§ 3.8.70 - L.R. 19 febbraio 1998, n. 7.
Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:19/02/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità e destinatari).
Art. 2.  (Programmazione e risorse).
Art. 3.  (Artigiancredito del Lazio).
Art. 4.  (Natura degli interventi).
Art. 5.  (Convenzioni con l'Artigiancredito).
Art. 6.  (Statuto dell'Artigiancredito del Lazio).
Art. 7.  (Cooperative artigiane di garanzia).
Art. 8.  (Contributi alle cooperative artigiane di garanzia).
Art. 9.  (Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.- Artigiancassa).
Art. 10.  (Progetti speciali).
Art. 11.  (Tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art. 12.  (Interventi a sostegno dell'attività produttiva).
Art. 12 bis.  (Procedimento a sportello).
Art. 13.  (Servizi reali alle imprese artigiane).
Art. 14.  (Finalità e destinatari).
Art. 15.  (Statuti).
Art. 16.  (Interventi).
Art. 17.  (Programmi straordinari).
Art. 18.  (Investimenti per la realizzazione dei programmi straordinari).
Art. 19.  (Sostegno all'artigianato artistico e tradizionale).
Art. 20.  (Settori tutelati).
Art. 21.  (Contrassegno di origine e qualità).
Art. 22.  (Riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico).
Art. 23.  (Comitato per il contrassegno di origine e qualità).
Art. 24.  (Disciplinare di produzione).
Art. 25.  (Corsi di formazione).
Art. 26.  (Programmazione dei corsi di formazione).
Art. 27.  (Domande di ammissione ai corsi di formazione).
Art. 28.  (Botteghe-scuola).
Art. 29.  (Trattamento economico degli allievi).
Art. 30.  (Rimborsi e pagamenti).
Art. 31.  (Attribuzione della qualifica lavorativa).
Art. 32.  (Regolamento di attuazione).
Art. 33.  (Abrogazioni).
Art. 34.  (Disposizioni Transitorie).
Art. 35.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 36.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.8.70 - L.R. 19 febbraio 1998, n. 7. [1]

Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane.

(B.U. 10 marzo 1998, n. 7 - S.O. n. 3).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e destinatari).

     1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, nonché alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, anche a tutela degli utenti e dei consumatori.

     2. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché dei gruppi di imprese artigiane, associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede nel territorio della Regione.

 

     Art. 2. (Programmazione e risorse).

     1. Gli interventi della Regione nel settore dell'artigianato sono attuati attraverso programmi annuali e pluriennali, definiti con il concorso delle organizzazioni di categoria e degli enti locali interessati, sulla base di obiettivi prioritari volti a garantire la qualificazione ed il rafforzamento delle imprese artigiane.

     2. I programmi di intervento della Regione per l'artigianato sono ispirati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

     a) agevolare l'accesso al credito;

     b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in aree e locali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;

     c) sviluppare l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;

     d) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali ed esteri e di cooperazione transnazionale;

     e) promuovere la creazione di servizi reali nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità, del sostegno finanziario alle imprese;

     f) favorire l'accesso al mercato delle tecnologie e ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

     g) valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico e tipico di qualità;

     h) favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale e imprenditoriale.

     3. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è attuato attraverso risorse proprie della Regione e, ove possibile, attraverso quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell'artigianato previsti dalla presente legge.

     3 bis. Ove non previsto dalla presente legge, l'entità massima dei singoli contributi, le condizioni e le modalità per la loro concessione e revoca, i criteri per la determinazione del loro ammontare nonché i tempi di erogazione, sono determinati dal regolamento di attuazione o dagli atti di programmazione [2].

     3 ter. In ogni caso ciascuna impresa può beneficiare, direttamente o indirettamente, di uno o più contributi previsti dalla presente o da altra legge, purché gli aiuti concessi si mantengano entro la categoria di aiuto de minimis come definito dall'Unione Europea [3].

 

CAPO II

SOSTEGNO AL CREDITO

 

     Art. 3. (Artigiancredito del Lazio).

     1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento dell'artigianato attraverso l'associazionismo artigiano di garanzia, prevede la costituzione, come strumento funzionale, di un consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi artigiani previsti dalla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, da ultimo modificata dalla legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2, denominato Artigiancredito del Lazio.

