§ 29.1.32 - Legge 4 agosto 1948, n. 1108.
Ratifica ed esecutorietà dell'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:04/08/1948
Numero:1108


Sommario
Art. I.  Assistenza e Cooperazione
Art. II.  Impegni di carattere generale
Art. III.  Garanzie
Art. IV.  Moneta locale
Art. V.  Accesso alle materie prime
Art. VI.  Accordi per i viaggi e forniture assistenziali
Art. VII.  Consultazione e trasmissione di informazioni
Art. VIII.  Pubblicità
Art. IX.  Missioni
Art. X.  Composizione di reclami e ricorsi dei cittadini
Art. XI.  Definizioni
Art. XII.  Entrata in vigore, emendamenti, durata


§ 29.1.32 - Legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Ratifica ed esecutorietà dell'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

(G.U. 21 agosto 1948, n. 194, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

 

     Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni necessarie per la costituzione del conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.

     Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sarà approvata con legge.

 

     Art. 3.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 è autorizzato uno stanziamento della somma di 40 milioni da porsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese dipendenti da studi ed indagini relative all'applicazione degli accordi di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Accordo di cooperazione economica fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia

 

     Art. I. Assistenza e Cooperazione

     1. Il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna ad assistere l'Italia mettendo a disposizione del Governo italiano, o di ogni altra persona, ente od organizzazione designata da questo ultimo Governo, quell'assistenza che sia richiesta dallo stesso e approvata dal Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America fornirà questa assistenza secondo le disposizioni e con l'osservanza di tutti i termini, condizioni e clausole di scadenza della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, della legge emendatoria supplementare della stessa e della legge di stanziamento relativa, e metterà a disposizione del Governo italiano soltanto quelle merci, servizi ed altra assistenza che dette leggi autorizzano di rendere disponibili.

     2. Il Governo italiano, agendo sia individualmente, sia per il tramite dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, ed in armonia con la Convenzione per la Cooperazione Economica Europea firmata a Parigi il 16 aprile 1948, si sforzerà assiduamente e congiuntamente agli altri Paesi partecipanti per giungere rapidamente a realizzare, attraverso un comune programma di ripresa, quelle condizioni economiche in Europa che sono essenziali ad una pace durevole ed alla prosperità, e per permettere ai Paesi europei partecipanti a tale comune programma di ripresa di rendersi indipendenti dalla assistenza economica straordinaria esterna entro il periodo di validità del presente Accordo. Il Governo italiano riafferma la sua intenzione di adottare misure per l'esecuzione delle disposizioni degli obblighi generali della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea, di continuare a partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e di continuare ad aderire agli scopi e alle direttive della legge del 1948 per la Cooperazione Economica.

     3. Per quanto si riferisce all'assistenza fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America all'Italia e procacciata in zone al di fuori degli Stati Uniti d'America, dei loro territori e possedimenti, il Governo italiano coopererà con il Governo degli Stati Uniti d'America per assicurare che l'acquisto sia effettuato a prezzi ragionevoli ed a condizioni ragionevoli in modo tale da far sì che i dollari così messi a disposizione dei Paesi da cui proviene l'assistenza vengano utilizzati in maniera non contrastante con qualsiasi intesa assunta dal Governo degli Stati Uniti d'America con tale Paese.

 

          Art. II. Impegni di carattere generale

     1. Allo scopo di raggiungere la massima ripresa mediante l'impiego dell'assistenza somministrata dal Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo italiano farà del suo meglio per:

     A) adottare o mantenere le misure necessarie per assicurare l'uso efficace e pratico di tutte le risorse di cui dispone, ivi incluse:

     1) quelle misure che possano essere necessarie per assicurare che le merci e i servizi ottenuti con l'assistenza fornita ai sensi di questo Accordo vengano usati per scopi che siano in armonia col presente Accordo, e per quanto possibile con gli scopi generali tracciati nei programmi forniti dal Governo italiano in appoggio alle richieste di assistenza da somministrarsi da parte del Governo degli Stati Uniti d'America;

     2) l'osservazione e l'esame dell'uso di dette risorse attraverso un efficace sistema di osservazione continuativa approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e

     3) nei limiti del possibile, misure per localizzare, identificare e destinare all'uso appropriato nel perseguimento del comune programma di ripresa europea, i beni ed i relativi frutti appartenenti a cittadini italiani e che siano situati negli Stati Uniti d'America, nei loro territori o possedimenti. Nulla in questa clausola impone qualsiasi obbligo al Governo degli Stati Uniti d'America di prestare assistenza nell'effettuazione di tali misure o al Governo italiano di far uso di tali beni;

     B) promuovere lo sviluppo della produzione industriale e agricola su sane basi economiche; raggiungere quegli obiettivi di produzione che possano venire stabiliti attraverso l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea; e - quando desiderato dal Governo degli Stati Uniti d'America - comunicare a quel Governo proposte dettagliate per opere specifiche che il Governo italiano intenda porre in atto e da attuarsi in larga parte mediante l'assistenza resa disponibile ai sensi del presente Accordo, ivi inclusi, ogni qualvolta ciò sia possibile progetti per l'aumentata produzione di generi alimentari, acciaio e mezzi di trasporto;

