§ 17.2.37 – L. 5 ottobre 1962, n. 1431.
Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:05/10/1962
Numero:1431


Sommario
Art. 1.      Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei terremoti dell'agosto 1962, nei Comuni che saranno [...]
Art. 2.      In deroga alla procedura prevista dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, i decreti di cui all'articolo precedente stabiliscono per il Comune la [...]
Art. 3.      Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la [...]
Art. 4.      Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene [...]
Art. 5. 
Art. 6.      La corresponsione dei contributi di cui all'art. 3 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica, nonchè alla [...]
Art. 7.      La concessione dei contributi di cui all'art. 3 è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche
Art. 8. 
Art. 9.      Fermo restando il disposto di cui all'art. 6, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente [...]
Art. 10.      Gli Istituti di credito edilizio o fondiario, le Casse di risparmio e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) sono autorizzati, anche [...]
Art. 11.      Il credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito
Art. 12.      La gestione I.N.A.-Casa e il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli devono predisporre, entro novanta giorni [...]
Art. 13.      I senzatetto assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno diritto di ottenerne il riscatto, secondo le disposizioni vigenti, sia da parte della [...]
Art. 14.      Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'art. 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'art. 12, nonchè le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I.S.E.S., [...]
Art. 15. 
Art. 16.      In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di [...]
Art. 17.      Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e [...]
Art. 18.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'art. 1, al ripristino delle opere pubbliche di conto dello [...]
Art. 19.      Per dotare i Comuni di cui all'art. 1 degli edifici scolastici prefabbricati occorrenti, i fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio 1961, n. 53, e 26 gennaio 1962, n. 17, [...]
Art. 20.      I Comuni compresi nei decreti indicati dall'art. 1 sono tenuti a formare il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, [...]
Art. 21.      Nei Comuni in cui sia più urgente l'opera di ricostruzione, anche con riferimento alla necessità di trasferimento totale o parziale del centro-abitato, il Ministro per i [...]
Art. 22.      Tenendo conto delle direttive del piano comprensoriale, i Comuni indicati nei decreti di cui al precedente articolo sono tenuti ad adottare, entro un anno dall'entrata [...]
Art. 23.      Per l'esame dei piani di cui ai precedenti articoli è istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il [...]
Art. 24.      Il Ministro per le finanze, per i Comuni indicati a norma dell'art. 1, ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 dell'imposta e [...]
Art. 25.      L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio entro il 31 dicembre 1962, ad effettuare la verifica dei danni riportati dai fabbricati siti nei Comuni indicati a norma [...]
Art. 26.      Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma [...]
Art. 27.      La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma dell'art. 24 che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a [...]
Art. 28. 
Art. 29.      Salvo il disposto del quarto comma dell'art. 16, le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio [...]
Art. 30.      Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche [...]
Art. 31.      E' fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nei locali precedentemente occupati, riparati o ricostruiti a norma della presente legge
Art. 32.      E' istituita in Ariano Irpino una sezione autonoma del Genio civile con competenza generale, la cui circoscrizione territoriale sarà determinata con decreto del Ministro [...]
Art. 33.      Per le forniture di materiali e mezzi da parte delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, degli Enti pubblici locali, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano [...]
Art. 34.      Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 è istituito il seguente capitolo n. 259-bis: "Entrata proveniente dalla gestione di [...]
Art. 35.      All'onere di lire 20 miliardi previsto dalla presente legge si farà fronte per lire 15 miliardi con le entrate di cui al precedente art. 34 e per lire 5 miliardi con una [...]
Art. 36.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 17.2.37 – L. 5 ottobre 1962, n. 1431. [1]

Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(G.U. 11 ottobre 1962, n. 256).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei terremoti dell'agosto 1962, nei Comuni che saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica - su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri - da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 18.300.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.

     E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, per provvedere ai lavori di carattere urgente e inderogabile previsti dal decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

     E' autorizzata, anche, la spesa di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla reintegrazione prevista dall'art. 27 della presente legge.

     E' autorizzata, inoltre, la spesa di lire 600.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1962-63 per interventi di carattere assistenziale e di emergenza.

 

          Art. 2.

