§ 95.1.64 – D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:28/01/1988
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Istituzione del servizio centrale della riscossione.
Art. 2.  Compiti del servizio centrale.
Art. 3.  Commissione consultiva.
Art. 4.  Segreteria tecnica.
Art. 5.  Ufficio statistico.
Art. 6.  Ufficio ispettivo.
Art. 7.  Ambiti territoriali della concessione del servizio.
Art. 8.  Durata della concessione.
Art. 9.  Modalità di affidamento del servizio e requisiti di idoneità.
Art. 10.  Registro delle aziende concessionarie.
Art. 11.  Iscrizione nel registro.
Art. 12.  Notizie inerenti all'attività del concessionario.
Art. 13.  Cancellazione dal registro.
Art. 14.  Vigilanza e controllo.
Art. 15.  Sospensione cautelare dell'attività di gestione.
Art. 16.  Nomina e funzioni del commissario.
Art. 17.  Cessazione del commissario.
Art. 18.  Recesso dalla concessione.
Art. 19.  Revoca della concessione.
Art. 20.  Decadenza dalla concessione.
Art. 21.  Notifica dei provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione.
Art. 22.  Effetti della revoca o della decadenza.
Art. 23.  Mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione della concessione.
Art. 24.  Nomina.
Art. 25.  Compensi e spese.
Art. 26.  Obblighi del commissario governativo.
Art. 27.  Cessazione del commissario governativo e conferimento in concessione della gestione.
Art. 28.  Rendiconto del commissario governativo.
Art. 29.  Richiesta di rinnovo della concessione.
Art. 30.  Procedura di rinnovo.
Art. 31.  Soggetti della concessione.
Art. 32.  Obblighi generali.
Art. 33.  Esecuzione degli sgravi per indebito.
Art. 34.  Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti.
Art. 35.  Obbligo di informazione.
Art. 36.  Obbligo di contabilizzazione.
Art. 37.  Quietanze e annotazioni.
Art. 38.  Obblighi del concessionario delegato.
Art. 39.  Conto giudiziale dei versamenti diretti e delle riscossioni per ruolo.
Art. 40.  Chiamata in causa dell'ente creditore.
Art. 41.  Cambiamento di gestione.
Art. 42.  Residui di gestione.
Art. 42 bis.  Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione.
Art. 43.  Rate scadute durante la gestione del commissario governativo e la vacanza della concessione.
Art. 44.  Residui di gestione del concessionario in caso di revoca o decadenza del commissario governativo.
Art. 45.  Rendiconto e discarico.
Art. 46.  Cauzione.
Art. 47.  Modalità di prestazione.
Art. 48.  Cauzione in titoli.
Art. 49.  Cauzione mediante ipoteca.
Art. 50.  Assicurazione dei fabbricati ipotecati.
Art. 51.  Vincoli od ipoteche iscritte per i periodi di gestione anteriori.
Art. 52.  Cauzione mediante polizza fideiussoria.
Art. 53.  Dichiarazione di idoneità della cauzione.
Art. 54.  Adeguamento della cauzione nel corso della gestione.
Art. 55.  Sostituzione della cauzione.
Art. 56.  Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione.
Art. 57.  Procedura di espropriazione della cauzione.
Art. 58.  Riparto fra gli aventi diritto.
Art. 59.  Reintegrazione della cauzione.
Art. 60.  Svincolo della cauzione.
Art. 61.  Compensi e rimborsi spese.
Art. 62.  Provvedimenti di dilazione nei versamenti.
Art. 63.  Riscossione mediante ruoli delle entrate già riscosse tramite esattorie.
Art. 64.  Risultanze ed epurazione dei ruoli.
Art. 65.  Ruoli a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Art. 66.  Riscossione mediante versamenti diretti.
Art. 67.  Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette.
Art. 68.  Riscossione coattiva dei tributi locali.
Art. 69.  Riscossione di altre entrate.
Art. 70.  Autorizzazione al terzo incanto di enti diversi dallo Stato.
Art. 71.  Pagamento del prezzo di devoluzione degli immobili.
Art. 72.  Versamento delle somme riscosse mediante ruoli.
Art. 73.  Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti.
Art. 74.  Diritto al rimborso o al discarico.
Art. 75.  Termini per l'espletamento della procedura esecutiva.
Art. 76.  Esonero dalla procedura immobiliare.
Art. 77.  Presentazione della domanda di rimborso.
Art. 78.  Procedure concorsuali.
Art. 79.  Verbali di pignoramento.
Art. 80.  Nuove procedure.
Art. 81.  Irreperibilità del debitore.
Art. 82.  Perdita del diritto al rimborso.
Art. 83.  Ammissione o diniego del rimborso.
Art. 84.  Esecuzione del rimborso.
Art. 85.  Ricorsi.
Art. 86.  Sgravio provvisorio.
Art. 87.  Annotazione nei ruoli o negli schedari.
Art. 88.  Recupero delle quote già comprese in domande di rimborso per inesigibilità.
Art. 89.  Reiscrizione nei ruoli.
Art. 90.  Discarico di quote inesigibili.
Art. 91.  Collettore.
Art. 92.  Nomina e patente del collettore.
Art. 93.  Cessazione e revoca del collettore.
Art. 94.  Istituzione e tenuta dell'albo dei collettori.
Art. 95.  Funzionamento della commissione.
Art. 96.  Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei collettori.
Art. 97.  Cause di esclusione.
Art. 98.  Cancellazione dall'albo.
Art. 99.  Ufficiali di riscossione.
Art. 100.  Funzioni degli ufficiali di riscossione.
Art. 101.  Registro cronologico e bollettario.
Art. 102.  Messi notificatori.
Art. 103.  Segreto d'ufficio.
Art. 104.  Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori.
Art. 105.  Mancata esecuzione di sgravi per indebito.
Art. 106.  Riscossione di somme rimborsate per inesigibilità comprese nella domanda.
Art. 107.  Atti compiuti da personale non abilitato.
Art. 108.  Tardivo versamento da parte del concessionario delegato.
Art. 109.  Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico.
Art. 110.  Falsità nelle relazioni di notifica.
Art. 111.  Altre infrazioni.
Art. 112.  Procedura di applicazione delle pene pecuniarie.
Art. 113.  Durata della concessione.
Art. 114.  Ambiti territoriali.
Art. 115.  Conferimento del servizio per il primo quinquennio.
Art. 116.  Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali.
Art. 117.  Adeguamento della cauzione per il primo quinquennio di gestione.
Art. 118.  Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione.
Art. 119.  Sgravio provvisorio.
Art. 120.  Liquidazione mediante speciali titoli di debito pubblico.
Art. 121.  Mantenimento in servizio del personale dei concessionari.
Art. 122.  Rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.
Art. 123.  Assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.
Art. 124.  Esodo volontario del personale già dipendente dalle esattorie delle imposte dirette.
Art. 125.  Fondo di previdenza.
Art. 126.  Definizione di controversie in via amministrativa.
Art. 127.  Notificazione degli atti e dei provvedimenti.
Art. 128.  Regime fiscale degli atti di conferimento delle concessioni e del procedimento esecutivo di riscossione.
Art. 129.  Riferimenti legislativi.
Art. 130.  Norme abrogate.
Art. 131.  Trasferimento delle esattorie gestite dalla Società Esattorie Vacanti.
Art. 132.  Servizio della riscossione della Regione siciliana.
Art. 133.  Entrata in funzione del servizio centrale di riscossione.
Art. 134.  Entrata in vigore.


§ 95.1.64 – D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. [1]

Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

(G.U. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

 

Art. 1. Istituzione del servizio centrale della riscossione.

     1. E' istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei tributi, che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.

     2. Il servizio è diretto da un funzionario con qualifica di dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo; nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica della commissione di cui all'art. 3.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze è disposta l'assegnazione del personale dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il funzionamento degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e della segreteria tecnica di cui all'art. 4.

     4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro annesso al presente decreto.

 

     Art. 2. Compiti del servizio centrale.

     1. Il servizio centrale provvede, con affidamento in concessione amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'art. 31:

     a) alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano riscossi tramite esattorie;

     b) alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonché alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

     c) alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità;

     d) alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

     e) alla riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori;

     f) alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonché dei contributi di spettanza degli enti locali.

     2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi, penalità ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, può disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici.

     4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonché di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15 e di decadenza dei concessionari nei casi stabiliti dall'art. 20, e dei provvedimenti di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarità delle riscossioni; coordina l'attività dei concessionari con quella degli uffici finanziari: provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e le gestioni esattoriali e ricevitoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime.

 

     Art. 3. Commissione consultiva.

     1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

     2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di:

     a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;

     b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'articolo 61 spettanti ai concessionari;

     c) procedure di conferimento delle concessioni;

     d) vigilanza sulla attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, con facoltà propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attività di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza della concessione. La commissione esprime, altresì, i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

     3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.

     4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

     5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci.

     6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 è disposto con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attività di servizio, ovvero in quiescenza da meno di due anni.

     7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego.

     8. La commissione è convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità.

     9. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.

     10. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico.

     11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualità e alla quantità dell'impegno richiesto.

 

     Art. 4. Segreteria tecnica.

     1. La segreteria tecnica della commissione consultiva è costituita con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.

     2. Alla segreteria è preposto un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica di primo dirigente.

     3. Il personale assegnato alla segreteria non può comunque superare le ottanta unità, di cui non più di trenta con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

     4. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:

     a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attività della commissione;

     b) i rapporti della commissione con il servizio centrale e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;

     c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.

 

     Art. 5. Ufficio statistico.

     1. L'ufficio statistico provvede all'acquisizione ed all'elaborazione dei dati relativi agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa, finalizzate alle necessità del servizio centrale e della commissione consultiva, avvalendosi anche del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici. Lo stesso ufficio studia ogni altro fenomeno interessante lo svolgimento del servizio di riscossione e ne cura l'elaborazione statistica anche a richiesta della commissione consultiva.

