§ 95.1.33 - D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858.
Approvazione del Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:15/05/1963
Numero:858


Sommario
Art. 1.  (Agenti della riscossione)
Art. 2.  (Riscossioni affidate nel corso del contratto)
Art. 3.  (Attribuzioni accessorie degli agenti della riscossione)
Art. 4.  (Vigilanza e controlli)
Art. 5.  (Tenuta degli albi)
Art. 6.  (Funzionamento della commissione)
Art. 7.  (Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori)
Art. 8.  (Cause di esclusione e di incompatibilità)
Art. 9.  (Cancellazione dall'albo)
Art. 10.  (Albo dei collettori)
Art. 11.  (Circoscrizione e consorzi esattoriali)
Art. 12.  (Consorzio volontario)
Art. 13.  (Consorzio obbligatorio)
Art. 14.  (Istituzione dei consorzi nel corso del decennio)
Art. 15.  (Organi e sede del consorzio)
Art. 16.  (Tabella delle esattorie della provincia)
Art. 17.  (Decennio esattoriale)
Art. 18.  (Condizioni richieste per il conferimento)
Art. 19.  (Capitolato speciale)
Art. 20.  (Modi di conferimento)
Art. 21.  (Provvedimenti preliminari all'esperimento dell'asta)
Art. 22.  (Avviso d'asta)
Art. 23.  (Pubblicazione dell'avviso d'asta)
Art. 24.  (Adempimenti dell'intendente di finanza)
Art. 25.  (Presidente e segretario dell'asta)
Art. 26.  (Operazioni d'asta)
Art. 27.  (Svolgimento dell'asta)
Art. 28.  (Verbale d'asta)
Art. 29.  (Secondo esperimento d'asta)
Art. 30.  (Effetti dell'aggiudicazione)
Art. 31.  (Approvazione del prefetto)
Art. 32.  (Spese del procedimento)
Art. 33.  (Nomina d'ufficio)
Art. 34.  (Conferimento dell'esattoria nel corso del decennio)
Art. 35.  (Affidamento del servizio di riscossione in caso di vacanza dell'esattoria)
Art. 36.  (Conferma dell'esattore per il successivo decennio)
Art. 37.  (Conferma dell'esattore in caso di variazione della circoscrizione esattoriale)
Art. 38.  (Obbligo della cauzione)
Art. 39.  (Modi di prestare la cauzione)
Art. 40.  (Cauzione in titoli)
Art. 41.  (Cauzione mediante ipoteca)
Art. 42.  (Assicurazione dei fabbricati ipotecati)
Art. 43.  (Vincoli od ipoteche iscritte per i decenni anteriori)
Art. 44.  (Cauzione mediante polizza fidejussoria)
Art. 45.  (Prova della prestazione della cauzione)
Art. 46.  (Esame ed approvazione della cauzione)
Art. 47.  (Adeguamento della cauzione nel corso del decennio)
Art. 48.  (Sostituzione della cauzione)
Art. 49.  (Vigilanza sulla cauzione)
Art. 50.  (Svincolo della cauzione)
Art. 51.  (Stipulazione del contratto)
Art. 52.  (Risoluzione del contratto)
Art. 53.  (Cessione dell'esattoria)
Art. 54.  (Eredi dell'esattore)
Art. 55.  (Patente dell'esattore)
Art. 56.  (Aggio di riscossione, indennità di mora e spese di esecuzione)
Art. 57.  (Compensi e spese nei casi di procedura delegata)
Art. 58.  (Dilazione e sospensione dei versamenti)
Art. 59.  (Sede dell'esattoria)
Art. 60.  (Consegna dei ruoli - Effetti)
Art. 61.  (Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti)
Art. 62.  (Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici)
Art. 63.  (Obbligo del non riscosso come riscosso)
Art. 64.  (Versamento delle entrate)
Art. 65.  (Indennità di mora)
Art. 66.  (Espropriazione forzata della cauzione)
Art. 67.  (Procedura di espropriazione)
Art. 68.  (Riparto fra gli aventi diritto)
Art. 69.  (Reintegrazione della cauzione)
Art. 70.  (Anticipazioni)
Art. 71.  (Delegazioni)
Art. 72.  (Pagamenti obbligatori)
Art. 73.  (Assunzione del servizio di tesoreria comunale)
Art. 74.  (Procedure delegate)
Art. 75.  (Obbligo di conformarsi alle risultanze dei ruoli)
Art. 76.  (Quietanze e annotazioni)
Art. 77.  (Chiamata in causa dell'ente impositore)
Art. 78.  (Formalità per l'autorizzazione al terzo incanto)
Art. 79.  (Pagamento del prezzo di devoluzione)
Art. 80.  (Obblighi dell'esattore delegato)
Art. 81.  (Esecuzione degli sgravi per indebito)
Art. 82.  (Diritto al rimborso)
Art. 83.  (Termini per l'espletamento della procedura esecutiva)
Art. 84.  (Presentazione della domanda di rimborso)
Art. 85.  (Procedure concorsuali)
Art. 86.  (Verbali di pignoramento)
Art. 87.  (Nuove procedure)
Art. 88.  (Irreperibilità del contribuente)
Art. 89.  (Perdita del diritto al rimborso)
Art. 90.  (Ammissione o diniego del rimborso)
Art. 91.  (Esecuzione del rimborso)
Art. 92.  (Ricorsi)
Art. 93.  (Sgravio provvisorio)
Art. 94.  (Annotazioni nei ruoli o negli schedari)
Art. 95.  (Recupero delle quote già comprese in domanda di rimborso per inesigibilità)
Art. 96.  (Reiscrizione nei ruoli)
Art. 97.  (Discarico di quote inesigibili)
Art. 98.  (Nomina del sorvegliante)
Art. 99.  (Funzioni del sorvegliante)
Art. 100.  (Verifiche, sostituzione e cessazione del sorvegliante)
Art. 101.  (Sostituzione dell'esattore)
Art. 102.  (Cause di decadenza)
Art. 103.  (Procedura e pronuncia della decadenza)
Art. 104.  (Effetti della pronuncia di decadenza e provvedimenti conseguenziali)
Art. 105.  (Riabilitazione dell'esattore)
Art. 106.  (Nomina del delegato)
Art. 107.  (Compensi e spese del delegato)
Art. 108.  (Obblighi del delegato)
Art. 109.  (Rendiconto della gestione)
Art. 110.  (Cessazione dalle funzioni)
Art. 111.  (Residui di gestione)
Art. 112.  (Rate scadute durante la gestione del delegato e la vacanza dell'esattoria)
Art. 113.  (Residui di gestione dell'esattore decaduto)
Art. 114.  (Formazione degli elenchi)
Art. 115.  (Riscossione, deposito e riparto dei residui)
Art. 116.  (Rendiconto e discarico)
Art. 117.  (Attribuzioni)
Art. 118.  (Conferimento e gestione della ricevitoria)
Art. 119.  (Incompatibilità con la funzione di ricevitore)
Art. 120.  (Formalità relative all'esperimento dell'asta)
Art. 121.  (Consegna dei riassunti dei ruoli)
Art. 122.  (Obbligo del non riscosso come riscosso)
Art. 123.  (Comunicazione all'esattore della cartella dei pagamenti)
Art. 124.  (Imputazione e contabilizzazione dei versamenti ricevuti)
Art. 125.  (Versamenti e indennità di mora)
Art. 126.  (Assunzione del servizio di tesoreria provinciale)
Art. 127.  (Rendiconto)
Art. 128.  (Espropriazione e svincolo della cauzione)
Art. 129.  (Rimborso delle quote inesigibili)
Art. 130.  (Collettore)
Art. 131.  (Nomina e patente del collettore)
Art. 132.  (Cessazione e revoca del collettore)
Art. 133.  (Personale esattoriale addetto ai servizi di sportello)
Art. 134.  (Nomina e revoca degli ufficiali esattoriali)
Art. 135.  (Funzioni degli ufficiali esattoriali)
Art. 136.  (Registro cronologico e bollettario)
Art. 137.  (Messi notificatori)
Art. 138.  (Elenchi del personale)
Art. 139.  (Fondo di previdenza)
Art. 140.  (Mantenimento in servizio del personale)
Art. 141.  (Segreto d'ufficio)
Art. 142.  (Irregolare imputazione dei pagamenti e riscossione di somme non dovute)
Art. 143.  (Mancata esecuzione di sgravi per indebito)
Art. 144.  (Riscossione di somme rimborsate per inesigibilità o comprese nella domanda)
Art. 145.  (Atti compiuti da personale non abilitato)
Art. 146.  (Tardivo versamento da parte dell'esattore delegato)
Art. 147.  (Inosservanza di disposizioni legislative, amministrative e contrattuali)
Art. 148.  (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico)
Art. 149.  (Falsità nelle relazioni di notifica)
Art. 150.  (Applicazione delle pene pecuniarie)
Art. 151.  (Inadempienza del comune o della provincia)
Art. 152.  (Notificazione degli atti e dei provvedimenti)
Art. 153.  (Definitività dei provvedimenti del prefetto e dell'intendente)
Art. 154.  (Definizione di controversie in via amministrativa)
Art. 155.  [32]
Art. 156.  (Iscrizione figurativa nei ruoli)
Art. 157.  (Disposizioni fiscali)
Art. 158.  (Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili)
Art. 159.  (Conferma degli esattori in carica)
Art. 160.  (Operazioni sulle domande di conferma)
Art. 161.  (Conferimento delle esattorie per asta pubblica e d'ufficio)
Art. 162.  (Conferimento delle ricevitorie provinciali)


§ 95.1.33 - D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858.

Approvazione del Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette

(G.U. 27 giugno 1963, n. 171, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato il Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, allegato al presente decreto.

 

     Art. 2.

     Il predetto Testo Unico entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

CAPO I

Agenti della riscossione

 

     Art. 1. (Agenti della riscossione)

     Gli esattori comunali e consorziali, i ricevitori provinciali ed i delegati governativi sono agenti della riscossione.

     Alla riscossione delle entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di altri enti, esigibili con ruoli resi esecutivi dall'autorità finanziaria, provvedono gli esattori comunali e consorziali ed i ricevitori provinciali in via ordinaria ed i delegati governativi, in via straordinaria.

     Agli stessi agenti può essere affidata la riscossione delle entrate demaniali nonché delle entrate tributarie dello Stato diverse da quelle indicate nel comma precedente, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

     I predetti agenti provvedono, inoltre, alla riscossione delle entrate degli enti autorizzati per legge a farle riscuotere con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette mediante ruoli.

 

          Art. 2. (Riscossioni affidate nel corso del contratto)

     Gli agenti della riscossione, quando ne siano richiesti dall'intendente di finanza, devono nella rispettiva competenza provvedere senza mutamento dell'aggio alla riscossione di entrate dello Stato delle quali sia autorizzata per legge la riscossione a cura degli agenti medesimi secondo le disposizioni del presente testo unico.

     L'applicazione delle norme del Titolo X del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 deve essere prevista per legge.

