effettuazione del servizio. Per l'esercizio 2001 lo stanziamento è di lire 200 milioni. Per la quantificazione e la copertura degli interventi finanziari relativi agli anni successivi al 2001 si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi.

 

     Art. 246. (Contributi in materia socio-assistenziale).

     1. La Regione finanzia l'attività del "Centro di riferimento e consulenza per la Regione e le aziende sanitarie in merito alle iniziative di formazione per gli operatori sui temi della salute degli immigrati" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1358 del 1998 ed a favore del Servizio di medicina preventiva delle migrazioni del turismo e di dermatologia tropicale dell'Istituto San Gallicano di Roma per la realizzazione delle prestazioni socio-sanitarie a persone e nuclei senza fissa dimora della popolazione residente e immigrata del territorio regionale. A tal fine il capitolo numero 42320 è incrementato di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

 

     Art. 247. (Fondo per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).

     1. In considerazione delle nuove funzioni delegate alle regioni nel settore della sanità e per quanto attiene l'applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) si costituisce un fondo per l'anno 2001 di lire 1 miliardo 500 milioni, da imputare sul capitolo numero 41177 denominato "Fondo per l. 210/1972 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).".

     2. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, con delibera di Giunta, sentita la competente commissione consiliare, sono emanate apposite direttive per la gestione del fondo da impartire alle aziende unità sanitarie locali (USL) del Lazio [103].

     3. La Giunta regionale si impegna a dare la massima pubblicità all'istituzione del fondo di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 248. (Contributi per l'espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro).

     1. E' istituito il capitolo numero 41355 denominato "Contributo ai Comitati Paritetici Territoriali (CTP) nei cantieri edili delle province del Lazio per l'espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro rivolti principalmente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

 

     Art. 249. (Realizzazione eliporto ospedale di Sora).

     1. L'eliporto dell'ospedale di Sora di cui all'articolo 67 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) è realizzato dalla azienda unità sanitaria locale (USL) di Frosinone. La domanda di finanziamento deve pervenire entro il 30 giugno 2001 o, comunque, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se posteriore a tale data. La spesa di lire 1 miliardo 500 milioni grava sul capitolo numero 32215 del bilancio pluriennale del 2001 quanto a:

     a) lire 150 milioni sull'annualità 2001;

     b) lire 1 miliardo 200 milioni sull'annualità 2002;

     c) lire 150 milioni sull'annualità 2003.

 

     Art. 250. (Destinazione di una quota del FSR alla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro).

     1. Nell'ambito dei fondi destinati alla prevenzione, fissati per il 2001 nel 5 per cento del FSR, il 3 per cento del fondo è destinato alla prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

     Art. 251. (Contributi a consorzi di difesa, cooperative agricole, singoli produttori ed altri organismi associativi. Abrogazione articolo 54 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000").

     1. Agli effetti degli adempimenti di cui all'articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 (Regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sull'assicurazione agricola agevolata) nonché in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2000/C28/02, la Regione può concedere a favore dei consorzi di difesa, delle cooperative agricole e dei loro consorzi nonché dei singoli produttori un contributo integrativo fino al 50 per cento della spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi della l. 185/1992 e successive modifiche, qualora il parametro contributivo determinato annualmente dallo Stato risulti inferiore alla soglia massima del 50 per cento.

     2. L'erogazione del contributo integrativo regionale viene effettuato a seguito della notifica da parte del Ministero delle politiche agricole del decreto relativo al pagamento del premio assicurativo parametrato. In conformità all'articolo 127, comma 2 e comma 7, lettera a) della l. 388/2000, viene abrogata la disposizione di cui all'articolo 54 della l.r. 12/2000, in quanto incompatibile con il presente articolo.