     1 bis. L'Artigiancredito del Lazio è costituito con la partecipazione di almeno una cooperativa artigiana di garanzia per ognuno delle cinque province della Regione Lazio e di almeno un consorzio fidi regionale, costituito ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 [4].

     2. All'Artigiancredito del Lazio possono partecipare altri soggetti di diritto pubblico o privato nonché associazioni di categoria.

 

     Art. 4. (Natura degli interventi).

     1. L'Artigiancredito del Lazio ha finalità di prestazione di garanzie, informazioni tecnico-finanziarie, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative e consorzi soci, nonché delle imprese ad essi associati.

     2. La Regione, sentita la commissione regionale per l'artigianato, annualmente valuta i programmi di attività proposti dall'Artigiancredito e determina i contributi concedibili a sostegno della relativa realizzazione.

     3. Per garantire l'accesso al credito delle imprese socie, l'Artigiancredito del Lazio interviene, anche attraverso apposite convenzioni con la società Unionfidi Lazio di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, utilizzando i fondi che, ai sensi della citata normativa, sono destinati al comparto artigiano.

 

     Art. 5. (Convenzioni con l'Artigiancredito).

     1. La Giunta regionale può avvalersi prioritariamente dell'Artigiancredito del Lazio quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.

     1 bis. La Giunta regionale può altresì affidare ad Artigiancredito del Lazio, attraverso apposita convenzione, la realizzazione di specifici progetti destinati alla valorizzazione, al sostegno ed alla diffusione di iniziative a supporto dell’Artigianato [5].

 

     Art. 6. (Statuto dell'Artigiancredito del Lazio).

     1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui alla presente legge, lo statuto dell'Artigiancredito deve contenere i seguenti requisiti:

     a) fini di mutualità e scopi non di lucro;

     b) possibilità di accesso senza limiti partecipativi prefissati;

     c) diritto di voto negli organi sociali da parte dei soci riferito all'entità dei volumi di prestazione di garanzia esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente e dichiarati in bilancio;

     d) compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione, oltre i compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza amministrativa;

     e) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione, designato dalla Giunta regionale, e un membro designato da ciascuna delle organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative [6];

     f) istituzione di un collegio dei probiviri;

     g) designazione da parte della Regione di un componente effettivo del collegio sindacale scelto tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     h) osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni dell'Artigiancredito del Lazio da parte della cooperativa o consorzio associato e rispetto, entro le linee di indirizzo fornite dalla Regione e/o dagli organismi finanziari collegati, delle procedure stabilite dal consiglio di amministrazione dello stesso Artigiancredito per la gestione dei fondi regionali.

     2. Inoltre l'Artigiancredito fornisce annualmente alla Giunta regionale comunicazione e rendicontazione:

     a) dello stato di utilizzo dei contributi;

     b) delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito;

     c) del corretto adempimento degli obblighi da parte dei soci.

 

     Art. 7. (Cooperative artigiane di garanzia).

     1. La Regione concede contributi alle forme associative tra imprese artigiane che abbiano lo scopo di favorire l'accesso al credito alle imprese anche attraverso la prestazione di garanzie.

     2. Sono ammesse ai benefici di cui al comma 1 le cooperative artigiane di garanzia fidi, operanti nella Regione, che rispondono ai requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133 e che associno almeno cinquecento imprese.

     3. Esse possono svolgere ogni attività tesa a favorire l'accesso al credito degli associati, ivi compresa la prestazione di garanzia dei finanziamenti richiesti, nei limiti di 50 milioni per associato.

     4. Eventuali variazioni al predetto limite possono essere apportate dalla Regione in base alle qualità delle cooperative artigiane di garanzia ed alle risultanze di gestione.

     5. Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati ai sensi dell'articolo 2532, quarto comma del codice civile.

     6. I bilanci delle cooperative devono essere approvati entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

     7. Gli statuti adottati dalle cooperative artigiane di garanzia, conformi allo statuto tipo approvato dal consiglio regionale con propria deliberazione, determinano le operazioni consentite alle cooperative artigiane di garanzia e ne fissano i limiti. Le variazioni allo statuto tipo devono essere preventivamente approvate dalla Regione.

 

     Art. 8. (Contributi alle cooperative artigiane di garanzia).

