§ 12.4.8 - R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2047.
Semplificazione nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:23/10/1927
Numero:2047


Sommario
Art. 1.      Per la garanzia da prestarsi in dipendenza di mutui della Cassa depositi e prestiti e della sezione di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza, amministrati l'una e gli [...]
Art. 2.      L'atto di delega di cui all'art. 1 è soggetto alla tassa di bollo stabilita dall'art. 33 della tariffa (allegato A) al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3268, modificato dall'art. 23 del R.D.L. 12 [...]
Art. 3.      L'atto di delega di cui all'art. 1 non è soggetto ad accettazione da parte degli agenti della riscossione del cespite delegato
Art. 4.      Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e non ancora [...]
Art. 5.      Per i prestiti già in ammortamento alla data di pubblicazione del presente decreto e per quelli per i quali alla data suddetta, non essendo ancora iniziato l'ammortamento, siano sottoposte alla [...]
Art. 6.      Gli agenti della riscossione restano discaricati, agli effetti del rendiconto del cespite delegato e pagato, con le ricevute di versamento loro rilasciate dai competenti uffici
Art. 7.      Tranne quanto è disposto dal presente decreto, null'altro è mutato in tema di garanzia di mutui
Art. 8.      Il presente decreto avrà applicazione dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge


§ 12.4.8 - R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2047. [1]

Semplificazione nel rilascio delle delegazioni da parte degli enti mutuatari dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

(G.U. 16 novembre 1927, n. 265).

 

     Art. 1.

     Per la garanzia da prestarsi in dipendenza di mutui della Cassa depositi e prestiti e della sezione di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza, amministrati l'una e gli altri dalla Cassa stessa, gli enti mutuatari rilasceranno, in luogo di tante delegazioni quante corrispondono alle annualità di ammortamento, un unico atto di delega contenente l'indicazione del numero di annualità, dell'ammontare di ognuna e di quello della corrispondente rata bimestrale, nonché della scadenza.

 

     Art. 2.

     L'atto di delega di cui all'art. 1 è soggetto alla tassa di bollo stabilita dall'art. 33 della tariffa (allegato A) al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3268, modificato dall'art. 23 del R.D.L. 12 agosto 1927, n. 1463 , nella misura corrispondente al cumulo di quelle applicabili sull'ammontare delle singole annualità di ammortamento.

 

     Art. 3.

     L'atto di delega di cui all'art. 1 non è soggetto ad accettazione da parte degli agenti della riscossione del cespite delegato.

     L'ente mutuatario è obbligato a notificare l'atto di delega al momento del rilascio all'agente della riscossione del cespite delegato ed ai successivi agenti all'inizio delle relative gestioni.

     L'omissione della notificazione non esonera l'agente della riscossione del cespite delegato dagli obblighi dei versamenti alle prescritte scadenze, né dalle comminatorie legali o contrattuali, qualora la delega risulti annotata sul ruolo di riscossione del cespite delegato.

     L'ente mutuatario che non adempie alla notificazione dell'atto di delega è obbligato, nel caso che per una ragione qualsiasi manchi l'annotazione della delega sul ruolo di riscossione del relativo cespite, ai versamenti delle rate delle annualità di ammortamento, in conformità dell'atto di delega, con la comminatoria per l'inadempienza, della multa di mora nella misura applicabile all'agente della riscossione.

     Di tale multa l'ente mutuatario avrà diritto di rivalsa a carico del responsabile della mancata notificazione.

     L'accertamento di detta responsabilità è deferita al Prefetto che la dichiara con provvedimento definitivo.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e non ancora concessi, ed ai mutui già concessi e non ancora posti in ammortamento, ad eccezione di quelli per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano state sottoposte alla tassa di bollo le delegazioni già emesse.

 

     Art. 5.

     Per i prestiti già in ammortamento alla data di pubblicazione del presente decreto e per quelli per i quali alla data suddetta, non essendo ancora iniziato l'ammortamento, siano sottoposte alla tassa di bollo le delegazioni già emesse, anche se queste richiedono adempimenti per la loro regolarizzazione, non occorre accettazione delle delegazioni stesse da parte degli agenti della riscossione, ne restituzione agli enti stessi delle delegazioni estinte, le quali verranno invece distrutte a cura dell'amministrazione mutuante.

     Per i prestiti contemplati nel presente articolo gli enti mutuatari sono obbligati a notificare agli agenti della riscossione dei cespiti vincolati a garanzia, le annualità per le quali sono state rilasciate le delegazioni. A tali prestiti si applica pure il disposto del terzo e quarto capoverso del precedente art. 3.

 

     Art. 6.

     Gli agenti della riscossione restano discaricati, agli effetti del rendiconto del cespite delegato e pagato, con le ricevute di versamento loro rilasciate dai competenti uffici.

 

     Art. 7.

     Tranne quanto è disposto dal presente decreto, null'altro è mutato in tema di garanzia di mutui.

 

     Art. 8.

     Il presente decreto avrà applicazione dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.