§ 33.1.25 - Legge 22 dicembre 1957, n. 1294.
Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:22/12/1957
Numero:1294


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per [...]
Art. 2.      E' in facoltà delle Amministrazioni interessate stabilire, di intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che gli acquisti, la gestione e [...]
Art. 3.      L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie.
Art. 4.      Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione della Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le [...]
Art. 5.      L'Ente gestore è soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione [...]
Art. 6.      Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle Amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.
Art. 7.      La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.
Art. 8.      L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, può essere fissato anche in via forfettaria.
Art. 9.      Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente art. 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute [...]
Art. 10.      Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 [...]
Art. 11.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 12.      Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia dai sottoindicati Enti per incarico del Governo italiano, conferito anche per il [...]
Art. 13.      S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:
Art. 14.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli Alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda [...]
Art. 15.      Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale [...]
Art. 16.      E' Autorizzata l'anticipazione di somme da parte del Tesoro, nel limite massimo di lire 15 miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) di un apposito [...]
Art. 17.      Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'art. 5, primo comma.
Art. 18.      Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate o da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei [...]


§ 33.1.25 - Legge 22 dicembre 1957, n. 1294.

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali.

(G.U. 13 gennaio 1958, n. 9)

 

     Art. 1.

     Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonché a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.

     Analoga facoltà viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.

     Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

 

          Art. 2.

     E' in facoltà delle Amministrazioni interessate stabilire, di intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203.

     Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimentari che l'Ente gestore può stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico non disponga specificatamente in materia.

     Detto Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato del commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero, nonché da un funzionario per ciascuna delle seguenti Amministrazioni ed Organi: Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, della marina mercantile, Alto Commissariato per l'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.

     I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed Organi interessati.

     Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sarà regolato il funzionamento del Comitato medesimo.

 

          Art. 3.

     L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie.

     Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, ed alla legge 21 marzo 1953, n. 203.

 

          Art. 4.

     Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione della Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le altre Amministrazioni interessate e nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

     Per le merci destinate alla costituzione di scorte restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

     Le merci soggette a disciplina di prezzo e a prezzo vincolato sono alienate ai prezzi ufficiali vigenti al tempo della distribuzione.

     Le altre sono alienate ai prezzi, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni che hanno disposto l'acquisto di concerto con le altre interessate.

 

          Art. 5.

     L'Ente gestore è soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'art. 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, d'intesa col Ministero del tesoro.

     All'uopo è obbligato a tenere, per conto e nell'interesse dello Stato, la gestione separata da quelle relative ad ogni altra sua attività.

     La gestione è, inoltre, soggetta alla vigilanza ed al controllo della Amministrazione interessata e del Ministero del tesoro.

     Salvo quanto disposto dal primo comma, alle gestioni autorizzate dalla presente legge non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 6.

     Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle Amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.

     In base ai rendiconti stessi potrà essere provveduto al finanziamento da parte dello Stato delle merci invendute nel limite massimo del 75 per cento dei finanziamenti bancari in essere da non meno di sei mesi.

     Le somme necessarie saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione ai mezzi di copertura che di volta in volta saranno reperiti.

     I realizzi afferenti alle merci come sopra finanziate affluiranno al bilancio delle entrate dello Stato fino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti stessi.

 

          Art. 7.

     La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.

     Ove risulti una differenza passiva il relativo onere è assunto a carico dello Stato.

     La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 8.

     L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, può essere fissato anche in via forfettaria.

     La relativa determinazione è adottata dal Ministero del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.

 

          Art. 9.

     Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente art. 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse.

     Gli acconti di cui al precedente comma sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovrà immediatamente, in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.

 

          Art. 10.

     Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

 

          Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

     Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153:

     dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;

     dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

     dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;

     dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;

     dalla Società produttori zucchero per lo zucchero.

     Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.

 

          Art. 12.

     Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia dai sottoindicati Enti per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948 e ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108:

     dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, per i cereali e gli alimentari vari;

     dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi:

     dalla gestione medicinali di importazione per conto dello Stato (E.N.D.I.M.E.A.), per i medicinali e materiali sanitari vari;

     dall'Ente approvvigionamento carboni, per i carboni;

     dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) - gestione speciale E.R.P. - per le materie prime e prodotti vari, anche se acquistati dalla Delegazione tecnica italiana a Washington, oltre che per i macchinari e le attrezzature da acquistarsi dalle Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730.

 

          Art. 13.

     S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:

     a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Società a responsabilità limitata denominata "Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati" (E.N.D.I.M.E.A.);

     b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.

 

          Art. 14.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli Alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

     Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giuridico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come già attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.

 

          Art. 15.

     Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dei sottoindicati Enti al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948 e 28 giugno 1948, rispettivamente approvati con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e ratificati con la legge 4 agosto 1948, n. 1108:

     Federazione italiana dei consorzi agrari, per il granoturco, olii o semi oleosi anche se acquistati in Italia ma provenienti dalle lavorazioni di materie prime o semilavorate importate dall'estero;

     I.C.A.S.T.A. per la carne congelata e il burro;

     Società produttori zucchero per lo zucchero;

     Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per i prodotti industriali e materie prime;

     Azienda delle Ferrovie dello Stato per i carboni.

 

          Art. 16.

     E' Autorizzata l'anticipazione di somme da parte del Tesoro, nel limite massimo di lire 15 miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) di un apposito fondo da utilizzarsi per gli acquisti di cui al primo comma del precedente art. 1, oltre che per spese accessorie e di gestione delle merci medesime.

     Tale fondo non potrà essere impiegato per l'acquisto delle scorte da finanziarsi ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203.

     Le somministrazioni in dipendenza del precedente primo comma saranno effettuate in corrispondenza ed entro i limiti delle entrate che saranno acquisite al bilancio dello Stato col ricavato dalla vendita dei residuati di guerra di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1945, n. 683.

     Al menzionato fondo saranno anche attribuite le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno prelevate dalla gestione A.R.A.R. - residuati di guerra - ed utilizzate dalla stessa A.R.A.R. per acquisto, spese accessorie e di gestione delle merci di cui al precedente art. 15, provvedendosi alla relativa regolazione mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa, relativo alle anticipazioni di cui sopra.

     Le somme anticipate dal Tesoro per la costituzione del fondo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate dal Tesoro medesimo con i ricavi che saranno realizzati con la vendita delle merci acquistato, col fondo stesso e dello scorte, fino a concorrenza, per queste ultime, delle spese sostenute a carico del fondo medesimo.

     I ricavi di cui al precedente comma potranno, peraltro, nel corso della gestione, affluire al fondo per essere reimpiegati in ulteriori acquisti.

     Il Ministero del tesoro potrà, con propri decreti, disporre la riduzione o la restituzione parziale od integrale della cennata anticipazione anche durante il corso della gestione e tale restituzione dovrà, in ogni caso, effettuarsi con la chiusura della gestione medesima o nel termino che potrà essere stabilito dal Ministero del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del presente articolo, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, ed in quelli dei successivi esercizi.

 

          Art. 17.

     Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'art. 5, primo comma.

     Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.

     Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si provvederà d'intesa fra le Amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

 

          Art. 18.

     Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate o da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.