     1. Alle cooperative di garanzia di cui all'articolo 7, comma 2, purché abbiano operato nel corso dell'esercizio precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo, anche attraverso prestazioni di garanzia a favore delle imprese socie, per un ammontare non inferiore al 50 per cento del capitale sociale, la Regione concede i seguenti contributi:

     a) contributo di lire 10.000= per ciascun socio effettivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo;

     b) contributo pari ad un settantacinquesimo dell'ammontare dei finanziamenti concessi nello stesso periodo. Per i finanziamenti a favore di imprese iscritte all'albo da non oltre un anno, il contributo viene calcolato sulla base di un cinquantesimo dell'ammontare concesso;

     c) contributi una tantum per l'esclusiva attività gestionale delle cooperative, finalizzati all'acquisto di hardware e software nella misura del 50 per cento del costo documentato.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata alla Regione entro il 31 maggio dell'anno per il quale il contributo viene richiesto; contestualmente deve essere prodotto il bilancio dell'esercizio decorso e la dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risultino il numero dei soci effettivi al 31 dicembre dell'anno precedente e l'ammontare dei finanziamenti concessi dalla cooperativa alla stessa data.

     3. Le domande di cui al comma 1, lettera c), devono essere inoltrate entro il 31 maggio dell'anno nel quale si realizzano gli interventi oggetto di contributo. La documentazione giustificativa deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla data della documentazione delle spese sostenute.

 

     Art. 9. (Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.- Artigiancassa).

     1. I contributi regionali, già destinati al finanziamento dei fondi per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito e nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria istituiti presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, vengono erogati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.- Artigiancassa, subentrata nella situazione giuridica di cui era titolare l'ente pubblico economico Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali sono assoggettate dall'Artigiancassa S.p.a. a gestione contabile separata; le relative deliberazioni vengono assunte dal comitato tecnico regionale di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni.

     2. I conferimenti di cui al comma 1 sono altresì destinati a favore delle imprese artigiane in base a specifici indirizzi assunti dalla Giunta regionale, con particolare riferimento:

     a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;

     b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;

     c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

     3. I rapporti tra la Regione e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale che prevede le modalità di utilizzo dei conferimenti regionali, le modalità di rendicontazione, nonché il rimborso delle spese di gestione.

     4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. provvede a comunicare alla Regione i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, sulla scorta delle direttive e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, articolati per settori e per aree territoriali.

 

CAPO III

INCENTIVAZIONI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

     Art. 10. (Progetti speciali).

     1. Nell'ambito delle previsioni del programma regionale di sviluppo o dei piani settoriali, la Regione, al fine di assicurare la migliore gestione e finalizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, può finanziare progetti speciali diretti a realizzare iniziative che si propongono di sostenere le esigenze di sviluppo delle imprese in particolari settori o in specifici ambiti territoriali.

     2. Per la valutazione dei progetti speciali di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di enti o società con provata competenza ed esperienza in materia di sviluppo economico, organizzazione aziendale, marketing e formazione professionale.

     3. Nell'esame dei progetti speciali viene data priorità a quelli presentati a favore di settori investiti da processi di ristrutturazione e riconversione aziendali o di aree a vocazione produttiva.

     4. Le domande per l'ammissione al contributo, corredate di una relazione di fattibilità che evidenzi anche il rapporto costo-benefici, possono essere presentate da parte dei soggetti proponenti entro il 31 maggio dell'anno nel quale si intende dare avvio all'iniziativa e devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori, le risorse proprie da impegnare per l'attuazione.

     5. [7].

 

     Art. 11. (Tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro).

     1. La Regione, in armonia con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, promuove il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.

     2. A tale scopo la Regione, sulla base di uno studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale, mirato alla individuazione ed applicazione delle soluzioni più adeguate, interviene per l'acquisizione e/o l'installazione di attrezzature ed impianti sia per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda, sia per il riciclaggio dei residui di lavorazione.

     3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a lire 30 milioni.

     4. La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno nel quale si intende realizzare il progetto.

     5. La Regione valuta i progetti e determina, in relazione allo stanziamento di bilancio, le priorità per settori di attività. Il contributo concesso viene erogato dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

 

     Art. 12. (Interventi a sostegno dell'attività produttiva).

     1. La Regione, al fine di sostenere nuova imprenditoria e realizzare una localizzazione coerente con le indicazioni del piano territoriale regionale nonché degli strumenti urbanistici comunali, promuove gli investimenti finalizzati a:

     a) realizzazione o acquisto di immobili per uso aziendale e relative attrezzature e macchinari per imprese localizzate in aree destinate agli insediamenti produttivi nonché per le imprese, purché iscritte all'albo da non oltre un anno;

     b) ristrutturazione e conservazione di immobili ad uso laboratori già situati all'interno dei centri storici comunali, limitatamente alle imprese esercenti attività produttive ricomprese nella tabella di cui alla L. 443/1985.

     2. L'importo dei contributi in conto capitale relativi ad investimenti di cui al comma 1 è pari al 30 per cento della spesa ammissibile documentata, con un tetto massimo di lire 50 milioni.

     3. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'investimento e devono essere corredate di idonea documentazione di spesa nonché di certificazione comunale attestante la tipologia dell'area nella quale ricade l'intervento a norma del piano regionale generale vigente.

     3 bis. L'investimento minimo, ammissibile ai benefici di legge, è fissato in lire 30 milioni e ridotto a lire 20 milioni se trattasi di impresa di nuova costituzione. I beni mobili ammessi a contributo sono vincolati all'attività aziendale per tre anni, mentre i beni immobili per cinque anni, fatta eccezione, limitatamente alle sole imprese, nei casi di morte o di invalidità permanente del titolare [8].

     3 ter. La Regione valuta annualmente le domande pervenute tra il 1° giugno dell'anno precedente ed il 31 maggio dell'anno in corso ..

 

          Art. 12 bis. (Procedimento a sportello). [9]

     1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi a favore delle imprese, è adottato il procedimento a sportello di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell'istruttoria delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 12, gestiti anche da soggetti terzi.

     2. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli interventi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

     3. Le attività istruttorie sono definite entro tre mesi dalla presentazione delle domande.

     4. L'elenco delle domande ammesse a contributo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

 

     Art. 13. (Servizi reali alle imprese artigiane).

     1. La Regione favorisce l'accesso delle imprese singole, associate e consorziate, al sistema dei servizi reali.

     2. I servizi reali vengono assicurati dai centri servizi regionali nonché da enti, consorzi, società di servizi.

     3. Ai soggetti di cui al comma 1 sono garantiti i seguenti servizi:

     a) consulenza organizzativo gestionale, economico-finanziaria, tecnologico-produttiva e commerciale;

     b) studi, ricerche e progettazione, con particolare riguardo ai problemi dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti prodotti dalle imprese artigiane.

     4. I contributi regionali, finalizzati alla riduzione del costo dei servizi resi alle imprese, sono concessi annualmente sulla base dei programmi presentati alla Giunta, entro il 30 settembre dell'anno precedente, secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale.

     5. Tali programmi devono privilegiare le imprese artigiane insediate in aree non coperte da altre forme di intervento nazionale o comunitario, finalizzate al conseguimento degli stessi obiettivi.

     6. Il contributo regionale è contenuto entro la misura massima del 35 per cento del costo previsto, per un importo non superiore a lire 10 milioni per ogni impresa artigiana che si avvale del servizio.

 

CAPO IV

ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO

 

     Art. 14. (Finalità e destinatari).

     1. Allo scopo di promuovere l'associazionismo nell'artigianato e di favorire il potenziamento e lo sviluppo delle imprese associate, la Regione concede contributi:

     a) alle forme associative, di cui all'articolo 6 della L. 443/1985, alle quali partecipino almeno cinque imprese artigiane;

     b) alle forme associative di secondo grado costituite tra le forme associative di cui alla lettera a), alle quali partecipino almeno tre di tali forme associative.

     2. Non sono ammesse ai contributi di cui al presente Capo le forme associative che abbiano come scopo esclusivo o prevalente la prestazione di garanzie ai propri soci.

 

     Art. 15. (Statuti).

     1. Per essere ammesse ai benefici di cui al presente Capo le forme associative debbono prevedere nei loro statuti le seguenti clausole:

     a) possibilità per tutti i soci di partecipare agli organismi societari indipendentemente dall'ammontare degli apporti conferiti;

     b) limitazione della quota che ciascun socio può sottoscrivere pari al 20 per cento dell'ammontare del capitale sociale o fondo comune.

 

     Art. 16. (Interventi).