 

          Art. 3. (Attribuzioni accessorie degli agenti della riscossione)

     Agli agenti della riscossione può essere demandata la riscossione di entrate di qualsiasi genere spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi della loro opera. Per la riscossione di tali entrate gli agenti predetti rispondono dell'obbligo del non riscosso come riscosso soltanto se ciò sia stabilito dalla legge o dal contratto esattoriale.

     Gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, hanno la facoltà di affidare, in qualunque tempo, all'esattore comunale la riscossione delle loro entrate, comprese quelle di cui alla legge 30 luglio 1896, n. 344, ed il pagamento delle loro spese e con l'osservanza, per queste ultime, di tutte le disposizioni emesse o che fossero per emettersi dal Ministero dell'interno. L'esattore è tenuto ad assumere il servizio con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     Gli enti di cui al comma precedente possono esercitare la facoltà ad essi riconosciuta sia nei riguardi dell'esattore del comune ove hanno la loro sede, sia nei riguardi degli esattori di altri comuni ove i detti enti abbiano rendite proprie. Questi ultimi esattori rispondono del semplice riscosso.

     Anche quando non ne sia prevista per legge la facoltà di riscossione a mezzo dell'esattore, i contributi previdenziali e sindacali possono essere riscossi dall'esattore, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e alle condizioni da questo stabilite. In ogni caso deve essere tenuto distinto il servizio di riscossione dei contributi da quello di esattoria e tesoreria e deve essere assicurato l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi tributarie.

 

          Art. 4. (Vigilanza e controlli)

     Gli agenti della riscossione sono soggetti alla vigilanza del prefetto e dell'intendente di finanza i quali, anche su segnalazione dei comuni, dei consorzi esattoriali e degli altri enti creditori possono disporre le occorrenti verifiche.

     Le ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali a richiesta del prefetto e dell'intendente di finanza sono eseguite dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette. In caso di ritardo nell'esecuzione dei versamenti prescritti dagli artt. 64, 108 e 125 possono essere effettuate verifiche di cassa.

     Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette effettuate periodicamente verifiche ordinarie sull'andamento delle esattorie.

     In caso di omissione di atti obbligatori per legge il prefetto può disporne il compimento a mezzo di appositi commissari ed a spese dell'agente inadempiente.

     Gli agenti della riscossione, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni preposte alla vigilanza e fornire le notizie e i dati statistici inerenti al servizio di riscossione richiesti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

 

CAPO II

Albi degli esattori e collettori

 

          Art. 5. (Tenuta degli albi)

     La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori è affidata ad un'apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze e composta:

     1) dal direttore generale delle imposte dirette o da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale da lui delegato, che la presiede;

     2) da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e l'altro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

     3) da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

     4) da due rappresentanti degli esattori scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

     5) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali scritto su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

     La commissione è assistita da un segretario scelto fra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

 

          Art. 6. (Funzionamento della commissione)

     La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce quando il presidente lo ritiene necessario ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi.

     Le adunanze sono tenute con la presenza della maggioranza dei membri assegnati alla commissione e le pronunce sono adottate col voto della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

     Ai componenti la commissione ed al segretario è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di compensi ai componenti dei collegi operanti nell'amministrazione dello Stato.

     Le norme per la formazione e la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore sono fissate con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 7. (Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori)

     Possono essere iscritti nell'albo degli esattori:

     1) i cittadini italiani, maggiori di età, muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneità e che posseggano i requisiti morali e la capacità finanziaria necessari per gestire un'esattoria;

     2) le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata regolarmente costituite in Italia, aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di adeguata capacità finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori posseggano i necessari requisiti morali ed almeno due di essi, fra cui il rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori;

     3) le società diverse da quelle indicate al numero precedente aventi per oggetto sociale la gestione di esattoria o ricevitoria, a condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori;

     4) le aziende di credito di cui all'art. 5, esclusa la lettera c), del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, che abbiano ottenuto il benestare del servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

     L'iscrizione all'albo è soggetta a tassa di concessione governativa.

 

          Art. 8. (Cause di esclusione e di incompatibilità)

     Non possono essere iscritti nell'albo degli esattori:

     1) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati;

     2) coloro che siano decaduti dall'ufficio di esattore;

     3) coloro che, per irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni, siano stati dispensati o revocati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale, messo notificatore o impiegato esattoriale;

     4) coloro che siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportino la interdizione dai pubblici uffici.

     Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo i ministri del culto cattolico.

 

          Art. 9. (Cancellazione dall'albo)

     Sono cancellati dall'albo degli esattori coloro che non abbiano più i requisiti indicati dall'art. 7 o nei confronti dei quali sia accertata l'esistenza di cause di esclusione o di incompatibilità ai sensi dell'art. 8.

 

          Art. 10. (Albo dei collettori)

     Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani di età non inferiore ai ventuno anni che siano muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato apposito esame di idoneità e posseggano i requisiti morali necessari per gestire un'esattoria, o una ricevitoria, purché non sussistano cause di esclusione o incompatibilità ai sensi dell'art. 8.

     La cancellazione dall'albo è disposta per le cause indicate nell'art. 9.

 

CAPO III

Circoscrizioni e consorzi esattoriali

 

          Art. 11. (Circoscrizione e consorzi esattoriali)

     La circoscrizione delle esattorie coincide con il territorio del comune.

     Più comuni compresi nel distretto dello stesso ufficio delle imposte dirette possono, volontariamente o d'ufficio, essere riuniti in consorzio a norma degli articoli seguenti.

     Per quanto non previsto nel presente testo unico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.

 

          Art. 12. (Consorzio volontario)

     Il consorzio volontario è costituito con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza, su conformi deliberazioni dei consigli comunali interessati, entro il 30 settembre del penultimo anno del decennio esattoriale di cui all'art. 17.

     La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo.

     Il consorzio si intende prorogato di decennio in decennio se entro il 30 settembre del penultimo anno di ogni decennio nessuno dei comuni interessati abbia comunicato al prefetto la deliberazione di recederne.

 

          Art. 13. (Consorzio obbligatorio)

     Il consorzio obbligatorio è costituito entro il 31 ottobre del penultimo anno del decennio esattoriale con decreto del prefetto, su proposta fatta dall'intendente di finanza dopo aver sentito i comuni interessati.

     La costituzione del consorzio ha effetto per il conferimento dell'esattoria per il decennio successivo.

     Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data dell'inserzione prescritta dall'art. 16 o dalla data in cui risulti che l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato.

 

          Art. 14. (Istituzione dei consorzi nel corso del decennio)

     Nel caso di vacanza dell'esattoria di un comune nel corso del decennio il prefetto, esperiti inutilmente a norma dell'art. 34 i modi ordinari per il suo conferimento, può, anziché affidare la gestione ad un delegato governativo, con il consenso dei comuni e dell'esattore interessato e sentito l'intendente di finanza, disporre la riunione in consorzio sino al termine del decennio del comune con altro dei comuni finitimi attribuendo all'esattore di questo l'esattoria consorziale, ferme restando le condizioni dell'appalto.

     Qualora nel caso del decennio un comune sia diviso in più comuni o una frazione sia eretta in comune autonomo, il prefetto, sentito l'intendente di finanza, prende i provvedimenti necessari per costituirli in consorzio esattoriale ed attribuire l'esattoria consorziale all'esattore dell'originario comune, senza modificazioni nelle condizioni d'appalto sino al termine del decennio.

 

          Art. 15. (Organi e sede del consorzio)

     Il consorzio esattoriale ha sede nella casa municipale del comune in cui si trova l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o in mancanza del comune che ha maggior numero di abitanti ed è rappresentato dal presidente del consiglio consortile.

     Il consiglio consortile è formato dai sindaci dei comuni consorziati e da almeno un rappresentante per ciascun comune nominato dal consiglio comunale ed è presieduto dal sindaco del comune sede del consorzio.

     Il consiglio consortile delibera, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei componenti e, in ogni caso, con la presenza di almeno tre componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Al consorzio, al consiglio consortile ed al presidente del consiglio consortile spetta l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate dal presente testo unico rispettivamente al comune, al consiglio e giunta municipale e al sindaco.

 

          Art. 16. (Tabella delle esattorie della provincia)

     Il prefetto forma la tabella delle esattorie comprese nella provincia, con l'indicazione della circoscrizione e della sede di ciascuna esattoria, la invia al Ministero delle finanze e all'intendenza di finanza e provvede a farla inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia non oltre il 15 dicembre del penultimo anno del decennio esattoriale.

 

TITOLO II

Esattorie delle imposte dirette

 

CAPO I

Conferimento delle esattorie

 

          Art. 17. (Decennio esattoriale) [1]

 

          Art. 18. (Condizioni richieste per il conferimento)

     Le esattorie possono essere conferite soltanto ad iscritti nell'albo degli esattori.

     Non possono assumere la gestione di esattorie:

     1) i membri del Parlamento e del Governo;

     2) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in attività di servizio a pena di decadenza dall'impiego;

     3) i ministri di culto acattolici, finché rivestano tale qualità;

     4) gli esercenti una professione che la legge dichiari incompatibile con la funzione di esattore;

     5) coloro che hanno liti pendenti col comune in dipendenza di precedente gestione esattoriale.

     I consiglieri comunali non possono assumere la gestione della esattoria del comune alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria del comune i coniugi e parenti ed affini fino al secondo grado dei membri della giunta municipale, del consiglio consortile, del segretario comunale e del ragioniere ove esista.

     I membri delle assemblee e consigli regionali, i consiglieri provinciali nonché i membri della giunta provinciale amministrativa, del comitato provinciale di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni, non possono assumere la gestione della esattoria in un comune della regione o della provincia alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria di un comune della regione o provincia i coniugi ed i parenti e affini sino al secondo grado dei membri della giunta provinciale, della giunta provinciale amministrativa, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni nonché del segretario provinciale e del ragioniere provinciale.

     È incompatibile con la gestione di esattore la qualità di consigliere di amministrazione e di rappresentante legale, nonché di dipendente addetto alla direzione dei soggetti indicati nell'art. 7, nn. 2, 3, 4. Sono altresì incompatibili i dipendenti delle aziende di credito, di cui al già citato n. 4, addetti ai servizi esattoriali.

     La disposizione di cui alla prima parte del precedente comma non si applica nel caso di società composta prevalentemente di soggetti iscritti all'albo degli esattori.

     Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 la funzione di esattore delle imposte dirette non è compatibile con la funzione di riscuotitore dei contributi di qualsiasi specie, dovuti ad enti ed associazioni che non siano autorizzati per legge ad avvalersi dell'opera dell'esattore.

 

          Art. 19. (Capitolato speciale)

     I comuni hanno facoltà di stabilire, con apposito capitolato, le disposizioni da osservarsi nella gestione dell'esattoria in aggiunta a quelle del presente testo unico.

     Il capitolato deve essere deliberato dal consiglio comunale almeno un anno prima dell'inizio del decennio e vale anche per i decenni successivi se non sia revocato o modificato nello stesso termine.

     La deliberazione del consiglio comunale è soggetta alla approvazione del prefetto.

 

          Art. 20. (Modi di conferimento)

     Alla scadenza del decennio le esattorie per le quali non si sia provveduto alla conferma del precedente titolare a norma dell'art. 36 sono conferite mediante asta pubblica.

