§ 27.3.34 – D.L. 23 gennaio 1958, n. 8.
Facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:23/01/1958
Numero:8


Sommario
Art. 1.      E’ data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi - 1959 di chiedere il rinnovo, anche anticipato, dei buoni stessi qualora non intendano [...]
Art. 2.      Il premio di rinnovo previsto dal precedente art. 1, sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e corrisposto all'atto del rinnovo, salvo la facoltà per il [...]
Art. 3.      Le operazioni di rinnovo di cui al presente decreto avranno inizio e termine alle date che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro
Art. 4.      I titoli da emettersi per il rinnovo di cui al presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, fruttano lo stesso interesse e fruiscono degli stessi [...]
Art. 5.      I buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi già effettuati, purché non prescritti
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro stabilirà le caratteristiche ed i tagli dei titoli provvisori con matrici e definitivi, rilasciati per il rinnovo, la data e le modalità di [...]
Art. 7.      Allo scopo esclusivo di provvedere al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali è costituito, presso la Direzione generale del Tesoro, un apposito [...]
Art. 8.      Il Fondo ha personalità giuridica propria e gestione autonoma. Esso gode di tutti i benefici fiscali spettanti alle Amministrazioni dello Stato
Art. 9.      Alla gestione del Fondo è preposto un Comitato direttivo costituito dal Ministro per il Tesoro, che lo presiede, dal Direttore generale del Tesoro e dal Direttore [...]
Art. 10.      Le operazioni di acquisto dei buoni sono effettuate esclusivamente in Borsa, alle grida. Esse sono sospese durante il tempo nel quale il corso di Borsa dei buoni superi [...]
Art. 11.      Le assegnazioni al Fondo previste all'art. 7 cesseranno allorquando verranno in scadenza i buoni di ultima emissione per i quali non sia consentita la rinnovazione
Art. 12.      Il Comitato direttivo presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario, una relazione sulla gestione del Fondo
Art. 13.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno emanate le norme necessarie per il funzionamento del Fondo
Art. 14.      Per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968 effettuata durante l'esercizio 1957-58 in corrispondenza dell'estinzione dei buoni del Tesoro novennali 5%-1959, [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 27.3.34 – D.L. 23 gennaio 1958, n. 8. [1]

Facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali.

(G.U. 29 gennaio 1958, n. 24).

 

TITOLO I

 

     Art. 1.

     E’ data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi - 1959 di chiedere il rinnovo, anche anticipato, dei buoni stessi qualora non intendano provvedere alla loro riscossione alla scadenza del 1° aprile 1959.

     In corrispondenza dell'operazione di rinnovo il Ministro per il tesoro emetterà, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1968, che godranno, oltre ai premi da assegnarsi mediante sorteggi annuali, anche di uno speciale premio di rinnovo, previsto dal successivo art. 2.

 

          Art. 2.

     Il premio di rinnovo previsto dal precedente art. 1, sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e corrisposto all'atto del rinnovo, salvo la facoltà per il Ministro medesimo di assegnare una quota parte di esso mediante estrazione a sorte da effettuarsi non oltre sei mesi dopo la chiusura delle operazioni.

     All'atto del rinnovo sarà altresì regolato in via anticipata il conguaglio degli interessi fra i buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 ed i nuovi buoni.

 

          Art. 3.

     Le operazioni di rinnovo di cui al presente decreto avranno inizio e termine alle date che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     I titoli da emettersi per il rinnovo di cui al presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, fruttano lo stesso interesse e fruiscono degli stessi premi annuali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni stabiliti per i buoni del Tesoro novennali 5% - 1959.

     Ai titoli medesimi, provvisori con matrici e definitivi, ai relativi interessi e premi annuali nonché ai premi di rinnovo ed a tutte le operazioni inerenti alla esecuzione del presente decreto sono estese le disposizioni degli artt. 3, 8, 9, 10, 11 e 12 della L. 17 dicembre 1949, n. 905.

 

          Art. 5.

