§ 95.2.54 - D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.
Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:30/12/1980
Numero:897


Sommario
Art. 45.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Art. 1.      La lettera g) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 2.      L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      All'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti correzioni
Art. 4.      All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguente correzioni
Art. 5.  [1]
Art. 6.      Le lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalle [...]
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 8.      Il sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 9.      Il primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 11.      L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 12.      Il terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 13.      La lettera a) dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 14.      Il terzo e quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti [...]
Art. 15.      Gli ultimi due commi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis)
Art. 16.      Il secondo comma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 17.      Nel terzo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dal [...]
Art. 18.      Il quarto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso
Art. 19.      L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 20.      L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 21.      Il quinto comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 22.      Il primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 23.      Dopo l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 24.      L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 25.      L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 26.      Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'art. 73 è aggiunto il seguente (Omissis)
Art. 27.      Per le violazioni degli obblighi stabiliti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, commesse [...]
Art. 28.      Si considerano regolarmente assoggettate alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 6 per cento, ovvero a quella dell'8 per cento nel periodo di applicazione di [...]
Art. 29.      Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 30.      Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 31.      All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni
Art. 32.      La lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppressa
Art. 33.      All'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il quinto, il seguente comma (Omissis)
Art. 34.      Il secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppresso
Art. 35.      All'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente parte (Omissis)
Art. 36.      Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 37.      Il punto 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 38.      Nell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 39.      Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 40.      Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 41.  [2]
Art. 42.      Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 43.      L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 44.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni


§ 95.2.54 - D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti.

(G.U. 30 dicembre 1980, n. 355)

 

 

     Art. 45.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Le disposizioni del titolo primo e quelle del titolo terzo, salvo quanto disposto dal comma successivo, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

     Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1° aprile 1979 e quelle dell'art. 5 hanno effetto dal 1° ottobre 1981. Le disposizioni degli articoli 11, 16, 18, 19 e 29, limitatamente per quest'ultimo articolo alle modifiche apportate all'art. 1, penultimo comma e all'art. 4), n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

     Le disposizioni dell'art. 36 si applicano dal 1° gennaio 1974; quelle di cui agli articoli 30 e 37 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1° gennaio 1980; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 9) aggiunto all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè quelle dell'art. 43 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1° gennaio 1982; quelle dell'art. 31, nella parte relativa al n. 10) aggiunto all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quelle degli articoli 32, 33, 34, e 38 si applicano relativamente ai redditi prodotti dal 1° gennaio 1981.

     Le disposizioni dell'art. 39 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980; quelle dell'art. 40 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente decreto.

     Le disposizioni degli articoli 41 e 42 si applicano dal 1° gennaio 1982. Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le disposizioni stesse hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente decreto.

 

Titolo I

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

          Art. 1.

     La lettera g) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     All'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti correzioni.

     Le lettere a) ed e) del primo comma sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     Il secondo comma è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguente correzioni:

     I numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     Il secondo comma è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Le lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     Il sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 11.

     L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 12.

     Il terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 13.

     La lettera a) dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 14.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 15.

     Gli ultimi due commi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 16.

     Il secondo comma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 17.

     Nel terzo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dal seguente (Omissis).

 

          Art. 18.

     Il quarto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 19.

     L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 20.

     L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 21.

     Il quinto comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 22.

     Il primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 23.

     Dopo l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 24.

     L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 25.

     L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 26.

     Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'art. 73 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 27.

     Per le violazioni degli obblighi stabiliti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, commesse anteriormente alla data dalla quale si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni. Restano fermi i poteri e le facoltà dell'ufficio per l'accertamento dell'imposta o maggiore imposta eventualmente dovuta.

 

          Art. 28.

     Si considerano regolarmente assoggettate alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 6 per cento, ovvero a quella dell'8 per cento nel periodo di applicazione di quest'ultima, le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali o interaziendali, effettuate, anche in esecuzione di contratti di appalto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 29.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono apportate le seguenti modificazioni:

     La lettera d) del secondo comma dell'art. 1 è sostituita dalla seguente (Omissis).

     L'art. 1, penultimo comma, è sostituito dal seguente (Omissis).

     I numeri 4) e 6) dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

Titolo II

 

IMPOSTE SUI REDDITI

 

          Art. 30.

     Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 31.

     All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     Nel primo comma, dopo il n. 8) sono aggiunti i seguenti numeri (Omissis).

     Il secondo comma è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 32.

     La lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppressa.

 

          Art. 33.

     All'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il quinto, il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 34.

     Il secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è soppresso.

 

          Art. 35.

     All'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente parte (Omissis).

 

          Art. 36.

     Il primo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 37.

     Il punto 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 38.

     Nell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 39.

     Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 40.

     Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 41. [2]

 

          Art. 42.

     Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 43.

     L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

Titolo III

 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

 

          Art. 44.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Nell'art. 16 il n. 6) è soppresso.

     Nell'art. 18, secondo comma, il richiamo al n. 6) dell'art. 16 è soppresso.

     All'art. 19 sono aggiunti i seguenti commi (Omissis).

 


[1]  Articolo soppresso dall'art. 23 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 a decorrere dal 1° ottobre 1981.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664 a decorrere dal 31 dicembre 1980.