§ 95.21.b - Legge 6 dicembre 1960, n. 1544.
Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:06/12/1960
Numero:1544


Sommario
Art. 1.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 190 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è [...]
Art. 3.      Al primo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono [...]


§ 95.21.b - Legge 6 dicembre 1960, n. 1544.

Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora.

(G.U. 27 dicembre 1960, n. 316).

 

 

     Art. 1.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 190 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

     "La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali, ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei Comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione conferitagli tramite gli uffici delle imposte.

     "La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

     Fra il secondo ed il terzo comma dell'art. 190 del predetto testo unico sono inseriti i seguenti commi:

     "Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

     "Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal primo comma, lettera f), dell'art. 38, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'Albo del Comune".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

     "Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata è disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonchè dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili".

 

          Art. 3.

     Al primo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti parole:

     "Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'art. 190".