§ 76.3.15 - Legge 7 giugno 1975, n. 227.
Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:07/06/1975
Numero:227


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, presenterà al Parlamento un piano organico pluriennale di sviluppo e [...]
Art. 2.      L'importo indicato all'art. 1 sarà destinato:
Art. 3.      Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via [...]
Art. 4.      Il programma di interventi straordinari sarà sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato interministeriale per la programmazione [...]
Art. 5.      Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa per le opere e forniture di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 2 per l'importo complessivo di lire 650 miliardi si provvederà con [...]
Art. 6.      Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui e delle anticipazioni da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione [...]
Art. 7.      Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'art. 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed [...]
Art. 8.      L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per un importo complessivo di lire 220 miliardi, di cui lire 200 miliardi per il [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


§ 76.3.15 - Legge 7 giugno 1975, n. 227.

Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonchè per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 21 giugno 1975, n. 162)

 

     Art. 1.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, presenterà al Parlamento un piano organico pluriennale di sviluppo e potenziamento dei servizi postali e di telecomunicazione, da predisporre sulla base degli indirizzi e degli obiettivi del programma economico nazionale.

     Il piano di cui al comma precedente sarà comunque presentato entro il 31 dicembre 1976.

     In attesa della presentazione del piano pluriennale l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 830 miliardi.

 

          Art. 2.

     L'importo indicato all'art. 1 sarà destinato:

     1) per lire 250 miliardi all'acquisto e all'istallazione di impianti per:

     a) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e automazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

     b) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e automazione dei servizi del bancoposta;

     c) la realizzazione del sistema informativo globale;

     d) il completamento e l'ampliamento della commutazione elettronica nelle centrali telegrafiche e trasmissione dati;

     2) per lire 400 miliardi alla realizzazione di nuovi complessi edilizi per l'allocamento degli impianti di cui all'alinea precedente nonchè delle opere edilizie aventi carattere di strumentalità con il funzionamento degli impianti stessi;

     3) per lire 180 miliardi alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 3.

     Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 830 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione, in ragione di:

     lire 50 miliardi per il 1975, di cui lire 5 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 130 miliardi per il 1976, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 120 miliardi per il 1977, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 110 miliardi per il 1978, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 110 miliardi per il 1979, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 110 miliardi per il 1980, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 100 miliardi per il 1981, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 100 miliardi per il 1982, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio.

 

          Art. 4.

     Il programma di interventi straordinari sarà sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verrà quindi approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

     Le eventuali variazioni al programma saranno approvate con le stesse modalità.

     Il programma e le eventuali variazioni sono comunicati al Parlamento prima dell'invio al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni darà comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

 

          Art. 5.

     Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa per le opere e forniture di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 2 per l'importo complessivo di lire 650 miliardi si provvederà con operazioni di credito.

     A tal fine l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, in relazione alle effettive necessità, fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 650 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

     Per il finanziamento della spesa per la costruzione degli alloggi di servizio di cui al punto 3 dello stesso art. 2 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 180 miliardi, da somministrarsi nelle misure previste per ciascun anno dal precedente art. 3.

     Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

     L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sarà effettuato in non più di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione.

     Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle anticipazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti.

 

          Art. 6.

     Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui e delle anticipazioni da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero, e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 7.

     Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'art. 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni acquisisce le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi di cui al precedente comma, anche mediante espropriazione, secondo le disposizioni dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Gli alloggi di cui al primo comma sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniformerà alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

     La concessione cesserà di avere vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal trasferimento ad altra sede.

 

          Art. 8.

     L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per un importo complessivo di lire 220 miliardi, di cui lire 200 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi "centri nodali" e lire 20 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.

     Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi comprese quelle relative al finanziamento della spesa ed al rimborso dei mutui all'uopo contratti.

     Gli stanziamenti che saranno all'uopo iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici, entro i quali dovranno essere contenuti i pagamenti annuali, sono stabiliti in ragione di:

     lire 14 miliardi per il 1975, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 28 miliardi per il 1976, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 30 miliardi per il 1977, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 30 miliardi per il 1978, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 30 miliardi per il 1979, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 30 miliardi per il 1980, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 29 miliardi per il 1981, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;

     lire 29 miliardi per il 1982, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio.

 

          Art. 9. [1]

     [In considerazione dell'urgenza delle opere di cui all'art. 2, nonchè degli uffici postali e di telecomunicazione, e dell'interesse nazionale che riveste la loro sollecita realizzazione, il giudice amministrativo, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie per la esecuzione delle opere e degli edifici suddetti, può disporre, nell'ipotesi di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, unicamente il deposito di una cauzione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rapportata al valore dell'indennità del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonchè le modalità ed i termini del deposito.

     Il giudice competente a determinare l'indennità di espropriazione può disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.]

 

          Art. 10. [2]

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 5 agosto 1988, n. 346.