 

     Art. 6. Ufficio ispettivo.

     1. Il servizio centrale provvede, tramite l'ufficio ispettivo, anche avvalendosi degli uffici periferici, alla vigilanza sulla regolarità dei versamenti e della gestione ed effettua le indagini disposte dal dirigente del servizio stesso.

     2. Se dallo svolgimento dell'attività ispettiva emergono elementi tali da far ipotizzare carenze o irregolarità nel funzionamento degli uffici finanziari, il capo del servizio centrale ne dà notizia alla direzione generale competente.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

 

     Art. 7. Ambiti territoriali della concessione del servizio.

     1. Il servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati all'art. 2 è affidato, nei singoli ambiti territoriali determinati con decreto del Ministro delle finanze, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'art. 31, ai quali è attribuita la qualità di agenti della riscossione. Tale decreto dovrà stabilire, nell'ipotesi di ambiti interprovinciali, gli uffici delle amministrazioni competenti ai fini dei rapporti con i concessionari.

     2. La determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni deve essere effettuata individuando, per aree a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente, ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili. L'unità medesima può essere individuata anche per ambiti interprovinciali, qualora delimitazioni territoriali di minore estensione comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione [2].

     3. Le modificazioni degli ambiti territoriali di cui al comma 2 devono essere adottate con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'art. 3, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.

     4. Per ciascun ambito territoriale il servizio centrale provvede d'ufficio, per i versamenti diretti di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, all'apertura di un conto corrente vincolato a favore del Ministero del tesoro per l'ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera a).

 

     Art. 8. Durata della concessione.

     1. La durata della concessione è decennale e decorre dalla data prevista dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, per l'inizio del servizio della riscossione.

     2. Qualora nel corso del decennio venga conferita al medesimo concessionario altra concessione, la durata di quest'ultima non si protrae oltre il termine di scadenza della concessione di cui è già titolare il subentrante.

 

     Art. 9. Modalità di affidamento del servizio e requisiti di idoneità.

     1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'articolo 115, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio centrale cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'articolo 61, e la cauzione di cui all'articolo 46.

     2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

     3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.

     4. Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le società di cui all'articolo 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle società diverse dagli istituti di credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31.

     5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente più idoneo all'espletamento del servizio, deve tenersi conto in ogni caso, nella valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi:

     a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

     b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza del servizio di riscossione richieste dall'estensione della concessione;

     c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo a soddisfare anche le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro, all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati relativi ai versamenti diretti di cui all'articolo 66;

     d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio;

     e) impegno, professionalità ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle che possono costituire integrazione dell'unità organizzativa di cui all'articolo 7, comma 2.

     6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverrà in favore del richiedente ritenuto più idoneo allo svolgimento del servizio, sulla base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3.

     7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresì il termine entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'articolo 46.

 

     Art. 10. Registro delle aziende concessionarie.

     1. Presso il servizio centrale è tenuto un registro dei concessionari per ambiti territoriali.

 

     Art. 11. Iscrizione nel registro.

     1. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di conferimento della concessione i concessionari, a pena di decadenza, devono richiedere al servizio centrale l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 10.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati la documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione nel registro, nonché i termini e le modalità per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione.

 

     Art. 12. Notizie inerenti all'attività del concessionario.

     1. Nel registro indicato nell'articolo 10 saranno annotati, con riferimento ad ogni singolo concessionario, tutte le notizie inerenti all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, diversi dalle aziende e istituti di credito, nel caso di trasferimento di azioni per atto tra vivi, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dal servizio centrale.

     2. Nel registro sono, altresì, annotati le ispezioni e le verifiche disposte ai sensi dell'articolo 14, nonché gli estremi dei provvedimenti di sospensione dell'attività e di irrogazione di sanzioni pecuniarie.

 

     Art. 13. Cancellazione dal registro.

     1. Sono cancellati dal registro i concessionari per i quali non sia intervenuto il rinnovo della concessione, ovvero si sia verificato recesso o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di revoca o di decadenza.

 

     Art. 14. Vigilanza e controllo.

     1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza del servizio centrale, il quale esegue o dispone, anche su proposta del competente intendente di finanza, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonché, ove occorra, verifiche di carattere straordinario sull'andamento delle gestioni e dei servizi della riscossione.

     2. Nell'esercizio della vigilanza deve, in particolare, essere accertata qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione nonché la regolarità del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio, verranno impartite le istruzioni per lo svolgimento delle attività di ispezione di cui al comma 1.

     4. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate, d'ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino all'emanazione del decreto di svincolo della cauzione.

 

CAPO III

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE

DEL CONCESSIONARIO E NOMINA DI UN COMMISSARIO

 

     Art. 15. Sospensione cautelare dell'attività di gestione.

     1. Quando il concessionario abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze o sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, può disporre cautelarmente la sospensione dell'attività di gestione del concessionario.

     2. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, comma 1, nel disciplinare speciale o nella convenzione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 9, il Ministro delle finanze provvede alla sospensione cautelare del concessionario e, contestualmente, lo invita a ripristinare i suddetti requisiti o condizioni entro un termine non superiore a sessanta giorni [3].

     2 bis. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2 [4].

 

     Art. 16. Nomina e funzioni del commissario.

     1. Quando, ai sensi dell'articolo 15, viene disposta la sospensione del concessionario, il Ministro delle finanze nomina un commissario, da scegliersi tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che assume la titolarità dei poteri inerenti alla rappresentanza e alla gestione del servizio di riscossione.

     2. Con lo stesso decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al commissario ed è disposto che venga prestata congrua garanzia anche per mezzo di fideiussione.

     3. Le spese della sostituzione ed il compenso spettante al commissario sono a carico del concessionario. In caso di insolvenza del concessionario l'onere è ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati.

     4. Subito dopo la nomina, il commissario e l'intendente di finanza devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dalla documentazione tenuta dal concessionario e dai bollettari in carico al medesimo.

 

     Art. 17. Cessazione del commissario.

     1. Quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato la nomina del commissario, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione, di cui all'articolo 3, dispone la cessazione del commissario e riammette nella gestione del servizio il concessionario.

 

CAPO IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

 

     Art. 18. Recesso dalla concessione.

     1. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale dei compensi di cui all'articolo 61, comma 8, il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

     2. La dichiarazione di recesso è notificata, nei modi previsti dal codice di procedura civile, al servizio centrale il quale provvede ad informare il competente intendente di finanza.

     3. Si applicano al concessionario recedente le norme contenute nell'articolo 41, commi 1 e 2.

 

     Art. 19. Revoca della concessione.

     1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca [5].

     2. La revoca non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.

 

     Art. 20. Decadenza dalla concessione.

     1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

     a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;

     b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti;

     c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare;

     d) si rifiuti, pur nell'accertata remuneratività del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3;

     e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito;

     f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 54;

     g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'articolo 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;

     h) negli altri casi previsti dal presente decreto.

     2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.

     3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'articolo 3 e il competente intendente di finanza.

     4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza.

 

     Art. 21. Notifica dei provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione.

     1. I provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione sono notificati, a cura del servizio centrale, nei modi previsti dal codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla loro adozione.

     2. Avverso i provvedimenti è ammessa opposizione al Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. Il Ministro decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso.

 

     Art. 22. Effetti della revoca o della decadenza.

     1. La notificazione del decreto di revoca o di decadenza priva il concessionario, i collettori, gli ufficiali di riscossione e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.

     2. L'intendente di finanza diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario revocato o decaduto, dando incarico ai sindaci di garantire che al provvedimento di revoca o di decadenza venga data idonea pubblicità, anche mediante l'affissione di appositi avvisi. Lo stesso intendente provvede inoltre a ritirare i bollettari, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti la gestione, raccogliendoli in plichi suggellati; di tali operazioni è redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario revocato o decaduto o di ufficio se questi non è presente.

     3. Per la riattivazione del servizio della riscossione l'amministrazione provvede alla nomina di un commissario governativo e si applicano le disposizioni del Capo V.

     4. I bollettari, i ruoli, i registri e i documenti ritirati al concessionario sono consegnati dal competente intendente di finanza, con apposito processo verbale, al commissario governativo.

     5. Il concessionario revocato o decaduto ha facoltà di intervenire alle operazioni di consegna.

 

     Art. 23. Mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione della concessione.

     1. Il personale, che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuità.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto sessanta anni di età e abbiano maturato il diritto alla pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

 

CAPO V

COMMISSARIO GOVERNATIVO

DELEGATO PROVVISORIAMENTE ALLA RISCOSSIONE

 

     Art. 24. Nomina. [6]

     1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 ed in ogni altro caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio, il Ministro delle finanze nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, scegliendolo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 31 che ne facciano domanda, con preferenza per i concessionari iscritti nel registro dei concessionari.

     2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, il Ministro delle finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio di riscossione.

     3. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

 

     Art. 25. Compensi e spese.

     1. Col decreto ministeriale di nomina del commissario governativo vengono stabilite, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario, la misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi delle spese a lui spettanti, nonché le modalità di partecipazione dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni comunali interessate alle spese per i locali e per gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, restando a carico del commissario stesso le altre spese di gestione.

 

     Art. 26. Obblighi del commissario governativo.

     1. Il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione risponde del non riscosso come riscosso, salva la facoltà per il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo, ed è tenuto a prestare cauzione. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, si applica anche nell'ipotesi in cui il commissario governativo sia soggetto diverso da azienda ed istituto di credito [7].

     2. Il commissario governativo provvede, altresì, alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.

 

CAPO VI

RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

 

     Art. 27. Cessazione del commissario governativo e conferimento in concessione della gestione.

     1. Il commissario governativo cessa dalle funzioni con il conferimento della concessione, ma la nomina può essere in qualsiasi momento revocata con decreto del Ministro delle finanze, che provvede alla sostituzione.

     2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.