     In caso di diserzione dell'asta le esattorie sono conferite secondo le disposizioni dell'art. 33.

 

          Art. 21. (Provvedimenti preliminari all'esperimento dell'asta)

     Il prefetto, entro il 15 marzo dell'ultimo anno del decennio, invita i comuni:

     1) a determinare l'aggio in base al quale sarà aperta l'asta;

     2) a stabilire, osservando il disposto dell'art. 99 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, se il servizio di tesoreria debba essere affidato all'esattore o separatamente dall'esattoria ad una azienda di credito;

     3) a designare il membro della giunta municipale, che dovrà presiedere l'asta.

     Per i comuni che entro il 30 aprile non abbiano deliberato sugli oggetti indicati nel comma precedente, l'asta si tiene soltanto per il conferimento dell'esattoria. In tal caso il prefetto stabilisce la misura dell'aggio sul quale deve essere aperta l'asta e nomina il presidente dell'asta fra i membri della giunta municipale.

     Entro il 15 maggio gli elementi determinati a norma dei commi precedenti sono trasmessi dal prefetto all'intendente di finanza.

 

          Art. 22. (Avviso d'asta)

     L'intendente di finanza provvede alla formazione degli avvisi d'asta.

     L'avviso d'asta deve indicare:

     1) il comune per il quale si procede all'appalto dell'esattoria;

     2) il presumibile ammontare annuo delle somme da riscuotere a cura dell'esattore;

     3) le più importanti condizioni del capitolato speciale, ove esista, con l'avvertenza che del testo integrale può essere presa visione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e la segreteria del comune la cui esattoria viene appaltata;

     4) l'ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dall'esattore;

     5) la somma pari al due per cento di quella indicata al precedente n. 2 che dovrà essere depositata a garanzia delle offerte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso la cassa comunale o provinciale;

     6) la misura dell'aggio di riscossione sulla quale si aprirà l'asta;

     7) il luogo, il giorno e l'ora nei quali l'asta si svolgerà. La data dell'asta deve essere fissata entro un termine non inferiore a venti né superiore a quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

 

          Art. 23. (Pubblicazione dell'avviso d'asta)

     Entro il 15 giugno l'avviso d'asta, a cura dell'intendente di finanza, è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e affisso, per la durata di sette giorni, agli albi pretori del comune per la cui esattoria si procede all'appalto e del comune capoluogo di provincia nonché negli altri luoghi eventualmente stabiliti dall'intendente.

     Le province ed i comuni sono obbligati ad eseguire gratuitamente la pubblicazione e le affissioni prescritte dal comma precedente ed a rilasciare i relativi certificati.

 

          Art. 24. (Adempimenti dell'intendente di finanza)

     L'intendente di finanza comunica al sindaco del comune in cui sarà tenuta l'asta il nominativo del dipendente dell'Amministrazione finanziaria delegato ad assistervi e del suo supplente; trasmette copia del capitolato speciale all'ufficio distrettuale delle imposte dirette almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'asta ed invia al presidente dell'asta i certificati comprovanti la avvenuta pubblicazione e affissione degli avvisi.

 

          Art. 25. (Presidente e segretario dell'asta)

     L'asta è presieduta dalla persona designata a norma dell'art. 21, n. 3. Assistono all'asta il segretario del comune in cui è tenuto o, in caso di impedimento, altro funzionario del comune designato dal sindaco, con funzioni di segretario e il dipendente dell'Amministrazione finanziaria designato a norma dell'articolo precedente.

 

          Art. 26. (Operazioni d'asta)

     Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti il presidente dichiara aperta l'asta.

     I concorrenti debbono esibire al presidente il certificato d'iscrizione nell'albo degli esattori e la prova del deposito effettuato a garanzia delle offerte e dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità.

     Le offerte possono essere presentate anche da rappresentanti speciali muniti di procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, offerte condizionate, offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta né offerte di ribassi inferiori ad un centesimo.

     L'asta è dichiarata deserta quando non siano state presentate offerte da almeno due concorrenti.

 

          Art. 27. (Svolgimento dell'asta)

     L'asta è tenuta col metodo della candela vergine.

     Il presidente, trascorsa un'ora dal momento in cui ha dichiarato aperta l'asta, ordina che si proceda all'accensione consecutiva di tre candele, che durino ciascuna circa un minuto.

     Se sono presentate una o più offerte si procede all'accensione di altre candele fino a quando una di esse si sia accesa e consumata senza che siano state presentate ulteriori offerte. In tal caso l'esattoria è aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta di maggior ribasso.

     La prima offerta di ribasso sull'aggio base non può essere superiore a dieci centesimi di lira.

     Ultimate le operazioni d'asta il presidente ne dichiara ad alta voce il risultato, indicando le generalità dell'eventuale aggiudicatario e ordina la restituzione dei depositi fatti dagli altri concorrenti.

     L'aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune sede dell'esattoria. In mancanza il domicilio si intende eletto presso la casa comunale.

 

          Art. 28. (Verbale d'asta)

     Di tutte le operazioni d'asta viene redatto processo verbale a cura del segretario.

     Il processo verbale è sottoscritto dal presidente, dal delegato governativo, dal segretario e dall'aggiudicatario o dal suo rappresentante speciale e deve essere trasmesso entro cinque giorni al prefetto.

     Al verbale debbono essere allegati un esemplare del Foglio degli annunzi legali contenente l'inserzione dell'avviso d'asta e i certificati di cui al secondo comma dell'art. 23.

     In caso di intervenuta aggiudicazione debbono essere inoltre allegati copia del capitolato speciale, se esiste, il certificato d'iscrizione nell'albo degli esattori dell'aggiudicatario, i documenti relativi alla legale rappresentanza se si tratta di società o di azienda di credito e, se del caso, la procura rilasciata al rappresentante speciale.

 

          Art. 29. (Secondo esperimento d'asta)

     Quando l'asta sia andata deserta si fa luogo ad un secondo esperimento d'asta, maggiorandosi di un decimo l'aggio base determinato ai sensi dell'art. 21, n. 1. Se per effetto di tale maggiorazione si eccede il limite fissato dall'art. 56, l'asta è tenuta sulla base dell'aggio medesimo.

     Per il nuovo esperimento si applicano le disposizioni dei precedenti articoli, ad eccezione del quarto comma dell'art. 26 e del terzo comma dell'art. 27. I termini fissati dall'art. 22, n. 7 sono ridotti alla metà.

 

          Art. 30. (Effetti dell'aggiudicazione)

     L'aggiudicazione fatta a norma degli articoli precedenti è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario e acquista esecutività con l'approvazione di cui al successivo art. 31.

 

          Art. 31. (Approvazione del prefetto)

     Il verbale di aggiudicazione e i relativi allegati sono trasmessi entro cinque giorni al prefetto per l'approvazione.

     Il prefetto può rifiutare l'approvazione oltre che per motivi di legittimità e di interesse pubblico, anche per gravi motivi di interesse degli enti impositori. Non può, tuttavia, rifiutarsi l'approvazione per il solo fatto che successivamente all'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

     In caso di mancata approvazione il prefetto ordina la rinnovazione del procedimento, quando sia possibile espletarlo entro il 30 settembre; in caso contrario provvede a norma dell'art. 33.

     I provvedimenti del prefetto sono comunicati al sindaco che ne cura la notifica all'aggiudicatario.

 

          Art. 32. (Spese del procedimento)

     Le spese del procedimento per l'aggiudicazione dell'esattoria sono a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione di quelle relative alle aste caducate per il rifiuto dell'approvazione, che restano a carico del comune.

     Sono del pari a carico del comune le spese concernenti le aste dichiarate deserte.

 

          Art. 33. (Nomina d'ufficio)

     Qualora non sia stato possibile procedere entro il 30 settembre all'aggiudicazione dell'esattoria nei modi previsti dai precedenti articoli, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il comune, apporta, se del caso, al capitolato speciale le variazioni ritenute indispensabili e nomina d'ufficio l'esattore, determinando l'aggio in misura non superiore al massimo fissato dall'art. 56.

     Il decreto di nomina è notificato a cura del sindaco all'interessato, il quale, ove accetti, deve darne comunicazione al prefetto. Se la dichiarazione di accettazione non gli sia pervenuta entro sette giorni dalla notificazione del decreto, il prefetto può revocare il decreto stesso e procedere a nuova nomina.

     Copia del decreto di nomina è trasmessa in caso di accettazione all'intendente di finanza e al comune.

 

          Art. 34. (Conferimento dell'esattoria nel corso del decennio)

     Se l'esattoria si rende vacante nel corso del decennio il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il comune, provvede al conferimento per il restante periodo del decennio nominando d'ufficio l'esattore o disponendo che si proceda nei modi ordinari.

 

          Art. 35. (Affidamento del servizio di riscossione in caso di vacanza dell'esattoria)

     Quando non sia stato possibile provvedere al conferimento dell'esattoria secondo le norme dei precedenti articoli, il prefetto, sentito l'intendente di finanza, nomina un delegato governativo per la riscossione.

     Per la nomina del delegato governativo e per la gestione del servizio di riscossione si applicano le disposizioni del titolo III.

 

          Art. 36. (Conferma dell'esattore per il successivo decennio) [2]

 

          Art. 37. (Conferma dell'esattore in caso di variazione della circoscrizione esattoriale)

     Qualora uno o più comuni consorziati abbiano deliberato di recedere dal consorzio, la conferma non può essere chiesta dall'esattore se non per tutti i comuni facenti parte del precedente consorzio, esclusi quelli che siano stati aggregati ad altro consorzio esattoriale.

     Qualora più comuni si riuniscano in consorzio o un comune entri a far parte di un precedente consorzio, l'esattoria consorziale, con il consenso degli esattori dei comuni facenti parte del consorzio, può essere conferita per conferma a uno di essi o ad una società tra loro costituita. La conferma ha luogo alle condizioni del contratto che prevede l'aggio più basso.

 

CAPO II

Cauzione dell'esattore

 

          Art. 38. (Obbligo della cauzione) [3]

 

          Art. 39. (Modi di prestare la cauzione)

     La cauzione può essere prestata:

     1) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti;

     2) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di altri titoli che per legge possono essere accettati a garanzia delle gestioni esattoriali;

     3) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate al n. 2;

     4) mediante ipoteca su beni immobili;

     5) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze, fino all'85% della tangente richiesta.

     Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione è prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni dell'esattore derivanti dalla legge e dal contratto esattoriale.

 

          Art. 40. (Cauzione in titoli)

     I titoli dati in cauzione debbono recare le cedole non maturate ed essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'art. 43.

     Essi sono valutati per i nove decimi del loro valore determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene il conferimento dell'esattoria, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della cauzione debbono essere sostituiti entro sessanta giorni.

 

          Art. 41. (Cauzione mediante ipoteca)

     L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma seguente, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale è prestata.

     Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca è determinato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta del prefetto, con esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti reali, di terzi, di vincoli e di passività ipotecarie salvo il disposto dell'art. 43.

     Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.