     In deroga alla procedura prevista dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, i decreti di cui all'articolo precedente stabiliscono per il Comune la categoria sismica di appartenenza a tutti gli effetti di legge.

 

Capo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

 

          Art. 3.

     Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri [2].

     Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.500.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri [3].

     Detti contributi saranno commisurati:

     a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

     b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito alla imposta sui redditi di ricchezza mobile;

     c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

     Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

     Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, ai coltivatori diretti, agli artigiani nonchè ai pensionati delle predette categorie e ai pensionati di guerra, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a) sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961 i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300 mila [4].

     Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

     Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

     Fuori dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 6, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purchè nell'ambito dello stesso Comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

 

          Art. 4.

     Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento del finanziamento della perizia ancorchè la ricostruzione avvenga su area diversa [5].

     Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unità immobiliari in numero non inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti.

     In ogni caso le unità immobiliari ricostruite - ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate - devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro i limiti dell'art. 3.

 

          Art. 5. [6]

     Il contributo di cui all'art. 3 è elevato del dieci per cento per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione del finanziamento della perizia [7].

     Il contributo è revocato qualora le opere non siano state ultimate entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione dell'anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal competente ufficio [8].

     Qualora il danneggiato si valga della facoltà di cui al successivo art. 14 gli spetta in ogni caso la maggiorazione del 10 per cento per la sollecita ultimazione dei lavori restando a carico degli Enti concessionari l'onere derivante dalla eventuale revoca per inosservanza di termini.

 

          Art. 6.

     La corresponsione dei contributi di cui all'art. 3 è subordinata all'osservanza, da parte dei proprietari, delle vigenti norme di edilizia antisismica, nonchè alla rispondenza dei progetti alle prescrizioni delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

     L'accertamento della rispondenza dei lavori alle norme antisismiche può essere effettuato dal Genio civile in deroga alle norme stesse, anche successivamente all'inizio delle opere.

     Quando motivi tecnici - derivanti dall'osservanza delle norme di edilizia antisismica - di disciplina urbanistica o dall'impossibilità del rispetto, nella vecchia sede, delle prescrizioni dell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715 - impongano la ricostruzione dell'immobile su area diversa da quella su cui insisteva l'edificio distrutto o danneggiato, il contributo di cui all'art. 3 è commisurato, altresì, alla spesa occorrente per l'acquisto dell'area nella nuova sede, entro il limite del 10 per cento del contributo concesso per la ricostruzione dell'immobile.

     Le aree, di cui al precedente comma, le quali per motivi tecnici restano non utilizzate, passano a far parte del patrimonio del Comune.

     Le aree, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non saranno utilizzate dal proprietario per la ricostruzione del fabbricato, passeranno a far parte del patrimonio comunale, previo pagamento del valore dell'area stessa, determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 21 agosto 1962.

     La spesa per la demolizione e lo sgombero dei materiali sulle aree di cui al presente articolo è a carico dello Stato [9].

 

          Art. 7.

     La concessione dei contributi di cui all'art. 3 è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

     Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti [10].

 

          Art. 8. [11]

     L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione è erogato nel modo seguente:

     30 per cento a titolo di anticipazione;

     30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile;

     30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del Genio civile;

     10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dall'ultimazione dei lavori.

 

          Art. 9.

     Fermo restando il disposto di cui all'art. 6, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

     La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso.

 

Capo III

MUTUI

 

          Art. 10.

     Gli Istituti di credito edilizio o fondiario, le Casse di risparmio e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione del contributo a' termini dell'art. 3 della presente legge.

     Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulta determinata dalla perizia approvata.

     Per il fatto stesso della stipulazione del mutuo, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a cura dello Stato, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

     Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, al competente Provveditorato alle opere pubbliche l'ammontare concesso del mutuo.

     Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione i pagamenti che dovessero essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

     Salvo il caso previsto nel terzo comma del presente articolo, è vietata la cessione del diritto al contributo separatamente dalla cessione dell'immobile.

 

          Art. 11.

     Il credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

     Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'art. 2775 del Codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'art. 2780, n. 1, del Codice civile.

 

Capo IV

INTERVENTI SPECIALI E PER CONTO DEI PRIVATI

 

          Art. 12.