 

     Art. 28. Rendiconto del commissario governativo.

     1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle sue funzioni, se questa avvenga prima, il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione rende il conto giudiziale della gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'articolo 618 del regolamento stesso provvede l'intendente di finanza. Dopo la parifica il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

     2. Nei termini di cui al comma 1 il commissario governativo rende agli enti interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda.

     3. Il discarico delle quote inesigibili è regolato a norma dell'articolo 90.

 

CAPO VII

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

 

     Art. 29. Richiesta di rinnovo della concessione.

     1. Il rinnovo della concessione può essere chiesto, nel mese di febbraio dell'ultimo anno del periodo di gestione, con lettera raccomandata al servizio centrale.

 

     Art. 30. Procedura di rinnovo.

     1. Se la domanda di rinnovo di cui all'articolo 29 è stata presentata tempestivamente, il Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, rilevato che sussistono i requisiti di cui all'articolo 9 e valutato il particolare impegno e la regolarità ed efficienza dimostrati nella gestione del servizio, può rinnovare con proprio decreto la concessione entro il 30 aprile; in tal caso fissa il termine per la stipula della convenzione prevista dallo stesso articolo 9.

 

TITOLO II

RAPPORTO DI CONCESSIONE

 

CAPO I

AGENTI DELLA RISCOSSIONE

 

     Art. 31. Soggetti della concessione.

     1. La concessione può essere conferita:

     a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

     b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito;

     c) alle società per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle società per azioni già esercenti attività esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'articolo 2437 del codice civile [8];

     d) alle società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.

     2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:

     a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati;

     b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore o che per irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono stati oggetto di provvedimento di revoca dalla nomina o sono stati dispensati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo notificatore;

     c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici;

     d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a conoscenza che sono sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicate nel comma 1, devono darne notizia al Ministero delle finanze. Analoga informativa è trasmessa dall'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti.

     3. Non possono, inoltre, essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:

     a) i membri del Parlamento e del Governo;

     b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente;

     c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego [9];

     d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di società.

     4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b), e c), si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere c) e d) [10].

 

CAPO II

OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

 

     Art. 32. Obblighi generali.

     1. Il concessionario è tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarità della gestione.

     2. Il numero, l'ubicazione e le modalità di funzionamento degli sportelli di riscossione, nonché particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli, saranno stabilite nel disciplinare.

     3. [11].

     4. Il concessionario deve prestare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.

     5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, ed il pagamento delle stesse nonché le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresì, la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 [12].

     6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 33. Esecuzione degli sgravi per indebito.

     1. Gli sgravi disposti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dal concessionario in carica, con le modalità stabilite dal servizio centrale, entro tre mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Entro il giorno successivo deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire.

     2. A richiesta del concessionario l'intendente di finanza può prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma 1 per l'esecuzione degli sgravi.

     3. Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, nelle posizioni dei contribuenti.

     4. Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore, con le annotazioni del caso, nel termine di versamento stabilito dal comma 1.

 

     Art. 34. Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti.

     1. Il concessionario deve conservare i ruoli, i registri, le distinte di versamento, le distinte riepilogative e gli altri atti della gestione per dieci anni dalla loro compilazione; per i ruoli tale termine decorre dalla data della loro consegna da parte dell'intendente di finanza.

     1 bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici [13].

 

     Art. 35. Obbligo di informazione.

     1. I concessionari sono tenuti a fornire le informazioni di carattere tecnico gestionale e finanziario relative al servizio esercitato in conformità alle richieste del servizio centrale al quale sono, altresì, tenuti a fornire, entro il 31 marzo di ciascun anno, i prospetti relativi alle riscossioni, distinti per voci di entrata, effettuate nell'anno precedente. Con le modalità e nei termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, i concessionari sono tenuti a trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse.

     2. Ai fini dell'uniformità delle rilevazioni il servizio centrale curerà tempestivamente la predisposizione di schemi per ciascun tipo di prospetto.

     3. Le società per azioni sono tenute a trasmettere al servizio centrale il proprio bilancio relativo all'anno precedente entro trenta giorni dalla data di approvazione.

     4. Fermo restando l'obbligo della trasmissione del bilancio a norma del comma 3, le società che non hanno provveduto alla approvazione del bilancio sono tenute a trasmettere, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico-finanziario provvisorio relativo al servizio di riscossione svolto nell'anno precedente.

     5. Le aziende e gli istituti di credito, le casse rurali ed artigiane o le loro speciali sezioni autonome devono comunicare un conto consuntivo relativo alla gestione del servizio di riscossione secondo lo schema tipo da definirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

     6. Particolari rilevazioni potranno essere chieste dal servizio centrale per lo studio della frequenza, nonché della qualità delle entrate e dell'esito delle procedure coattive.

 

     Art. 36. Obbligo di contabilizzazione.

     1. I concessionari devono tenere distinte contabilità per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli; con decreto ministeriale sono stabilite le relative modalità nonché quelle di tenuta e conservazione di singole posizioni per ogni contribuente ai fini della annotazione delle diverse riscossioni. Lo stesso decreto stabilisce i criteri per la tenuta della contabilità quando l'ambito territoriale è costituito dal territorio di più comuni.

     2. Il concessionario deve aprire a proprio nome un conto corrente postale per la riscossione mediante ruoli ed è responsabile della gestione del conto corrente postale vincolato di cui all'articolo 7, comma 4.

     3. Il Ministro delle finanze, su richiesta dei concessionari interessati, può autorizzare per le riscossioni, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo, l'adozione di sistemi di scritturazione, di pagamento, di quietanzamento e di archiviazione diversi da quelli prescritti, quando è richiesta dall'impiego di sistemi meccanografici, elettronici e simili e restano garantiti la regolarità della gestione e gli interessi dei contribuenti.

     4. Per la formazione meccanografica dei ruoli il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre l'impiego di sistemi e strumenti rispondenti alle esigenze del servizio e conformi a quelli adottati dall'amministrazione finanziaria.

 

     Art. 37. Quietanze e annotazioni.

     1. Le quietanze rilasciate dal concessionario ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministero delle finanze.

     2. Le annotazioni, sulle singole posizioni dei contribuenti, degli eseguiti versamenti vanno effettuate nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione.

 

     Art. 38. Obblighi del concessionario delegato.

     1. Il concessionario delegato, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve esperire la procedura esecutiva nei confronti del contribuente nei termini fissati dall'articolo 75 del presente decreto e, qualora l'esecuzione sia riuscita infruttuosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione al concessionario delegante entro dieci giorni dal compimento dell'esecuzione.

     2. Salvo il diritto del concessionario delegante al compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera c), se il ricavo dell'esecuzione compiuta dal concessionario delegato non è sufficiente a coprire le spese, il concessionario delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi, restando a suo carico le spese previste dall'articolo 61 del decreto n. 602 del 1973. Il concessionario delegato non può imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo avere soddisfatto interamente il credito del concessionario delegante.

     3. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 60, terzo comma, del decreto n. 602 del 1973, il concessionario delegante può chiedere all'intendente di finanza, nella cui circoscrizione opera il concessionario delegato, di promuovere, tramite altro concessionario operante nella provincia, ovvero, in mancanza, in provincia viciniore, nei confronti del concessionario delegato la procedura coattiva prevista dagli articoli 56 e successivi del presente decreto per il recupero delle somme non riscosse o non versate.

 

     Art. 39. Conto giudiziale dei versamenti diretti e delle riscossioni per ruolo.

     1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, il concessionario rende separati conti giudiziali della gestione relativa ai versamenti diretti e di quella relativa alla riscossione per ruolo a norma dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e dell'articolo 610 del relativo regolamento e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'articolo 618 dello stesso regolamento provvede l'intendente di finanza. Dopo la parifica, il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 [14].

     2. Nello stesso termine indicato al comma 1 il concessionario rende il conto della gestione agli altri enti interessati per la parte di rispettiva pertinenza.

 

     Art. 40. Chiamata in causa dell'ente creditore.

     1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non concernono esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

 

     Art. 41. Cambiamento di gestione. [15]

 

     Art. 42. Residui di gestione. [16]

     1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarità del servizio, ovvero durante la vacanza della concessione o la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione.

 

     Art. 42 bis. Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione. [17]

     In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

 

     Art. 43. Rate scadute durante la gestione del commissario governativo e la vacanza della concessione.

     1. L'intendente di finanza consegna al nuovo concessionario gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione o durante la vacanza della concessione.

     2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione in tre rate uguali in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi.

     3. Nel caso di incapienza della cauzione prestata dal commissario governativo, il nuovo concessionario deve procedere nei suoi confronti su disposizione del servizio centrale, per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili, avvalendosi delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     4. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1, 2 e 3, il nuovo concessionario ha diritto ai compensi per tali riscossioni nelle misure stabilite dall'atto di conferimento della concessione.

 

     Art. 44. Residui di gestione del concessionario in caso di revoca o decadenza del commissario governativo.

     1. Per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l'intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario.

     2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato.

     3. Il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno dal mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti.

     4. Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti, eccettuate quelle relative a tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite, a norma dell'articolo 58, tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze.

     5. Le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero dal commissario governativo, sono rimborsate a quest'ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell'intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso.

 

     Art. 45. Rendiconto e discarico.

     1. Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilità devono essere presentate dal commissario governativo o dal nuovo concessionario nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui.

     2. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma 1, il commissario governativo o il nuovo concessionario rende, all'intendente di finanza ed agli altri enti impositori, il rendiconto della gestione dei residui, fermo restando l'obbligo del conto giudiziale dell'intera gestione di cui all'articolo 28, comma 1, e all'articolo 39, comma 1.

     3. Se il commissario governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal comma 1, le domande di discarico devono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione delle funzioni. Il commissario governativo consegna al nuovo concessionario gli elenchi de residui non ancora riscossi e gli atti e i documenti relativi alle procedure in corso. Di tale consegna è redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato.

