§ 38.11.47 - L. 18 aprile 1984, n. 80.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:18/04/1984
Numero:80


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Personale tecnico.
Art. 3.  Immobili danneggiati da più eventi sismici
Art. 4.  Piani regionali di sviluppo.
Art. 5.  Finanziamento dei piani regionali di sviluppo.
Art. 6.  Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori.
Art. 7.  Canone di locazione.
Art. 8.  Interventi per l'acquisto e la realizzazione di alloggi.
Art. 9.  Destinazione dei canoni di locazione.
Art. 10.  Disposizioni in materia di comproprietà.
Art. 11.  Disposizioni per l'edilizia a Napoli.
Art. 12.  Provvidenze per la cooperazione.
Art. 13.  Misura dei contributi.
Art. 14.  Delega del Governo.
Art. 15.  Completamento della ricostruzione.
Art. 16.  Estensione di agevolazioni concernenti gli oneri sociali.
Art. 17.  Ricostruzione nel Friuli-Venezia Giulia e nelle Marche.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 38.11.47 - L. 18 aprile 1984, n. 80.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

(G.U. 19 aprile 1984, n. 110).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. Personale tecnico.

     Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente [2].

     La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:

     a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: due unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);

     b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);

     c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto);

     d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto).

     Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.

     Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.

     Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.

     I comuni indicati nel primo comma provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo.

     Decorsi inutilmente i termini fissati nel comma precedente, il comitato regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'espletamento degli adempimenti omessi.

     Le facoltà di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1986 [3].

     Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa.

     I comuni disastrati e gravemente danneggiati hanno facoltà di stipulare nuove convenzioni o di prorogare quelle esistenti per un numero complessivo di unità non superiore a quello indicato nel secondo comma e per una durata non superiore al tempo necessario per l'espletamento dei concorsi.

     In relazione ai danni accertati e al numero degli abitanti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può stabilire con proprio decreto, entro il 30 luglio 1984, criteri generali per autorizzare convenzioni anche in deroga ai limiti di cui ai commi precedenti.

     L'attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

     Le comunità montane della Campania e della Basilicata indicate nell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istituiscono gli uffici previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge 14 maggio 1981, n. 219, per il biennio 1984-1985, nei termini e con le modalità stabilite nei commi sesto e settimo del presente articolo.

     Le comunità montane di cui al precedente comma possono prorogare le convenzioni in vigore fino all'esaurimento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 30 settembre 1984.

     Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983, assunto dai comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 13, D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è immesso in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero, dei comuni stessi [4].

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino. Le regioni si avvalgono di personale di ruolo e di personale convenzionato, a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti dei fondi assegnati dal CIPE.

     Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.

 

     Art. 3. Immobili danneggiati da più eventi sismici [5].

     Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i proprietari di fabbricati danneggiati dal terremoto del 1962, i quali hanno subito anche danni dal sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981, nonché i proprietari dei fabbricati danneggiati dal terremoto del marzo 1982 possono accedere ai benefici previsti nella presente legge, presentando entro il 31 dicembre 1984 al comune apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi previsti nelle predette leggi, ma a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori.

 

     Art. 4. Piani regionali di sviluppo.

     Per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

     Trascorso il termine di quattro mesi di cui al comma precedente, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente.

     I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:

     a) i progetti da realizzare;

     b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;

     c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;

     d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli alti comuni dichiarati disastrati;

     e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.

     I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lettera e), purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.

 

     Art. 5. Finanziamento dei piani regionali di sviluppo.

     Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione, con le medesime modalità previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di un fondo cui affluiscono:

     a) le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651;

     b) [6];

     c) fondi e finanziamenti concessi dalla C.E.E.;

     d) la somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-1986.

     All'onere di 500 miliardi di lire previsto dalla lettera d) del comma precedente, ripartito in ragione di 50 miliardi di lire per il 1984, 150 per il 1985 e 300 per il 1986, si provvede per il 1984 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario alla voce «difesa del suolo». Per il 1985 e 1986 si provvede con riduzione delle quote iscritte ai fini del bilancio triennale 1984-1986 per la medesima voce.

 

     Art. 6. Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori.

     Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

     La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.

     E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni [7].

     I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.

     Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica.

     I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1986 [8].

     Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente articolo fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

     Art. 7. Canone di locazione.

     Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, è determinato in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 8. Interventi per l'acquisto e la realizzazione di alloggi.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

     Art. 9. Destinazione dei canoni di locazione.

     Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di comproprietà. [9]

 

     Art. 11. Disposizioni per l'edilizia a Napoli. [10]

 

     Art. 12. Provvidenze per la cooperazione.

     (Omissis) [11].

     La dotazione di lire 100 miliardi dell'indicato fondo è considerata al lordo delle somme già impegnate, alla data dell'entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

     Art. 13. Misura dei contributi.

     Il contributo di cui all'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicato per la superficie complessiva preesistente al sisma.

     Ai predetti immobili si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     Per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, riconosciuti, mediante notifica, d'interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il contributo per la riparazione è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di ventinove anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

     Per la concessione dei contributi gli aventi diritto presentano istanza entro il 30 giugno 1984 al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorità sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

     Art. 14. Delega del Governo.

     Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti per gli interventi nei territori della Campania e Basilicata colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti delegati al fine di adeguare le procedure e le modalità di attuazione della presente legge.

 

     Art. 15. Completamento della ricostruzione. [12]

 

     Art. 16. Estensione di agevolazioni concernenti gli oneri sociali.

     L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5-bis del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è concesso, con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Bacoli e Monte di Procida.

     Agli oneri derivanti dal comma precedente si fa fronte con le disponibilità del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a 4.000 milioni.

     Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 17. Ricostruzione nel Friuli-Venezia Giulia e nelle Marche.

     Ai fini della utilizzazione dei fondi le disposizioni dell'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche agli interventi previsti della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Converte in legge, con modificazioni, il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19. L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato il comma 8.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di 30 giorni dall'art. 12 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159.

[3] Termine così prorogato dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 3 aprile 1985, n. 114.

[5] Articolo così modificato dall'art. 12 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159.

[6] Lettera abrogata dall'art. 11 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[7] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48.

[8] Termine così prorogato dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48.

[9] Aggiunge 4 commi all'art. 12 della L. 14 maggio 1981, n. 219.

[10] Aggiunge gli artt. 84 bis e 84 ter alla L. 14 maggio 1981, n. 219.

[11] Sostituisce l'art. 24 della L. 14 maggio 1981, n. 219.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 12 agosto 1993, n. 317.