     La gestione I.N.A.-Casa e il Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli devono predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani per la costruzione di alloggi a norma delle rispettive leggi, nell'ambito dei territori determinati a' sensi dell'art. 1.

     Gli alloggi costruiti a norma del comma precedente sono attribuiti ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 appartenenti a categorie di lavoratori aventi titolo all'assegnazione a norma delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, e nella legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

     Gli alloggi disponibili dopo le assegnazioni di cui al precedente comma sono attribuiti, con l'osservanza delle disposizioni indicate nello stesso comma, ai lavoratori non sinistrati appartenenti ad una delle categorie assoggettate al versamento del contributo di cui all'art. 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed ai lavoratori agricoli di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

     Gli alloggi eventualmente residui saranno trasferiti in proprietà dalla gestione I.N.A.-Casa e dal Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, i quali li assegneranno ai senzatetto a causa del terremoto dell'agosto 1962 che non rientrino nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo.

     I rapporti finanziari fra gli Enti interessati relativi al passaggio di proprietà di cui al comma precedente saranno regolati da convenzioni speciali, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 13.

     I senzatetto assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno diritto di ottenerne il riscatto, secondo le disposizioni vigenti, sia da parte della Gestione I.N.A.-Casa sia da parte del Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni dei lavoratori agricoli, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari cessionari ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.

     Qualora gli assegnatari di cui al precedente comma siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'art. 3, possono chiedere l'applicazione della procedura prevista dal successivo art. 14, relativamente all'alloggio assegnato, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 14.

     Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'art. 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'art. 12, nonchè le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I.S.E.S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante [12].

     (Omissis) [13].

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità a cui gli Enti dovranno attenersi nella ricostruzione, nonchè i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli enti stessi ed i proprietari.

     Al fine di consentire un più razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, gli Enti potranno promuovere la formazione di comparti edificatori, procedendo alle attribuzioni delle relative quote fra i comproprietari.

     I progetti approntati dagli Enti sono approvati dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'osservanza del disposto dell'art. 23, lettera e).

     L'approvazione dei progetti importa dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

 

          Art. 15. [14]

     Le unità immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati. Gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'art. 3.

     Tale differenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

 

Capo V

EDILIZIA RURALE

 

          Art. 16.

     In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei Comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3 [15].

     Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'art. 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3 [16].

     I richiedenti che si trovino nelle condizioni di reddito delle lettere b) e c) dell'art. 3 possono, altresì, conseguire il premio di acceleramento preveduto dall'art. 5.

     Le domande per ottenere il contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite gli Uffici del genio civile, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi di cui al primo comma, ed entro il termine indicato dall'art. 29, per gli interventi di cui al secondo comma.

     Il fabbricato ricostruito deve corrispondere ai requisiti richiamati dall'art. 4, in quanto applicabili, tenuto conto delle esigenze di conduzione del fondo anche in rapporto alla famiglia colonica.

 

          Art. 17.

     Il coltivatore del fondo può, con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo.

     Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali.

     Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo nel termine di cui all'art. 29 o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell'art. 5. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo.

     Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 29, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

     Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali.

     Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed è assistito dal privilegio richiamato dall'art. 11 della presente legge.

 

Capo VI

RIPRISTINO DI OPERE DI ENTI PUBBLICI

 

          Art. 18.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'art. 1, al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato distrutte o danneggiate dal terremoto.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle Provincie e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 [17].

 

          Art. 19.

     Per dotare i Comuni di cui all'art. 1 degli edifici scolastici prefabbricati occorrenti, i fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio 1961, n. 53, e 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere utilizzati dal Ministro per la pubblica istruzione anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità di Stato, mediante decreti da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici.

 

Capo VII

SISTEMAZIONE URBANISTICA

 

          Art. 20.

     I Comuni compresi nei decreti indicati dall'art. 1 sono tenuti a formare il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa spesa è a carico dello Stato.

     I piani sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, anche se comportano varianti al piano regolatore vigente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune interessato.

     In caso di inerzia del Comune, il provveditore provvede di ufficio entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, con spesa a carico del Comune.

