§ 38.7.m - Legge 26 novembre 1955, n. 1148.
Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:26/11/1955
Numero:1148


Sommario
Art. 1.      L'attuazione dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è [...]
Art. 2.      La predisposizione dei piani annuali previsti dall'art. 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai [...]
Art. 3.      Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio [...]
Art. 5.      Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione I.N.A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito dal seguente
Art. 7.      A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I.N.A.-Casa in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono [...]
Art. 8.      La Gestione I.N.A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei [...]
Art. 9.      L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è modificato come segue
Art. 10.      Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 38.7.m - Legge 26 novembre 1955, n. 1148. [1]

Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

(G.U. 10 dicembre 1955, n. 284).

 

 

     Art. 1.

     L'attuazione dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è prorogata di sette anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

     Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche:

     1) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovrà tener conto, degli indici locali di affollamento e di disoccupazione;

     2) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, secondo le necessità delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali;

     3) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi.

     Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purchè tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare;

     4) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione - esclusa quella straordinaria - amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;

     5) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni.

 

          Art. 2.

     La predisposizione dei piani annuali previsti dall'art. 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprietà, degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'art. 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sarà attuata dopo il secondo settennio.

     L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'art. 22 della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge stessa, avrà riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio.

 

          Art. 3.

     Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, una spesa annua di 12 miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56.

     Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla gestione I.N.A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

     La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

     Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

     La Gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

 

          Art. 5.

     Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione I.N.A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito dal seguente:

     "Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, semprechè siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964".

 

          Art. 7.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I.N.A.-Casa in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonchè dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti.

     A decorrere dal 1° gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

 

          Art. 8.

     La Gestione I.N.A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti.

     I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale.

     Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i quindici anni, nonchè l'importo che l'I.N.A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il terzo delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario [2].

 

          Art. 9.

     L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è modificato come segue:

     "Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, nonchè i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5".

 

          Art. 10.

     Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si provvederà ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione I.N.A.-Casa, coordinandole con quelle previste dalla presente legge.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 24 gennaio 1958, n. 19.