     3. L'onere finanziario, pari a lire 1 miliardo, derivante dall'istituzione del contributo integrativo regionale di cui al comma 1 è imputato nel bilancio di previsione della Regione al capitolo di nuova istituzione numero 21150 denominato "Contributo integrativo per il pagamento delle polizze stipulate ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche a favore dei singoli e degli associati"; tale contributo viene ripartito in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

     4. [Ai consorzi di difesa ed agli altri organismi associativi autorizzati che forniscano servizi di rilevazione agro-meteorologica in favore dei produttori agricoli associati, secondo un programma di attività presentato all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro il 30 giugno di ogni anno, è concesso un contributo per l'acquisto, la manutenzione e la gestione delle apparecchiature necessarie per l'attuazione dei servizi medesimi. L'entità, le modalità ed i criteri di concessione del contributo nonché le modalità di rendicontazione sono stabiliti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa)] [104].

     5. [Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 50 milioni] [105].

     6. Il sostegno economico di cui al presente articolo è concesso a condizione che sia autorizzato dalla Commissione Europea a seguito di notifica del medesimo ed a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'avviso relativo all'autorizzazione.

 

     Art. 252. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia" e successive modifiche). [106]

 

     Art. 253. (Contributo per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune).

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e per assicurare la partecipazione della Regione agli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, previsti anche dai fondi strutturali europei, è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 2001 il capitolo numero 21151, denominato "Spese per le attività tecnico- amministrative e di studio a supporto della gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune" con uno stanziamento di lire 300 milioni.

 

     Art. 254. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente lo sviluppo della pesca e dell'occupazione). [107]

 

     Art. 255. (Istituzione capitoli di spesa in materia di pesca e acquacoltura).

     1. Al fine di consentire l'utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione nel quadro delle nuove competenze in materia di pesca e acquacoltura in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alla regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), sono istituiti i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni e le somme a fianco di ciascuno specificate in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2001 nonché le somme per gli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale:

     a) capitolo numero 21955 "Interventi regionali nell'ambito dell'integrazione al V Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Legge 164/1998 e deliberazione CIPE 45/1999" lire 166 milioni in competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2001;

     b) capitolo numero 21956 "Interventi regionali nell'ambito del VI Piano nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000- 2002. Legge 41/1982 e deliberazione CIPE 50/2000" lire 1 miliardo 420 milioni in competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2001 e lire 710 milioni per l'anno 2002 sul bilancio pluriennale;

     c) capitolo numero 21957 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota U.E." lire 912 milioni in competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2001 e lire 912 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale;

     d) capitolo numero 21958 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota Stato" lire 968 milioni in competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2001 e lire 968 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale;

     e) capitolo numero 21959 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota Regione" lire 415 milioni in competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2001 e lire 415 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le disposizioni operative per l'applicazione di quanto previsto al comma 1, tenendo conto, oltre che della normativa comunitaria e nazionale in materia, anche della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche [108].

 

     Art. 256. Aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie e per lo smaltimento dei capi morti in azienda. [109]

     1. La Regione nell'àmbito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione, concede aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie, ed inclusi i costi relativi allo smaltimento, previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda. [110]

     2. L'onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell'UPB B12.

 

     Art. 257. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52 "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose" e successive modifiche).

     1. [111].

     [2. Per gli interventi di cui alla l.r. 52/1994 e successive modifiche è autorizzata per l'anno finanziario 2001 una ulteriore spesa, in termini di competenza e di cassa, di lire 400 milioni che viene iscritta al capitolo numero 21317 "Concorso interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole", nuovo limite di impegno.] [112]

     [3. Agli aiuti previsti dal presente articolo è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle comunità Europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità Europea.] [113]

     [4. I finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.] [114]

 

     Art. 258. (Contributo per imbottigliamento olio di oliva della Sabina).

     1. Per l'imbottigliamento dell'olio di oliva della Sabina è stanziata la somma di lire 300 milioni.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. Gli aiuti di cui al presente articolo sono efficaci solo dopo il visto di conformità della Commissione Europea.

     3. La relativa spesa grava sul capitolo numero 21158 di nuova istituzione denominato "Contributo regionale per l'imbottigliamento dell'olio di oliva".