     4. L'intendente di finanza e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo concessionario, a norma degli articoli 56 e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate.

 

CAPO III

OBBLIGHI DI GARANZIA

 

     Art. 46. Cauzione.

     1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione, ivi compreso quello per l'eventuale svolgimento del servizio di tesoreria degli enti locali, deve essere prestata dal concessionario della riscossione o, da altri per lui, una cauzione rapportata ad un trentaseiesimo dell'importo complessivo delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente quello del conferimento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo.

     2. La misura della cauzione è determinata dal servizio centrale nei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

     3. Se il concessionario è una azienda o un istituto di credito, la cauzione può essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro delle finanze, fino ad un terzo dell'ammontare indicato nel comma 1.

 

     Art. 47. Modalità di prestazione.

     1. La cauzione può essere prestata:

     a) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti;

     b) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ivi compresi gli speciali titoli decennali di debito pubblico di cui all'articolo 120, ovvero di altri titoli che per legge possono essere accettati a garanzia delle gestioni;

     c) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate nella lettera b);

     d) mediante ipoteca su beni immobili;

     e) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazioni autorizzati con decreto del Ministro delle finanze;

     f) mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione è prestata nell'interesse dello Stato e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni del concessionario derivanti dalla legge e dall'atto di concessione e, per le ipotesi di cui agli articoli 18, 19 e 20, conseguenti all'evento interruttivo della gestione.

     3. La modalità di prestazione della cauzione, di cui alla lettera f) del comma 1, da parte delle aziende di credito non è ammessa a garanzia delle proprie gestioni.

 

     Art. 48. Cauzione in titoli.

     1. I titoli dati in cauzione devono recare le cedole non maturate ed essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'articolo 51.

     2. I titoli dati in cauzione sono valutati per nove decimi del loro valore, determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene l'affidamento, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     3. I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della cauzione devono essere sostituiti entro sessanta giorni.

 

     Art. 49. Cauzione mediante ipoteca.

     1. L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma 2, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale è prestata.

     2. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca è determinato secondo il valore corrente di mercato dell'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'intendenza di finanza, con esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passività ipotecarie, salvo il disposto dell'articolo 51.

     3. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

     4. Le iscrizioni ipotecarie sono, alla scadenza, rinnovate d'ufficio dal conservatore dei registri immobiliari fino alla emanazione del decreto di svincolo della cauzione di cui all'articolo 60, comma 2.

 

     Art. 50. Assicurazione dei fabbricati ipotecati.

     1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad assicurare, contro il rischio dell'incendio, i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato nel comma 1 dell'articolo 49.

     2. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti interessati e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore verserà l'indennità alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile, dandone comunicazione al servizio centrale.

     3. I premi di assicurazione devono essere pagati entro trenta giorni prima delle scadenze contrattuali. In caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'articolo 54.

 

     Art. 51. Vincoli od ipoteche iscritte per i periodi di gestione anteriori.

     1. Ai fini dell'idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche iscritte a garanzia della gestione per periodi anteriori a quello per il quale la cauzione deve essere prestata, purché da apposita attestazione dell'intendente di finanza risulti che il concessionario, per tali periodi, non ha debiti verso gli enti impositori.

 

     Art. 52. Cauzione mediante polizza fideiussoria.

     1. Quando la cauzione è prestata mediante polizza fideiussoria la mora nel pagamento dei premi non libera l'assicuratore dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui è stata emessa la polizza e sino all'emissione del decreto di svincolo.

     2. Le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro delle finanze.

 

     Art. 53. Dichiarazione di idoneità della cauzione.

     1. La cauzione è unica e rapportata al complessivo importo, determinato a norma dell'articolo 46, qualora più ambiti territoriali vengano ad essere riuniti nella gestione di un medesimo concessionario.

     2. Se la cauzione risulta regolarmente prestata il Ministro delle finanze ne dichiara l'idoneità, con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario ed alla competente intendenza di finanza.

     3. Se il concessionario non provvede alla prestazione della cauzione nel termine stabilito il Ministro delle finanze ne dichiara la decadenza, salvo che non ritenga di accordare una proroga del termine stesso.

 

     Art. 54. Adeguamento della cauzione nel corso della gestione.

     1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione è diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione è aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni.

     2. Ai fini della integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma dell'articolo 48, comma 2, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso.

     3. Se il concessionario non provvede ad adeguare la cauzione, il servizio centrale inizia la procedura per la dichiarazione di decadenza, salvo che non accordi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Per la dichiarazione di decadenza si applica l'articolo 20, comma 3.

     4. Se il carico complessivo della riscossione è diminuito, per la durata indicata al comma 1, di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, è proporzionalmente ridotta.

 

     Art. 55. Sostituzione della cauzione.

     1. Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con altra, purché questa garantisca le obbligazioni del concessionario anche per il periodo di tempo decorso a norma dell'articolo 51.

     2. Il decreto di svincolo previsto dall'articolo 60 può essere emesso solo dopo che è stata dichiarata la idoneità della nuova cauzione a norma dell'articolo 53.

 

     Art. 56. Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione.

     1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto degli altri enti creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'articolo 104, commi 1, 2 e 3 e ne dà notizia ai predetti enti.

     2. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale decreto è comunicato a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed è trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura civile.

     3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtù di esso l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede all'espropriazione forzata.

 

     Art. 57. Procedura di espropriazione della cauzione.

     1. Il procedimento di espropriazione forzata è compiuto in conformità alle norme dell'articolo 45, commi 3 e 4, nonché degli articoli 64 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le seguenti modifiche:

     a) le attribuzioni spettanti al concessionario ed agli ufficiali di riscossione sono espletate rispettivamente dall'intendente di finanza e dagli ufficiali giudiziari;

     b) il creditore istante può concorrere all'asta senza depositare la cauzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     c) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;

     d) nell'ipotesi prevista dall'articolo 87 del decreto n. 602 del 1973, l'immobile è devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, al netto delle spese di esecuzione degli interessi di mora;

     e) gli articoli 78, 79 e 90 del decreto n. 602 del 1973, non si applicano.

     2. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecati per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

 

     Art. 58. Riparto fra gli aventi diritto.

     1. Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione sui beni costituenti la cauzione stessa è disposto con provvedimento del servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione davanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 45, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     2. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 512 del codice di procedura civile.

     3. Se il ricavato della vendita dei beni costituenti la cauzione e degli altri beni del concessionario non è sufficiente al pagamento dei crediti degli enti interessati, il debito residuo è proporzionalmente accollato a ciascuno dei creditori.

 

     Art. 59. Reintegrazione della cauzione.

     1. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2, il servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica.

     2. Se la cauzione non è reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a norma dell'articolo 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine.

 

     Art. 60. Svincolo della cauzione.

     1. La cauzione è svincolata nel caso di cambiamento di gestione solo quando non sussistono debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri enti impositori.

     2. Lo svincolo è disposto con decreto del servizio centrale previo assenso degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi dalla richiesta, non sia stato espresso.

     3. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei vincoli.

 

CAPO IV

DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

 

     Art. 61. Compensi e rimborsi spese.

     1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:

     a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

     b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

     c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

     3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

     a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

     b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

     c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

     d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT [18].

     4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

     5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive [19].

     6. Sono invece a carico dei contribuenti:

     a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

     b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);

     c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

     7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso è stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.

     8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonché delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto [20].

     8 bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale [21].

 

     Art. 62. Provvedimenti di dilazione nei versamenti.

     1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della dilazione del pagamento dei tributi operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario, il quale è esonerato, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, dall'obbligo di effettuare il relativo versamento alla scadenza stabilita.

     2. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza provvede contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari importo a valere sul primo versamento decadale utile dei versamenti diretti.

     3. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca. Nel caso in cui il concessionario abbia goduto di dilazione sui versamenti diretti ai sensi del comma 2, il riversamento deve avvenire alla prima scadenza decadale utile successiva al provvedimento di revoca.

     4. Se per fatti non imputabili al concessionario è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo, ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce [22].

 

TITOLO III

RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELLE ENTRATE

 

CAPO I

FORME E MODALITA' DI RISCOSSIONE

 

     Art. 63. Riscossione mediante ruoli delle entrate già riscosse tramite esattorie.

     1. I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi dall'autorità finanziaria, dei tributi e delle altre entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici, riscossi con tale sistema dagli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986.

     2. L'intendente di finanza consegna i ruoli al concessionario che ne rilascia ricevuta e trasmette copia del loro frontespizio alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari necessari allo svolgimento dei suddetti controlli, nonché alla resa delle contabilità amministrative di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

     3. Con la consegna il ruolo diventa esigibile e produce gli effetti indicati all'articolo 32, comma 3. Se il concessionario rifiuta di ricevere i ruoli l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione nei modi previsti dal codice di procedura civile e riferisce al servizio centrale.

     4. Per la riscossione anche coattiva delle entrate, di cui ai commi 1, 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     5. [23].

 

     Art. 64. Risultanze ed epurazione dei ruoli.

     1. Il concessionario, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati.

     2. In caso di dubbio sull'identità del contribuente il concessionario può richiedere gli opportuni chiarimenti.

     3. Il concessionario, se rileva l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalità e del domicilio dei contribuenti, deve farne denuncia all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o dell'ente interessato entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     4. Se un contribuente iscritto nei ruoli è deceduto o, se persona giuridica, è estinta o se il presupposto dell'imposizione è venuto meno, ovvero se è stata iscritta nei ruoli una partita di cui è stata riconosciuta l'inesigibilità o per l'importo di essa è stata presentata domanda di rimborso per due anni consecutivi, il concessionario, in qualsiasi momento, deve informare l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente interessato.

     5. Se sussistono le ragioni di inesigibilità di cui al comma 4, le relative partite in carico, nonché le altre eventuali dovute dagli stessi soggetti, sono iscritte nei ruoli successivi senza obbligo del non riscosso come riscosso. In caso di errata iscrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2.

 

     Art. 65. Ruoli a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

     1. I ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti sottoposti a una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla procedura di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, ovvero ad una delle procedure ad esse assimilate, sono affidati in riscossione al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     2. Se l'assoggettamento alle suddette procedure concorsuali avviene successivamente all'emissione del ruolo ed il concessionario non ha ancora presentato la relativa domanda di rimborso per inesigibilità, l'intendente di finanza, con proprio provvedimento, ne dispone la riscossione quale ruolo al semplice riscosso. Se sono stati effettuati versamenti, anche parziali, per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario ha diritto di usufruire di una corrispondente dilazione sul primo versamento utile sulla base di provvedimento dell'intendente di finanza.

     3. I concessionari sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.

 

     Art. 66. Riscossione mediante versamenti diretti.

     1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione mediante versamenti diretti delle imposte di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riscuotibili con tale sistema alla data del 16 ottobre 1986, nonché delle imposte di cui allo stesso art. 3, secondo comma.

     2. Con le medesime modalità sono altresì riscosse l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società di persone, nonché i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dagli artt. 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il decreto previsto nel quinto comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere dettate le modifiche rese necessarie dalle disposizioni del presente decreto alle modalità e ai termini stabiliti ai sensi dello stesso art. 38 bis.

     3. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1 e, 2, si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 602 del 1973.

 

     Art. 67. Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette.

     1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

     2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

     a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile [24];

     b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

     c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 68. Riscossione coattiva dei tributi locali.

     1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente interessato.

     2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 è effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'articolo 67 comma 2.

     3. [25].

 

     Art. 69. Riscossione di altre entrate. [26]

     1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

     2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione [27].

     3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della L. 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi [28].

     3 bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2 [29].

 

     Art. 70. Autorizzazione al terzo incanto di enti diversi dallo Stato.

     1. Le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche quando il concessionario procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrate spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio dell'amministrazione finanziaria.

 

     Art. 71. Pagamento del prezzo di devoluzione degli immobili.

     1. Se il terzo incanto ha esito negativo il concessionario, nel termine di venti giorni, deve chiedere all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria il pagamento del prezzo di devoluzione nella misura prevista dall'articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allegando la copia autentica del verbale di esito negativo del terzo incanto.

     2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 70, l'immobile è devoluto all'ente impositore; si applicano le disposizioni del comma 1 e la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere fatta allo stesso ente impositore.

 

CAPO II

VERSAMENTO DELLE ENTRATE

 

     Art. 72. Versamento delle somme riscosse mediante ruoli.

     1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:

     a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i sei decimi dell'importo di ciascuna rata;

     b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata.

     2. Per le entrate iscritte a ruolo senza l'obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno 27 di ciascun mese, per l'importo delle rate effettivamente riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.

     3. Le cedole del debito pubblico, versate dai contribuenti a pagamento delle imposte erariali, vanno versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

     4. I buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio, di cui all'articolo 33 del presente decreto, sono accettati come denaro contante. Se l'ammontare dei buoni è superiore all'importo da versare, la differenza è imputata in riduzione dei successivi versamenti previsti dal presente articolo.

     5. Ai fini dei versamenti di cui al comma 1, dall'importo dei versamenti va detratto, oltre al compenso di riscossione, l'ammontare delle somme che il concessionario è autorizzato a trattenere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 62, 64, 65 e 86. Tale detrazione potrà essere effettuata:

     a) per intero nel primo versamento utile, nel caso in cui la concessione sia avvenuta dopo che i carichi relativi all'importo da dedurre sono stati interamente versati ai sensi del comma 1, lettere a) e b);

     b) nei limiti rispettivamente del 60 e del 40 per cento, se al momento della concessione tali versamenti non sono stati ancora eseguiti, da valere alle scadenze dei versamenti di cui al comma 1, lettere a) e b).

     6. Con il decreto previsto nel comma 2 dell'articolo 63 vengono emanate disposizioni relative alla resa delle contabilità amministrative alle ragionerie provinciali dello Stato.

 

     Art. 73. Versamento delle somme riscosse per versamenti diretti.

     1. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari, l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti al netto delle somme oggetto di dilazione e di sgravio a norma degli articoli 62, comma 2, e 86, comma 5. Nello stesso termine versa, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

     2. I concessionari indicati all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato e devono essere versate solo tramite postagiro.

     3. Quando l'ultimo giorno della seconda decade del mese cade in giorno non lavorativo, i concessionari devono contabilizzare le ritenute alla fonte riscosse il primo giorno lavorativo della terza decade come se introitate nella decade precedente; la stessa disposizione vale per le ritenute per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

     4. Entro i cinque giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1, il concessionario trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, riepilogativa dei versamenti effettuati separatamente per ciascuna imposta, due dei quali vengono restituiti con visto di ricevuta.

     5. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo della commissione e della ripartizione, ove occorra, fra gli enti destinatari degli importi di rispettiva spettanza e delle relative quote di commissioni.

     6. Nella distinta devono essere annotati gli estremi delle quietanze di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale, nella distinta debbono essere annotati gli estremi di tale versamento.

     7. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui all'articolo 7, comma 4, devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

 

TITOLO IV

RIMBORSO E DISCARICO DELLE QUOTE INESIGIBILI

 

CAPO I

PROCEDIMENTO

 

     Art. 74. Diritto al rimborso o al discarico.

     1. Il concessionario ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'articolo 72, per le quali è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, ovvero al discarico delle somme per le quali non è tenuto a tale obbligo, quando dimostri nei modi e termini previsti dagli articoli seguenti di non averle potute riscuotere.

     2. Il diritto al rimborso di cui al comma 1 spetta al concessionario decaduto o revocato se questi ha anticipato le relative somme in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso e sempre che non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori.

 

     Art. 75. Termini per l'espletamento della procedura esecutiva.

     1. Ai fini del rimborso, ovvero del discarico di cui all'articolo 90, il concessionario deve dimostrare di aver proceduto:

     a) con l'espropriazione mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata, ovvero entro diciotto mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosità del contribuente si è manifestata dopo la scadenza della seconda rata, ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiori a due [30];

     b) con l'espropriazione immobiliare entro ventidue mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo [31].

     Quando si tratta di residui della precedente gestione il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi.

     2. Il concessionario deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria è stato eseguito entro quattro mesi.

     3. Quando ha proceduto a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario deve dimostrare di avere inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle occorrenti notizie.

     4. Al concessionario delegato si applicano i termini di cui ai commi 1 e 2, che decorrono, tranne il secondo termine indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.

     5. Nei termini di cui ai precedenti commi non vanno computate le sospensioni della riscossione e degli atti esecutivi.

     6. Nei casi di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi, i termini stabiliti al comma 1 per esperire le procedure esecutive ivi previste sono prorogati di quattro mesi se alla data di scadenza della sospensione stessa residua un tempo inferiore a due mesi per esaurire le predette procedure.

     7. Se alla data di scadenza della sospensione mancano meno di due mesi al compimento dei termini previsti nei commi 2 e 3, il concessionario deve dimostrare che l'esecuzione presso terzi è stata iniziata e la delega è stata inviata entro due mesi dalla data di scadenza dell'ultimo provvedimento di sospensione.

     8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle procedure già sospese nei confronti del concessionario delegato.

 

     Art. 76. Esonero dalla procedura immobiliare.

     1. Il limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è elevato a lire 500 mila.

     2. Le disposizioni dell'articolo 79, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche per la riscossione delle altre somme di spettanza dello Stato e di altri enti pubblici.

     3. Su richiesta del concessionario, l'intendenza di finanza o l'ente interessato concede l'esonero dalla procedura immobiliare in tutti i casi in cui si può ritenere che il ricavato della vendita è assorbito dall'ammontare dei crediti aventi diritto di prelazione poziore rispetto al debito per cui si deve procedere, ovvero dalle spese di procedura.

 

     Art. 77. Presentazione della domanda di rimborso.

     1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata [32].

     2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si è protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura è stata compiuta.

     3. Se la procedura di fallimento è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali.

     4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori.

     5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato.

     6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato.

     7. In caso di eredità accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredità giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti.

     8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi.

     9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, è restituito al concessionario in segno di ricevuta.

     10. La domanda può anche essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata è consegnata all'ufficio postale.

 

     Art. 78. Procedure concorsuali. [33]

     1. Ai fini del rimborso o del discarico, di cui all'articolo 90, il concessionario anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 51, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

 

     Art. 79. Verbali di pignoramento.

     1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui procede è complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.

     2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui è intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.

     3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui è a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive.

     4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il proprio visto, il concessionario è autorizzato a presentare la domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80.

     5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata è consegnata all'ufficio postale.

 

     Art. 80. Nuove procedure.

     1. Il concessionario è tenuto nei termini, di cui all'articolo 75, ad esperire le procedure esecutive sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo 79 e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio finanziario o dall'ente che ha emesso il ruolo anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso o di discarico.

     2. Il rimborso o il discarico rimane sospeso finché non sono esaurite le nuove procedure, salvo il disposto dell'articolo 86.

 

     Art. 81. Irreperibilità del debitore.

     1. Se il debitore risulta ancora irreperibile all'atto della notificazione dell'avviso di mora relativo alla seconda rata consecutiva o all'ultima rata del ruolo non pagata, ovvero nei casi previsti dall'articolo 75, comma 1, lettera a), relativo all'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito al visto anche se il credito non supera complessivamente lire 500 mila.

     2. Quando l'avviso di mora è notificato dal messo notificatore, deve esserne fatta annotazione nello speciale registro cronologico a lui intestato ed affidato per il quale valgono le disposizioni previste per il registro cronologico dell'ufficiale di riscossione.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 79.

 

     Art. 82. Perdita del diritto al rimborso.

     1. Il concessionario decade dal diritto al rimborso:

     a) quando ha presentato la domanda di rimborso o ha proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti;

     b) quando gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarità salvo che egli non dimostri che l'irregolarità non ha influito sull'esito della stessa procedura;

     c) quando la mancata riscossione è dovuta a fatto imputabile al custode dei beni pignorati; in tal caso il diritto al rimborso spetta per l'ammontare che eccede il valore dei beni pignorati;

     d) [34].

     2. Se la perdita del diritto al rimborso è causata da fatto imputabile al concessionario delegato, il delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo con le procedure previste dagli articoli 56 e seguenti.

     3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche quando il concessionario dichiarato decaduto o revocato ha perso il diritto al rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, per fatto imputabile al concessionario o al delegato provvisorio succedutogli.

 

     Art. 83. Ammissione o diniego del rimborso.

     1. L'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che ha emesso il ruolo e al quale è stata presentata la domanda dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso, per ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultano già rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio finanziario contenente la dichiarazione che le quote ammesse al rimborso non sono state già rimborsate, è trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio.

     2. L'ufficio finanziario o l'ente impositore, per le quote di cui non ritiene documentata la inesigibilità, annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare al concessionario che può presentare deduzioni e documenti.

     3. L'intendente di finanza provvede al rimborso ai sensi dell'articolo 84. In caso di rigetto della domanda di rimborso trasmette il provvedimento motivato all'ufficio finanziario o all'ente impositore, che lo notifica al concessionario.

 

     Art. 84. Esecuzione del rimborso.

     1. L'intendente di finanza provvede ai rimborsi dovuti dallo Stato con ordinativi di pagamento su ordine di accreditamento.

     2. Per i rimborsi a carico degli enti l'intendente trasmette al concessionario appositi estratti del provvedimento, che costituiscono titolo per la compensazione con i versamenti da effettuare e, in mancanza, per il pagamento.

 

     Art. 85. Ricorsi.

     1. Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

     2. La decisione del Ministro è trasmessa all'intendente di finanza che la notifica al concessionario e, se favorevole, provvede ai sensi dell'articolo 84.

     3. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione.

 

     Art. 86. Sgravio provvisorio.

     1. Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è stata presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al 90 per cento dell'importo della domanda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, su richiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al 100 per cento dell'importo della domanda.

     2. Quando la domanda di rimborso è stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lo sgravio provvisorio non può essere autorizzato che dal servizio centrale.

     3. Lo sgravio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, è disposto con provvedimento dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria o dell'ente creditore e deve essere comunicato al concessionario e all'intendente di finanza e da questo alla ragioneria provinciale dello Stato.

     4. Per le entrate non erariali il provvedimento di cui al comma 3 deve essere comunicato al cassiere dell'ente creditore.

     5. L'importo dello sgravio provvisorio è imputato a diminuzione del carico dei ruoli che il concessionario deve versare alla prima scadenza utile. In caso di incapienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate per versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dall'intendente di finanza con decreto.

 

     Art. 87. Annotazione nei ruoli o negli schedari.

     1. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di rimborso e della comunicazione del provvedimento adottato, i relativi estremi devono essere annotati dal concessionario nel ruolo a margine delle partite cui si riferiscono, ovvero nello schedario dei contribuenti o nei documenti equipollenti.

 

     Art. 88. Recupero delle quote già comprese in domande di rimborso per inesigibilità.

     1. Il concessionario, se dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuote somme relative a partite di cui aveva richiesto il rimborso, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro quindici giorni all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso.

     2. Le somme riscosse dal concessionario dopo il rimborso, ovvero dopo la concessione dello sgravio provvisorio di cui all'articolo 86, devono essere versate nel termine di cui al comma 1 alla sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente creditore.

 

     Art. 89. Reiscrizione nei ruoli.

     1. Le somme rimborsate per inesigibilità possono essere nuovamente iscritte nei ruoli e affidate in riscossione al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     2. Se dagli atti, documenti o altre notizie in possesso degli uffici finanziari o degli enti impositori emergono nuovi elementi reddituali o patrimoniali, l'iscrizione di cui al comma 1 è obbligatoria e deve essere effettuata alla prima scadenza utile.

 

     Art. 90. Discarico di quote inesigibili.

     1. Le norme del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e 86, si applicano per il discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in riscossione al concessionario senza obbligo del non riscosso come riscosso.

     2. In caso di diniego del discarico il concessionario è tenuto al versamento delle somme di cui non si è provveduto al discarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento ministeriale.

 

TITOLO V

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

 

CAPO I

RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

 

     Art. 91. Collettore.

     1. Il concessionario deve nominare, sotto la propria responsabilità, uno o più collettori che lo rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti al servizio di riscossione e nelle operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria; nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente.

     2. Il collettore inoltre può rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore anche se non è munito di apposita procura.

     3. Possono essere nominati collettori gli iscritti nell'albo dei collettori, purché non sussistano le cause di incompatibilità indicate nel comma 3 dell'articolo 31.

 

     Art. 92. Nomina e patente del collettore.

     1. Il collettore è abilitato all'esercizio delle funzioni con apposita patente rilasciata dal concessionario del servizio e vistata dall'intendente di finanza territorialmente competente.

     2. Il concessionario deve dare notizia della nomina del collettore al servizio centrale della riscossione e agli altri uffici finanziari interessati.

     3. Una copia della patente è conservata dall'intendente di finanza fra gli atti d'ufficio ed altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, è affissa nella sede principale degli uffici del concessionario destinati al pubblico.

 

     Art. 93. Cessazione e revoca del collettore.

     1. Il collettore cessa dalle funzioni quando cessa il concessionario, nonché per scadenza del termine e per revoca della patente disposta dal concessionario.

     2. Della revoca deve essere data notizia agli organi indicati nell'articolo 92, comma 2. La revoca del collettore deve inoltre essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni dove funzionano sportelli del concessionario destinati al pubblico.

 

     Art. 94. Istituzione e tenuta dell'albo dei collettori.

     1. Presso il servizio centrale della riscossione è istituito l'albo nazionale dei collettori, la cui tenuta è affidata ad una commissione composta:

     a) dal dirigente del servizio centrale o da un primo dirigente, da lui delegato, che la presiede;

     b) da due rappresentanti del servizio centrale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

     c) da due rappresentanti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

     d) da due rappresentanti dei concessionari e da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti scelti tra terne rispettivamente designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

     2. La commissione, assistita da un segretario scelto tra i funzionari del servizio centrale, dura in carica cinque anni ed ai suoi membri, che possono essere confermati, non compete alcuna indennità.

 

     Art. 95. Funzionamento della commissione.

     1. La commissione di cui all'articolo 94 si riunisce su convocazione del presidente ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta dell'albo.

     2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri della commissione e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     3. Le norme per la formazione e la tenuta dell'albo e per gli esami di idoneità alle funzioni di collettore sono fissate con decreto del Ministro delle finanze.

 

     Art. 96. Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei collettori.

     1. Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani, maggiori di età, muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che hanno superato apposito esame di idoneità, e posseggono i necessari requisiti per la partecipazione ai pubblici concorsi purché non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 31, comma 3, e 97.

     2. L'iscrizione nell'albo è soggetta a tassa di concessione governativa.

     3. Sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al presente articolo coloro i quali, alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione, risultano già iscritti nell'albo dei collettori di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

     4. Possono, altresì, essere iscritti, su richiesta, coloro i quali, alla suddetta data, hanno superato l'apposito esame di idoneità a svolgere le funzioni di esattore purché posseggano i requisiti di cui al comma 1 e non sussistano le cause di esclusione o di incompatibilità di cui agli articoli 31, comma 3, e 97.

 

     Art. 97. Cause di esclusione.

     1. Non possono essere iscritti nell'albo dei collettori:

     a) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati;

     b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

     c) coloro nei cui confronti, a causa di irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni, si è proceduto a risoluzione del rapporto di lavoro ovvero è stata disposta la revoca della patente;

     d) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici;

     e) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura.

 

     Art. 98. Cancellazione dall'albo.

     1. Sono cancellati dall'albo i collettori che non hanno più i requisiti indicati dall'articolo 96 o nei confronti dei quali è accertata l'esistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 31, comma 3, o di esclusione di cui all'articolo 97.

 

     Art. 99. Ufficiali di riscossione.

     1. Gli ufficiali di riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone munite della speciale abilitazione prevista dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal procuratore della Repubblica, competente nel circondario in cui è compreso il comune ove ha sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina.

     2. Il concessionario comunica la nomina all'intendente di finanza e agli altri uffici dell'amministrazione finanziaria interessati. Il concessionario consegna il relativo atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.

     3. La nomina dell'ufficiale di riscossione può essere revocata dal concessionario in ogni tempo. Il procuratore della Repubblica può revocare l'autorizzazione con provvedimento motivato.

     4. La cessazione dell'ufficiale di riscossione dalle funzioni deve essere comunicata agli organi indicati nel comma 2 ed essere resa nota al pubblico mediante affissione di avviso nei comuni dove il concessionario gestisce sportelli destinati al pubblico.

 

     Art. 100. Funzioni degli ufficiali di riscossione.

     1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.

     2. L'ufficiale di riscossione, nel periodo previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può prestare la propria opera anche per la riscossione dei crediti di precedenti concessionari, compatibilmente con le esigenze del servizio, valutate dal concessionario.

     3. La disposizione del comma 2 dell'articolo 91 si applica anche agli ufficiali di riscossione.

 

     Art. 101. Registro cronologico e bollettario.

     1. L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal servizio centrale della riscossione, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

     2. Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'intendenza di finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'intendente di finanza.

     3. L'ufficiale di riscossione, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve rilasciare quietanza da apposito bollettario e comunicarne gli estremi al concessionario.

 

     Art. 102. Messi notificatori.

     1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, può nominare uno o più messi notificatori.

