§ 95.21.8 – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:29/09/1973
Numero:597


Sommario
Art. 1.  Presupposto dell'imposta.
Art. 2.  Soggetti passivi.
Art. 3.  Base imponibile.
Art. 4.  Coniugi e figli minori.
Art. 5.  Redditi prodotti in forma associata.
Art. 6.  Classificazione dei redditi.
Art. 7.  Periodo d'imposta.
Art. 8.  Determinazione del reddito complessivo.
Art. 9.  Determinazione dei redditi e delle perdite.
Art. 10.  Oneri deducibili.
Art. 11.  Determinazione dell' imposta.
Art. 12.  Redditi soggetti a tassazione separata.
Art. 13.  Determinazione dell' imposta per i redditi soggetti a tassazione separata.
Art. 14.  Indennità di fine rapporto.
Art. 15.  Detrazioni per carichi di famiglia.
Art. 16.  Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.
Art. 16 bis.  Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa.
Art. 17.  Scomputo delle ritenute d' acconto.
Art. 18.  Credito d' imposta per i redditi prodotti all' estero.
Art. 19.  Applicazione dell' imposta ai non residenti.
Art. 20.  Determinazione dell' imposta dovuta dai non residenti.
Art. 21.  Redditi fondiari.
Art. 22.  Reddito dominicale dei terreni.
Art. 23.  Imputazione del reddito dominicale.
Art. 24.  Determinazione del reddito dominicale.
Art. 25.  Variazioni del reddito dominicale.
Art. 26.  Denuncia e decorrenza delle variazioni.
Art. 27.  Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
Art. 28.  Reddito agrario.
Art. 29.  Imputazione del reddito agrario.
Art. 30.  Determinazione del reddito agrario.
Art. 31.  Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
Art. 32.  Reddito dei fabbricati.
Art. 33.  Imputazione del reddito dei fabbricati.
Art. 34.  Determinazione del reddito dei fabbricati.
Art. 35.  Variazioni del reddito dei fabbricati.
Art. 36.  Decorrenza delle variazioni del reddito.
Art. 37.  Fabbricati di nuova costruzione.
Art. 38.  Unità immobiliari non locate.
Art. 39.  Costruzioni rurali.
Art. 40.  Immobili adibiti ad attività commerciali.
Art. 41.  Reddito di capitale.
Art. 42.  Imputazione del reddito.
Art. 43.  Determinazione del reddito.
Art. 44.  Interessi e proventi computati nei redditi d' impresa.
Art. 45.  Riserve non costituite con utili.
Art. 46.  Reddito di lavoro dipendente.
Art. 47.  Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente.
Art. 48.  Determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Art. 49.  Reddito di lavoro autonomo.
Art. 50.  Determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Art. 51.  Reddito d' impresa.
Art. 52.  Determinazione del reddito.
Art. 53.  Ricavi.
Art. 54.  Plusvalenze patrimoniali.
Art. 55.  Sopravvenienze attive.
Art. 56.  Costi di acquisizione di beni e servizi.
Art. 57.  Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali.
Art. 58.  Interessi passivi.
Art. 59.  Compensi a favore dell' imprenditore e dei familiari, dei soci e degli amministratori.
Art. 60.  Oneri di utilità sociale.
Art. 61.  Altri costi e oneri.
Art. 62.  Valutazione delle rimanenze.
Art. 63.  Opere e servizi in corso di esecuzione.
Art. 64.  Valutazione dei titoli.
Art. 65.  Accantonamenti di quiescenza e previdenza.
Art. 66.  Accantonamenti per rischi su crediti.
Art. 67.  Altri accantonamenti.
Art. 68.  Ammortamento dei beni materiali.
Art. 69.  Ammortamento dei beni immateriali.
Art. 70.  Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.
Art. 71.  Ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale.
Art. 72.  Imprese minori.
Art. 72 bis.  Particolari categorie di imprese minori.
Art. 73. 
Art. 73.  Liquidazione, trasformazione e fusione.
Art. 74.  Norme generali sui componenti del reddito d' impresa.
Art. 75.  Norme generali sulle valutazioni.
Art. 76.  Redditi derivanti da operazioni speculative.
Art. 77.  Redditi derivanti da altre attività occasionali.
Art. 78.  Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente.
Art. 79.  Redditi di beni immobili situati all' estero.
Art. 80.  Altri redditi.
Art. 81.  Istituzione e decorrenza dell' imposta.
Art. 82.  Abolizione di altri tributi.
Art. 83.  Rapporti tributari in corso.
Art. 84.  Perdite di precedenti esercizi.
Art. 85.  Imposte arretrate.
Art. 86.  Redditi soggetti a tassazione separata.
Art. 87.  Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari.
Art. 88.  Redditi dei fabbricati.
Art. 88 bis.  Riferimenti legislativi ad imposte abolite.
Art. 89.  Entrata in vigore.


§ 95.21.8 – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(G.U. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Presupposto dell'imposta.

     Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

 

          Art. 2. Soggetti passivi.

     Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato [1].

     Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per più di sei mesi dell'anno, nonché i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici.

     I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

 

          Art. 3. Base imponibile.

     L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 [2].

     Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

 

          Art. 4. Coniugi e figli minori. [3]

     Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli artt. 12 e segg.:

     a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e segg. del Codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;

     b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e segg. del Codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'art. 171 del detto Codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

     c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.

 

          Art. 5. Redditi prodotti in forma associata.

     I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

     Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente.

     Ai fini delle imposte sul reddito:

     a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice;

     b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51 ;

     c) le società o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso da quelli indicati nel primo comma e prive di personalità giuridica, sono equiparate alle società semplici.

     I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del Codice civile , limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell' imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

     a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

     b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d' imposta;

     c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. [4]

 

          Art. 6. Classificazione dei redditi.

     Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

     Categoria A - Redditi fondiari;

     Categoria B - Redditi di capitale;

     Categoria C - Redditi di lavoro;

     Categoria D - Redditi d' impresa;

     Categoria E - Redditi diversi.

     I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l' oggetto della società, sono considerati redditi d' impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

 

          Art. 7. Periodo d'imposta.

     L' imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

     L' imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 12, 13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.

 

          Art. 8. Determinazione del reddito complessivo.

     Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle società o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5 .

     Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l' ammontare dei redditi la differenza, se è stata tenuta la contabilità ordinaria, può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto [5].

 

          Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite.

     I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi titoli, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

     Per la determinazione dei redditi e delle perdite, se la legge non dispone diversamente:

     a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non ancora pagati;

     b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, ovvero secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo;

     c) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti.

     Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso.

 

          Art. 10. Oneri deducibili. [6]

     Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

     a) l' imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d' imposta. Nell' ipotesi prevista dall' art. 5 , comma 1, l' imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

     b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

     c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell' art. 58 [7];

     d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico [8];

     e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell' art. 433 del Codice civile , nonché degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;

     f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

     g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell' Autorità giudiziaria;

     h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell' Autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell' art. 433 del Codice civile ;

     i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

     l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire duemilioni e cinquecentomila. La deduzione dei premi per l' assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti [9].

     In caso di riscatto dell' assicurazione nel corso del quinquennio l' impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d' acconto del dieci per cento commisurata all' ammontare complessivo dei premi riscossi e l' ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell' art. 13 ;

     l bis) le indennità ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata [10].

