§ 98.1.29564 - D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265.
Norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1956
Numero:1265


Sommario
Art. 1.      Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di [...]
Art. 2.      I piani di costruzione e di ripartizione previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, devono essere sottoposti dal Comitato di attuazione [...]
Art. 3.      I programmi delle opere da eseguire in attuazione del secondo piano settennale devono essere coordinati con quelli predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, in sede [...]
Art. 4.      Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, modificato dall'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato di attuazione deve [...]
Art. 5.      Ai fini della predisposizione dei piani di costruzione previsti dagli articoli 1 ed 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 e dei piani annuali di ripartizione, il [...]
Art. 6.      L'incarico della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione, nonchè alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, [...]
Art. 7.      La gestione dei lavori spetta alle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni che ne rispondono a tutti gli effetti verso la gestione [...]
Art. 8.      Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con la disponibilità delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento dei costi, [...]
Art. 9.      L'autorizzazione agli enti pubblici, alle aziende e alle cooperative a costruire direttamente può essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolamente versati [...]
Art. 10.      Gli enti pubblici, le aziende o cooperative autorizzati alla costruzione diretta ed ai quali la gestione INA-Casa abbia concessa la sospensione del versamento dei [...]
Art. 11.      Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, gli enti pubblici, le aziende e le cooperative sono tenuti ad anticipare i fondi necessari [...]
Art. 12.      Qualora gli enti, le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1959 la gestione [...]
Art. 13.      Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, circa la ripartizione degli importi delle costruzioni sul [...]
Art. 14.      L'assegnazione degli alloggi costruiti secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dal punto 2) dell'art. 1 della legge 26 [...]
Art. 15.      La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa, di vendita, sia in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto
Art. 16.      Ai fini della predisposizione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguono le costruzioni in base [...]
Art. 17.      Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi, e di stabilire i titoli [...]
Art. 18.      Le circoscrizioni di zona sono le unità territoriali nelle quali è diviso il territorio nazionale agli effetti delle assegnazioni degli alloggi costruiti in base ai [...]
Art. 19.      La graduatoria è formata sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che sono stabiliti in applicazione delle modalità previste dal [...]
Art. 20.      Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalle Commissioni [...]
Art. 21.      Qualora, prima della sua pubblicazione, la gestione INA-Casa ritenga che una graduatoria definitiva emanata da una Commissione provinciale contenga vizi di legittimità, [...]
Art. 22.      Qualora prima della consegna dell'alloggio, la gestione INA-Casa accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della [...]
Art. 23.      Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di assegnazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti del nucleo [...]
Art. 24.      Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi
Art. 25.      Sono compiti della Commissione centrale
Art. 26.      La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo cinque anni di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro [...]
Art. 27.      Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma [...]
Art. 28.      I piani di costruzione di alloggi su prenotazione, previsti dall'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono regolati dalle norme contenute negli articoli seguenti
Art. 29.      Il Comitato di attuazione fissa annualmente le quote unitarie che possono essere impiegate dalle aziende, o dai gruppi di aziende, nelle costruzioni destinate ai propri [...]
Art. 30.      Possono aspirare alla prenotazione di alloggi, sia singolarmente o quali soci di cooperative, i lavoratori che siano in possesso dei requisiti indicati dalle lettere a), [...]
Art. 31.      Entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Comitato di attuazione, i singoli lavoratori che abbiano effettuato prenotazioni per costruzioni di alloggi dovranno [...]
Art. 32.      Gli alloggi da destinarsi ai singoli lavoratori prenotati sono costruiti dalla gestione INA-Casa in aggiunta a quelli previsti dai piani generali con gli stessi criteri [...]
Art. 33.      La costruzione di alloggi destinati a dipendenti di aziende o gruppi di aziende, è effettuata direttamente dalle aziende o dai gruppi di aziende che hanno provveduto [...]
Art. 34.      Ai lavoratori prenotatari di alloggi non può, in ogni caso, essere assegnato un alloggio di un numero di vani superiore al numero dei componenti il nucleo familiare più [...]
Art. 35.      Per le costruzioni di alloggi su prenotazione si applicano le disposizioni di carattere generale previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, [...]
Art. 36.      La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 28 [...]
Art. 37.      La gestione INA-Casa conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera [...]
Art. 38.      Per la fissazione degli oneri a carico degli assegnatari con promessa di vendita, o in locazione, degli alloggi costruiti direttamente da amministrazioni, enti, aziende [...]
Art. 39.      La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è inviata dalla gestione INACasa a mezzo cartolina raccomandata [...]
Art. 40.      Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le [...]
Art. 41.      I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della [...]
Art. 42.      Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il [...]
Art. 43.      Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui [...]
Art. 44.      Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 [...]
Art. 45.      Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche [...]
Art. 46.      Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai [...]
Art. 47.      Il versamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7, [...]
Art. 48.      Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono corrisposte in mensilità posticipate, costanti, pari ciascuna ad un [...]
Art. 49.      Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'INA-Casa comunica al Ministero del tesoro
Art. 50.      L'emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dall'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è deliberata dal comitato [...]
Art. 51.      I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del [...]
Art. 52.      L'Avvocatura dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, qualora ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla limitata importanza delle [...]
Art. 53.      Il bilancio annuale della gestione INA-Casa è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il [...]
Art. 54.      Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e che la gestione INA-Casa [...]
Art. 55.      Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, e [...]
Art. 56.      Ai fini dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie le disposizioni di cui all'art. 19 si applicano alle graduatorie in corso al momento dell'entrata in vigore delle [...]