 

     Art. 259. (Contributo al comune di Amaseno per ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri).

     1. Per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri nel comune di Amaseno, da adibire a sede di un centro di ricerche genetiche di zootecnia bufalina e relativo museo dell'Alta Valle dell'Amaseno, è stanziata la somma complessiva di lire 2 miliardi, di cui lire 200 milioni per l'anno 2001, lire 1 miliardo 200 milioni per l'anno 2002 e lire 600 milioni per l'anno 2003. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 2001 e in quello pluriennale 2001-2003 il capitolo numero 32457 denominato "Concorso finanziario della Regione alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri sito nel comune di Amaseno".

     2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati al comune di Amaseno ed utilizzati con le procedure e le modalità previste dalle leggi regionali 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche e 22 novembre 1982, n. 51 (Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici) e successive modifiche.

 

     Art. 260. (Contributo per la definitiva realizzazione della centralina ortofrutticola nel comune di Velletri).

     1. Al fine della definitiva realizzazione della centralina ortofrutticola nel comune di Velletri, nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 21353 denominato "Contributo al comune di Velletri per la realizzazione della centralina ortofrutticola" con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.

 

     Art. 261. (Contributo all'Università della Tuscia per un piano di ricerca contro l'epidemia "moria del nocciolo").

     1. Al fine di contrastare l'epidemia "moria del nocciolo" che nel viterbese ha distrutto finora circa 400 ettari di noccioleti, la Regione stanzia un contributo di lire 400 milioni a favore dell'Università degli studi della Tuscia, dipartimento di protezione delle piante della facoltà di scienze agrarie, che grava sul capitolo numero 21140 di nuova istituzione denominato "Contributo "una tantum" all'Università degli studi della Tuscia per un piano di ricerca contro l'epidemia "moria del nocciolo"".

 

     Art. 262. (Contributi ai nocciolicoltori per terreni colpiti dalla "moria del nocciolo").

     1. La Regione intende sostenere i nocciolicoltori che hanno visto colpiti i propri terreni dalla Pseudomanas Avellanae, meglio nota come "moria del nocciolo". A tal fine è istituito il capitolo 21105 con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.

     2. I fondi inseriti nel capitolo di cui al comma 1 sono utilizzati per:

     a) il risarcimento per le piante estirpate con una quota fissa indipendentemente dall'età dei noccioli;

     b) contributi a copertura del mancato reddito, modulato sulla produzione degli anni precedenti, opportunamente certificata.

 

     Art. 263. (Contributo alla cooperativa Melissa S.r.l. per organizzazione mostra mercato "Apilazio 2001").

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 21349, per l'anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 100 milioni alla cooperativa Melissa S.r.l. di Castelliri per l'organizzazione della mostra mercato dell'apicultura, dell'enologia e dei prodotti tipici "Apilazio 2001".

 

     Art. 264. (Cofinanziamento regionale dello strumento operativo pesca).

     1. E' istituito il capitolo numero 21960 denominato: "Cofinanziamento regionale dello strumento operativo pesca" con lo stanziamento di lire 200 milioni.

 

     Art. 265. (Contributo al comune di Broccostella per l'Associazione sportiva ed ambientale Macrostigma del Fibreno).

     1. Al fine di conciliare lo sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale, valorizzando risorse ed azioni locali, con priorità per i territori ricadenti nei comuni montani, la Regione promuove azioni di ricerca e sperimentazione in materia di acquacoltura, tendenti a diversificare le specie allevate e ad innovare e perfezionare le tecnologie di allevamento; promuove, altresì campagne di educazione al consumo dei prodotti ittici.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede un contributo al comune di Broccostella per finanziare le attività dell'Associazione sportiva ed ambientale "Macrostigma del Fibreno" (Broccostella).

     3. Al finanziamento degli oneri del presente articolo si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento di lire 150 milioni, da erogare al comune di Broccostella, da imputare sul capitolo numero 21159 del bilancio regionale.