     C) stabilizzare la propria moneta, fissare o mantenere un tasso di cambio effettivo, pareggiare appena possibile il bilancio dello Stato, creare o mantenere la stabilità finanziaria interna ed in generale ristabilire o mantenere la fiducia nel proprio sistema monetario; e

     D) cooperare con altri Paesi partecipanti al fine di facilitare e stimolare un reciproco scambio di merci e servizi fra i Paesi partecipanti e con altri Paesi, e ridurre le barriere commerciali pubbliche e private fra di essi e con altri Paesi.

     2. Prendendo in considerazione l'art. 8 della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea tendente alla piena ed efficace utilizzazione della mano d'opera disponibile nei vari Paesi partecipanti, il Governo italiano, tenendo in debito conto l'urgenza e l'importanza del proprio problema di mano d'opera esuberante, accorderà benevola considerazione alle proposte fatte congiuntamente con l'Organizzazione Internazionale dei Rifugiati miranti alla massima possibile utilizzazione della mano d'opera disponibile in qualsiasi dei Paesi partecipanti e aventi lo scopo di raggiungere i fini del presente Accordo.

     3. Il Governo italiano adotterà le misure che ritiene opportune e coopererà con altri Paesi partecipanti al fine di evitare che da parte di imprese commerciali private o pubbliche si usino metodi o intese di affari che influiscano sul commercio internazionale nel senso di intralciare la concorrenza, di limitare l'accesso ai mercati o di fomentare controlli monopolistici, ogni qual volta tali metodi o intese abbiano l'effetto di intralciare il raggiungimento del comune programma di ripresa europea.

 

          Art. III. Garanzie

     1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, su richiesta dell'uno o dell'altro Governo, si consulteranno in merito a progetti da attuarsi in Italia proposti da cittadini degli Stati Uniti d'America, in relazione ai quali progetti il Governo degli Stati Uniti d'America possa opportunamente garantire trasferimenti valutati ai sensi del paragrafo 111 (b) (3) della legge 1948 per la Cooperazione Economica.

     2. Il Governo italiano conviene che, qualora il Governo degli Stati Uniti d'America effettui pagamenti in dollari statunitensi a qualsiasi persona ai termini di una tale garanzia, tutti gli importi in lire o crediti in lire ceduti o trasferiti al Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi di detto paragrafo, saranno riconosciuti quale proprietà del Governo degli Stati Uniti d'America.

 

          Art. IV. Moneta locale

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno soltanto per quanto si riferisce all'assistenza che potrà essere fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America a titolo gratuito.

     2. Il Governo italiano aprirà un conto speciale presso la Banca d'Italia intestato al Governo italiano (qui appresso chiamato Conto Speciale) ed effettuerà in tale Conto depositi in lire come segue:

     a) il saldo residuale alla chiusura degli affari nel giorno della firma del presente Accordo dei conti speciali presso la Banca d'Italia intestati al Governo italiano, conti istituiti ai termini degli Accordi fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano in data 4 luglio 1947 e in data 3 gennaio 1948, nonchè qualsiasi altra somma che, di volta in volta, debba essere depositata nei conti speciali ai sensi di tali Accordi. Resta inteso che la lettera e) del paragrafo 114 della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, costituisce approvazione e determinazione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America riguardo all'uso di tali saldi cui è fatto riferimento nei predetti Accordi;

     b) il saldo residuale dei depositi fatti dal Governo italiano ai sensi dello scambio di note fra i due Governi in data 21 aprile 1948;

     c) le somme equivalenti allo indicato costo in dollari al Governo degli Stati Uniti d'America di merci, servizi ed informazioni tecniche (ivi compresi i costi di trasformazione, magazzinaggio, trasporto, riparazione od altri servizi relativi) resi disponibili all'Italia a titolo gratuito e sotto qualsiasi forma autorizzata dalla legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dedotto tuttavia l'ammontare dei depositi fatti ai sensi dello scambio di note di cui al comma b). Il Governo degli Stati Uniti d'America notificherà di tanto in tanto al Governo italiano l'indicato costo in dollari di qualsiasi delle suddette merci, servizi ed informazioni tecniche, dopo di che il Governo italiano depositerà nel Conto Speciale un equivalente ammontare in lire calcolato ad un tasso di cambio che sarà corrispondente alla parità convenuta in quell'epoca col Fondo Monetario Internazionale, purchè tale valore convenuto sia l'unico tasso di cambio applicabile per gli acquisti di dollari relativi alle importazioni in Italia. Se al momento della notifica è stata convenuta col Fondo una parità per la lira ed esistono uno o più altri tassi di cambio applicabili all'acquisto di dollari per importazioni in Italia, o se al momento della notifica non è stata concordata con il Fondo una parità della lira, il tasso o i tassi di cambio per questo scopo speciale saranno stabiliti d'accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America.