     I predetti piani devono tener conto delle indicazioni dei piani di ricostruzione di cui all'articolo successivo.

 

          Art. 21.

     Nei Comuni in cui sia più urgente l'opera di ricostruzione, anche con riferimento alla necessità di trasferimento totale o parziale del centro-abitato, il Ministro per i lavori pubblici, su proposta della delegazione speciale di cui all'art. 23, può disporre, indipendentemente dall'applicazione del precedente art. 20, che siano compilati piani di ricostruzione a cura dell'Ufficio del genio civile, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, allo scopo di contemperare le esigenze inerenti ai lavori di ricostruzione con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati.

     Le aree edificabili ricadenti nei piani di cui al precedente comma possono essere espropriate per le esigenze della ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici privati. Le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti.

     Valgono, in quanto applicabili, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni.

     Le indennità di espropriazione sono calcolate secondo l'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     I piani sono depositati per la durata di 15 giorni nella segreteria comunale.

     Essi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentita la delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 23.

     Con lo stesso decreto sono decise le eventuali osservazioni od opposizioni al piano presentate nel termine indicato nel quinto comma.

     La compilazione dei piani di ricostruzione potrà essere affidata a liberi professionisti, mediante apposita convenzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936. La relativa spesa graverà sui fondi autorizzati con la presente legge.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere al finanziamento e alla esecuzione, sotto le direttive del Ministero dei lavori pubblici, delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione dei piani di cui al presente articolo.

     I piani di ricostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione [18].

 

          Art. 22.

     Tenendo conto delle direttive del piano comprensoriale, i Comuni indicati nei decreti di cui al precedente articolo sono tenuti ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore generale comunale [19].

     La relativa spesa è a carico dello Stato.

 

          Art. 23.

     Per l'esame dei piani di cui ai precedenti articoli è istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una delegazione speciale.

     La delegazione è così composta:

     il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

     i presidenti della I e della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     due componenti, di cui uno della I e uno della VI Sezione del Consiglio superiore stesso;

     il direttore generale dei servizi speciali;

     il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

     il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;

     un rappresentante del Ministero dell'interno;

     un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

     un rappresentante dell'I.N.A.-Casa;

     un rappresentante dell'U.N.R.R.A.-Casas;

     un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

     un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.);

     un rappresentante dell'Unione delle provincie d'Italia (U.P.I.);

     un geologo;

     un urbanista.

     La delegazione ha, altresì, il compito:

     a) di suggerire provvedimenti per la più razionale distribuzione territoriale degli interventi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai piani regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla compilazione di nuovi piani urbanistici;

     b) di formulare proposte per regolare l'azione delle Amministrazioni pubbliche e degli enti locali in materia di ricostruzione nelle zone sinistrate;

     c) di indicare i criteri per il coordinamento dell'azione di tutti gli enti interessati alla ricostruzione;

     d) di esprimere il proprio parere su progetti tipo che le Amministrazioni e gli Enti incaricati della ricostruzione avessero a proporre anche agli effetti della unificazione e modulazione dei sistemi costruttivi per una più rapida applicazione degli interventi nelle zone interessate;

     e) di delegare uno o più dei propri componenti a partecipare all'esame dei progetti sottoposti all'approvazione degli organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

 

Capo VIII

 

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

          Art. 24.

     Il Ministro per le finanze, per i Comuni indicati a norma dell'art. 1, ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 dell'imposta e sovrimposta sul reddito dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.

 

          Art. 25.

     L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio entro il 31 dicembre 1962, ad effettuare la verifica dei danni riportati dai fabbricati siti nei Comuni indicati a norma dell'art. 1.

     Indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1963, i possessori dei fabbricati possono anche presentare domanda di sgravio al funzionario che esegue la verifica.

     Sulla base delle verifiche eseguite, l'Ufficio fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 21 agosto 1962.

     In ciascun Comune i risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'ufficio, al sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

     Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte.

 

          Art. 26.

     Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma dell'art. 24, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1963, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1962.

     Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo 1963 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1963, tenendo conto dell'imponibile determinato per il 1962.

 

          Art. 27.