     Sono inoltre deducibili:

     1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 , nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d' intesa con l' Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio;

     2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l' acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 , ivi comprese le erogazioni effettuate per l' organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo;

     3) le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

     Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare [11].

     Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l' impiego delle erogazioni stesse [12].

     Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta [13].

     Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all' entrata dello Stato [14].

     Il mutamento di destinazione dei beni indicati al n. 1) senza la preventiva autorizzazione dell' Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l' esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L' Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti Uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell' imposta e dei relativi accessori [15].

     Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed l) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell' interesse dei soggetti indicati nell' art. 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste.

 

          Art. 11. Determinazione dell' imposta. [16]

     L' imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

     fino a 6 milioni di lire 12 per cento;

     oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;

     oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;

     oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;

     oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;

     oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;

     oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;

     oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;

     oltre 600 milioni di lire 62 per cento .

 

          Art. 12. Redditi soggetti a tassazione separata. [17]

     L' imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d' impresa:

     a) plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, determinate a norma dell'art. 54 ;

     b) indennità percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonché compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione [18];

     c) valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute, o aumento del valore nominale delle azioni o quote già possedute, se costituenti reddito ai sensi degli artt. 41 e 45;

     d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e d) dell' art. 47;

     e) trattamento di fine rapporto di cui all' art. 2120 del Codice civile ; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell' art. 47 , anche nell' ipotesi di cui all' art. 2122 del Codice civile , altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l' indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell' obbligo di non concorrenza ai sensi dell' art. 2125 del Codice civile [19];

     f) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia;

     g) indennità percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all' inizio del rapporto.

 

          Art. 13. Determinazione dell' imposta per i redditi soggetti a tassazione separata. [20]

     Per i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli indicati alla lettera e) dell' art. 12, l' imposta è determinata applicando all' ammontare di ciascuno di essi, al netto dell' imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l' aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all' anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dell' art. 12 , all' anno in cui sono percepiti [21].

     Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l' aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell' altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF [22].

     Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell' dell' art. 12 conseguiti dalle società indicate nell' dell' art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante.

 

          Art. 14. Indennità di fine rapporto. [23]

     Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell' art. 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all' anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L' imposta si applica con l' aliquota, con riferimento all' anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all' importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

     Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell' art. 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l' aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l' aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma.

     Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell' aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell' eccedenza.

     Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell' art. 12 l' imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all' atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti l' imposta si applica, salvo conguaglio all' atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme di cui al secondo comma l' imposta si applica, salvo conguaglio all' atto della liquidazione definitiva, con l' aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF.

 

          Art. 15. Detrazioni per carichi di famiglia. [24]

     Dall' imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

     1) lire 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato [25];

     2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

     L. 48.000 per un figlio;

     L. 96.000 per due figli;

     L. 144.000 per tre figli;

     L. 192.000 per quattro figli;

     L. 240.000 per cinque figli;

     L. 288.000 per sei figli;

     L. 336.000 per sette figli;

     L. 384.000 per otto figli;

     L. 48.000 per ogni altro figlio; [26]

     3) lire 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell' art. 433 del Codice civile , tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell' Autorità giudiziaria. [27]

     La detrazione per i figli prevista al n. 2) del comma precedente spetta in misura doppia:

     a) se il contribuente è coniugato con l' altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;

     b) se l' altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

     c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l' altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

     d) per i figli naturali non riconosciuti dall' altro genitore;

     e) per i figli naturali riconosciuti anche dall' altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

     f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. [28]

     Se l' altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al n. 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96.000 [29].

     Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a lire 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l' attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

     Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

     Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall' imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a lire 2.000.000. Non si tiene conto:

     a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

     b) delle pensioni sociali;

     c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

     d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell' interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

     e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

     f) dell' assegno annesso alla medaglia d' oro al valore militare.

 

          Art. 16. Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente. [30]

     Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall' imposta lorda di lire 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno [31].

     Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell' anno, di lire 156.000. Se l' ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l' ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell' importo risultante dall' applicazione dell' imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

     Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell' art. 15 e fino alla concorrenza dell' imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

 

          Art. 16 bis. Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. [32]

     Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all' art. 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all' articolo precedente, di lire 150.000 se l' ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell' art. 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell' art. 72 bis. Se l' ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa è superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l' ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell' importo risultante dall' applicazione dell' imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni [33].

     La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell' art. 15 e fino alla concorrenza dell' imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

 

          Art. 17. Scomputo delle ritenute d' acconto.

     Dall' imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d' acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.

     Se l' ammontare delle ritenute è superiore a quello dell' imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell' eccedenza.

 

          Art. 18. Credito d' imposta per i redditi prodotti all' estero.

     Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all' estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall' imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d' imposta o l' esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d' imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all' estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d' imposta né l' esenzione, la detrazione è ammessa fino a concorrenza del 90 per cento della detta quota per i redditi d' impresa e fino a concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi [34].

     Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

     La detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa all' anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva. Se l' imposta dovuta in Italia, per l' anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell' eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall' imposta dovuta per l' anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se sia già decorso il termine per l' accertamento la detrazione è limitata alla quota dell' imposta estera proporzionale all' ammontare del reddito prodotto all' estero acquisito a tassazione in Italia. Se l' ammontare detraibile è superiore a quello dell' imposta liquidata per l' anno per il quale compete la detrazione, il contribuente ha diritto al rimborso dell' eccedenza.

 

          Art. 19. Applicazione dell' imposta ai non residenti.

     Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell' applicazione dell' imposta nei confronti dei non residenti:

     1) i redditi fondiari;

     2) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ;

     3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato o prestato all' estero nell' interesse dello Stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 47;

     4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

     5) i redditi d' impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

     6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovino nel territorio stesso;

     7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell' art. 12 percepite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello Stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello Stato;

     8) i redditi delle società o associazioni di cui all' art. 5 imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo;

     9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai nn. 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l' utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell' ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonché per l' uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili [35];

     10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di società a responsabilità limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l' influenza dominante di cui all' art. 2359, primo comma, n. 2), del Codice civile [36].

     Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell' art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo [37].

 

          Art. 20. Determinazione dell' imposta dovuta dai non residenti.

     Nei confronti dei non residenti l' imposta si applica sul reddito complessivo o separatamente sui singoli redditi a norma degli articoli precedenti, salvo il disposto dei seguenti commi.

     Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e al secondo comma dell' art. 10.

     Le detrazioni dall' imposta per carichi di famiglia non competono [38].

 

TITOLO II

Redditi fondiari

 

          Art. 21. Redditi fondiari.

     Per i redditi fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.

     I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

 

          Art. 22. Reddito dominicale dei terreni.

     Il reddito dominicale è quello che deriva dal possesso, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all' esercizio di specifiche attività commerciali.

 

          Art. 23. Imputazione del reddito dominicale.

     Il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d' imposta in cui si è verificato il possesso.

     Nei casi di contitolarità del diritto reale sul terreno e di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

     Si presumono possessori del terreno i soggetti che risultano tali dal catasto dei terreni al 31 agosto.

     Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore del terreno, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli è stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del suo possesso nel periodo d' imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.

 

          Art. 24. Determinazione del reddito dominicale.

     Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l' esercizio delle attività agricole di cui al successivo art. 28, ed è determinato mediante l' applicazione delle tariffe d' estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere di difesa, bonifica e scolo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.

     Le tariffe d' estimo e le deduzioni sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l' esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonché nell' organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.

     La revisione è disposta con decreto del Ministro per le finanze, su parere conforme della Commissione censuaria centrale, e può essere effettuata, d' ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi. Prima di procedervi gli Uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

     Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall' anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni.

 

          Art. 25. Variazioni del reddito dominicale.

     Danno luogo a variazioni del reddito in aumento:

     a) il miglioramento della qualità di coltura o della classe del terreno;

     b) il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di spese già gravanti sui possessori per l' irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo.

     Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione:

     a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;

     b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;

     c) il passaggio a carico dei possessori di spese già gravanti sullo Stato o su altri enti pubblici per l' irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo.

     Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.

     Le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale.

     Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro per le finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d' ufficio e in ogni caso su conforme parere della Commissione censuaria centrale, l' istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.

 

          Art. 26. Denuncia e decorrenza delle variazioni.

     Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dell' art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all' Ufficio Tecnico Erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

     Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell' art. 25 e hanno effetto da tale anno.

     Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall' anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell' art. 25 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell' anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall' anno in cui è stata presentata.

     Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell' art. 25 hanno effetto dall' anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 27. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.

     Se un fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un' intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore, per il periodo d' imposta nel quale si è chiusa l' annata agraria, soltanto nella misura del trenta per cento.

     In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d' estimo, il reddito dominicale non concorre a formare il reddito complessivo dell' anno in cui si è verificata la perdita. L' evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell' inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all' Ufficio tecnico erariale, che provvede all' accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura, e la trasmette all' Ufficio delle imposte.

     Se l' evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli Uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati, sentiti gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all' accertamento della diminuizione dei prodotti e trasmettono agli Uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi, le denunce e le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito catastale relativo a ciascuna di esse.

     Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l' una all' atra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, corsi di acqua naturali o artificiali e ferrovie eventualmente interposte.

 

          Art. 28. Reddito agrario.

     Il reddito agrario è quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione, impiegati nei limiti della potenzialità del terreno, nell' esercizio di attività agricole sui terreni di cui all' art. 22 posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto.

     Sono considerate attività agricole:

     a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

     b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno [39];

     c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell' esercizio normale dell' agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

     Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell' agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata [40].

 

          Art. 29. Imputazione del reddito agrario.

     Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d' imposta in cui si è verificato il possesso. Se il terreno è dato in affitto, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell' affittuario, anziché quello del possessore, a partire dal periodo d' imposta successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.

     In caso di conduzione associata, salvo il disposto dell' art. 5, il possessore del terreno o l' affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l' indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. E' fatto in ogni caso salvo l' accertamento dell' effettiva ripartizione da parte dell' Ufficio.

     Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell' art. 23.

 

          Art. 30. Determinazione del reddito agrario.

     Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione ed è determinato mediante l' applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

     Le tariffe d' estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell' art. 24. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

     Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli artt. 25 e 26 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all' art. 26 possono essere presentate anche dall' affittuario o da uno degli associati.

 

          Art. 31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.

     Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell' art. 27 il reddito agrario dei fondi rustici di cui all' ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell' affittuario.

 

          Art. 32. Reddito dei fabbricati.

     Il reddito dei fabbricati è quello derivante dal possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.

     Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

     Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, né quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.

 

          Art. 33. Imputazione del reddito dei fabbricati.

     Il reddito dei fabbricati concorre a formare il reddito complessivo del possessore del fabbricato per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

     Nei casi di contitolarità del reddito reale sul fabbricato e di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

     Si presume possessore del fabbricato il soggetto che risulta tale dal catasto edilizio urbano al 31 agosto.

     Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore del fabbricato, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli è stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito del fabbricato concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso nel periodo d' imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.

 

          Art. 34. Determinazione del reddito dei fabbricati.

     Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario, al netto delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita, ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana. Il reddito medio ordinario è determinato, secondo le norme della legge catastale, mediante l' applicazione delle tariffe di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

     Le tariffe d' estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l' esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro per le finanze su parere conforme della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli Uffici Tecnici Erariali devono sentire i comuni interessati.

     Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall' anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall' anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.

     Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato, fino all' iscrizione, comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.

 

          Art. 35. Variazioni del reddito dei fabbricati.

     Le unità immobiliari urbane sono iscritte in catasto, secondo le norme della legge catastale, in base alla destinazione ordinaria e permanente e alle caratteristiche che hanno all' atto del classamento.

     Quando per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare, ridotto del venticinque per cento, differisce dalla rendita catastale per almeno un quinto di questa, l' Ufficio Tecnico Erariale, su segnalazione dell' Ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell' unità immobiliare o della nuova determinazione del reddito dei fabbricati a destinazione speciale o particolare. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari, aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.

     Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro per le finanze, su conforme parere della Commissione censuaria centrale, dispone la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare per l' intera zona censuaria.

 

          Art. 36. Decorrenza delle variazioni del reddito.

     Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del secondo comma dell' articolo precedente hanno effetto:

     a) dal 1° gennaio dell' anno successivo al triennio, quando la revisione è stata effettuata su segnalazione dell' Ufficio delle imposte o del comune;

     b) dal 1° gennaio dell' anno in cui la domanda è stata presentata, quando la revisione è stata effettuata su domanda del contribuente.

     Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del terzo comma dell' articolo precedente hanno effetto dall' anno in cui è notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.

 

          Art. 37. Fabbricati di nuova costruzione.

     Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo a partire dal periodo d'imposta nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

 

          Art. 38. Unità immobiliari non locate.

     Quando una unità immobiliare urbana, non adibita all' uso del possessore o dei suoi familiari, rimane non locata per l' intero periodo d' imposta, il relativo reddito catastale concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto nella misura del venti per cento [41].

     La disposizione del comma precedente si applica a condizione che lo stato di non locazione sia denunciato all' Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la persistenza nella dichiarazione annuale.

 

          Art. 39. Costruzioni rurali.

     Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all' affittuario dei terreni cui servono e destinate:

     a) all' abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché delle persone di famiglia conviventi a loro carico;

     b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b dell' art. 28 e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni;

     c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

     d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell' art. 28.

 

          Art. 40. Immobili adibiti ad attività commerciali.

     I redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per l' esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore o da parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore a norma dell' art. 4, e quelli degli immobili posseduti da società in nome collettivo e in accomandita semplice, non sono considerati redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa.

 

TITOLO III

Redditi di capitale

 

          Art. 41. Reddito di capitale.

     Costituiscono reddito di capitale:

     a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definita;

     b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi e conti correnti;

     c) i redditi derivanti dalla partecipazione in società, enti, associazioni e altre organizzazioni, escluse quelle indicate nell' art. 5, nonché i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato, salvo il disposto della lettera c) dell' art. 49;

     d) gli interessi, premi e altri redditi derivanti da obbligazioni e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni;

     e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimento di danni o di penale per inadempienza contrattuale;

     f) i compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni;

     g) i premi, diversi da quelli su titoli, e le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;

     h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del Codice civile ;

     i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altra rendita o provento in misura definita derivante dall' impiego di capitale.

 

          Art. 42. Imputazione del reddito.