 

     Art. 266. (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 "Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza- taxi e di noleggio con conducente" e successive modifiche).

     1. Alla l.r. 32/1997 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [115].

     b) [116];

     c) [117].

     2. Alle domande che gravano sull'esercizio finanziario 2001 si applicano le disposizioni della presente legge, ove più favorevoli per il richiedente.

 

     Art. 267. (Contributo al comune di Gerano per lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia).

     1. Per il potenziamento e lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia nel comune di Gerano è stanziato l'importo di lire 100 milioni. Il relativo onere viene iscritto nel capitolo di nuova istituzione numero 22318 denominato "Contributo al comune di Gerano per il potenziamento e lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia".

 

     Art. 268. (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche). [118]

 

     Art. 269. (Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 "Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione" e successive modifiche).

     1. [119].

     2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 46/1993 e successive modifiche è abrogata.

 

     Art. 270. (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio" e successive modifiche). [120]

 

     Art. 271. (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 17 "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato"). [121]

     [1. All'articolo 24 della l.r. 17/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) - d) [122];

     e) il comma 8 è abrogato.]

 

     Art. 272. (Contributo alla cooperativa Taxitalia per l'acquisto di una vettura per trasporto disabili).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 22226 la somma di lire 100 milioni è destinata alla cooperativa Taxitalia per l'acquisto di una vetturataxi, per la realizzazione del "Taxi senza barriere", per trasporti dei disabili.

 

     Art. 273. (Contributi alle imprese artigiane per la diffusione delle normative sulla sicurezza).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 22235 un importo sino a lire 200 milioni è destinato alle imprese artigiane per supporti multimediali per la diffusione e distribuzione delle normative sulla sicurezza e di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

 

     Art. 274. (Contributo per la valorizzazione dell'artigianato locale e degli antichi mestieri).

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 22233 un importo sino a lire 200 milioni è destinato ad iniziative volte alla valorizzazione della cultura e delle potenzialità dell'artigianato locale e degli antichi mestieri della Regione.

 

     Art. 275. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 "Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio" e successive modifiche). [123]

 

     Art. 276. (Contributo al comune di Genzano per l'area destinata ad insediamenti produttivi).

     1. Lo stanziamento di cui al capitolo numero 22102 denominato "Contributo a favore dei comuni e degli altri enti previsti per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione primaria nelle aree destinate a insediamenti produttivi", è destinato, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al comune di Genzano per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale dell'area comunale destinata ad insediamenti produttivi.

 

     Art. 277. (Contributo al comune di Villa S. Stefano per il "Primo corso della scuola di ceramica").

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 22233, per l'anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 10 milioni al comune di Villa S. Stefano per la promozione delle tradizioni artigianali e per l'organizzazione del "Primo corso della scuola di ceramica" nonché per le attività collaterali ad esso collegate.

 

     Art. 278. (Contributo al comune di Alatri per la fiera dell'artigianato di qualità).

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22206 denominato "Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell'artigianato" è destinato, fino alla concorrenza di lire 100 milioni, al comune di Alatri per la realizzazione della fiera dell'artigianato di qualità.

 

     Art. 279. (Contributo al consorzio imprese castelli romani per la manifestazione "L'oro dei Castelli").

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22206 denominato "Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell'artigianato" è destinato, fino alla concorrenza di lire 300 milioni, al consorzio imprese castelli romani per il finanziamento della manifestazione "L'Oro dei Castelli".

 

     Art. 280. (Contributo al comune di Ladispoli per la realizzazione di una struttura destinata ad attività formative di soggetti disabili).

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22244 denominato "Contributo in conto capitale per investimenti in aree attrezzate" è destinato, fino alla concorrenza di lire 250 milioni, al comune di Ladispoli per la realizzazione di una struttura destinata ad attività formativa di soggetti disabili, allo scopo di facilitarne l'inserimento in attività artigianali, ubicata su un'area di circa 3.200 metri quadri di proprietà comunale nell'ambito della zona artigianale Piane di Vaccina.