     1. La Regione concede contributi destinati alla costituzione, avviamento e spese di gestione delle cooperative o consorzi nella seguente misura:

     a) non più del 40 per cento delle quote di capitale sociale sottoscritte all'atto della costituzione del consorzio e fino ad un massimo di 70 milioni per la costituzione della nuova forma associativa;

     b) 50 per cento delle spese risultanti dal bilancio consuntivo alla fine del primo anno di attività con un limite massimo di 20 milioni di lire;

     c) 25 per cento delle spese risultanti dai bilanci consuntivi alla fine del secondo e terzo anno di attività con un limite massimo di 10 milioni di lire annue.

 

     Art. 17. (Programmi straordinari).

     1. Al fine di potenziare l'attività delle forme associative la Regione concede contributi alle cooperative o consorzi per la formazione di programmi straordinari di innovazione e sviluppo nonché per l'assunzione di personale qualificato da impiegare nell'attività gestionale con funzioni dirigenziali. Rientrano nei progetti ammissibili le spese derivanti da progettazioni, ricerche e studi diretti a favorire l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l'incremento della produttività, il miglioramento o l'avvio della fase di commercializzazione dei prodotti sui mercati.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è accordato in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 100 milioni.

 

     Art. 18. (Investimenti per la realizzazione dei programmi straordinari).

     1. Per far fronte alle spese per investimenti mobiliari od immobiliari, che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei programmi straordinari predisposti dalle singole forme associative ed assistiti dal contributo ai sensi dell'articolo 17, la Regione può concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile ai consorzi costituiti in forma di società e/o alle singole imprese, in numero non inferiore al 50 per cento dei soci, che aderiscano alla forma associativa che ha proposto il programma.

     2. I limiti dei contributi di cui al comma 1 sono determinati nei seguenti importi:

     a) lire 400 milioni per i consorzi o le società consortili;

     b) lire 30 milioni per ciascuna impresa associata.

     3. Gli importi dei contributi non possono superare il 50 per cento delle spese d'investimento dimostrate.

 

CAPO V

ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

 

     Art. 19. (Sostegno all'artigianato artistico e tradizionale).

     1. In coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano regionale di sviluppo la Regione persegue, nel settore dell'artigianato artistico le seguenti finalità:

     a) qualificazione artistica dei prodotti;

     b) acquisizione di una propria immagine sui mercati;

     c) promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso l'approfondimento della ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale;

     d) sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane del settore;

     e) ricerca e promozione di nuove iniziative di produzione artistica e tradizionale finalizzate a dare continuazione alla storia della cultura artigianale laziale;

     f) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e culturale dell'artigianato laziale.

     2. Ai fini di cui al comma 1:

     a) è istituito il contrassegno delle produzioni artigiane, ad alto contenuto artistico, indicante l'origine e la qualità del prodotto;

     b) è promossa la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata.

 

     Art. 20. (Settori tutelati).

     1. I settori dell'artigianato tutelati sono:

     a) cuoio e tappezzeria;

     b) decorazioni;

     c) fotografia e riproduzione disegni;

     d) legno;

     e) metalli comuni;

     f) metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini;

     g) restauro;

     h) strumenti musicali;

     i) tessitura, ricamo ed affini;

     l) vetro, ceramica, pietra ed affini.

     2. Ulteriori settori possono essere individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, su proposta del comitato regionale per il contrassegno di origine e qualità di cui all'articolo 23.

 

     Art. 21. (Contrassegno di origine e qualità).

     1. Il contrassegno di origine e qualità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), è istituito per la tutela delle produzioni artigiane di alto interesse tradizionale per i caratteri formali e le peculiarità tecniche.

     2. Sono considerate d'arte le produzioni che si distinguono per requisiti dello stile, dei materiali e delle tecniche, individuati nei disciplinari di cui all'articolo 24 che nell'insieme costituiscono, per consolidate tradizioni, il patrimonio culturale di determinate aree del territorio regionale.

     3. L'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 2 ad un massimo di 20 milioni di lire, fatte salve in materia le norme del codice penale.

 

     Art. 22. (Riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico).

     1. Il riconoscimento di impresa artigiana operante nel settore dell'artigianato artistico è attuato mediante idonea annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane, riportando altresì la descrizione della particolare lavorazione attuata.

     2. Possono ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla L. 443/1985, modificata dalla L. 133/1997, la cui produzione sia riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità dei requisiti, alle prescrizioni codificate per ciascun settore di attività dal rispettivo disciplinare.

     3. Alle imprese di cui al comma 1 viene riconosciuto il diritto di avvalersi del contrassegno di origine e qualità.

 

     Art. 23. (Comitato per il contrassegno di origine e qualità).

