§ 25.1.9 - D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.
Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.1 associazioni temporanee di imprese
Data:23/06/1962
Numero:947


Sommario
Art. 1.  Sistema di votazione.
Art. 2.  Rappresentanza e deleghe.
Art. 3.  Obbligo di modifiche statutarie.
Art. 4.  Interventi per irregolarità nelle operazioni elettorali.
Art. 5.  Organi consorziali - Nomine e proroghe.
Art. 6.  Raggruppamento di uffici - Fusione, scissione e soppressione dei consorzi - Modifiche dei confini territoriali.
Art. 7.  Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione - Commissari - Consulta.
Art. 8.  Piano di riparto delle spese consortili.
Art. 9.  Bilanci consortili.
Art. 10.  Ricorsi.
Art. 11.  Esecuzione dei lavori.
Art. 12.  Assistenza ai consorziati.
Art. 13.  Tutela e vigilanza.
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 25.1.9 - D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(G.U. 28 luglio 1962, n. 189).

 

 

Capo I

SISTEMA ELETTIVO DEI CONSORZI

 

     Art. 1. Sistema di votazione.

     I Consorzi di bonifica sono amministrati da un Consiglio di delegati eletto dall'assemblea dei consorziati.

     Fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati che risultino iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

     Hanno diritto a un voto tutti coloro che pagano un contributo annuo pari al contributo minimo stabilito a norma di statuto. Tale minimo deve essere fissato nei singoli statuti consortili in guisa da assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari.

     Hanno del pari diritto ad un voto gruppi formati da proprietari consorziati, iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo stabilito, sempre che la somma dei contributi di coloro che partecipano al gruppo raggiunga il minimo richiesto. Il diritto di voto viene esercitato mediante delega conferita ad uno di essi.

     Il numero dei voti, da attribuire a ciascun proprietario consorziato, si determina secondo le modalità di cui ai seguenti commi:

     1) con sistema proporzionale, dividendo il contributo annuo per il quale è iscritto a ruolo ciascun consorziato per l'importo del contributo minimo occorrente per aver diritto ad un voto;

     2) con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nell'annessa tabella A.

     Il sistema proporzionale, di cui al numero 1) del precedente comma si applica nei confronti di tutti i proprietari consorziati, singoli od associati, che siano iscritti a ruolo per un contributo annuo non superiore a quello risultante a carico del proprietario di piccola azienda, rientrante nella categoria di cui alla lettera b) dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale sia iscritto a ruolo per maggior contributo.

     Il sistema decrescente, di cui al n. 2) del precedente quinto comma, si applica nei confronti di tutti gli altri consorziati.

     L'individuazione della ditta per la quale ricorrano i requisiti di cui al precedente sesto comma è effettuata con deliberazione del Consiglio dei delegati, approvata dal competente ispettore agrario compartimentale.

     In nessun caso il numero dei voti spettanti alla singola ditta consorziata può superare il 5% del totale dei voti risultanti dalla lista degli aventi diritto al voto.

     Qualora dalla ripartizione dei voti, effettuata in base alle norme che precedono, risulti che i proprietari consorziati, iscritti a ruolo per minori contributi, i quali nel complesso paghino un terzo della contribuenza totale, non raggiungano il 40% del totale dei voti, i voti attribuiti ai singoli proprietari consorziati che votano con il sistema decrescente sono ridotti in base a percentuale uniforme fino ad assicurare al suddetto scaglione di consorziati iscritti a ruolo per minori contributi, il raggiungimento della suddetta percentuale del 40% del totale dei voti.

     Ai fini del computo del numero dei voti spettanti ai sensi del presente articolo, le frazioni di voto, dopo il primo si arrotondano in più o in meno, all'unità più vicina.

     I Consorzi di bonifica, i cui statuti rechino norme meno favorevoli ai piccoli proprietari debbono conformare gli statuti stessi alle disposizioni che precedono, nei termini indicati nel successivo art. 3.

 

          Art. 2. Rappresentanza e deleghe.

     Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

     In caso di comunione i comproprietari nominano fra essi un delegato a votare; la nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, comprendendone nella maggioranza la quota del delegato.

     Gli iscritti nelle liste elettorali possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato, ma non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da un notaio, o dal segretario del Comune di residenza del delegante.

 

          Art. 3. Obbligo di modifiche statutarie.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica debbono, ove occorra, adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.

     In ogni caso, entro lo stesso termine, tutti i Consorzi debbono inviare i loro statuti per il riscontro al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà disporre le modificazioni occorrenti.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può invitare i Consorzi a predisporre gli statuti sulla base di apposito schema.

     Trascorso l'anzidetto termine senza che le delibere consorziali di modifica degli statuti siano state trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione ai sensi dell'art. 60, secondo comma del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Ministero medesimo interviene nominando un commissario straordinario con il compito di adottare le necessarie modifiche dello statuto.

