§ 38.7.a - Legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:28/02/1949
Numero:43


Sommario
Art. 1.      E' istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori
Art. 2.      Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria [...]
Art. 3.      Alla Gestione INA-Casa è preposto un Consiglio direttivo formato
Art. 4.      Per la Gestione INA-Casa è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto
Art. 5.      Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'art. 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo [...]
Art. 6.      E' data facoltà ai comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i [...]
Art. 7.      I contributi, di cui alla lettera a) dell'art. 5, saranno versati all'INA-Casa a rate mensili
Art. 8.      Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per [...]
Art. 9.      Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione
Art. 10.      Il Comitato di cui all'art. 1 predisporrà un piano tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed [...]
Art. 11.      Per la costruzione delle case per lavoratori il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, [...]
Art. 12.      Le case costruite in esecuzione della presente legge e le relative aree restano di proprietà della Gestione INA-Casa, finchè siano definitivamente trasferite ai sensi [...]
Art. 13.      Metà degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa sarà assegnata in proprietà e metà sarà destinata alla locazione
Art. 14.      L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprietà avverrà a mezzo di promessa di vendita con consegna immediata e pagamento rateale
Art. 15.      L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che [...]
Art. 16.      Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli assegnatari
Art. 17.      All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati [...]
Art. 18.      L'assegnatario potrà stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e [...]
Art. 19.      La metà degli alloggi, destinata alla locazione a norma dell'art. 13, sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, all'Istituto [...]
Art. 20.      Dopo i primi sette anni, il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi che affluiranno dai versamenti [...]
Art. 21.      Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, potrà autorizzare la Gestione INA-Casa ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il [...]
Art. 22.      Oltre il contributo previsto dall'articolo 5, lo Stato corrisponderà alla Gestione INA-Casa, per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, [...]
Art. 23.  [4]
Art. 24.      I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo
Art. 25.      Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti [...]
Art. 26.      I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri [...]
Art. 27.      Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria su tutte le [...]
Art. 28.      Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro le norme regolamentari per l'applicazione della [...]
Art. 29.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 38.7.a - Legge 28 febbraio 1949, n. 43. [1]

Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

(G.U. 7 marzo 1949, n. 54).

 

 

     Art. 1.

     E' istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

     Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione.

     Il Comitato è costituito:

     1) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro;

     2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro;

     3) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5, designati dalle rispettive associazioni sindacali, su richiesta del Ministro per il lavoro, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria;

     4) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

          Art. 2.

     Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata Gestione INA-Casa.

     Spetta alla Gestione INA-Casa dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonché il rilascio di procure generali o speciali.

     L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione INA-Casa si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

     La gestione INA-Casa è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro.

     Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

     Il bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

 

          Art. 3.

     Alla Gestione INA-Casa è preposto un Consiglio direttivo formato:

     1) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

     2) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro del lavoro, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse;

     3) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro;

     4) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine stesso;

     5) da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria.

     I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

     Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della Gestione INA-Casa.

 

          Art. 4.

     Per la Gestione INA-Casa è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto:

     1) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4°, che lo presiede;

     2) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°;

     3) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro.

     Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

     I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

     Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento: hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente.

 

          Art. 5.

     Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'art. 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge:

     a) lo Stato verserà un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre il contributo di cui all'art. 22 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

     b) i dipendenti - comunque qualificati - dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, e dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonché delle Amministrazione dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;

     c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera b), escluse le Amministrazione dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti.

     I contributi di cui alle lettere b) e c) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro-pane, delle indennità di mancata mensa, della indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima.

 

          Art. 6.

     E' data facoltà ai comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessità del complesso familiare.

     L'imposta sarà applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento sarà destinato ad incremento del fondo per l'esecuzione del piano nel Comune che applica il tributo.

     Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare.

 

          Art. 7.

     I contributi, di cui alla lettera a) dell'art. 5, saranno versati all'INA-Casa a rate mensili.

     I contributi, di cui alla lettera b), dell'art. 5 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

     Tali contributi e quelli dovuti, ai Sensi dell'art. 5 lettera c), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per la assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro.

     Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, delle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, nonché i relativi privilegi sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 [2].

     Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale dovrà essere effettuata la riscossione, vi provvederanno senza onere alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione INA-Casa le somme per conto di essa riscosse.

 

          Art. 8.

     Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato, di cui all'art. 1 e la Gestione INA-Casa si varranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

     I rapporti fra il Comitato, di cui all'art. 1, la Gestione INA-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'industria e il commercio.

     Per la gestione amministrativa affidata all'INA-Casa, di cui all'art. 2, sarà provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 28.

 

          Art. 9.

     Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:

     1) abbiano compiuto il 59° anno di età;

     2) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni;

     3) siano lavoratori del mare avvicendati.

     Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

     Il contributo, di cui alla lettera b) dell'art. 5, è ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

 

          Art. 10.

     Il Comitato di cui all'art. 1 predisporrà un piano tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da Pubbliche Amministrazione e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'art. 5.

     Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi diversi da uno a cinque vani oltre gli accessori.

     La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

     Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distruzioni belliche.

     In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

 

          Art. 11.

     Per la costruzione delle case per lavoratori il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazione dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli istituti per le case popolari e altri enti pubblici, o di diritto pubblico, nonché consorzi e cooperative di produzione e di lavoro.

     Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte da dipendenti da una o più aziende o da Amministrazione pubbliche, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovrà essere compiuta nei primi tre anni di applicazione nel piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'art. 3. Le case costruite dalle cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'art. 14. Le case costruite dalle aziende saranno per metà assegnate ai propri dipendenti a termini dell'art. 14 e per metà destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti a termini dell'art. 19.

     Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno essere autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'INA-Casa a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le cooperative, di cui al comma precedente, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'INA-Casa, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle Pubbliche Amministrazione, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale.

     In entrambi i casi la Gestione INA-Casa provvederà secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati, di cui agli artt. 5 e 22.

     Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'art. 14, saranno amministrate da un Comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'art. 19.

 

          Art. 12.

     Le case costruite in esecuzione della presente legge e le relative aree restano di proprietà della Gestione INA-Casa, finchè siano definitivamente trasferite ai sensi degli artt. 14 e 19.

 

          Art. 13.

     Metà degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa sarà assegnata in proprietà e metà sarà destinata alla locazione.

     I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento.

     I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilità di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'INA-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprietà a norma dell'art. 14.

     Annualmente si procederà altresì all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

 

          Art. 14.

     L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprietà avverrà a mezzo di promessa di vendita con consegna immediata e pagamento rateale.

     L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di un periodo non inferiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della Gestione INA-Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art. 22. Il Comitato di attuazione fisserà annualmente il termine entro il quale dovrà avvenire il riscatto [3].

     L'obbligo del pagamento delle rate, previste dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata.

     E' in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del debito residuo, nonché di fare versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito, purché ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

 

          Art. 15.

     L'assegnatario potrà, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualità di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio.

     La cessione fatta in difformità delle disposizioni del regolamento è nulla di pieno diritto.

 

          Art. 16.

     Tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli assegnatari.

 

          Art. 17.

     All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato a detta corresponsione.

     All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilità consecutive, la Gestione INA-Casa intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunciata dalla Gestione INA-Casa e determinerà la perdita del diritto all'alloggio.

     Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione INA-Casa lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme già versate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione INA-Casa. Il rimborso avverrà a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito.

 

          Art. 18.

     L'assegnatario potrà stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente, per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa.

 

          Art. 19.

     La metà degli alloggi, destinata alla locazione a norma dell'art. 13, sarà affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi, sarà versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione INA-Casa.

     Al termine della propria Gestione, l'INA-Casa trasferirà, mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato di cui all'art. 1 e dai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, la proprietà degli alloggi di cui al precedente comma e di quelli costruiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 11, agli Enti indicati nel comma precedente.

     Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà stabilito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusione, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e varietà colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni.

 

          Art. 20.

     Dopo i primi sette anni, il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprietà, dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'art. 19, e dal contributo statale previsto dal successivo art. 22.

     Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli artt. 13, 14 e 19.

     Le rate per gli assegnatari in proprietà degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'uno per cento, di cui all'art. 22.

 

          Art. 21.

     Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, potrà autorizzare la Gestione INA-Casa ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti nel primo comma dell'art. 20.

     Il Ministro per il tesoro potrà autorizzare Istituti di assicurazione e di previdenza ed Istituti di credito di qualunque tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 22.

     Oltre il contributo previsto dall'articolo 5, lo Stato corrisponderà alla Gestione INA-Casa, per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire 400.000 per vano.

     Tale contributo sarà corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.

     Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio di una stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

     L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà saranno devoluti alla Gestione INA-Casa per gli scopi previsti nell'art. 20, mentre, per gli alloggi assegnati in proprietà, l'uno per cento andrà a scomputo delle rate, a norma dell'art. 14.

 

          Art. 23. [4]

 

          Art. 24.

     I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

     La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175.

     Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

     Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, semprechè siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964 [5].

 

          Art. 25.

     Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948 - 1949.

     Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione INA-Casa ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'art. 5 lettera a), nonché, a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per la esecuzione delle costruzioni.

     Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli artt. 5 e 22. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.

     Con l'esercizio 1952 - 53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

 

          Art. 26.

     I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa fino ad un massimo di lire 2.500.000 [6].

     Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della Gestione.

 

          Art. 27.

     Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione INA-Casa se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'art. 1.

     L'azione giudiziaria è sempre proponibile decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

 

          Art. 28.

     Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro per il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.

 

          Art. 29.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 26 novembre 1955, n. 1148.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 24 gennaio 1958, n. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Da ultimo tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 agosto 2002, n. 185.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 26 novembre 1955, n. 1148.

[6] Importo così elevato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.