     1. Presso la Giunta regionale è istituito, con decreto del Presidente, un comitato per il contrassegno di origine e qualità composto da:

     a) l'assessore preposto all'artigianato, con funzioni di presidente, il quale in caso di assenza o di impedimento può farsi sostituire da un suo delegato scelto tra i componenti il comitato stesso;

     b) un esperto designato dall'università di Roma "La Sapienza" scelto fra i docenti di storia dell'arte e discipline artistiche o dell'Accademia di Belle Arti;

     c) il presidente della commissione regionale per l'artigianato;

     d) un esperto designato dall'unione regionale delle camere di commercio industria, agricoltura e artigianato (CCIAA);

     e) i dirigenti regionali preposti alle strutture artigianato, promozione culturale, promozione turistica;

     f) due componenti designati dalle associazioni artigiane più rappresentative esistenti nel Lazio.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale addetto alla struttura artigianato.

     3. Ai componenti del comitato designati è corrisposto, per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno l'indennità prevista per i componenti della commissione regionale per l'artigianato ed il trattamento economico di missione per i componenti residenti in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta.

     4. I membri del comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza nel campo degli studi sugli stili delle produzioni artigiane.

     5. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

     a) predispone il proprio regolamento interno e lo inoltra alla Giunta regionale per l'approvazione e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

     b) predispone il disciplinare di produzione per ciascuno dei settori d'arte riconosciuti o riconoscibili ai sensi della presente legge e lo inoltra alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione;

     c) individua le zone di produzione interessate ed inoltra le relative proposte alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione;

     d) esamina le domande di iscrizione all'albo ad esso inoltrate e le trasmette con proprio parere motivato alla commissione provinciale per l'artigianato per le determinazioni di competenza ai fini dell'iscrizione;

     e) accerta, ai fini dell'iscrizione all'albo, la rispondenza della produzione assoggettabile a tutela alle norme previste dal disciplinare di produzione;

     f) propone alla Giunta regionale le modifiche e gli aggiornamenti dei disciplinari.

     6. Il comitato dura in carica cinque anni; alle spese per il suo funzionamento provvede la Regione.

 

     Art. 24. (Disciplinare di produzione).

     1. Il disciplinare di produzione, approvato dalla Giunta regionale su proposta del comitato per il contrassegno di origine e qualità, descrive e definisce, per ciascun settore di attività artistica individuato ai sensi del presente articolo, i caratteri fondamentali della produzione soggetta a tutela con particolare riferimento allo stile, ai materiali ed alle tecniche, che nell'insieme si qualificano come patrimonio culturale di tradizioni produttive consolidatesi in determinate zone della regione.

     2. Il disciplinare indica le modalità per l'apposizione indelebile del contrassegno di origine e qualità, relativamente alle zone di produzione individuate dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, tenendo conto, altresì, delle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli. delle tecniche e degli stili tradizionali.

     3. L'attività di verifica e di vigilanza sull'osservanza del disciplinare di produzione e sulla rispondenza delle produzioni, cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, alle caratteristiche tecniche ed artistiche fissate dal disciplinare medesimo, compete alle commissioni provinciali per l'artigianato, che adottano i relativi provvedimenti, consistenti in prescrizioni, diffide, sospensioni o cancellazioni dall'albo. Per quanto concerne le procedure relative agli eventuali ricorsi si applicano le norme di cui alle leggi regionali vigenti.

 

CAPO VI

CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE

DELL'ARTIGIANATO: "BOTTEGA-SCUOLA".

 

     Art. 25. (Corsi di formazione).

     1. Nell'ambito dei programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale delle imprese artigiane, previsti dall'articolo 8 della L. 443/1985, modificata dalla L. 133/1997 e dall'articolo 117 della Costituzione, la Regione, nei limiti della disponibilità di bilancio, favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel suo territorio, secondo specifiche norme di indirizzo da essa emanate.

 

     Art. 26. (Programmazione dei corsi di formazione).

