§ 63.1.22 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:06/03/1978
Numero:218


Sommario
Art. unico.      E' approvato il Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Art. 1.  Sfera territoriale di applicazione
Art. 2.  Programmazione quinquennale
Art. 3.  Predisposizione, approvazione, aggiornamento ed efficacia del programma quinquennale
Art. 4.  Commissione parlamentare per il Mezzogiorno
Art. 5.  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE):attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno
Art. 6.  Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI):attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno
Art. 7.  Particolari attribuzioni delle Regioni meridionali
Art. 8.  Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali
Art. 9.  Funzioni del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali
Art. 10.  Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
Art. 11.  Segreteria
Art. 12.  Rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nelMezzogiorno in organi statali ed enti pubblici
Art. 13.  Norma istitutiva
Art. 14.  Consiglio di Amministrazione
Art. 15.  Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
Art. 16.  Comitato Esecutivo
Art. 17.  Collegio dei revisori
Art. 18.  Personale
Art. 19.  Bilancio
Art. 20.  Durata e attività
Art. 21.  Consulenza legale e difesa in giudizio
Art. 22.  Agevolazioni fiscali
Art. 23.  Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici
Art. 24.  Finanziamento degli interventi per il periodo 1976-1980
Art. 25.  Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti
Art. 26.  Utilizzazione di disponibilità finanziarie
Art. 27.  Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazionedegli idrocarburi liquidi e gassosi
Art. 28.  Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno
Art. 29.  Assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri
Art. 30.  Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri
Art. 31.  Norme concernenti i prestiti esteri
Art. 32.  Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato
Art. 33.  Attribuzioni della Cassa per gli interventi del Fondoeuropeo di sviluppo regionale
Art. 34.  Finanziamento dei progetti ammessi al contributo del Fondoeuropeo di sviluppo regionale
Art. 35.  Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi
Art. 36.  Applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
Art. 37.  Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna
Art. 38.  Rappresentanti della Cassa in organismi ed enti vari
Art. 39.  Attribuzioni generali
Art. 40.  Attribuzioni comuni
Art. 41.  Ristrutturazione delle attività degli enti collegati
Art. 42.  Istituti per il finanziamento a medio termine
Art. 43.  Fondo per i programmi regionali di sviluppo e contributi speciali
Art. 44.  Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti
Art. 45.  Agevolazioni per iniziative alberghiere
Art. 46.  Attività della Cassa e degli enti collegati su richiesta delle Regioni
Art. 47.  Contenuto e procedure dei progetti speciali
Art. 48.  Coordinamento tra leggi statali e regionali nel settore industriale
Art. 49.  Infrastrutture industriali ed espropriazione per pubblica utilità
Art. 50.  Consorzi per le aree e i nuclei
Art. 51.  Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
Art. 52.  Durata dei vincoli dei piani regolatori
Art. 53.  Procedura per le espropriazioni
Art. 54.  Agevolazioni fiscali ai Consorzi
Art. 55.  Esecuzione delle infrastrutture nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale
Art. 56.  Opere portuali e aeroportuali
Art. 57.  Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzie alle società consortili tra le piccole e medie imprese industriali
Art. 58.  Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree industriali e riduzione tariffaria dell'energia elettrica
Art. 59.  Sgravio degli oneri sociali
Art. 60.  Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale
Art. 61.  Determinazione dei tassi agevolati
Art. 62.  Attribuzioni del CIPI e del CICR
Art. 63.  Finanziamenti a tasso agevolato delle iniziative industriali
Art. 64.  Determinazione del tasso di riferimento
Art. 65.  Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine
Art. 66.  Prefinanziamenti
Art. 67.  Anticipata estinzione del finanziamento
Art. 68.  Disponibilità finanziarie e decorrenza delle agevolazioni creditizie
Art. 69.  Contributi in conto capitale
Art. 70.  Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca
Art. 71.  Domanda per le agevolazioni
Art. 72.  Procedure per l'ammissibilità alle agevolazioni
Art. 73.  Procedure per la concessione delle agevolazioni
Art. 74.  Procedure per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture
Art. 75.  Efficacia del parere di conformità e controlli degli Istituti di credito
Art. 76.  Autorizzazione per nuovi investimenti
Art. 77.  Spese ammissibili
Art. 78.  Determinazione del capitale investito
Art. 79.  Valutazione unitaria delle iniziative
Art. 80.  Dichiarazione delle imprese sulla manodopera
Art. 81.  Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali
Art. 82.  Controllo del Parlamento
Art. 83.  Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali
Art. 84.  Partecipazione al capitale di rischio delle imprese
Art. 85.  Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi
Art. 86.  Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme conferite ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38 e successive integrazioni
Art. 87.  Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme rivenienti da prestiti obbligazionari
Art. 88.  Fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito meridionali in base alla legge 1° febbraio 1965, n. 60
Art. 89.  Modalità per la concessione dei mutui
Art. 90.  Rapporti derivanti dalla costituzione dei fondi di rotazione
Art. 91.  Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia
Art. 92.  Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
Art. 93.  Agevolazioni fiscali e privilegi per i finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
Art. 94.  Contributo in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
Art. 95.  Conferimento della Cassa per il Mezzogiorno all'ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS
Art. 96.  Misura della partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione ed ai fondi speciali dei tre Istituti e proporzionalità dei conferimenti
Art. 97.  Finanziamento all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS con i fondi provenienti da prestiti esteri
Art. 98.  Norme concernenti l'attività dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS
Art. 99.  Partecipazioni finanziarie per lo sviluppo industriale
Art. 100.  Durata delle agevolazioni
Art. 101.  Esenzione dall'imposta locale sui redditi
Art. 102.  Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno
Art. 103.  Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica
Art. 104.  Modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali
Art. 105.  Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro
Art. 106.  Agevolazioni in materia di idrocarburi
Art. 107.  Riserva di investimenti pubblici
Art. 108.  Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti
Art. 109.  Riserva della dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale
Art. 110.  Riserva di fondi per la ricerca applicata
Art. 111.  Riserva di stanziamento in materia di interventi per il settore agricolo alimentare
Art. 112.  Riserva di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti ferroviari
Art. 113.  Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane
Art. 114.  Riserva di forniture e lavorazioni relative ad impianti ferroviari
Art. 115.  Appalti di lavori di importo superiore a 1 miliardo di lire
Art. 116.  Mutui e contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi
Art. 117.  Norme per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie in regime di concessione
Art. 118.  Edilizia scolastica
Art. 119.  Interventi per nuova irrigazione
Art. 120.  Riduzione tariffaria dell'energia elettrica
Art. 121.  Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestitiin iniziative agricole nel Mezzogiorno
Art. 122.  Fidejussione del fondo interbancario
Art. 123.  Piano di sviluppo aziendale della impresa agricola montana
Art. 124.  Contributi sugli interessi e finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e allesocietà consortili tra piccole e medie imprese commerciali
Art. 125.  Finanziamenti alle imprese commerciali
Artigianato  
Art. 126.  Sgravio degli oneri sociali e contributo in conto capitale
Art. 127.  Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e allesocietà consortili tra piccole e medie imprese artigiane
Art. 128.  Espropriazioni per iniziative alberghiere
Art. 129.  Sgravio degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo
Art. 130.  Garanzie dello Stato sui prestiti BEI ad istituti ed enti pubblici
Art. 131.  Istituti esercenti il credito edilizio
Art. 132.  Interventi per l'occupazione giovanile
Art. 133.  Disposizioni in favore di lavoratori nelle aree dei territori meridionali
Art. 134.  Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche
Art. 135.  Dichiarazione implicita di pubblica utilità delle opere
Art. 136.  Progettazione, direzione e collaudo delle opere
Art. 137.  Approvazione dei progetti
Art. 138.  Esecuzione delle opere
Art. 139.  Gestione e manutenzione delle opere
Art. 140.  Interventi nel settore agricolo
Art. 141.  Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende agricole economicamente efficienti
Art. 142.  Assistenza tecnica alle imprese e alla organizzazione amministrativa locale
Art. 143.  Aggiornamento dei quadri direttivi e intermedi
Art. 144.  Interventi per la ricerca scientifica applicata
Art. 145.  Programma di assistenza tecnica e formazione per i settoridell'industria, del commercio e dell'artigianato
Art. 146.  Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno)(Art. unico, D.L. n. 698/1976, conv. L. n. 769/1976
Art. 147.  Trasferimento di personale alle Regioni
Art. 148.  Trasferimento alle Regioni della gestione delle opere
Art. 149.  Completamento di interventi
Art. 150.  Interventi a seguito dell'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973
Art. 151.  Decorrenza delle agevolazioni nel settore industriale e relative norme transitorie
Art. 152.  Decorrenza delle norme sul credito agevolato
Art. 153.  Norme riguardanti l'opzione
Art. 154.  Disposizioni sui prestiti BEI
Art. 155.  Interventi finanziari a favore di Consorzi industriali
Art. 156.  Regolamento di esecuzione e ristrutturazione della Cassa
Art. 157.  Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concessedalla Cassa per il Mezzogiorno
Art. 158.  Crediti "I.M.I. - E.R.P." trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno
Art. 159.  Incompatibilità delle concessioni di acque pubbliche con opere finanziate dalla Cassa
Art. 160.  Prestiti di esercizio alle imprese agricole interessate all'attuazione dei progetti speciali
Art. 161.  Provvidenze in materia forestale alle imprese interessate all'attuazione dei progetti speciali
Art. 162.  Costruzione impianti sportivi previsti dai progetti speciali
Art. 163.  Case per lavoratori
Art. 164.  Poteri di rappresentanza dei consigli di valle e di enti
Art. 165.  Agevolazioni creditizie e incentivi a favore degli Enti fiera
Art. 166.  Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64
Art. 167.  Contributo straordinario per gli enti di bonifica
Art. 168.  Vincoli di spesa per interventi nel settore agricolo
Art. 169.  Stanziamenti per le Università
Art. 170.  Contributi finanziari alla SVIMEZ
Art. 171.  Disposizioni per le isole minori
Art. 172.  Disposizioni relative a singole Regioni
Art. 173.  Disposizioni contrarie o incompatibili con il Testo Unico e disposizioni relative ai territori esterni al Mezzogiorno.


§ 63.1.22 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

(G.U. 29 maggio 1978, n. 146, S.O.)

 

     Art. unico.

     E' approvato il Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

 

 

Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Capo I

Limiti territoriali

 

          Art. 1. Sfera territoriale di applicazione

     Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

     Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del Testo Unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

     Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.

 

Capo II

Programmazione e attuazione degli interventi

 

          Art. 2. Programmazione quinquennale

     Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonché:

     a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;

     b) le direttive generali per gli interventi finanziari e infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;

     c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorità settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;

     d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'art. 44;

     e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati, con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;

     f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione all'art. 41, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.

     Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.

 

          Art. 3. Predisposizione, approvazione, aggiornamento ed efficacia del programma quinquennale

     Il programma quinquennale di cui al precedente articolo, è approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il Bilancio e la Programmazione economica, sentita la Commissione Parlamentare di cui all'art. 4 e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'art. 8.

     Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.

     Il programma quinquennale impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

 

Capo III

Organi preposti alla direzione e al controllo degli interventi nel Mezzogiorno

 

          Art. 4. Commissione parlamentare per il Mezzogiorno

     Una commissione parlamentare permanente, composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, esercita i poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

     La Commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.

     A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La Commissione può convocare il Presidente dalla Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati e informazioni.

 

          Art. 5. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE):attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno

     Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE):

     a) approva il programma quinquennale per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2;

     b) approva i progetti speciali di cui all'articolo 47;

     c) adotta le decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno;

     d) provvede alla ripartizione delle somme di cui all'art. 24, ai sensi del terzultimo comma dello stesso articolo.

     Il programma quinquennale e le direttive del CIPE per la relativa attuazione impegnano, secondo le rispettive competenze, i Ministeri, le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, gli enti di gestione, le aziende a partecipazione statale e gli enti pubblici, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione.

     Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, il CIPE è integrato di volta in volta dal Presidente della Regione direttamente interessata.

 

          Art. 6. Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI):attribuzioni in materia di interventi nel Mezzogiorno

     Tra le funzioni e i poteri esercitati dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del presente Testo Unico; in particolare il CIPI:

     a) emana direttive per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 per le iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzano o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire;

     b) fissa i criteri sulla base dei quali viene effettuato l'accertamento di conformità delle iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione ed i centri di ricerca - con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 72;

     c) fissa, ai sensi dell'art. 69, i criteri e le modalità per la concessione del contributo in conto capitale , ivi compreso quello a favore di impianti commerciali e di servizi e per il coordinamento con le agevolazioni creditizie;

     d) delibera, ai sensi dell'art. 74, l'ammissione a contributo in conto capitale delle iniziative industriali - ivi comprese quelle riguardanti gli uffici delle imprese industriali, le imprese di progettazione e i centri di ricerca - che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi;

     e) esprime l'eventuale valutazione di difformità dagli indirizzi della programmazione economica per i progetti di investimento relativi ad impianti di importo superiore a 10 miliardi di cui all'art. 76;

     f) indica i settori industriali ai fini dell'applicazione dello sgravio, di cui all'articolo 59, sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

     g) fissa i criteri e le modalità per la concessione del contributo occorrente alla realizzazione della società per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui all'art. 83 del presente Testo Unico;

     h) definisce le direttive, i criteri e le modalità per assicurare, in particolare, sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato di cui all'articolo 63 e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 69, sia il coordinamento dei predetti contributi con quello in conto canoni di cui all'art. 83.

     Il CIPI - ai sensi dell'art. 2, commi primo, secondo, quarto e settimo, dell'art. 3, comma quinto, dell'art. 4, comma primo, lett. e), dell'art. 12, comma settimo e dell'art. 19, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675 - esercita tra l'altro, in materia di ristrutturazione e riconversione industriale, le seguenti attribuzioni:

     a) determina gli indirizzi di politica industriale i quali dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nei territori di cui all'art. 1 la creazione di occupazione aggiuntiva;

     b) fissa le direttive per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, lettera b) della legge 12 agosto 1977, n. 675;

     c) determina, tra le direttive per la gestione del "fondo speciale per la ricerca applicata", quelle relative alla imputazione dei finanziamenti alla quota di cui all'art. 110, riservata ai territori di cui all'art. 1;

     d) determina in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione, direttive coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno;

     e) stabilisce le direttive per i nuovi interventi da parte della GEPI S.p.A. e la quota da riservarsi agli interventi nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 107, undicesimo comma;

     f) può modificare, su conforme parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la percentuale di riserva delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 109, secondo comma, per i territori di cui all'art. 1;

     g) stabilisce la misura dei contributi di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1;

     h) accerta, in sede di approvazione dei programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale, ai termini del settimo comma dell'art. 107, l'osservanza della riserva di investimenti in favore dei territori di cui all'art. 1;

     i) approva il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'art. 145.

 

          Art. 7. Particolari attribuzioni delle Regioni meridionali

     Le Regioni meridionali esercitano ai sensi del presente Testo Unico le seguenti attribuzioni:

     1) effettuano gli interventi di cui agli articoli 43, 44 e 45;

     2) predispongono i progetti speciali previsti dall'art. 47;

     3) eleggono i rappresentanti chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 8;

     4) [1];

     5) effettuano, ai sensi dell'art. 139, il passaggio delle opere realizzate e collaudate dalla Cassa;

     6) delimitano le zone che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce particolarmente depresse ai sensi del quinto comma dell'art. 69;

     7) esprimono, ai sensi del primo comma dell'art. 74, parere al CIPI in ordine alla individuazione delle infrastrutture da attuare in connessione con iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi;

     8) possono partecipare al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito dello ENAPI, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69;

     9) possono esprimere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla domanda di credito agevolato e/o di contributo per la realizzazione di iniziative industriali.

 

          Art. 8. Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali [2]

     Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente Testo Unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro.

 

          Art. 9. Funzioni del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali

     Il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali esprime il proprio parere entro il termine di 40 giorni dalla richiesta:

     a) sulle iniziative legislative che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;

     b) su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE, al CIPI o al CIPAA, che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno;

     c) su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni.

     I pareri di cui al precedente comma possono essere inviati al Parlamento.

     Il Comitato di cui al primo comma esprime in particolare pareri:

     a) al CIPE, in ordine alla ripartizione tra le Regioni interessate, effettuata dal CIPE stesso, dello stanziamento di 2.000 miliardi per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 44;

     b) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai fini dell'autorizzazione alla Cassa e agli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali consulenza e assistenza tecnica, anche utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate, ai sensi dell'art. 46, primo e secondo comma;

     c) al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in merito alle direttive sulla ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno.

     Il Comitato, inoltre, formula indicazioni e proposte al CIPE ai fini dell'approvazione del programma quinquennale di cui all'art. 2.

     Il Comitato, infine, indica i criteri e le modalità da osservarsi da parte della Cassa per il Mezzogiorno:

     a) ai fini del trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art. 139, delle opere già realizzate e collaudate;

     b) ai fini dell'assistenza tecnica e dei contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere di cui alla lett. a) del presente comma, che la Cassa stessa fornirà per un periodo non superiore a quattro anni dalla data del trasferimento ai sensi dell'art. 148.

 

          Art. 10. Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

     Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno esercita i poteri e le attribuzioni appresso indicati:

     1) ai fini della programmazione quinquennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

     a) propone al CIPE il programma quinquennale di cui all'art. 2;

     b) presenta al Parlamento le relazioni sul programma quinquennale di cui all'art. 2, sullo stato di attuazione e sugli aggiornamenti annuali, comunicandole altresì alle Regioni meridionali ai sensi dell'art. 3;

     c) comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2;

     2) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, esercita i poteri di direttiva e di vigilanza e assicura che la loro attività sia conforme al programma quinquennale e alle direttive del CIPE; in particolare:

     a) risponde innanzi al Parlamento della vigilanza sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, ne approva il bilancio con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il Tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento;

     b) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'art. 14, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

     c) promuove l'eventuale scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 15;

     d) impartisce direttive per la ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 156, terzo comma;

     e) approva i programmi annuali per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e impartisce le direttive per la loro attuazione;

     f) autorizza la Cassa e gli enti collegati a realizzare a richiesta delle Regioni gli interventi di cui all'art. 46 e propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 41, ultimo comma, per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati;

     g) approva i programmi esecutivi dell'IASM e del FORMEZ di cui agli articoli 142 e 143;

     3) in relazione ai progetti speciali previsti dall'art. 47:

     a) predispone i progetti stessi;

     b) sottopone i medesimi nonché quelli predisposti dalle Regioni all'approvazione del CIPE;

     c) provvede all'attuazione delle conseguenti deliberazioni del CIPE stesso;

     4) in relazione agli interventi per l'industrializzazione:

     a) rilascia il parere di conformità previsto dall'art. 72, quarto comma, dando comunicazione alla Cassa e agli Istituti di credito in conformità del quinto comma dello stesso articolo;

     b) può esprimersi in senso contrario, ai termini dell'art. 72, primo comma, in ordine alla concessione, da parte della Cassa, delle agevolazioni;

     c) propone al CIPI:

     - le direttive di cui all'art. 72, primo comma, per la concessione dei contributi in conto capitale;

     - la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 74, primo comma;

     - la indicazione dei settori da sviluppare prioritariamente e delle zone particolarmente depresse, ai fini dell'aumento del contributo previsto dall'art. 69, quarto e quinto comma;

     - la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità al contributo in conto capitale nelle ipotesi previste dall'art. 69, sesto comma;

     d) accerta i requisiti previsti dall'articolo 72, terzo comma, per la concessione delle agevolazioni;

     e) attua, ai sensi, dell'art. 74, terzo comma, le delibere del CIPI che ammettono al contributo le iniziative di grandi dimensioni;

     f) emana, ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, le norme per la definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi in conto capitale;

     g) dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi in conto interessi nei casi previsti dall'art. 80, secondo comma;

     h) stabilisce, ai sensi dell'art. 70, quinto comma, con decreto di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, i criteri e le procedure relativi alla concessione dei contributi ai centri di ricerca;

     i) presenta ogni anno al Parlamento una relazione analitica sullo stato di attuazione delle norme sulle agevolazioni industriali, secondo le modalità di cui all'art. 82;

     l) partecipa alla formulazione dei programmi finalizzati agli obiettivi della legge 12 agosto 1977, n. 675 che il Ministro per l'industria, commercio e artigianato sottopone all'approvazione del CIPI;

     m) partecipa all'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale è aggiornato al 30 aprile di ogni anno il limite dimensionale relativo al capitale sociale, di cui al decimo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

     n) propone al CIPI il programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione di cui all'art. 145.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inoltre:

     1) conferisce incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro;

     2) stipula convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma quinquennale di cui all'art. 2 nonché per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 47 e per lo svolgimento delle altre attività connesse per la programmazione e l'attuazione degli interventi;

     3) esprime il parere in merito alla nomina dei presidenti dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS;

     4) designa propri rappresentanti come componenti degli organi collegiali indicati nell'art. 12;

     5) propone al CIPE la ripartizione tra le regioni interessate dello stanziamento di lire 2.000 miliardi, ai sensi dell'art. 44, secondo comma.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte:

     1) del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

     2) del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI);

     3) del Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR);

     4) del Comitato interministeriale prezzi (CIP);

     5) del Comitato di gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio;

     6) del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

 

          Art. 11. Segreteria

     La Segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché da esperti. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la predetta Segreteria è collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il Tesoro, entro il limite massimo di 160 unità.

