§ 95.1.34 - Legge 5 febbraio 1968, n. 87.
Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969 - 1973


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:05/02/1968
Numero:87


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      Il quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      La riduzione dell'aggio operata a norma degli articoli precedenti ha luogo mediante decreto del prefetto
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.1.34 - Legge 5 febbraio 1968, n. 87. [1]

Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969 - 1973

(G.U. 4 marzo 1968, n. 59)

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti:

     "Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'art. 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

     L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, ne superiore, nel massimo, al 7,50 per cento".

 

          Art. 2.

     Il quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti:

     "L'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'art. 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

     L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento nè superiore, nel massimo, al 7,50 per cento.

     Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964 - 1973".

 

          Art. 3.

     La riduzione dell'aggio operata a norma degli articoli precedenti ha luogo mediante decreto del prefetto.

     Gli esattori i quali ritengano di non poter gestire l'esattoria con la misura di aggio ridotta, ai sensi della presente legge, hanno facoltà di chiedere la rescissione del contratto con effetto per il quinquennio 1969 - 1973, con istanza presentata al prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al primo comma.

     L'aggio di riscossione per le esattorie comunque conferite per il quinquennio 1969 - 1973, non potrà superare il 7,50 per cento.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.