     I redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d' imposta in cui sono stati percepiti.

 

          Art. 43. Determinazione del reddito.

     I redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

     Per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi, nella misura stabilita dall' art. 1284 del Codice civile , salvo prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore. La presunzione non vale per le somme versate dai soci alla società in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione, sempre che la società sia regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall' art. 2200 del Codice civile e i versamenti siano fatti in base a formale deliberazione.

 

          Art. 44. Interessi e proventi computati nei redditi d' impresa.

     Non costituiscono reddito di capitale in quanto componenti del reddito d' impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui all' art. 41, non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta, conseguiti nell' esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato o mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso, compresi quelli conseguiti da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

 

          Art. 45. Riserve non costituite con utili.

     Non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a titolo di ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote.

     Nel caso di imputazione a capitale delle riserve o fondi di cui al comma precedente non costituiscono reddito le azioni o quote gratuite distribuite ai soci né l' aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.

 

TITOLO IV

Redditi di lavoro

 

          Art. 46. Reddito di lavoro dipendente.

     Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze sotto la direzione di altri compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

     Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati e le indennità e altre somme di cui alla lettera e) dell' art. 12.

 

          Art. 47. Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente.

     Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:

     a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

     b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonché di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

     c) le indennità, i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l' esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che, per legge, debbono essere versati allo Stato;

     d) le indennità di cui all' art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 percepite dai membri del Parlamento e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione;

     e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell' art. 1872 del Codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso;

     f) gli altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere g) ed h) dell' art. 10 ed esclusi quelli indicati alla lettera h) dell' art. 41;

     g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante [42].

     Per i redditi di cui alla lettera a) l' assimilazione al reddito di lavoro dipendente è sottoposta alla condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

     Per i redditi di cui alle lettere c), d), e) ed f) l' assimilazione al reddito di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall' art. 16.

 

          Art. 48. Determinazione del reddito di lavoro dipendente.

     Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti comunque denominati, percepiti nel periodo d' imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalità.

     Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di Contratti collettivi o di accordi aziendali ancorché commisurati alle retribuzioni, né i compensi riversibili di cui alla lettera b) dell' art. 47.

     Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire sessantamila al giorno, elevato a lire centomila per le trasferte all' estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo. Gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all' estero concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all' estero dai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del quaranta per cento [43].

     Le indennità indicate alla lettera d) dell' art. 47 costituiscono reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali [44].

     Le rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell' art. 47 sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

     Per le indennità e le altre somme di cui alla lettera e) dell' art. 12 valgono le disposizioni dell' art. 14.

 

          Art. 49. Reddito di lavoro autonomo.

     Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall' esercizio di arti e professioni, compreso l' esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del terzo comma dell' art. 5.

     Per l' esercizio di arti e professioni si intende l' esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V.

     Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

     a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili;

     b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell' ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell' esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice;

     c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato quando l' apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

     Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le indennità di cui alle lettere f) e g) dell' art. 12.

 

          Art. 50. Determinazione del reddito di lavoro autonomo.

     Il reddito derivante dall' esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d' imposta e le spese inerenti all' esercizio dell' arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.

     Sono deducibili anche le spese per l' acquisto di beni strumentali per l' esercizio dell' arte o professione il cui costo unitario non sia superiore a cinquecentomila lire. Per gli altri beni strumentali, tranne gli immobili indicati nell' art. 21, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

     I costi e oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del tre per cento dell' ammontare lordo dei compensi.

     I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell' art. 49 sono costituiti dall' ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese. I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello stesso art. 49 sono costituiti dall' ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione [45].

     Se l' ammontare dei compensi percepiti nel periodo d' imposta non è superiore a diciotto milioni di lire il reddito derivante dall' esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento dell' ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75 per cento dell' ammontare dei compensi superiori a 10 milioni ma non a 14 milioni di lire, 80 per cento dell' ammontare dei compensi superiori a 14 milioni ma non a 18 milioni di lire. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all' Ufficio nella dichiarazione annuale [46].

 

TITOLO V

Reddito d'impresa

 

          Art. 51. Reddito d' impresa.

     Il reddito d' impresa è quello che deriva dall' esercizio di imprese commerciali.

     Per esercizio di imprese commerciali si intende l' esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali di cui all' art. 2195 del Codice civile anche se non organizzate in forma d' impresa.

     Le attività di prestazione di servizi a terzi, che non rientrano nell' art. 2195 del Codice civile , si considerano commerciali se organizzate in forma d' impresa.

     I redditi derivanti dalle attività dirette all' allevamento di animali e alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici quando le attività stesse non rientrano fra quelle previste nell' art. 28 sono considerati, agli effetti fiscali, come derivanti da attività commerciali.

     Le attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni, e altre acque interne sono considerate in ogni caso attività commerciali.

     Le disposizioni di questo titolo relative al reddito d' impresa si applicano per la determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche se esercitano attività diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

 

          Art. 52. Determinazione del reddito.

     Il reddito d' impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d' imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo.

     Nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta né dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell' art. 21 che non costituiscano beni strumentali per l' esercizio dell' impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell' ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo II.

     Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell'art. 5.

 

          Art. 53. Ricavi.

     Costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l' attività dell' impresa, nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, al netto dei relativi sconti, abbuoni e premi.

     I titoli azionari e obbligazionari e i titoli similari si comprendono fra i beni al cui scambio è diretta l' attività dell' impresa quando questa ha per oggetto specifico, ancorché non esclusivo, l' assunzione di partecipazioni in società o enti, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati o alcuna di tali attività e, in ogni caso, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.

     I corrispettivi si considerano conseguiti:

     a) per le cessioni di beni mobili, alla data della consegna o della spedizione o a quella, se posteriore, in cui si verifica l' effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

     b) per le cessioni di beni immobili, alla data della stipulazione dell' atto o a quella, se posteriore, in cui si verifica l' effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

     c) per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alle date di maturazione dei corrispettivi.

     Ai fini del comma precedente non si tiene conto delle clausole di riserva delle proprietà e le locazioni con clausole di trasferimento della proprietà vincolanti per ambedue le parti sono assimilate alle vendite con riserva della proprietà.

     Si comprendono tra i ricavi:

     a) il valore normale dei beni indicati nel primo e nel secondo comma destinati al consumo personale o familiare dell' imprenditore o ad altre finalità estranee all' esercizio dell' impresa o assegnati ai soci [47].

 

          Art. 54. Plusvalenze patrimoniali.

     Le plusvalenze dei beni relativi all' impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell' art. 53 concorrono a formare il reddito d' impresa nel periodo d' imposta nel quale sono realizzate mediante la cessione dei beni a titolo oneroso.

     La plusvalenza è costituita dal maggior valore realizzato rispetto all' ultimo valore riconosciuto ai fini dell' imposta sul reddito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresa l' imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili.

     Nel caso di permuta la plusvalenza è determinata con riferimento al valore normale del bene ricevuto, aumentato o diminuito dell' eventuale conguaglio in denaro. Se il bene ricevuto in permuta è un bene ammortizzabile e viene iscritto in bilancio allo stesso valore per il quale vi era iscritto il bene dato in permuta, la plusvalenza è costituita soltanto dal conguaglio in denaro eventualmente pattuito a favore dell' imprenditore.