     1. I titolari di imprese artigiane, singole o associate, che operano da oltre un quinquennio in uno dei settori di cui all'articolo 4, comma primo, lettera c), della L. 443/1985, modificata dalla L. 133/1997, o in altri settori determinati dalla Giunta regionale, su conforme parere della commissione regionale per l'artigianato, e che intendono partecipare alla formazione di giovani allievi artigiani, devono farne richiesta con apposita domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. L'assessorato competente in materia di artigianato delibera sulle domande pervenute tenendo conto:

     a) dell'anzianità di iscrizione dell'impresa all'albo provinciale delle imprese artigiane;

     b) della dimensione, dell'attrezzatura e dell'organizzazione dell'impresa;

     c) della professionalità del titolare dell'impresa;

     c bis) del percorso formativo proposto [10];

     d) del tipo di attività e della qualità dei prodotti della stessa.

     3. L'assessorato competente in materia di artigianato determina il numero dei giovani che possono essere utilmente formati presso ciascuna impresa nel limite della richiesta formulata.

     4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 viene riconosciuta alle imprese artigiane ammesse alla formazione di giovani allievi la qualifica di bottega-scuola.

     5. L'attività formativa ha inizio, presso le singole botteghe-scuola, il 1° ottobre di ogni anno.

 

     Art. 27. (Domande di ammissione ai corsi di formazione).

     1. I giovani interessati ai corsi di formazione di cui al presente Capo, possono presentare una sola domanda, per l'ammissione ai corsi stessi, specificando la qualifica artigiana che intendono conseguire.

     2. Le domande devono essere presentate all'assessorato competente in materia di artigianato entro il mese di giugno di ogni anno.

     3. Gli interessati devono avere un'età compresa tra i 15 e i 32 anni, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda ed avere assolto agli obblighi scolastici di legge.

     4. Per i giovani in possesso di titolo di studio conseguito presso le scuole d'arte, istituti d'arte, licei artistici, accademie di belle arti, ed altri titoli affini ai corsi di formazione previsti, l'età massima è elevata fino a 35 anni.

     5. Devono essere allegati alla domanda i titoli di studio.

     6. Le domande sono esaminate, per singola qualifica o per qualifiche affini, da un'apposita commissione composta da:

     a) un funzionario designato dall'assessore regionale competente in materia di artigianato, che assume le funzioni di presidente;

     b) i titolari delle botteghe-scuola artigiane interessate alle qualifiche in esame;

     c) due esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

     7. La commissione di cui al comma 6 dispone l'assegnazione degli allievi alle singole botteghe-scuola sulla base di apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. (Botteghe-scuola).

     1. I corsi di formazione hanno durata triennale. La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, deve avvenire, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola.

     2. Per migliorare o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, la commissione propone apposite convenzioni con centri di formazione regionale e con le CCIAA.

     3. Gli allievi sono tenuti a frequentare la bottega-scuola con l'osservanza degli orari previsti dalle leggi sull'apprendistato, salvo i periodi nei quali devono partecipare ai corsi integrativi previsti nel comma 2.

     4. L'amministrazione regionale vigila sul corretto svolgimento dei corsi.

     5. Entro il terzo mese di formazione il titolare della bottega-scuola ha facoltà di rinunciare all'allievo ritenuto inidoneo.

     6. Al termine del primo e del secondo anno di formazione il titolare della bottega-scuola stila, in collaborazione con gli incaricati dei centri di formazione, un giudizio sui risultati conseguiti da ciascun allievo.

     7. In caso di giudizio negativo lo stesso titolare ha facoltà di rinunciare all'allievo ritenuto inidoneo.

     8. Le modalità e condizioni in caso di rinuncia sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 7.

 

     Art. 29. (Trattamento economico degli allievi).

     1. Per l'intero triennio di formazione gli allievi sono considerati, a tutti gli effetti, come studenti e percepiscono esclusivamente un presalario.

     2. L'ammontare del presalario è determinato, per triennio, dalla Giunta regionale, su proposta della competente struttura dell'artigianato, sentita la commissione regionale per l'artigianato.

     3. Il presalario è a carico integrale della Regione per il primo anno di formazione; grava nella misura del 50 per cento sulla Regione e del 50 per cento sull'impresa artigiana nel secondo anno e del 30 per cento sulla Regione e del 70 per cento sull'impresa artigiana nel terzo anno.

     4. Gli allievi sono assicurati unicamente ai sensi dell'articolo 4, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     5. I titolari delle botteghe-scuola sono tenuti a comunicare all'INAIL competente per territorio i nominativi degli allievi in formazione e a corrispondere il premio assicurativo, che viene rimborsato dalla Regione.

 

     Art. 30. (Rimborsi e pagamenti).