     Il Governo italiano potrà in qualsiasi momento effettuare nel Conto Speciale depositi anticipati che verranno accreditati in conto di notificazioni successive ai sensi di questo paragrafo.

     3. Il Governo degli Stati Uniti d'America notificherà di tanto in tanto al Governo italiano il suo fabbisogno per spese amministrative in lire in Italia derivanti da operazioni effettuate ai termini della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dopo di che il Governo italiano metterà a disposizione tali somme prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale e nel modo richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America nella sua notifica.

     4. Il cinque per cento di ciascun deposito effettuato ai sensi del presente articolo derivante dall'assistenza fornita ai termini della legge del 1948 di stanziamento per aiuti all'Estero, sarà assegnato al Governo degli Stati Uniti d'America che ne farà uso per le sue spese in Italia, e le somme messe a disposizione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo verranno previamente addebitate agli ammontari assegnati ai sensi del presente paragrafo.

     5. Il Governo italiano metterà inoltre a disposizione, prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale, quelle somme in lire che potranno essere necessarie a coprire spese per il trasporto (incluse spese portuali, di magazzinaggio, facchinaggio e simili) da ogni punto di entrata in Italia al punto stabilito per la consegna al destinatario in Italia di quei rifornimenti assistenziali e pacchi cui si fa riferimento all'articolo VI.

     6. Il Governo italiano potrà effettuare prelevamenti dall'eventuale saldo rimasto nel Conto Speciale per quegli scopi che potranno essere di volta in volta concordati con il Governo degli Stati Uniti d'America. Nell'esame delle proposte di prelevamento dal Conto Speciale avanzate dal Governo italiano, il Governo degli Stati Uniti d'America prenderà in considerazione la necessità di promuovere o mantenere la stabilizzazione monetaria e finanziaria interna in Italia, la necessità di stimolare l'attività produttiva ed il commercio internazionale, come pure la ricerca esplorativa e lo sviluppo di nuove fonti di ricchezza in Italia ed in modo particolare:

     a) spese per l'attuazione di opere o programmi, ivi compresi quelli che fanno parte di un programma generale per lo sviluppo della capacità produttiva italiana e degli altri Paesi partecipanti, nonchè per l'attuazione di opere o programmi il cui costo esterno sia coperto dall'assistenza fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1948 per la Cooperazione Economica od in altro modo, o da prestiti della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;

     b) spese per ricerche esplorative e lo sviluppo di una aumentata produzione di quelle materie prime che possano abbisognare agli Stati Uniti d'America a causa di deficienze o deficienze potenziali nelle risorse degli Stati Uniti d'America; e

     c) l'effettiva riduzione del debito nazionale, specialmente del debito verso la Banca d'Italia od altri Istituti bancari.

     7. Ogni saldo residuale all'infuori delle somme non spese assegnate ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, rimanente nel conto speciale al 30 giugno 1952, sarà impiegato in Italia per quegli scopi che potranno essere in seguito concordati fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, rimanendo inteso che il consenso degli Stati Uniti d'America sarà soggetto all'approvazione a mezzo di legge e di deliberazione congiunta del Congresso degli Stati Uniti d'America.

 

          Art. V. Accesso alle materie prime

     1. Il Governo italiano faciliterà il trasferimento negli Stati Uniti d'America, per la costituzione di scorte o per altri scopi, di materie prime di origine italiana che sono richieste dagli Stati Uniti d'America in conseguenza di deficienze o deficienze potenziali delle proprie risorse, sulla base di quelle ragionevoli condizioni di vendita, scambio, baratto o altrimenti, e in quei quantitativi, e per quel periodo di tempo, che potranno essere stabiliti d'accordo fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, dopo aver tenuto debito conto delle ragionevoli necessità dell'Italia per le sue esigenze interne e per i bisogni di esportazione commerciale di tali materie prime. Il Governo italiano prenderà tutte quelle misure specifiche che potranno essere necessarie per adempiere alle disposizioni di questo paragrafo, comprese le misure destinate a promuovere una maggiore produzione di tali materie prime in Italia, ed a rimuovere ogni ostacolo al trasferimento di tali materie prime negli Stati Uniti d'America. Il Governo italiano, qualora ne sia richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America, entrerà in negoziati per stabilire dettagliati accordi necessari a porre in atto le disposizioni del presente paragrafo.

