§ 38.11.25 - L. 14 maggio 1981, n. 219.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:14/05/1981
Numero:219


Sommario
Art. 1.  Dispositivo di conversione.
Art. 2.  Dichiarazione di preminente interesse nazionale.
Art. 3.  Fondo per il risanamento e la ricostruzione.
Art. 4.  Ripartizione del fondo.
Art. 5.  Definizione degli interventi.
Art. 6.  Attuazione degli interventi.
Art. 7.  Compiti regionali.
Art. 8.  Articolazione degli interventi.
Art. 9.  Contributi e finanziamenti per la ricostruzione.
Art. 10.  Contributi e finanziamenti per la riparazione.
Art. 11.  Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario.
Art. 12.  Comproprietà degli immobili.
Art. 13.  Alienazione degli immobili.
Art. 14.  Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione.
Art. 15.  Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.
Art. 16.  Esecuzione degli interventi.
Art. 17.  Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici
Art. 18.  Interventi nel settore agricolo.
Art. 19.  Piccola proprietà contadina.
Art. 20.  Garanzia per le operazioni di credito agrario.
Art. 21.  Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali.
Art. 22.  Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo.
Art. 23.  Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze.
Art. 24.  Provvidenze per la cooperazione.
Art. 25.  Impiego di lavoratori in cassa integrazione.
Art. 26.  Prestazioni di garanzie.
Art. 27.  Direttive generali.
Art. 28.  Ricostruzione dei comuni disastrati.
Art. 29.  Attuazione dei piani di recupero.
Art. 30.  Acquisizione di aree.
Art. 31.  Sistemazione idrogeologica.
Art. 32.  Aree da destinare agli impianti industriali.
Art. 33.  Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato.
Art. 34.  Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato.
Art. 35.  Definizione dei progetti.
Art. 36.  programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo.
Art. 37.  Programmi speciali di metanizzazione.
Art. 38.  Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo.
Art. 39.  Istituzione.
Art. 40.  Facoltà e corsi di laurea.
Art. 41.  Organici del personale docente e non docente.
Art. 42.  Comitato tecnico-amministrativo.
Art. 43.  Comitati ordinatori.
Art. 44.  Rettore.
Art. 45.  Inizio dei corsi di laurea.
Art. 46.  Statuto.
Art. 47.  Norme di rinvio e finali.
Art. 48.  Istituzione.
Art. 49.  Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale.
Art. 50.  Disposizioni per gli alunni.
Art. 51.  Abrogazione ed integrazione di norme.
Art. 52.  Assegnazioni provvisorie di sede.
Art. 53.  Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Art. 54.  Controlli.
Art. 55.  Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto.
Art. 56.  Autorizzazione ai lavori.
Art. 57.  Intese Stato-Regioni.
Art. 58.  Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale.
Art. 59.  Procedure di aggiudicazione dei lavori.
Art. 60.  Comuni e comunità montane.
Art. 61.  Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate.
Art. 62.  Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 63.  Segreteria del CIPE.
Art. 64.  Utilizzo di fondi disponibili dall'INAIL.
Art. 65.  Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico.
Art. 66.  Pubblicità turistica all'estero.
Art. 67.  Potenziamento dell'Istituto geografico militare.
Art. 68.  Prestazione del servizio militare in comuni terremotati.
Art. 69.  Relazione al Parlamento.
Art. 70.  Proroga delle aspettative.
Art. 71.  Costruzioni nelle zone sismiche.
Art. 72.  Acquisto di immobili.
Art. 73.  Esenzione da imposte e tasse.
Art. 74.  Agevolazioni in materia di indennizzi.
Art. 75.  Limiti alla cumulabilità.
Art. 76.  Imposta locale sui redditi.
Art. 77.  Imposta sul valore aggiunto.
Art. 78.  Prestiti esteri.
Art. 79.  Copertura finanziaria.
Art. 80.  Procedure.
Art. 81.  Modalità dell'intervento.
Art. 82.  Edilizia in aree esterne al territorio comunale.
Art. 83.  Compiti del CIPE.
Art. 83 bis.  Alloggi disponibili.
Art. 84.  Attribuzioni degli organi straordinari.
Art. 84 bis.  Programma degli interventi.
Art. 84 ter.  Insediamenti abitativi, commerciali e industriali.
Art. 85.  Norma finanziaria.


