§ 95.2.59 - D.L. 19 settembre 1986, n. 556 .
Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:19/09/1986
Numero:556


Sommario
Art. 1.      Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente [...]
Art. 2.      Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai [...]
Art. 3.  [5]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.2.59 - D.L. 19 settembre 1986, n. 556 [1] .

Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(G.U. 20 settembre 1986, n. 219)

 

 

     Art. 1.

     Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

     Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'art. 10, comma primo, del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato [2] .

     Le ritenute di cui al comma secondo sono riscosse:

     a) a norma dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);

     b) mediante versamento diretto alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'Amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma dello stesso decreto [3] .

 

          Art. 2.

     Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dell'articolo 1, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta [4] .

 

          Art. 3. [5]

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 17 novembre 1986, n. 759.

[2]  Comma modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è anticipato alla data di entrata in vigore del decreto stesso, che corrisponde al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per effetto dell’art. 7 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391.

[3]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.