     Nel caso di conferimento in società la plusvalenza è determinata con riferimento al valore delle azioni o quote ricevute, assumendo come tale la media dei prezzi di compenso dell' ultimo trimestre se si tratta di azioni quotate in borsa e il valore normale dei beni conferiti in ogni altro caso.

     Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non concorrono a formare il reddito d' impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d' imposta successivo a quello del realizzo. All' atto del reinvestimento l' ammontare reinvestito sarà trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l' ammontare reinvestito. L' ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d' imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti delle imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . A tal fine l' ammontare delle plusvalenze realizzate dovrà essere annotato nel registro tenuto agli effetti dell' imposta sul valore aggiunto; i soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all' imposta sul valore aggiunto dovranno annotare l' ammontare della plusvalenza realizzata nell' apposito registro previsto dal terzo comma dell' art. 18 del citato decreto . All' atto del reinvestimento della plusvalenza dovrà essere attivato apposito prospetto in cui deve essere indicato, distintamente per ciascuno dei beni acquistati, il costo ammortizzabile determinato ai sensi dell' art. 68 del presente decreto, l' ammontare della plusvalenza trasferita al fondo di ammortamento, il costo residuo ammortizzabile e, successivamente per ciascun anno, le quote di annuali ammortamenti [48].

     Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d' impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell' imprenditore o ad altre finalità estranee all' esercizio dell' impresa.

     Nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all' impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, concorrono a formare il reddito anche se distribuite ai soci prima dell' alienazione o mediante assegnazione dei beni.

     In caso di cessione o di liquidazione dell' azienda le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d' impresa e sono tassate a norma dell' art. 12, lettera a) e dell' art. 13.

 

          Art. 55. Sopravvenienze attive.

     Concorrono a formare il reddito d' impresa le sopravvenienze attive derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d' imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi d' imposta.

     Ai fini del precedente comma sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

     a) le somme in danaro e i beni in natura ricevuti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici;

     b) il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente e l' aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, sempre che i titoli azionari non siano compresi fra i beni al cui scambio è diretta l' attività dell' impresa e salvi i casi previsti dal secondo comma dell' art. 45;

     c) il valore nominale delle quote di società a responsabilità limitata ricevute gratuitamente e l' aumento gratuito del valore nominale di quelle già possedute, salvi i casi previsti dal secondo comma dell' art. 45.

     Nei confronti delle società in nome collettivo o in accomandita semplice regolarmente costituite non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

     Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l' aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere b) e c), vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formare il reddito d' impresa nel periodo d' imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all' uso personale o familiare dell' imprenditore o ad altre finalità estranee all' esercizio dell' impresa o assegnati ai soci.

 

          Art. 56. Costi di acquisizione di beni e servizi. [49]

     I costi relativi all' acquisizione dei beni e dei servizi dai quali traggono origine i ricavi comprendono i corrispettivi e gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi. La data in cui i costi si considerano sostenuti è determinata con criteri corrispondenti a quelli stabiliti nel terzo comma dell'art. 53.

 

          Art. 57. Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali.

     Nella determinazione del reddito d' impresa si tiene conto:

     a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d' imposta nonché di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi di imposta;

     b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dalla eliminazione totale o parziale di attività iscritte in bilancio in precedenti periodi d' imposta;

     c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni e alle altre operazioni considerate nell' art. 54, determinate con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.

 

          Art. 58. Interessi passivi.

     Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l' ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l' ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell' art. 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d' imposta [50].

     Gli interessi passivi su prestiti contratti per l' acquisizione o la costruzione di beni relativi all' impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell' art. 53 sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi fino al periodo d' imposta anteriore a quello in cui ne è o può esserne iniziata l' utilizzazione.

     Per le imprese di nuova costituzione, salvo il disposto del precedente comma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell' art. 71.

     Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito d' impresa a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall' art. 10.

 

          Art. 59. Compensi a favore dell' imprenditore e dei familiari, dei soci e degli amministratori.

     Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso dell' opera svolta dall' imprenditore e dalle persone indicate nel terzo comma dell' art. 15. Dei compensi percepiti da tali persone non si tiene conto ai fini dell' imputazione prevista nell' art. 4.

     I compensi per lavoro dipendente corrisposti ai parenti e affini entro il quarto grado dell' imprenditore non rientranti tra le persone indicate nel terzo comma dell' art. 15, compreso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, sono deducibili nella misura in cui risultano dalle registrazioni eseguite ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente versati. Nella stessa misura sono deducibili i compensi per lavoro dipendente corrisposti ai soci dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

     I compensi corrisposti dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ai soci amministratori sono deducibili nei liimiti delle misure correnti per gli amministratori non soci. Per i soci prestatori di lavoro che ricoprono anche la carica di amministratore della società, la deduzione è ammessa per ammontare complessivamente non superiore alla maggiore fra tale misura e quella indicata nel comma precedente.

     Le somme corrisposte agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice a titolo di partecipazione agli utili non sono ammesse in deduzione. Di esse non si tiene conto agli effetti del precedente comma.

 

          Art. 60. Oneri di utilità sociale.

     Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell' ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale.

     Sono inoltre deducibili:

     a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d' impresa dichiarato;

     b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d' impresa dichiarato;

     c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d' impresa dichiarato.

     Le erogazioni a titolo di liberalità diverse da quelle considerate dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.

 

          Art. 61. Altri costi e oneri. [51]

     Le imposte sul reddito e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.

     Le altre imposte sono deducibili nel periodo d' imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell' ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli Uffici o alle decisioni delle Commissioni tributarie.

     I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell' associazione e con carattere di periodicità.

 

          Art. 62. Valutazione delle rimanenze. [52]

     Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell' art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.

     Nel primo periodo d' imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantità.

     Nei periodi d' imposta successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d' imposta precedenti, a partire dal più recente.

     Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, è superiore al valore normale di essi nell' ultimo trimestre del periodo d' imposta, la valutazione può essere fatta moltiplicando l' intera quantità di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.

     I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d' imposta.

     Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

     Le rimanenze di un periodo d' imposta, determinate a norma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall' Ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d' imposta successivo.

     Se per effetto dell' applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l' ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d' imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi d' imposta successivi [53].

 

          Art. 63. Opere e servizi in corso di esecuzione.

     Le opere, le forniture e i servizi, pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto, somministrazione, vendita su ordinazione e simili sono compresi fra le rimanenze di ciascun periodo d' imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e fra le giacenze iniziali di quello successivo.

     La valutazione, in relazione a tutte le prestazioni effettuate fin dall' inizio di esecuzione del contratto, è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti, al lordo degli eventuali acconti o ritenute di garanzia. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al cinquanta per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

     La valutazione fatta a norma del precedente comma può essere ridotta in qualsiasi periodo d' imposta, per rischio contrattuale a giudizio del contribuente, in misura non superiore al due per cento.

     I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito del periodo d' imposta in cui è stata definitivamente stabilita.

     Alla dichiarazione annuale deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio pluriennale, un prospetto recante l' indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell' impresa.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le opere, forniture o servizi pluriennali formano oggetto, come complesso unitario e con scadenze ricadenti nello stesso periodo d' imposta, di più contratti fra le stesse parti. Le disposizioni stesse possono essere applicate, su richiesta del contribuente, anche quando si tratta di opere, forniture o servizi di durata contrattuale inferiore a un anno in corso di esecuzione al termine del periodo d' imposta.

 

          Art. 64. Valutazione dei titoli.

     Le disposizioni dell' art. 62, in quanto applicabili, valgono anche per la valutazione dei titoli azionari, obbligazionari e similari di cui al secondo comma dell' art. 53 salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo.

     Si considerano della stessa categoria i titoli emessi da uno stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.

     Il numero e il valore nominale delle azioni ricevute gratuitamente si aggiungono al numero e al costo di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Nella stessa proporzione l' aumento gratuito del valore nominale delle azioni già possedute si aggiunge al costo delle azioni stesse.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano se le azioni ricevute gratuitamente o l' aumento del valore nominale di quelle già possedute non costituiscono reddito ai sensi dell' art. 45. In tal caso il numero delle azioni gratuite si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria.

     Il valore normale dei titoli quotati in Borsa è determinato in base alla media dei prezzi di compenso dell' ultimo trimestre del periodo d' imposta. Per le azioni e i titoli similari non quotati in Borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall' ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti, in confronto all' ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell' art. 2446 del Codice civile ; per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in Borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

     Le somme versate a copertura di perdite delle società emittenti, in base a formale deliberazione di queste e in proporzione alle quote di partecipazione, si aggiungono al costo delle azioni in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria. Di esse non si tiene conto ai fini della determinazione del valore normale delle azioni non quotate in Borsa.

 

          Art. 65. Accantonamenti di quiescenza e previdenza.

     Gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d' imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

     Ai fini della determinazione del reddito d' impresa i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti in più di tre periodi d' imposta, compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.

 

          Art. 66. Accantonamenti per rischi su crediti. [54]

     Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell' ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell' art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l' accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l' accantonamento ha raggiunto il 5 per cento [55].

     Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell' art. 57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l' ammontare globale dell' accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell' ammontare dei crediti l' eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso.

     Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all' entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell' art. 2, L. 27 luglio 1962, n. 1228.

     Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell' ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l' eccedenza con riferimento all' intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio [56].

 

          Art. 67. Altri accantonamenti.

     Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte di lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all' inizio del periodo d' imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell' imposta sul reddito. La differenza tra l' ammontare complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre a formare il reddito d' impresa nel periodo d' imposta in cui ha termine il ciclo.

     Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.

 

          Art. 68. Ammortamento dei beni materiali.

     Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d' imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le imprese di nuova costituzione l' inizio dell' ammortamento può essere differito al primo periodo d' imposta in cui sono stati conseguiti ricavi.

     La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall' applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

     La misura massima indicata nel precedente comma può essere superata, in ciascun periodo d' imposta, in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e può essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo.

     Se l' ammortamento è fatto in misura inferiore a quella indicata nel secondo comma la differenza è ammortizzabile nei periodi d' imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento. Tuttavia se l' ammortamento fatto in un periodo di imposta è inferiore alla metà della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

     In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito.

     Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila è ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d' imposta in cui sono stati acquisiti.

     I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all' inizio del periodo d' imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell' imposta sul reddito. L' eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d' imposta successivi. Per specifici settori di attività economiche il Ministro delle finanze può stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalità di deduzione dei predetti costi.

 

          Art. 69. Ammortamento dei beni immateriali.

     Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di utilizzazione di opere dell' ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non è determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

     Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

     Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell' attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso.

     Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate nei precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell' art. 68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l' ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo.

 

          Art. 70. Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.

     Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili, fino al periodo d' imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall' ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di ammortamento finanziario.

     La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota deducibile è proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d' imposta in cui la proroga è stata convenuta.

     In caso di incremento e di decremento del costo originario dei beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal periodo d' imposta in cui si è verificato l' incremento o il decremento, in misura pari all' ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

     L' eventuale differenza tra l' ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l' ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell' imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d' imposta in cui avviene la devoluzione.

     Per le concessioni relative alla costruzione e all' esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull' investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell' art. 58 e del quarto comma dell' art. 71 in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico- finanziario della concessione.

 

          Art. 71. Ammortamento dei costi ad utilizzazione pluriennale.

     I costi relativi a studi e ricerche sono deducibili nel periodo d' imposta in cui sono stati sostenuti, ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei periodi successivi ma non oltre il quarto. Ai contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'ultimo comma dell' art. 55 [57].

     Le spese di pubblicità sono deducibili o per l' intero ammontare nel periodo d' imposta in cui sono state sostenute o per quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi.

     Ogni altro costo ad utilizzazione pluriennale è deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun periodo d' imposta.

     I costi ad utilizzazione pluriennale, comprese le spese di costituzione, sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, nei periodi d' imposta anteriori a quello in cui sono stati conseguiti i primi ricavi sono deducibili nel periodo stesso e nei quattro successivi per una parte non superiore, in ciascun periodo, al cinquanta per cento del loro ammontare complessivo. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese stesse nei suddetti periodi d' imposta sono deducibili, nella proporzione di cui al primo comma dell' art. 58 per un quinto del loro ammontare nel periodo d' imposta in cui sono stati conseguiti i primi ricavi e per un quinto in ciascuno dei quattro periodi d' imposta successivi.

 

          Art. 72. Imprese minori.

     Nei confronti delle imprese che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e non hanno optato per il regime normale il reddito d' impresa è costituito dalla differenza tra l' ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l' ammontare complessivo dei seguenti costi:

     1) costo dei beni impiegati nella produzione o nell' acquisto dei beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all' art. 53;

     2) costo dei beni di cui agli artt. 68 e 69 di costo unitario non superiore a un milione di lire;

     3) quote di ammortamento dei beni di cui agli artt. 68 e 69 di costo unitario superiore a un milione di lire;

     4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;

     5) compensi e altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a ritenuta a titolo d' imposta o di acconto;

     6) canoni di locazione;

     7) interessi passivi;

     8) premi di assicurazione;

     9) spese per illuminazione e per energia motrice;

     10) costo dei carburanti e lubrificanti [58];

     11) perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze di cui all' art. 57;

     12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell' ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 e fino a 150 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 e fino a 180 milioni. Le percentuali sono aumentate rispettivamente al 6 per cento, al 3 per cento e all' 1,50 per cento nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979 , pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio [59].

     Il reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto sono esonerate anche dalla tenuta della contabilità semplificata è determinato in base alla effettiva situazione economica dell' impresa .

 

          Art. 72 bis. Particolari categorie di imprese minori. [60]

     Per le imprese artigiane iscritte nell' albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all' esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonché per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d' imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell' art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato diciotto milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all' ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

     a) imprese artigiane e in genere esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; sull' ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 40 per cento [61];

     b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti; sull' ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 35 per cento [62];

     c) vendita di generi di monopolio e di valori bollati postali e simili; sull' ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni di lire fino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento [63];

     d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull' ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e per i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire il coefficiente 60 per cento [64].

     Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all' Ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi.

 

          Art. 73. [65]

     Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali, oltre il limite indicato al punto b) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgano esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

     Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

 

          Art. 73. Liquidazione, trasformazione e fusione.

     Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d' impresa relativo al periodo compreso tra l' inizio del periodo d' imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore. Le disposizioni stesse, anche se non vi è stato esercizio provvisorio, valgono anche per la determinazione, in base alla dichiarazione presentata dal curatore o dal commissario liquidatore dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, del risultato finale delle relative operazioni.

     Nei casi di liquidazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, diversi da quelli contemplati dal precedente comma, si applicano le norme relative alla liquidazione delle società soggette all' imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     Nel caso di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società soggetta all' imposta sul reddito delle persone giuridiche e nel caso di fusione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice mediante incorporazione in una società soggetta all' imposta sul reddito delle persone giuridiche o mediante costituzione di una nuova società soggetta all' imposta stessa, il reddito del periodo compreso tra l' inizio del periodo d' imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione o la fusione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. Per gli effetti della trasformazione e della fusione di società ai fini dell' imposta valgono, in quanto applicabili, le norme relative all' imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 

          Art. 74. Norme generali sui componenti del reddito d' impresa.

     I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d' impresa nell' esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d' imposta in cui si verificano tali condizioni.

     I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d' impresa ; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell' art. 58 [66].

     I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d' imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti.

     Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell' imposta sul reddito, se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali.

 

          Art. 75. Norme generali sulle valutazioni. [67]

     Il contribuente, quando le norme di questo titolo consentono la scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile, deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d' imposta. Se intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione scritta all' Ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione ha effetto dal periodo d' imposta successivo, salvo opposizione motivata dall' Ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione. Nello stesso termine l' Ufficio può stabilire modalità da osservare per evitare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per la sistemazione delle partite in sospeso.

     Se l' Ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo d' imposta successivo.

     I componenti del reddito d' impresa derivanti da operazioni con soggetti non residenti che per i loro rapporti diretti o indiretti con l' impresa ne subiscono l' influenza dominante o dispongono di influenza dominante su di essa sono valutati, se ne deriva aumento del reddito imponibile, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione si applica anche quando l' impresa e il non residente sono sottoposti all' influenza dominante di uno stesso soggetto [68].

 

TITOLO VI

Redditi diversi

 

          Art. 76. Redditi derivanti da operazioni speculative.

     Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d' impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d' imposta in cui le operazioni si sono concluse.

     La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il prezzo reale d' acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, ed il prezzo reale conseguito, al netto dell' imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili in quanto dovuta.

     Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria:

     1) la lottizzazione o l' esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi;

     2) l' acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell' acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l' acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni;

     3) l' acquisto e la vendita di oggetti d' arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l' acquisto e la vendita non è superiore a due anni.

     Per i terreni di cui al n. 1) del comma precedente, che siano stati acquistati oltre cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello della predetta inclusione. Per i terreni acquistati posteriormente si assume come prezzo quello reale di acquisto ovvero, in caso di successione o donazione, il valore determinato ai fini della relativa imposta.

     La disposizione di cui al n. 2) del terzo comma, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, anche quando le plusvalenze degli immobili sono state conseguite attraverso l' acquisizione e la successiva vendita di quote o di azioni, non quotate in borsa, di società il cui patrimonio è investito prevalentemente in beni immobili.

 

          Art. 77. Redditi derivanti da altre attività occasionali.

     I redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d' imposta in cui sono stati percepiti, al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione.

     La disposizione del precedente comma si applica anche per i redditi costituiti dai corrispettivi per la concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

 

          Art. 78. Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente.

     I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, concorrono a formare il reddito complessivo, per il periodo d' imposta in cui è stato acquisito il diritto alla loro percezione, nell' ammontare risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione.

     I redditi di cui al precedente comma che non risultano da atti scritti o che eccedono la misura in essi indicata concorrono a formare il reddito complessivo nell' ammontare e per il periodo d' imposta in cui sono stati percepiti.

 

          Art. 79. Redditi di beni immobili situati all' estero.

     I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all' estero, che non costituiscano beni strumentali per l' esercizio di imprese, concorrono alla formazione del reddito complessivo nell' ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi d' imposizione, con riferimento al periodo d' imposizione estera che scade nell' anno solare al quale la dichiarazione si riferisce.

     I predetti redditi debbono essere dichiarati dal contribuente al lordo delle imposte dovute su di essi nello Stato estero.

 

          Art. 80. Altri redditi.

     Alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d' imposta e nella misura in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 81. Istituzione e decorrenza dell' imposta.

     L' imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con decorrenza dal 1-1-1974.

     L' imposta si applica ai redditi che sono imputabili, a norma dell' art. 7 e delle altre disposizioni ivi richiamate, ai periodi d' imposta che hanno inizio dopo il 31-12-1973, salvo quanto è stabilito in altre disposizioni di questo titolo.

 

          Art. 82. Abolizione di altri tributi.

     Con decorrenza dal 1-1-1974 sono aboliti:

     a) le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l' imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, le relative sovrimposte erariali e locali;

     b) l' imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, l' imposta sulle società e l' imposta sulle obbligazioni;

     c) l' imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la relativa addizionale provinciale;

     d) le imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

     e) il contributo speciale di cura, le contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e la tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo;

     f) le imposte camerali previste dall' art. 52, lettere c) e d) del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011;

     g) le addizionali erariali e locali agli indicati tributi.

     Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative ai tributi indicati nel precedente comma e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 83. Rapporti tributari in corso.

     I tributi indicati nell' art. 82 continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente al 1-1-1974.

     La disposizione del comma precedente si applica anche per i redditi percepiti dopo il 31-12-1973 che secondo le disposizioni in vigore a tale data sono imputabili al periodo di imposta in cui è sorto il diritto alla percezione, ancorché secondo le disposizioni del presente decreto siano imputabili al periodo d' imposta in cui sono effettivamente percepiti.

     Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo restano fermi gli obblighi, i termini e le procedure di accertamento stabiliti dalle disposizioni relative ai tributi indicati nell' art. 82.

 

          Art. 84. Perdite di precedenti esercizi.

     Le perdite derivanti dall' esercizio di imprese commerciali, relative a periodi d' imposta chiusi entro il 31-12-1973 e determinate ai sensi dell' art. 112 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e alle condizioni ivi stabilite, possono essere portate in diminuzione del reddito d' impresa, ai soli fini dell' imposta locale sui redditi, fino al quinto periodo d' imposta successivo a quello in cui si sono verificate.

     La disposizione del comma precedente si applica anche per le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

 

          Art. 85. Imposte arretrate.

     Le imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell' imposta complementare ai sensi della lettera b) dell' art. 136 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per la metà del loro ammontare dal reddito complessivo, ai sensi dell' art. 10 del presente decreto, nel periodo di imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.

 

          Art. 86. Redditi soggetti a tassazione separata.

     Ai fini della tassazione separata dei redditi indicati alla lettera d) dell' art. 12, percepiti negli anni 1974 e 1975, l' aliquota di cui al primo comma dell' art. 13 è determinata:

     a) se la percezione è avvenuta nell' anno 1974, sulla base della metà del reddito complessivo netto accertato agli effetti dell' imposta complementare per il biennio 1972-73;

     b) se la percezione è avvenuta nell' anno 1975, sulla base della metà del reddito complessivo netto accertato per l' anno 1973 agli effetti dell' imposta complementare e per l' anno 1974 agli effetti dell' imposta sul reddito delle persone fisiche.

