§ 98.1.18596 - Legge 23 dicembre 1983, n. 748.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1983
Numero:748


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del [...]


§ 98.1.18596 - Legge 23 dicembre 1983, n. 748.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

(G.U. 2 gennaio 1984, n. 1)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al comma 1, dopo la parola: "urbanizzazione" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"; le cifre: "400 miliardi" e "300 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "420 miliardi" e "320 miliardi"; sono aggiunte, in fine, le parole: "fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali";

     dopo il comma primo sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che può localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     1-ter. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè, fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni.

     1-quater. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale.

     1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del comune di Pozzuoli";

     il comma quarto è sostituito dal seguente:

     "All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al comma secondo dell'art. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al comma 3";

     il comma sesto è soppresso.

     Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. In relazione alla necessità che il comune di Pozzuoli disponga con urgenza della indispensabile strumentazione urbanistica, qualora la regione non ne abbia approvato il piano regolatore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stessa si pronuncia definitivamente entro trenta giorni da tale data. Qualora ciò non avvenga, il piano regolatore generale è approvato definitivamente.

     2. Il comune di Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al comma successivo, le varianti indispensabili per adeguare il piano regolatore agli interventi programmati in conseguenza del fenomeno del bradisismo nonchè, sulla base degli studi e delle ricerche in corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.

     3. Non sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al piano regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante, ivi compreso il piano per l'edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora siano previsti pareri vincolanti di amministrazioni statali e subregionali, i predetti strumenti sono approvati soltanto dopo l'acquisizione di tali pareri in senso favorevole, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di parere del comune di Pozzuoli.

     4. E' prorogata per il comune di Pozzuoli l'applicazione delle norme recate dal quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1986".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "1. All'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce "Difesa del suolo".

     2. A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:

     a) lire 320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto;

     b) lire 400 miliardi e lire 800 miliardi al completamento degli interventi di cui agli articoli, rispettivamente, 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

     c) lire 200 miliardi alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219".

     Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 5-bis 1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984.

     2. I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonchè i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nel comune di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 1° settembre 1983 ed il 31 dicembre 1984.

     3. Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 2.500 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

     4. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo dell'area flegrea, si applicano, senza altre formalità, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a valere sulle disponibilità della stessa legge.

     5. Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative ai mutui, connessi all'attività, contratti da imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione è corrisposto un contributo in conto interessi, a carico del fondo per la protezione civile, nella misura di tre punti percentuali sull'importo dell'interesse applicato per ciascun mutuo. I criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro del tesoro.

     6. In deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, è consentita la concessione temporanea di licenza commerciale ai titolari di licenza costretti ad abbandonare la località di origine per effetto del bradisismo dell'area flegrea.

     Art. 5-ter. - 1. Per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e dalle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, sono concessi i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986:

     a) alla regione Emilia-Romagna lire 84 miliardi, da destinare: quanto a lire 70 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, agli interventi in provincia di Parma relativi al terremoto; quanto a lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 agli interventi nelle province di Parma e di Modena relativi all'alluvione del 1982; e quanto a lire 8 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, a quelli in provincia di Reggio Emilia relativi al terremoto del 1983;

     b) alla regione Friuli-Venezia Giulia, lire 48 miliardi da destinare agli interventi in provincia di Udine, in ragione di lire 18 miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986;

     c) alla regione Lombardia, lire 18 miliardi, da destinare agli interventi nelle province di Como e di Sondrio, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

     2. Le regioni interessate provvedono a disciplinare l'utilizzazione dei contributi di cui al precedente comma secondo i principi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, in quanto compatibili.

     3. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     4. Restano conseguentemente sospesi, per il medesimo triennio, i versamenti delle annualità di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 5-quater. - 1. Per il ripristino delle opere demaniali, di culto e monumentali di conto dello Stato, danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle provincie di Parma e di Reggio Emilia, ivi compresi gli interventi necessari per la riattazione dell'Università di Parma, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi, che farà carico al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.

     2. L'ANAS provvede agli interventi per il ripristino delle strade statali nelle zone delle regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi di cui al precedente art. 5-ter, nonchè al completamento della strada di raccordo in variante delle strade statali numeri 308 e 523 tra Ghiare di Bercetto e Bivio Bertorella.

     3. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 20 miliardi per gli interventi da realizzare in Emilia-Romagna ed in lire 12 miliardi per quelli in Friuli-Venezia Giulia, fa carico al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1984".

     Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1984, e successivamente ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.