§ 22.5.24 - L. 11 giugno 1971, n. 426. [*]
Disciplina del commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:11/06/1971
Numero:426


Sommario
Art. 1.  Istituzione del registro. - Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle [...]
Art. 2.  Iscrizione nel registro. - Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e [...]
Art. 3.  Registro speciale per gli ambulanti. - (Omissis)
Art. 4.  Domanda di iscrizione. - Per ottenere la iscrizione nel registro delle persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e [...]
Art. 5.  Requisiti professionali per il commercio. - Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare [...]
Art. 6.  Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa. - (Omissis)
Art. 7.  Requisiti morali. - L'iscrizione nel registro è negata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
Art. 8.  Ricorsi. - Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al [...]
Art. 9.  Elenco speciale. - Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:
Art. 10.  Diritti dovuti per l'iscrizione. - L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso [...]
Art. 11.  Principi generali. - Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, [...]
Art. 12.  Piani comunali. - Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, [...]
Art. 13.  Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali.
Art. 14.  Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo. - Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione [...]
Art. 15.  Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti. - Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui [...]
Art. 16.  Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti. - Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:
Art. 17.  Commissione regionale. - La commissione di cui agli articoli 26 e 27, primo comma, è composta da:
Art. 18.  Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni.
Art. 19.  Durata delle commissioni.
Art. 20.  Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi.
Art. 21.  Commissario ad acta.
Art. 22.  Ricorso al Ministero.
Art. 23.  Invio alla Giunta regionale di copia dei piani.
Art. 24.  Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita.
Art. 25.  Procedura per le domande.
Art. 26.  Nullaosta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti.
Art. 27.  Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita.
Art. 28.  Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi.
Art. 29.  Subingresso - Casi di priorità.
Art. 30.  Domande concorrenti.
Art. 31.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 32.  Ricorsi.
Art. 33.  Silenzio rifiuto.
Art. 34.  Spacci interni.
Art. 35.  Distribuzione automatica.
Art. 36.  Forme speciali di vendita.
Art. 37.  Tabelle merceologiche.
Art. 38.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 39.  Sanzioni.
Art. 40.  Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio.
Art. 41.  Regolamento di esecuzione.
Art. 42.  Norme di attuazione.
Art. 43.  Autorizzazioni del periodo transitorio.
Art. 44.  Ricorsi pendenti.
Art. 45.  Sfera di applicazione della legge.
Art. 46.  Norme abrogate.


§ 22.5.24 - L. 11 giugno 1971, n. 426. [*]

Disciplina del commercio.

(G.U. 6 luglio 1971, n. 168).

 

Capo I

Registro degli esercenti il commercio

 

Art. 1. Istituzione del registro. - Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

     Agli effetti della presente legge, esercita:

     1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

     Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

     2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

     3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

     Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

     E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

     Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

     - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

     - materiale elettrico;

     - colori e vernici, carte da parati;

     - ferramenta ed utensileria;

     - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

     - articoli per riscaldamento;

     - strumenti scientifici e di misura;

     - macchine per ufficio;

     - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

     - combustibili;

     - materiali per edilizia;

     - legnami [1].

     Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

     a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni;

     in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

     b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico [1].

 

     Art. 2. Iscrizione nel registro. - Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio, nonché:

     1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

     2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla L. 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

     3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

     Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio, nel registro di cui all'articolo stesso.

     L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciali.

     Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.

     L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

     Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'articolo 4.

 

     Art. 3. Registro speciale per gli ambulanti. - (Omissis) [2].

 

     Art. 4. Domanda di iscrizione. - Per ottenere la iscrizione nel registro delle persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

     Il richiedente deve:

     a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

     b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

     c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

     Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonché di quelli richiesti dal successivo articolo 7.

     [Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno di rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione, nonché di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni] [3].

 

     Art. 5. Requisiti professionali per il commercio. - Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:

     1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

     2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

     3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

     Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 6. Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa. - (Omissis) [3a].

 

     Art. 7. Requisiti morali. - L'iscrizione nel registro è negata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

     1) che siano stati dichiarati falliti;

     2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

     3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della L. 27 dicembre 1956, numero 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

     Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 8. Ricorsi. - Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimenti o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

     Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

     Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

     Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

     Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta.

 

     Art. 9. Elenco speciale. - Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:

     1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attività indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;

     2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

     3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attività indicate nell'articolo 1.

     La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

 

     Art. 10. Diritti dovuti per l'iscrizione. - L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.

     La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

Capo II

Piani di sviluppo e di adeguamento

 

     Art. 11. Principi generali. - Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.

     Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.

 

     Art. 12. Piani comunali. - Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

     Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

     Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

     I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

     Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

     Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale.

 

     Art. 13. Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali.

     Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

     Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

 

     Art. 14. Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo. - Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

 

     Art. 15. Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti. - Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

     il sindaco o suo delegato che la presiede;

     due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

     un rappresentante della camera di commercio;

     il direttore dell'UPICA;

     un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;

     cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati:

     tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

     quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

     La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 16. Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti. - Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

     il sindaco o un suo delegato che la presiede;

     due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;

     tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

     tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

     un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

     La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 17. Commissione regionale. - La commissione di cui agli articoli 26 e 27, primo comma, è composta da:

     il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

     due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale;

     un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

     un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

     tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale;

     cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati:

     tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

     quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

     La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 18. Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni.

     In caso di mancata designazione di uno o più membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura è seguita dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione di cui all'articolo 17.

     Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

     Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'articolo 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.

 

     Art. 19. Durata delle commissioni.

     Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.

