§ 98.1.18593 - Legge 25 novembre 1983, n. 649.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/11/1983
Numero:649


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge ildecreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con le seguenti [...]
Art. 2.      Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 36 per cento e il credito [...]
Art. 3.     
Art. 4.      Nel quarto comma dell'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, le parole “decreto motivato” sono sostituite con le seguenti: “provvedimento motivato”
Art. 5.      L'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è abrogato
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.18593 - Legge 25 novembre 1983, n. 649.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.

(G.U. 30 novembre 1983, n. 328)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge ildecreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 4:

     nel comma 1, le parole: "fino al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983" sono sostituite con le altre: "in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983"; le parole: "di cui al secondo comma dell'art. 26" sono sostituite con le altre: "di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26"; dopo le parole: "si provvede", sono inserite le altre: ", qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria";

     il comma 2 è sostituito con il seguente:

     "2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalità di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985";

     al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta".

     All'art. 5:

     il comma 1 è sostituito con il seguente:

     "1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata";

     al comma 2, dopo le parole: "devono presentare", sono inserite le altre: "annualmente entro il 31 marzo".

     All'art. 6:

     il comma 1 è sostituito con il seguente:

     "1. Se i titoli o i certificati di cui all'art. 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso art. 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'art. 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'art. 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza":

     al comma 2, le parole: "31 gennaio 1985" sono sostituite con le altre: "31 marzo 1985" e sono aggiunte, in fine, le seguenti altre parole: ", e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'art. 5 è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati".

     All'art. 7, il comma 1 è sostituito con il seguente:

     "1. Ai fini della disciplina stabilita nell'art. 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'art. 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'art. 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

     All'art. 8:

     sono soppresse le parole: ", con l'aliquota del 30 per cento"; dopo le parole: "pagamento dei proventi", sono inserite le altre: ", del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati"; nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "nella misura del 30 per cento".

     All'art. 9:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1.1. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi";

     il comma 2 è sostituito con il seguente:

     "2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonchè quelle dell'art. 1, sesto comma, e dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'art. 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'art. 7".

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.

     2. Ai fini dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1907, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengono l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi nè di controllo sulla gestione stessa".

     All'art. 11:

     al comma 2, sono soppresse le parole: ", in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti,";

     sono aggiunti i seguenti commi:

     "2.1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     "Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

     2.2. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione".

     Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

     "Art. 11-bis. - 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.

     2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

     3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate".

 

          Art. 2.

     Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 36 per cento e il credito d'imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è stabilito nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

     Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo, l'imposta stessa è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'importo del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati a) quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società e b) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dalla società per l'esercizio nel quale il relativo accertamento è divenuto definitivo, è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

     Se il reddito imponibile della società è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta, il conguaglio è maggiorato della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.

     Nella relazione degli amministratori delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle società stesse devono essere distintamente indicati:

     1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     2) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al terzo comma;

     3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma;

     4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera a) del terzo comma;

     5) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del terzo comma.

     La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del terzo comma si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'eccedenza mediante prelievo dalle riserve o altri fondi di cui al quarto comma e per l'ulteriore eccedenza mediante prelievo dalle riserve o da altri fondi di cui al terzo comma. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi è stata omessa l'indicazione di cui al precedente comma, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite.

     Se gli utili di esercizio o le riserve da cui sono prelevate le somme distribuite ai soci sono formati con utili fruenti dell'agevolazione prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'importo di conguaglio previsto nei commi secondo, terzo e quarto è ridotto alla metà.

     L'ammontare del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è determinato senza tenere conto dell'importo del conguaglio previsto nel presente articolo.

 

          Art. 3.

     [La disposizione dell'articolo 5, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concernente l'imputazione dei redditi delle imprese familiari, si applica per i redditi che risultano dalla dichiarazione annuale presentata dall'imprenditore e a condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente] [1].

     [Il contenuto di tale attestazione deve essere conforme a quello dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata prevista dall'articolo 5, quarto comma predetto] [2].

     [In sede di dichiarazione annuale l'imprenditore e i collaboratori familiari dovranno espressamente dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente] [3].

     [Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentire l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo non rispondenti al vero è soggetto alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1982, n. 516] [4].

     [Le stesse pene si applicano nei casi di falsità della attestazione prevista nel precedente primo comma] [5].

 

          Art. 4.

     Nel quarto comma dell'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, le parole “decreto motivato” sono sostituite con le seguenti: “provvedimento motivato”.

 

          Art. 5.

     L'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è abrogato.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[4] Comma modificato dall'art. 5 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57 e abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.