     2. Riconoscendo il principio di equità nei riguardi della depauperazione delle risorse naturali degli Stati Uniti d'America e dei Paesi partecipanti, il Governo italiano, qualora ne sia richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America, negozierà ove ciò possa avere applicazione: (a) un futuro piano di disponibilità minime a favore degli Stati Uniti d'America per il futuro acquisto e consegna di una equa proporzione di materie prime di origine italiana che necessitino agli Stati Uniti d'America in dipendenza di deficienze o deficienze potenziali delle proprie risorse, a prezzi di mercato mondiale, in modo tale da proteggere l'accesso dell'industria degli Stati Uniti ad una equa proporzione di tali materie prime italiane, espressa sia in percentuali di produzione o in quantità assolute; (b) intese che provvedano adeguata protezione del diritto di ogni cittadino degli Stati Uniti d'America o di ogni persona giuridica, società od altra associazione creata ai termini delle leggi degli Stati Uniti d'America o di ogni loro Stato o territorio, di cui siano in larga parte beneficiari cittadini degli Stati Uniti d'America, di partecipare allo sfruttamento di tali materie prime a condizioni di trattamento equivalente a quelle accordate ai cittadini italiani e, (c) un programma concordato per l'aumento della produzione di tali materie prime ovunque possibile in Italia e per la fornitura di una percentuale convenuta di tale aumentata produzione da trasferirsi negli Stati Uniti d'America secondo un programma a lunga scadenza in considerazione dell'assistenza fornita dagli Stati Uniti d'America ai sensi del presente Accordo.

     3. Il Governo italiano, qualora richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America coopererà, ogni qualvolta ciò sia opportuno, per realizzare gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei riguardi di materie prime aventi origine fuori d'Italia.

 

          Art. VI. Accordi per i viaggi e forniture assistenziali

     1. Il Governo italiano coopererà col Governo degli Stati Uniti d'America nel facilitare, incoraggiare e promuovere lo sviluppo di viaggi di cittadini degli Stati Uniti d'America verso ed entro i Paesi partecipanti.

     2. Il Governo italiano, ogni qual volta ciò sia desiderato dal Governo degli Stati Uniti d'America, entrerà in trattative per accordi (compresa la concessione della franchigia doganale dietro opportune cautele) per facilitare l'entrata in Italia di forniture di merci assistenziali donate od acquistate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi non aventi scopi di lucro, e di pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America e destinati a persone singole residenti in Italia.

 

          Art. VII. Consultazione e trasmissione di informazioni

     1. I due Governi, su richiesta dell'uno o dell'altro, si consulteranno in merito a qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente Accordo o alle operazioni o intese da esso derivanti.

     2. Il Governo italiano comunicherà al Governo degli Stati Uniti d'America nella forma e con gli intervalli che saranno indicati da quest'ultimo, dopo essersi consultato col Governo italiano:

     A) Informazioni dettagliate di opere, programmi e misure proposte o adottate dal Governo italiano per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo e degli obblighi generali della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea.

     B) Esaurienti rapporti sulle operazioni effettuate ai termini del presente Accordo ivi compreso un rapporto sull'utilizzazione dei fondi, merci e servizi ricevuti ai termini di esso; rapporti da compilarsi in ogni trimestre solare.

     C) Informazioni concernenti la propria economia e qualsiasi altra informazione di rilievo, necessarie per complementare quelle ottenute dal Governo degli Stati Uniti d'America dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea di cui il Governo degli Stati Uniti d'America possa necessitare per determinare la natura e la portata delle operazioni ai termini della legge del 1948 per la Cooperazione Economica e per valutare l'efficacia dell'assistenza fornita o contemplata ai sensi del presente Accordo, ed in generale il progresso del Programma Comune di Ripresa.

     3. Il Governo italiano assisterà il Governo degli Stati Uniti d'America nell'ottenere informazioni, relative alle materie prime aventi origine in Italia di cui è cenno nell'articolo V, che siano necessarie per la formulazione ed esecuzione degli accordi contemplati in quell'articolo.

 

          Art. VIII. Pubblicità

     1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia riconoscono che è nel loro interesse reciproco che venga data ampia pubblicità agli obbiettivi ed al grado di sviluppo del comune programma per la ripresa europea nonchè ai provvedimenti presi per porre in esecuzione tale programma. E' riconosciuto che una estesa diffusione di informazioni sullo svolgimento del programma è desiderabile al fine di sviluppare quel senso di sforzo comune e di aiuto reciproco che è essenziale al raggiungimento degli obiettivi del programma.

     2. Il Governo degli Stati Uniti d'America incoraggierà la diffusione di tali informazioni e le renderà accessibili agli strumenti di pubblica informazione.

     3. Il Governo italiano incoraggerà la diffusione di tali informazioni sia direttamente, che in collaborazione con l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Esso renderà accessibili agli strumenti di informazione pubblica tali dati informativi ed adotterà tutte le misure possibili per assicurare che vengano forniti mezzi appropriati per tale diffusione. Inoltre fornirà agli altri Paesi partecipanti ed all'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea informazioni esaurienti sul grado di sviluppo del programma per la ripresa economica.

     4. Il Governo italiano renderà pubblici in Italia, ogni trimestre solare, esaurienti rapporti sulle operazioni ai termini del presente Accordo, ivi incluse informazioni circa l'utilizzazione di fondi, merci e servizi ricevuti.

 

          Art. IX. Missioni

     1. Il Governo italiano conviene di accogliere una Missione Speciale per la Cooperazione Economica la quale adempirà i compiti spettanti al Governo degli Stati Uniti d'America in Italia ai termini del presente Accordo.

     2. Il Governo italiano, su opportuna notifica da parte dell'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, considererà la Missione Speciale ed il suo personale, nonchè il Rappresentante Speciale degli Stati Uniti in Europa, quali facenti parte dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia ai fini del godimento dei privilegi e delle immunità accordate a detta Ambasciata e al suo personale di rango equiparato. Il Governo italiano concederà inoltre adeguate cortesie ai membri ed al personale del Comitato Misto del Congresso degli Stati Uniti d'America per la Cooperazione Economica estera e concederà agli stessi le facilitazioni e l'assistenza necessarie per l'efficace adempimento delle loro funzioni.

     3. Il Governo italiano, sia direttamente che attraverso i suoi rappresentanti presso l'Organizzazione Economica Europea darà piena collaborazione alla Missione Speciale, al Rappresentante Speciale degli Stati Uniti in Europa e al suo personale nonchè ai membri ed al personale del Comitato Misto; tale collaborazione comprenderà la comunicazione di tutte le informazioni e la concessione di tutti i mezzi necessari per osservare ed esaminare l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluso l'utilizzazione dell'assistenza fornita a termini del medesimo.

 

          Art. X. Composizione di reclami e ricorsi dei cittadini

     1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia convengono di sottoporre alle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia qualsiasi reclamo o ricorso sostenuto da uno dei due Governi in favore di uno dei propri cittadini contro l'altro Governo per risarcimento di danni risultanti quale conseguenza di misure governative (eccettuate le misure concernenti proprietà o interessi nemici) adottate dopo il 3 aprile 1948 dall'altro Governo e che coinvolgono la proprietà o gli interessi di detto cittadino, ivi inclusi contratti stipulati con le Autorità debitamente autorizzate di detto altro Governo o concessioni da esso fatte. Resta inteso che l'impegno del Governo degli Stati Uniti d'America relativo a reclami e ricorsi sostenuti dal Governo italiano ai sensi del presente articolo, assunto in base e nei limiti dei termini e delle condizioni del riconoscimento, da parte degli Stati Uniti d'America, della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia ai termini dell'art. 36 dello Statuto della Corte, come enunciato nella dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti d'America in data 14 agosto 1946. Le disposizioni del presente paragrafo non porteranno in alcun modo pregiudizio agli eventuali altri diritti di ciascun Governo di adire la Corte Internazionale di Giustizia o di sostenere e presentare reclami e ricorsi basati su pretese violazioni da parte di ciascun Governo, di diritti e doveri derivanti da Trattati, Accordi o principi di diritto internazionale.

     2. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia convengono inoltre che detti reclami e ricorsi possono essere deferiti, in vece che alla Corte, a qualsiasi Tribunale arbitrale concordato di mutuo accordo. Resta inteso che l'impegno di ciascun Governo, ai sensi del presente paragrafo, è subordinato e limitato ai termini e alle condizioni dei trattati di arbitrato, delle convenzioni e degli altri accordi esistenti e particolarmente a qualsiasi disposizione relativa alle funzioni del Senato degli Stati Uniti d'America e del Parlamento italiano.

     3. Resta inoltre inteso che nessuno dei due Governi sosterrà un reclamo o ricorso ai termini del presente articolo fino a quando il suo cittadino abbia esaurito i rimedi a sua disposizione avanti ai Tribunali amministrativi e giudiziari del Paese nel quale ha avuto origine il reclamo o ricorso.

 

          Art. XI. Definizioni

     Ai termini del presente Accordo, l'espressione "Paese partecipante" significa:

     1. Ogni Paese firmatario del Rapporto del Comitato per la Cooperazione Economica Europea di Parigi in data 22 settembre 1947 ed i territori per i quali esso è investito di responsabilità internazionale ed ai quali è stato applicato l'Accordo per la Cooperazione Economica concluso fra quel Paese ed il Governo degli Stati Uniti d'America, e

     2. Ogni altro Paese (incluse qualsiasi delle zone di occupazione della Germania, ogni area soggetta ad amministrazione o controllo internazionale, ed il Territorio Libero di Trieste o ciascuna delle sue zone) che si trovi completamente o parzialmente in Europa, insieme ai territori che ne dipendono e che sono sotto la sua amministrazione; per tutto il periodo in cui tale Paese continua a partecipare alla Convenzione per la Cooperazione Economica Europea ed aderisce ad un programma comune di ripresa europea mirante all'attuazione degli scopi del presente Accordo.

 

          Art. XII. Entrata in vigore, emendamenti, durata

     1. Questo Accordo entrerà in vigore alla data di oggi. Subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, esso rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1953, e, salvo che almeno sei mesi prima del 30 giugno 1953 uno dei due Governi abbia notificato per iscritto all'altro l'intenzione di porre termine all'Accordo in quella data, esso rimarrà successivamente in vigore fino allo spirare di sei mesi dalla data in cui sia avvenuta tale notifica.

     2. Qualora durante il periodo di validità del presente Accordo uno dei due Governi consideri che abbia avuto luogo un mutamento radicale delle condizioni fondamentali su cui si basa il presente Accordo esso ne darà notifica per iscritto all'altro Governo e conseguentemente i due Governi si consulteranno allo scopo di concordare circa l'emendamento, la notifica o la cessazione del presente Accordo. Qualora tre mesi dopo tale notifica i due Governi non si siano accordati circa l'azione da svolgersi in quelle circostanze, ciascun Governo potrà notificare per iscritto all'altro la propria intenzione di porre termine al presente Accordo. In tal caso, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo avrà termine in uno dei due casi seguenti:

     a) sei mesi dopo la data di detta notifica dell'intenzione di porvi termine, o

     b) dopo quel periodo più breve che possa essere convenuto come sufficiente per assicurare che gli obblighi del Governo italiano sono stati adempiuti per quanto si riferisce a qualsiasi assistenza che possa continuare ad essere fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America posteriormente alla data di tale notifica; a condizione, tuttavia, che l'articolo V ed il paragrafo 3 dell'articolo VII rimangano in vigore sino a due anni dopo la data di tale notifica dell'intenzione di porre termine all'Accordo, ma non oltre il 30 giugno 1953.

     3. Accordi ed intese sussidiarie stipulati in dipendenza del presente Accordo potranno rimanere in vigore oltre la data di scadenza del presente Accordo ed il periodo di efficacia di tali accordi ed intese sussidiarie sarà regolato dalle loro proprie clausole. L'articolo IV resterà in vigore fino a quando tutte le somme in moneta italiana che debbono essere depositate in conformità delle clausole del predetto articolo siano state utilizzate come disposto nell'articolo stesso.

     4. Il paragrafo 2 dell'articolo III rimarrà in vigore fino a che i pagamenti a garanzia di cui è cenno in detto articolo siano stati effettuati dal Governo degli Stati Uniti d'America.

     5. L'Annesso al presente Accordo forma parte integrante dello stesso.

     6. Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi tempo mediante Accordo fra i due Governi.

     7. Il presente Accordo verrà registrato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

     In fede di che i rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Roma in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti fede, addì 28 giugno 1948.

 

     Annesso - Note interpretative

     1. Resta inteso che i requisiti di cui al paragrafo 1 (A) dell'articolo II, concernente l'adozione di misure per l'efficace utilizzazione delle risorse, comprendono, per quanto si riferisce alle merci fornite ai termini dell'Accordo, misure efficaci per la salvaguardia di tali merci e per impedire la loro diversione verso mercati o vie commerciali illegali o irregolari.

     2. Resta inteso che gli obblighi di cui al paragrafo 1 (C) dell'articolo II, di pareggiare il bilancio non appena possibile, non escludono che si possano verificare dei disavanzi per un periodo di breve durata ma comportano una politica finanziaria basata sul pareggio del bilancio a lunga scadenza.

     3. Resta inteso che metodi e intese di affari di cui al paragrafo 3 dell'articolo II significano:

     a) fissare prezzi, clausole o condizioni da osservarsi nelle trattative con terzi per l'acquisto, la vendita o l'affitto di qualsiasi bene;

     b) escludere imprese da, o assegnare o spartire fra le stesse, un determinato mercato territoriale o campo di attività di affari; o ripartire la clientela o fissare aliquote per vendite o acquisti;

     c) applicare misure discriminatorie contro determinate imprese;

     d) limitare la produzione o fissare quote di produzione;

     e) impedire, mediante accordi, lo sviluppo o l'applicazione di tecnologie o invenzioni coperte o meno da brevetto;

     f) estendere l'uso di diritti coperti da brevetti, marchi commerciali o diritti di fabbrica concessi dall'uno o dall'altro dei due Paesi, a materie che, ai sensi delle loro leggi e regolamenti non rientrino nell'ambito di tali concessioni od a prodotti o condizioni di produzione, di uso o di vendita che similmente non siano contemplati da tali concessioni;

     g) qualsiasi altra pratica di affari che i due Paesi convengano di aggiungere.

     Quanto sopra riproduce la definizione di metodi d'affari restrittivi contenuta nell'articolo 46, paragrafo 3, della Carta dell'Avana dell'I.T.O.

     4. Resta inteso che il Governo italiano si obbliga ad adottare misure nei singoli casi in conformità al paragrafo 3 dell'articolo II soltanto dopo opportuna inchiesta o esame.