     La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma dell'art. 24 che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di agosto 1963, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

     Per cinque anni, a decorrere dal 1962, i bilanci dei Comuni, delle Provincie e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, ai quali si applica la presente legge, sono reintegrati a carico del bilancio dello Stato di una somma non inferiore alla differenza tra l'ammontare delle sovrimposte sui redditi dominicali e delle sovrimposte sui fabbricati riscosse per il 1961 e l'ammontare che sarà applicato per ciascun anno del quinquennio.

     Alla reintegrazione di ciascun bilancio si provvede con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'interno, per i bilanci dei Comuni e delle Provincie, e, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, per i bilanci delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

 

          Art. 28. [20]

     Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette, o agli uffici erariali e del catasto.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai contratti di mutuo stipulati a norma dell'art. 10 della presente legge. Le somme mutuate sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e i relativi interessi sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

     Per l'imposta sui fabbricati e le relative sovraimposte si applicano gli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

     Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

     L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

     Gli onorari notarili relativi ai mutui di cui all'art. 10 della presente legge sono ridotti alla metà.

 

Capo IX

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 29.

     Salvo il disposto del quarto comma dell'art. 16, le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed entro un anno per i proprietari che risiedono all'estero [21].

     Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

     A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente le singole provvidenze.

 

          Art. 30.

     Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

     Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

     Il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del comproprietario richiedente.

     Peraltro, qualora a taluno dei comproprietari il contributo non spetti o spetti in misura inferiore, il comproprietario stesso è tenuto a rimborsare allo Stato la quota eccedente.

     La restituzione ha luogo in cinque annualità posticipate, senza interessi.

 

          Art. 31.

     E' fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nei locali precedentemente occupati, riparati o ricostruiti a norma della presente legge.

     Il proprietario, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, invitare il conduttore a fargli conoscere, entro il termine di 15 giorni, se intenda valersi del diritto di cui al precedente comma.

     Il conduttore che rientra nell'immobile riparato o ricostruito è tenuto a corrispondere il precedente canone di locazione, maggiorato degli interessi legali sulla differenza tra la spesa di ripristino risultante dalla perizia approvata e l'importo del contributo eventualmente spettante.

     Le locazioni relative agli immobili di cui al presente articolo sono prorogate di diritto fino al compimento del quinto anno dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

     I canoni di locazione delle abitazioni ricostruite con il contributo erariale di cui al secondo comma dell'art. 3 non possono, comunque, superare la misura del 4 per cento sul costo di costruzione per la durata di 10 anni.

 

          Art. 32.

     E' istituita in Ariano Irpino una sezione autonoma del Genio civile con competenza generale, la cui circoscrizione territoriale sarà determinata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 33.

     Per le forniture di materiali e mezzi da parte delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, degli Enti pubblici locali, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Ministero dei lavori pubblici è esonerato dal rimborso previsto, per i materiali e mezzi che dopo l'uso fattone non siano recuperabili od utilizzabili, dall'art. 33, del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

 

          Art. 34.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 è istituito il seguente capitolo n. 259-bis: "Entrata proveniente dalla gestione di importazione di olii di semi surplus condotta per conto dello Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1294", con la previsione di lire 15 miliardi.

 

          Art. 35.

     All'onere di lire 20 miliardi previsto dalla presente legge si farà fronte per lire 15 miliardi con le entrate di cui al precedente art. 34 e per lire 5 miliardi con una aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente "ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67 saranno stanziate le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge [22].

 

          Art. 36.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.

[4] Comma già sostituito dall'art. 2 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.

[7] Comma già sostituito dall'art. 3 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[8] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259.

[10] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[12] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.

[13] Comma sostituito dall'art. 6 della L. 4 novembre 1963, n. 1465 e abrogato dall'art. 6 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259.

[15] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.

[17] Gli originari commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono stati così sostituiti dal presente comma per effetto dell'art. 10 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259.

[18] Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259.

[19] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato all'11 novembre 1964 per effetto dell'art. 10 della L. 4 novembre 1963, n. 1465 e al 30 giugno 1965 per effetto dell'art. 22 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259.

[20] Articolo così modificato dall'art. 11 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.

[21] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato all'11 marzo 1964 per effetto dell'art. 12 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.

[22] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 4 novembre 1963, n. 1465.