     Per gli altri redditi indicati nell' art. 12 percepiti dopo il 31-12-1973, il diritto alla cui percezione sia sorto negli anni 1974 e 1975, l' aliquota è determinata nel modo indicato alla lettera a) del comma precedente se il diritto alla percezione è sorto nel 1974 e nel modo indicato alla lettera b) se è sorto nel 1975. Se il diritto alla percezione è sorto anteriormente al 1-1-1974, si applicano le disposizioni di cui all' art. 83; tuttavia i redditi indicati alla lettera c) dell' art. 12 percepiti dopo il 31-12-1973 in virtù di deliberazioni anteriori, sono tassati a norma dell' art. 13 e la relativa aliquota, qualora siano percepiti negli anni 1974 e 1975 è determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 87. Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari.

     Per i periodi d' imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d' estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell' art. 24 e del secondo comma dell' art. 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l' applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualità e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.

 

          Art. 88. Redditi dei fabbricati.

     Per i periodi d' imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del secondo comma dell' art. 34 i redditi dei fabbricati saranno aggiornati mediante l' applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro per le finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.

     Fino allo stesso termine continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2,L. 23 febbraio 1960, n. 131, restando fermo, nell' ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, l' obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo.

     L' aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l' applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell' applicazione delle imposte sul reddito [69].

     Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell' Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l' esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione [70].

     L' Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli Uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni [71].

 

          Art. 88 bis. Riferimenti legislativi ad imposte abolite. [72]

     Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1-1-1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell' ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall' imposta sul reddito delle persone fisiche.

     Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all' imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell' art. 8, al netto delle detrazioni previste nell' art. 10, aumentato dei redditi esenti dall' imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell' art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera le 960.000 lire. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.

     Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell' imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell' art. 8 aumentato dei redditi esenti dall' imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l' ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma precedente quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.

     Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell' imponibile dell' imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai sensi dell' art. 8, aumentato dei redditi esenti dall' imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 240.000 lire per il contribuente, di 100.000 lire per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente, al 31 dicembre dell' anno per il quale l' imposta è dovuta, e di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente.

     Se il riferimento è fatto alla quota esente dall' imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in 240.000 lire o nel rispettivo multiplo.

     Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell' imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti d' impresa e di lavoro autonomo determinati ai sensi dei titoli IV e V, diminuiti di 360.000 lire, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi del titolo IV, diminuiti di 840.000 lire. Nelle ipotesi di cui all' art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito d' impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di 360.000 lire, imputabile all' interessato.

     Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell' imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a 360.000 lire ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.

     Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.

     Nelle domande agli Uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall' imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

     Gli Uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al precedente comma anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall' interessato ad un funzionario dell' Ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei nn. 1 e 4 della tabella allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 .

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da esse risultanti [73].

 

          Art. 89. Entrata in vigore.

     Il presente decreto entra in vigore il 1-1-1974.

 

 

Tabella

Imposta sul reddito delle persone fisiche-Tabella delle aliquote percentuali per scaglioni di reddito [74]

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 13 aprile 1977, n. 114. La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1976, n. 179 ha dichiarato la parziale illegittimità del presente comma in relazione alla illegittimità del cumulo dei redditi.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 13 aprile 1977, n. 114.

[3] Articolo abrogato dall'art. 27 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 e ora aggiunto dall'art. 4 della L. 13 aprile 1977, n. 114, con effetto a decorrere dal 1°gennaio 1976. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 26 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 2 dicembre 1975, n. 576, sostituito dall'art. 2 bis del D.L. 1 luglio 1977, n. 351 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 13 aprile 1977, n. 114.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 24 aprile 1980, n. 146.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 5 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693.

[9] L’importo di lire due milioni e cinquecentomila di cui al presente comma è stato così elevato per effetto dell'art. 1 della L. 24 aprile 1980, n. 146, con effetto a decorrere dal 1°gennaio 1980.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 3 bis del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832.

[11] Comma sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131 e dall'art. 3 della L. 2 agosto 1982, n. 512 e ora così modificato dall'art. 12 della L. 30 aprile 1985, n. 163.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[16] Articolo modificato dall'art. 27 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1985, n. 104 ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 12, lett.d) e 13 del presente decreto nella parte in cui non viene prevista l’esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si reiferiscono, non superano il minimo imponibile.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 3 bis del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1985, n. 104 ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 12, lett.d) e 13 del presente decreto nella parte in cui non viene prevista l’esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si reiferiscono, non superano il minimo imponibile.

[21] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 26 settembre 1985, n. 482 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

[23] Articolo modificato dall'art. 10 del D.L. 2 dicembre 1975, n. 576 e ora così sostituito dall'art. 2 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

[24] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L. 13 aprile 1977, n. 114 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57.

[25] L’importo di cui al presente numero è stato elevato a L. 420.000, per l'anno 1987, dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

[26] Per la modifica degli importi di cui al presente numero, vedi il D.M. 7 dicembre 1984 e il D.M. 4 dicembre 1985.

[27] Comma già modificato dall'art. 10 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 1 della L. 27 settembre 1982, n. 683 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[28] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 24 aprile 1980, n. 146 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 14 novembre 1981, n. 645.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

[30] Articolo modificato dall'art. 10 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888 e ora così sostituito dall'art. 3 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57.

[31] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 2 dicembre 1975, n. 576. Per l’aumento dell’importo di cui al presente comma, vedi l'art. 2 della L. 24 aprile 1980, n. 146, l'art.1 della L. 14 novembre 1981, n. 645, l'art. 1 della L. 27 settembre 1982, n. 683, l'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, il D.M. 7 dicembre 1984 e il D.M. 4 dicembre 1985.

[32] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 e ora così modificato dall'art. 4 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57.

[33] Per l’elevazione degli importi di cui al presente comma, vedi il D.M. 7 dicembre 1984 e il D.M. 4 dicembre 1985.

[34] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[35] Numero aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[36] Numero aggiunto dall'art. 31 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[37] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[38] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132

[41] Per un’elevazione della misura di cui al presente comma, vedi l'art. 4 bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 21 e l'art. 8 della L. 22 aprile 1982, n. 168.

[42] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 3 novembre 1982, n. 835.

[43] Comma già modificato dall'art. 18 della L. 26 luglio 1978, n. 417 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 1 dicembre 1983, n. 653.

[44] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 2 dicembre 1975, n. 576. La misura del quaranta per cento di cui al presente comma è stata elevata al settanta per cento dall'art. 2 della L. 24 aprile 1980, n. 146.

[45] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 856.

[46] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888 e ora così sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[47] Comma così modificato dall'art. 32 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[48] Comma inserito dall'art. 33 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[49] Articolo così modificato dall'art. 34 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[50] Comma già modificato dall'art. 28 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 4 novembre 1981, n. 626.

[51] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 4 novembre 1981, n. 626.

[52] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[53] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 19 marzo 1983, n. 72.

[54] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683.

[55] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683.

[56] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 maggio 1979, n. 170.

[57] Comma così sostituito dall'art. 36 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[58] Numero così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

[59] Numero così sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[60] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888.

[61] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[62] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[63] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[64] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[65] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132.

[66] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 novembre 1981, n. 626.

[67] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[68] Comma aggiunto dall'art. 38 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

[69] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[70] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[71] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[72] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

[73] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 249.

[74] Tabella già sostituita da quella allegata alla L. 2 dicembre 1975, n. 576 e ulteriormente sostituita da quella prevista dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.