§ 98.1.29564 - D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265.

Norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

(G.U. 21 novembre 1956, n. 295)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, che conferisce al Governo la delega ad adeguare le norme di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, coordinandole con quelle contenute nella legge 26 novembre 1955, n. 1148;

     Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

Capo I

 

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI ED ESECUZIONE DELLE COSTRUZIONI

 

     Art. 1.

     Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.

 

          Art. 2.

     I piani di costruzione e di ripartizione previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, devono essere sottoposti dal Comitato di attuazione all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Solo dopo l'approvazione, i piani divengono esecutivi.

 

          Art. 3.

     I programmi delle opere da eseguire in attuazione del secondo piano settennale devono essere coordinati con quelli predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, in sede dell'apposito Comitato di coordinamento costituito con decreto Presidenziale del 25 gennaio 1954.

     Le deliberazioni relative ai tipi ed ai criteri generali di costruzione degli alloggi ed ai complessi urbanistici, in attuazione del secondo piano, sono assunte dagli organi deliberanti del piano stesso previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, modificato dall'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato di attuazione deve indicare gli enti, le aziende o le cooperative incaricati delle costruzioni e, per ciascuno di essi, il numero di alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni.

     Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la gestione INA-Casa, ovvero indicando altri enti cui dovranno essere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, delle aziende o cooperative esclusi.

 

          Art. 5.

     Ai fini della predisposizione dei piani di costruzione previsti dagli articoli 1 ed 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facoltà di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè agli Istituti per le case popolari, all'INCIS e a tutti gli altri enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione.

     Il Comitato ha altresì facoltà di richiedere all'Istituto centrale di statistica, nonchè ai servizi statistici delle Amministrazioni pubbliche in genere, dati statistici sulla occupazione operaia, sull'affollamento, nonchè altre notizie relative al mercato delle abitazioni, allo stato dell'urbanesimo ed alle necessità della popolazione lavoratrice.

     Il Comitato di attuazione ha facoltà di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case.

 

          Art. 6.

     L'incarico della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione, nonchè alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è dato dal Consiglio direttivo, previo esame dei progetti di costruzione.

     In via generale dovrà essere adottato un capitolato d'appalto, uniformato a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici, predisposto dalla gestione INA-Casa.

     Tuttavia in relazione all'importanza e all'attività delle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti e quegli altri cui essi intendano riferirsi semprechè siano riconosciuti idonei dalla gestione INA-Casa e siano uniformati a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici.

     Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto, la gestione INA-Casa fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi più gravi di inosservanza del contratto, nonchè le penalità per i ritardi nella esecuzione dei lavori.

     Salvo quanto espressamente stabilito dalle presenti norme e dal regolamento, i rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, i consorzi, le cooperative e le aziende che abbiano assunto incarico di costruire alloggi per i lavoratori ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, da una parte, e la gestione INA-Casa dall'altra, sono regolati da convenzioni. L'incarico assunto dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, una volta stipulata la convenzione, è considerato compito istituzionale anche se la sua assunzione non sia prevista dalle norme legislative o statutarie che regolano l'ordinamento di questi.

 

          Art. 7.

     La gestione dei lavori spetta alle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni che ne rispondono a tutti gli effetti verso la gestione INA-Casa.

     La vigilanza sui lavori spetta alla gestione INA-Casa, che a tal fine si può avvalere di professionisti di sua fiducia.

     I Collaudatori e le Commissioni di collaudo, qualunque sia l'importo delle opere, saranno nominati dalla gestione INA-Casa tra coloro che siano iscritti nell'elenco del Ministero dei lavori pubblici.

     Sulle vertenze sorte con le imprese in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, ove l'importo delle richieste superi i trenta milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori.

     Sulla base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, la gestione INA-Casa dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti incaricati nei termini fissati dalle singole convenzioni.

     Il Comitato di attuazione ai fini dei compiti attribuitigli dal secondo comma dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si avvale di professionisti di propria fiducia, i quali sono compensati in base a tariffe previamente determinate.

 

          Art. 8.

     Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con la disponibilità delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento dei costi, si avrà cura di evitare il concentramento di alloggi in zone non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ed altresì di favorire, per quanto possibile, l'inserimento delle costruzioni INA-Casa fra i normali nuclei urbani, nonchè l'eliminazione di agglomerati di abitazioni improprie e malsane.

 

          Art. 9.

     L'autorizzazione agli enti pubblici, alle aziende e alle cooperative a costruire direttamente può essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolamente versati i contributi maturati e dagli stessi dovuti per i dipendenti dell'azienda o per i lavoratori soci della cooperativa.

     La somma che i singoli enti, le singole aziende o cooperative possono essere autorizzati ad impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla gestione INA-Casa nel periodo intercorrente tra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1963:

     a) l'importo pari a nove decimi dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dagli enti pubblici o dalle aziende o soci delle cooperative autorizzati;

     b) l'importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dagli enti o dalle aziende presso i quali i lavoratori di cui alla lettera a) prestano la loro opera;

     c) l'importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b);

     d) l'importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell'art. 22 della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1963.

     Alle aziende che non abbiano impiegato nel corso del primo settennio gli importi massimi consentiti dal comma precedente, può essere nel secondo settennio consentita una maggiorazione sull'importo massimo previsto dal comma stesso fino al raggiungimento dell'aliquota consentita per l'effettuazione di costruzioni dirette per i due settenni.

     La somma complessiva impiegata nelle costruzioni è calcolata tenendo conto, ai fini del computo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici, dalle aziende, o soci delle cooperative, al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.

 

          Art. 10.

     Gli enti pubblici, le aziende o cooperative autorizzati alla costruzione diretta ed ai quali la gestione INA-Casa abbia concessa la sospensione del versamento dei contributi, sono obbligati a presentare alla gestione stessa, allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti.

     L'inottemperanza a tale disposizione comporta per gli enti, le aziende o le cooperative, la decadenza dalla sospensione dei contributi.

     Non appena la gestione INA-Casa rileva che l'importo ammesso a non essere versato ed impiegato nelle costruzioni dirette, è stato totalmente recuperato, è revocata la sospensione; gli enti, le aziende o cooperative interessati debbono riprendere il regolare versamento dei contributi dalla prima mensilità successiva a quella in cui si è verificato il recupero totale delle somme da essi anticipate. In caso di inosservanza gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

 

          Art. 11.

     Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, gli enti pubblici, le aziende e le cooperative sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 delle presenti norme.

     Qualora non sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte degli enti o delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la gestione INA-Casa corrisponde, alla fine di ogni semestre:

     a) limitatamente alle quote di cui è stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori;

     b) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     c) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Qualora sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti dei contributi da parte degli enti pubblici, delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative, la corresponsione da parte della gestione INA-Casa dei contributi di cui al precedente comma è limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a carico degli enti, delle aziende, o alla riscossione diretta da parte della cooperative.

     La gestione INA-Casa può trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente art. 10 dei contributi dovuti dagli enti e dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora gli enti e le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva, in ogni caso, l'applicazione delle penalità di legge.

     Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la gestione INA-Casa e gli enti, le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati da enti, dalle aziende o cooperative, dei contributi dovuti dai lavoratori, dagli enti e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla gestione INA-Casa, ai sensi del secondo comma, lettere b) e c).

     Gli enti e le aziende restano obbligati a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

 

          Art. 12.

     Qualora gli enti, le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1959 la gestione INA-Casa potrà sostituirsi ad essi per l'ultimazione delle costruzioni.

     In tal caso il regolamento dei conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione.

     Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano stati autorizzati gli enti, le aziende o cooperative, per i quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni già effettuate alla data della sostituzione.

 

          Art. 13.

     Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, circa la ripartizione degli importi delle costruzioni sul territorio nazionale, il Comitato di attuazione dovrà tener conto del complesso di tutte le costruzioni programmate, siano esse previste in base ai piani generali, sia in base ad autorizzazione diretta concessa ad Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, aziende o cooperative, in relazione agli impegni finanziari assunti e gravanti sul secondo settennio.

     Alle costruzioni eventualmente commesse alla gestione INA-Casa non previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, non potranno contribuire finanziamenti derivanti dai fondi previsti dagli articoli 2 e 3 della citata legge 26 novembre 1955, n. 1148.

 

Capo II

 

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI DALLA GESTIONE INA-CASA E DAGLI ORGANISMI AMMESSI ALLA COSTRUZIONE DIRETTA

 

          Art. 14.

     L'assegnazione degli alloggi costruiti secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dal punto 2) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è regolata come segue:

     possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che:

     a) abbiano versato una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano nella circoscrizione di zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni;

     c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa.

     Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

     Il numero dei vani per il quale è ammessa la richiesta di un alloggio con promessa di vendita o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

     Gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda il datore di lavoro presso il quale prestano la loro opera, ovvero, nel caso in cui siano disoccupati, l'ultimo datore alle dipendenze del quale abbiano lavorato.

     Il lavoratore che abbia già ottenuto dalla gestione INA-Casa l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia effettuata la cessione ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 17, comma secondo, della stessa legge, o sia stato sfrattato dall'alloggio in locazione per morosità, non può concorrere all'assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.

 

          Art. 15.

     La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa, di vendita, sia in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.

     La commissione provinciale è composta:

     1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;

     2) da un magistrato a riposo, vice-presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;

     3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato;

     4) da un rappresentante della gestione INA-Casa;

     5) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

     6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

     In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente.

     In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Per ognuna delle categorie di cui, ai numeri 4) 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai comma precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.

     I membri delle Commissioni durano in carica due anni, e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     Alle riunioni indette dalle Commissioni provinciali, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, per la determinazione degli elementi del punteggio da riferirsi al bisogno di alloggio in relazione alla formazione di graduatorie, sono ammessi a partecipare, su loro richiesta e senza diritto al voto, i sindaci dei Comuni nei quali sono costruiti gli alloggi cui la graduatoria si riferisce. I sindaci possono farsi rappresentare da loro delegati.

 

          Art. 16.

     Ai fini della predisposizione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguono le costruzioni in base al piano fissato dal Comitato di attuazione, sono suddivise nelle due categorie previste dall'art. 10, primo comma, della legge 28 febbraio 1959, n. 43. Per ciascuna categoria è effettuata una ulteriore suddivisione fra la domanda di assegnazione con promessa di vendita e quelle di assegnazione in locazione.

     Per le domande presentate da dipendenti da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e da aziende o da soci di cooperative, per l'assegnazione di alloggi costruiti in base ad autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le Commissioni provinciali predispongono specifiche graduatorie per le costruzioni eseguite da ciascuna amministrazione, ente, azienda o cooperativa.

     Quando sia intervenuta autorizzazione alla costruzione diretta, i dipendenti dalle amministrazioni, enti, aziende ovvero i soci delle cooperative, che abbiano a questa provveduto, sono esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA-Casa, per una durata da stabilirsi con riferimento all'importo contributivo impiegato.

 

          Art. 17.

     Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi, e di stabilire i titoli preferenziali dei candidati, hanno facoltà di espletare, a mezzo degli orfani dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali, le indagini che ritengono opportune.

     Eguale facoltà spetta alla gestione INA-Casa.

 

          Art. 18.

     Le circoscrizioni di zona sono le unità territoriali nelle quali è diviso il territorio nazionale agli effetti delle assegnazioni degli alloggi costruiti in base ai piani dell'INA-Casa. Esse sono stabilite dal Comitato di attuazione e possono comprendere uno o più Comuni.

     Agli effetti del disposto del punto 5) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, la località in cui sorgono le costruzioni è delimitata dall'ambito territoriale della circoscrizione di zona.

     Il punteggio relativo al requisito dell'anzianità di lavoro è attribuito all'aspirante all'alloggio, quando esso concorra in base al titolo della residenza, per l'eventuale periodo in cui abbia prestato la propria attività lavorativa nella circoscrizione di zona nella quale sono costruiti gli alloggi.

     Nei casi in cui, in attuazione dei criteri stabiliti dal punto 1) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e dell'art. 8 delle presenti norme, si renda consigliabile aver riferimento, agli effetti della delimitazione della circoscrizione di zona, a collettività dimoranti in settori urbani riconosciuti sovraffollati e malsani dagli organi tecnici comunali, il Comitato di attuazione può disporre che la circoscrizione di zona sia limitata a parte della giurisdizione territoriale municipale, semprechè da parte del Comune interessato sia stata fornita alla gestione INA-Casa l'area occorrente per la costruzione di alloggi da assegnare ai lavoratori, aventi i requisiti prescritti, residenti o dimoranti nella circoscrizione di zona considerata.

     La facoltà per il Comitato di attuazione di stabilire le circoscrizioni di zona indicate al comma precedente è ammessa solo riguardo ai centri urbani per i quali i programmi prevedano la costruzione di non meno di cinquecento alloggi per ogni anno del piano.

 

          Art. 19.

     La graduatoria è formata sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che sono stabiliti in applicazione delle modalità previste dal regolamento.

     La graduatoria deve essere pubblicata, con indicazione del punteggio, nel Foglio annunzi legali della Provincia.

     Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla stessa Commissione provinciale prevista dal precedente art. 15 che provvede, in via definitiva, con decisione motivata, nel termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.

     In difetto di opposizione, trascorsi i termini indicati nel comma precedente, ovvero dopo la pronunzia sulle opposizioni, la graduatoria è rimessa alla gestione INA-Casa, la quale nel termine di trenta giorni dà conoscenza della propria approvazione, ovvero dell'avvenuta sospensione per i motivi indicati dall'art. 21.

     Trascorsi i termini suddetti, qualora non sia intervenuta la sospensione, la graduatoria diviene definitiva e di ciò è data notizia sul Foglio annunzi legali.

     Le opposizioni alla Commissione provinciale si intendono respinte, qualora questa non decida entro il termine di novanta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo.

 

          Art. 20.

     Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalle Commissioni provinciali, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località.

     Agli effetti del disposto del terzo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si tiene conto della comunicazione fatta all'interessato dopo il perfezionamento degli atti necessari a stabilire il suo diritto ad occupare l'alloggio.

 

          Art. 21.

     Qualora, prima della sua pubblicazione, la gestione INA-Casa ritenga che una graduatoria definitiva emanata da una Commissione provinciale contenga vizi di legittimità, ovvero sia inidonea per motivi di merito, può, riguardo alla legittimità od alla idoneità della graduatoria stessa, chiedere il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi prevista dal successivo art. 24.

     Il parere della Commissione centrale è vincolante ed in conformità di esso la gestione INA-Casa provvede all'annullamento od alla parziale modifica della graduatoria, ovvero alla sua convalida.

     In caso di richiesta di parere alla Commissione centrale su di una graduatoria questa si intende sospesa.

     Quando una graduatoria sia stata annullata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, gli atti sono rinviati alla Commissione provinciale la quale deve provvedere entro il termine di un mese dalla formazione di una nuova graduatoria definitiva in conformità del parere vincolante della Commissione centrale.

     Delle graduatorie modificate dalla gestione INA-Casa e di quelle emanate dalle Commissioni provinciali in sostituzione di altre annullate, è data notizia nei modi indicati dall'art. 19.

 

          Art. 22.

     Qualora prima della consegna dell'alloggio, la gestione INA-Casa accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, questa è collocata nella graduatoria nella posizione che le compete. Qualora lo spostamento determini la perdita del diritto all'assegnazione, vi subentra il primo dei lavoratori esclusi dall'assegnazione stessa. Allo stesso modo si procede qualora l'assegnatario di un alloggio vi rinunci o decada prima della consegna.

 

          Art. 23.

     Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di assegnazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti del nucleo familiare, ancorchè questi non siano, a titolo proprio, in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda, e semprechè almeno uno di essi sia erede legittimo del lavoratore deceduto.

     L'erede, o gli eredi, in tal caso, saranno ammessi alla presentazione in proprio di una nuova domanda di assegnazione, qualunque sia la fase dei lavori inerenti alla formazione della graduatoria, od anche nel caso in cui, essendo già stata pubblicata la graduatoria definitiva, non sia ancora stata effettuata l'assegnazione dell'alloggio.

     Fuori del caso in cui sia già intervenuta la graduatoria definitiva agli effetti degli eventuali diritti per l'assegnazione dell'alloggio, si tien conto della composizione numerica del nucleo familiare quale è venuta a determinarsi dopo la scomparsa del lavoratore capo-famiglia.

     Per quanto concerne i diritti o gli obblighi degli eredi nei confronti della gestione INA-Casa, del caso previsto nei comma precedenti, dopo l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, qualora si tratti di cessione a riscatto con promessa di vendita, si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Ai fini della formazione della graduatoria il nucleo familiare è definito dal regolamento.

     Nel caso in cui un lavoratore sia stato collocato a riposo, ovvero sia stato esonerato dall'impiego o licenziato da una amministrazione statale, da un ente pubblico o da un'azienda che siano stati ammessi a costruire direttamente ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dopo la presentazione della domanda di assegnazione e prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, esso non perde il diritto, per tale motivo, a beneficiare dell'eventuale posizione in graduatoria ed alla eventuale assegnazione dell'alloggio.

     Il lavoratore non può beneficiare della conservazione del diritto previsto dal precedente comma nel caso in cui, se dipendente pubblico la perdita dell'impiego sia stata originata da sentenza penale a suo carico, se dipendente privato da licenziamento in tronco.

 

          Art. 24.

     Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

     1) da un magistrato di cassazione, in servizio od a riposo, presidente, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

     2) da un magistrato di appello, in servizio od a riposo, vice-presidente, parimenti designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

     3) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     4) da un funzionario del Ministero del tesoro di grado non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministro per il tesoro;

     5) da un rappresentante della gestione INA-Casa;

     6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate, indicate dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate, a base nazionale.

     In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidenza sono disimpegnate dal vice-presidente.

     Per ognuna delle categorie, di cui ai nn. 5) e 6) sono nominati i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.

     I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 25.

     Sono compiti della Commissione centrale:

     a) esprimere i pareri previsti dall'art. 21 delle presenti norme;

     b) esprimere pareri in materia di assegnazione di alloggi costruiti attraverso i piani attuati dall'INA-Casa su quesiti posti dal Comitato di attuazione, dalla gestione INA-Casa e dalle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi.

 

          Art. 26.

     La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo cinque anni di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro lavoratore che, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 delle presenti norme, da comprovarsi con i documenti allo scopo richiesti dalla gestione INA-Casa.

     Il lavoratore che intende cedere l'alloggio assegnatogli, deve inoltrare alla gestione domanda sottoscritta anche dal cessionario designato.

     La gestione INA-Casa decide in merito, previa verifica delle condizioni richieste. All'atto della cessione interviene la gestione INA-Casa.

     Nei confronti della gestione INA-Casa il cessionario subentra in tutti i diritti e i doveri del cedente.

 

          Art. 27.

     Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o provveduto al riscatto anticipato previsto dall'ultimo comma dall'art. 14 medesimo, non può locarlo neanche parzialmente ad altri, salvo che non sia stato a ciò espressamente autorizzato dalla gestione INA-Casa.

     Per gli alloggi assegnati in locazione, non è ammesso il subaffitto, neanche limitato a parte dei vani che li compongono.

     Sia per gli alloggi assegnati con promessa di vendita che per quelli assegnati in locazione, è proibito l'uso diverso da quello di abitazione. E' consentito, tuttavia, l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare.

     La trasgressione ai divieti di cui ai comma precedenti comporta la decadenza dal diritto all'alloggio. In tal caso, per gli assegnatari di alloggi con promessa di vendita, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

 

Capo III

 

PIANI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI SU PRENOTAZIONE

 

          Art. 28.

     I piani di costruzione di alloggi su prenotazione, previsti dall'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono regolati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

 

          Art. 29.

     Il Comitato di attuazione fissa annualmente le quote unitarie che possono essere impiegate dalle aziende, o dai gruppi di aziende, nelle costruzioni destinate ai propri dipendenti e per le quali si intenda effettuare prenotazioni, la quota unitaria che per ogni singolo lavoratore, o socio di cooperativa, deve essere versata per la prenotazione dell'alloggio e fissa, altresì, le rate mensili costanti che l'assegnatario deve versare per il riscatto, secondo le modalità previste dal successivo art. 31.

     L'ammontare delle quote unitarie può essere determinato in misura diversa tenuto conto delle diverse situazioni locali.

     In base alle prenotazioni ricevuti il Comitato di attuazione, tenuto conto dei limiti imposti dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, fissa annualmente l'importo da destinarsi alle costruzioni ed i criteri di ripartizione territoriale del medesimo, suddividendolo in tre diverse aliquote; una destinata alle costruzioni prenotate dalle aziende o gruppi di aziende per i propri dipendenti, una destinata alle costruzioni prenotate dai singoli lavoratori e l'altra alle costruzioni prenotate dalle cooperative per i propri soci.

     Qualora dopo le operazioni descritte nei comma precedenti il numero delle prenotazioni effettuate da singoli lavoratori o da cooperative risulti eccessivo in relazione alle possibilità di costruzione derivanti dai limiti dell'importo fissato dal Comitato, la scelta dei lavoratori singoli o delle cooperative per i quali la prenotazione può essere accolta è stabilita mediante sorteggio.

     Il sorteggio è indetto dalla gestione INA-Casa ed è effettuato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, alla presenza del prefetto e dell'intendente di finanza o di un loro rappresentante.

     In casi di eccedenza di prenotazioni da parte di aziende, o di gruppi di aziende, i criteri di ripartizione dell'aliquota determinata per le costruzioni destinate ai lavoratori da essi dipendenti, sono stabiliti dal Comitato di attuazione.

     Le modalità per la formazione delle graduatorie speciali previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono stabilite dal Comitato di attuazione in base ai criteri fissati dal regolamento.

 

          Art. 30.

     Possono aspirare alla prenotazione di alloggi, sia singolarmente o quali soci di cooperative, i lavoratori che siano in possesso dei requisiti indicati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 14 delle presenti norme.

     Analogamente, le aziende o gruppi di aziende, potranno prenotare alloggi da costruirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge 26 novembre 1955, n. 1148, per propri dipendenti che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente.

 

          Art. 31.

     Entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Comitato di attuazione, i singoli lavoratori che abbiano effettuato prenotazioni per costruzioni di alloggi dovranno effettuare il versamento delle quote unitarie, pena la decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.

     Parimenti le cooperative, nei termini e con le modalità citati nel precedente comma, dovranno effettuare il versamento dell'importo corrispondente alla somma delle quote unitarie relative ad ognuno dei soci per i quali abbiano prenotato l'alloggio. Il mancato versamento dell'intero importo fa decadere la cooperativa dal diritto all'assegnazione di tutti gli alloggi prenotati.

 

          Art. 32.

     Gli alloggi da destinarsi ai singoli lavoratori prenotati sono costruiti dalla gestione INA-Casa in aggiunta a quelli previsti dai piani generali con gli stessi criteri fissati per questi.

     La prenotazione non costituisce titolo di priorità per la scelta dell'alloggio.

     Gli alloggi da destinarsi alle cooperative possono essere costruiti dalla gestione INA-Casa separatamente dai complessi edilizi previsti dai piani generali.

 

          Art. 33.

     La costruzione di alloggi destinati a dipendenti di aziende o gruppi di aziende, è effettuata direttamente dalle aziende o dai gruppi di aziende che hanno provveduto alla prenotazione.

     Le aziende, ed i gruppi di aziende, in tal caso, sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, salvo rimborso di quanto dovuto da parte della gestione INA-Casa, disposto sulla base di rendiconti periodici.

 

          Art. 34.

     Ai lavoratori prenotatari di alloggi non può, in ogni caso, essere assegnato un alloggio di un numero di vani superiore al numero dei componenti il nucleo familiare più due.

     I motivi di esclusione previsti dall'ultimo comma dell'art. 14 delle presenti norme sono applicabili anche nei confronti degli aspiranti alla prenotazione.

 

          Art. 35.

     Per le costruzioni di alloggi su prenotazione si applicano le disposizioni di carattere generale previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, e dalle presenti norme.

     Per quanto non stabilito dal presente capo, in relazione agli obblighi ed ai diritti degli assegnatari di alloggio su prenotazione, valgono le disposizioni generali delle leggi citate al comma precedente, nonchè quelle previste dagli altri capi delle presenti norme.

 

Capo IV

 

AMMINISTRAZIONE DEGLI ALLOGGI

 

          Art. 36.

     La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è stabilita forfettariamente, per tutte le annualità del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della gestione INA-Casa.

     L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e delle quote di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1% di cui all'art. 22 della legge sopracitata.

     La suddetta quota di spese generali non è comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti ai singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale è tenuto a rimborsarli alla gestione INA-Casa.

 

          Art. 37.

     La gestione INA-Casa conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprietà di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.

     Per l'amministrazione di detti immobili la gestione INA-Casa stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare un proprio rappresentante responsabile nei confronti della gestione stessa.

     Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e modalità per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e che non siano a carico dei singoli alloggi, nonchè delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed all'amministrazione da parte della gestione INA-Casa.

 

          Art. 38.

     Per la fissazione degli oneri a carico degli assegnatari con promessa di vendita, o in locazione, degli alloggi costruiti direttamente da amministrazioni, enti, aziende o cooperative ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli assegnatari su prenotazione con promessa di vendita di alloggi costruiti col piano aggiuntivo previsto dall'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e per la determinazione delle modalità inerenti all'amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano salvo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, e tenuto conto per quanto concerne gli alloggi in locazione, del disposto del punto 4) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, lo stesse norme stabilite dalla gestione INA-Casa per tutti gli altri alloggi.

     Il Comitato misto previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali metà rappresentanti dell'ente o dell'azienda e metà rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi.

     Il Comitato misto a maggioranza può delegare l'amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.

 

          Art. 39.

     La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è inviata dalla gestione INACasa a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle rate scadute, la gestione INA-Casa, ove trattisi di morosità determinata da assenza dal lavoro per disoccupazione involontaria o invalidità temporanea dell'assegnatario, ha facoltà di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni.

     La gestione INA-Casa, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, prima di emettere la dichiarazione di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge predetta, che ha carattere definitivo, può avvalersi del procedimento ingiunzionale previsto dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, per il pagamento delle quote insolute. La gestione INA-Casa provvede altresì ad emettere dichiarazione di decadenza qualora l'assegnatario, cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi inerenti alla dilazione stessa, salvo anche in tal caso, la facoltà di far precedere alla dichiarazione di decadenza il procedimento ingiunzionale per il pagamento delle quote.

     Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

 

          Art. 40.

     Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le società di fatto, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni, ancorchè non erette in ente morale, per l'esercizio delle seguenti attività, anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici e privati comprese quelle di carattere professionale, assistenziale, culturale e ricreativo; le attività intermediarie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua, per aria; le attività bancarie ed assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attività ausiliarie di quelle predette.

     Sono altresì soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di ogni altro ente pubblico, nonchè tutti coloro che prestino comunque la loro opera alle dipendenze dei predetti enti.

     Non sono soggetti all'obbligo contributivo i ricoverati in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste.

     Sono esclusi dal campo di applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, i lavoratori agricoli nonchè i portieri e le persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari.

     I privati e gli enti pubblici datori di lavoro sono soggetti al pagamento del contributo dovuto in proprio, pari all'1,20% delle retribuzioni corrisposte a tutti i propri dipendenti, compresi quelli esenti o esclusi a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in conformità degli obblighi stabiliti dal precedente art. 5 della legge stessa.

 

Capo V

 

FINANZIAMENTO DEI PIANI DI COSTRUZIONE

 

          Art. 41.

     I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro.

     La facoltà di rinuncia alla esclusione dall'obbligo contributivo spetta anche ai lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e ai lavoratori stagionali, contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Per le indicate categorie di lavoratori di cui al precedente comma, la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicata, quando siano essi comunque occupati in lavori diversi da quelli contemplati ai fini della esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

 

          Art. 42.

     Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.

 

          Art. 43.

     Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, si sia ridotta in modo permanente, per infermità di corpo o di mente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.

 

          Art. 44.

     Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, nonchè nell'art. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico del lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

 

          Art. 45.

     Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

 

          Art. 46.

     Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla gestione INA-Casa valgono anche per la determinazione di questi.

 

          Art. 47.

     Il versamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7, terzo comma, dovrà essere effettuato dai privati o dagli enti pubblici datori di lavoro contestualmente mediante l'applicazione di un unico contributo percentuale sulla retribuzione resa a base per la commisurazione dei contributi assicurativi.

     A tal fine, ove la retribuzione predetta sia diversa da quella calcolata ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 delle presenti norme, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettere b) e c) dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate, per ciascun settore o categoria, in aliquote che, applicate su tale diversa base, assicurino un eguale gettito contributivo.

     Allo stesso fine, ove i contributi previdenziali siano riferiti ad apposite tabelle di retribuzione convenzionali, le aliquote contributive, come stabilite, saranno commisurate alle retribuzioni indicate in dette tabelle.

     Infine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettera b), dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate in aliquote che, applicate esclusivamente sull'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione e dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, assicurino un eguale gettito contributivo.

 

          Art. 48.

     Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono corrisposte in mensilità posticipate, costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese.

     Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla gestione INA-Casa presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso di interesse sarà fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 49.

     Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'INA-Casa comunica al Ministero del tesoro:

     a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30% di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, ed all'art. 5, lettera a) della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20% previsto dal citato art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sul costo effettivo degli alloggi, entro i limiti fissati dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Entro un anno dalla scadenza del secondo settennio di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, si provvede fra la gestione INA-Casa e il Ministero del tesoro alle operazioni relative al conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge stessa.

     Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualità residue dovute nel periodo successivo al settennio.

 

          Art. 50.

     L'emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dall'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è deliberata dal comitato di attuazione su proposta del Consiglio direttivo della gestione INA-Casa.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 51.

     I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del Comitato stesso in Roma, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre.

     Il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

     Il ricorso deve contenere la data di invio, l'indicazione del provvedimento impugnato, i motivi dell'impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e l'indicazione del suo domicilio.

     Il ricorso deve essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

          Art. 52.

     L'Avvocatura dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, qualora ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla limitata importanza delle vertenze, ovvero, quando il giudizio si svolga fuori della sede dei suoi uffici, in riguardo a controversie interessanti la gestione INA-Casa dinanzi alle magistrature ordinarie o speciali, può delegare la rappresentanza di questa a procuratori liberi professionisti, scelti d'intesa con la gestione stessa.

 

          Art. 53.

     Il bilancio annuale della gestione INA-Casa è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori dei conti, perchè questo provveda agli adempimenti di istituto e predisponga la propria relazione.

     Il bilancio è rimesso dal presidente del Consiglio direttivo, entro il 15 ottobre successivo, al Comitato di attuazione, il quale provvede, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, entro il 30 ottobre, a presentarlo, con la relazione del Collegio dei revisori dei conti e con la propria, al Ministro per il tesoro e al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 54.

     Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e che la gestione INA-Casa deliberi di dover gestire direttamente, la gestione stessa provvede all'assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto è stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con quello per il tesoro.

     La gestione INA-Casa, in relazione alle proprie esigenze, può adibire il personale dell'I.N.A. che presta presso di essa servizio a quelle mansioni che siano ritenute più rispondenti al miglior andamento del lavoro.

     A tale personale, fermo restando il trattamento giuridico-tabellare previsto dall'ente di provenienza, la gestione INA-Casa può corrispondere direttamente integrazioni, sotto forma di assegni ad personam, al fine di adeguare il trattamento a quello goduto dal personale da essa dipendente che svolga analoghe funzioni. Le delibere relative ai provvedimenti indicati nel presente comma debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e del Ministro per il tesoro, ai sensi della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

 

          Art. 55.

     Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

 

          Art. 56.

     Ai fini dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie le disposizioni di cui all'art. 19 si applicano alle graduatorie in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme.