§ 38.7.n - Legge 24 gennaio 1958, n. 19.
Modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:24/01/1958
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è così modificato
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è così modificato
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 38.7.n - Legge 24 gennaio 1958, n. 19. [1]

Modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

(G.U. 14 febbraio 1958, n. 39).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è così modificato:

     "L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di un periodo non inferiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I.N.A.-Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art. 22. Il Comitato di attuazione fisserà annualmente li termine entro il quale dovrà avvenire il riscatto".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è così modificato:

     "Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i quindici anni, nonchè l'importo che l'I.N.A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il terzo delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.