     1. I titolari delle imprese artigiane autorizzate ad effettuare i corsi di cui al presente Capo debbono inviare all'assessorato competente in materia di artigianato, entro i 15 giorni successivi alla conclusione di ciascun semestre del periodo di formazione, l'elenco di giovani allievi, con l'indicazione dei giorni di frequenza.

     2. L'amministrazione regionale provvede alla liquidazione del presalario spettante ad ogni allievo, in proporzione alle effettive presenze mensili sia nella bottega-scuola che presso i centri di formazione.

 

     Art. 31. (Attribuzione della qualifica lavorativa).

     1. Al termine del triennio di formazione è attribuita a ciascun allievo la qualifica lavorativa, che vale, in conformità alla legislazione vigente in materia, ai fini dell'avviamento al lavoro.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 32. (Regolamento di attuazione).

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il regolamento di attuazione.

 

     Art. 33. (Abrogazioni).

     1. La legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 (Agevolazioni contributive e creditizie a favore delle imprese artigiane e loro forme associative), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, è abrogata.

 

     Art. 34. (Disposizioni Transitorie).

     1. Le domande di contributo inoltrate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le norme previste dalla legge regionale 51/1987, da ultimo modificata dalla legge regionale 16/1996.

     2. Alla spesa necessaria si provvede a valere sullo stanziamento del capitolo iscritto in bilancio per la corrispondente iniziativa.

 

     Art. 35. (Disposizioni finanziarie).

     1. A partire dall'anno 1998, sono istituiti per gli interventi previsti dalla presente legge i sottoindicati capitoli, così denominati:

     Cap. 22231 "Conferimenti all'Artigiancredito del Lazio per la realizzazione di attività";

     Cap. 22232 "Contributi una tantum alle cooperative artigiane di garanzia per informatizzazione";

     Cap. 22233 "Contributi in conto capitale per progetti speciali in particolari settori dell'artigianato in ambiti territoriali";

     Cap. 22234 "Contributi per la tutela ambientale";

     Cap. 22235 "Contributi alle imprese per ristrutturazione e conservazione dei laboratori in centri storici comunali";

     Cap. 22236 "Contributi alle imprese per acquisizione di servizi reali";

     Cap. 22237 "Contributi per la costituzione di nuove forme associative artigiane";

     Cap. 22238 "Contributi alle forme associative artigiane per la realizzazione di programmi straordinari";

     Cap. 22239 "Spese per il funzionamento del comitato per il contrassegno di origine e qualità";

     Cap. 22240 "Trattamento economico degli allievi delle botteghe- scuola".

     Cap. 22241 Contributi alle cooperative artigiane di garanzia (art. 8 l.r. 7/1998 lett. a) e b);

     Cap. 22242 Conferimenti alla cassa per il Credito alle imprese artigiane (annualità in scadenza nell'esercizio afferenti impegni pregressi) - (art. 9 l.r. 7/1998);

     Cap. 22243 Conferimenti alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane (nuovo limite d'impegno) - (art. 9 l.r. 7/1998);

     Cap. 22244 Contributo in conto capitale per investimenti in aree attrezzate (art. 12, comma 1, lett. a) l.r. 7/1998) [11].

     2. Con l'abrogazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51, richiamata dalla presente legge, nel bilancio di previsione 1998 vengono soppressi i seguenti capitoli: 22207, 22209, 22219, 22221, 22222, 22223, 22224 e 22230 che restano iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui. Ai capitoli di nuova istituzione di cui al comma 1 sono trasferiti gli stanziamenti dei capitoli 22207, 22219, 22221 e 2222 secondo lo schema seguente:

     dal Cap. 22207 al Cap. 22241

     "      " 22219 "     " 22242

     "      " 22221 "     " 22243

     "      " 22222 "     " 22244

     Fino all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 32 della l.r. 7/1998 rimangono confermate le modalità e le procedure già individuate ai sensi della l.r. 51/1987 e successive modificazioni.

     Alla copertura finanziaria dei capitoli 22231, 22232, 22233, 22234, 22235, 22236, 22237, 22238, 22239 e 22240 si provvede successivamente alla definizione dei programmi di cui all'articolo 2 della legge stessa [12].

 

     Art. 36. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 3.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 3.

[5] Comma inserito dall’art. 81 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 268 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 3.

[8] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[9] Articolo inserito dall’art. 65 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[10] Lettera inserita dall'art. 202 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 1998, n. 31.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 1998, n. 31.