§ 38.11.25 - L. 14 maggio 1981, n. 219.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(G.U. 18 maggio 1981, n. 134, S.O.).

 

PARTE I

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981, N. 75

 

Art. 1. Dispositivo di conversione. [1]

 

PARTE II

PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI

 

TITOLO I

Organizzazione degli interventi

 

     Art. 2. Dichiarazione di preminente interesse nazionale.

     Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico.

     Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformità alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le Regioni, le province, i comuni e le comunità montane.

 

     Art. 3. Fondo per il risanamento e la ricostruzione.

     Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

     Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo 1 ed ai titoli IV e VII della presente legge.

     Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981», al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

     Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

     Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'art. 18, terzo comma, L. 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 4. Ripartizione del fondo.

     Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indirizza e coordina la attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

     Il CIPE provvede a ripartire fra le Regioni di cui all'articolo precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo conto delle risultanze dell'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici, disposto dall'art. 4-quater del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

     Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrate, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

     Alla riserva per le zone disastrate di cui al comma precedente per gli interventi di cui al titolo II, capo I, nonché gli interventi di cui ai titoli IV e VII della presente legge, è attribuita una somma non inferiore al 30 per cento di quanto destinato per i medesimi interventi dal secondo comma dell'articolo 3.

     Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania.

     Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno.

     Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 6.

     Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

 

TITOLO II

Ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche

 

Capo I

Interventi regionali

 

     Art. 5. Definizione degli interventi.

     Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformità ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.

     La Regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

 

     Art. 6. Attuazione degli interventi.

     I comuni, le comunità montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.

     La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.

     ln caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

     In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla Regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 7. Compiti regionali.

     Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti:

     a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

     b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

     c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione;

     d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonché di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8;

     f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).

 

     Art. 8. Articolazione degli interventi.

     L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso: a) l'assegnazione con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;

     b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

     c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

     d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

     e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonché di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate; f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;

     g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;

     h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.

     Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25 [2].

 

     Art. 9. Contributi e finanziamenti per la ricostruzione. [3]

     Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprietà alla data del sisma è assegnato:

     a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

     b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora la unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione [4].

     La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

     a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile della unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

     b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile, dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino, ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

     Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita al centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 [5].

     Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.

     Nessun ulteriore contributo è dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.

     Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

     Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono entro il 31 dicembre 1982, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario, indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune [6].

     Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

     Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

 

     Art. 10. Contributi e finanziamenti per la riparazione.

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali [9].

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

     Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definirà il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciuti agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio.

     Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

 

     Art. 11. Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario. [12]

     I contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario, possono essere assegnati all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, qualora il fabbricato oggetto del contratto o messo compreso sia stato distrutto o danneggiato dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessarie, senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la domanda corredata da perizia giurata e, ove occorra, da progetto esecutivo, ovvero nel caso in cui la domanda sia stata presentata, senza che il proprietario abbia dato inizio ai lavori previsti nel termine di 90 giorni dall'autorizzazione o dalla concessione del sindaco.

L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia.

 

     Art. 12. Comproprietà degli immobili.

     Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

     I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del 23 novembre 1980 possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni.

     Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile [13].

     Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale [14].

     Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive [15].

     La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili [16].

     Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo [17].

 

     Art. 13. Alienazione degli immobili.

     In caso di alienazione di unità immobiliare aventi titoli ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente [18].

     Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione in caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

     Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

 

     Art. 14. Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione. [19]

     I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parete delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

     La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

     a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

     b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

     c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato [20].

     La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

     elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

     progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

     computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

     calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

     eventuale rideterminazione del relativo contributo; relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori [21].

     I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito [22].

     Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia [23].

     I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti artt. 9 e 10.

     Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronuncia nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione.

     L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli. I provvedimenti concessivi di cui al primo comma e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

     Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29, L. 2 febbraio 1974, n. 64.

     Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3 primo comma, lettere d) ed e), D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella L. 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purché le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizi e, dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato.

     Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge.

     Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorità:

     le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a ciò destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi;

     le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori;

     le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma.

     Il commissario indicherà analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge.

     Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli artt. 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'art. 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio [24].

 

     Art. 15. Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.

     L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

     a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

     b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

     c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

     Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente [25].

     I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro [26].

     I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità di mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

     I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base di contratti di mutuo.

 

     Art. 16. Esecuzione degli interventi.

     Gli interventi di cui al precedente articolo 8, lettere d), e), f) e g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale.

     L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

     Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati all'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.

     L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

     a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;

     b) i criteri per la definizione del compenso;

     c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

     d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

     e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

     f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare; g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;

     h) i casi in cui, su intesa delle parti possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;

     i) l'inserimento di una clausola compromissoria;

     l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.

     Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'art. 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81 [27].

 

Capo II

Interventi statali

 

     Art. 17. Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici [28].

     Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 16.

     Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge [29].

     Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'art. 25, lettera e), L. 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

     Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 [30].

     Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

     Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonché delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle Università della Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorità per quelle delle facoltà scientifiche [31].

     Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni [32].

 

TITOLO III

Attività produttive

 

Capo I

Agricoltura

 

     Art. 18. Interventi nel settore agricolo.

     Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonché agli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente art. 4.

     Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

 

     Art. 19. Piccola proprietà contadina.

     A favore di titolari di aziende agricole costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della L. 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse.

     La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

     Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

     Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata apprestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

 

     Art. 20. Garanzia per le operazioni di credito agrario.

     Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

 

Capo II

Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione

 

     Art. 21. Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali. [33]

     Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

     Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune, qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco [34].

     La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro il 31 dicembre 1982, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dalla autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dallo art. 18, L. 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma [35].

     Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo [36].

     E' istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La Commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 [37].

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite della azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

     a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

     b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma [38].

     Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

     Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

     L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.

 

     Art. 22. Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo.

     A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al D.L. 3 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

     Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanisticoambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa [39].

     Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1984, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18, L. 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma [40].

     Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

     Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.

     Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 23. Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze.

     Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.

     Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.

     La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

     Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della L. 5 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

     Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'art. 28, quarto comma, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

     Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

 

     Art. 24. Provvidenze per la cooperazione. [41]

     Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni dirette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981.

     Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attività specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.

     Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo è dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.

     Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.

     Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualità secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresì, iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonché nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.

     La determinazione dell'entità dei contributi e del tasso di interesse, nonché le modalità di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

 

     Art. 25. Impiego di lavoratori in cassa integrazione.

     I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale.

     I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilità alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati.

     Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei comma precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, è sospeso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, permanendo la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una maggiorazione del salario pari al venti per cento.

     Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilità, di cui all'art. 28 della L. 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

     I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata.

 

     Art. 26. Prestazioni di garanzie. [42]

     Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

 

TITOLO IV

Norme particolari per le zone disastrate

 

     Art. 27. Direttive generali.

     La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

     La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico- sociali e culturali.

     Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo la utilizzazione della energia solare.

 

     Art. 28. Ricostruzione dei comuni disastrati.

     Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano di ricostruzione previsto dalla L. 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione.

     Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:

     a) il piano di zona redatto ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

     b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27, L. 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici;

     c) i piani di recupero di cui al titolo IV della L. 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.

     I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonché i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da costruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.

     Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sarà adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo.

     I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 3, L. 9 giugno 1947, n. 530.

     I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale. Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre i venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito [43].

     Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma i consigli comunali decidono sulle osservazioni [44].

     I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'art. 59 della L. 10 febbraio 1953, n. 62 [45].

     In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'art. 10 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati [46].

     Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale [47].

     L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.

     Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.

     (Omissis) [48].

     Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 8, lettera d), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.

     Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.

     In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.

     I piani di ricostruzione di cui al precedente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.

     Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

     I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza [49].

 

     Art. 29. Attuazione dei piani di recupero.

     Il comune può individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari.

     In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, può sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione.

     Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonché le modalità di utilizzazione e di assegnazione delle unità riparate o ricostruite.

     Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 27, risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, più in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente articolo 28, regolano, inoltre anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.

