§ 98.1.29584 - D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1333.
Approvazione del regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/10/1957
Numero:1333


Sommario
Art. 1.      L'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle aziende e cooperative ammessi alla [...]
Art. 2.      I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda
Art. 3.      Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore deve specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione [...]
Art. 4.      I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 13 della legge [...]
Art. 5.      In relazione al bisogno di alloggio i punteggi da attribuirsi alle domande di assegnazione sono determinati nel modo seguente
Art. 6.      Qualora le Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi in relazione a situazioni locali, ritengano che vi siano elementi che determinino l'opportunità di [...]
Art. 7.      In relazione all'anzianità di lavoro nella circoscrizione di zona in cui sorgono le costruzioni i punteggi da attribuirsi alle domande di assegnazione sono determinati [...]
Art. 8.      Oltre al punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in [...]
Art. 9.      Agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro degli aspiranti che al momento della presentazione della domanda di assegnazione di alloggio prestano [...]
Art. 10.      Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente all'atto sulla presentazione della domanda
Art. 11.      L'ordine di graduatoria è formato sulla base del punteggio complessivo, attribuito a ciascun candidato, risultante dalla somma dei punti relativi al bisogno di alloggio [...]
Art. 12.      Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini dell'attribuzione del punteggio indicato all'art. 8, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai [...]
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 98.1.29584 - D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1333. [1]

Approvazione del regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148.

(G.U. 27 gennaio 1958, n. 22)

 

     E' approvato l'annesso regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, vistato dal Ministro proponente.

 

 

     Regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n.1148

 

     Art. 1.

     L'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle aziende e cooperative ammessi alla costruzione diretta, avviene nei modi indicati dal presente regolamento.

 

          Art. 2.

     I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda.

     Essa deve essere indirizzata alla Gestione INA-Casa, compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     Le domando di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccoglierle dai rispettivi dipendenti o soci.

     Il termine per la presentazione delle domanda di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di attuazione, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     La procedura da seguire per la presentazione delle domande di prenotazione per l'assegnazione degli alloggi con promessa di vendita, nonchè il termine e la procedura da seguire per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione, sono determinati dalla Gestione INA-Casa.

     La Gestione INA-Casa stabilisce quali siano i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali che il lavoratore intenda far valere ai fini della determinazione della graduatoria delle assegnazioni.

     I termini, la procedura e la documentazione suddetti sono resi noti con apposito comunicato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riprodursi mediante manifesti nei singoli Comuni interessati.

 

          Art. 3.

     Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore deve specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita.

     Nelle domande di assegnazione delle altresì essere specificato se altre domande di assegnazione siano eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare.

     Le domande debbono contenere tutte le altre indicazioni che saranno ritenute necessarie dalla Gestione INA-Casa e che faranno prescritte con comunicati da pubblicarsi nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

     Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

 

          Art. 4.

     I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal punto quinto dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono determinati in base al bisogno di alloggio del lavoratore ed alla sua anzianità di lavoro nel luogo in cui sono state effettuate le costruzioni ammesse all'assegnazione.

 

          Art. 5.

     In relazione al bisogno di alloggio i punteggi da attribuirsi alle domande di assegnazione sono determinati nel modo seguente:

     A) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data in cui dalla Gestione INA-Casa è bandito il concorso per l'assegnazione degli alloggi, ovvero da minor tempo, se in conseguenza di calamità, ovvero sfratto, purchè non causato da immoralità:

     a) in abitazioni improprie: baracche, stalle, grotte, caverne, cantine, ovvero in campi di raccolta, in dormitori pubblici od altri alloggi procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica

     punti 4

     b) in soffitte in sottoscala od in sotterranei

     punti 2

     c) in terranei

     punti 1

     d) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno di due unità:

     1) con la determinazione di una situazione di sovraffollamento, intendendosi per tale quella che si verifica quando la superficie complessiva dell'alloggio, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente dà un rapporto inferiore a m2 6 per persona

     punti 4

     2) senza che si determini una situazione di sovraffollamento

     punti 2

     B) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare alla data in cui dalla Gestione INA-Casa è bandito il concorso per l'assegnazione degli alloggi:

     e) in alloggio che disti dal luogo di lavoro più di due ore con gli ordinari mezzi di trasporto

     punti 3

     f) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza di sgombero delle autorità competenti

     punti 3

     g) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, sempre che lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità

     punti 2

     h) in alloggio sovraffollato, intendendosi tale quello in cui la superficie complessiva ripartita per il nucleo familiare delle persone che lo occupano abitualmente dia un rapporto inferiore a m2 6 per persona

     punti 2

     i) in alloggio antigienico (dichiarato tale dalla pubblica autorità).

     Punti 2

     Nel caso in cui la graduatoria abbia riferimento ad alloggi costruiti in modo diretto per i propri dipendenti da amministrazioni, enti od aziende, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dell'art. 1, punto 2) della legge 26 novembre 1955, n. 1148, fra titoli di preferenza da attribuirsi alla domanda del lavoratore è compreso il trasferimento di autorità nella località nella quale sono state effettuate le costruzioni, avvenuto da non oltre diciotto mesi alla data del bando di concorso, nell'ambito della stessa Amministrazione, ente od azienda.

     Al titolo suddetto sono attribuiti

     Punti 3

     A ciascuna domanda può essere attribuito il punteggio corrispondente ad uno solo dei titoli sopra indicati.

     Le domande alle quali non sia stato attribuito alcun punteggio in relaziono agli elementi dimostrativi di bisogno di alloggio contenuti nel presente articolo, sono classificate in base al punteggio da attribuirsi in relazione a quanto disposto dai successivi articoli 7 ed 8.

 

          Art. 6.

     Qualora le Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi in relazione a situazioni locali, ritengano che vi siano elementi che determinino l'opportunità di spostare il rapporto della graduatoria di bisogno elencata al precedente articolo, uditi i sindaci dei Comuni interessati qualora questi ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, possono chiedere al Comitato di attuazione che sia attribuito non oltre un punto in più ad una o più tra le voci indicate sotto le lettere b), c), d), n. 2), e), f), g), h), ed i), per le graduatorie da formarsi in relazione agli alloggi costruiti in uno o più Comuni del territorio della Provincia.

     La richiesta della Commissione deve essere motivata e la determinazione del Comitato di attuazione ha vigore fino a quando lo stesso non ne stabilisca la revoca o la modifica.

     Le Commissioni provinciali, udito eventualmente il parere dei sindaci o dei loro delegati, tenuto conto delle situazioni ambientali quali si manifestano nelle circoscrizioni di zona nelle quali svolgono la loro funzione, possono, altresì, procedere entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla definizione esplicativa delle voci determinanti gli elementi di bisogno elencati alle lettere a), b) e c), dell'articolo precedente.

     La delibera della Commissione deve essere motivata; essa ha effetto dopo l'approvazione del Comitato di attuazione e fino a quando lo stesso, su richiesta delle Commissioni, o di sua iniziativa, non ne dichiari la decadenza o la modifica.

 

          Art. 7.

     In relazione all'anzianità di lavoro nella circoscrizione di zona in cui sorgono le costruzioni i punteggi da attribuirsi alle domande di assegnazione sono determinati nel modo seguente:

     per anzianità di lavoro da tre a sei anni punti 1

     per anzianità di lavoro oltre i sei anni fino a nove anni punti 2

     per anzianità di lavoro oltre i nove anni punti 3

 

          Art. 8.

     Oltre al punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza dell'anzianità di lavoro, a ciascuna domanda è attribuito un punteggio in relazione alla composizione del nucleo familiare del lavoratore aspirante all'assegnazione, determinato nel modo seguente.

Da due a tre unità punti 1

da quattro a cinque unità punti 2

da sei a sette unità punti 3

otto unità ed oltre punti 4

 

          Art. 9.

     Agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro degli aspiranti che al momento della presentazione della domanda di assegnazione di alloggio prestano abitualmente la loro opera nella circoscrizione di zona in cui sono sorte le costruzioni ammesse a concorso, si fa riferimento alla prima occupazione documentabile nella circoscrizione stessa indipendentemente da eventuali, successivi periodi di disoccupazione o trasferimenti temporanei purchè la durata di questi non sia superiore al periodo di occupazione subordinata sopra considerata. In quest'ultimo caso, ai fini della valutazione dell'anzianità di lavoro complessiva, si tiene conto dei suoi periodi di attività lavorativa subordinata effettuati nella circoscrizione di zona considerata e che possono essere documentati dall'interessato.

     L'anzianità di lavoro deve essere comprovata secondo le modalità stabilite dalla Gestione INA-Casa, udito il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi prevista dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.

     Per gli aspiranti che concorrano in base al titolo della residenza nella circoscrizione di zona in cui avvengono le costruzioni, l'anzianità di lavoro, valutata nei limiti posti dal terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, deve essere comprovata dall'aspirante per tutto il periodo lavorativo nella circoscrizione stessa, secondo le modalità previste dal comma precedente.

 

          Art. 10.

     Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente all'atto sulla presentazione della domanda.

     Tuttavia, nella domanda possono essere indicate variazioni prevedibili a breve scadenza del nucleo familiare dipendenti da matrimonio o nascita; in tal caso delle medesime si terrà conto per l'attribuzione provvisoria del punteggio relativo al carico familiare, che fare confermato soltanto se prima dello scadere del termine per la presentazione delle opposizioni, e comunque, non oltre quattro mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il lavoratore interessato documenterà alla Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi che le previsioni si sono verificate integrando le condizioni richieste per l'attribuzione definitiva del punteggio.

 

          Art. 11.

     L'ordine di graduatoria è formato sulla base del punteggio complessivo, attribuito a ciascun candidato, risultante dalla somma dei punti relativi al bisogno di alloggio con quelli relativi all'anzianità di lavoro nella circoscrizione di zona in cui sorgono le costruzioni.

     A parità di punteggio la precedenza è determinata con estrazione a sorte.

     Dopo la pubblicazione del Foglio annunzi legali della Provincia della graduatoria definitiva, la Gestione INA-casa, previa constatazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, della sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento delle domande, indice il sorteggio.

     Il sorteggio è effettuato, in pubblica seduta, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, o da funzionario da lui delegato appartenente allo stesso Ufficio, alla presenza del Prefetto, dell'Intendente di finanza, o di un loro rappresentante.

 

          Art. 12.

     Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini dell'attribuzione del punteggio indicato all'art. 8, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali od affini sino al quarto grado, i quali, oltre a convivere stabilmente col lavoratore e ad essere a suo carico, resultino residenti nello stesso Comune.

 

          Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.