§ 95.15.19 - D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.
Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:06/10/1978
Numero:627


Sommario
Art. 1.      I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, [...]
Art. 2.      Per i beni in entrata nel territorio doganale, il documento previsto dall'art. 1 è sostituito dalla bolletta di importazione definitiva, ovvero da altro documento doganale che scorta i beni [...]
Art. 3.      Nella ipotesi di tentata vendita, il documento di cui all'art. 1, in due esemplari, deve indicare gli estremi della targa dell'automezzo col quale si effettua il trasporto e in luogo del [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 non si applicano
Art. 5.      Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche degli stampati per la compilazione dei documenti di cui agli artt. 1 e 3, anche in relazione all'impiego di macchine [...]
Art. 6.      Fermi restando i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza dall'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il controllo [...]
Art. 7.      Il mittente responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3 e 4, ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni [...]
Art. 8.      I soggetti previsti dalle lettere a) e c), dell'art. 1, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979


§ 95.15.19 - D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.

Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

(G.U. 20 ottobre 1978, n. 295)

 

     Art. 1.

     I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.

     Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

     a) dati di identificazione del mittente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e numero di codice fiscale dello stesso [1];

     b) natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettro-contabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi [2] ;

     c) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;

     d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unità [3] ;

     e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

     Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta del vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari è conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma.

     Se il trasporto è eseguito, a norma dell'art. 1700 del codice civile, da più vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto è effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.

     Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto è effettuato per suo conto.

     La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione è ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se è ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 è costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.

     Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale.

     Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo.

     Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma è apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.

     Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonché di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attività imprenditoriale, il documento di accompagnamento potrà riportare una indicazione approssimativa della quantità trasportata.

     È ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalità di organizzazione dell'impresa.

     Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto è eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti alla osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto è eseguito da loro o da altri per loro conto [4] .

     Ai fini del presente decreto, per mittente si intende colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto.

 

          Art. 2.

     Per i beni in entrata nel territorio doganale, il documento previsto dall'art. 1 è sostituito dalla bolletta di importazione definitiva, ovvero da altro documento doganale che scorta i beni stessi, ovvero da un esemplare della relativa fattura sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di primo ingresso nel territorio dello Stato.

     I beni destinati all'esportazione debbono essere accompagnati dalla bolletta di esportazione ovvero da un esemplare della fattura o, in mancanza di questa, dalla bolla di accompagnamento di cui all'art. 1; in quest'ultimo caso, un esemplare del documento, sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di uscita dal territorio doganale, è restituito all'emittente a cura del vettore.

 

          Art. 3.

     Nella ipotesi di tentata vendita, il documento di cui all'art. 1, in due esemplari, deve indicare gli estremi della targa dell'automezzo col quale si effettua il trasporto e in luogo del destinatario, la causale "tentata vendita".

     All'atto di ogni consegna, chi effettua il trasporto deve emettere, in due esemplari, rilasciandone uno al destinatario, il documento di cui all'art. 1, individuato con gli estremi della targa dell'automezzo; entrambi gli esemplari debbono essere sottoscritti da chi effettua il trasporto o dal destinatario. Dallo stesso documento debbono risultare anche qualità e quantità dei beni eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione.

     Il documento di cui al precedente comma si ha per non emesso se non reca gli estremi della targa dell'automezzo.

     Al termine delle operazioni, sull'esemplare del documento di cui al primo comma che accompagna i beni debbono essere annotate la natura, qualità e quantità dei beni complessivamente invenduti e, distintamente, di quelli eventualmente ritirati in restituzione o sostituzione. I due esemplari dello stesso documento debbono essere conservati congiuntamente a cura del mittente.

     L'annotazione di cui al comma precedente può essere sostituita con la conservazione del documento di cui al primo comma corredato da quelli di cui al secondo comma ordinati cronologicamente per automezzo.

     Il documento emesso con le modalità di cui al primo comma del presente articolo per il trasporto di beni in conto campionario, in luogo del destinatario, deve indicare la causale "beni in conto campionario, non destinati alla vendita"; un esemplare è conservato presso il domicilio fiscale di chi ha emesso il documento. In assenza di variazioni rispetto ai dati in esso indicati, la validità del documento è limitata a un anno dalla data della sua emissione.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 non si applicano:

     1) ai trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti assimilati indicati nell'art. 22 n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sempreché tali beni non siano destinati agli imprenditori obbligati a richiedere la fattura ai sensi del terzo comma dello stesso art. 22;

     2) ai trasporti di beni, a fini di vendita al minuto, effettuati dai soggetti autorizzati alla vendita in forma ambulante, limitatamente ai beni che formano oggetto del proprio commercio;

     3) ai trasporti, effettuati in proprio da privati non imprenditori o da altri per loro conto, di beni non eccedenti il fabbisogno familiare;

     4) ai trasporti effettuati nell'esercizio dell'impresa, dai soggetti di cui al penultimo comma dell'art. 1, o da altri per loro conto, di beni di loro produzione, dai pescatori di prodotti ittici in conto proprio, ovvero, anche da altri per conto di questi ultimi, se trattasi dei passaggi di cui al settimo comma dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del citato decreto, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; ai trasporti di beni, compresi quelli strumentali, effettuati nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o da altri per loro conto, nonché ai trasporti effettuati in conto proprio dagli stessi soggetti di beni di loro produzione fino ai mercati siti nella stessa provincia o in province limitrofe [5] ;

     5) ai trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli spazi doganali, ovvero sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, o comunque di beni accompagnati da documenti prescritti da disposizioni di legge o di regolamento, purché contenenti gli elementi previsti nel secondo comma dell'art. 1 o integrati con essi, nonché ai trasporti dei beni di cui al D.M. 27 agosto 1976 e di quelli muniti di contrassegno di Stato;

     6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonché ai trasporti di "pacchetti stampa sotto fascia e campioni" spediti a mezzo posta [6] ;

     7) ai trasporti di rifiuti liquidi e solidi anche industriali, concimi organici, materiali di risulta dei lavori edilizi, vuoti e imballaggi usati [7] ;

     8) ai trasporti di beni e attrezzature utilizzati come strumentali per l'esercizio dell'attività propria di prestazione di servizi, compresi i beni forniti agli utenti per la somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica e l'utilizzazione del servizio telefonico, nonché ai trasporti di beni effettuati nell'esercizio dell'attività propria delle imprese di lavanderia e stireria;

     8 bis) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari [8] .

     Per i trasporti esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del precedente comma, nn. 1), 4) e 8) e del penultimo comma dell'art. 1, se il trasporto è eseguito a mezzo vettore, il mittente rilascia a quello apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche degli stampati per la compilazione dei documenti di cui agli artt. 1 e 3, anche in relazione all'impiego di macchine elettrocontabili, nonché le modalità e i termini per la loro utilizzazione, conservazione, registrazione, progressiva numerazione e bollatura.

     Il Ministro delle finanze può altresì prescrivere con effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1980, che i documenti di cui al primo comma siano redatti su stampati forniti dall'amministrazione finanziaria o da soggetti all'uopo autorizzati, stabilendo le modalità della fornitura e i relativi controlli.

     L'esemplare del documento di spettanza del vettore dovrà essere conservato dal medesimo per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data della sua emissione; gli esemplari del documento di spettanza del mittente e del destinatario debbono essere conservati ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

     Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti modalità e termini particolari per la compilazione, l'emissione, la consegna, l'utilizzazione e la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, in relazione alle peculiarità che caratterizzano il trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere [9] .

     Le violazioni degli obblighi relativi alla conservazione dei documenti indicati nel presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     Gli atti, i documenti e i registri previsti dal presente decreto o posti in essere in applicazione di esso sono esenti dall'imposta di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

 

          Art. 6.

     Fermi restando i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza dall'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il controllo dell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto può essere esercitato, durante il trasporto dei beni, anche dagli organi ai quali compete la contestazione delle violazioni alle norme del codice sulla circolazione stradale . In tal caso, il controllo è limitato all'accertamento del possesso del documento di trasporto prescritto, ovvero può essere esteso al riscontro sommario ed esterno dei colli e dei beni. Le modalità del controllo non possono comunque essere tali da portare a deperimento le merci trasportate.

     L'esito del controllo è indicato in apposito processo verbale di constatazione, redatto su modello conforme a quello tipo, approvato con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 1978. Copia del processo verbale deve essere consegnata al soggetto controllato.

     Ove siano constatate violazioni agli obblighi del presente decreto, copia del processo verbale di cui al precedente comma deve essere, altresì, consegnata o notificata agli altri eventuali soggetti ai quali siano imputabili le violazioni stesse; il verbale, al quale è allegato l'esemplare del documento di trasporto destinato al vettore, deve essere trasmesso all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , il quale provvede, ai sensi dello stesso decreto, all'applicazione delle pene pecuniarie previste dal successivo art. 7.

 

          Art. 7.

     Il mittente responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3 e 4, ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantit diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, soggetto alla pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.

     Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli artt. 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1, si applica la pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 300.000 [10] .

     Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto soggetto alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 180.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1 [11] .

     Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.

     (Omissis) [12].

     Per le violazioni punite con una pena pecuniaria consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

     (Omissis) [13].

 

          Art. 8.

     I soggetti previsti dalle lettere a) e c), dell'art. 1, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Essi sono altresì sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al controllo globale per tutti i tributi.

     Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nel precedente articolo, è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore ad un mese né superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

     Fuori dei casi previsti nel comma precedente, il conducente che nel corso di un triennio è punito per tre violazioni previste nell'art. 7 è soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni né superiore a tre mesi. Il provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Per la opposizione al provvedimento si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

     Agli effetti dei precedenti commi si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al penultimo comma dell'art. 7.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 331, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 29 della D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, a decorrere dal 1° gennaio 1981.

[4] Comma così sostituito dall'art. 29 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, a decorrere dal 1° luglio 1982.

[5] Numero così sostituito dall'art. 26 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, a decorrere dal 1° luglio 1982.

[6] Numero così sostituito dall'art. 3 della L. 27 novembre 1989, n. 384.

[7] Numero così modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

[8] Numero aggiunto dall'art. 10 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 4 agosto 1984, n. 467.

[11] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 4 agosto 1984, n. 467.

[12] Comma soppresso dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1980, n. 882.

[13] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.