§ 93.11.1G - Legge 27 novembre 1980, n. 815.
Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:27/11/1980
Numero:815


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge
Art. 2.  Dotazione finanziaria
Art. 3.  Soggetti
Art. 4.  Misura e durata
Art. 5.  Riserva a favore di determinati soggetti
Art. 6.  Presentazione delle domande
Art. 7.  Procedura per il finanziamento
Art. 8.  Commissione consultiva
Art. 9.  Concessione ed erogazione del contributo
Art. 10.  Garanzie
Art. 11.  Prefinanziamento
Art. 12.  Locazione finanziaria
Art. 13.  Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto
Art. 14.  Agevolazione tributaria
Art. 15.  Copertura finanziaria


§ 93.11.1G - Legge 27 novembre 1980, n. 815. [1]

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi

(G.U. 27 novembre 1980, n. 337)

 

     Art. 1. Finalità della legge

     Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, con la concessione di contributi in conto interessi, allo scopo di favorire:

     a) il rinnovo del parco degli autoveicoli in circolazione, di cui alle lettere d), e), f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici in conto terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, g), h), i) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dei rimorchi, dei semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili;

     b) lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi;

     c) lo sviluppo del trasporto combinato;

     d) gli investimenti immobiliari da realizzarsi all'interno dei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari mezzi di trasporto da parte dei soggetti di cui all'art. 3 della presente legge.

     Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi di cui al comma precedente devono essere di prima immatricolazione.

 

          Art. 2. Dotazione finanziaria

     Per le finalità di cui al precedente art. 1 è costituito il Fondo nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto delle merci in conto terzi, con una dotazione complessiva di lire 150 miliardi, dei quali 74 miliardi per il 1980.

     Il 40 per cento della dotazione di cui al comma precedente è riservata ai soggetti di cui al successivo art. 3 con sede nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     Ai fini di cui alla lettera d), primo comma, dell'art. 1, non può essere destinato più del 10 per cento della dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

     La legge finanziaria indicherà le quote della residua somma destinata a gravare su ciascuno degli esercizi relativi agli anni 1981, 1982 e 1983.

 

          Art. 3. Soggetti

     I contributi in conto interessi previsti dalla presente legge, nelle misure e alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concessi alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge n. 298 del 6 giugno 1974, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi.

     Ai fini di uno stesso investimento i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi da altre leggi dello Stato o dalle regioni.

 

          Art. 4. Misura e durata

     Il contributo in conto interessi è concesso in misura pari al:

     a) 60 per cento del tasso di riferimento per le imprese singole, elevato al 65 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

     b) 70 per cento del tasso di riferimento per le cooperative, i consorzi o le imprese associate in cooperative e consorzi, elevato al 75 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno;

     c) 70 per cento del tasso di riferimento per l'acquisto dei semirimorchi e carrozzerie intercambiabili, dalla cui carta di circolazione risulti la idoneità al trasporto combinato, elevato al 75 per cento quando l'acquisto sia effettuato da cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative e consorzi.

     Il tasso di riferimento da applicare è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni.

     I finanziamenti, per la durata massima di cinque anni o di dieci anni, se relativi agli investimenti di cui alla lettera d), primo comma, dell'art. 1, non possono superare il 70 per cento del costo globale dell'investimento, elevabile all'80 per cento se erogato a favore di cooperative e consorzi con sede nei territori del Mezzogiorno.

     Ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, nessuna impresa può avere contributi in conto interesse per investimenti complessivi superiori ad un miliardo di lire.

     Le rate di ammortamento, comprensive di interessi e quota capitale, sono costanti.

     I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi dagli Istituti di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li disciplinano.

 

          Art. 5. Riserva a favore di determinati soggetti

     Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto terzi è riservato il 50 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge da utilizzarsi nel rispetto della riserva di cui al secondo comma del precedente art. 2.

     Per i soggetti di cui al comma precedente, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

     In caso di non completa utilizzazione delle riserve previste nel presente articolo e nell'art. 2 nell'anno di competenza o in quello successivo, le disponibilità residue sono erogate a favore degli altri soggetti di cui all'art. 3.

 

          Art. 6. Presentazione delle domande

     La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli Istituti di credito di cui all'art. 4. La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la doumentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facoltà per gli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.

 

          Art. 7. Procedura per il finanziamento

     L'Istituto di credito che abbia ricevuto la domanda deve deliberare entro novanta giorni sull'ammissibilità del finanziamento. Se la delibera è favorevole, l'Istituto di credito trasmette entro trenta giorni al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, la domanda di ammissione al contributo in conto interesse corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera ed una apposita relazione.

     La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

     Qualora la domanda di finanziamento attenga ad interventi nei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto, la domanda, corredata dal modulo di notizie e dalla relazione di cui ai commi precedenti, viene trasmessa in copia dall'Istituto di credito alla regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e ai programmi regionali delle attività di trasporto.

     Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla pesente legge le spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agli Istituti di credito.

     Le spese ammissibili al credito agevolato, nei casi di cui al terzo comma, comprendono il terreno, le spese murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte di materie e di prodotti di consumo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto nel limite massimo del 25 per cento degli investimenti fissi.

     Il contributo in conto interessi è concesso per ogni singola richiesta con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui al successivo art. 8, entro sessanta giorni dalla ricezione della delibera dell'Istituto di credito di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 8. Commissione consultiva

     Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di finanziamento di cui alla presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una commissione composta:

     a) dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato che la presiede;

     b) dal direttore generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

     c) da un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     d) da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     e) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello nazionale;

     f) da tre esperti in materia di autotrasporto merci.

     Il Ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio Dicastero per le mansioni di segetario della commissione. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

     La commissione si riunisce almeno una volta al mese.

 

          Art. 9. Concessione ed erogazione del contributo

     Della concessione del contributo è data comunicazione agli Istituti di credito interessati ed alle imprese richiedenti il finanziamento agevolato.

     Il contributo in conto interessi è determinato dalla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata in base al tasso agevolato.

     La liquidazione ed il pagamento del contributo in conto interessi sono effettuati, a semestralità posticipate, in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno - 31 dicembre) sulla base degli elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun Istituto di credito al Ministero del trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

     Per la prima liquidazione relativa al rateo compreso tra l'erogazione parziale o totale del finanziamento ed il successivo 1° luglio o 1° gennaio, l'Istituto dovrà anche trasmettere al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, copia del contratto di mutuo.

     Gli Istituti di credito, al termine della erogazione del mutuo, debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamento a tasso agevolato, ai sensi della presente legge, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi oggetto del provvedimento di ammissione a contributo e che i programmi medesimi sono stati realizzati.

     Il Ministero dei trasporti può disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

 

          Art. 10. Garanzie [2]

 

          Art. 11. Prefinanziamento

     Gli Istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'art. 3.

     Gli Istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato.

     Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'art. 2 e con decorrenza dall'erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

     Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applica il tasso di interesse ordinario.

     Qualora il prefinanziamento dovesse avere durata superiore a due anni, non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario deve corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

 

          Art. 12. Locazione finanziaria

     Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria dei veicoli di cui all'art. 1 effettuate dalle società che statutariamente possono svolgere tale attività, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3. Per le operazioni di cui sopra può essere concesso un contributo in conto canoni di valore equivalente al contributo in conto interessi previsto per l'acquisto degli stessi veicoli.

     A questo fine le società locatrici devono inoltrare domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, corredata da copia di contratto di locazione finanziaria debitamente registrata, nonché dal modulo di notizie e dall'apposita relazione di cui al precedente art. 7.

     Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma precedente con decreto del Ministro dei trasporti sentito il parere della commissione di cui all'art. 8 ed è liquidato in una unica soluzione anticipata. Il relativo importo è determinato in base ad un apposito tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro.

     La società locatrice deve ridurre i canoni a carico del locatario ripartendo tra i canoni stessi la somma ricevuta a titolo di contributo.

     Della concessione del contributo è data comunicazione alle società locatrici interessate ed alle imprese locatarie.

 

          Art. 13. Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto

     In caso di anticipato ammortamento volontario totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa mutuataria, la erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di anticipato ammortamento, di cessazione o dichiarazione del fallimento.

     In caso di anticipato ammortamento volontario parziale di un finanziamento, l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

     Qualora intervenga la cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, per i casi previsti dall'art. 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti.

     Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, in caso di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa locataria, o comunque di risoluzione del contratto, la società locatrice provvede alla restituzione della parte di contributo non ancora utilizzato in conto canoni.

     Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore, senza esplicita autorizzazione, distolga dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

     Il contributo in conto interessi cessa altresì nel caso in cui la cooperativa o il consorzio vengano sciolti o posti in liquidazione. Qualora la singola impresa associata receda da uno dei suddetti organismi associativi prima del totale ammortamento del mutuo e continui ad esercitare l'attività di autotrasporto potrà ammortizzare la parte residua del mutuo usufruendo del contributo in conto interessi previsto dall'art. 4, primo comma, lettera a), della presente legge.

 

          Art. 14. Agevolazione tributaria

     Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti al tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti facoltizzati ad operare ai termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

     Le modificazioni agli atti costitutivi degli Istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti alla metà.

 

          Art. 15. Copertura finanziaria

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 74 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L. 30 luglio 1985, n. 404.

[2] Articolo sostituito dall'art. 17 della L. 10 febbraio 1982, n. 38 ed abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1984, n. 467.