 

          Art. 12. Rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nelMezzogiorno in organi statali ed enti pubblici

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno designa:

     a) un proprio rappresentante a far parte del Consiglio Superiore dell'Aviazione Civile;

     b) un proprio rappresentante a far parte del Consiglio di Amministrazione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, istituiti ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318, che svolgono particolari attività nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico;

     c) un funzionario a far parte del Comitato interministeriale per i finanziamenti a carico del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, previsto dall'art. 9 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902;

     d) un proprio rappresentante a far parte del Comitato tecnico previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa alla ristrutturazione e riconversione industriale.

 

Titolo II

Cassa per il Mezzogiorno ed enti collegati

 

Capo I

Organizzazione e funzionamento

 

          Art. 13. Norma istitutiva

     La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, avente sede in Roma e propria personalità giuridica, attua, nei territori di cui all'art. 1, esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 2 nonché gli interventi regionali che, ai sensi dell'art. 46 del presente Testo Unico, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

     Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità e al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

 

          Art. 14. Consiglio di Amministrazione

     La Cassa per il Mezzogiorno è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un presidente e da sette membri, scelti tra esperti di particolare e riconosciuta competenza ed esperienza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'art. 4[3].

     Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica cinque anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

     Con le stesse procedure previste ai precedenti commi si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

     Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 15. Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

     Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento, dello statuto, per gravi irregolarità di gestione o per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui al primo comma, n. 2 dell'articolo 10 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

     Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un Commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

 

          Art. 16. Comitato Esecutivo

     Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, determinandone le attribuzioni.

     La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

          Art. 17. Collegio dei revisori

     Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un triennio.

     Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei conti fra i Consiglieri della Corte stessa.

     Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

     La presidenza spetta a un Consigliere della Corte dei conti.

     Il Collegio dei revisori, che esercita la sua funzione a carattere continuativo presso la Cassa per il Mezzogiorno, tra gli altri poteri ha quelli di:

     a) vigilare sull'osservanza delle leggi da parte del Consiglio di Amministrazione;

     b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

     c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa per il Mezzogiorno;

     d) richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

 

          Art. 18. Personale

     Il personale della Cassa per il Mezzogiorno è comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

     Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina il contingente del personale che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestar servizio presso la Cassa medesima.

     Per il comando degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato presso la Cassa per il Mezzogiorno occorre il preventivo assenso della medesima.

     Fa altresì parte del personale della Cassa per il Mezzogiorno il personale degli Enti edilizi soppressi ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, che è stato trasferito alla Cassa stessa ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

 

          Art. 19. Bilancio

     L'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è regolata per anni finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

     Il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, corredato dalle relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro e lo presenta annualmente al Parlamento.

 

          Art. 20. Durata e attività

     La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980.

     Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, secondo comma, in materia di prestiti esteri.

 

          Art. 21. Consulenza legale e difesa in giudizio

     La Cassa per il Mezzogiorno si avvale per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

 

Capo II

Norme di carattere fiscale

 

          Art. 22. Agevolazioni fiscali

     La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessione governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attività. L'imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 138 del presente Testo Unico, nell'esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di affidamento e di concessione.

     Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla metà.

     L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed è determinata in base alle risultanze del bilancio della Cassa.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 23. Stipulazione dei contratti, onorari notarili e competenze per i tecnici

     I contratti che la Cassa per il Mezzogiorno stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

     Per gli atti e contratti relativi alle opere, rientranti nell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, di cui al presente Testo Unico, rogati dai notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

     I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa per il Mezzogiorno di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

 

Capo III

Norme di carattere finanziario

 

          Art. 24. Finanziamento degli interventi per il periodo 1976-1980

     Ai sensi dell'art. 20, primo comma, del presente Testo Unico per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno - compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle Regioni meridionali ai sensi dell'art. 44 per il quinquennio 1976-1980 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi dell'art. 59, comma nono, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 14.500 miliardi comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

     L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto per il periodo stesso delle somme di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonché delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 47 e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spesa è determinata ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160. L'assegnazione stessa è altresì comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare.

     Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'art. 59, comma nono, nonché quello per le agevolazioni a favore delle iniziative industriali, di cui agli artt. 69 e 151, secondo comma, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. La rimanente somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'art. 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

     All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 20 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissione di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate:

     a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui all'art. 44, le somme destinate alle regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale;

     b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, le somme da versare all'INPS stesso per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Agli impegni che ai sensi del primo comma della Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985.

     Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive.

     Gli stanziamenti di cui al primo comma sono aggiuntivi rispetto alle disponibilità finanziarie di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 68 relative al Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale. Restano ferme le disposizioni riguardanti il finanziamento degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno contenute nell'art. 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1968, n. 241, negli artt. 2 e 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nell'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, nell'art. 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 agosto 1974, n. 371.

 

          Art. 25. Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti

     In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 158.

 

          Art. 26. Utilizzazione di disponibilità finanziarie

     Le somme eventualmente non impegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

     Le somme comunque introitate dalla Cassa per il Mezzogiorno per capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, delle quali la Cassa medesima abbia finanziato le opere di trasformazione in luogo dello Stato, sono utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.

 

          Art. 27. Utilizzazione delle entrate relative alla coltivazionedegli idrocarburi liquidi e gassosi

     L'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 1 del presente Testo Unico, è, per una terza parte, devoluta alla regione nella quale si effettuano le coltivazioni per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche e al suo incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Regione competente per territorio che ne cura l'utilizzazione mediante interventi nel campo economico, secondo le direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2.

 

          Art. 28. Operazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno

     La Cassa per il Mezzogiorno per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

     a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - le somme ad essa dovute dallo Stato a norma dell'art. 24 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso Istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

     b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 158.

     Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa per il Mezzogiorno al debitore, all'Istituto Mobiliare Italiano o ad altro ente delegato alle stesse funzioni, ed al Ministero del Tesoro.

     La Cassa per il Mezzogiorno è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento di cui alla lettera b):

     1) ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio;

     2) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.

     Con decreto del Ministro per il Tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi delle obbligazioni da emettersi o dei prestiti da contrarre.

     Le obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno sono assimilate, ad ogni effetto, alle obbligazioni fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

     Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa per il Mezzogiorno anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

 

          Art. 29. Assunzione ed utilizzazione di prestiti esteri

     In deroga al terzo comma dell'articolo precedente i prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno possono essere assunti - ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 1 dello stesso comma - anche in eccedenza alle dotazioni in questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 158. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento diretto e indiretto delle iniziative indicate al comma terzo dell'art. 31 e dei progetti speciali di cui all'art. 47.

     Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attività della Cassa stessa, prima del termine di detta attività sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente dalla Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno da concedersi ai sensi del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 28 è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

     L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, i relativi servizi saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del CIPE sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, non comportino assunzioni di rischio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassa stessa può provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti di cui al presente articolo.

 

          Art. 30. Garanzia di cambio e oneri dipendenti da prestiti esteri

     La garanzia di cambio, gli oneri derivanti alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri e gli oneri eventuali derivanti alla Cassa medesima dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi di prestiti esteri, dei tassi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il CIPE, fanno carico al tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

 

          Art. 31. Norme concernenti i prestiti esteri

     I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui al precedente articolo 28, comma terzo, n. 1, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI.

     Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 29 nonché dell'articolo 30, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali.

     La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello Stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico.

 

          Art. 32. Conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato

     Le disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

 

          Art. 33. Attribuzioni della Cassa per gli interventi del Fondoeuropeo di sviluppo regionale

     Ai fini dell'attuazione del regolamento CEE n. 724/75, concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione dell'indicato regolamento, provvede all'istruttoria delle domande di contributo del Fondo e alla acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla Commissione delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.

 

          Art. 34. Finanziamento dei progetti ammessi al contributo del Fondoeuropeo di sviluppo regionale

     Nello stato di previsione delle entrate statali è istituito apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla CEE allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarità, dei progetti ammessi a contributo ai sensi del regolamento CEE n. 724/1975 concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale. Corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro è istituito apposito capitolo recante uno stanziamento da trasferire contestualmente alla Cassa per il Mezzogiorno anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti.

 

Capo IV

Disposizioni varie

 

          Art. 35. Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi

     Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del presente Testo Unico e nei capitolati di appalto attinenti ad opere di competenza della Cassa medesima, deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

     Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione degli impianti o delle opere che in quella successiva del loro esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Cassa ai sensi del presente Testo Unico.

     Ogni infrazione al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertata dall'Ispettorato del lavoro, viene comunicata immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi e, ai sensi dell'art. 36, comma terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, potrà decidere la esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie ovvero da qualsiasi appalto da parte della Cassa.

 

          Art. 36. Applicabilità alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme previste per le amministrazioni dello Stato dal T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

     Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme previste per le Amministrazioni dello Stato dal T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

     La durata della riserva relativa all'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua, di cui all'art. 51 del citato T.U., può essere prorogata per due quadrienni.

     Ai fini dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, per i territori di cui all'art. 1, può essere utilizzata la Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 37. Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna

     Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali la Cassa per il Mezzogiorno istituisce nei capoluoghi regionali della Sicilia e della Sardegna apposti uffici.

 

          Art. 38. Rappresentanti della Cassa in organismi ed enti vari

     Fino all'emanazione di norme regionali in materia, può essere chiamato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle consulte dei consorzi di bonifica un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno quando i consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima.

     Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno è chiamato a far parte dei comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 92.

     Un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno è chiamato a far parte della delegazione speciale istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

     Un rappresentante della Cassa è chiamato a far parte del Comitato per il Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Un rappresentante della Cassa fa parte del Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria.

 

Capo V

Enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno

 

          Art. 39. Attribuzioni generali

     Alla promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui all'art. 1 provvedono la Società Finanziaria Meridionale (FIME) di cui all'art. 84 e la Società Finanziaria Nuove Iniziative per il Sud (INSUD) di cui all'art. 99. La società INSUD provvede altresì all'attuazione di opere di interesse turistico.

     Per la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e per l'attuazione di interventi ed opere diretti alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli nei territori di cui all'art. 1, opera la società Finanziaria Agricola Meridionale (FINAM), di cui all'art. 141.

     Ai servizi di assistenza tecnica alle imprese ed a quelli per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione degli interventi nei territori di cui all'art. 1, provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) previsto dall'art. 142, promosso e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     All'aggiornamento ed al perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche, provvede il Centro di formazione e studi (FORMEZ), di cui all'articolo 143.

