§ 27.8.6 - Legge 26 aprile 1983, n. 130.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:26/04/1983
Numero:130


Sommario
Art. 1.      Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983 resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in [...]
Art. 2.      Per l'esercizio 1983, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui [...]
Art. 3.      In deroga alle vigenti disposizioni, per l'anno finanziario 1983 è stabilito in lire 45.000 miliardi l'importo massimo di emissione di buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da [...]
Art. 4.      Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, [...]
Art. 5.      Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei [...]
Art. 6.      Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1983 in lire [...]
Art. 7.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'art. 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi [...]
Art. 8.      Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la [...]
Art. 9.      Per l'anno 1983 la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici di attività e di quiescenza dei dipendenti e dei pensionati dello Stato e del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi [...]
Art. 10.      Sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonchè le contabilità speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a [...]
Art. 11.      A decorrere dal 1° gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi:
Art. 12.      Le risorse destinate al Fondo investimenti e occupazione per l'anno 1983, quanto a lire 7.820 miliardi, sono ripartite nella seguente misura e sulla base delle disposizioni contenute negli [...]
Art. 13.      Il Fondo speciale di rotazione costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 500 [...]
Art. 14.      Per le finalità di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata, per l'anno 1983, un'assegnazione straordinaria di lire 850 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale [...]
Art. 15.      La detrazione prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base [...]
Art. 16.      E' conferita al Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) la somma di lire 1.100 miliardi da destinare, quanto a lire 800 miliardi, alla ricapitalizzazione della [...]
Art. 17.      E' autorizzata la spesa di lire 240 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. [...]
Art. 18.      Per consentire il completamento degli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e [...]
Art. 19.      E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1983 per incrementare:
Art. 20.      Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario [...]
Art. 21.      In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il [...]
Art. 22.      Per favorire lo sviluppo socio-economico della Calabria, con particolare riferimento alle zone colpite dall'evento sismico del 21 marzo 1982, nonchè agli interventi previsti dall'art. 14 della [...]
Art. 23.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 27.8.6 - Legge 26 aprile 1983, n. 130.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(G.U. 29 aprile 1983, n. 116, S.O.).

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1.

     Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983 resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 19.014.997.034.000.

     Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 94.905 miliardi per l'anno finanziario 1983.

     Per l'anno finanziario 1983 i provvedimenti adottati a norma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono superare i limiti indicati dai commi precedenti.

     Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

     Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1983, restano determinati in lire 2.482.500 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 1.884.101 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

     Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

 

          Art. 2.

     Per l'esercizio 1983, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

 

          Art. 3.

     In deroga alle vigenti disposizioni, per l'anno finanziario 1983 è stabilito in lire 45.000 miliardi l'importo massimo di emissione di buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 200.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

 

          Art. 4.

     Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto art. 8, è elevata al 49,93 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     Le erogazioni spettanti a ciascuna regione in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo art. 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

     Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1983 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1982.

     Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1982 al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, maggiorate del 13 per cento [1].

     Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 13 per cento [2].

 

          Art. 5.

     Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei trasferimenti al fondo nazionale trasporti.

     Per l'anno 1983, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 2.900 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     Il predetto importo è finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

     Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'art. 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

     A valere sul fondo di cui al secondo comma del presente articolo, una somma non superiore a lire 40 miliardi è destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     Le somme spettanti alle singole aziende sono erogate alle rispettive regioni previa certificazione da parte delle stesse che devono attestare:

     a) che le società siano a totale partecipazione pubblica;

     b) che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981 risulti dal bilancio regolarmente approvato a norma di legge;

     c) che detta perdita permanga nella situazione patrimoniale delle aziende al momento della certificazione stessa.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

 

          Art. 6.

     Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1983 in lire 20.700 miliardi.

     Le anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

     Entro il 20 luglio 1983 l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro i dati relativi alla gestione del primo semestre con relativo aggiornamento delle previsioni del fabbisogno dell'esercizio.

     Nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore al suindicato limite di 20.700 miliardi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone l'adozione delle misure necessarie per fronteggiare la situazione.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME

DELLO STATO E DI TARIFFE SUI TRASPORTI

 

          Art. 7.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'art. 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi di lire.

     Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'art. 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile.

     Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire.

     I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti, nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

     3.500 miliardi di lire per l'anno 1984;

     3.700 miliardi di lire per l'anno 1985;

     4.300 miliardi di lire per gli anni 1986 e successivi.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 10 miliardi per la partecipazione azionaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) nella Società italiana per il traforo autostradale del Frejus.

     Al predetto onere si fa fronte con la corrispondente riduzione della quota relativa allo stesso anno 1983 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

     In corrispondenza di detta riduzione, viene aumentata, dell'importo di lire 10 miliardi, la quota relativa all'anno 1987 della stessa autorizzazione di spesa. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 della richiamata legge 12 agosto 1982, n. 531.

     Per l'anno 1983 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.572.887.648.000 ed in lire 2.022.449.683.000.

     Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

     Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette Aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

     Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

     Le tariffe per i trasporti delle persone e delle merci sulle ferrovie dello Stato sono determinate, tenendo anche conto della normativa comunitaria in materia, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1948, n. 1456, e alla legge 14 agosto 1974, n. 377.

     Le concessioni speciali previste per le ferrovie dello Stato dalle disposizioni in atto sono ridotte del 10 per cento.

     Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in regime di concessione ed in gestione governativa, nonchè le tariffe delle autolinee sostitutive, sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Dette tariffe non possono essere inferiori a quelle praticate dalle ferrovie dello Stato e devono essere adeguate nella stessa misura percentuale avendo come punto di riferimento le basi chilometriche e i diritti fissi attualmente in vigore per le singole ferrovie in concessione.

     In relazione a quanto disposto dal dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo comma, restano ferme le competenze attribuite al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base alla normativa vigente.

     Con la legge di bilancio è annualmente determinato il limite di impegno per la concessione dei contributi previsti dal capo secondo della legge 18 aprile 1962, n. 168.

     I rimborsi allo Stato dei debiti di cui all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, sono da intendersi costituiti da tutti gli importi che, in sostituzione delle società concessionarie, sono stati o saranno pagati dall'ANAS e dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade ovvero consolidati da quest'ultimo ai sensi dell'art. 2 della medesima legge.

     Gli importi predetti saranno gravati di interessi a decorrere dalle scadenze fissate per la loro restituzione allo Stato nei piani di rimborso di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Detti piani avranno inizio a partire dall'anno in cui, secondo i piani finanziari approvati dall'ANAS, è previsto il formarsi delle risorse derivanti dalla gestione e dovranno completarsi entro il termine concessionale.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

 

          Art. 8.

     Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

     La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1989. Le quote relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate, rispettivamente, in lire 115 miliardi ed in lire 322 miliardi.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste, l'autorizzazione di spesa per gli anni 1983 e 1984, di cui all'art. 16 della medesima legge, è elevata, rispettivamente, di lire 4.000 milioni e di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per gli stessi anni finanziari. Sono ridotte, rispettivamente, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della predetta legge 21 maggio 1981, n. 240.

     Il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1984.

     In deroga al quinto comma del predetto art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, l'importo di lire 200 miliardi è completamente utilizzabile per il pagamento di indennizzi.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

          Art. 9.

     Per l'anno 1983 la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici di attività e di quiescenza dei dipendenti e dei pensionati dello Stato e del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il 13 per cento degli oneri previsti per i predetti trattamenti nel 1982. Per la determinazione degli aumenti, la spesa di personale in attività di servizio per l'anno 1982 da assoggettare al limite del 13 per cento è costituita, per ciascun comparto del pubblico impiego, dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale e dalla tredicesima mensilità, con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

     Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, la spesa per l'anno 1983 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1982-1984 del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, ed ai miglioramenti al personale dirigente, non può eccedere, in ogni caso, l'importo complessivo di 1.350 miliardi di lire.

     Per l'anno 1983 è fatto divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonchè al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici con esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e in generale tutti i comparti del pubblico impiego - fatto salvo quanto disposto nel successivo sesto comma in materia di immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonchè quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate, con esclusione del conferimento di supplenze annuali e brevi del personale della scuola ai sensi della richiamata legge 20 maggio 1982, n. 270. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 30 giugno 2003, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa [3].

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti di cui al precedente comma [4].

     Per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge il Consiglio dei Ministri emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni, in armonia con le disposizioni di cui ai due commi precedenti del presente articolo.

     Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla ricognizione di tutte le situazioni di soprannumero del personale docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative statali, conseguenti anche alle immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e, comunque, esistenti alla scadenza di detto termine.