 

     Art. 281. (Contributo aree provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni).

     1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo numero 28165 la somma di lire 1 miliardo è vincolata per le aree della provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni al fine di mantenere i livelli occupazionali ed i processi produttivi.

     2. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale di concertazione per il lavoro di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e di intesa con le amministrazioni locali interessate, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finalizzati alla creazione di un polo telematico provinciale quale strumento per la reindustrializzazione ed il rilancio economico ed occupazionale del territorio.

 

     Art. 282. (Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche).

     1. In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e adotti i conseguenti provvedimenti, il costo di costruzione è costituito dal 50% dei costi massimi per l’edilizia agevolata, come definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione e aggiornati in ragione della variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi così determinati sono ulteriormente incrementati del 15% [124].

     2. Fino ad una nuova determinazione da parte della Regione della quota del costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 9, del d.p.r. 380/2001, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 1977, n. 270 e successive modifiche [125].

 

     Art. 283. (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche. Disposizioni transitorie).

     1. [126].

     2. [127].

     3. I comuni che non abbiano ottemperato agli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 23 della l.r. 35/1977 e successive modifiche, in presenza delle condizioni ivi previste, sono tenuti a provvedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine la Regione attiva nei confronti dei comuni inadempienti, le procedure per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al terzo comma dell'articolo 23 della l.r. 35/1977 e successive modifiche, inserito dalla presente legge.

 

     Art. 284. (Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche).

     1. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è interpretato autenticamente nel senso che i redditi da determinare con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 33/1987 e successive modifiche sono sia quelli annui complessivi, che quelli lordi annui imponibili complessivi indicati nel comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dello stesso articolo 39.

     2. Le somme risultate pagate in eccesso dagli assegnatari degli alloggi a seguito dell'adeguamento dei canoni di locazione a quanto previsto dal comma 1, sono recuperate attraverso conguagli da effettuarsi sugli importi dei canoni stessi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     3. - 5. [128].

     6. [129].

     7. Dal 1° luglio 2001 fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla l.r. 33/1987, da ultimo modificata dal presente articolo, commi 3 e 4. L'interpretazione autentica di cui al comma 1 ha efficacia fino al 30 giugno 2001.

 

 

TABELLA A

 

Fascia       REDDITO IMPONIBILE               Aliquota

               da                a

b1             --            4.285.715         4,200

b2         4.285.716        10.000.000         4,246

b3        10.000.001        15.000.000         4,306

b4        15.000.001        18.466.500         4,382

c1        18.466.501        20.000.000         4,416

c2        20.000.001        25.000.000         4,594

c3        25.000.001        30.000.000         4,820

c4        30.000.001        35.000.000         5,210

c5        35.000.001        37.500.000         5,448

d1        37.500.001        40.000.000         5,712

d2        40.000.001        45.000.000         6,412

d3        45.000.001        49.875.000         7,210

e1        49.875.001        50.000.000         7,230

e2        50.000.001        55.000.000         8,190

e3        55.000.001        60.000.000         9,152

e4        60.000.001        65.000.000        10,098

e5        65.000.001        65.625.000        10,189

f1        65.625.001        70.000.000        10,992

f2        70.000.001        75.000.000        11,796

 f3        75.000.001        80.000.000        12,308

f4        80.000.001        85.000.000        12,652

f5        85.000.001        90.000.000        12,820

 f6        90.000.001        95.000.000        12,934

f7        95.000.001        99.437.500        13,000

G       Maggiore di 99.437.501                13,000

 

 

     Art. 285. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche).

     1. [130].

     2. [131].

     3. [132].

 

     Art. 286. (Modifica all'articolo 66 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche. Disposizioni attuative).

     1. [133].

     2. Il comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 e successive modifiche, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche a quei comuni che abbiano adottato gli strumenti ivi previsti nel periodo intercorrente tra il 15 gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 287. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche). [134]

 

     Art. 288. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche). [135]

 

     Art. 289. (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche). [136]

 

     Art. 290. (Modifica all'articolo 36 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche).

     1. Al comma 1 dell'articolo 36 bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche le parole: "e trasmessi alla Regione" sono soppresse.

 

     Art. 291. (Definizione dei procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie ai sensi della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche).

     1. Ai fini dell'applicazione delle procedure edilizie previste dall'articolo 14 della l.r. 20/1997 e successive modifiche, il termine ultimo del 30 aprile 2000 va riferito all'espressione del parere della commissione edilizia comunale in merito alla domanda di concessione edilizia presentata dagli interessati.

 

     Art. 292. (Contributo al comune di Colleferro per il risanamento ambientale del quartiere "Colleferro-Scalo").

     1. La Regione concede un contributo al comune di Colleferro di lire 500 milioni per il risanamento ambientale del quartiere "Colleferro-Scalo".

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo numero 45143, denominato "Contributo al comune di Colleferro per il risanamento ambientale del quartiere Colleferro-Scalo" con la dotazione di lire 500 milioni.

 

     Art. 293. (Contributo al comune di Civitavecchia per il recupero urbanistico ed edilizio della "Città giardino Aurelia").

     1. Per consentire il recupero urbanistico ed edilizio della "Città giardino Aurelia" nel comune di Civitavecchia, dichiarata di notevole interesse pubblico con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 218, è concesso ai proprietari di unità immobiliari un contributo in conto capitale al fine di:

     a) procedere all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione delle unità residenziali da parte dei proprietari di prima casa;

     b) procedere all'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza e/o riferite al risparmio energetico;

     c) procedere all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione alle parti comuni degli immobili plurifamiliari.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo si applicano le norme vigenti per l'edilizia pubblica agevolata.

     3. Per la concessione di contributi finanziari da parte della Regione è stanziata la somma di lire 2 miliardi, sul capitolo numero 45147, dei quali 1 miliardo sull'esercizio 2001 ed 1 miliardo sull'esercizio 2002.

 

     Art. 294. (Contributi ai comuni per il recupero dei centri storici).

     1. Il capitolo numero 32402 "Fondo per il recupero dei centro storici" è incrementato di lire 2 miliardi 600 milioni per l'anno 2002 e lire 17 miliardi 400 milioni per l'anno 2003 a favore delle amministrazioni comunali inserite utilmente nella graduatoria, approvata con d.g.r. 1403/2000, del concorso indetto con d.g.r. 5257/1999.

     2. La somma di lire 18 miliardi è riservata per la realizzazione dei programmi collocati nelle prime diciannove posizioni della graduatoria generale [137].

     3. La somma di lire 2 miliardi per contribuire, nella misura del 90 per cento a favore dei comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e nella misura del 70 per cento a favore dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, alle spese di progettazione dei programmi che nella graduatoria di valutazione dei risultati attesi (Sezione B) abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a sette.

     4. Il programma di finanziamento, concertato con le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi, è approvato con delibera di Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 295. (Contributo al comune di Vicovaro per interventi straordinari nel centro storico).

     1. Al fine di provvedere agli interventi di recupero del centro storico del comune di Vicovaro, nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 32407 denominato "Contributo al comune di Vicovaro per interventi straordinari nel centro storico" con lo stanziamento di lire 400 milioni.

 

     Art. 296. (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche). [138]

 

     Art. 297. (Accertamento del reddito nelle procedure per l'acquisto degli alloggi IACP).

     1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che hanno in corso di definizione, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per l'acquisto degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari (IACP) possono presentare la documentazione necessaria per l'accertamento del reddito ai fini del versamento dell'importo degli eventuali canoni arretrati e di quanto altro dovuto.

 

     Art. 298. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

 

 

ALLEGATO

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce la lettera c), comma 2, art. 47 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 bis della L.R. 4 agosto 2008, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[6] Comma così modificato dall'art. 183 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[7] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[8] Sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. 3 luglio 1986, n. 23.

[9] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 2012, n. 11. Sostituisce gli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 2 gennaio 1985, n. 2.

[10] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2019, n. 12. Inserisce l'art. 21 bis nella L.R. 7 aprile 2000, n. 19.

[11] Aggiunge il comma 9 bis all'art. 53 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[12] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 30 aprile 1991, n. 19.

[13] Sostituisce il comma 1, art. 14 della L.R. 18 maggio 1998, n. 15.

[14] Inserisce i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater nell'art. 14 della L.R. 18 maggio 1998, n. 15.

[15] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10, con la decorrenza ivi prevista. Modifica il comma 8, art. 52 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[16] Modifica l'art. 10 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[17] Aggiunge la lettera u bis) al comma 1, art. 35 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[18] Modifica l'art. 76 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[19] Modifica il comma 3, art. 101 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[20] Modifica la lettera a), comma 1, art. 106 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[21] Sostituisce la lettera a) ed inserisce la lettera b bis) nel comma 1, art. 107 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[22] Modifica il comma 2, art. 122 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[23] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 136 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[24] Sostituisce l'art. 178 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[25] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 191 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[26] Inserisce il numero 2 bis) nella lettera c), comma 1, art. 203 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[27] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.R. 13 gennaio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 della stessa L.R. 1/2005.

[28] Modifica la lettera a), comma 5 ed i commi 6, 7 e 8 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[29] Modifica il comma 2, art. 10 della L.R. 2 maggio 1995, n. 19.

[30] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6.

[31] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6.

[32] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6.

[33] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 27 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[34] Così nel testo originale.

[35] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6.

[36] Così nel testo originale.

[37] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 2 e il comma 2, art. 6 della L.R. 18 novembre 1991, n. 74.

[38] Modifica i commi 1 e 3, art. 12 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[39] Sostituisce la lettera b), comma 1, art. 27 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[40] Sostituisce il comma 4, art. 18 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[41] Modifica l'art. 23 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[42] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24. Sostituiva il comma 1, art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[43] Inserisce l'art. 8 bis nell'art. 39 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[44] Inserisce il comma 10 bis nell'art. 7 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[45] Modifica il comma 1, art. 16 della L.R. 6 ottobre 1998, n. 45.

[46] Modifica l'art. 51, allegato A della L.R. 20 gennaio 1999, n. 4.

[47] Sostituisce il secondo comma, art. 61, allegato A della L.R. 20 gennaio 1999, n. 4.

[48] Articolo abrogato dall'art. 107 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22. Aggiunge la lettera b bis) al comma 4, art. 3 della L.R. 11 giugno 1998, n. 19.

[49] Articolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.

[50] Sostituisce il comma 2, art. 25 della L.R. 9 settembre 1996, n. 38.

[51] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 28 giugno 1993, n. 29.

[52] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 9 della L.R. 1 settembre 1999, n. 22.

[53] Sostituisce la lettera e), comma 2, art. 10 della L.R. 1 settembre 1999, n. 22.

[54] Sostituisce il comma 4, art. 12 della L.R. 1 settembre 1999, n. 22.

[55] Sostituisce l'art. 28 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[56] Sostituiscono il primo, secondo e terzo comma, art. 22 della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4.

[57] Sostituisce i commi 8 e 13, art. 23 della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4.

[58] Sostituisce il comma 2, art. 25 della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4.

[59] Sostituisce il primo e secondo comma, art. 26 della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4.

[60] Modifica i commi 1 e 9, art. 27 della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4.

[61] Modificano il comma 2 e sostituiscono il comma 5, art. 28 della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4.

[62] Sostituisce il comma 3, art. 3 della L.R. 7 ottobre 1994, n. 50.

[63] Modifica il comma 1, art. 14 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[64] Modifica il comma 1, art. 37 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[65] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[66] Modifica i commi 1 e 2, art. 2 della L.R. 1 dicembre 2000, n. 30.

[67] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 8 della L.R. 9 marzo 1990, n. 27.

