§ 55.2.7 – L. 12 agosto 1977, n. 675.
Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:12/08/1977
Numero:675


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [4]
Art. 5.      I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della L. 25 luglio [...]
Art. 6.      Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di [...]
Art. 7.      I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma, dell'articolo 4, non possono esser concessi per un ammontare superiore al trenta per cento del costo globale preventivo del progetto [...]
Art. 8.      Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul «Fondo speciale per la ricerca applicata», previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, [...]
Art. 11.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi [...]
Art. 12.      Il Ministro per le partecipazioni statali sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a [...]
Art. 13.      E' costituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dal Presidente delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, [...]
Art. 14.      E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziate, di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi [...]
Art. 15.      Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI S.p.a.
Art. 16.      Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati [...]
Art. 17.      Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, il titolo I, articolo 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, [...]
Art. 18.      La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base [...]
Art. 19.      Ai consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese industriali ed artigiane di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, ed ai consorzi di cooperative di cui [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle [...]
Art. 22.      E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge
Art. 23.      La commissione di cui al precedente articolo può avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a [...]
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.      E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale [...]
Art. 27.      I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di [...]
Art. 28.      E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un «Fondo per la mobilità della manodopera», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 [...]
Art. 29.      Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese
Art. 30.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, di cui lire 750 miliardi [...]


§ 55.2.7 – L. 12 agosto 1977, n. 675.

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(G.U. 7 settembre 1977, n. 243).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo- alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

     Il CIPI provvede:

     a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

     b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

     c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;

     d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione, nonché un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

     e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del «Fondo speciale per la ricerca applicata», anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

     f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

     Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

     Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonché delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

     Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

     a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

     b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

     c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazione locale ed alla situazione produttiva del settore;

     d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:

     1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28;

     2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:

     1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b), e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;

     2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.

     Il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, determina le direttive per l'attività della Gepi S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

     In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente articolo 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

     Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento.

 

     Art. 3. [2]

     E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9, L. 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.

     Il «Fondo» è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2.

     Ai fini della presente legge si intendono:

     a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;

     b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

     Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del «Fondo», di cui al primo comma del presente articolo, è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

     Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35 per cento alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

     Le agevolazioni finanziarie previste dalla lettera a), b) e c) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale 60 per cento per i progetti di ristrutturazione fino a 2 miliardi, 50 per cento per tutti gli altri progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione.

     Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del «Fondo» di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

     Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma secondo, punto c).

     Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonché a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.

     Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti costituiti dai progetti di nuovi impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonché i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui fondatamente si prevede l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti, gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13 [3].

     Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera b) nel precedente terzo comma, si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente ottavo comma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente primo comma i meccanismi di agevolazione di cui all'art. 10 della L. 2 maggio 1976, n. 183 e all'art. 12 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

     Le imprese di cui al precedente decimo comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli persistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

     Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

     Il limite dimensionale relativo al capitale sociale di cui al precedente decimo comma è aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

     Il «Fondo» è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

     Le disponibilità del «Fondo» affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

     I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato.

     Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

 

     Art. 4. [4]

     Con le disponibilità del «Fondo», nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

     a) mutui agevolati;

     b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

     c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;

     d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della presente legge;

     e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

     Al «Fondo» fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

     Gli impegni sul «Fondo» di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

     Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo F comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

     Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge.

     [Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ne dà comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'art. 13. Al comitato sono inviati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti] [5].

     [Il comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonché dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo art. 16, secondo comma] [6].

     [Ai membri del comitato tecnico sarà corrisposto un compenso mensile pro capite non superiore a lire 100.000, oltre il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al quarto comma dell'art. 16] [7].

     [Al fine di coordinare l'opera degli esperti di cui al secondo comma dell'art. 16 possono costituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e viaggio da corrispondere al personale facente parte dei predetti gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui al quarto comma dell'art. 16] [8].

     Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

     A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme aventi valore di legge per il controllo, dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del «Fondo» di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

     a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136;

     b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

     c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;

     d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.

     La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.

 

     Art. 5.

     I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane. Le operazioni di risconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilità di cui alla lettera a) del punto 1) del successivo art. 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

     Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalità previste dalla L. 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che è elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni.

     La garanzia prevista dalla L. 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al cento per cento della perdita finale.

     Qualora i progetti delle imprese artigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni di misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera b) del primo comma del precedente art. 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente art. 3. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'art. 8.

     La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a inviare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alla regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il comitato di cui al sesto comma del precedente art. 4 e la regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il comitato stesso o la regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformità di pareri la concessione dei contributi è deliberata dal CIPI.

