§ 54.4.22 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:31/03/1998
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Modalità di attuazione
Art. 3.  Procedimenti e moduli organizzativi
Art. 4.  Procedura automatica
Art. 5.  Procedura valutativa
Art. 6.  Procedura negoziale
Art. 7.  Procedure di erogazione
Art. 8.  Ispezioni e controlli
Art. 9.  Revoca dei benefici e sanzioni
Art. 10.  Programmazione degli interventi
Art. 11.  Monitoraggio e valutazione dell'efficacia
Art. 12.  Disposizioni di attuazione


§ 54.4.22 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 30 aprile 1998, n. 99)

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi, nonché le deroghe necessarie per l'attuazione di interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali.

     3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 2. Modalità di attuazione

     1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modifiche e integrazioni.

     2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

     3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

 

          Art. 3. Procedimenti e moduli organizzativi

     1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

     2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso è disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsità dei documenti.

     3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

 

          Art. 4. Procedura automatica

     1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

     2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

     3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

     4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

     5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento.

     6. L'iniziativa è realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.

 

          Art. 5. Procedura valutativa

     1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3. [1]

     2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

     3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

     4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

     5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 6. Procedura negoziale

     1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.

     2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

     3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 4. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

     4. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

     5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

 

          Art. 7. Procedure di erogazione

     1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.

     3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     4. Il bonus fiscale può essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.

     5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.

     6. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'articolo 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

     7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.

     8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.

     9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi.

 

          Art. 8. Ispezioni e controlli

     1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

     3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.

 

          Art. 9. Revoca dei benefici e sanzioni

     1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

     2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

     3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

     4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

     5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

     6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.

 

          Art. 10. Programmazione degli interventi

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-Città, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella quale sono indicati [2]:

     a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;

     b) lo stato di attuazione delle singole normative;

     c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

     d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

     2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'importo così determinato viene iscritto sotto la voce "Ministero del tesoro", per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in conformità alle indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria.

     3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, la legge di accompagnamento alla legge finanziaria indica:

     a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;

     b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi interventi.

 

          Art. 11. Monitoraggio e valutazione dell'efficacia

     1. Ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

     2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità di intervento.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

     4. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione della quale per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati:

     a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti sui fondi di cui all'articolo 7, comma 9;

     b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

     c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

     d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili.

 

          Art. 12. Disposizioni di attuazione

     1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai principi del presente decreto.

     2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

     3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998 [3] .

     4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attività di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Per gli interventi già concessi alla predetta data, le medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al comma 3.

 


[1] I termini di cui al presente comma sono ridotti a quindici giorni per effetto dell’art.1 del D.L. 7 maggio 2002, n. 85.

[2] Alinea così modificato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 24 maggio 1999, n. 148.