 

          Art. 4. Interventi per irregolarità nelle operazioni elettorali.

     I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono comunicati in copia al prefetto e al Ministro per l'agricoltura e per le foreste il quale, in caso di irregolarità, può provvedere all'annullamento delle elezioni.

     Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Ministero predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi sull'albo consortile.

 

Capo II

POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONSORZI

 

          Art. 5. Organi consorziali - Nomine e proroghe.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 61 delle norme sulla bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono modificati come segue:

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima.

     Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse.

 

          Art. 6. Raggruppamento di uffici - Fusione, scissione e soppressione dei consorzi - Modifiche dei confini territoriali.

     Il primo comma dell'art. 62 delle norme sulla bonifica integrale approvate con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato come segue:

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.

 

          Art. 7. Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione - Commissari - Consulta.

     In caso di scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria dei Consorzi e di conseguente nomina del commissario ministeriale, disposta ai sensi delle leggi vigenti il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nomina una consulta composta da cinque a undici consorziati tenendo conto delle esigenze delle zone interessate e delle categorie dei consorziati.

     Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sotto indicate:

     a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;

     b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'Amministrazione ordinaria;

     c) pareri previsti dall'art. 6 del presente decreto;

     d) statuto consortile e relative modifiche;

     e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

     f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;

     g) programmi di attività del Consorzio;

     h) modalità relative all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata da attuarsi dal Consorzio ai sensi degli articoli 41 e 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni;

     i) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

     l) bilancio preventivo e variazioni;

     m) bilancio consuntivo;

     n) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;

     o) partecipazione ad Enti, Società od Associazioni.

     Nel decreto di nomina del commissario ministeriale deve essere stabilita la durata dell'incarico per un periodo non eccedente quello strettamente necessario all'espletamento dei compiti affidatigli.

 

          Art. 8. Piano di riparto delle spese consortili.

     Il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi.

     Il piano di riparto è sottoposto al visto di legittimità di cui all'art. 63, comma secondo, delle norme approvate con il regio decreto sopracitato.

     Qualora il piano di riparto tra i consorziati delle somme anticipate ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, non sia compilato entro sei mesi dalla data di collaudo delle opere, vi provvede in via surrogatoria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nominando un apposito commissario.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ad istituti di credito il compito di curare il ricupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

          Art. 9. Bilanci consortili.

     I bilanci preventivi e consuntivi dei Consorzi di bonifica sono redatti sulla base dello schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     I bilanci suddetti debbono essere comunicati al Ministero predetto, quando questo lo prescriva.

 

          Art. 10. Ricorsi.

     Contro le deliberazioni degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

Capo III

PROCEDURE

 

          Art. 11. Esecuzione dei lavori.

     Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere ai Consorzi di bonifica di esperire una gara per l'appalto dei lavori tra ditte, da essi ritenute particolarmente idonee alle speciali categorie di opere da eseguire, scelte fra ditte di provata capacità. L'elenco delle ditte è comunicato per il parere al competente Ufficio del genio civile.

     L'Ufficio del genio civile ha facoltà di inviare un proprio rappresentante ad assistere alle gare.

 

Capo IV

ASSISTENZA AI CONSORZIATI

 

          Art. 12. Assistenza ai consorziati.

     I Consorzi di bonifica possono assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nelle procedure per il conseguimento delle provvidenze statali.

     Possono, inoltre, realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria nell'ambito delle disposizioni vigenti.

     Le suddette attività possono essere svolte dai Consorzi di bonifica a favore dei consorziati singoli od associati.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 13. Tutela e vigilanza.

     Restano fermi i poteri di tutela e di vigilanza sui Consorzi attribuiti alla pubblica Amministrazione delle norme sulla bonifica integrale approvate con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

     Restano ferme altresì le competenze dei Consorzi contemplate dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 14. Disposizioni finali.

     Sono abrogate le norme non compatibili con le disposizioni del presente decreto.

     La tabella A di cui all'art. 1 del presente decreto è firmata d'ordine nostro dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

TABELLA A

 

Scaglioni di contribuenza

VOTI

Aliquote di decrescenza

da 1 M

a 40M (1)

Voti

 

 

 

 

0,90

ogni

M

fino

a 80M

"

36

sui primi

40M +

voti

0,80

"

M

succes.

"

" 150M

"

68

"

80M +

"

0,60

"

"

"

"

" 260M

"

110

"

150M +

"

0,40

"

"

"

"

" 420M

"

154

"

260M +

"

0,20

"

"

"

"

" 640M

"

186

"

420M +

"

0,10

"

"

"

oltre

"640M

"

208

"

640M +

"

0,05

"

"

"

(1) M = contributo minimo per aver diritto a un voto.