     La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto;

     la situazione patrimoniale dell'impresa; i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditività lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttività; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa: l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.

     Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può richiedere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria.

     Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione sono altresì trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che può esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

     La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 4, nonché dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro [9].

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per il tesoro stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonché di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

     Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

 

     Art. 7.

     I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma, dell'articolo 4, non possono esser concessi per un ammontare superiore al trenta per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito a medio termine e sono concessi ed erogati per un ammontare non superiore alla somma tra il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito a medio termine più l'aumento di capitale proprio dell'impresa effettuato a pagamento.

     La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere a) e c) del primo comma del precedente articolo 4, non può superare i limiti di cui al sesto comma del precedente articolo 3.

     Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma, dell'articolo 4, della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari al trenta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al quaranta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nei territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; al sessanta per cento nel rimanente territorio nazionale.

     Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a), primo comma, dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

     La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 - comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative - le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

     Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di quindici anni.

     Sui mutui erogati dal «Fondo» non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.

     Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma, dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

     Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento per un importo non eccedente il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal terzo comma del presente articolo, a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il CIPI concede, con la stessa deliberazione con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse ordinario.

 

     Art. 8.

     Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.

     I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

 

     Art. 9. [10].

 

     Art. 10.

     Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul «Fondo speciale per la ricerca applicata», previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2, della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. E' abrogata la lettera d) dell'articolo 4, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

     I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale è riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.

     La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

     In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

     Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.

     Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.

     Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.

     Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie del «Fondo» di cui al primo comma del presente articolo, nonché degli stanziamenti in cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonché alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

     Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

 

     Art. 11.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi valore di legge al fine di disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali su temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti all'articolo 2 della presente legge. Gli oneri relativi alla realizzazione dei contratti di ricerca sono posti a carico degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29.

     Il contratto di ricerca dovrà, per quanto possibile, consentire alla controparte industriale la scelta fra le soluzioni tecniche più opportune per il conseguimento degli obiettivi prefissi.

 

     Art. 12.

     Il Ministro per le partecipazioni statali sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.

     I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare partitamente l'entità degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

     Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alia data dell'entrata in vigore della presente legge.

     I programmi di cui ai precedenti commi devono altresì indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.

     I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonché all'ampliamento, all'ammodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

     Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrate dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.

     In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

     Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e il Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.

     Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.

 

     Art. 13.

     E' costituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dal Presidente delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del «Fondo» di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.

     Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla Commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali la Commissione può esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.

     Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla Commissione:

     i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;

     copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;

     relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale di nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.

     A richiesta della Commissione il Ministro per le partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

     Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del «Fondo» di cui all'articolo 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 14.

     E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziate, di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.

 

     Art. 15.

     Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI S.p.a.:

     a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184;

     b) effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, numero 1523, nonché nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

     Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI previsti dal successivo articolo 29, per gli anni 1978 e 1979, è riservato per gli interventi di cui alla precedente lettera b) non ancora decisi al momento dell'approvazione della presente legge.

     La GEPI S.p.a. comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.

 

     Art. 16.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, nonché per gli altri compiti previsti dalla legge. Può altresì richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad orientamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di trentacinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

     Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue [11].

     Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente articolo 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del «Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale», fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 [12].

 

     Art. 17.

     Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, il titolo I, articolo 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 247.

     Sono trasferite al «Fondo» di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni.

     La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101; e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.

     In relazione ai versamenti che, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, dovranno essere effettuati dall'IMI, a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

     I piani per i quali i comitati di cui all'art. 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati a modifica dell'articolo 14 della legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro. La garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, e loro successive modificazioni e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le provvidenze già previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di cinquecento dipendenti.

     Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente primo comma, già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi e nei limiti del precedente secondo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle citate leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.

 

     Art. 18.

     La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974 [13].

     La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quanto dovute o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del «Fondo» di cui all'articolo 3, che verserà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica.

 

     Art. 19.

     Ai consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese industriali ed artigiane di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377, ed ai consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine può essere concesso un contributo sulle disponibilità del «Fondo» di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

     Ai consorzi e alle cooperative di cui al precedente comma possono partecipare o fornire assistenza finanziaria le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale.

     Per accedere ai contributi di cui al primo comma, gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 13 e approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma del presente articolo, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 597, e dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

     Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, numero 1523, consorzi e società consortili di cooperative rientranti tra quelli previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 374, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

     Detto programma determinerà i criteri, le modalità e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilità del Fondo di cui al precedente articolo 3 nonché le modalità di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma ed i consorzi e le società consortili.

 

     Art. 20. [14]

     [E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il «Fondo centrale di garanzia» per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'articolo 2, lettera f) della presente legge [15].

     La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate [16].

     La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonché a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti [17].

     I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del «Fondo» sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare [18].

     La dotazione del «Fondo» è costituita:

     a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;

     b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

     c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

     d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del «Fondo» di cui al precedente articolo 3.

     Al «Fondo» si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601.]

 

     Art. 21.

     Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975, n. 164.

     Il trattamento previsto dalla disposizioni di cui al comma precedente è assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed è emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.

     Il periodo di godimento del trattamento di Cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.

     La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera b) può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1° luglio 1976.

     (Omissis) [19].

     (Omissis) [20].

 

     Art. 22.

     E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.

     La commissione è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta da tre rappresentanti della regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL.

     La commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.

     Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

     Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'art. 8, punto 23) e dell'art. 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'art. 16, terzo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

     Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

 

     Art. 23.

     La commissione di cui al precedente articolo può avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve i seguenti compiti:

     a) accerta, al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;

     b) propone programmi di attività e di interventi a livello regionale, a sostegno della mobilità, dei trasferimenti della mano d'opera della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio- economico;

     c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilità della mano d'opera di cui all'articolo 28.

 

          Art. 24. [21].

 

     Art. 25. [22].

 

     Art. 26.

     E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

     Tale commissione è composta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della manodopera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale, dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro, o da loro rappresentanti, nonché da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1.

     Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della manodopera nell'ambito interregionale.

     La commissione centrale per la mobilità della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e delle commissioni regionali.

 

     Art. 27.

     I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 26 e regionale di cui all'articolo 22, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

     a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;

     b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo di cui ai regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, numeri 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni.

     Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato un'attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera b), verrà corrisposta - oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i familiari a carico - un'indennità di nuova sistemazione.

 

     Art. 28.

     E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un «Fondo per la mobilità della manodopera», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 27 della presente legge.

     Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

     Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

     I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di un suo delegato.

     I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

     Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» da versare al «Fondo» di cui al primo comma.

     Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.

 

     Art. 29.

     Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

     I) conferimenti al «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale», per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

     a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 4, primo comma, lett. a), d) ed e) per le detrazioni di cui all'art. 18, in ragione di lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980;

     b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere b) e c), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

     Su proposta del CIPI, il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede, con proprio decreto alla determinazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati;

     quanto al conferimento di cui alla lettera a) per il riscontro delle operazioni;

     quanto ai conferimenti di cui alla lettera b) per la concessione del contributo in conto interessi.

     La quota da destinare agli interventi a favore delle imprese artigiane nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi non potrà essere inferiore, rispettivamente al 10 e al 20 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b).

     Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera a) può essere variata, con decreti del Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

     Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera b) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;

     II) conferimento al «Fondo speciale per la ricerca applicata» istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni:

     a) lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al primo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979;

     b) lire 200 miliardi per altre forme di intervento a carico del «Fondo speciale per la ricerca applicata» di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979;

     III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

     lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 750 miliardi.

     Il CIPI, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Il Ministro del tesoro, con propri decreti, sulla base di detta ripartizione, provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente;

     IV) aumento del capitale sociale della Società per le gestioni a partecipazioni industriali S.p.a. - GEPI.

     Il punto 4) dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     A norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano quote degli stanziamenti di cui al punto I) del presente articolo da determinarsi secondo i parametri indicati nell'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 30.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato «Conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale».

     Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata di capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli 6802 e 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 29:

     in lire 3.566 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I, II, IV;

     e in lire 4.500 miliardi, per il periodo 1977-1982, per il punto III;

     si provvede, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 7.371 miliardi, con le disponibilità del «Conto speciale» di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[7] Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 e abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[8] Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 e abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[9] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 28 novembre 1985, n. 710.

[11] L'originario terzo comma è stato così sostituito dagli attuali commi terzo e quarto per effetto dell'art. 9 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[12] L'originario terzo comma è stato così sostituito dagli attuali commi terzo e quarto per effetto dell'art. 9 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23.

[13] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936.

[14] Articolo abrogato art. 15 della L. 7 agosto 1997, n. 266, con effetto a decorrere dalla data prevista nello stesso art. 15 della L. n. 266/1997.

[15] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 12 bis del D.L. 30 gennaio 1979 n. 23.

[16] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 12 bis del D.L. 30 gennaio 1979 n. 23.

[17] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 12 bis del D.L. 30 gennaio 1979 n. 23.

[18] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 12 bis del D.L. 30 gennaio 1979 n. 23.

[19] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

[20] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

[21] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 233.

[22] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 233.