§ 63.1.25 - Legge 1 dicembre 1983, n. 651.
Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:01/12/1983
Numero:651


Sommario
Art. 1.  Contenuti dell'intervento straordinario
Art. 2.  Programma triennale
Art. 3.  Disciplina degli interventi
Art. 4.  Disposizioni finanziarie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 63.1.25 - Legge 1 dicembre 1983, n. 651.

Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(G.U. 1 dicembre 1983, n. 330)

 

     Art. 1. Contenuti dell'intervento straordinario

     L'intervento straordinario dello Stato nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzato al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, soprattutto giovanile.

     In particolare, l'intervento straordinario prevede:

     a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, soprattutto nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

     b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere l'innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

     c) l'attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

 

          Art. 2. Programma triennale

     Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva, per il periodo 1984-86, il programma triennale di intervento, con priorità alle azioni di maggior rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione del programma di cui al comma precedente sulla base delle proposte delle regioni interessate dalla presente legge e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali. [1]

     Il programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma stesso e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti medesimi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     Il CIPE nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati, nonchè con gli interventi finanziati dalle Comunità europee.

     Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al comma precedente.

     Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione del programma triennale.

     Il programma triennale determina la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota, che non può essere inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo, è ripartita tra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in relazione a progetti approvati.

     Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.

     Il programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

     Al fine di assicurare la coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base del programma triennale, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria nonchè delle programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennale.

     Il CIPE, entro il 15 settembre, adotta su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'aggiornamento annuale del programma triennale, nonchè le conseguenti misure di coordinamento, nel quadro degli adempimenti di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

          Art. 3. Disciplina degli interventi

     Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132, fino al 30 novembre 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 31 luglio 1984, con eccezione dello sgravio contributivo di cui all'art. 59 del medesimo testo unico.

     Gli interventi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al comma precedente e dalle norme della presente legge.

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie

     Per assicurare la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato, per il triennio 1984-86, l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi - comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 - in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonchè l'autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132.

     La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1988. La quota relativa all'anno 1984 è determinata in lire 1.661 miliardi. Alla modulazione della quota residua si provvede, per gli anni finanziari dal 1985 al 1988, con la legge finanziaria.

     All'onere di lire 1.660 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al primo comma.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° dicembre 1983.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 1 marzo 1986, n. 64.