§ 2.4.5 – L. 27 luglio 1967, n. 622.
Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:27/07/1967
Numero:622


Sommario
Art. 1.      Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzanti di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della [...]
Art. 2.      Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti [...]
Art. 3.      Le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando [...]
Art. 4.      Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di [...]
Art. 5.      L'accertamento dei requisiti, di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione di benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro per l'agricoltura e le [...]
Art. 6.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della [...]
Art. 7.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere alle organizzazioni di cui alla presente legge, un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento comunitario n. [...]
Art. 10.      Alla spesa prevista dall'art. 6 della presente legge sarà fatto fronte nel 1967 per l'importo massimo di lire 2.500 milioni, con prelevamento dal conto di Tesoreria di [...]
Art. 11.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione


§ 2.4.5 – L. 27 luglio 1967, n. 622. [1]

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

(G.U. 4 agosto 1967, n. 195).

 

     Art. 1.

     Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzanti di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:

     1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;

     2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati;

     3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

     4) siano costituite con atto pubblico;

     5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione.

     Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile.

 

          Art. 2.

     Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni.

     Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati, in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi aderenti alla organizzazione, secondo quanto previsto nel n. 1 dell'art. 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge prevederà i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto pro capite, di cui al precedente comma.

     Negli statuti sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonchè le modalità per la loro applicazione.

     Negli statuti sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle organizzazioni, semprechè sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'organizzazione.

     Gli statuti devono prevedere l'elezione dei membri degli organi direttivi da parte dell'assemblea e l'elezione del presidente da parte del Consiglio direttivo.

     I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, ma non è ammessa più di una delega.

     Qualora siano state votate più liste, i seggi del Consiglio direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di quattro quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed un quinto a quelli dell'altra lista.

     Lo stesso criterio è applicato per la elezione del Collegio sindacale.

     Gli statuti possono prevedere la partecipazione agli organi direttivi dell'organizzazione di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

     Negli statuti delle organizzazioni sono previsti i casi di incompatibilità per quei produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali e industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi delle organizzazioni.

     Le organizzazioni devono tenere registrazioni tali da consentire un effettivo controllo da parte del Ministero dell'agricoltura per le operazioni assistite a norma della presente legge.

 

          Art. 3.

     Le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

 

          Art. 4.

     Le organizzazioni, di cui alla presente legge, possono utilizzare per l'esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello statuto.

     Le suddette organizzazioni beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 5.

     L'accertamento dei requisiti, di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione di benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

     Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

     Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

 

          Art. 6.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non può superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno il 3 per cento, il 2 per cento e l'1 per cento del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base delle quantità medie dei prodotti venduti dai produttori aderenti nei tre anni precedenti la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

     Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dell'organizzazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

     La concessione può essere disposta anche frazionatamente.

     Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500 milioni.

 

          Art. 7.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere alle organizzazioni di cui alla presente legge, un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita di prodotti di cui all'art. 7 del Regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 23/62, per decongestionare l'offerta del prodotto, nei casi in cui il prezzo risulti inferiore ad un limite predeterminato dall'organizzazione [2].

     Il concorso non può superare in ragione di anno la misura del 4 per cento annuo del capitale mutuato per ogni operazione e può essere accordato solo alle organizzazioni di cui al precedente comma che abbiano costituito un fondo di intervento alimentato da contributi degli aderenti commisurati alle quantità messe in vendita.

     Alla concessione del concorso si provvede con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 6. Nel decreto di concessione potranno essere dettate particolari prescrizioni circa la destinazione del prodotto ritirato.

     Le suddette organizzazioni sono tenute a comunicare agli Ispettorati agrari compartimentali l'elenco dei prodotti per i quali intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può fissare livelli massimi dei prezzi di ritiro dalla vendita.

     Il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, nel limite complessivo di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969, graverà sui fondi autorizzati dall'art. 44, lettera i) e dall'art. 45, lettera i) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Sui fondi di cui al precedente comma graverà il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo anche per l'anno 1970, fermo il limite complessivo annuo di lire 600 milioni [3].

 

          Art. 8. [4]

     Quando per un prodotto ortofrutticolo, di cui all'allegato I del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e successive modifiche, le organizzazioni dei produttori abbiano effettuato operazioni di ritiro dalla vendita, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sempre che le operazioni si siano svolte in conformità dei regolamenti comunitari, dispone la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) di un contributo a favore delle stesse organizzazioni, calcolato nei modi indicati dai regolamenti suddetti.

     Le modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento comunitario n. 159/66 e sue modifiche, nonchè per l'esercizio dei relativi controlli sono stabilite in conformità delle norme comunitarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 9.

     Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 3 del Regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 10.

     Alla spesa prevista dall'art. 6 della presente legge sarà fatto fronte nel 1967 per l'importo massimo di lire 2.500 milioni, con prelevamento dal conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

     La spesa per i contributi previsti all'art. 8 della presente legge farà carico al fondo di cui all'art. 8 del citato decreto-legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

     I provvedimenti di concessione dei benefici, previsti dagli articoli 6, 7 e 8, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla loro emanazione.


[1] Per una proroga delle disposizioni della presente legge, vedi l'art. 10 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 18 dicembre 1970, n. 1012.