§ 58.8.24 - Legge 8 agosto 1972, n. 464.
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:08/08/1972
Numero:464


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  [5]
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 58.8.24 - Legge 8 agosto 1972, n. 464. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione

(G.U. 23 agosto 1972, n. 218)

 

     Art. 1.

     Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

     Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

     La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

     Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000. [2]

     Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco".

 

          Art. 2.

     I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

     Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni della indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

 

          Art. 3.

     I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per sé e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalità in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.

     Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le malattie.

 

          Art. 4.

     (Omissis) [3].

     Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresì il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi è confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilità eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilità di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potrà essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessità, fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno .

     E' devoluta a decorrere dal 1° gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione è prorogata fino al 31 dicembre 1975 [4] .

 

          Art. 7.

     I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

     Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.

 

          Art. 8.

     L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in ordine alla adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4.

     Spetta altresì all'ufficio regionale del lavoro individuare le necessità di collocamento presso altre aziende industriali della mano d'opera di cui al precedente articolo 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.

 

          Art. 9. [5]

 

          Art. 10.

     Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

     lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;

     lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973;

     lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;

     lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.

     Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 9 della presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[2] Importo elevato a lire 600.000 dall'art. unico della L. 13 agosto 1980, n. 427.

[3] Comma abrogato dall'art. 22 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[4] Termine prorogato al 31 dicembre 1977 dall'art. 1 del D.L. 27 dicembre 1975, n. 689 ed al 31 dicembre 1979 dall'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942.

[5] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 12 agosto 1977, n. 675.