§ 17.2.66 – L. 26 maggio 1975, n. 183.
Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:26/05/1975
Numero:183


Sommario
Art. 1.      Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, i proprietari di tutte le [...]
Art. 2.      Il contributo di cui all'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso ai proprietari di unità immobiliari emigrati [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente
Art. 4.      All'art. 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma
Art. 5.      L'art. 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente
Art. 6.      I benefici di cui al primo comma dell'art. 16 e all'art. 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nel caso [...]
Art. 7.      Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o [...]
Art. 8.      I limiti di contributo di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in [...]
Art. 9.      L'ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie già approvate, purchè i lavori non siano stati iniziati alla data [...]
Art. 10.      L'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente
Art. 11.      All'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 12.      Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati adibiti ad esercizi artigianali, commerciali e professionali, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei [...]
Art. 13.      Sono effettuati a cura e a spese dello Stato, per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento, le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero [...]
Art. 14.      I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e dalla presente legge saranno concessi in relazione alla documentazione esibita sempre che sia stata [...]
Art. 15.      Il quinto comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'art. 2 detta legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente
Art. 17.      Il secondo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona è consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla ricostruzione [...]
Art. 19.      Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dagli articoli 1, 18, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e [...]
Art. 20.      Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 45 [...]
Art. 21.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1975, valutato in lire 10.000 milioni, si farà fronte [...]


§ 17.2.66 – L. 26 maggio 1975, n. 183. [1]

Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(G.U. 12 giugno 1975, n. 153).

 

     Art. 1.

     Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, i proprietari di tutte le unità immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorquando sia disposta la totale demolizione del fabbricato.

     La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di notificazione all'interessato del provvedimento che dispone la demolizione.

 

          Art. 2.

     Il contributo di cui all'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso ai proprietari di unità immobiliari emigrati all'estero per motivi di lavoro anche successivamente alla data del terremoto, purchè conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblico e privato, di cui all'art. 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento del finanziamento della perizia ancorchè la ricostruzione avvenga su area diversa".

 

          Art. 4.

     All'art. 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

     "Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti".

 

          Art. 5.

     L'art. 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

     "L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione è erogato nel modo seguente:

     30 per cento a titolo di anticipazione;

     30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile;

     30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del Genio civile;

     10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dall'ultimazione dei lavori".

 

          Art. 6.

     I benefici di cui al primo comma dell'art. 16 e all'art. 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nel caso delle sole pertinenze di fabbricati rurali, per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del terremoto del 1962.

 

          Art. 7.

     Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'art. 3 della legge predetta, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di immobili per un massimo di tre unità immobiliari indipendentemente dal danno subìto.

     La domanda per ottenere le provvidenze di cui al precedente comma deve essere prodotta entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano, o, qualora il piano sia già stato approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     I limiti di contributo di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1° gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto.

     A favore del proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo è elevato a lire 9 milioni.

     Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui ai commi precedenti, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quello in cui è ubicata purchè nell'ambito del territorio dei comuni determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 9.

     L'ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie già approvate, purchè i lavori non siano stati iniziati alla data del 1° gennaio 1973, con l'applicazione della percentuale di incremento dei prezzi. Il coefficiente di rivalutazione è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in base ai dati dell'istituto centrale di statistica.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche relativamente ai decreti già emessi di concessione del contributo, quando i lavori non siano stati iniziati alla data del 1° gennaio 1973.

 

          Art. 10.

     L'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

     "Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431".

 

          Art. 11.

     All'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

     L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dai terzo comma dell'art. 12 della legge 3 dicembre 1964, numero 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

     Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprietà agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione, con provvedimento del sindaco da trascrivere a norma dell'art. 2645 del Codice civile".

 

          Art. 12.

     Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati adibiti ad esercizi artigianali, commerciali e professionali, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei contributi, le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 13.

     Sono effettuati a cura e a spese dello Stato, per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento, le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero dei materiali e le opere di urbanizzazione all'uopo occorrenti.

 

          Art. 14.

     I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e dalla presente legge saranno concessi in relazione alla documentazione esibita sempre che sia stata presentata la domanda di contributo successivamente al 21 agosto 1962 entro i termini stabiliti dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'art. 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

 

          Art. 15.

     Il quinto comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'art. 2 detta legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

     "Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, ai coltivatori diretti, agli artigiani nonchè ai pensionati delle predette categorie e ai pensionati di guerra, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a) sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961 i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300 mila".

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

     "Il contributo di cui all'art. 3 è elevato del dieci per cento per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione del finanziamento della perizia".

 

          Art. 17.

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

     "Il contributo è revocato qualora le opere non siano state ultimate entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione dell'anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal competente ufficio".

 

          Art. 18.

     Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona è consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla ricostruzione delle proprie unità immobiliari, secondo la tipologia edilizia prevista.

     Qualora, nel termine di sei mesi dalla concessione del contributo per la ricostruzione, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno soggette all'espropriazione ai sensi dell'art. 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

 

          Art. 19.

     Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dagli articoli 1, 18, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, nonchè dall'art. 13 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

     lire 1.000 milioni per l'esercizio 1975;

     lire 1.000 milioni per l'esercizio 1976;

     lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977;

     lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

 

          Art. 20.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

     lire 9.000 milioni nell'esercizio 1975;

     lire 9.000 milioni nell'esercizio 1976;

     lire 13.500 milioni nell'esercizio 1977;

     lire 13.500 milioni nell'esercizio 1978.

     Alla concessione dei contributi provvedono le regioni del cui territorio fanno parte i comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

 

          Art. 21.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1975, valutato in lire 10.000 milioni, si farà fronte rispettivamente per lire 5.000 milioni a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e per lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.