 

          Art. 40. Attribuzioni comuni

     Gli enti collegati al precedente articolo provvedono altresì a:

     a) prestare alle Regioni meridionali, consulenza ed assistenza tecnica ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo;

     b) svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico-sociale e territoriale delle Regioni meridionali, ai sensi dell'art. 46, commi terzo e quarto;

     c) effettuare l'elaborazione progettuale e tecnica dei progetti speciali la cui predisposizione spetta alle Regioni meridionali o al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 47;

     d) fornire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli elementi di competenza ai fini del preventivo accertamento di conformità di cui all'art. 72, terzo comma;

     e) attuare il programma quadriennale di assistenza tecnica e formazione, di cui all'art. 145.

 

          Art. 41. Ristrutturazione delle attività degli enti collegati

     Apposite disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove iniziative per il sud S.p.A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.A. (FINAM) e Finanziaria meridionale S.p.A. (FIME) nonché all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazioni e studi (FORMEZ), sono emanate in conformità dei seguenti criteri:

     a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;

     b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attività dei predetti organismi;

     c) possibilità di utilizzare per le attività di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 2;

     d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle Regioni;

     e) necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attività svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;

     f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.

     Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 4.

 

Capo VI

Istituti finanziari ed enti vari

 

          Art. 42. Istituti per il finanziamento a medio termine

     Al finanziamento a medio termine delle iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, provvedono, con le modalità previste dalle norme del presente Testo Unico, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), il Credito industriale Sardo (CIS), disciplinati dalla legge 11 aprile 1953, n. 298 e successive modificazioni, e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

     Al finanziamento a medio termine a favore di imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 10 ottobre 1975, n. 517, provvedono, nei territori di cui all'art. 1, l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, nonché gli istituti di credito esercenti il credito a medio termine, autorizzati ad operare con il Mediocredito centrale.

 

Titolo III

Interventi nei territori meridionali

 

Capo I

Interventi di competenza regionale

 

          Art. 43. Fondo per i programmi regionali di sviluppo e contributi speciali

     Gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente Capo, le Regioni si attengono agli indirizzi della programmazione economica nazionale, del programma quinquiennale di cui all'art. 2 e dei piani regionali, nonché alle direttive del CIPE.

     Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettive competenze, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.

     Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti due commi si provvede con il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui assegnazione alle Regioni è effettuata con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno con le modalità di cui all'articolo medesimo.

     Una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilità del predetto Fondo è riservata, per gli interventi straordinari già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1.

     Alle predette Regioni è riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

     Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1, di interventi straordinari con priorità per i settori appresso indicati, il fondo di cui al terzo comma è incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:

     a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;

     b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;

     c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;

     d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

     Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi saranno osservati i seguenti principi fondamentali:

     1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti uno o più nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potrà superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     2) i contributi per le iniziative di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     L'assegnazione dei contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione è effettuata con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno, con i criteri e le modalità indicati all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

          Art. 44. Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti

     Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo comma si attuano mediante:

     a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

     b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'art. 45 riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

     c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori produttivi.

     Al finanziamento di tali interventi si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonché con il fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente art. 43.

     Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.

     Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi anzidetti, le Regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure riguardanti l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, previste all'art. 135, e, per quanto applicabili, agli articoli 136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto e settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale.

 

          Art. 45. Agevolazioni per iniziative alberghiere

     Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggio, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione viart. 44gente, sono concessi ai sensi dell', primo comma, lettera b), alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il Tesoro.

     Il tasso annuo di interesse è determinato con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, le Regioni concedono agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure forniscono agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

     Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, le Regioni possono somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio della operazione integrativa. I rapporti tra le Regioni e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

     Le Regioni concedono, per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     Il contributo è erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto di cui al primo comma, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze e dei controlli effettuati a cura delle Regioni.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalle Regioni, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

     Per le espropriazioni necessarie alla realizzazione delle iniziative indicate al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 128.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'emanazione di norme regionali in materia.

 

Capo II

Interventi per le Regioni

 

          Art. 46. Attività della Cassa e degli enti collegati su richiesta delle Regioni

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni di cui all'art. 8 può autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

     Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonché delle comunità montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

     Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle Regioni meridionali, nonché a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.

     La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti nel Mezzogiorno.

 

Capo III

Progetti speciali

 

          Art. 47. Contenuto e procedure dei progetti speciali

     I progetti speciali di cui all'articolo 2, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalità del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.

     I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.

     I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'art. 2, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.

     I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonché l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.

     All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.

     La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno la quale è autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.

     Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa provvede ai sensi del quarto comma dell'art. 138.

 

Capo IV

Interventi per l'industrializzazione

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

          Art. 48. Coordinamento tra leggi statali e regionali nel settore industriale

     Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle Province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dal presente Capo.

     In particolare le leggi regionali non possono introdurre per le attività industriali tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i territori di cui all'art. 1 nè stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi del presente Capo relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato.

     Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

          Art. 49. Infrastrutture industriali ed espropriazione per pubblica utilità [5]

 

Sezione II

Consorzi e infrastrutture nelle aree e nuclei di sviluppo industriale

 

Rubrica I

Consorzi industriali

 

          Art. 50. Consorzi per le aree e i nuclei

     Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

     I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

     I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

     I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che li esercitano ai sensi della legislazione vigente.

     Le Regioni svolgono le attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 51. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

     I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, i criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

     I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.

     A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

     Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

     I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.

     I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

     Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.

     Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia.

 

          Art. 52. Durata dei vincoli dei piani regolatori

     Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. [6]

     I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino a un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data.

 

          Art. 53. Procedura per le espropriazioni

     Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

     Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

     Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

     L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve esser depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

     L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

     L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi degli artt. 16 e 17, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

     Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche per lo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

     Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalità di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonché alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.

 

          Art. 54. Agevolazioni fiscali ai Consorzi

     Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'articolo 22.

     L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.

 

Rubrica II

Interventi infrastrutturali

 

          Art. 55. Esecuzione delle infrastrutture nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale

     Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui all'art. 50 del presente Testo Unico, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese quelle beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Testo Unico, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

 

          Art. 56. Opere portuali e aeroportuali

     Allo scopo di reintegrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno e il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, a finanziare, fatte salve le competenze regionali, la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

     I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni, sentita l'amministrazione regionale interessata.

     Nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2 il CIPE può altresì autorizzare la cassa e realizzare le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali o ferroviarie e le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

 

Sezione III

Incentivi

 

Rubrica I

Interventi finanziari dello Stato per le iniziative industriali

 

          Art. 57. Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzie alle società consortili tra le piccole e medie imprese industriali

     La misura massima del contributo annuo posticipato sugli interessi che il Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a concedere per i finanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 374, in favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, è elevata dal 6 all'8 per cento.

 

          Art. 58. Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree industriali e riduzione tariffaria dell'energia elettrica

     Nell'ambito del programma di cui all'art. 2 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui, in conformità delle direttive del CIPE, ai comuni ubicati nei territori di cui all'art. 1, per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale.

     Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali con potenza fino a 30KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.

 

          Art. 59. Sgravio degli oneri sociali

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente Testo Unico.

     Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

     Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50% e dell'1,50% delle retribuzioni.

     Tale sgravio è elevato dal 10 al 20% per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10% delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

     Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

     Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

     A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20%. Lo sgravio supplementare del 10% si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

     Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

     Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

     I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

     Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

     I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

     Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

 

          Art. 60. Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale

     La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonché dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a) b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1.

     Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonché per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente Testo Unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente Testo Unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto[7].

     (Omissis) [8].

     Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorché i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedono che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente Testo Unico[9].

     Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1.

     Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'art. 1.

 

          Art. 61. Determinazione dei tassi agevolati

     Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore risulti ridotto al 30 per cento del tasso di riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma dell'art. 4, primo comma, lett. a) della legge stessa, è pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento.

     Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1, la durata massima dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata da 10 a 15 anni, ivi compresa la durata relativa al preammortamento e all'utilizzo, che è elevata da tre a cinque anni.

 

Rubrica II

Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno per le iniziativeindustriali:

contributi in conto interessi e in conto capitale

 

          Art. 62. Attribuzioni del CIPI e del CICR

     Il Comitato interministeriale per la programmazione industriale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, definisce le direttive, i criteri e le modalità per la concessione del credito agevolato, nonché le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato di cui all'art. 63 e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 69, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 83, per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; il CIPI definisce, altresì, criteri e modalità per l'attuazione della locazione finanziaria di attività industriali, di cui al citato articolo 83.

     Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito.

 

          Art. 63. Finanziamenti a tasso agevolato delle iniziative industriali

     Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi[10].

     Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento[11].

     Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi[12].

     Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

     a) è autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

     b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

     La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

     L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

     Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo 69.

     Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente Testo Unico.

 

          Art. 64. Determinazione del tasso di riferimento

     Il tasso di riferimento è determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli Istituti di credito a medio termine.

     Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto, del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

     Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza l'art. 14 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 65. Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine

     I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 63 sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS, e dagli altri Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'art. 42, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli Istituti in precedenza effettuati.

 

          Art. 66. Prefinanziamenti

     Gli Istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi delle disposizioni della presente rubrica sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1, che realizzino o raggiungano investimenti in impianti fissi netti inferiori a 15 miliardi di lire.

     Gli Istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al finanziamento deliberato ed erogarlo nella stessa proporzione dell'impiego dei mezzi propri.

     Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso d'interesse agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le iniziative di cui all'art. 63. Per consentire l'applicazione di tale tasso agevolato la Cassa per il Mezzogiorno concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 63 e con decorrenza dall'erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il suddetto tasso agevolato.

     Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso d'interesse ordinario.

     Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario dovrà corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

 

          Art. 67. Anticipata estinzione del finanziamento

     In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi delle disposizioni della presente rubrica o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

     In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

     In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, salvo quanto previsto dall'articolo 80, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno.

     Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o nel parere di conformità, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini, senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

 

          Art. 68. Disponibilità finanziarie e decorrenza delle agevolazioni creditizie

     Le disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, concernenti gli interventi nei territori di cui all'art. 1, sono costituite:

     a) dalla somma di lire 2080 miliardi - pari al 65 per cento dello stanziamento complessivo di lire 3200 miliardi - da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993;

     b) dal 65 per cento delle somme disponibili, alla data del 9 novembre 1976, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi, ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilità delle somme da trasferire è determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa, alla predetta data, proposta favorevole dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

     Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate variazioni compensative nell'ambito di ciascuna delle suddette ripartizioni annuali.

     Le annualità relative agli impegni assunti a carico delle dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle dotazioni stesse.

     Le somme non erogate nei singoli servizi sono utilizzate negli esercizi successivi.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1978 al 1993, sarà stabilita la quota degli stanziamenti di cui ai precedenti commi che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

     Le disponibilità del Fondo di cui al primo comma sono assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 63, ultimo comma.