[68] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[69] Modifica il comma 2, art. 19 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[70] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 19 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[71] Modifica il comma 1, art. 25 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[72] Modifica il comma 3, art. 26 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[73] Aggiunge le lettere p bis), p ter) e p quater) al comma 1, art. 2 della 15 novembre 1993, n. 67.

[74] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 3 della 15 novembre 1993, n. 67.

[75] Aggiunge le lettere p bis), p ter) e p quater) al comma 1, art. 4 della 15 novembre 1993, n. 67.

[76] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[77] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[78] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[79] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[80] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[81] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[82] Sostituisce il titolo della L.R. 10 novembre 1997, n. 39.

[83] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 10 novembre 1997, n. 39.

[84] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 10 novembre 1997, n. 39.

[85] Modifica il comma 1, art. 58 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[86] Sostituisce la lettera g), comma 1, art. 15 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[87] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24.

[88] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[89] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2006, n. 5.

[90] Articolo così sostituito dall’art. 58 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[91] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24.

[92] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24.

[93] Articolo così sostituito dall’art. 66 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[94] Modificano l'art. 28 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[95] Modifica il comma 3, art. 31 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[96] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 2 della L.R. 2 maggio 1995, n. 21.

[97] Inserisce l'art. 14 bis nella L.R. 27 giugno 1996, n. 24.

[98] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 21 luglio 2003, n. 19.

[99] Modifica il titolo, i commi 1 e 2, art. 1, il comma 2, art. 2 e il comma 3, art. 3 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 59.

[100] Modifica il comma 1, art. 6 e il comma 1, art. 7 della L.R. 25 luglio 1996, n. 29.

[101] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24.

[102] Sostituisce il comma 7, art. 19 della L.R. 16 giugno 1994, n. 18.

[103] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[104] Comma abrogato dall’art. 46 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[105] Comma abrogato dall’art. 46 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[106] Sostituisce i commi 5 e 6, art. 6 della L.R. 6 settembre 1979, n. 69.

[107] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 19 marzo 2008, n. 4. Aggiunge il comma 1 bis all'art. 10 della L.R. 17 luglio 1989, n. 43.

[108] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[109] Articolo così sostituito dall’art. 76 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8. Rubrica così modificata dall'art. 25 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[110] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[111] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 52.

[112] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[113] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[114] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[115] Modifica il comma 1, art. 3 della L.R. 20 ottobre 1997, n. 32.

[116] Sostituisce il comma 4, art. 3 della L.R. 20 ottobre 1997, n. 32.

[117] Aggiunge il comma 2 ter all'art. 4 della L.R. 20 ottobre 1997, n. 32.

[118] Sostituisce la lettera e), comma 1, art. 6 della L.R. 19 febbraio 1998, n. 7.

[119] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 2 della L.R. 10 settembre 1993, n. 46.

[120] Aggiunge la lettera g) al primo comma, art. 42 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90.

[121] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

[122] Modificano l'art. 24 della L.R. 1 settembre 1999, n. 17.

[123] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 7 della L.R. 7 giugno 1990, n. 71.

[124] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

[125] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

[126] Modifica il primo e secondo comma, art. 22 della L.R. 12 settembre 1977, n. 35.

[127] Inserisce un comma nell'art. 23 della L.R. 12 settembre 1977, n. 35.

[128] Modificano l'art. 39 della L.R. 26 giugno 1987, n. 33.

[129] Modifica il comma 3, art. 18 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.

[130] Inserisce l'art. 20 bis nella L.R. 22 dicembre 1999, n. 38.

[131] Modifica il comma 3, art. 33 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38.

[132] Modifica il comma 2, art. 65 bis della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38.

[133] Modifica il comma 1, art. 66 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38.

[134] Sostituisce il comma 2, art. 19 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.

[135] Modifica i commi 1 e 2, art. 17 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[136] Sostituisce il comma 1, art. 27 bis della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[137] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[138] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 18. Inseriva l'art. 27 ter nella L.R. 6 luglio 1998, n. 24.