 

          Art. 42. (Assicurazione dei fabbricati ipotecati)

     L'esattore è tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato dal primo comma dell'art. 41.

     La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti indicati dall'ultimo comma dell'art. 39 e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore verserà l'indennità alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile e ne darà comunicazione al prefetto.

     I premi di assicurazione devono essere pagati trenta giorni prima delle scadenze contrattuali. In caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'art. 47.

 

          Art. 43. (Vincoli od ipoteche iscritte per i decenni anteriori)

     Ai fini dell'idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche iscritte a garanzia della gestione di una esattoria o ricevitoria provinciale per i decenni anteriori a quello per il quale la cauzione deve essere prestata, purché da apposite attestazioni del comune, del ricevitore provinciale e dell'intendente di finanza risulti che l'esattore non ha debiti verso gli enti impositori.

 

          Art. 44. (Cauzione mediante polizza fidejussoria)

     Quando la cauzione è prestata mediante polizza fidejussoria la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto assicuratore dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui è stata emessa la polizza e sino all'emissione del decreto di svincolo.

     Le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 45. (Prova della prestazione della cauzione)

     Prima di prendere possesso dell'ufficio e in ogni caso non oltre trenta giorni dal conferimento dell'esattoria l'esattore deve dimostrare di aver prestato la cauzione.

     Se la cauzione è prestata nei modi indicati dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 39, la polizza definitiva di deposito o i titoli vincolati possono essere esibiti entro quindici giorni rispettivamente dal rilascio o dall'annotazione, purché nel termine indicato dal primo comma sia dimostrato l'avvenuto deposito o l'avvenuta richiesta di apposizione del vincolo.

 

          Art. 46. (Esame ed approvazione della cauzione)

     Se la cauzione risulta regolarmente prestata il prefetto, sentito il comune e l'intendente di finanza, ne dichiara l'idoneità con apposito decreto che comunica al comune e all'intendente di finanza. In caso contrario invita l'esattore, con atto notificato a cura del sindaco, a provvedere, entro un termine non superiore a quindici giorni, all'integrazione della cauzione o della relativa documentazione ovvero alla rinnovazione degli atti irregolari.

     Se l'esattore non provvede nel termine stabilito il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare una proroga del termine, nominando, se del caso, un sorvegliante.

     Il decreto di decadenza comporta l'incameramento a favore del comune della somma depositata ai sensi dell'art. 22 n. 5, ferma restando la responsabilità dell'esattore decaduto per le spese sostenute dal comune per il conferimento della esattoria e per gli eventuali danni.

 

          Art. 47. (Adeguamento della cauzione nel corso del decennio)

     Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la cauzione è diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione è aumentato per causa permanente di almeno il dieci per cento il prefetto, con avviso notificato a cura del sindaco, invita l'esattore ad integrare la cauzione entro trenta giorni.

     Ai fini dell'integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma del secondo comma dell'art. 40, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso.

     Se l'esattore non provvede il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare un ulteriore termine non superiore a novanta giorni, nominando un sorvegliante.

     Se il carico complessivo della riscossione è diminuito per causa permanente di almeno il dieci per cento la cauzione, su richiesta dell'esattore, è proporzionalmente ridotta.

 

          Art. 48. (Sostituzione della cauzione)

     Nel corso della gestione la cauzione può essere sostituita in tutto o in parte con altra, purché questa garantisca le obbligazioni dell'esattore anche per il periodo di tempo decorso.

     Il decreto di svincolo della precedente cauzione non può essere emesso se non dopo che il prefetto abbia riconosciuto l'idoneità della nuova a norma dell'art. 46.

 

          Art. 49. (Vigilanza sulla cauzione)

     L'intendente di finanza, il comune, gli enti interessati e il ricevitore provinciale sono tenuti a segnalare al prefetto qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione.

     Spetta al comune di controllare il pagamento dei premi di assicurazione.

     Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate alla scadenza di ufficio dal conservatore dei registri immobiliari fino a quando non sia intervenuto il decreto di svincolo della cauzione.

 

          Art. 50. (Svincolo della cauzione)

     La cauzione è svincolata al termine della gestione purché non sussistano debiti dall'esattore verso il ricevitore provinciale e gli enti interessati.

     Lo svincolo è disposto con decreto del prefetto su conforme deliberazione della giunta municipale previo nulla osta del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e di tutti gli enti interessati.

     Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e degli altri vincoli.

 

CAPO III

Contratto esattoriale

 

          Art. 51. (Stipulazione del contratto)

     Ricevuta la comunicazione prevista dall'art. 46 il sindaco invita l'esattore a procedere alla stipulazione del contratto esattoriale.

     Nel contratto sono indicate la durata della gestione, la misura dell'aggio e la cauzione prestata ed è dichiarato espressamente l'obbligo dell'esattore di pagare le spese relative alla procedura di conferimento dell'esattoria, alla prestazione della cauzione ed alla stipulazione del contratto. Deve in ogni caso farsi espresso riferimento al presente testo unico ed a tutte le leggi e regolamenti relativi ad imposte dirette o indirette che sono o possono essere affidate in riscossione agli esattori.

     Al contratto è allegato, ove esista, il capitolato per la gestione della esattoria, che ne forma parte integrante.

     Copia del contratto, con gli estremi dell'approvazione prefettizia, è trasmessa a cura del sindaco all'esattore, all'amministrazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore provinciale.

     L'esattore è dichiarato decaduto se il contratto non è stipulato per causa a lui imputabile. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 46.

 

          Art. 52. (Risoluzione del contratto) [4]

 

          Art. 53. (Cessione dell'esattoria)

     La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'art. 18. [5]

     Il sindaco invita il cessionario a stipulare il contratto di esattoria per il restante periodo del decennio esattoriale alle stesse condizioni del precedente contratto ed a prestare la cauzione, a meno che quella già prestata non venga vincolata a garanzia della gestione del cessionario.

     La cessione ha effetto dalla data di stipulazione del contratto di esattoria. Il cessionario risponde di tutti i debiti derivanti dalla gestione del cedente, anche se accertati dopo la stipulazione del contratto, fatta esclusione per le pene pecuniarie inflitte per violazioni non ancora accertate alla data della stipulazione stessa.

 

          Art. 54. (Eredi dell'esattore)

     L'erede dell'esattore, se non ricorra alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità previste dagli artt. 8 e 18, è obbligato a continuare la gestione dell'esattoria alle stesse condizioni fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre dell'anno. Se vi siano più eredi, essi devono con atto pubblico designarne uno per la continuazione della gestione.

     In caso di mancata designazione si provvede a norma dell'art. 101.

     All'erede o al coerede designato è rilasciata la patente a norma dell'art. 55.

     L'erede o il coerede designato col consenso degli altri coeredi o, in caso di dissenso, per conto proprio, può chiedere al prefetto, entro due mesi dalla morte dell'esattore, di subentrare nel contratto esattoriale, purché sia iscritto nell'albo degli esattori o consegua l'iscrizione alla prima sessione di esami. Il prefetto provvede sulla domanda, previo parere dell'intendente di finanza e del comune, con decreto da notificarsi a cura del sindaco.

     Si applica nei confronti dell'erede subentrato la disposizione del terzo comma dell'art. 53.

 

          Art. 55. (Patente dell'esattore)

     Il prefetto rilascia all'esattore apposita patente che attesta tale sua qualità e lo abilita espressamente all'esercizio delle funzioni inerenti alla riscossione.

     La patente è rilasciata in via provvisoria se il prefetto ritenga necessario per il funzionamento dell'esattoria, autorizzare l'esattore a procedere alla riscossione anche prima della stipulazione del contratto, purché sia stata prestata la cauzione.

     Rilasciata la patente, il sindaco rende noti al pubblico, mediante affissioni di appositi avvisi, le generalità dell'esattore, la sede dell'esattoria e gli altri eventuali recapiti dell'esattore e l'orario d'ufficio.

 

CAPO IV

Diritti e obblighi dell'esattore

 

SEZIONE I

Diritti dell'esattore

 

          Art. 56. (Aggio di riscossione, indennità di mora e spese di esecuzione) [6]

 

          Art. 57. (Compensi e spese nei casi di procedura delegata)

     Nei casi previsti dall'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aggio di riscossione spetta all'esattore delegante.

     Se il ricavo dell'esecuzione compiuta dall'esattore delegato non è sufficiente a coprire le spese, l'esattore delegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali giudizi restando invece a suo carico le spese previste dall'art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

     L'esattore delegato non può imputare le somme riscosse alle spese di esecuzione, se non dopo aver soddisfatto interamente il credito dell'esattore delegante.

 

          Art. 58. (Dilazione e sospensione dei versamenti) [7]

     I provvedimenti di sospensione della riscossione e dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dell'esattore.

     Se per fatti non imputabili all'esattore è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, può con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate.

 

SEZIONE II

Obblighi dell'esattore

 

          Art. 59. (Sede dell'esattoria)

     L'esattore deve fissare la sede dell'esattoria nel territorio del comune o, nel caso di esattoria consorziale, nel territorio del comune in cui ha sede il consorzio fermo restando l'obbligo eventualmente pattuito nel contratto esattoriale di fissare altri recapiti nella circoscrizione dell'esattoria.

     L'esattoria deve rimanere aperta nei giorni e nelle ore stabilite dal contratto. L'intendente di finanza, se lo ritenga necessario, può modificare l'orario dell'esattoria e disporre l'apertura di nuovi sportelli a spese dell'esattore.

     Nei locali destinati al pubblico devono essere costantemente esposte le patenti dell'esattore, del collettore e del personale autorizzato al rilascio di quietanze. Nella porta esterna della sede dell'esattoria deve essere costantemente esposto l'orario d'ufficio per il pubblico.

     L'esattore, in caso di sua assenza dalla sede dell'esattoria, deve farsi rappresentare dal collettore o, in mancanza dall'ufficiale esattoriale.

 

          Art. 60. (Consegna dei ruoli - Effetti) [8]

 

          Art. 61. (Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti)

     L'esattore deve conservare i ruoli, i registri e gli altri atti per cinque anni dalla scadenza del contratto esattoriale e provvede alla consegna di essi, dopo il decorso di tale termine, in conformità alle istruzioni impartite dall'intendente di finanza.

     Nelle Esattorie consorziali devono essere tenuti distinti gli atti e le contabilità relativi a ciascun Comune.

 

          Art. 62. (Adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici) [9]

 

          Art. 63. (Obbligo del non riscosso come riscosso)

     La consegna dei ruoli o l'intimazione prevista dal secondo comma dell'art. 60 costituisce l'esattore debitore dell'intero ammontare, al netto degli aggi di riscossione a lui spettanti, delle somme iscritte nei ruoli, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, previa detrazione delle somme pagate ai sensi degli artt. 70, 71 e 72.

 

          Art. 64. (Versamento delle entrate) [10]

 

          Art. 65. (Indennità di mora)

     L'esattore deve corrispondere al ricevitore provinciale, al comune e agli altri enti creditori un'indennità di mora sulle somme non versate nei termini fissati dall'articolo precedente.

     L'indennità di mora è dovuta nella misura del due per cento se il ritardo non supera i tre giorni e del sei per cento se il ritardo è superiore.

 

          Art. 66. (Espropriazione forzata della cauzione) [11]

 

          Art. 67. (Procedura di espropriazione)

     Il procedimento di espropriazione forzata è compiuto in conformità alle norme dei commi secondo, così come modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1960, n. 1544, e terzo dell'art. 200, nonché degli artt. 219 e seguenti del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, con le seguenti modifiche:

     1) le attribuzioni spettanti all'esattore ed agli ufficiali esattoriali sono espletate rispettivamente dal ricevitore provinciale e dagli ufficiali giudiziari;

     2) il creditore istante ed in ogni caso il ricevitore provinciale possono concorrere all'asta senza depositare la cauzione prevista dall'art. 236;

     3) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;

     4) nell'ipotesi prevista dall'art. 238 l'immobile è devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, al netto delle spese di esecuzione e dell'indennità di mora;

     5) gli artt. 231, 232 e 241 non si applicano.

     I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecati per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti.

 

          Art. 68. (Riparto fra gli aventi diritto) [12]

 

          Art. 69. (Reintegrazione della cauzione)

     Con l'ordinanza di vendita della cauzione il prefetto intima all'esattore di reintegrarla nel termine di trenta giorni dalla notifica.

     Se la cauzione non è reintegrata, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a norma degli artt. 102 e seguenti, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze non imputabili all'esattore, ritenga di accordare una proroga del termine, nominando, se del caso, un sorvegliante.

 

          Art. 70. (Anticipazioni)

     L'esattore deve provvedere, nonostante la mancanza di fondi di spettanza del comune, al pagamento delle retribuzioni spettanti al segretario comunale e agli altri dipendenti del comune, in conformità agli ordini di pagamento emessi dal sindaco o dal prefetto, sino a concorrenza dell'ammontare di due rate delle entrate comunali ancora da riscuotere nell'anno solare in base ai ruoli. Tale obbligo, quando il servizio di tesoreria comunale non è disimpegnato dall'esattore, è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal sindaco e dal tesoriere attestante la mancanza di fondi nelle casse del comune e contenente l'ordine all'esattore di eseguire la necessaria anticipazione.

     L'esattore che abbia effettuato anticipazioni ha diritto ad un interesse nella misura del 6%. Le somme anticipate e gli interessi sono recuperati sulle prime riscossioni successive alla data dell'anticipazione.

     L'esattore è tenuto inoltre a tutte le altre anticipazioni previste da leggi speciali, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi stesse.

     In caso di ritardo nell'esecuzione delle anticipazioni previste dai precedenti commi l'esattore deve corrispondere al comune l'indennità di mora nella misura indicata dall'art. 65.

 

          Art. 71. (Delegazioni)

     L'esattore deve versare ad ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso come riscosso:

     1) al Ministero del tesoro: Direzione generale del tesoro, Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza, l'importo delle delegazioni rilasciate dai comuni a norma del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058 e del regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2047, effettuato il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale;

     2) agli altri delegatari, l'importo delle delegazioni rilasciate sulle entrate la cui riscossione sia stata assunta con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Tali delegazioni devono essere firmate dall'esattore.

     In caso di ritardo nel versamento l'esattore deve corrispondere l'indennità di mora nella misura indicata dall'art. 65 e il delegatario può chiedere al ricevitore provinciale di promuovere la procedura coattiva ai sensi degli artt. 66 e seguenti.

 

          Art. 72. (Pagamenti obbligatori)

     L'esattore, entro il limite dei fondi disponibili di spettanza del comune e della provincia, è obbligato a rilasciare, alle singole scadenze, le quietanze relative alle imposte iscritte a carico degli enti medesimi nei ruoli che gli sono stati affidati in riscossione. Deve inoltre provvedere a qualsiasi pagamento richiesto dall'amministrazione provinciale, nei limiti dei fondi disponibili di spettanza della stessa.

 

          Art. 73. (Assunzione del servizio di tesoreria comunale)

     Il servizio di tesoreria comunale comprende: la riscossione delle entrate che non rientrano fra quelle previste nell'art. 1; il pagamento delle spese e le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari.

     L'esattore su richiesta del comune è obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria comunale con l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso.

     Se l'assunzione del servizio di tesoreria non è prevista nel capitolato, nel bando di gara o nel decreto di conferimento, spetta all'esattore un compenso da determinarsi d'accordo con il comune, o in caso di dissenso, dal prefetto, sentito l'intendente di finanza, in base al volume delle entrate e delle spese. Nella determinazione del compenso non si tiene conto delle entrate per le quali l'esattore a norma del successivo comma ha diritto ad un compenso commisurato all'aggio.

     L'esattore a cui è affidato il servizio di tesoreria ha diritto ad un compenso commisurato all'aggio previsto per le entrate tributarie su tutte le riscossioni di cui al primo comma eccettuati:

     1) l'incasso delle somme ricevute o date in prestito, del prezzo dei beni venduti, del corrispettivo delle affrancazioni, delle quote di concorso dovute da altri comuni, dei fondi di cassa versati dal precedente tesoriere, dei sussidi o dei contributi di qualsiasi natura, dei canoni pagati dall'appaltatore o dall'incaricato della riscossione delle imposte di consumo ovvero dagli esercenti abbonati;

     2) il ricevimento dei depositi;

     3) il trasferimento di fondi;

     4) le compartecipazioni a tributi erariali, gli interessi attivi sulle operazioni fatte dal comune ed in genere tutte le somme che il tesoriere debba soltanto incassare od erogare.

     Anche quando la tesoreria è gestita da altra persona, la riscossione di entrate diverse da quelle indicate ai nn. 1), 2), 3) e 4) del precedente comma è di regola affidata all'esattore con un compenso commisurato all'aggio previsto per le entrate tributarie e con l'obbligo del non riscosso come riscosso, se previsto dalla legge o dal contratto esattoriale. Per la riscossione di tali entrate l'esattore esercita le funzioni spettanti al tesoriere o all'ufficio di tesoreria in base alle norme di legge ed ha facoltà di servirsi dell'opera dell'ufficiale esattoriale previa autorizzazione del pretore.

     Non è dovuto aggio per la riscossione dei proventi di tagli di bosco, salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato o nel decreto di conferimento dell'esattoria.

 

          Art. 74. (Procedure delegate)

     Quando la riscossione delle entrate degli enti indicati dall'art. 3 non è affidata ad esattori comunali, questi sono tuttavia tenuti, su richiesta degli incaricati della riscossione, a prestare la loro opera ai sensi dell'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

     In tal caso l'aggio di riscossione compete all'esattore delegato.

 

SEZIONE III

Norme da osservare nella riscossione

 

          Art. 75. (Obbligo di conformarsi alle risultanze dei ruoli)

     L'esattore, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati ai sensi dell'art. 187 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

     Quando rilevi l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalità e del domicilio dei contribuenti, l'esattore deve farne denuncia all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio. Egli deve inoltre in qualsiasi tempo, qualora rilevi che un contribuente iscritto nei ruoli è deceduto o il presupposto dell'imposizione è cessato, informarne l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore.

     In caso di dubbio sull'identità del contribuente l'esattore può chiedere gli opportuni chiarimenti.

 

          Art. 76. (Quietanze e annotazioni) [13]

 

          Art. 77. (Chiamata in causa dell'ente impositore)

     L'esattore, nelle liti promosse contro di lui che non concernano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente impositore e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

 

          Art. 78. (Formalità per l'autorizzazione al terzo incanto)

     Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 237 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'esattore, nel termine di 8 giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e trasmettergli tutti gli atti della procedura esecutiva.

     L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunità di procedere al terzo incanto.

     L'intendente di finanza comunica le sue decisioni all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando l'esattore procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrate spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

 

          Art. 79. (Pagamento del prezzo di devoluzione)

     Se il terzo incanto ha esito negativo l'esattore, nel termine di decadenza di venti giorni, deve chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette il pagamento del prezzo di devoluzione dell'immobile, allegando la copia autentica del verbale di cui al secondo comma dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

     Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo precedente l'immobile, in caso di diserzione del terzo incanto, è devoluto all'ente impositore ai sensi dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed alle stesse condizioni ivi previste. In tal caso la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere fatta, a norma del comma precedente, all'ente impositore.

 

          Art. 80. (Obblighi dell'esattore delegato) [14]

 

          Art. 81. (Esecuzione degli sgravi per indebito) [15]

 

SEZIONE IV

RIMBORSO DELLE QUOTE INESIGIBILI

 

          Art. 82. (Diritto al rimborso) [16]

 

          Art. 83. (Termini per l'espletamento della procedura esecutiva) [17]

 

          Art. 84. (Presentazione della domanda di rimborso)

     La domanda di rimborso, corredata dall'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente che ha emesso il ruolo entro dodici mesi da quello di scadenza dell'ultima rata.

     Quando l'esattore prova che la procedura esecutiva si è protratta oltre il termine di cui al primo comma per causa non imputabile a lui od all'esattore delegato, la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura è stata compiuta.

     In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi.

     Uno degli esemplari della domanda munito del bollo d'ufficio e con l'indicazione della data di presentazione è restituito all'esattore in segno di ricevuta.

 

          Art. 85. (Procedure concorsuali) [18]

 

          Art. 86. (Verbali di pignoramento) [19]

 

          Art. 87. (Nuove procedure)

     L'esattore è tenuto ad esperire le procedure che possono essere svolte sulla base degli elementi annotati nel verbale ai sensi dell'articolo precedente e delle indicazioni eventualmente fornite dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dagli enti impositori anche successivamente alla presentazione della domanda di rimborso.

     Il rimborso rimane sospeso finché non siano esaurite le nuove procedure, salvo il disposto dell'art. 93.

 

          Art. 88. (Irreperibilità del contribuente) [20]

 

          Art. 89. (Perdita del diritto al rimborso)

     L'esattore decade dal diritto al rimborso:

     1) quando abbia presentato la domanda o proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti;

     2) quando gli atti della procedura esecutiva risultino viziati da irregolarità formali o sostanziali, a meno che non dimostri che l'irregolarità non ha influito sull'esito della procedura stessa;

     3) quando la mancata riscossione sia dovuta ad infedeltà del custode dei beni pignorati;

     4) quando non abbia provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 262 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

     Se la perdita del diritto al rimborso è dipesa da fatto imputabile all'esattore delegato, l'esattore delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo e può richiedere il ricevitore provinciale affinché proceda ai sensi degli artt. 66 e segg.

 

          Art. 90. (Ammissione o diniego del rimborso)

     L'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore al quale è stata presentata la domanda dispone il rimborso, per ciascuna imposta, dell'ammontare delle quote inesigibili che non risultino già rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la dichiarazione che le quote ammesse a rimborso non sono state già rimborsate, è trasmesso all'intendente di finanza, il quale lo rende esecutorio.

     Per le quote di cui non ritenga regolarmente documentata l'inesigibilità l'ufficio o l'ente impositore annota le proprie osservazioni sulla domanda che trasmette con la relativa documentazione all'intendente di finanza, restituendone un esemplare all'esattore, che può presentare deduzioni e documenti.

     L'intendente di finanza, se ritiene dovuto il rimborso, provvede direttamente ai sensi del successivo art. 91. In caso contrario trasmette il provvedimento motivato di rigetto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore che lo notifica all'esattore.

 

          Art. 91. (Esecuzione del rimborso) [21]

 

          Art. 92. (Ricorsi)

     Contro il provvedimento di rigetto dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

     La decisione del Ministro per le finanze è trasmessa all'intendente di finanza che la notifica all'esattore.

     Contro la decisione di rigetto del Ministro per le finanze è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

 

          Art. 93. (Sgravio provvisorio)

     Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza l'esattore, sempreché la domanda sia stata presentata in termine e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al settanta per cento dell'ammontare richiesto. Se ricorrono particolari circostanze il Ministro per le finanze, su richiesta dell'esattore, può autorizzare lo sgravio in misura superiore.

     Quando la domanda di rimborso è stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi del secondo comma dell'art. 90, lo sgravio provvisorio non può essere autorizzato che dal Ministro per le finanze, che ne determina la misura.

     Lo sgravio è disposto con provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente impositore, e deve essere comunicato all'intendente di finanza e da questi in quanto occorra al ricevitore provinciale.

     L'importo dello sgravio provvisorio è imputato a diminuzione del carico che l'esattore deve versare alla prossima scadenza.

 

          Art. 94. (Annotazioni nei ruoli o negli schedari)

     Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rimborso e dalla comunicazione del provvedimento adottato i relativi estremi devono essere annotati dall'esattore nel ruolo a margine delle partite cui si riferiscono ovvero nello schedario dei contribuenti, qualora ne sia stata autorizzata la tenuta.

 

          Art. 95. (Recupero delle quote già comprese in domanda di rimborso per inesigibilità)

     L'esattore, qualora dopo la presentazione della domanda di rimborso riscuota somme relative a partite comprese in essa, deve farne annotazione nel ruolo o nello schedario e darne notizia entro dieci giorni all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore per la rettifica in diminuzione della domanda o del provvedimento di rimborso.

     Le somme riscosse dall'esattore dopo il rimborso devono essere versate nello stesso termine nella sezione di tesoreria provinciale o nelle casse dell'ente impositore.

 

          Art. 96. (Reiscrizione nei ruoli)

     Le imposte rimborsate per inesigibilità possono essere nuovamente iscritte nei ruoli e affidate in riscossione all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

 

          Art. 97. (Discarico di quote inesigibili)

     Le norme di questa sezione, ad eccezione degli artt. 91 e 93, si applicano anche per il discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in riscossione all'esattore senza obbligo del non riscosso come riscosso.

 

CAPO V

Sorveglianza dell'esattoria e sostituzione dell'esattore

 

          Art. 98. (Nomina del sorvegliante)

     Quando l'esattore abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze, quando sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione ovvero ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 47, o quella contemplata dal capoverso dell'art. 69, il prefetto nomina un sorvegliante.

     Col decreto di nomina o con successivo provvedimento il prefetto determina il compenso spettante al sorvegliante e può disporre che questi presti congrua garanzia anche per mezzo di fidejussione.

     Le spese della sorveglianza ed il compenso spettante al sorvegliante sono a carico dell'esattore. In caso di insolvenza dell'esattore l'onere è ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati.

     Subito dopo la nomina, il sorvegliante ed il sindaco devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dai registri e dai bollettari dell'esattoria.

 

          Art. 99. (Funzioni del sorvegliante)

     Il sorvegliante controlla le riscossioni, i versamenti, le procedure esecutive ed in genere tutti gli atti dell'esattore, dei collettori, degli ufficiali esattoriali e dei messi notificatori, senza peraltro sostituirsi all'esattore o impedirne comunque le operazioni.

     Quando i titoli ed i valori non sono depositati presso un istituto di credito, sono conservati in apposita cassa.

     Le somme riscosse dall'esattore, fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 64, sono versate entro tre giorni, a cura del sorvegliante, al ricevitore provinciale ed agli enti interessati secondo le rispettive spettanze.

     Le somme riscosse per tributi o entrate patrimoniali con scadenza successiva alla nomina del sorvegliante non possono essere imputate ad estinzione dei debiti dell'esattore scaduti anteriormente.

 

          Art. 100. (Verifiche, sostituzione e cessazione del sorvegliante)

     Il prefetto, anche dopo la nomina del sorvegliante, può in qualsiasi momento disporre verifiche all'esattoria. Quando risulti che il sorvegliante abbia commesso abusi o irregolarità il prefetto ne dispone la sostituzione.

     Quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato la nomina del sorvegliante il prefetto dispone la cessazione della sorveglianza.

 

          Art. 101. (Sostituzione dell'esattore)

     Se durante la gestione dell'esattoria si verificano fatti che possono dar luogo all'esclusione o all'incompatibilità dell'esattore per una delle cause previste dagli artt. 8 e 18, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il sindaco, può nominare un sostituto che in nome e per conto dell'esattore ne adempie le funzioni. Nelle ipotesi previste dall'art. 18 il prefetto assegna inoltre all'esattore un termine di trenta giorni per l'eliminazione della causa di incompatibilità e, se questa non sia cessata, alla scadenza dispone la rescissione del rapporto esattoriale.

     Alla nomina di un sostituto si provvede anche quando l'erede o i coeredi non abbiano ottemperato entro 15 giorni dalla morte dell'esattore alle prescrizioni del primo comma dell'art. 54.

     Il sostituto cessa dalle sue funzioni quando ciò sia disposto dal prefetto per insussistenza o cessazione della causa d'incompatibilità e, in ogni caso, all'atto della cessazione dell'esattore dalla carica.

     Per le spese e per il compenso del sostituto si applicano le norme dei commi secondo e terzo dell'art. 98.

     Nei locali dell'esattoria destinati al pubblico deve restare costantemente affissa una copia del decreto di nomina del sostituto.

 

CAPO VI

 

Decadenza dell'esattore

 

          Art. 102. (Cause di decadenza) [22]

 

          Art. 103. (Procedura e pronuncia della decadenza)

     Alla dichiarazione di decadenza dell'esattore provvede il prefetto, sentito l'intendente di finanza e, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 102, su proposta dell'ispettorato del lavoro. Il decreto di decadenza è notificato, a cura del sindaco, per atto di ufficiale giudiziario.

     Il decreto di decadenza non può essere emesso né notificato dopo la scadenza della rata prima che sia decorso il termine per il versamento degli otto decimi di cui al n. 1) dell'art. 64.

     Nell'ipotesi prevista alla seconda parte del secondo comma dell'articolo precedente la decadenza non può essere pronunciata oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della seconda ordinanza di vendita della cauzione.

     Quando la decadenza è pronunciata per le cause di cui al n. 2) ovvero dell'ultimo comma dell'art. 51, nonché del secondo e terzo comma dell'articolo precedente gli addebiti devono essere previamente contestati ed è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze.

 

          Art. 104. (Effetti della pronuncia di decadenza e provvedimenti conseguenziali)

     La notificazione del decreto di decadenza priva l'esattore, i collettori, gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.

     Il sindaco diffida i contribuenti, mediante affissione di appositi avvisi, a non effettuare pagamenti all'esattore decaduto e provvede, con l'intervento del sorvegliante o del sostituto, eventualmente già nominati, a ritirare i ruoli, i registri e i documenti riguardanti la gestione dell'esattoria, raccogliendoli in plichi suggellati. Di tali operazioni è redatto processo verbale in contraddittorio con l'esattore decaduto o se questo non è presente, con un funzionario del Comune designato dal sindaco.

     Per la riattivazione del servizio di riscossione si provvede alla nomina di un delegato governativo e si applicano le disposizioni del seguente Titolo III.

     I ruoli, i registri e i documenti ritirati all'esattore sono consegnati dal sindaco, con apposito processo verbale, al delegato governativo.

     L'esattore decaduto ha facoltà di intervenire alle operazioni di consegna.

     Se la decadenza non è stata pronunciata per debiti l'esattore ha diritto di completare la riscossione delle entrate iscritte nei ruoli interamente scaduti prima della dichiarazione di decadenza.

 

          Art. 105. (Riabilitazione dell'esattore)

     L'esattore dichiarato decaduto ai sensi degli art. 46, 47, 51 e 69, che abbia provveduto al pagamento di ogni suo debito può essere riabilitato, agli effetti della reiscrizione nell'albo, con decreto del prefetto, previo parere dell'intendente di finanza.

     Qualora l'esattore, prima che l'esattoria sia stata nuovamente conferita, abbia provveduto anche al pagamento delle somme scadute dopo la dichiarazione di decadenza, può essere riammesso, con lo stesso decreto di riabilitazione, nella gestione dell'esattoria. La riammissione è resa nota al pubblico mediante affissione di appositi avvisi.

 

TITOLO III

Delegato governativo

 

          Art. 106. (Nomina del delegato)

     Nelle ipotesi previste dagli artt. 35 e 104 e in ogni altro caso di vacanza dell'esattoria il prefetto, sentito l'intendente di finanza ed il sindaco, nomina un delegato alla riscossione scegliendolo, nell'ordine, tra gli esattori e i ricevitori delle imposte dirette, tra gli iscritti nell'albo degli esattori che non siano titolari di esattorie o ricevitorie e tra gli impiegati dello Stato a riposo o in attività di servizio. In mancanza il delegato può essere scelto fra persone che offrano sufficienti garanzie di competenza e moralità.

     Al delegato governativo si applicano le norme stabilite per l'esattore, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

 

          Art. 107. (Compensi e spese del delegato)

     La misura dell'aggio spettante al delegato governativo è fissata nel decreto di nomina entro il limite massimo indicato dal secondo comma dell'art. 56. In caso di nomina a seguito di decadenza dell'esattore l'aggio compete nella misura già stabilita per l'esattore decaduto.

     I locali e gli arredi necessari per l'adempimento del servizio di riscossione sono forniti gratuitamente dal comune, restando a carico del delegato le altre spese di gestione.

 

          Art. 108. (Obblighi del delegato)

     Il delegato governativo non è tenuto a prestare cauzione, non risponde del non riscosso come riscosso e non è obbligato alle anticipazioni previste dall'art. 70.

     Entro il quinto giorno di ciascun mese il delegato governativo deve versare al ricevitore provinciale e agli enti indicati dal secondo comma dell'art. 64, nella rispettiva competenza, l'importo delle entrate riscosse nel mese precedente, allegando la distinta delle riscossioni e dei pagamenti fatti.

 

          Art. 109. (Rendiconto della gestione)

     Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione dalle sue funzioni, se questa avvenga prima, il delegato governativo rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli artt. 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 del regolamento stesso provvedono l'intendente di finanza e il Ministero delle finanze.

     Entro il 31 marzo di ciascun anno il delegato governativo rende agli altri enti interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda.

     Il discarico delle quote inesigibili è regolato a norma dell'art. 97.

 

          Art. 110. (Cessazione dalle funzioni)

     Il delegato governativo cessa dalle sue funzioni con il conferimento dell'esattoria, ma può essere in qualsiasi momento, previo parere dell'intendente di finanza, revocato dal prefetto, che provvede alla sua sostituzione.