 

     Art. 20. Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi.

     Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.

     Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella «Gazzetta Ufficiale» della regione.

     Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

     Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella «Gazzetta Ufficiale» della regione.

     Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

     Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto.

 

     Art. 21. Commissario ad acta.

     Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovrà provvedere alla formazione del piano [4].

     Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi dalla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 [5].

 

     Art. 22. Ricorso al Ministero.

     Nel caso di contrasti fra piani di comuni con termini appartenenti a regioni diverse, è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla presentazione.

     Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 23. Invio alla Giunta regionale di copia dei piani.

     Il sindaco è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale una copia dei piani approvati nonché le variazioni di volta in volta intervenute.

 

Capo III

Autorizzazione amministrativa

 

     Art. 24. Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita.

     L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

     L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. E' soggetto allo sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti [5a].

     L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

 

     Art. 25. Procedura per le domande.

     La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o trasferimento di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attività che si intende svolgere e dalla prova che il richiedente risulta iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.

 

     Art. 26. Nullaosta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti.

     Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nullaosta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17.

 

     Art. 27. Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita.

     L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazioni geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

     Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.

 

     Art. 28. Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi.

     I sindaci trasmettono alla Giunta regionale copia di tutti gli altri, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 26 e 27 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

     La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco è ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla Giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente.

 

     Art. 29. Subingresso - Casi di priorità.

     Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.

     Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle domande nuove, purché i richiedenti abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dei quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.

     In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

 

     Art. 30. Domande concorrenti.

     Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione alla apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

     A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

     Art. 31. Revoca dell'autorizzazione.

     L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

     a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;

     c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge.

 

     Art. 32. Ricorsi.

     Contro i provvedimenti del sindaco, entro trenta giorni dalla loro notificazione, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa fino a quando non sia costituito e funzionante il tribunale regionale amministrativo.

 

     Art. 33. Silenzio rifiuto.

     Salvo quanto disposto negli articoli 26 e 27 della presente legge, la domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

 

     Art. 34. Spacci interni.

     La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.

     Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge.

     Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.

     Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

 

     Art. 35. Distribuzione automatica.

     La distribuzione al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione comunale.

     Il regolamento di esecuzione fissa la procedura e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

 

     Art. 36. Forme speciali di vendita.

     La vendita per corrispondenza sul catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.

     Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

     Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

     Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni al consumatore. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

     Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 37. Tabelle merceologiche.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

     Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

     I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

     Nell'ambito della gamma  merceologica  consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista.

 

     Art. 38. Pubblicità dei prezzi.

     L'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci, la indicazione dei prezzi avverrà con le modalità e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione.

 

     Art. 39. Sanzioni.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000.

     In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.

     Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37 [6].

     Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge.

     L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioè nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'art. 475 del c.p.c. immediatamente eseguibile [6].

 

     Art. 40. Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio.

     Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge [7] [8].

 

     Art. 41. Regolamento di esecuzione.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo.

     Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.

 

     Art. 42. Norme di attuazione.

     Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in L. 18 dicembre 1927, n. 2501, al R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in L. 9 gennaio 1939, n. 142, alla L. 5 febbraio 1934, n. 237, o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno a decorrere dalla data predetta.

     Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in L. 18 dicembre 1927, n. 2501, al R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in L. 9 gennaio 1939, n. 142, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 24, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'esercizio, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

     Coloro i quali non provvedono ai suddetti adempimenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.

 

     Art. 43. Autorizzazioni del periodo transitorio.

     Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere riproposte, mantenendo la data originaria di presentazione, alle autorità competenti in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

     Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazione di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge.

 

     Art. 44. Ricorsi pendenti.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Giunte provinciali amministrative decideranno sui ricorsi pendenti, sentite le commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, secondo i criteri generali della presente legge, entro 15 mesi dalla data della sua pubblicazione.

     Le predette commissioni dovranno esprimere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta.

     Scaduto inutilmente tale termine, o comunque decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero e la Giunta provinciale decidono autonomamente entro i novanta giorni successivi.

 

     Art. 45. Sfera di applicazione della legge.

     Le disposizione della presente legge non si applicano:

     1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;

     2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

     3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;

     4) alle associazioni dei prodotti ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

     5) ai titolari di imprese agricole, singole o associati, i quali esercitino attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del c.c., alla L. 25 marzo 1959, n. 125, alla L. 9 febbraio 1963, n. 59;

     6) agli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

     7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali.

 

     Art. 46. Norme abrogate.

     Sono abrogati: il R.D.L. 16 novembre 1926, n. 2174, convertito in L. 18 dicembre 1927, n. 2501; l'art. 1 della L. 5 febbraio 1934, n. 227, il R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in L. 9 gennaio 1939, n. 142; la L. 10 luglio 1962, n. 889; e ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.


[*] Legge abrogata dall'art. 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione, come stabilito dal comma 1 dello stesso art. 26, D.Lgs. 114/98.

[1] Il comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 5 luglio 1975, n. 320.

[1] Il comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 5 luglio 1975, n. 320.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 28 marzo 1991, n. 112.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384.

[3a] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 25 agosto 1991, n. 287.

[4] L'art. 3 della legge 5 luglio 1975, n. 320 ha così disposto:

[5] L'articolo è stato così sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325.

[5a] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[6] Il comma è stato aggiunto dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325.

[6] Il comma è stato aggiunto dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325.

[7] L'articolo è stato così sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325.

[8] L'articolo 2 della L. 5 luglio 1975, n. 320 così dispone: