§ 98.1.27711 - D.L. 18 ottobre 1983, n. 568 .
Proroga delle gestioni esattoriali e delle Ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle Tesorerie comunali e provinciali


Settore:Normativa nazionale
Data:18/10/1983
Numero:568


Sommario
Art. 1.      1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per [...]
Art. 2.      1. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a [...]
Art. 3.      1. La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27711 - D.L. 18 ottobre 1983, n. 568 [1] .

Proroga delle gestioni esattoriali e delle Ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle Tesorerie comunali e provinciali

(G.U. 21 ottobre 1983, n. 290)

 

 

     Art. 1.

     1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-83, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'art. 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonché quella prevista dall'art. 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti [2] .

     2. La gestione delle esattorie conferite alla società esattorie vacanti ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984.

     3. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 2.

     1. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una Esattoria ha effetto per tutte le gestioni di Esattorie conferite al rinunciante.

     2. Le Esattorie e le Ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'art. 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla società Esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524.

     3. [3]

 

          Art. 3.

     1. La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il D.M. 27 dicembre 1974, pubblicato nella G.U. n. 122 del 10 maggio 1975, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

     2. Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'art. 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'art. 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà pari a quella applicata per l'anno 1983; per l'anno 1984 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.

     2-bis. Gli esattori che per l'anno 1983 richiedano l'indennità annuale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, hanno diritto, per l'anno 1984, salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'indennità relativa all'anno medesimo, a tolleranze sui versamenti di cui all'art. 10, primo comma, punto 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603. Le tolleranze competono nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del 1984 in misura pari rispettivamente ad un quarto dell'indennità spettante per l'anno 1983. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 [4] .

     2–ter. Al quinto comma dell' art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque non può essere inferiore alla somma di 12 milioni di lire” [5]

     3. Ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, per il 1984 la maggior somma di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

     4. Il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84".

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]   Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 9 dicembre 1983, n. 681.

[2]   La Corte costituzionale, con sentenza del 23 aprile 1985, n. 114, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui proroga la gestione delle esattorie comunali relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige.

[3]   Comma abrogato dall'art. 131 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

[4]   Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]   Comma aggiunto dalla legge di conversione.