     2. Si applicano ai messi notificatori le disposizioni dell'articolo 100, commi 1 e 2.

     3. Per l'assunzione dei messi notificatori è ammessa la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento.

 

TITOLO VI

INFRAZIONI E SANZIONI PECUNIARIE

 

CAPO I

PROCEDIMENTI ESECUTIVI

 

     Art. 103. Segreto d'ufficio.

     1. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice e fuori dei casi previsti dalla legge, dai concessionari e dal personale da essi dipendente a persone estranee all'amministrazione degli enti destinatari dei proventi della riscossione, diverse dai contribuenti e dai loro rappresentanti.

     2. Su autorizzazione del servizio centrale della riscossione, i concessionari possono fornire dati ed informazioni globali sull'attività di riscossione a richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

     Art. 104. Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori.

     1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui è stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

     2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

     3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonché su quelle per le quali il concessionario è tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'articolo 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'articolo 61, comma 6.

     4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'articolo 56.

 

     Art. 105. Mancata esecuzione di sgravi per indebito.

     1. Al concessionario che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa, entro il termine prescritto, all'ente creditore l'ammontare degli sgravi di cui non è stata possibile l'esecuzione, si applica la pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsata o versata.

     2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

 

     Art. 106. Riscossione di somme rimborsate per inesigibilità comprese nella domanda.

     1. Al concessionario che, avendo riscosso somme di cui era stato richiesto il rimborso per inesigibilità o già rimborsate, non provvede in tutto o in parte al versamento prescritto dall'articolo 88, si applica la pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

     2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

 

     Art. 107. Atti compiuti da personale non abilitato.

     1. Al concessionario che ha fatto eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati si applica la pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 100 mila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

     2. La stessa pena si applica all'ufficiale della riscossione o al messo notificatore che ha fatto eseguire la consegna di atti da soggetti non abilitati.

 

     Art. 108. Tardivo versamento da parte del concessionario delegato.

     1. Al concessionario che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica la pena pecuniaria nelle misure stabilite dall'articolo 104, commi 1 e 2. Tali sanzioni sono ridotte di un terzo se il versamento tardivo riguarda somme iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso. In ogni caso la pena pecuniaria non può essere inferiore a lire 50 mila.

 

     Art. 109. Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico.

     1. All'ufficiale di riscossione che non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal comma 2 dell'articolo 96, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.

     2. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro e per ogni altra irregolarità nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.

 

     Art. 110. Falsità nelle relazioni di notifica. [35]

     [1. L'ufficiale di riscossione o il messo notificatore sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica è sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso.]

 

     Art. 111. Altre infrazioni.

     1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano la riscossione, la tenuta della contabilità e gli adempimenti prescritti ai fini dei controlli, per la quale non è prevista apposita sanzione, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila.

     2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dal servizio centrale della riscossione.

 

     Art. 112. Procedura di applicazione delle pene pecuniarie.

     1. L'applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, è disciplinata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse è devoluto in ogni caso allo Stato.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

RAPPORTI DI CONCESSIONE

 

     Art. 113. Durata della concessione.

     1. Per il primo periodo di gestione la durata della concessione è quinquennale.

 

     Art. 114. Ambiti territoriali.

     1. Al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni, per la determinazione delle concessioni da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale di riscossione:

     a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 7, l'ambito territoriale di ciascuna concessione che potrà essere, nell'ambito della stessa provincia, anche di dimensione sub provinciale;

     b) gli ambiti territoriali, da individuarsi nell'ambito di ciascuna provincia, dovranno comprendere un numero di abitanti non inferiore a 50 mila, un numero di operazioni per versamenti diretti e per articoli iscritti a ruolo non inferiore a 12 mila ed un ammontare globale di tributi da riscuotere non inferiore a lire 5 miliardi; il numero di tali ambiti, comunque, non potrà essere superiore a 300;

     c) gli ambiti territoriali, di norma, comprenderanno il territorio di uno o più comuni, anche non contigui, serviti dal complesso delle gestioni facenti capo ad un unico titolare, ovvero a più titolari che abbiano costituito una società per azioni con i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c); dovranno, comunque, essere garantiti criteri di efficienza, economicità e funzionalità;

     d) in relazione ai criteri di cui alla lettera c), il territorio che non può costituire, per mancanza dei requisiti previsti nella lettera b), autonomo ambito territoriale, sarà aggregato all'ambito territoriale viciniore, purché della stessa provincia, assicurando in ogni caso, per dimensioni territoriali e numero degli abitanti serviti, la maggiore efficienza, economicità e funzionalità della gestione;

     e) il servizio centrale, alla fine del quarto anno di gestione delle concessioni raccoglierà tutti gli elementi necessari per la valutazione delle singole gestioni. Tali elementi saranno messi a disposizione della commissione consultiva per valutare l'efficienza, l'economicità e la produttività di ciascuna concessione ai fini del parere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).

 

     Art. 115. Conferimento del servizio per il primo quinquennio.

     1. Per il primo quinquennio di gestione del servizio la concessione sarà conferita, con decreto del Ministro delle finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria o attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso. L'affidamento in concessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Se più richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazione complessiva.

     3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di conferimento da parte di soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione è assegnata, entro due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che risulta più idoneo secondo i criteri e con le procedure indicati nell'articolo 9, commi 4 e 5.

     4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo può essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'articolo 7. Il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione.

 

     Art. 116. Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali.

     1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carico alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva.

     2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità a trasmettere ai concessionari subentranti gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato delle procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalità e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva è sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione [36].

     3. Con il decreto ministeriale indicato al comma 2, sono stabilite le modalità per la definizione dei rapporti tra concessionari subentranti ed esattori cessati relativamente alle somme anticipate all'erario e agli enti impositori in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nonché per la liquidazione delle pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione.

     4. I concessionari hanno facoltà di subentrare nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili nei quali sono parti i cessati esattori, notificando apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari dei beni anzidetti.

     5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla riscossione dei residui crediti per i quali l'esattore è tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi dichiara, con atto notificato all'intendente di finanza, entro l'ultimo mese precedente l'entrata in funzione del servizio di riscossione, di volerne curare la riscossione, anche a mezzo di proprio delegato, avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

     6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di tolleranza concessi ai ricevitori provinciali nel corso della procedura per i rimborsi previsti dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.

 

     Art. 117. Adeguamento della cauzione per il primo quinquennio di gestione.

     1. Ai fini dell'adeguamento della cauzione ai sensi dell'articolo 54, comma 1, non si tiene conto del carico delle iscrizioni a ruolo delle imposte di cui all'articolo 67, comma 1.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 51 si applicano anche ai vincoli e alle ipoteche iscritti a garanzia di precedenti gestioni esattoriali e ricevitoriali.

     3. Per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria. Detti elementi sono trasmessi alla commissione consultiva che deve esprimere il parere a norma dell'articolo 3.

     4. Sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 35, relativi al primo biennio delle concessioni, si procede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, ad una nuova determinazione della misura dei compensi da valere per gli ultimi due anni del quinquennio. La nuova misura è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da emanarsi entro sette mesi dalla fine del primo biennio.

     5. La nuova misura dei compensi, determinata ai sensi del comma 4, è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18.

 

     Art. 118. Rimborso di quote inesigibili degli esattori che hanno cessato la gestione.

     1. Per le domande di rimborso per inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli, emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dai centri di servizio e dagli enti impositori, posti in riscossione sino al 31 dicembre 1988 gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, devono essere espletati entro ventiquattro mesi dalla entrata in funzione del servizio di riscossione [37].

     2. Per le domande di rimborso relative ai ruoli di cui al comma 1 presentate successivamente alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di presentazione della domanda.

     3. Prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, l'intendente di finanza è tenuto a comunicare al servizio centrale l'ammontare da liquidare al netto delle somme per le quali è già stato disposto lo sgravio provvisorio. Il servizio può disporre, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'intendente di finanza, che alla liquidazione si provveda mediante l'assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui al successivo articolo 120.

 

     Art. 119. Sgravio provvisorio.

     1. Decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 118 senza che siano stati espletati gli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, gli esattori che hanno cessato la gestione hanno diritto ad uno sgravio provvisorio nella misura prevista dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, al netto degli importi già riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo 93.

     2. Per gli esattori cessati che hanno cessato la gestione e non sono divenuti concessionari secondo le disposizioni del presente decreto, la misura dello sgravio provvisorio di cui al comma 1 è elevata al cento per cento e lo sgravio è conseguito per il tramite del concessionario del servizio territorialmente competente, il quale, in occasione della prima scadenza utile del versamento di rata, trattiene dal versamento stesso, previa autorizzazione dell'intendenza di finanza competente, un importo pari alla somma da attribuire ai predetti esattori.

     3. Lo sgravio provvisorio conseguito ai sensi del presente articolo preclude la liquidazione delle domande di rimborso mediante assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui all'articolo 120.

 

     Art. 120. Liquidazione mediante speciali titoli di debito pubblico.

     1. Gli speciali titoli di debito pubblico assegnati ai sensi dell'articolo 118 hanno durata decennale, con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello nel quale è stato emesso il decreto di assegnazione.

     2. Gli speciali titoli fruttano, per ogni anno di durata, un interesse pari alla media degli interessi stabiliti per i buoni del tesoro poliennali emessi nel medesimo anno, pagabile nel primo trimestre di ogni anno successivo a quello di emissione.

     3. Gli speciali titoli di debito pubblico emessi ai sensi del presente articolo, sono costituiti da titoli al portatore e ad essi si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

     4. Sugli speciali titoli emessi ai sensi del presente articolo sono consentite, con l'osservanza delle norme vigenti, le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

     5. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, agli speciali titoli di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

 

     Art. 121. Mantenimento in servizio del personale dei concessionari.

     1. Al personale che ha superato il periodo di prova previsto dai contratti di lavoro di categoria e risulta iscritto al fondo di previdenza, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, si applica la normativa vigente in materia di licenziamenti individuali.