 

     Art. 30. Acquisizione di aree. [50]

     Per l'acquisizione di aree di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 28 e dell'articolo 55 valgono le disposizioni previste dall'articolo 1-quater del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge.

 

     Art. 31. Sistemazione idrogeologica.

     Ai fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.

 

     Art. 32. Aree da destinare agli impianti industriali. [51]

     Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

     L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

     Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.

     In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.

     Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

     Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

     Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato.

 

     Art. 33. Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato.

     I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 28 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché delle attività ausiliarie al commercio.

     La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguito il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.

     Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorità competente.

 

     Art. 34. Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato.

     Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 32. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

     I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 23.

     I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.

     I canoni a carico del conduttore sono ridotti del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.

     Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di produzione dei beni immobili e all'I per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

 

TITOLO V

Progetti regionali di sviluppo

 

     Art. 35. Definizione dei progetti.

     Le Regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorità per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree più densamente popolate dell'area salernitana per le aree interne.

     I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 36.

 

     Art. 36. programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo.

     Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo 35 le Regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili.

     I programmi indicano altresì le priorità di intervento, le relative modalità di realizzazione e di gestione nonché i tempi di attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti responsabili.

     I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 35.

     Anche prima dell'approvazione del programma di sviluppo regionale di cui al precedente articolo 35, su richiesta delle amministrazioni locali interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'approvazione del CIPE un piano sia per l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni con elevata densità abitativa colpiti dal sisma, sia per la realizzazione di opere urgenti riguardanti le altre aree previste al primo comma del medesimo articolo da realizzare con le disponibilità di cui al successivo articolo 38.

 

     Art. 37. Programmi speciali di metanizzazione.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni Basilicata e Campania, l'ANCI e la CISPEL, il CIPE approva un programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Campania e Basilicata con le indicazioni dei comuni interessati all'attuazione del programma stesso, delle previste aree industriali, degli adduttori secondari che si rendono necessari.

     Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi utilizzando i contributi del fondo di sviluppo regionale.

     Contestualmente alla approvazione del programma, il CIPE stabilisce altresì la ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle aree industriali e degli adduttori.

     Per quanto altro non previsto si applica l'articolo 11 della L. 28 novembre 1980, n. 784.

 

     Art. 38. Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo.

     Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilità attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché i fondi e i finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri.

 

TITOLO VI

Disposizioni in materia pubblica istruzione e di beni culturali

 

Capo I

Università degli studi della Basilicata

 

     Art. 39. Istituzione.

     Con effetto dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza.

     L'Università suindicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

     Per le spese di funzionamento e per l'istituzione dei nuovi posti di personale non docente necessari nella Università della Basilicata, è previsto uno stanziamento di lire 15 mila milioni per gli anni finanziari 1982 e 1983, dei quali 13 mila milioni a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

 

     Art. 40. Facoltà e corsi di laurea.

     L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

     a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica;

     b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica;

     c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

     d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.

 

     Art. 41. Organici del personale docente e non docente.

     Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B allegate al presente articolo.

     I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

     I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella B.

 

Tabella A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Posti di professori e dei ricercatori di ruolo.

 

                                    Posti

Facoltà di scienze matematiche,

fisiche e naturali.

Professori ordinari                12

Professori associati               12

Ricercatori                        14

Facoltà di ingegneria.

Professori ordinari                12

Professori associati               12

Ricercatori                        14

Facoltà di lettere e filosofia.

Professori ordinari                10

Professori associati               10

Ricercatori                        12

Facoltà di agraria.

Professori ordinari                12

Professori associati               12

Ricercatori                        14

 

Tabella B

Posti del personale non docente

di ruolo.

                                   Posti

Carriera amministrativa

delle segreterie

universitarie:

primo dirigente                    1

direttivi                          4

Carriera direttiva di

ragioneria delle

segreterie universitarie           2

Carriera di concetto di

ragioneria delle

segreterie universitarie           3

Carriera di concetto

amministrativa delle

segreterie universitarie           8

Carriera esecutiva

amministrativa delle

segreterie universitarie           25

Carriera direttiva del

personale delle

biblioteche universitarie          1

Carriera di concetto del

personale delle

biblioteche universitarie          7

Carriera direttiva dei             5

tecnici laureati

Carriera di concetto dei           16

tecnici coadiutori

Carriera esecutiva dei             25

tecnici

Carriera direttiva degli

ingegneri degli uffici

tecnici                            1

Carriera di concetto dei           1

tecnici degli uffici

tecnici

Carriera ausiliaria                20

Operai di prima                    1

categoria

Operai di seconda                  4

categoria

Operai di terza                    6

categoria

 

     In applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determinerà la corrispondenza delle qualifiche sopra indicate con i livelli di cui alla stessa legge n. 312.

     Il 20 per cento dei posti previsti per ciascuna carriera della presente tabella sarà assegnato per trasferimento; i rimanenti posti per pubblico concorso.

 

     Art. 42. Comitato tecnico-amministrativo.

     Nella Università degli studi della Basilicata fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, composto dai seguenti membri:

     a) tre professori ordinari, di cui due designati dal Consiglio universitario nazionale e uno designato dal Ministro della pubblica istruzione;

     b) due rappresentanti della Regione;

     c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

     Del comitato fa anche parte con funzioni di presidente il rettore dell'Università. Fino all'elezione del rettore la presidenza del comitato spetta al professore ordinario designato dal Ministro della pubblica istruzione.

 

     Art. 43. Comitati ordinatori.

     Nell'Università degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

 

     Art. 44. Rettore.

     Nella prima applicazione della presente legge il rettore dell'Università degli studi della Basilicata sarà eletto dai membri del comitato ordinatore nel proprio seno.

 

     Art. 45. Inizio dei corsi di laurea.

     In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 46. Statuto.

     Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata.

     Lo statuto andrà in vigore dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 47. Norme di rinvio e finali.

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

 

Capo II

Facoltà di ingegneria nell'Università di Salerno

 

     Art. 48. Istituzione.

     A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

     I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facoltà di scienze e matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

     Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario.

     I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-1982. I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Con l'attivazione del triennio viene costituito un comitato ordinatore, con le attribuzioni del consiglio di facoltà, composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Fanno parte altresì del comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi del presente comma.

     Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

 

Capo III

Disposizioni varie

 

     Art. 49. Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale.

     Per i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1979, n. 272, il tirocinio svolto in scuole aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è valido purché la durata del servizio prestato ed il numero di ore svolte per le attività teoriche non siano inferiori ad un quarto di quelli prescritti.

 

     Art. 50. Disposizioni per gli alunni.

     Per l'anno scolastico 1980-1981, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni già frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto la iscrizione in scuole od istituti di altro comune.

     Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-1981, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

     Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessità in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo, per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre.

 

     Art. 51. Abrogazione ed integrazione di norme.

     Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è abrogato.

     Restano salve le domande di partecipazione ai giudizi per l'inquadramento nel ruolo o dei ricercatori, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 convertito in legge con la presente legge, presentato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

     Art. 52. Assegnazioni provvisorie di sede.

     Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede può essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilità dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981.

     Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria della medesima sede in possesso di titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982. Nel caso di più aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali.

 

Capo IV

Beni culturali

 

     Art. 53. Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potrà prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovrà individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneità dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonché, possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.

     Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresì, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.

     Comuni singoli o comuni associati nonché le comunità montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attività bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.

 

TITOLO VII

Norme finali

 

Capo I

Semplificazione delle procedure

 

     Art. 54. Controlli.

     Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

     Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

     Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

 

     Art. 55. Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto. [52]

     Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 14-undecies del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente art. 28.

     Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

     Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente art. 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.

     Nei comuni che non si avvalgono della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti.

     Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 56. Autorizzazione ai lavori.

     Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è costituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

     La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

     Non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

     L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.

     Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime. Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione può essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilità prescritti dalle norme vigenti purché la differenza tra il volume ricostruito e quelle preesistente non superi il 30 per cento.

     Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della legge stessa 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente articolo 8.

     Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 28.

 

     Art. 57. Intese Stato-Regioni.

     Ai fini della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la Regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 36.

 

     Art. 58. Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale.

     I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

 

     Art. 59. Procedure di aggiudicazione dei lavori.

     Per l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in appalto con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di pubblicità prescritte dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono sostituite, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni nonché dalla pubblicazione su un quotidiano diffuso nella Regione.

     Nel caso di lavori di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

 

Capo II

Disposizioni organizzative

 

     Art. 60. Comuni e comunità montane.

     Per lo espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

     (Omissis) [53].

     (Omissis) [54].

     Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente art. 3 [55].

     Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonché di coordinare l'attività svolta dagli enti locali subregionali in materia.

     Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunità montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terminio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati [56].

     Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunità montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unità sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.

     I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici dell'opera dei liberi professionisti singoli od associati.

     Per le finalità di cui alla lettera b) del precedente art. 7 ed alla lettera f) del precedente art. 8 potrà essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania.

 

     Art. 61. Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate.

     Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministero della difesa su richiesta del Ministro del bilancio dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate.

     Per i medesimi fini il Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione dei quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

     Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'articolo 3 della L. 10 dicembre 1973, n. 804.

 

     Art. 62. Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici.

     Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e Campania, fatte salve le strette esigenze funzionali degli uffici dai quali il personale stesso dovrà essere tratto.

     Alle suddette coperture di vacanze si provvede - indipendentemente dalla pubblicazione delle stesse, ove prescritta - a domanda dei dipendenti in servizio in altre regioni, qualunque sia il tempo trascorso dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale sono tratti.

     Per le vacanze non coperte a domanda si provvede con trasferimenti d'ufficio; in tale ultimo caso, il servizio prestato nelle zone, terremotate - per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque - sarà valutato al massimo ai fini del punteggio da attribuire in occasione della partecipazione a concorsi.

 

     Art. 63. Segreteria del CIPE.

     Per le esigenze derivanti dai servizi di segretaria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica può assumere personale nel limite di tre unità, avvalendosi dei contratti di cui all'art. 3 del D.L. 24 luglio 1973, n. 248, convertito nella L. 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.

     Per le medesime esigenze il limite di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma è elevato di 10 unità.

 

Capo III

Disposizioni varie

 

     Art. 64. Utilizzo di fondi disponibili dall'INAIL.

     Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 65 della L. 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'art. 20 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella L. 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'art. 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonché per il finanziamento della costruzione da parte di cooperative economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

 

     Art. 65. Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico.

     Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico o comunque di rilevante interesse pubblico, riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunità religiose, è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo [57].

     Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1989, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilità delle strutture degli edifici è previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.

     Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

 

     Art. 66. Pubblicità turistica all'estero.

     I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le Regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegno a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.

 

     Art. 67. Potenziamento dell'Istituto geografico militare.

     Per le esigenze dell'istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.

     Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unità, il Ministro della difesa è autorizzato a portare i residui posti sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi già banditi ovvero indicendo apposito concorso.

     Al fine della più sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sarà espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sarà accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.

 

     Art. 68. Prestazione del servizio militare in comuni terremotati. [58]

     I giovani di leva del triennio 1981-1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, che intendano prestare servizio civile nelle zone terremotate, presentano apposita, domanda al Ministro della difesa.

     Il Ministro della difesa dà disposizioni per l'inizio del servizio entro due mesi dalla domanda, in rapporto alle richieste motivate che gli enti locali fanno pervenire al Ministero stesso.

     Il periodo di servizio prestato vale come periodo di ferma militare previsto per la rispettiva forza armata di appartenenza.

     Il Ministro della difesa adotta una procedura semplificata per stipulare convenzioni con gli enti locali delle zone terremotate che presentino domanda di utilizzazione di giovani di leva in servizio civile.

     Agli enti convenzionati viene erogata, in considerazione delle eccezionali condizioni di disagio, una somma integrativa della quota già prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, per il mantenimento di giovani di leva in servizio civile.

     I giovani di leva di cui al primo comma che hanno presentato domanda richiamandosi alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa di riconoscimento, possono optare, a richiesta, per il servizio civile da prestarsi secondo le modalità previste dal presente articolo.

     I giovani di leva sopraindicati in servizio civile vengono impiegati nell'ambito della protezione civile e della ricostruzione secondo modalità da definire da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.

     Vengono istituiti corsi di formazione, della durata di 30 giorni, all'interno del periodo di servizio civile, gestiti dal comitato regionale della protezione civile, a tal uopo designato dal competente Ministero.

     A detti corsi partecipano tutti i giovani che prestano il servizio civile.

 

     Art. 69. Relazione al Parlamento.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tale fine, le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.

     Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'art. 107 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 219.

     Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 1° gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, a carattere nazionale, preclude la possibilità di attingere al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 70. Proroga delle aspettative.

     Le aspettative a favore degli amministratori comunali, già autorizzate dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

 

     Art. 71. Costruzioni nelle zone sismiche.

     Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell'articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, può essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [59].

 

Capo IV

Agevolazioni fiscali

 

     Art. 72. Acquisto di immobili.

     Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.

     Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione.

     Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

     Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente primo comma.

     Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto.

 

     Art. 73. Esenzione da imposte e tasse.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

 

     Art. 74. Agevolazioni in materia di indennizzi.

     Gli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

 

     Art. 75. Limiti alla cumulabilità.

     Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

     Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma [60].

     L'assegnazione in proprietà di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 8.

     Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma è limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.

 

     Art. 76. Imposta locale sui redditi.

     I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dagli eventi sismici nel novembre 1980 e del febbraio 1981, possono dedurre dal reddito complessivo dell'anno 1980 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 22 novembre 1980, n. 874, e 30 marzo 1981, n. 104, è stata versata nel 1981 a titolo di acconto di quello dovuto per l'anno 1980.

 

     Art. 77. Imposta sul valore aggiunto. [61]

 

CAPO V

Disposizioni transitorie

 

     Art. 78. Prestiti esteri.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

     Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3.

     Il servizio dei suddetti prestiti esteri è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvederà sia al pagamento, delle rate a favore degli istituti mutuanti che il rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 350 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 79. Copertura finanziaria.

     Per l'anno 1981, la somma da destinare al fondo di cui al precedente articolo 3 resta determinata in lire 2.000 miliardi.

     Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.900 miliardi e quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, rispettivamente, ai capitoli n. 9001 e n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi le relative quote saranno determinate in sede di legge finanziaria.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO VIII

Intervento statale per l'edilizia a Napoli

 

     Art. 80. Procedure.

     E' dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione.

     Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonché le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse [62].

     Scaduto inutilmente tale termine, nei 10 giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

     L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare nonché la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione [63].

     Tale individuazione è effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilità. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilità, alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilità di 200 abitanti per ettaro. Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, può essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco. Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla L. 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli artt. 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato può proporre opposizione alla stima che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli artt. 11 e 13 della L. 15 gennaio 1885, numero 2892.

     La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici [64].

     Entro 15 giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.

     I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana.

     Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

 

     Art. 81. Modalità dell'intervento.

     Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria, anche relative al recupero di fabbisogni arretrati, e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici [65].

     Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale.

     Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari.

     Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma all'affidamento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

 

     Art. 82. Edilizia in aree esterne al territorio comunale.

     Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente art. 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unità abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonché a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli artt. 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalità e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE.

     Il numero delle unità abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli può essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi è riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.

 

     Art. 83. Compiti del CIPE.

     Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonché le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.

     I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro 30 giorni dall'affidamento della relativa concessione.

     Ai proprietari di una sola unità abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, l'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprietà - con divieto di alienazione o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.

 

     Art. 83 bis. Alloggi disponibili. [66]

     Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'art. 28 della legge medesima.

     Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari.

     Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari occupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.

     La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado in linea retta.

     Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.

     Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla L. 27 luglio 1978, n. 392.

 

     Art. 84. Attribuzioni degli organi straordinari.

     Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attività del proprio ufficio.

     Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, è attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennità pari al 40 per cento dello stipendio loro in godimento [67].

     Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nelle qualità di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento.

     Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma.

     Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attività svolta.

     Alla data del 31 dicembre 1986 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE [68].

 

     Art. 84 bis. Programma degli interventi. [69]

     Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'art. 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa.

     (Omissis) [70].

     Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce «difesa del suolo».

 

     Art. 84 ter. Insediamenti abitativi, commerciali e industriali. [71]

     Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.

     Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.

     Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.

     Costituisce oggetto della concessione di cui all'art. 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione è convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario.

     I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purché siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.

     Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.

     I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.

     I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attività del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attività del commissario straordinario.

     Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi.

     Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui è riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.

     Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione, fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato.

 

     Art. 85. Norma finanziaria. [72]

     Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, L. 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti artt. 80 e 82.

     I fondi, le cui disponibilità affluiscono ad apposite contabilità speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo.

     Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli artt. 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata.

     Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sarà determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonché per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

 

 


[1] Ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 bis del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[3] Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui al presente articolo, il costo di intervento, al netto dell'IVA, è stato stabilito, da ultimo, per il 2010, in € 704,14 e per il 2011, in € 730,89 dal D.M. 9 agosto 2012.

[4] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 ter del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[6] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[9] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 quater del D.L. 26 giugno 1981, n. 333 e successivamente abrogato dall'art. 2 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[12] Articolo così modificato dall'art. 1 quinquies del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 sexies del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[14] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 18 aprile 1984, n. 80.

[15] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 18 aprile 1984, n. 80.

[16] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 18 aprile 1984, n. 80.

[17] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 18 aprile 1984, n. 80.

[18] Gli originali commi 1° e 2° sono stati così sostituiti dall'attuale comma primo per effetto dell'art. 20 bis del D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[20] Gli attuali commi 2°, 3°, 4° e 5° così sostituiscono il precedente comma secondo per effetto dell'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[21] Gli attuali commi 2°, 3°, 4° e 5° così sostituiscono il precedente comma secondo per effetto dell'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[22] Gli attuali commi 2°, 3°, 4° e 5° così sostituiscono il precedente comma secondo per effetto dell'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[23] Gli attuali commi 2°, 3°, 4° e 5° così sostituiscono il precedente comma secondo per effetto dell'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[24] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[25] Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi 2°, 3° e 4° per effetto dell'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[26] Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi 2°, 3° e 4° per effetto dell'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[27] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[28] Rubrica così sostituita dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[29] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[30] Comma così sostituito dall'art. 2 bis del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[31] Comma così sostituito dall'art. 2 bis del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[32] Comma così sostituito dall'art. 2 bis del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[33] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[34] Gli originari commi dal secondo all'ottavo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 2 ter del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[35] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[36] Gli originari commi dal secondo all'ottavo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 2 ter del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[37] Gli originari commi dal secondo all'ottavo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 2 ter del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[38] Gli originari commi dal secondo all'ottavo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal secondo al sesto per effetto dell'art. 2 ter del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[39] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[40] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57. Il termine ivi previsto è stato così prorogato dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 18 aprile 1984, n. 80.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 25 sexies del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[43] Gli originari commi dal settimo al decimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal settimo all'undicesimo per effetto dell'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[44] Gli originari commi dal settimo al decimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal settimo all'undicesimo per effetto dell'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[45] Gli originari commi dal settimo al decimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal settimo all'undicesimo per effetto dell'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[46] Gli originari commi dal settimo al decimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal settimo all'undicesimo per effetto dell'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[47] Gli originari commi dal settimo al decimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal settimo all'undicesimo per effetto dell'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[48] Comma soppresso dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[49] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[50] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48.

[51] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[53] Comma soppresso dall'art. 3 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[54] Comma soppresso dall'art. 3 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[55] Comma così sostituito dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[56] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[57] Comma così modificato dall'art. 3 bis del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[58] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[59] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[60] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[61] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623.

[62] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[63] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.

[64] Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[65] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[66] Articolo aggiunto dall'art. 23 quater del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57.

[67] L'art. 2 della L. 23 dicembre 1993, n. 559 ha soppresso l'indennità di cui al presente comma.

[68] Termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 2 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[69] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L. 18 aprile 1984, n. 80.

[70] Modifica l'art. 5 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623.

[71] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L. 18 aprile 1984, n. 80.

[72] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333.