     Le agevolazioni creditizie previste dalle norme contenute nella presente rubrica, si applicano a decorrere dal 9 novembre 1976.

 

          Art. 69. Contributi in conto capitale

     Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi[13]:

     1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;

     2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

     3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi: 20 per cento[14];

     4) [15].

     Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire[16], con le modalità previste dal presente articolo.

     In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti[17];

     Il contributo in conto capitale di cui ai primi commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

     Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

     Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

     La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

     L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

     Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere all'imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è instituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 24 del presente Testo Unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente Testo Unico.

 

          Art. 70. Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca

     Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche se a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

     La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.

     (Omissis) [18]

     (Omissis) [19]

     (Omissis) [20]

     Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.

     Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili, è concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro. [21]

 

          Art. 71. Domanda per le agevolazioni

     Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato - in via definitiva - se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse.

     La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione necessari per l'istruttoria, ferma restando la facoltà degli Istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresì al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno.

     Ai fini della ammissibilità delle agevolazioni, l'Istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del primo comma, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria dell'iniziativa rivolta a valutare la validità tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

     I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa.

     La domanda di cui al primo comma è altresì trasmessa dall'Istituto di credito alla Regione interessata, che può esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

 

          Art. 72. Procedure per l'ammissibilità alle agevolazioni

     L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno[22].

     Per le iniziative con investimenti fissi superiori a due miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire[23]; l'ammissione al credito agevolato e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 69, è subordinata all'accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPI, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

     A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine fissato dal decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 73, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, anche per la valutazione delle infrastrutture di uso collettivo necessarie, nonché della documentazione inviata, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, dagli Istituti di credito.

     Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità, nel quale sono indicati, oltre agli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonché gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

     Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dalle disposizioni della presente rubrica, anche agli Istituti di credito e agli interessati.

     Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate.

     Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.

     Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 73. Procedure per la concessione delle agevolazioni

     La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi è deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento; la concessione di essi viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere.

     La Cassa è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato, nonché con l'ENAPI ai sensi del penultimo comma dell'art. 69.

     Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.

     Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definite le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

 

          Art. 74. Procedure per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture

     Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi di lire [24] l'ammissione al contributo previsto all'articolo 69 viene deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che si avvale degli Istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti nonché, sentita la Regione interessata, le infrastrutture di uso collettivo che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

     Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modifiche nella legge 24 maggio 1976, n. 350, il CIPI esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

     All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno secondo i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui agli artt. 72, 73 e 77.

     La Cassa ogni sei mesi invia al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri in conformità con l'indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

 

          Art. 75. Efficacia del parere di conformità e controlli degli Istituti di credito

     Il parere di conformità di cui all'art. 72 costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste dal presente Testo Unico a favore delle iniziative che si realizzano nei territori di cui all'art. 1.

     Agli istituti di credito che hanno deliberato il finanziamento ai sensi dell'art. 71, quarto comma spetta, dopo l'emissione del parere di conformità, o decorso il termine di cui all'art. 72, primo comma, di assicurare, sulla base delle direttive di cui all'art. 62, che per la durata del mutuo l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

 

          Art. 76. Autorizzazione per nuovi investimenti

     Alle imprese industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1 non è applicabile il limite di 500 milioni di lire previsto, ai fini della concessione del credito agevolato, dall'art. 4, primo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

     Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1 per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie di cui alla presente Rubrica, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal 1° comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.

 

          Art. 77. Spese ammissibili

     Le spese ammissibili al credito agevolato di cui all'art. 16 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del presente Testo Unico, dovranno, comunque, comprendere le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

     Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime.

 

          Art. 78. Determinazione del capitale investito

     Gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nei territori di cui all'art. 1, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

     Il relativo accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilità delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato.

 

          Art. 79. Valutazione unitaria delle iniziative

     I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

 

          Art. 80. Dichiarazione delle imprese sulla manodopera

     Per il periodo indicato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie o nel parere di conformità, e comunque non prima dell'inizio della data di ammortamento del finanziamento, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

     Per il caso che il numero di dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione o nel parere di conformità, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone - previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni - la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

     Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel provvedimento di concessione o nel parere di conformità, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

 

          Art. 81. Coordinamento tra le agevolazioni previste dalle altre leggi statali e regionali

     Le agevolazioni creditizie previste dall'art. 63 non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali.

     Le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono concorrere con quelle previste dall'art. 63 a condizione che non vengano superati i limiti massimi ivi indicati.

     Per i territori di cui all'art. 1, le agevolazioni creditizie previste dall'art. 63 possono cumularsi con le agevolazioni di cui all'art. 69 semprechè non venga superato il limite di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 63.

     Le norme previste in materia di finanziamenti agevolati dalle disposizioni della presente rubrica si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 per cento a favore del Mezzogiorno; le dette leggi sono modificate dalle norme della presente rubrica.

 

          Art. 82. Controllo del Parlamento

     Il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno deve presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente rubrica in materia di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale relativamente alle richieste prodotte, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono state concesse le agevolazioni.

 

          Art. 83. Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali

     La società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Società finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalità fissati dal CIPI.

     Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

     La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui all'art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63.

     Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in conto capitale sullo stanziamento di cui all'art. 24 e per la parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle disponibilità del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinato ai territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68.

     L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

     La Società locatrice di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

     Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Società finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

     In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

     Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.

     Il contratto di locazione è soggetto alla imposta fissa di registro di L. 5.000.

     Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni.

     I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

 

Rubrica III

Ulteriori interventi finanziari

 

          Art. 84. Partecipazione al capitale di rischio delle imprese

     La Società finanziaria meridionale (FIME), costituita su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa autorizzazione del CIPE, partecipa al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e realizza iniziative volte a sostegno diretto e indiretto delle imprese, specie piccole e medie. La società dovrà avere un capitale di almeno 200 miliardi di lire.

     Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonché gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Società finanziaria meridionale di cui al precedente comma.

 

          Art. 85. Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi

     Sulla base delle direttive del programma quinquennale previste dall'art. 2, lett. c), tariffe ferroviarie di favore possono essere accordate per trasporti di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, ubicati nei territori di cui all'art. 1, nonché per il trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento degli stabilimenti stessi.

     Le tariffe ferroviarie di cui al precedente comma si applicano anche ai prodotti agricoli ed ittici.

     Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

     La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

     Il mancato introito derivante alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dalla applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

 

Rubrica IV

Interventi finanziari dello Stato nei riguardi di Istituti di credito industriale

 

          Art. 86. Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme conferite ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38 e successive integrazioni

     Le somme conferite, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, ai fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale Sardo (CIS), in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti.

     Per effetto di tale assegnazione gli istituti assumono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'art. 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalità, i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Ministero del Tesoro.

     Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, determinati ai sensi dell'art. 63, primo comma, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno può provvedere ai sensi dell'art. 63, terzo comma.

     Per effetto delle assegnazioni di cui al primo comma, gli Istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.

 

          Art. 87. Assegnazione agli Istituti di credito meridionali di somme rivenienti da prestiti obbligazionari

     Gli istituti speciali meridionali di credito a medio termine sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di cui al decreto del Ministro per il Tesoro in data 16 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1974, n. 274, anche per le operazioni di credito industriale stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1974.

 

          Art. 88. Fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito meridionali in base alla legge 1° febbraio 1965, n. 60

     Presso l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS sono costituiti fondi di rotazione per il complessivo importo di lire 175.000.000.000. Fino a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella misura di lire 96.075.000.000, pari al 61 per cento, presso l'ISVEIMER, di lire 45.675.000.000, pari al 29 per cento, presso l'IRFIS e di lire 15.750.000.000, pari al 10 per cento, presso il CIS.

     Il residuo ammontare di lire 17.500.000.000 è ripartito fra i tre fondi di rotazione in aliquote anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     La ripartizione è effettuata tenendo conto delle esigenze di finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in cui operano i tre istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo coordinato dell'economia del Mezzogiorno.

     Ai mutui concessi con le disponibilità di cui al presente articolo e all'art. 86 agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, si applicano le agevolazioni fiscali indicate nell'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

          Art. 89. Modalità per la concessione dei mutui

     I fondi di cui agli articoli 86, 88, 94 e 97 sono destinati alla concessione di mutui a favore di iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'art. 1, sulla base dei criteri, delle procedure e delle modalità previste, per tali iniziative, dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

     Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato ai sensi dell'art. 63, primo comma.

     Limitatamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi della legge 1° febbraio 1965, n. 60, una quota di tale tasso nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno e trattenuta dagli istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonché del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi.

     La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per le finalità di cui all'art. 63, limitatamente alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS.

     Ai fondi di rotazione di cui all'articolo precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai fondi di rotazione costituiti presso gli Istituti di credito meridionali in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 38 e successive integrazioni.

 

          Art. 90. Rapporti derivanti dalla costituzione dei fondi di rotazione

     I rapporti nascenti dall'applicazione dell'articolo 88 sono regolati con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro e l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS.

 

          Art. 91. Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia

     I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dall'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

     Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destinano le somme conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali sono approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

     Le eventuali somme residue sono iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 92. Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

     I fondi conferiti al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, potranno, fino al 31 dicembre 1980 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli istituti, essere utilizzati dalle rispettive sezioni di credito industriale:

     a) per la concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime;

     b) per la concessione di finanziamenti a medio termine, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro, ubicate nel territorio di competenza di ciascuna delle due sezioni;

     c) per la concessione di prestiti cumulabili con i finanziamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) di durata non inferiore a un anno, a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

     Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c), è fissato ai sensi dell'art. 63, primo comma.

     I criteri, le procedure e le modalità previste dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, si applicano per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, e dalle lettere a), b) e c) del presente articolo.

     I comitati tecnici e amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 93. Agevolazioni fiscali e privilegi per i finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

     Alle operazioni di cui all'articolo precedente, lettere a), b), c), e a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, si applicano le agevolazioni fiscali indicate dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

     Le esenzioni ed agevolazioni di cui sopra si applicano anche alla costituzione di garanzia da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni di cui al precedente comma.

     I crediti derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente lettera c) sono garantiti dal privilegio di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482; detti crediti hanno altresì privilegio con il grado indicato dall'articolo 2778, n. 3, del codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio di diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

     Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice Civile.

     Non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1980.

 

Rubrica V

Interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno e partecipazioni finanziarie

 

          Art. 94. Contributo in conto interessi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

     Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b) e c) di cui all'art. 92, primo comma, e per quelli di cui all'art. 63, le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni.

     Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione.

     Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i fondi indicati nel primo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) e, allo scopo di praticare il tasso di interesse agevolato sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsti dall'art. 63.

