§ 98.1.29429 - D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340.
Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/06/1949
Numero:340


Sommario
Art. 1.      Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di [...]
Art. 2.      I piani di costruzione e di ripartizione di cui agli articoli 1 e 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonchè il piano iniziale di cui all'art. 4 del presente [...]
Art. 3.      Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed in quello iniziale previsto dall'art. 4 del presente decreto, il Comitato di attuazione [...]
Art. 4.      Per la prima attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è predisposto un piano iniziale di costruzione di immediata esecuzione, rispettando il criterio di riparto [...]
Art. 5.      Ai fini della predisposizione del piano generale previsto dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di [...]
Art. 6.      L'assegnazione della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione nonchè alle aziende o cooperative autorizzate a costruire [...]
Art. 7.      La gestione dei lavori spetta agli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, che ne rispondono a tutti gli effetti verso la Gestione "Ina-Casa"
Art. 8.      Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con le disponibilità delle aree edificabili e con la esigenza della limitazione dei costi, [...]
Art. 9.      L'autorizzazione alle aziende o cooperative a costruire direttamente potrà essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati [...]
Art. 10.      Per le aziende o cooperative che siano autorizzate a costruire alloggi per un importo inferiore a quello complessivo calcolato in base alle disposizioni contenute nel [...]
Art. 11.      Nel caso in cui è stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, le aziende e le cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, [...]
Art. 12.      Qualora le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente, non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1952, la Gestione "Ina-Casa" [...]
Art. 13.      Possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che
Art. 14.      La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita che in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto
Art. 15.      Ai fini della predisposizione della graduatoria per la assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguano le costruzioni in [...]
Art. 16.      La Commissione provinciale ha facoltà di eseguire tutte le indagini che ritenga opportune per l'accertamento dei requisiti di ammissione e dei titoli preferenziali
Art. 17.      La graduatoria è formata sulla base delle classi e dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che saranno stabiliti nel regolamento
Art. 18.      Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalla Commissione [...]
Art. 19.      Qualora al momento dell'assegnazione dell'alloggio la Gestione "Ina-Casa" accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento [...]
Art. 20.      La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo un anno di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro [...]
Art. 21.      Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma [...]
Art. 22.      La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 28 [...]
Art. 23.      La Gestione "Ina-Casa" conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera [...]
Art. 24.      Per la fissazione degli oneri degli assegnatari con promessa di vendita o in locazione degli alloggi costruiti direttamente dalle aziende o cooperative e per la [...]
Art. 25.      La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, viene inviata dalla Gestione "Ina-Casa" a mezzo cartolina [...]
Art. 26.      Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le [...]
Art. 27.      I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della [...]
Art. 28.      Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il [...]
Art. 29.      Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui [...]
Art. 30.      Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 [...]
Art. 31.      Quando la retribuzione venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche [...]
Art. 32.      Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai [...]
Art. 33.      Il versamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7, [...]
Art. 34.      Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un [...]
Art. 35.      Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'"Ina-Casa" comunica al Ministero del tesoro
Art. 36.      La emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è deliberata dal Comitato di attuazione su proposta del Consiglio direttivo [...]
Art. 37.      I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del [...]
Art. 38.      Il bilancio annuale della Gestione "Ina-Casa" è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per [...]
Art. 39.      Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e che la Gestione [...]
Art. 40.      Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal presente decreto, gli [...]


§ 98.1.29429 - D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340.

Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

(G.U. 4 luglio 1949, n. 150, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 76 della Costituzione;

     Visto l'art. 28, secondo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio;

     Decreta:

 

Capo I

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI ED ESECUZIONE DELLE COSTRUZIONI

 

     Art. 1.

     Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.

     Tale costo massimo deve essere contenuto, in ogni caso, nel limite di L. 400.000 per ogni vano, che potrà essere superato solo qualora si verifichino apprezzabili variazioni nel livello dei costi delle costruzioni rispetto a quello medio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nel caso in cui per la costruzione di determinati alloggi vengano concesse gratuitamente le aree o vengano concesse altre agevolazioni, il costo massimo potrà essere in conseguenza ridotto.

 

          Art. 2.

     I piani di costruzione e di ripartizione di cui agli articoli 1 e 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonchè il piano iniziale di cui all'art. 4 del presente decreto, devono essere sottoposti, dal Comitato di attuazione, all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Solo dopo l'approvazione i piani divengono esecutivi.

 

          Art. 3.

     Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed in quello iniziale previsto dall'art. 4 del presente decreto, il Comitato di attuazione deve indicare gli enti, le aziende e cooperative, incaricati delle costruzioni, e, per ciascuno di essi, il numero degli alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni.

     Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la Gestione "Ina-Casa", ovvero indicando altri enti cui dovranno essere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, delle aziende o cooperative escluse.

 

          Art. 4.

     Per la prima attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è predisposto un piano iniziale di costruzione di immediata esecuzione, rispettando il criterio di riparto delle costruzioni stesse previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge predetta.

     All'esecuzione del piano di cui al comma precedente si provvede con la prima annualità di 15 miliardi di lire afferenti all'esercizio 1948-49 da versarsi dallo Stato alla Gestione, nonchè con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori inerenti al periodo sopraindicato.

     La Gestione curerà, compatibilmente con le esigenze tecniche e con l'andamento stagionale, di incrementare i lavori, laddove l'attività edilizia privata subisca un rallentamento.

 

          Art. 5.

     Ai fini della predisposizione del piano generale previsto dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facoltà di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè agli Istituti per le case popolari, all'I.N.C.I.S., e a tutti gli altri Enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione.

     Il Comitato ha altresì facoltà di richiedere all'Istituto centrale di statistica e ai Servizi statistici delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e degli Enti pubblici dati statistici sulla occupazione operaia, sull'indice di affollamento in ogni Comune e sull'entità delle distruzioni belliche, nonchè tutte quelle altre notizie relative al mercato delle abitazioni, al valore e alla disponibilità delle aree edificabili, allo stato dell'urbanesimo e alle necessità della popolazione lavoratrice.

     Il Comitato di attuazione ha facoltà di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case.

 

          Art. 6.

     L'assegnazione della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione nonchè alle aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente è fatta dal Consiglio direttivo previo esame dei progetti di costruzione.

     I capitolati di appalto dovranno uniformarsi a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attività degli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti o quegli altri cui essi intendano riferirsi semprechè riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo.

     Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto il Consiglio direttivo dovrà fissare in modo preciso e tassativo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi più gravi di inosservanza del contratto, nonchè le penalità per i ritardi nella esecuzione dei lavori.

 

          Art. 7.

     La gestione dei lavori spetta agli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, che ne rispondono a tutti gli effetti verso la Gestione "Ina-Casa".

     La vigilanza sui lavori, nonchè i collaudi dei lavori stessi, spettano alla Gestione "Ina-Casa", che a tal fine si potrà avvalere di professionisti di fiducia del Consiglio direttivo.

     Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente delle relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori.

     Sulla base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, il Consiglio direttivo dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti assegnatari, nei termini fissati dalle singole convenzioni.

     Spetta al Comitato di attuazione la vigilanza generale sul regolare e progressivo svolgimento dei piani di costruzione predisposti. A tal fine esso potrà avvalersi di professionisti di propria fiducia.

     I professionisti di fiducia saranno compensati in base a tariffe previamente determinate.

 

          Art. 8.

     Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con le disponibilità delle aree edificabili e con la esigenza della limitazione dei costi, si avrà cura di distribuire gli edifici nei vari quartieri o rioni.

 

          Art. 9.

     L'autorizzazione alle aziende o cooperative a costruire direttamente potrà essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati e dalle stesse dovuti per i dipendenti della azienda o per i lavoratori soci della cooperativa.

     La somma che le singole aziende o cooperative possono essere autorizzate ad impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla Gestione "Ina-Casa" nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1956:

     a) importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative autorizzate;

     b) importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dalle aziende presso le quali i lavoratori di cui alla lettera a) prestano la loro opera;

     c) importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b);

     d) importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell'art. 22 della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1956.

     La somma complessiva da impiegare nelle costruzioni è calcolata, tenendo conto, ai fini del calcolo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.

 

          Art. 10.

     Per le aziende o cooperative che siano autorizzate a costruire alloggi per un importo inferiore a quello complessivo calcolato in base alle disposizioni contenute nel precedente articolo, il Consiglio direttivo, nel concedere la eventuale sospensione del versamento dei contributi o la riscossione diretta, determina l'ammontare dei contributi per il quale viene ammesso lo scarico a favore delle aziende o il versamento diretto alle cooperative, per ciascuna scadenza. Il Consiglio direttivo determina tale ammontare ripartendo tra le scadenze contributive l'importo complessivo del programma autorizzato.

     Le aziende autorizzate alla costruzione diretta ed alla sospensione totale o parziale del versamento dei contributi sono obbligate a presentare alla Gestione "Ina-Casa", allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti, pena l'immediata decadenza dalla sospensione dei versamenti.

     Qualora dall'esame degli stati di avanzamento dei lavori non risulti che le costruzioni vengano eseguite nel tempo e con l'impiego di fondi previsti per il corrispondente periodo nel programma autorizzato, il Consiglio direttivo può revocare l'autorizzazione, eventualmente già concessa, della sospensione del versamento dei contributi.

 

          Art. 11.

     Nel caso in cui è stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, le aziende e le cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 del presente decreto.

     Qualora non sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la Gestione "Ina-Casa" corrisponde, alla fine di ogni semestre:

     a) limitatamente alle quote di cui è stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori;

     b) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 5, lettera a), della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     c) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Qualora sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative, la corresponsione da parte della Gestione "Ina-Casa" dei contributi di cui al precedente comma sarà limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a scarico delle aziende o alla riscossione diretta da parte delle cooperative.

     La Gestione "Ina-Casa" può trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente art. 10, dei contributi dovuti dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva in ogni caso l'applicazione delle penalità di legge.

     Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la Gestione "Ina-Casa" e le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dalle aziende o cooperative per le costruzioni, dei contributi effettivamente dovuti dai lavoratori e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla Gestione "Ina-Casa" ai sensi del secondo comma, lettere b) e c).

     Le aziende restano obbligate a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, le aziende sono soggette alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

 

          Art. 12.

     Qualora le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente, non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1952, la Gestione "Ina-Casa" potrà sostituirsi alle aziende e cooperative stesse per la ultimazione delle costruzioni.

     In tal caso il regolamento dei conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione.

     Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano state autorizzate le aziende o cooperative, per le quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni già effettuate alla data della sostituzione.

 

Capo II

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

 

          Art. 13.

     Possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che:

     a) abbiano versato almeno una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     b) prestino abitualmente la loro opera nella circoscrizione della zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni;

     c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa.

     Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

     Il numero dei vani per il quale è ammessa la prenotazione di un alloggio con promessa di vendita o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

     Gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda i datori di lavoro presso i quali hanno prestato la loro opera posteriormente alla data del 31 marzo 1949.

     Il lavoratore che abbia già ottenuto dalla Gestione "Ina-Casa" l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia effettuata la cessione ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 17, comma secondo, della legge stessa, non può concorrere all'assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.

 

          Art. 14.

     La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita che in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.

     La Commissione provinciale è composta:

     1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;

     2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;

     3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;

     4) da un rappresentante della gestione I.N.A.-Casa;

     5) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

     6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali [1] .

     In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente [2] .

     In caso di parità di voti prevale il voto del presidente [3] .

     Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi [4] .

     Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia [5] .

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 15.

     Ai fini della predisposizione della graduatoria per la assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguano le costruzioni in base al piano fissato dal Comitato di attuazione, sono suddivise nelle due categorie previste dall'art. 10, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per ciascuna categoria è effettuata una ulteriore suddivisione fra le domande di assegnazione con promessa di vendita e quelle di assegnazione in locazione.

     Per le domande di assegnazione presentate da dipendenti di aziende o soci di cooperative autorizzate alla costruzione diretta, la Commissione provinciale predispone specifiche graduatorie per le costruzioni eseguite da ciascuna azienda o cooperativa.

     I dipendenti delle aziende e i soci delle cooperative autorizzate alla costruzione diretta sono esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione "Ina-Casa". Tale esclusione sarà proporzionalmente limitata nel tempo per i dipendenti o soci di aziende o cooperative autorizzate alla costruzione per un importo inferiore a quello massimo indicato nell'art. 9 del presente decreto.

 

          Art. 16.

     La Commissione provinciale ha facoltà di eseguire tutte le indagini che ritenga opportune per l'accertamento dei requisiti di ammissione e dei titoli preferenziali.

     Uguale facoltà spetta alla Gestione "Ina-Casa".

     L'accertamento del periodo contributivo potrà essere richiesto dalla Commissione provinciale alla Gestione "Ina-Casa", la quale procederà ai necessari controlli avvalendosi degli organi preposti alla riscossione dei contributi relativamente ai dipendenti dei datori di lavoro privati e richiedendo le necessarie notizie alle pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici per i rispettivi dipendenti.

 

          Art. 17.

     La graduatoria è formata sulla base delle classi e dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che saranno stabiliti nel regolamento.

     Essa deve essere pubblicata con la indicazione della classe e del punteggio, nel Foglio annunzi legali della provincia.

     Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla Commissione provinciale prevista dal precedente art. 14, che provvede in via definitiva nel termine di un mese.

     In difetto di opposizione, la graduatoria diventa definitiva e di ciò è data notizia sempre sul Foglio degli annunzi legali. Anche la decisione sulle opposizioni è pubblicata nello stesso modo.

     Le opposizioni si intendono respinte, qualora la Commissione non decida entro il termine di un mese di cui al terzo comma del presente articolo.

 

          Art. 18.

     Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalla Commissione provinciale, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località.

     La sospensione, prima dell'immissione in possesso, del pagamento delle rate provvisorie previste dal terzo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, equivale a rinuncia alla prenotazione.

 

          Art. 19.

     Qualora al momento dell'assegnazione dell'alloggio la Gestione "Ina-Casa" accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda questa sarà collocata nella graduatoria nella posizione che le compete. Qualora lo spostamento determini la perdita del diritto all'assegnazione, vi subentra il primo dei lavoratori esclusi dall'assegnazione stessa.

     Allo stesso modo si procede qualora l'assegnatario di un alloggio vi rinunci o decada prima dell'assegnazione.

     Nei casi previsti dai precedenti comma, qualora trattisi di assegnazione con promessa di vendita, al lavoratore che perda il diritto all'assegnazione o vi rinunci viene rimborsato quanto sia stato da lui versato, alla Gestione "Ina-Casa", per la prenotazione dell'alloggio.

     Il subentrante, oltre ad assumersi l'onere dei versamenti che si maturano successivamente, deve reintegrare la Gestione della somma rimborsata. La somma da reintegrare può essere suddivisa in quote eguali da versarsi in un periodo di tempo pari a quello nel quale la somma stessa fu corrisposta alla Gestione dal precedente assegnatario.

 

          Art. 20.

     La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo un anno di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro lavoratore che, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 13 del presente decreto, da comprovarsi con i documenti all'uopo richiesti dalla Gestione "Ina-Casa".

     Il lavoratore, che intende cedere l'alloggio assegnatogli, deve inoltrare al presidente del Consiglio direttivo domanda sottoscritta anche dal cessionario designato.

     La Gestione "Ina-Casa" decide in merito, previa verifica delle condizioni richieste. All'atto di cessione interviene la Gestione "Ina-Casa".

     Nei confronti della Gestione "Ina-Casa" il cessionario subentra in tutti i diritti ed i doveri del cedente.

 

          Art. 21.

     Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o provveduto al riscatto anticipato previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 medesimo, non può locarlo neanche parzialmente ad altri, salvo che per riconosciuti motivi di necessità non sia stato a ciò espressamente autorizzato dalla Gestione "Ina-Casa".

     Per gli alloggi assegnati in locazione, non è ammesso il subaffitto neanche limitato a parte dei vani che li compongono.

     Sia per gli alloggi assegnati con promessa di vendita che per quelli assegnati in locazione, è proibito l'uso diverso da quello di abitazione. E' consentito, tuttavia, l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare.

     La trasgressione ai divieti di cui ai comma precedenti comporta la decadenza dal diritto all'alloggio. In tal caso, per gli assegnatari di alloggi con promessa di vendita, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

 

Capo III

AMMINISTRAZIONE DEGLI ALLOGGI

 

          Art. 22.

     La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è stabilita forfetariamente, per tutte le annualità del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della Gestione "Ina-Casa".

     L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e della quota di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1% di cui all'articolo 22 della legge sopracitata.

     La suddetta quota di spese generali non è comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti ai singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale è tenuto a rimborsarli alla Gestione "Ina-Casa".

 

          Art. 23.

     La Gestione "Ina-Casa" conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprietà di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.

     Per l'amministrazione di detti immobili la Gestione "Ina-Casa" stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare un proprio rappresentante responsabile nei confronti della Gestione stessa.

     Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e modalità per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che non siano a carico dei singoli alloggi, nonchè delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed all'amministrazione da parte della Gestione "Ina-Casa".

 

          Art. 24.

     Per la fissazione degli oneri degli assegnatari con promessa di vendita o in locazione degli alloggi costruiti direttamente dalle aziende o cooperative e per la determinazione delle modalità inerenti all'amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano, salvo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le stesse norme stabilite dalla Gestione "Ina-Casa" per tutti gli altri alloggi.

     Il Comitato misto previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali metà rappresentanti dell'azienda e metà rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi.

     Il Comitato misto a maggioranza può delegare l'amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.

 

          Art. 25.

     La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, viene inviata dalla Gestione "Ina-Casa" a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle rate scadute il Consiglio direttivo, ove trattisi di morosità determinata da assenza dal lavoro per disoccupazione involontaria o invalidità temporanea dell'assegnatario, ha facoltà di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni.

     Il Consiglio direttivo, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, emette la dichiarazione di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge predetta. Il Consiglio direttivo provvede altresì ad emettere tale dichiarazione qualora l'assegnatario, cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi inerenti alla dilazione stessa.

     Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

 

Capo IV

FINANZIAMENTO DEI PIANI DI COSTRUZIONE

 

          Art. 26.

     Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le società di fatto, per l'esercizio delle seguenti attività, anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici o privati comprese quelle di carattere professionale, assistenziale, culturale o ricreativo; le attività intermediarie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; le attività bancarie od assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attività ausiliarie di quelle predette.

     Sono altresì soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro ente pubblico, nonchè tutti coloro che prestino comunque la loro opera alle dipendenze dei predetti enti.

     Non sono soggetti all'obbligo contributivo i ricoverati in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste.

     Sono esclusi dal campo di applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, i lavoratori agricoli nonchè i portieri e le persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari.

     I privati e gli enti pubblici datori di lavoro sono soggetti al pagamento del contributo dovuto in proprio, pari all'1,20% delle retribuzioni corrisposte a tutti i propri dipendenti, compresi quelli esenti o esclusi a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in conformità degli obblighi stabiliti dal precedente art. 5 della legge stessa.

 

          Art. 27.

     I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro.

     La facoltà di rinuncia alla esclusione dall'obbligo contributivo spetta anche ai lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e ai lavoratori stagionali, contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Per le indicate categorie di lavoratori di cui al precedente comma, la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicabile, quando siano essi comunque occupati in lavori diversi da quelli contemplati ai fini della esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

 

          Art. 28.

     Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.

 

          Art. 29.

     Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, si sia ridotta in modo permanente, per infermità di corpo o di mente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.

 

          Art. 30.

     Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, salve le eccezioni previste per determinati elementi della retribuzione dell'art. 5 citato.

     Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

 

          Art. 31.

     Quando la retribuzione venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

 

          Art. 32.

     Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla Gestione "Ina-Casa", valgono anche per la determinazione di questi.

 

          Art. 33.

     Il versamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7, terzo comma, dovrà essere effettuato dai privati e dagli enti pubblici datori di lavoro contestualmente mediante l'applicazione di un unico contributo percentuale sulla retribuzione presa a base per la commisurazione dei contributi assicurativi.

     A tal fine, ove la retribuzione predetta sia diversa da quella calcolata ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del presente decreto, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettere b) e c) dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate, per ciascun settore o categoria, in aliquote che, applicate su tale diversa base, assicurino un eguale gettito contributivo.

     Allo stesso fine, ove i contributi previdenziali siano riferiti ad apposite tabelle di retribuzioni convenzionali, le aliquote contributive, come sopra stabilite, saranno commisurate alle retribuzioni indicate in dette tabelle.

     Infine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettera b), dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate in aliquote che, applicate esclusivamente sull'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione e dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, assicurino un uguale gettito contributivo.

 

          Art. 34.

     Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese.

     L'annualità relativa all'esercizio finanziario 1948-49 sarà versata entro il 31 luglio 1949.

     Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla Gestione "Ina-Casa" presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso d'interesse sarà fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 35.

     Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'"Ina-Casa" comunica al Ministero del tesoro:

     a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30% di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20% sul costo effettivo degli alloggi di cui all'art. 22 della legge stessa.

     Entro un anno dalla scadenza del settennio di cui al primo comma dell'art. 5 della legge suddetta, si provvede fra la Gestione "Ina-Casa" e il Ministero del tesoro alle operazioni relative al conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 25 nella legge stessa.

     Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualità residue dovute nel periodo successivo al settennio.

 

          Art. 36.

     La emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è deliberata dal Comitato di attuazione su proposta del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa".

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 37.

     I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del Comitato stesso in Roma, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre.

     Il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati entra novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

     Il ricorso deve contenere la data di invio, la indicazione del provvedimento impugnato, i motivi della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e la indicazione del suo domicilio.

     Il ricorso deve essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

          Art. 38.

     Il bilancio annuale della Gestione "Ina-Casa" è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori dei conti, perchè questo provveda agli adempimenti di istituto e predisponga la propria relazione.

     Il bilancio è rimesso dal presidente del Consiglio direttivo, entro il 15 ottobre successivo, al Comitato di attuazione, il quale provvede, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, entro il 30 ottobre, a presentarlo, con la relazione del Collegio dei revisori dei conti e con la propria, al Ministro per il tesoro e al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 39.

     Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e che la Gestione "Ina-Casa" deliberi di dover gestire direttamente, la Gestione stessa provvede all'assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa con quello per il tesoro.

 

          Art. 40.

     Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal presente decreto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.


[1] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 2 agosto 1952, n. 1084.

[2] Comma inserito dall'art. unico della L. 2 agosto 1952, n. 1084.

[3] Comma inserito dall'art. unico della L. 2 agosto 1952, n. 1084.

[4] Comma inserito dall'art. unico della L. 2 agosto 1952, n. 1084.

[5] Comma inserito dall'art. unico della L. 2 agosto 1952, n. 1084.