§ 98.1.27812 - Legge 29 maggio 1982, n. 303.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/05/1982
Numero:303


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto [...]


§ 98.1.27812 - Legge 29 maggio 1982, n. 303.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

(G.U. 2 giugno 1982, n. 149)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al secondo comma, le parole: "Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "Per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto";

     al terzo comma, dopo le parole "decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57", ove ricorrono, sono aggiunte le seguenti: ", convertito, con modificazioni, nellalegge 29 aprile 1982, n. 187";

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nellalegge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni".

     All'articolo 2:

     dopo le parole: "attuazione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalità di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nellalegge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni e integrazioni" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", convertito, con modificazioni, nellalegge 29 aprile 1982, n. 187".