     2. In caso di riduzione del carico di riscossione sottoposto all'obbligo del non riscosso come riscosso per almeno un biennio consecutivo superiore al 25 per cento rispetto al carico del biennio di gestioni precedenti, le rappresentanze di categoria si incontreranno per definire le opportune proposte da formulare al servizio centrale di riscossione in ordine al mantenimento in servizio del personale dipendente dalla concessionaria interessata dalla riduzione del carico.

 

     Art. 122. Rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

     1. Il personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, ha diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è compresa l'esattoria o la ricevitoria presso cui prestava servizio. Lo stesso personale ha diritto inoltre a prestare la propria attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia della esattoria o ricevitoria di appartenenza.

     2. Il diritto di cui al comma 1 è condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

     a) iscrizione, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

     b) età non superiore, alla data del conferimento della concessione, agli anni sessanta; si prescinde da tale limite di età nei confronti del personale che ha optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché nei confronti del personale che non ha conseguito diritto a pensione.

     3. Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma 1 sarà disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui applicazione è tenuto il concessionario; è comunque garantito agli interessati:

     a) l'anzianità di servizio, acquisita alla data del conferimento della concessione;

     b) l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore inquadramento e gli incrementi retributivi conseguiti successivamente alla suddetta data, sempre se dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive;

     c) la posizione previdenziale prevista a norma di legge acquisita alla data del conferimento della concessione.

     4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti:

     a) del personale esattoriale ausiliario assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento;

     b) del personale impiegatizio, non iscrivibile al fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 8, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento;

     c) dei dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1983, in sostituzione numerica del personale di cui al comma 1 ed alle lettere a) e b) del presente comma, cessato dal servizio.

 

     Art. 123. Assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

     1. I titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, nonché gli eredi succeduti nella gestione successivamente alla data del 31 dicembre 1980, hanno diritto ad essere assunti, a domanda, alle dipendenze del concessionario della gestione del servizio di riscossione per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è ricompresa l'esattoria dagli stessi precedentemente gestita.

     2. All'atto della assunzione sono riconosciuti la qualifica ed il relativo trattamento economico, che, a termini del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da esattorie gestite da privati, sono previsti per i collettori preposti alla direzione di esattorie similari e con attribuzione di anzianità pari a quella decorrente dalla data di assunzione di titolarità, fermo restando che non può essere comunque attribuita una qualifica inferiore al grado più elevato della categoria impiegatizia.

     3. Non hanno diritto all'assunzione coloro che alla data del conferimento della concessione hanno compiuto i sessanta anni di età, ovvero hanno conseguito diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

     4. Non hanno altresì diritto all'assunzione i titolari di esattorie nonché gli eredi succeduti nella gestione, se nell'anno 1983, per dette esattorie, sono stati recepiti aggi, per riscossioni in base a ruolo e per versamento diretto, complessivamente superiori a 50 milioni di lire.

     5. La domanda di assunzione va presentata al servizio centrale, a pena di decadenza, entro due mesi dalla determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni prevista dall'articolo 114.

     6. Nei trenta giorni successivi il servizio centrale pubblica l'elenco degli aventi diritto all'assunzione, suddiviso per ogni singolo ambito territoriale delle concessioni.

 

     Art. 124. Esodo volontario del personale già dipendente dalle esattorie delle imposte dirette.

     1. Il personale di cui all'articolo 122, che non intende avvalersi del diritto ad essere mantenuto in servizio può chiedere l'applicazione dei benefici previsti del presente articolo con contestuale obbligo di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro.

     2. A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 è attribuita una maggiore anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato, fino ad un massimo di cinque anni, da valere nei confronti dei fondi pensionistici previsti per legge, in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero della maturazione del diritto a pensione.

     3. In deroga alle norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, il personale iscritto al fondo, che vuole avvalersi dei benefici di cui al comma 2, può chiedere l'applicazione della maggiore anzianità ai fini del diritto alla pensione di anzianità a carico della assicurazione generale obbligatoria. In tal caso non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 32 della citata legge n. 377 del 1958 e nell'articolo 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587, e l'importo dei contributi versati al fondo di previdenza è trasferito all'assicurazione generale obbligatoria a scomputo dell'onere finanziario di cui al comma 6 del presente articolo.

     4. La domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con richiesta di applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, deve essere presentata allo speciale fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali ed al competente concessionario, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in funzione del nuovo servizio di riscossione. Per il personale non iscritto al fondo di previdenza, la domanda va presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda ed il lavoratore è esonerato dall'obbligo di prestare il preavviso di cui all'articolo 2118 c.c. [38].

     5. Coloro che si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui al presente articolo non possono essere assunti, a qualsiasi titolo, alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici non economici, né possono svolgere incarichi affidati da tali amministrazioni.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro non è regolato dai contratti collettivi del settore esattoriale.

     7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando quota parte della proiezione per gli anni suddetti dell'accantonamento "Ristrutturazione della amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso alle gestioni previdenziali delle somme erogate per effetto delle disposizioni recate dal presente articolo.

 

     Art. 125. Fondo di previdenza.

     1. Il "fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette" di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, assume la denominazione di "fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici".

     2. E' obbligatoriamente iscritto al fondo il personale rivestente le qualifiche o appartenente alle categorie indicate dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Sono compresi tra i predetti dipendenti anche i soggetti di cui all'articolo 123, comma 1, del presente decreto.

     3. L'iscrizione al fondo decorre:

     a) per il personale già iscritto al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette dalla data di iscrizione a tale fondo;

     b) per il personale assunto dai concessionari per l'espletamento del servizio di riscossione dei tributi, dalla data di assunzione.

     4. Per quanto non previsto nei commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587.

 

     Art. 126. Definizione di controversie in via amministrativa.

     1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti impositori, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione e comunque finché hanno efficacia i privilegi fiscali, è devoluta all'intendente di finanza.

     2. Le controversie sono introdotte con ricorso al competente intendente di finanza, e sono decise sentiti gli interessati.

     3. Contro le decisioni dell'intendente di finanza può essere proposto ricorso al Ministro delle finanze, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

 

     Art. 127. Notificazione degli atti e dei provvedimenti.

     1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

     Art. 128. Regime fiscale degli atti di conferimento delle concessioni e del procedimento esecutivo di riscossione.

     1. Gli atti per il conferimento delle concessioni e gli atti di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

     2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera di concessionari del servizio della riscossione.

 

     Art. 129. Riferimenti legislativi.

     1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che fanno riferimento agli esattori o alle esattorie devono intendersi riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui al presente decreto.

 

     Art. 130. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17 ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 119, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603.

     2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2.

     3. Nulla è innovato per la riscossione coattiva dei crediti da promuovere nell'ambito della mutua assistenza tra i Paesi membri della C.E.E. ai sensi degli articoli 346 bis, 346 ter, 346 quater e 346 quinquies del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

 

     Art. 131. Trasferimento delle esattorie gestite dalla Società Esattorie Vacanti.

     1. Prima dell'entrata in funzione del servizio e successivamente alla determinazione degli ambiti territoriali prevista dall'articolo 114, la gestione di esattorie conferite alla Società Esattorie Vacanti può essere trasferita con decreto del Ministro delle finanze, previo assenso della società stessa ad altro soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 31 che ne faccia richiesta; la misura dell'aggio sulle somme riscosse mediante ruoli non può superare il 6,72 per cento.

     2. Nel decreto ministeriale di cui al precedente comma sono riportate le condizioni che il richiedente si obbliga a rispettare, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Società Esattorie Vacanti regolante:

     a) l'eventuale personale da assumere, in aggiunta a quello rientrante nella previsione di cui al primo comma dell'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

     b) il pagamento in favore della Società Esattorie Vacanti dell'importo delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso nonché del valore delle attrezzature riferite alla gestione da trasferire;

     c) il subentro da parte del richiedente nei contratti di locazione stipulati dalla Società Esattorie Vacanti.

     3. E' abrogato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681.

 

     Art. 132. Servizio della riscossione della Regione siciliana.

     1. I principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla Regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia.

 

     Art. 133. Entrata in funzione del servizio centrale di riscossione.

     Il servizio centrale della riscossione entra in funzione il 1° gennaio 1989 [39].

 

     Art. 134. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato [40]


[1] Abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 71 dello stesso D.Lgs. 112/1999 - salvo quanto stabilito dagli artt. 58, 59 e 68 del medesimo D.Lgs. 112/1999. L'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, ha abrogato ogni disposizione del presente decreto che impone ai concessionari della riscossione l'obbligo del non riscosso come riscosso.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 76 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

[8] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37.

[12] Comma abrogato dall'art. 9 della L. 15 maggio 1997, n. 127, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione.

[13] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

[14] Il termine di tre mesi di cui al presente comma è stato differito di altri tre mesi dall'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

[15] Articolo abrogato dall'art. 24 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[16] Articolo così modificato dall'art. 24 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[17] Articolo inserito dall'art. 24 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[18] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[19] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[20] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[21] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

[22] Comma modificato dall'art. 12 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

[23] Comma abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[24] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[25] Comma abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[27] Comma così modificato dall'art. 24 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[28] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[29] Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[30] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 349.

[31] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 349.

[32] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 349.

[33] Articolo così modificato dall'art. 12 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[34] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 349.

[35] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1996, n. 239, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[36] Il termine di cui all'ultimo periodo del presente comma è stato differito al 31 dicembre 1990 dall'art. 3 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[37] Il termine del 31 dicembre 1988 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art. 1, D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.

[38] Il termine di cui al primo periodo del presente comma è stato prorogato al 31 maggio 1990 dall'art. 8 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

[39] Il termine dic cui al presente comma è stato differito al 1° gennaio 1990 dall'art. 1 del D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.

[40] Sostituisce il quadro A della tabella VI allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.