§ 95.1.26 - Legge 25 ottobre 1960, n. 1316.
Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:25/10/1960
Numero:1316


Sommario
Art. 1.      Dopo l'art. 184 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti gli [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 95.1.26 - Legge 25 ottobre 1960, n. 1316. [1]

Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.

(G.U. 16 novembre 1960, n. 280)

 

 

     Art. 1.

     Dopo l'art. 184 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti gli articoli seguenti:

     "Art. 184-bis. (Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo). Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero dovute versare alla Sezione di tesoreria provinciale, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI, a carico del contribuente che abbia omesso la dichiarazione o che l'abbia presentata incompleta o infedele, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.

     La maggiorazione calcolata dall'ufficio delle imposte è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della maggiore imposta cui si riferisce.

     E' in facoltà del contribuente di richiedere, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in deroga alle disposizioni dell'art. 175, con le maggiorazioni semestrali del 2,50 per cento maturate, restando esonerato dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi".

     "Art. 184-ter. (Prolungamento della rateazione). L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 18 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi d'imposta arretrati già iscritto o da iscrivere nei ruoli quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

     L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

     La disposizione del primo comma non si applica per le imposte da iscrivere nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 183".

     "Art. 184-quater. (Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione). Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

     La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento dell'imposta ed è riscossa con gli aggi relativi unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

     Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 184-ter, la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

     I privilegi generali e speciali, che assistono le imposte dirette, sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche la maggiorazione prevista nell'art. 184-bis e nel presente articolo".

     "Art. 199-bis. (Indennità per ritardato sgravio d'imposte pagate). Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e 176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad un'indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero, escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di sgravio.

     L'indennità è liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso elenco di sgravio".

     "Art. 275-bis. (Maggiorazione dei tributi di enti diversi dallo Stato). Le maggiorazioni previste dagli articoli 184-bis e 184-quater e l'indennità di cui all'art. 199-bis, sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico dell'erario, anche per i tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale".

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.