 

TITOLO IV

Riscossione dei residui di gestione

 

          Art. 111. (Residui di gestione) [23]

 

          Art. 112. (Rate scadute durante la gestione del delegato e la vacanza dell'esattoria)

     L'intendente di finanza consegna al nuovo esattore gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del delegato governativo o durante la vacanza dell'esattoria.

     Il nuovo esattore provvede alla riscossione in tre rate uguali, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi. Egli deve inoltre procedere contro il delegato governativo nelle forme stabilite dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili.

     Per la riscossione delle entrate di cui ai commi precedenti l'esattore ha diritto all'aggio nella misura stabilita dall'atto di conferimento dell'esattoria.

 

          Art. 113. (Residui di gestione dell'esattore decaduto)

     Alla riscossione dei residui di gestione, quando l'esattore decaduto abbia lasciato debiti, si provvede secondo le norme degli articoli seguenti.

 

          Art. 114. (Formazione degli elenchi)

     Il prefetto invita il ricevitore provinciale e gli enti interessati a procedere alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al delegato governativo o al nuovo esattore.

     Gli elenchi dei residui sono sottoposti al visto di regolarità dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

     Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico dell'esattore decaduto e sono anticipate dal ricevitore provinciale a favore del quale il prefetto, ove non riscontri negligenza negli adempimenti prescritti, dispone il recupero sulle prime riscossioni dei residui e la ripartizione della parte di spese eventualmente non recuperate fra tutti i creditori, compreso lo stesso ricevitore, in proporzione dei rispettivi crediti.

 

          Art. 115. (Riscossione, deposito e riparto dei residui)

     Il delegato governativo o il nuovo esattore provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il quinto giorno del mese successivo, al ricevitore provinciale, che lo versa a sua volta, entro cinque giorni, alla Cassa depositi e prestiti.

     Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti sono ripartite a norma dell'art. 68. Tuttavia se il ricavato della vendita della cauzione dell'esattore decaduto non è sufficiente al pagamento dei crediti dl ricevitore, del comune e degli altri enti interessati le somme stesse, eccettuate quelle relative a tributi per i quali l'esattore abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono assegnate al ricevitore, al comune e agli altri enti interessati secondo la rispettiva spettanza.

 

          Art. 116. (Rendiconto e discarico)

     Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilità devono essere presentate dal delegato governativo o dal nuovo esattore nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui.

     Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il delegato governativo o il nuovo esattore rende al ricevitore provinciale, al comune ed agli altri enti impositori il rendiconto della gestione dei residui.

     Se il delegato governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal primo comma le domande di discarico devono essere presentate insieme con il rendiconto entro il termine di tre mesi. Il delegato governativo consegna al nuovo esattore gli elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e documenti relativi alle procedure in corso. Di tale consegna è redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato.

     Il ricevitore provinciale e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo esattore, a norma degli artt. 66 e seguenti per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate.

 

TITOLO V

Ricevitorie provinciali

 

          Art. 117. (Attribuzioni)

     Il ricevitore provinciale riscuote dagli esattori della circoscrizione provinciale le somme dagli stessi dovute a qualsiasi titolo allo Stato, alla regione, alla provincia e agli enti autorizzati per legge a servirsi della sua opera.

 

          Art. 118. (Conferimento e gestione della ricevitoria)

     Salvo il disposto degli articoli seguenti, per il conferimento e per la gestione delle ricevitorie provinciali si applicano le disposizioni relative al conferimento ed alla gestione delle esattorie, intendendosi sostituiti al comune, al consiglio ed alla giunta municipale, al sindaco rispettivamente la provincia, il consiglio e la giunta provinciale, il presidente della giunta provinciale.

     Le facoltà attribuite al prefetto per le esattorie sono esercitate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 119. (Incompatibilità con la funzione di ricevitore)

     Nei confronti del ricevitore principale si applica l'art. 18 escluso il terzo comma.

 

          Art. 120. (Formalità relative all'esperimento dell'asta)

     La giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'art. 21 entro il 31 maggio dell'ultimo anno del decennio.

     Entro il 1° luglio l'avviso d'asta è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle province contermini e nella Gazzetta Ufficiale ed è affisso nell'albo pretorio dei relativi comuni capoluoghi delle province stesse.

     L'asta è presieduta dal prefetto o da un suo delegato, assistito, con funzioni di segretario dal segretario, della provincia.

 

          Art. 121. (Consegna dei riassunti dei ruoli)

     Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli l'intendente di finanza ne trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, che ne rilascia ricevuta.

     Nel riassunto è indicato, distintamente per comune, per imposte e per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori.

 

          Art. 122. (Obbligo del non riscosso come riscosso)

     La consegna del riassunto costituisce il ricevitore debitore dell'intero ammontare dei ruoli ai sensi dell'art. 63.

     La vendita della cauzione dell'esattore non solleva il ricevitore provinciale dall'obbligo del non riscosso come riscosso. L'obbligo permane anche per la prima rata in scadenza dopo la vacanza dell'esattoria determinata dalla decadenza dell'esattore o da qualsiasi altra causa, ma rimane sospeso per le rate successive e per le esattorie affidate al delegato governativo durante la cui gestione il ricevitore versa soltanto le somme da costoro riscosse e pagate.

     In seguito alla comunicazione della nomina del nuovo esattore, l'obbligo del non riscosso come riscosso si applica anche alle somme scadute e non pagate durante la vacanza dell'esattoria e la gestione del delegato governativo. Tali somme, dedotti gli importi che siano stati anticipati in virtù del presente articolo, sono versate dal ricevitore nelle tre rate previste dall'art. 112.

 

          Art. 123. (Comunicazione all'esattore della cartella dei pagamenti)

     Il ricevitore provinciale, almeno nove giorni prima della scadenza di ciascuna rata, comunica con lettera raccomandata agli esattori, distintamente per ogni ruolo, l'ammontare delle somme da versare ai sensi del primo comma dell'art. 64, nn. 1) e 2).

     La mancanza o l'inesattezza di tale comunicazione non dispensa gli esattori dall'obbligo di effettuare il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite e dal pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardo.

 

          Art. 124. (Imputazione e contabilizzazione dei versamenti ricevuti) [24]

 

          Art. 125. (Versamenti e indennità di mora)

     Nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti creditori ai rispettivi uffici di tesoreria. In caso di ritardo è dovuta l'indennità di mora a norma dell'art. 65.

     Ai fini del versamento delle entrate provinciali le quietanze dei pagamenti fatti dal ricevitore a norma degli artt. 70, 71 e 72, e i buoni di discarico, sono accettati come denaro contante.

     L'ammontare dei buoni di discarico per tributi erariali versati dall'esattore è rimborsato dall'intendente di finanza al ricevitore con apposito mandato.

 

          Art. 126. (Assunzione del servizio di tesoreria provinciale)

     Il ricevitore, su richiesta dell'amministrazione provinciale, è obbligato a disimpegnare il servizio di tesoreria provinciale con la osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 73.

 

          Art. 127. (Rendiconto)

     Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle sue funzioni, se questa avvenga prima, il ricevitore provinciale rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli artt. 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvedono l'intendenza di finanza e il Ministero delle finanze.

     Entro il 31 marzo di ciascun anno il ricevitore provinciale rende agli altri enti interessati il conto della sua gestione per la parte che li riguarda.

 

          Art. 128. (Espropriazione e svincolo della cauzione)

     Per l'espropriazione della cauzione e dei beni extracauzionali del ricevitore provinciale si applicano le norme degli artt. 66 e seguenti. L'ordinanza di vendita è emessa dal Ministro per le finanze e l'esecuzione è curata dall'intendente di finanza.

     La cauzione del ricevitore provinciale, dopo l'approvazione dei conti, è svincolata con decreto del Ministro per le finanze, previa deliberazione del consiglio provinciale e nulla osta dell'intendente di finanza e degli enti interessati.

 

          Art. 129. (Rimborso delle quote inesigibili)

     Escussi la cauzione e tutti gli altri beni dell'esattore, il ricevitore provinciale, ove non sia riuscito a recuperare in tutto o in parte i crediti per i quali ha agito, ha diritto ad ottenere dagli enti interessati all'azione esecutiva il rimborso delle somme non riscosse.

     Si applicano le disposizioni degli artt. 82 e seguenti. Tuttavia il termine per l'esperimento delle procedure sulla cauzione decorre dal giorno in cui si è verificata la morosità dell'esattore ed il termine per l'esecuzione sugli altri beni decorre dal giorno in cui è stata ultimata la vendita della cauzione.

     Il ricevitore decade dal diritto al rimborso se nel termine di cinque giorni dalla data in cui si è verificata la morosità dell'esattore non ne abbia data notizia al prefetto per i provvedimenti di cui all'art. 66.

 

TITOLO VI

Personale delle esattorie e delle ricevitorie

 

          Art. 130. (Collettore)

     L'esattore ed il ricevitore possono farsi coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la propria responsabilità, da uno o più collettori. La nomina di un collettore è obbligatoria per le esattorie e le ricevitorie gestite da persone giuridiche.

     Il collettore rappresenta l'esattore o il ricevitore in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, ricevitoria e per le operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria. Nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente.

     Il collettore inoltre può rappresentare l'esattore nei giudizi avanti il pretore, anche se non è munito di apposita procura.

     Possono essere collettori, soltanto gli iscritti nell'albo dei collettori sempreché non sussista alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall'art. 18.

 

          Art. 131. (Nomina e patente del collettore)

     Il collettore è abilitato all'esercizio delle sue funzioni con apposita patente, rilasciata dall'esattore o dal ricevitore e vistata rispettivamente dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze.

     L'esattore deve dare notizia della nomina del collettore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, al ricevitore provinciale, al sindaco e al prefetto. Analoga notizia deve essere data dal ricevitore al presidente della giunta comunale e agli esattori della provincia.

     Una copia della patente è conservata dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze fra gli atti d'ufficio ed altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, è affissa nei locali della ricevitoria o dell'esattoria destinati al pubblico.

 

          Art. 132. (Cessazione e revoca del collettore)

     Il collettore cessa dalle sue funzioni per cessazione del ricevitore o dell'esattore, per scadenza del termine e per revoca della patente disposta dall'esattore o dall'intendente di finanza.

     Della revoca deve essere data notizia agli organi indicati dal secondo comma dell'articolo precedente. La revoca del collettore esattoriale deve inoltre essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale.

 

          Art. 133. (Personale esattoriale addetto ai servizi di sportello)

     Per i servizi di sportello l'esattore può avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione di quietanze.

     Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente può essere incaricato delle funzioni proprie del collettore, esclusa la rappresentanza nei rapporti con gli enti interessati [25].

     Per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del primo comma degli artt. 131 e 132.

 

          Art. 134. (Nomina e revoca degli ufficiali esattoriali)

     Gli ufficiali esattoriali sono nominati dall'esattore fra le persone munite della speciale abilitazione prevista dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56 e sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal procuratore della Repubblica, il quale appone il proprio visto sull'atto di nomina conservandone copia.