     5. Resta inteso che la frase dell'articolo V "dopo aver tenuto debito conto delle ragionevoli necessità dell'Italia per le sue esigenze interne" comprende il mantenimento di scorte ragionevoli delle materie prime in questione e che la frase "esportazione commerciale" può comprendere scambi compensati. Resta altresì inteso che intese negoziate ai termini dell'articolo V possono opportunamente comprendere disposizioni per consultazione, in conformità ai principi dell'articolo trentadue della Carta dell'Avana per l'Organizzazione Commerciale Internazionale, nell'eventualità di liquidazione delle scorte.

     6. Resta inteso che il Governo degli Stati Uniti d'America nell'effettuare le notifiche di cui al paragrafo 3 dell'articolo IX terrà presente l'opportunità di limitare, per quanto possibile, il numero dei funzionari per i quali saranno richiesti pieni privilegi diplomatici. Resta altresì inteso che l'applicazione particolareggiata dell'articolo IX sarà oggetto, ove necessario, di discussione fra i due Governi.

     7. Resta inteso che al Governo italiano non verrà richiesto, ai termini del paragrafo 2 a) dell'articolo VII, di fornire informazioni dettagliate su progetti di secondaria importanza, o informazioni riservate di natura commerciale o tecnica, la divulgazione delle quali verrebbe a danneggiare legittimi interessi commerciali.

     8. Resta inteso che qualora il Governo italiano accetti, a termini e condizioni opportune, la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia ai termini dell'articolo 36 dello statuto della Corte, i due Governi si consulteranno al fine di sostituire la seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo X con una disposizione del genere della seguente: "resta inteso che l'impegno di ciascun Governo nei riguardi di reclami o ricorsi sostenuti dall'altro Governo ai termini del presente paragrafo viene assunto in base e nei limiti dei termini e delle condizioni di quell'effettivo riconoscimento che è stato accordato in precedenza alla giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia, ai termini dell'articolo 36 dello Statuto della Corte".

 

Scambio di note

 

     Roma, 28 giugno 1948.

     Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni intercorse recentemente fra rappresentanti dei nostri due Governi relativi all'applicazione territoriale di intese commerciali fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia e di confermare l'accordo raggiunto nei seguenti termini in esito alle conversazioni predette:

     1. Fino a quando il Governo degli Stati Uniti d'America partecipi nella occupazione o nel controllo di qualsiasi zona della Germania occidentale, Giappone o Corea meridionale, il Governo italiano applicherà al commercio delle merci provenienti da tale zona, le disposizioni relative al trattamento della nazione più favorita accordate al commercio delle merci degli Stati Uniti d'America nei termini indicati nel Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato il 2 febbraio 1948 (e, in attesa dell'entrata in vigore di detto Trattato, nello scambio di note sulla politica commerciale in data 14 agosto 1947), o, per il tempo in cui i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia possano essere entrambi parti contraenti dell'Accordo Generale sulle tariffe e sul commercio in data 30 ottobre 1947, il Governo italiano applicherà le disposizioni di tale Accordo, con gli emendamenti presenti e futuri, relativi al trattamento della nazione più favorita accordato al predetto commercio. Resta inteso che l'impegno in questo paragrafo relativo all'applicazione delle disposizioni sulla clausola della nazione più favorita del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, sarà subordinato alle eccezioni ammesse nell'Accordo Generale sulle tariffe e sul commercio, che permettono deroghe dall'applicazione del trattamento più favorevole e che l'impegno relativo allo scambio di note sulla politica commerciale sarà soggetto a tali eccezioni e a quelle ammesse nel Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione; purchè nessuna parte di questa frase venga interpretata nel senso di richiedere osservanza delle procedure specificate nell'Accordo Generale per quanto si riferisce all'applicazione di dette eccezioni.

     2. L'impegno del precedente punto 1 si applicherà al commercio di qualsiasi zona ivi menzionata soltanto per quel periodo di tempo e nella misura che tale zona accordi reciproco trattamento della Nazione più favorita al commercio delle merci italiane.

     3. Gli impegni di cui ai precedenti 1 e 2 vengono assunti alla luce dell'assenza al momento attuale di barriere effettive o reali all'importazione nelle aree di cui alla presente nota. Nel caso che vengano stabilite simili barriere tariffarie, resta inteso che detti impegni non pregiudicheranno l'applicazione dei principi enunciati nella Carta dell'Avana per una Organizzazione Internazionale di Commercio relativa alla riduzione di tariffe su basi mutuamente vantaggiose.