     In relazione ai soprannumeri accertati ed alle vacanze esistenti nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa l'amministrazione della pubblica istruzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti i Ministri eventualmente interessati, determina il contingente complessivo dei posti per i quali sono effettuabili passaggi dai ruoli della scuola e, nell'ambito di esso, i contingenti relativi alle singole amministrazioni.

     Con il decreto di cui al precedente comma sono stabiliti i criteri e le modalità di passaggio, il termine per la presentazione della relativa domanda da parte degli interessati e la corrispondenza tra le qualifiche funzionali del comparto scuola e quelle dell'amministrazione interessata.

     Sono fatte salve, ai fini degli inquadramenti nelle nuove qualifiche, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     (Omissis) [5].

     E' fatta salva la normativa recata dall'art. 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, concernente provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 10.

     Sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonchè le contabilità speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni.

     Per provvedere alle finalità di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato il conferimento ai fondi di cui all'art. 85 della legge medesima, quale modificato dall'art. 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, fino alla complessiva somma di lire 1.050 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1983 e di lire 650 miliardi nell'anno 1984, in alternativa alla contrazione di prestiti esteri nonchè al ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa previsti dall'ultimo comma dello stesso art. 85.

     Ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonchè dell'art. 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, il fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è reintegrato di lire 1.416 miliardi, che saranno iscritti nell'anno 1985.

     Le quote spettanti a ciascuno dei fondi di cui al precedente secondo comma sono determinate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delegato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

     Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'art. 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è stabilito, per l'anno 1983, in lire 130 miliardi, verso contestuale riduzione di lire 35 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     Per consentire, in attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 82/400 del 14 giugno 1982, la prosecuzione per il biennio 1983-1984 degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il 1983 e di lire 25 miliardi per il 1984, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi di cui all'art. 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

     Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del Trattato di Roma".

     Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare i contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture, oltre che con le modalità previste dall'art. 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.

     La suddetta deroga alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784, si applica anche ai contratti relativi all'acquisto di beni mobili, di attrezzature e di servizi.

     Ai contratti di forniture e lavori da stipularsi dal Ministero di grazia e giustizia in materia di misure di sicurezza si applica altresì il disposto dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Ai relativi decreti di approvazione si applica il disposto dell'art. 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     Le erogazioni dei fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, effettuate dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) per il tramite della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore delle regioni, non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'art. 26 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1982, n. 51.

     In attuazione di quanto indicato dalla lettera d) dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il segretariato del CER dispone il trasferimento dei fondi richiesti dalle regioni con ordinamento a statuto ordinario e speciale con le modalità previste dalla lettera h) dell'art. 4 della legge medesima, mediante accredito dei fondi stessi su apposite contabilità speciali da istituire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le stesse sezioni provvedono ai pagamenti disposti da parte dei competenti istituti autonomi per le case popolari mediante diretta liquidazione ai terzi interessati dei relativi titoli di spesa.

     Le modalità occorrenti per l'attuazione della normativa di cui al precedente comma sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

     Sono abrogati il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

     Le somme, di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinate da parte dei comuni e dei consorzi di comuni all'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare, possono, a richiesta dei comuni stessi, essere prelevate a valere sulla quota loro assegnata dello stanziamento previsto in conto capitale dal quarto comma del predetto articolo.

     I comuni e loro consorzi possono richiedere al CER, unitamente alla presentazione dei programmi di massima, costruttivi o di risanamento, un primo acconto non superiore al 3 per cento della quota in capitale dell'intervento.

     Al fine di portare a compimento entro gli esercizi finanziari 1983 e 1984 programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica e sociale, il Ministro competente, ove ravvisi la necessità di accelerarne la realizzazione, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione delle convenzioni occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito, ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei Ministri, può autorizzare le iniziative proposte anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

     Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui all'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e di quelle da effettuare in attuazione dell'art. 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

 

          Art. 11.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi:

     legge 7 aprile 1942, n. 409, concernente modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito in legge dalla legge 3 gennaio 1939, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale;

     decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, recante provvedimenti tributari a favore degli enti locali;

     decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201, concernente norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero;

     legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili;

     legge 12 maggio 1901, n. 164, che approva la transazione stipulata tra lo Stato ed il comune di Napoli per l'assegno alla beneficenza e per compensazione di reciproche ragioni di credito e debito;

     legge 10 febbraio 1907, n. 25, riguardante il contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma;

     legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'art. 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato.

 

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL "FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE"

 

          Art. 12.

     Le risorse destinate al Fondo investimenti e occupazione per l'anno 1983, quanto a lire 7.820 miliardi, sono ripartite nella seguente misura e sulla base delle disposizioni contenute negli articoli successivi:

     1) lire 500 miliardi per ulteriore apporto al Fondo di rotazione per investimenti mobiliari;

     2) lire 850 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

     3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sull'imposta sul valore aggiunto;

     4) lire 4.190 miliardi per interventi nel settore industriale, pubblico e privato;

     5) lire 450 miliardi per interventi nel settore dell'agricoltura;

     6) lire 1.300 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;

     7) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di medio credito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

     8) lire 200 miliardi per interventi per lo sviluppo socio-economico della regione Calabria.

 

          Art. 13.

     Il Fondo speciale di rotazione costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 500 miliardi.

     Sono raddoppiati i termini di 30 e 45 giorni indicati, rispettivamente, dal quarto e dall'ultimo comma del medesimo art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

 

          Art. 14.

     Per le finalità di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata, per l'anno 1983, un'assegnazione straordinaria di lire 850 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, da erogarsi secondo i criteri di cui al medesimo art. 54.

 

          Art. 15.

     La detrazione prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1983, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 31 dicembre 1984, afferenti all'esercizio di imprese industriali ed artigiane di cui ai gruppi dal IV al XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, semprechè i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino, rispettivamente, emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.

     La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna.

 

          Art. 16.

     E' conferita al Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) la somma di lire 1.100 miliardi da destinare, quanto a lire 800 miliardi, alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.A. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale e quanto a lire 100 miliardi al conferimento di capitale sociale alle società elettroniche della finanziaria STET, per il finanziamento del programma delle stesse conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione.

     La rimanente somma di lire 200 miliardi è destinata al soddisfacimento delle esigenze degli altri settori di intervento dell'IRI con particolare riguardo ai settori termo-elettro-meccanico e aeronautico e allo sviluppo delle attività del gruppo ITALSTAT.

     E' conferita al Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) la somma di lire 950 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile.

     E' conferita al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM) la somma di lire 250 miliardi per la realizzazione della prima fase di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale.

     Alla ripartizione delle somme di cui ai commi secondo e terzo provvede il CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

 

          Art. 17.

     E' autorizzata la spesa di lire 240 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

     A tal fine, per l'anno 1983, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 120 miliardi e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 40 miliardi ciascuno.

 

          Art. 18.

     Per consentire il completamento degli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:

     a) per le spese di cui all'art. 29, I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675:

     lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;

     lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;

     lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;

     lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;

     lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;

     b) per le spese di cui all'art. 29, I, lettera b), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.

     La durata del Fondo è estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.

     I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall'art. 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.

     Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale.

     A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonchè alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

 

          Art. 19.

     E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1983 per incrementare:

     1) di lire 140 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989, la dotazione del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni;

     2) di lire 60 miliardi, per l'esercizio 1983, il Fondo di dotazione per il risconto effetti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     La dotazione del Fondo di cui all'art. 3, primo capoverso, della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisto di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, è incrementata di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

     La dotazione del Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 150 miliardi.

     La dotazione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 20 miliardi.

     La dotazione del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata, per l'anno 1983, della somma di lire 250 miliardi.

     La dotazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, costituito ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata per l'anno 1983, della somma di lire 350 miliardi.

     La dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 80 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi.

     L'autorizzazione di spesa concernente l'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1983.

 

          Art. 20.

     Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

     Si applica l'ultimo comma dell'art. 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

     Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, è altresì autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983 [6] .

     Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Si applica il secondo comma dell'art. 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

     Per gli interventi di competenza nazionale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 21.

     In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nella agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonchè per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

     Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonchè i parametri di valutazione dei progetti.

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

     Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

     In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

     Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.

     L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.

 

          Art. 22.

     Per favorire lo sviluppo socio-economico della Calabria, con particolare riferimento alle zone colpite dall'evento sismico del 21 marzo 1982, nonchè agli interventi previsti dall'art. 14 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 200 miliardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia al Parlamento entro il 31 dicembre 1983 una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo. A tal fine l'amministrazione regionale è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

 

          Art. 23.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni

di spesa recate da leggi pluriennali (in milioni di lire)

     (Omissis).

 

Tabella B

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

     (Omissis).

 

Tabella C

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale

     (Omissis).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[3] Comma da ultimo così modificato dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che siano le regioni - anzichè il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

[5] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.