§ 93.11.17 - Legge 4 agosto 1984, n. 467.
Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:04/08/1984
Numero:467


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai [...]
Art. 2.      Il Fondo centrale di garanzia previsto dall'articolo 1 della presente legge è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con [...]
Art. 3.      Alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge possono accedere le imprese esercenti attività di autotrasporto che risultano iscritte in via [...]
Art. 4.      La domanda di accesso al Fondo centrale di garanzia deve essere presentata dai soggetti beneficiari contestualmente alla richiesta di finanziamento
Art. 5.      La dotazione del Fondo è costituita
Art. 6.      Ai fini della determinazione del reddito, le imprese di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive [...]
Art. 7.      A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la deduzione dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 13 della legge [...]
Art. 8.      Il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      I concessionari di cui al n. 6 dell'articolo 29 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono tenuti a [...]
Art. 10.      Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 e a L. 12.000
Art. 11.      L'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile [...]
Art. 12.      Per assicurare il funzionamento degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione nei valichi di confine di cui all'articolo [...]
Art. 13.      All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge pari, per l'anno 1984, a 20 miliardi di lire si fa fronte quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente [...]


§ 93.11.17 - Legge 4 agosto 1984, n. 467.

Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi

(G.U. 18 agosto 1984, n. 227)

 

 

Titolo I

 

ISTITUZIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LA COPERTURA DEI RISCHI CONNESSI AI FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE ACCORDATI DA AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO.

 

     Art. 1.

     E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti a medio termine accordati, ai sensi della legge 27 novembre 1980, n. 815, da istituti ed aziende di credito ad imprese di trasporto iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi.

     La garanzia del Fondo di cui al comma precedente opera fino a 50 milioni di lire e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

     La garanzia copre il 90 per cento della perdita subìta dall'istituto finanziatore a fronte del capitale.

     Il Fondo centrale di garanzia di cui al precedente primo comma opera, altresì, a copertura del 90 per cento della perdita subìta dall'istituto finanziatore a fronte del capitale e fino a 50 milioni di lire in relazione ai finanziamenti accordati da istituti ed aziende di credito di cui al precedente secondo comma per l'acquisto di un solo veicolo, o complesso di veicoli, da parte dell'impresa di trasporto, in sostituzione di precedente veicolo, o complesso di veicoli, già in disponibilità dell'impresa stessa.

 

          Art. 2.

     Il Fondo centrale di garanzia previsto dall'articolo 1 della presente legge è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, composto da sette membri di cui uno designato dal Ministro dei trasporti, con funzioni di presidente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dal comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi fra i rappresentanti degli autotrasportatori.

     Il comitato di cui al precedente comma ha il compito di deliberare in ordine ai criteri ed alle modalità degli interventi del Fondo centrale di garanzia, nonché in ordine ai limiti di intervento del Fondo stesso.

     Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del Fondo centrale di garanzia.

 

          Art. 3.

     Alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge possono accedere le imprese esercenti attività di autotrasporto che risultano iscritte in via definitiva nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, titolari da almeno due anni di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi e che non sono in grado di offrire idonee garanzie oltre quelle iscrivibili sui beni acquistati con i finanziamenti garantiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

     Per ciascun operatore l'esposizione complessiva del Fondo non può superare l'importo di lire 200 milioni.

     L'articolo 10 della legge 27 novembre 1980, n. 815, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 4.

     La domanda di accesso al Fondo centrale di garanzia deve essere presentata dai soggetti beneficiari contestualmente alla richiesta di finanziamento.

     L'istituto o azienda di credito trasmette al Mediocredito centrale domanda di garanzia e concede il prestito dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito, per la concessione del prestito medesimo.

 

          Art. 5.

     La dotazione del Fondo è costituita:

     a) dall'importo di lire 5 miliardi da prelevare dalla gestione speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a "Gestione Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi";

     b) dall'importo di lire 15 miliardi da prelevare dal Fondo di cui alla legge 27 novembre 1980, n. 815;

     c) dal 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi versati annualmente dagli iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sulla base della misura annuale stabilita dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, tenendo conto anche di tale contribuzione;

     d) dagli interessi maturati sulla disponibilità del Fondo;

     e) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

     f) dai contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 2 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente;

     g) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati o di associazioni interessate allo sviluppo ed all'ammodernamento del trasporto merci su strada.

 

Titolo II

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

 

          Art. 6.

     Ai fini della determinazione del reddito, le imprese di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, i cui titolari sono intestatari di autorizzazioni all'autotrasporto di merci per conto di terzi, possono dedurre, a titolo di costi ed oneri non documentati, un importo forfettario di L. 15.000 o di L. 30.000, per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione, rispettivamente, oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o di quelle confinanti, ovvero oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

     Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante in cui sono indicati i viaggi effettuati e le rispettive località di destinazione, la loro durata, nonché gli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in casi di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Gli esemplari delle bolle di accompagnamento, delle fatture e delle lettere di vettura devono essere conservati dal dichiarante fino al termine indicato nell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento a trasporti effettuati dopo tale data.

 

          Art. 7.

     A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la deduzione dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applica altresì ai redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto, soci di organismi cooperativi esercenti l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai quali sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

 

          Art. 8.

     Il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:

     "Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'articolo 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 300.000.

     Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 180.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente articolo 1".

     Le nuove misure delle pene pecuniarie previste dai precedenti due commi si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora definitivamente accertate alla stessa data. Non si fa luogo a rimborsi di pene pecuniarie corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 9.

     I concessionari di cui al n. 6 dell'articolo 29 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono tenuti a corrispondere, in luogo dei diritti previsti dalle vigenti disposizioni, un canone annuale.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento saranno determinati, con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, i criteri e le modalità per la determinazione, la revisione periodica ed il pagamento del canone di cui al precedente comma.

     In sede di prima applicazione, il canone sarà fissato in misura tale da assicurare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'entrata almeno pari, in ragione d'anno, all'ammontare dei diritti accertato per l'anno 1983, maggiorato o diminuito nella stessa misura percentuale delle variazioni eventualmente apportate durante l'anno 1984 alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione.

     Il trasporto dei pacchi e dei colli di peso fino a 20 chilogrammi eseguito dai concessionari senza il pagamento del canone annuale determinato ai sensi del precedente secondo comma è assoggettato ad una sanzione amministrativa variabile da dieci a sessanta volte l'importo del canone stesso.

     L'Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.

     Chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è soggetto ad una sanzione pecuniaria in misura da dieci a sessanta volte la tariffa dovuta per i pacchi postali di peso corrispondente a quelli trasportati.

     E' abrogato l'articolo 60 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

 

          Art. 10.

     Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 e a L. 12.000.

 

          Art. 11.

     L'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori.

     La misura di detta quota non potrà essere maggiore di quella esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 12.

     Per assicurare il funzionamento degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione nei valichi di confine di cui all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere, per un periodo non superiore ai tre mesi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio entro il limite massimo di centoventi unità da destinare agli uffici anzidetti.

 

          Art. 13.

     All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge pari, per l'anno 1984, a 20 miliardi di lire si fa fronte quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 7295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, intendendosi all'uopo corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1984 di cui alla legge 27 novembre 1980, n. 815, e quanto a lire 5 miliardi mediante corrispondente prelevamento della gestione speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a "Gestione Albo degli autotrasportatori per conto di terzi".

     All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della presente legge, pari a lire 400 milioni per l'anno 1984, si fa fronte mediante corrispondente prelevamento dalla gestione speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a "Gestione Albo degli autotrasportatori per conto di terzi".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.