§ 80.9.134 - D.L. 7 luglio 1951, n. 490 .
Finanziamento per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/07/1951
Numero:490


Sommario
Art. 1.      L'Ufficio italiano dei cambi ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere e ricevere in prestito fino al limite massimo di 100 miliardi di [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Spetta al Consiglio dei Ministri entro i termini fissati dall'art. 3 stabilire la data a partire dalla quale non sarà più necessaria la conservazione totale o parziale [...]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      La gestione finanziaria di cui ai precedenti articoli è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti
Art. 7.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 80.9.134 - D.L. 7 luglio 1951, n. 490 [1] .

Finanziamento per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato.

(G.U. 7 luglio 1951, n. 153)

 

 

     Art. 1.

     L'Ufficio italiano dei cambi ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere e ricevere in prestito fino al limite massimo di 100 miliardi di lire, la valuta relativa al finanziamento di acquisti effettuati o da effettuare per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato.

 

          Art. 2. [2]

     L'entità e la natura di tali scorte è determinata dal Consiglio dei Ministri, merce per merce, secondo apposito piano.

 

          Art. 3. [3]

     La facoltà della costituzione delle scorte e l'autorizzazione alla cessione e rispettivamente all'assunzione in prestito di valuta di cui all'art. 1 cessano col 30 giugno 1953.

 

          Art. 4.

     Spetta al Consiglio dei Ministri entro i termini fissati dall'art. 3 stabilire la data a partire dalla quale non sarà più necessaria la conservazione totale o parziale delle scorte costituite e potrà disporsi la loro alienazione, anche per singoli settori [4] .

     Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al precedente comma, realizzato anteriormente al 1° luglio 1953, decurtato delle spese di cui al successivo art. 5, sarà dal Ministro per il tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo art. 5 [5] .

 

          Art. 5. [6]

     In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere buoni del Tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4,50 per cento.

     Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute cedute ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto all'Ufficio italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo di quello di cui al comma precedente, sarà stabilito nella convenzione che il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, in esenzione di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio italiano dei cambi per regolamento dei rapporti derivanti dalla presente legge.

 

          Art. 6.

     La gestione finanziaria di cui ai precedenti articoli è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 30 agosto 1951, n. 950. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.