     4. Si riconosce che l'assenza di un uniforme tasso di cambio per la moneta delle zone della Germania occidentale, Giappone o Corea meridionale di cui al precedente punto 1, può avere l'effetto di sovvenzionare indirettamente le esportazioni da tali zone in una misura difficilmente calcolabile come esattezza. Finchè esista una tale condizione e se consultazioni con il Governo degli Stati Uniti d'America non raggiungano una concorde soluzione del problema, resta inteso che non sarebbe incompatibile con l'impegno di cui al punto 1 da parte del Governo italiano di imporre un dazio compensativo sull'importazione di tali merci equivalente all'ammontare stimato di tale sovvenzionamento, ove il Governo italiano decida che il sovvenzionamento è tale da causare o minacciare un danno apprezzabile ad una industria nazionale già esistente o da impedire o da ritardare materialmente la costituzione di una industria nazionale.

     5. Gli impegni di cui alla presente nota rimarranno in vigore fino al 1° gennaio 1951, e, salvo che almeno sei mesi prima del 1° gennaio 1951, uno dei due Governi abbia dato all'altro notifica per iscritto della sua intenzione di porre termine a questi impegni a quella data, essi rimarranno ulteriormente in vigore fino allo scadere di sei mesi dalla data nella quale sarà avvenuta tale notifica.

     Voglia gradire, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione.

 

     Roma, 28 giugno 1948.

     Eccellenza,

     Con lettera in data odierna V. E. ha voluto comunicarmi quanto segue:

     "Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni intercorse recentemente fra rappresentanti dei nostri due Governi relativi all'applicazione territoriale di intese commerciali fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia e di confermare l'accordo raggiunto nei seguenti termini in esito alle conversazioni predette:

     1. Fino a quando il Governo degli Stati Uniti d'America partecipi nella occupazione o nel controllo di qualsiasi zona della Germania occidentale, Giappone o Corea meridionale, il Governo italiano applicherà al commercio delle merci provenienti da tale zona, le disposizioni relative al trattamento della nazione più favorita accordate al commercio delle merci degli Stati Uniti d'America nei termini indicati nel Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato il 2 febbraio 1948 (e, in attesa dell'entrata in vigore di detto Trattato, nello scambio di note sulla politica commerciale in data 14 agosto 1947), o, per il tempo in cui i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia possano essere entrambi parti contraenti dell'Accordo Generale sulle tariffe e sul commercio in data 30 ottobre 1947, il Governo italiano applicherà le disposizioni di tale Accordo, con gli emendamenti presenti e futuri, relativi al trattamento della nazione più favorita accordato al predetto commercio. Resta inteso che l'impegno in questo paragrafo relativo all'applicazione delle disposizioni sulla clausola della nazione più favorita del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, sarà subordinato alle eccezioni ammesse nell'Accordo Generale sulle tariffe e sul commercio, che permettono deroghe dall'applicazione del trattamento più favorevole e che l'impegno relativo allo scambio di note sulla politica commerciale sarà soggetto a tali eccezioni e a quelle ammesse nel Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione; purchè nessuna parte di questa frase venga interpretata nel senso di richiedere osservanza delle procedure specificate nell'Accordo Generale per quanto si riferisce all'applicazione di dette eccezioni.

     2. L'impegno del precedente punto 1 si applicherà al commercio di qualsiasi zona ivi menzionata soltanto per quel periodo di tempo e nella misura che tale zona accordi reciproco trattamento della Nazione più favorita al commercio delle merci italiane.

     3. Gli impegni di cui ai precedenti 1 e 2 vengono assunti alla luce dell'assenza al momento attuale di barriere effettive o reali all'importazione nelle aree di cui alla presente nota. Nel caso che vengano stabilite simili barriere tariffarie, resta inteso che detti impegni non pregiudicheranno l'applicazione dei principi enunciati nella Carta dell'Avana per una Organizzazione Internazionale di Commercio relativa alla riduzione di tariffe su basi mutuamente vantaggiose.

     4. Si riconosce che l'assenza di un uniforme tasso di cambio per la moneta delle zone della Germania occidentale, Giappone o Corea meridionale di cui al precedente punto 1, può avere l'effetto di sovvenzionare indirettamente le esportazioni da tali zone in una misura difficilmente calcolabile come esattezza. Finchè esista una tale condizione e se consultazioni con il Governo degli Stati Uniti d'America non raggiungano una concorde soluzione del problema, resta inteso che non sarebbe incompatibile con l'impegno di cui al punto 1 da parte del Governo italiano di imporre un dazio compensativo sull'importazione di tali merci equivalente all'ammontare stimato di tale sovvenzionamento, ove il Governo italiano decida che il sovvenzionamento è tale da causare o minacciare un danno apprezzabile ad una industria nazionale già esistente o da impedire o da ritardare materialmente la costituzione di una industria nazionale.

     5. Gli impegni di cui alla presente nota rimarranno in vigore fino al 1° gennaio 1951, e, salvo che almeno sei mesi prima del 1° gennaio 1951, uno dei due Governi abbia dato all'altro notifica per iscritto della sua intenzione di porre termine a questi impegni in quella data, essi rimarranno ulteriormente in vigore fino allo scadere di sei mesi dalla data nella quale sarà avvenuta tale notifica".

     Ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

     Mi è grata l'occasione, Eccellenza, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.