     L'esattore comunica la nomina all'ufficio distrettuale delle imposte dirette ed al sindaco e consegna il relativo atto di nomina all'ufficiale esattoriale, che nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne sia richiesto.

     La nomina dell'ufficiale esattoriale può essere revocata dall'esattore in ogni tempo. Il procuratore della Repubblica può revocare la sua autorizzazione con provvedimento motivato.

     La cessazione dell'ufficiale esattoriale dalle sue funzioni deve essere comunicata agli organi indicati dal secondo comma ed essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale.

 

          Art. 135. (Funzioni degli ufficiali esattoriali)

     L'ufficiale esattoriale esercita le sue funzioni nell'ambito della circoscrizione dell'esattoria, alle dipendenze dell'esattoria e sotto la sorveglianza dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e del sindaco, e non può farsi rappresentare né sostituire.

     Gli ufficiali esattoriali, nei limiti di tempo fissati dall'art. 218 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, possono prestare la loro opera anche per la riscossione dei crediti dei precedenti esattori, compatibilmente, a giudizio dell'esattore in carica, con le esigenze del servizio.

     La disposizione del terzo comma dell'art. 130 si applica anche agli ufficiali esattoriali.

 

          Art. 136. (Registro cronologico e bollettario)

     L'ufficiale esattoriale deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal Ministro per le finanze, da tenersi nelle forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

     Il registro prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette e vidimato dall'ufficio stesso non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali esattoriali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni, a cura dell'esattore, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

     L'ufficiale esattoriale, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'art. 204 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, deve rilasciare quietanza distaccata da apposito bollettario e comunicarne gli estremi all'esattore.

 

          Art. 137. (Messi notificatori)

     L'esattore, per la sola notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, può nominare uno o più messi notificatori.

     Si applicano ai messi notificatori le disposizioni degli artt. 131 e 132 e dei commi primo e secondo dell'art. 135.

 

          Art. 138. (Elenchi del personale)

     Presso ciascuna Intendenza di finanza sono tenuti, a cura di apposita commissione, gli elenchi del personale delle varie categorie, occupato e disoccupato. La commissione, nominata dall'intendente di finanza, è composta di un funzionario dell'Intendenza di finanza, che la presiede, di un rappresentante degli esattori e di un rappresentante del personale.

     L'iscrizione nell'elenco del personale disoccupato avviene a richiesta degli interessati.

     L'elenco del personale disoccupato e le relative variazioni sono comunicate dall'intendente di finanza all'ufficio provinciale di collocamento. Per l'assunzione di nuovo personale, ad esclusione dei collettori dirigenti e dei cassieri, i ricevitori e gli esattori devono rivolgersi all'ufficio di collocamento e scegliere fra gli iscritti nell'elenco del personale disoccupato.

 

          Art. 139. (Fondo di previdenza)

     Il trattamento di quietanza e di previdenza del personale dipendente dalle esattorie e dalle ricevitorie è regolato dalle disposizioni di legge concernenti l'apposito Fondo di previdenza istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e dai contratti di lavoro.

 

          Art. 140. (Mantenimento in servizio del personale)

     Il personale, che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuità.

     La disposizione del comma precedente non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto cinquantacinque anni di età se donne e sessanta anni di età se uomini ed abbiano maturato il diritto alla pensione. I dipendenti che, pur avendo raggiunto i suddetti limiti di età, non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione saranno mantenuti in servizio sino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collettori dirigenti.

     In caso di conferma il personale che risulta iscritto da almeno due anni al Fondo di previdenza non può essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi degli artt. 21 e 58 della legge 2 aprile 1958, n. 377, ovvero per riduzione del carico dell'esattoria superiore al 25 per cento rispetto al carico del primo anno di gestione. Negli altri casi non riferibili a casi singoli il licenziamento, per fondati motivi, di una quota del personale sarà stabilito in intesa tra le rappresentanze di categoria.

 

TITOLO VII

Infrazioni e sanzioni

 

          Art. 141. (Segreto d'ufficio)

     È considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice, all'infuori dei casi previsti dalla legge, dagli agenti della riscossione e dal personale delle esattorie e delle ricevitorie a persone estranee all'amministrazione degli enti impositori e diverse dai contribuenti e dai loro rappresentanti.

 

          Art. 142. (Irregolare imputazione dei pagamenti e riscossione di somme non dovute)

     L'agente della riscossione che imputa i pagamenti ricevuti nell'esercizio delle sue funzioni a suoi crediti privati o li imputa a indennità di mora, diritti e spese in difformità dalle disposizioni del terzo comma dell'art. 195 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ovvero riscuote più di quanto è dovuto, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla pena pecuniaria in misura fino al decuplo della somma irregolarmente imputata o riscossa.

 

          Art. 143. (Mancata esecuzione di sgravi per indebito)

     L'agente della riscossione che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa entro il termine prescritto all'ente impositore l'ammontare degli sgravi non potuti eseguire è soggetto a pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsata o non versata.

     In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.

 

          Art. 144. (Riscossione di somme rimborsate per inesigibilità o comprese nella domanda)

     L'agente della riscossione che, avendo riscosso somme comprese in domanda di rimborso per inesigibilità o già rimborsate, non provvede in tutto o in parte alla comunicazione o al versamento prescritti dall'art. 95, è soggetto per il solo fatto dell'omessa comunicazione o dell'omesso versamento alla pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, indipendentemente dall'azione penale per eventuali reati nei quali sia incorso.

     In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147.

 

          Art. 145. (Atti compiuti da personale non abilitato)

     L'agente della riscossione che abbia fatto eseguire notificazioni o atti esecutivi a ufficiali esattoriali o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è soggetto alla pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000 per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti [26].

     Alla stessa pena soggiace l'ufficiale esattoriale o il messo notificatore che abbia fatto eseguire la consegna di atti da persone estranee.

 

          Art. 146. (Tardivo versamento da parte dell'esattore delegato) [27]

 

          Art. 147. (Inosservanza di disposizioni legislative, amministrative e contrattuali) [28]

 

          Art. 148. (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico)

     L'ufficiale esattoriale che non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal secondo comma dell'art. 136 è soggetto alla pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000 [29].

     Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro e per ogni altra irregolarità nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000 [30].

 

          Art. 149. (Falsità nelle relazioni di notifica)

     L'ufficiale esattoriale o il messo notificatore sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica è immediatamente sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso.

 

          Art. 150. (Applicazione delle pene pecuniarie)

     La procedura di applicazione delle pene pecuniarie, anche per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, è regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse è devoluto in ogni caso allo Stato.

     Il ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze è ammesso soltanto se l'importo della pena pecuniaria applicata non è inferiore a lire venticinquemila.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali

 

          Art. 151. (Inadempienza del comune o della provincia)

     Se il comune o la provincia trascurano di esercitare od esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dal presente testo unico, provvedono, per il comune il prefetto e per la provincia il Ministro per le finanze, sentito il prefetto e l'intendente di finanza.

     Le spese sono a carico del comune o della provincia inadempiente.

 

          Art. 152. (Notificazione degli atti e dei provvedimenti) [31]

 

          Art. 153. (Definitività dei provvedimenti del prefetto e dell'intendente)

     Salvi i casi per i quali sia espressamente dichiarato ammissibile il ricorso gerarchico, i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, previsti dal presente Testo unico, sono definitivi.

 

          Art. 154. (Definizione di controversie in via amministrativa)

     La definizione in via amministrativa di tutte le controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente Testo unico, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione dell'esattoria e della ricevitoria provinciale e comunque finché durino i privilegi fiscali, è devoluta all'intendente di finanza.

     Le controversie sono introdotte mediante motivata istanza presentata da una delle parti al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale, dopo averla comunicata alle altre parti ed istruita, la trasmette all'intendente di finanza per la pronuncia.

     Contro la decisione dell'intendente di finanza è ammesso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica di essa, ricorso al Ministro per le finanze.

 

          Art. 155. [32]

 

          Art. 156. (Iscrizione figurativa nei ruoli) [33]

 

          Art. 157. (Disposizioni fiscali)

     Gli atti e i verbali delle aste per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie, i contratti di esattoria e di ricevitoria e gli atti di presentazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

     Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

 

          Art. 158. (Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili)

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari contrarie alle norme del presente testo unico o con esse incompatibili.

 

TITOLO IX

Disposizioni transitorie sul conferimento delle esattorie e delle ricevitorie

per il decennio 1964-1973

 

          Art. 159. (Conferma degli esattori in carica)

     Gli esattori, che intendono avvalersi per il decennio 1964-1973 della facoltà prevista dall'art. 36, debbono presentare domanda al prefetto entro giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto e settimo comma dello stesso art. i dati da prendersi in considerazione sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961.

     Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'art. 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento[34].

     L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, né superiore, nel massimo, al 7,50 per cento [35] .

     Il Ministro per le finanze può esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. entro giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico.

 

          Art. 160. (Operazioni sulle domande di conferma)

     Scaduto il termine previsto dall'articolo precedente il prefetto sottopone immediatamente la domanda di conferma ai consigli comunali espressamente da lui convocati. Se il parere previsto dall'art. 36 non è espresso entro il termine di trenta giorni, si considera che il comune si sia espresso favorevolmente.

 

          Art. 161. (Conferimento delle esattorie per asta pubblica e d'ufficio)

     Le esattorie, per le quali non è chiesta la conferma o, se chiesta, non è stata accordata o, se accordata, non è stata accettata, sono collocate per asta pubblica.

     Nello stesso termine fissato dall'articolo precedente per il parere sulle domande di conferma, i consigli comunali deliberano sulle condizioni per l'asta.

     Gli avvisi d'asta sono pubblicati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico ed i termini stabiliti per il primo e il secondo esperimento sono ridotti alla metà. Comunque, le operazioni d'asta debbono essere ultimate entro il 15 novembre 1963.

     L'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'art. 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento [36] .

     L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, né superiore, nel massimo, al 7,50 per cento [37] .

     Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964-1973[38].

     Le esattorie, non potute collocare entro il 15 novembre 1963, sono conferite di ufficio dal prefetto e quelle non potute collocare neanche di ufficio sono dal prefetto medesimo e nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette consorziate alla esattoria o consorzio viciniore alle stesse condizioni previste per l'esattoria del comune o consorzio a cui sono aggregate.

 

          Art. 162. (Conferimento delle ricevitorie provinciali)

     Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai ricevitori provinciali fatta esclusione di quelle concernenti l'aumento dell'aggio in sede di conferma. Il provvedimento è emesso dal Ministro per le finanze sentiti il prefetto, l'intendente di finanza e l'amministrazione provinciale.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[7]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 28 febbraio 1980, n. 46.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[24]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[25]  Il limite di cui al presente comma è stato elevato a 250 milioni dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1984, n. 867.

[26]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così modificati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[29]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così modificati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[30]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così modificati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[31]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603

[32]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[33]  Articolo abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[34]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 febbraio 1968, n. 87.

[35]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 5 febbraio 1968, n. 87.

[36]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1968, n. 87.

[37]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1968, n. 87.

[38]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1968, n. 87.