     I buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi già effettuati, purché non prescritti.

     Il sorteggio dei premi relativi all'ultima scadenza del 1959 avrà luogo anticipatamente il giorno che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro.

     E’ data facoltà all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro stabilirà le caratteristiche ed i tagli dei titoli provvisori con matrici e definitivi, rilasciati per il rinnovo, la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei relativi premi, nonché ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto e provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detto rinnovo e per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi incaricati delle operazioni.

 

TITOLO II

 

          Art. 7.

     Allo scopo esclusivo di provvedere al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali è costituito, presso la Direzione generale del Tesoro, un apposito Fondo denominato Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro novennali".

     Al Fondo affluiranno, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le seguenti annualità:

     L. 20 miliardi per l'esercizio 1958-59;

     L. 30 miliardi per l'esercizio 1959-60;

     L. 40 miliardi per l'esercizio 1960-61;

     L. 50 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al termine indicato dall'art. 11.

     Le annualità medesime sono pagabili in due semestralità uguali e posticipate.

     Al detto Fondo affluiranno altresì l'ammontare dei buoni del Tesoro novennali scaduti e prescritti nonché l'ammontare dei premi relativi a buoni del Tesoro novennali, estratti e caduti essi pure in prescrizione.

 

          Art. 8.

     Il Fondo ha personalità giuridica propria e gestione autonoma. Esso gode di tutti i benefici fiscali spettanti alle Amministrazioni dello Stato.

     Le disponibilità liquide del Fondo sono tenute in deposito presso la Tesoreria dello Stato, la quale corrisponde sulle disponibilità stesse, gli interessi in ragione del 5% all'anno, pagabili a semestre.

     L'importo di tali interessi e quello degli interessi incassati dal Fondo sui buoni acquistati debbono essere utilizzati per l'acquisto di altri buoni.

 

          Art. 9.

     Alla gestione del Fondo è preposto un Comitato direttivo costituito dal Ministro per il Tesoro, che lo presiede, dal Direttore generale del Tesoro e dal Direttore generale del Debito pubblico.

     La gestione medesima è tenuta dal Tesoriere centrale che ne rende il conto annuale alla Corte dei conti.

 

          Art. 10.

     Le operazioni di acquisto dei buoni sono effettuate esclusivamente in Borsa, alle grida. Esse sono sospese durante il tempo nel quale il corso di Borsa dei buoni superi la pari.

     Nel caso in cui siano disposte nuove emissioni di buoni, in rinnovazione di quelle in scadenza il Fondo provvederà alla rinnovazione dei buoni in precedenza da esso acquistati.

     I buoni appartenenti al Fondo che vengano in scadenza e per i quali non sia consentito il rinnovo, in luogo di essere incassati, sono consegnati alla Direzione generale del debito pubblico che provvede al loro annullamento.

 

          Art. 11.

     Le assegnazioni al Fondo previste all'art. 7 cesseranno allorquando verranno in scadenza i buoni di ultima emissione per i quali non sia consentita la rinnovazione.

     I buoni allora in possesso del Fondo saranno consegnati, per l'annullamento, alla Direzione generale del debito pubblico e le disponibilità liquide del Fondo saranno versate al bilancio dello Stato.

 

          Art. 12.

     Il Comitato direttivo presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario, una relazione sulla gestione del Fondo.

 

          Art. 13.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno emanate le norme necessarie per il funzionamento del Fondo.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 14.

     Per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968 effettuata durante l'esercizio 1957-58 in corrispondenza dell'estinzione dei buoni del Tesoro novennali 5%-1959, per effetto del rinnovo di cui all'art. 1 del presente decreto si provvederà mediante stanziamenti di pari importo nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, mentre per l'esercizio 1958-59 si provvederà con apposito stanziamento in bilancio.

     Alla spesa di allestimento dei nuovi titoli provvisori e definitivi ed alle altre spese, ivi compresi gli oneri previsti dagli artt. 1 e 2, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 23 febbraio 1958, n. 84. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.