 

          Art. 95. Conferimento della Cassa per il Mezzogiorno all'ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS

     La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamenti industriali, è autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 158, nonché altre somme a dette finalità destinate nel quadro del programma quinquennale di cui all'articolo 2, nella misura che sarà fissata dal, CIPI per partecipare:

     a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;

     b) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

 

          Art. 96. Misura della partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione ed ai fondi speciali dei tre Istituti e proporzionalità dei conferimenti

     La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, è fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento.

     Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destina alle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente debbono essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni:

     Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento;

     Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento;

     Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.

 

          Art. 97. Finanziamento all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS con i fondi provenienti da prestiti esteri

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a prestare all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinché siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi.

     La Cassa è ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

 

          Art. 98. Norme concernenti l'attività dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS

     Per il raggiungimento dei loro fini, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 298, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

     a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari ovvero eccezionalmente da garanzie personali;

     b) sovvenzioni e sconti cambiari;

     c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

     d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

     e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

     Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui al primo comma sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria.

     Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.

 

          Art. 99. Partecipazioni finanziarie per lo sviluppo industriale

     Nell'ambito delle direttive del programma quinquennale, la Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può concorrere con enti pubblici e privati alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 1 ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi e assumere partecipazioni in società della stessa natura già costituite con il concorso di enti pubblici.

     La Società finanziaria Nuove iniziative per il Sud S.p.A (INSUD), costituita ai sensi del comma precedente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha per fine la promozione dello sviluppo industriale nei territori di cui all'art. 1.

     La Cassa può essere, altresì, autorizzata con le modalità di cui al primo comma a concorrere mediante anticipazioni finanziarie all'attuazione degli interventi delle società di cui ai commi precedenti.

 

Rubrica VI

Agevolazioni fiscali per l'industria

 

          Art. 100. Durata delle agevolazioni

     Le agevolazioni fiscali previste dagli artt. da 101 a 105, primo comma, in materia di industrializzazione dei territori indicati all'art. 1, cessano di avere applicazione al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 101. Esenzione dall'imposta locale sui redditi

     Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'articolo 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.

     Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.

     L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale.

     Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utile attribuibile a tali attività.

 

          Art. 102. Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno

     La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari.

     L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

     Per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

     L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

     L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

     Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

     Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

 

          Art. 103. Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica

     I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

     Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, di cui all'art. 3 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono ridotte alla metà.

 

          Art. 104. Modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali

     Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dai precedenti articoli della presente rubrica e dall'art. 54, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

          Art. 105. Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro

     L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102. [25]

     L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di società di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società, che ha sede ed opera in tali territori, ad una società che ha sede ed opera nei territori stessi.

 

          Art. 106. Agevolazioni in materia di idrocarburi [26]

 

Capo V

Interventi vari

 

Sezione I

Riserve

 

Rubrica I

Riserve d'investimenti

 

          Art. 107. Riserva di investimenti pubblici

     Fino al 31 dicembre 1980, è riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

     Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.

     Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.

     Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

     Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

     Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

     In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta la osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.

     Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.

     Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riservata ai territori di cui all'art. 1 del Testo Unico.

     Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.A. effettua: a) i nuovi interventi previsti dall'art. 5, comma primo, nn. 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; b) gli interventi nella misura riservata ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

     Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e 1979 è riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.

     Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane che determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle disponibilità del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.

     La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.

     Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 10 in quelli a particolare depressione del Centro-Nord.

     La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1, è fissata nella misura del 70 per cento.

     Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

 

          Art. 108. Riserva d'investimento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti

     Il programma generale degli interventi per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, da finanziare con gli stanziamenti recati dalla predetta legge per il periodo 1974-1978, deve fare salva la riserva d'investimento in favore del Mezzogiorno, di cui al primo comma dell'art. 107.

 

          Art. 109. Riserva della dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale

     Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del "Fondo" costituito dall'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è riservata annualmente ai territori di cui all'art. 1. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'art. 69 del presente Testo Unico; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreto del Ministro del tesoro, ad incremento del capitolato di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno di cui all'articolo 24.

     Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1. La predetta percentuale potrà essere modificata dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 13 della legge stessa.

 

          Art. 110. Riserva di fondi per la ricerca applicata

     Il 40 per cento del fondo speciale di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è destinato alla ricerca applicata nei territori di cui all'art. 1.

     Qualora l'importo dei progetti di ricerca finanziati a norma dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, non copre il predetto 40 per cento, il CIPI, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, destina gli eventuali residui ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della citata legge 14 ottobre 1974, n. 652, o al Consiglio Nazionale delle ricerche per commesse di ricerca applicata realizzate da enti e istituzioni, ivi compresi gli istituti universitari operanti nei territori di cui all'art. 1.

 

          Art. 111. Riserva di stanziamento in materia di interventi per il settore agricolo alimentare

     Dei finanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per interventi di competenza nazionale, è riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori di cui all'articolo 1.

     Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è riservato altresì alle Regioni meridionali il 60 per cento del finanziamento destinato al settore dell'irrigazione.

 

          Art. 112. Riserva di stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti ferroviari

     E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1250 miliardi previsti dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 377, per gli impianti fissi, all'ammodernamento e al potenziamento delle linee e degli impianti dei territori di cui all'art. 1.

 

Rubrica II

Riserve di forniture e lavorazioni

 

          Art. 113. Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane [27]

 

          Art. 114. Riserva di forniture e lavorazioni relative ad impianti ferroviari [28]

 

Sezione II

Interventi dell'Amministrazione ordinaria

 

Rubrica I

Opere pubbliche

 

          Art. 115. Appalti di lavori di importo superiore a 1 miliardo di lire

     Ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, sono consentiti per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, IVA esclusa, criteri di aggiudicazione diversi da quelli indicati nella legge medesima, quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore dei territori di cui all'articolo 1, a norma dell'art. 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.

 

          Art. 116. Mutui e contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi

     I mutui per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente l'Istituto per il credito sportivo ed i contributi sugli interessi di cui all'art. 5 della stessa legge, sono concessi, con preferenza, agli enti locali dei territori indicati all'art. 1 del presente Testo Unico, che siano carenti di impianti sportivi.

 

          Art. 117. Norme per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie in regime di concessione

     Nei territori di cui all'art. 1 i limiti massimi delle sovvenzioni di esercizio delle ferrovie in regime di concessione di cui all'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere elevati, in via eccezionale, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, ai sensi delle leggi vigenti, per le linee che rivestano particolare importanza sociale e che non possono in alcun modo rientrare fra quelle previste dalla lettera c) dell'art. 1 della medesima legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e integrazioni.

     Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie in regime di concessione di cui al precedente comma, previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni può essere elevato per le linee esistenti nei territori di cui all'art. 1 fino ad un massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e di esercizio.

 

          Art. 118. Edilizia scolastica

     Nei territori di cui all'art. 1, è elevabile dal 5 al 10 per cento del costo totale dell'opera il limite massimo entro il quale le spese delle necessarie, relative opere di urbanizzazione sono comprese tra gli oneri per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Nella indicazione della somma a disposizione per le singole Regioni e delle disponibilità annuali per la realizzazione dei programmi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge, delle necessità dei territori di cui all'art. 1 del presente Testo Unico.

 

Rubrica II

Agricoltura

 

          Art. 119. Interventi per nuova irrigazione

     Il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare - CIPAA -, in sede di determinazione degli indirizzi generali deve considerare in via prioritaria, tra gli altri, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, i progetti di nuova irrigazione nelle Regioni meridionali.

 

          Art. 120. Riduzione tariffaria dell'energia elettrica

     Le tariffe dell'energia elettrica per usi agricoli con potenza fino a 30 KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.

 

          Art. 121. Esenzione dall'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestitiin iniziative agricole nel Mezzogiorno

     La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui all'art. 102, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all'art. 1, è esente dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalità indicate nello stesso art. 102 e fino al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 122. Fidejussione del fondo interbancario

     Per le imprese agricole localizzate nei territori di cui all'art. 1 è elevato dal 50 al 60 per cento del mutuo il limite massimo della fidejussione che il "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, può concedere agli imprenditori agricoli, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso sul pagamento degli interessi ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie.

 

          Art. 123. Piano di sviluppo aziendale della impresa agricola montana

     La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi per gli imprenditori agricoli i cui piani di sviluppo siano stati approvati ai sensi dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, elevata dal 9 al 12 per cento per le zone del Mezzogiorno delimitate ai sensi dell'art. 7 della legge medesima; l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento.

     La fidejussione non può in nessun caso eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, per le operazioni di mutuo in favore delle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1 e delimitati ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 352 del 1976.

 

Rubrica III

Commercio

 

          Art. 124. Contributi sugli interessi e finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e allesocietà consortili tra piccole e medie imprese commerciali

     Le provvidenze di cui all'articolo 57 sono estese ai consorzi e alle società consortili tra piccole e medie imprese commerciali ubicate nei territori di cui all'art. 1.

 

          Art. 125. Finanziamenti alle imprese commerciali

     Per le imprese commerciali localizzate nei territori di cui all'art. 1 è elevato da dieci a quindici anni il limite della durata dei finanziamenti agevolati, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma settimo, della legge medesima.

     E' elevato da dieci a quindici anni il limite della durata del finanziamento a medio termine a tasso ordinario che gli Istituti di credito possono concedere ai soggetti beneficiari previsti dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per la realizzazione dei programmi che importino investimenti superiori ai limiti massimi dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 3, commi ottavo, nono e decimo, della predetta legge n. 517, ove si tratti di imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1 del presente Testo Unico.

 

Rubrica IV

     Artigianato

 

          Art. 126. Sgravio degli oneri sociali e contributo in conto capitale

     Lo sgravio degli oneri previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese artigiane nelle misure e con le modalità di cui allo stesso articolo.

     Le imprese artigiane che promuovono iniziative industriali, godono del contributo in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 69.

 

          Art. 127. Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e allesocietà consortili tra piccole e medie imprese artigiane

     Fermo restando quanto previsto negli artt. 63 e 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le provvidenze di cui all'art. 57 sono estese ai consorzi e alle società consortili tra piccole e medie imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1.

 

Rubrica V

Turismo

 

          Art. 128. Espropriazioni per iniziative alberghiere

     Fino alla emanazione di apposite norme regionali in materia, la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità e la procedura di espropriazione di cui all'art. 53 si applicano altresì alle espropriazioni occorrenti, nei territori di cui all'art. 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente.

 

          Art. 129. Sgravio degli oneri sociali e agevolazioni fiscali per il turismo

     Lo sgravio degli oneri sociali previsto a favore delle aziende industriali dall'art. 59, comma nono, si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, con le modalità di cui allo stesso articolo.

     Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 101 a 105 del presente Testo Unico si applicano anche agli alberghi ed alle altre iniziative di cui all'art. 128, e relative attrezzature - sempre che sussista una organizzazione tecnica degli impianti - nonché agli impianti di trasporto per mezzo di funi.

 

Rubrica VI

Garanzia dello Stato e competenze degli Istituti di credito edilizio

 

          Art. 130. Garanzie dello Stato sui prestiti BEI ad istituti ed enti pubblici

     E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1 nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 47.

     Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.

     I singoli prestiti da assumersi dagli Istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.

     Le garanzie dello Stato possono esser riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalità indicate nel precedente primo comma.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

     Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dal presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi.

 

          Art. 131. Istituti esercenti il credito edilizio

     Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nei territori di cui all'art. 1.

 

Rubrica VII

Interventi per l'occupazione

 

          Art. 132. Interventi per l'occupazione giovanile

     Nei territori di cui all'art. 1 le agevolazioni previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, sono concesse nelle misure più favorevoli indicate nei seguenti commi.

     Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'art. 1, il contratto di formazione di cui all'art. 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285, può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti, anziché per due giovani ogni trenta dipendenti o frazioni di trenta.

     L'agevolazione corrisposta al datore di lavoro che abbia assunto giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è elevata da lire 32.000 a lire 64.000 mensili per la maggiore durata di 24 mesi anziché di 18.

     E' elevata altresì da lire 200 a lire 400 orarie l'agevolazione corrisposta al datore di lavoro che abbia assunto giovani con il contratto di formazione previsto dall'art. 7 della predetta legge; tale maggiore misura è concessa inoltre alle cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca.

     In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al terzo comma per mesi dodici anziché sei.

     Nelle ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al terzo comma sono corrisposte per mesi quindici anziché nove.

     Ai sensi dell'art. 17 della legge 1° giugno 1977, n. 285, per il periodo di applicazione della legge stessa, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per la durata di nove mesi, anziché per un semestre, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato.

 

          Art. 133. Disposizioni in favore di lavoratori nelle aree dei territori meridionali

     Nelle aree ricomprese nei territori di cui all'art. 1 nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2 e delle direttive da esso previste, può essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino ad un massimo di 12 mesi, mediante decreti trimestrali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.

     L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al secondo comma, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, per essere iscritti in una lista speciale da istituire presso l'ufficio stesso, ai fini del loro avviamento, su proposta della commissione comunale di collocamento ad appositi corsi di formazione professionale di carattere straordinario.

     I corsi di cui al comma precedente della durata massima di otto mesi sono organizzati dalle Regioni competenti e la relativa spesa graverà sulla quota statale del fondo addestramento professionale dei lavoratori per gli esercizi 1976-77 e 1977-78.

     I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale qualora rifiutino di frequentare i corsi di formazione professionale di cui al terzo comma ovvero l'avviamento a lavori relativi previsti al successivo comma.

     I lavoratori iscritti nelle liste di cui al terzo comma sono avviati al lavoro con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei lavoratori che fruivano alla data del 30 aprile 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale. Restano salvi i trattamenti di maggior favore previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Sezione III

Interventi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati

 

Rubrica I

Opere pubbliche ed altri interventi

 

          Art. 134. Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche

     Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

     Ove occorra, la erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 135. Dichiarazione implicita di pubblica utilità delle opere [29]

 

          Art. 136. Progettazione, direzione e collaudo delle opere

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonché degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

     Per la progettazione e la direzione delle opere di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purché iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa stessa.

     Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, o dalla stessa finanziate o costruite in base a concessioni ed affidamento di essa, è effettuato dai competenti organi statali o da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici o nell'apposito albo istituito dalla Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 137. Approvazione dei progetti

     Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi di importo superiore a 2 miliardi di lire nonché le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 1 miliardo di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.

     I progetti esecutivi d'importo non superiore a 2 miliardi di lire nonché le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 1 miliardo di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il parere di cui al primo comma. Tale parere può essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi.

 

          Art. 138. Esecuzione delle opere

     La Cassa per il Mezzogiorno può affidare la esecuzione delle opere di sua competenza ad organi dello Stato e ad Aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione e ad altri enti di diritto pubblico ivi compresi i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nonché agli altri enti di sviluppo in agricoltura.

     La Cassa per il Mezzogiorno subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone agli organi statali e regionali che esercitano la vigilanza sull'ente, gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità.

     E' vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al primo comma.

     Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

     Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale comprese nei progetti speciali di cui all'art. 47 la Cassa per il Mezzogiorno può affidare la esecuzione anche al Corpo forestale dello Stato.

     Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo, quarto e quinto del presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio Civile, o degli uffici regionali che li hanno sostituiti, tenuto presente quanto disposto dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché del Corpo forestale dello Stato.

     Si osservano in quanto applicabili, le norme vigenti per la esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

     Per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, IVA esclusa, si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 115.

 

          Art. 139. Gestione e manutenzione delle opere

     Tutte le opere realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite entro il termine di sei mesi dal loro collaudo, con i criteri e le modalità indicate dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio agli enti locali e agli altri enti destinatari, tenuti per legge ad assumere la gestione. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'art. 8.

 

          Art. 140. Interventi nel settore agricolo

     Nello schema di piano nazionale previsto all'art. 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono indicati gli interventi di competenza nazionale da attuarsi anche dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonché la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi.

 

          Art. 141. Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende agricole economicamente efficienti

     La Società Finanziaria Agricola del Mezzogiorno (FINAM) costituita dalla Cassa per il Mezzogiorno, promuove e sviluppa, sentite le Regioni interessate le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

     In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la Società Finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.

 

Rubrica II

Progresso tecnico, sviluppo civile e ricerca scientifica applicata

 

          Art. 142. Assistenza tecnica alle imprese e alla organizzazione amministrativa locale

     Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.

     Per l'adeguamento dell'organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2, sono predisposti servizi di assistenza tecnica da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

     A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo nel Mezzogiorno (IASM), di cui all'art. 39, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     I servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e commercializzazione dei prodotti prestati dallo IASM, sono riservati con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni.

 

          Art. 143. Aggiornamento dei quadri direttivi e intermedi

     Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e, dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione degli interventi nei territori di cui all'articolo 1, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

     All'espletamento di tali compiti provvede il Centro di Formazione e studi (FORMEZ), di cui all'art. 39, sulla base di programmi esecutivi predisposti in attuazione del programma quinquennale di cui all'art. 2, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Per le stesse finalità, il FORMEZ può essere autorizzato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

     I servizi di perfezionamento e aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal FORMEZ, sono riservati con priorità alle imprese di piccole e medie dimensioni.

 

          Art. 144. Interventi per la ricerca scientifica applicata

     Oltre agli interventi da realizzare mediante iniziative di interesse scientifico e tecnologico, attraverso i progetti speciali di cui all'art. 47, e alla concessione degli incentivi di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 70 in favore dei centri di ricerca scientifica e tecnologica il CIPE, al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, può disporre un programma di potenziamento della ricerca scientifica, sulla base delle direttive del programma quinquennale previste dalla lettera c), dell'art. 2.

     Il programma è realizzato mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa per il Mezzogiorno che ne affida l'esecuzione ad enti, istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa per il Mezzogiorno provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

     La Cassa per il Mezzogiorno esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

 

          Art. 145. Programma di assistenza tecnica e formazione per i settoridell'industria, del commercio e dell'artigianato

     Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'art. 1, consorzi e società consortili di cooperative rientranti tra quelli di cui agli articoli 57, 124 e 127, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno di cui all'art. 39.

     Detto programma determinerà i criteri, le modalità e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché le modalità di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma e i consorzi e le società consortili.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 146. Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno)(Art. unico, D.L. n. 698/1976, conv. L. n. 769/1976 [30]

 

          Art. 147. Trasferimento di personale alle Regioni

     Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno che alla data di entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, risulti impegnato nell'esercizio di opere di cui all'art. 139 del presente Testo Unico, è trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata.

     Al personale di cui al precedente comma si applicano le normative transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni.

 

          Art. 148. Trasferimento alle Regioni della gestione delle opere

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, tutte le opere di cui all'art. 139, già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite, con i criteri e le modalità indicati nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'art. 8, alle Regioni che provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse agli Enti locali e agli altri enti destinatari tenuti per legge ad assumere la gestione.

 

          Art. 149. Completamento di interventi

     Gli interventi di completamento nelle materie trasferite alle Regioni, gli interventi previsti nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 10 novembre 1971 e quelli di cui all'art. 150, inclusi nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredati dai relativi progetti esecutivi, sono realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 138 del presente Testo Unico, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'art. 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e della legge 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente di 40 e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.

     Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi nonché alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, delle agevolazioni di cui all'art. 45 del presente Testo Unico a favore delle iniziative alberghiere già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e per le quali sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, della somma di lire 1.600 miliardi.

 

          Art. 150. Interventi a seguito dell'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive Regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonché di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani di cui siano disponibili o si rendano disponibili alla data del 18 gennaio 1974 i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del Testo Unico con priorità per i comuni delle Regioni Puglia e Campania.

     Ove le indicate opere siano state già ammesse a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o a contributi regionali, lo stesso Ministro può autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i consorzi dei comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie.

     Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai Comuni o consorzi in via di rivalsa.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce, vigilando sui relativi adempimenti, le direttive per la rapida attuazione degli interventi agli organi ed enti competenti e alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a società a prevalente capitale pubblico, costituite con la partecipazione degli enti pubblici locali.

     Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni.

     Ai suddetti impegni si fa fronte mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni e lire 36 mila milioni.

     In aggiunta ai suddetti impegni il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa ad intervenire con fondi propri allo scopo:

     1) di completare le opere di cui ai precedenti commi;

     2) di attuare tutti gli interventi consentiti dalla disponibilità di progetti eseguibili alla data del 27 dicembre 1973;

     3) di assicurare la funzionalità dei progetti realizzabili in virtù delle disposizioni del decreto legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

 

          Art. 151. Decorrenza delle agevolazioni nel settore industriale e relative norme transitorie

     A decorrere dal 9 maggio 1976 alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'art. 69 del presente Testo Unico.

     Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiori ai 15 miliardi, sino alla data del 9 novembre 1976 si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto capitale. A decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'art. 69 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dell'art. 63, e seguenti relativamente al credito agevolato.

     Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717, e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima del 9 maggio 1976, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima del 9 maggio 1976 e quello rilasciato alle iniziative di cui al secondo comma nel periodo compreso tra tale data e il 9 novembre 1976, decadono automaticamente se entro 24 mesi decorrenti rispettivamente dalle predette date la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.

     Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui all'art. 69.

     Per le iniziative industriali che alla data del 9 maggio 1976 hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per il contributo di cui all'art. 69, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di 6 mesi dalla predetta data.

 

          Art. 152. Decorrenza delle norme sul credito agevolato

     A decorrere dalla data del 9 novembre 1976 sono soppresse le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali, contenute nella legge 30 luglio 1959, n. 623, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523.

     Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi sopracitate che alla data predetta non siano state ancora oggetto di parere di conformità o non siano state ancora esaminate dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, saranno esaminate a norma degli articoli dal 62 al 68 e dal 71 all'80.

     Ai fini delle necessarie priorità della istruttoria e delle altre valutazioni previste dai predetti articoli viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli Istituti di credito.

 

          Art. 153. Norme riguardanti l'opzione

     L'opzione effettuata ai sensi dell'art. 151, ultimo comma, per il contributo di cui all'articolo 69, s'intende effettuata anche per il finanziamento agevolato.

     Tale opzione è esercitata validamente a condizione che, nella normativa di attuazione, permanga come ammissibile alla agevolazione il comparto produttivo e il tipo di attività nei quali rientra l'iniziativa oggetto di opzione.

 

          Art. 154. Disposizioni sui prestiti BEI

     Fino alla stipulazione della convenzione prevista dall'art. 31 del presente Testo Unico per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28 del Testo Unico medesimo.

 

          Art. 155. Interventi finanziari a favore di Consorzi industriali

     La Cassa per il Mezzogiorno può concedere, nei limiti e con le modalità fissati dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie.

     La Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2 può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi e approvati dalla competente Regione.

     L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai consorzi i finanziamenti a medio termine per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

 

          Art. 156. Regolamento di esecuzione e ristrutturazione della Cassa

     Il regolamento di esecuzione della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

     La Cassa per il Mezzogiorno può funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui all'art. 8 del presente Testo Unico, provvede alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui all'art. 13, realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso la istituzione di corsi di riconversione e di riqualificazione, di formazione e di aggiornamento.

 

          Art. 157. Calcolo della popolazione ai fini delle agevolazioni concessedalla Cassa per il Mezzogiorno

     Ai fini della concessione da parte della Cassa per il Mezzogiorno dei benefici previsti dal presente Testo Unico, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 158. Crediti "I.M.I. - E.R.P." trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno

     Sono trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitali e di interessi spettanti allo Stato, sia in dipendenza di finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma delle leggi 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 (art. 1), 30 luglio 1950, n. 723 e 4 novembre 1950, n. 922, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti che lo Stato consentisse a favore dei privati, per l'acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto.

     Le somme per interessi sui crediti di cui al primo comma non concorrono a formare la dotazione della Cassa per il Mezzogiorno e sono destinate alle operazioni di credito effettuate dalla Cassa per il Mezzogiorno, in relazione all'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 47.

     I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito - concernenti la gestione e il recupero dei crediti - relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nel primo comma, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonché ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

     E' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la metà delle somme che affluiscono al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per il periodo successivo al 30 giugno 1952, e sino alla chiusura delle operazioni ERP.

 

          Art. 159. Incompatibilità delle concessioni di acque pubbliche con opere finanziate dalla Cassa

     Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'articolo 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, si reputano dirette, se autorizzate dal CIPE, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

     Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima del 18 agosto 1957, nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico, i termini entro i quali i concessionari devono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

     In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito dall'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

     Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del predetto Testo Unico n. 1775 del 1933.

 

          Art. 160. Prestiti di esercizio alle imprese agricole interessate all'attuazione dei progetti speciali

     In relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'articolo 47, alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi prestiti di esercizio a tasso agevolato, nonché anticipazioni finanziarie e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunità europee.

     I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalità determinate dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

     I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità previste dalle stesse disposizioni. Il predetto fondo è alimentato da apporti finanziari della Cassa per il Mezzogiorno sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'articolo 2.

     La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento delle operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.

 

          Art. 161. Provvidenze in materia forestale alle imprese interessate all'attuazione dei progetti speciali

     Per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'articolo 47 del presente Testo Unico, riguardanti la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile. L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

     Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse è determinato con le modalità fissate al secondo comma del precedente articolo 160.

     Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Cassa può concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

 

          Art. 162. Costruzione impianti sportivi previsti dai progetti speciali

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attività sportive di formazione, previsti dai progetti speciali di cui all'articolo 47.

     Gli impianti di formazione sportiva di cui al presente articolo nei comuni del Mezzogiorno e loro consorzi, superiori ai 10.000 abitanti, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

     1) impianti all'aperto ad uso multiplo per l'atletica leggera, la pallacanestro, la palla a volo, il tennis, il pattinaggio, la palla a mano e il rugby;

     2) palestre coperte di esercizio sportivo, utilizzabili anche per la pallacanestro, la palla a volo, la scherma, il pugilato e la lotta;

     3) piscine coperte con dimensioni massime di metri 25 per 15;

     4) installazioni, percorsi, attrezzature fisse e mobili, spogliatoi e servizi per le attività ricreative e sportive nelle aree di verde pubblico esistenti o in progetto;

     5) impianti fissi per il canottaggio e la canoa.

     L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorità alle attività formative e ricreative, ivi comprese quelle scolastiche.

     I comuni e i loro consorzi uniformano, ai fini del presente articolo, la loro attività ai principi del decentramento e della partecipazione di cittadini alla gestione diretta degli impianti con l'apporto delle associazioni sportive.

     La ripartizione delle somme previste dai progetti speciali per gli impianti sportivi, di intesa con le Regioni e gli enti locali, deve essere proporzionale alla popolazione delle singole province interessate e dare priorità ai comuni e ai loro consorzi e ai quartieri particolarmente popolosi carenti di impianti sportivi di base.

     Le Regioni sono tenute a presentare i programmi di cui al presente articolo entro due mesi dalla richiesta della Cassa per il Mezzogiorno. In caso di inadempienza provvederà di ufficio la Cassa stessa.

     Al fine di ottenere una equa ripartizione dei finanziamenti dovrà essere tenuto conto altresì degli interventi già effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di impianti sportivi.

 

          Art. 163. Case per lavoratori

     La Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del programma quinquennale di cui all'art. 2, è autorizzata a concedere contributi per il completamento dei programmi di costruzione di base a caratteristiche popolari destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, deliberati alla data di entrata in vigore del presente Testo Unico.

 

          Art. 164. Poteri di rappresentanza dei consigli di valle e di enti

     Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalle disposizioni del presente Testo Unico, relative agli interventi finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori previsti dalle norme del presente Testo Unico.

 

          Art. 165. Agevolazioni creditizie e incentivi a favore degli Enti fiera

     Gli incentivi e le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno si applicano anche all'Ente autonomo "Fiera del Levante - Campionaria internazionale di Bari"; alla Fiera nazionale dell'agricoltura e zootecnica di Foggia; alla Fiera del Mediterraneo di Palermo; alla Fiera campionaria internazionale di Messina; alla Fiera nazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii di Reggio Calabria; alla Fiera campionaria della Sardegna in Cagliari e alla Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo di Napoli.

 

          Art. 166. Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64

     I contributi in conto capitale in aggiunta a quelli a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), di cui all'articolo 35, primo e secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando trattasi di iniziative da eseguire nei territori di cui all'art. 1 possono essere concessi, fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, fino ad una misura massima pari alla differenza tra il 60 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo; il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al quarto comma del citato art. 35 sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

          Art. 167. Contributo straordinario per gli enti di bonifica

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a fornire alle Regioni un contributo finanziario "una tantum" di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche.

 

          Art. 168. Vincoli di spesa per interventi nel settore agricolo

     Dello stanziamento di 1.000 miliardi indicati nell'articolo 24, primo comma, stanziati a favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'articolo 13 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è riservata la somma di lire 300 miliardi per gli interventi di competenza della Cassa medesima nel settore agricolo, ai sensi dell'art. 47 del presente Testo Unico.

     In ogni caso una quota non inferiore alla metà dell'intero stanziamento di cui al primo comma dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.

 

          Art. 169. Stanziamenti per le Università

     Il CIPE su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ripartisce la somma di lire 200 miliardi compresi nello stanziamento di cui all'art. 24 per la realizzazione del programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali fissando i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima.

 

          Art. 170. Contributi finanziari alla SVIMEZ

     Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione dell'Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, è concesso alla Associazione predetta, per il quinquennio 1976-1980 un contributo annuale che, a modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392, e dall'art. 11, comma primo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è fissato nella misura di lire 600 milioni.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le disponibilità di cui all'art. 24 del presente Testo Unico.

 

          Art. 171. Disposizioni per le isole minori

     Gli impianti di dissalamento delle acque di mare per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori, sono ammessi al contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili.

     Agli esercenti nelle isole minori attività di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma non è applicabile il limite previsto dall'art. 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

 

          Art. 172. Disposizioni relative a singole Regioni

     Le disposizioni del Testo Unico 30 giugno 1977, n. 1523, sono soppresse ad eccezione di quelle contenute nella Parte Seconda - concernente disposizioni per singole Regioni, articoli dal 159 al 315 - che restano in vigore con le modificazioni, sostituzioni e integrazioni apportate dalle leggi successivamente emanate a favore delle Regioni medesime.

 

          Art. 173. Disposizioni contrarie o incompatibili con il Testo Unico e disposizioni relative ai territori esterni al Mezzogiorno.

     Le disposizioni della vigente legislazione relative agli interventi straordinari nei territori di cui all'art. 1 che non siano inserite nel presente Testo Unico, restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con il Testo Unico stesso, che sono abrogate.

     Le disposizioni inserite nel presente Testo Unico rimangono ferme nella parte in cui riguardino territori diversi da quelli indicati nell'art. 1.

 


[1]  Numero abrogato dall'art. 1 del D.L. 21 luglio 1978, n. 383.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 21 luglio 1978, n. 383.

[3]  Gli originari commi primo, secondo e terzo sono stati sostituiti dall’attuale primo comma per effetto dell'art. 1 del D.L. 21 luglio 1978, n. 383.

[4]  Comma abrogato dall'art. 66 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2003 come stabilito dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[6]  La Corte costituzionale con sentenza 18 dicembre 2001, n. 411, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[8]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[13]  Alinea così sostituito dall'art. 1 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[14]  Numero così modificato dall'art. 2 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[15]  Numero abrogato dall'art. 2 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23

[16]  Importo elevato a 500 milioni di lire dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1982, n. 389.

[17]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[18]  Comma abrogato dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[19]  Comma abrogato dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[20]  Comma abrogato dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[21]  Comma così modificato dall' art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[22]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 22 gennaio 1980, n. 10.

[23]  Limite elevato a 30 miliardi dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[24]  Limite elevato a 30 miliardi dall'art. 4, comma 2 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91.

[25]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[26]  Articolo abrogato dall' art. 41 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2003 come stabilito dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[30]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 21 luglio 1978, n. 383.