§ 30.1.15 – L. 2 giugno 1961, n. 454.
Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:02/06/1961
Numero:454


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Piano quinquennale.
Art. 3.  Direttive di intervento.
Art. 4.  Autorizzazione di spesa.
Art. 5.  Ricerche di mercato.
Art. 6.  Ricerca applicata e sperimentazione pratica.
Art. 7.  Attività dimostrativa ed assistenza tecnica.
Art. 8.  Contributi in conto capitale.
Art. 9.  Concorsi sui mutui.
Art. 10.  Contributi per le case di coltivatori diretti.
Art. 11.  Contributi per l'irrigazione.
Art. 12.  Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949.
Art. 13.  Contributi per opere di miglioramento in montagna.
Art. 14.  Miglioramento delle produzioni pregiate.
Art. 15.  Difesa delle piante dalle cause nemiche.
Art. 16.  Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico.
Art. 17.  Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico.
Art. 18.  Contributi per la meccanizzazione.
Art. 19.  Credito di conduzione.
Art. 20.  Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione.
Art. 21.  Organizzazione ed attrezzature di mercato.
Art. 22.  Irrigazione e bonifica.
Art. 23.  Opere pubbliche di bonifica montana.
Art. 24.  Nuove agevolazioni.
Art. 25.  Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità.
Art. 26.  Agevolazioni per l'esecuzione delle opere.
Art. 27.  Agevolazioni finanziarie.
Art. 28.  Agevolazioni tributarie.
Art. 29.  Modifiche all'art. 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale.
Art. 30.  Valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma.
Art. 31.  Delega in materia di Consorzi di bonifica.
Art. 32.  Delega in materia di Enti di colonizzazione.
Art. 33.  Autorizzazione di spesa.
Art. 34.  Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui.
Art. 35.  Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agrario agevolato.
Art. 36.  Fondo interbancario di garanzia.
Art. 37.  Modifiche all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Art. 38.  Agevolazioni tributarie.
Art. 39.  Esenzione da bollo.
Art. 40.  Ripartizione territoriale della spesa.
Art. 41.  Spese generali.
Art. 42.  Variazioni compensative.
Art. 43.  Norme finanziarie.
Art. 44.  Norme finanziarie.
Art. 45.  Norme finanziarie.
Art. 46.  Norme finanziarie.
Art. 47.  Norme finanziarie.
Art. 48.  Definizione di coltivatore diretto, di piccola e media azienda.
Art. 49.  Relazione annua.
Art. 50.  Disposizioni transitorie per i mutui.


§ 30.1.15 – L. 2 giugno 1961, n. 454. [1]

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(G.U. 10 giugno 1961, n. 141, S.O.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

FINALITA' E DIRETTIVE D'INTERVENTO

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     E' autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni colturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

     Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sarà attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.

 

          Art. 2. Piano quinquennale.

     In relazione alle finalità che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'art. 1 ed in conformità alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'art. 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:

     istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;

     potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;

     incrementare l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;

     promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone mezzadrili, in quelle depresse e nelle aziende familiari, nonchè a sviluppare la pratica irrigua, la viabilità minore e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;

     realizzare un più elevato grado di occupazione agricola, in rapporto alla distribuzione della forza di lavoro agricola nel territorio nazionale e all'andamento dell'occupazione;

     intensificare l'attività di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;

     agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;

     accrescere la meccanizzazione rendendola accessibile, in particolare, alle piccole aziende;

     promuovere, mediante adeguate incentivazioni ed interventi, il consolidamento ed il massimo sviluppo della cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico;

     ridurre i costi di esercizio anche mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attività, di trasformazione;

     valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonchè a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.

     Nell'ambito delle finalità del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è altresì autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonchè quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprietà contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.

 

          Art. 3. Direttive di intervento.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura ed il Comitato interministeriale della ricostruzione, ed interpellate le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in conformità alle finalità di cui al precedente art. 2, i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi previsti negli articoli seguenti.

     I criteri suddetti potranno essere annualmente riesaminati, con le stesse norme di cui al comma precedente, in base alle risultanze della relazione annuale al Parlamento di cui al successivo art. 49, ed a particolari esigenze economico-sociali eventualmente manifestatesi.

     Con le stesse modalità di cui al primo comma, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina annualmente le ulteriori direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'art. 2, avuto riguardo alle situazioni regionali.

     Il Consiglio superiore sentirà il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrati dai rappresentanti degli uffici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione e della sanità, nonchè da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.

     I Comitati esprimono il loro parere sui criteri di applicazione, nella regione, delle direttive di cui al primo comma e, per ciascun territorio agrario omogeneo della regione medesima, sull'ordine di priorità degli interventi dello Stato in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali del territorio.

     Ove i Comitati non esprimano il parere entro due mesi dalla richiesta, il Consiglio superiore provvede senz'altro alle incombenze di sua competenza.

 

Capo II

CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

 

          Art. 4. Autorizzazione di spesa.

     Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura è concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.

 

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO

DELLA PRODUTTIVITÀ IN AGRICOLTURA

 

Capo I

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE, LA DIMOSTRAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA

 

          Art. 5. Ricerche di mercato.

     E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli imprenditori agricoli adeguate informazioni sull'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonchè per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.

 

          Art. 6. Ricerca applicata e sperimentazione pratica.

     E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di consentire l'erogazione di contributi e spese per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria e forestale a fini applicativi, anche agevolando la costituzione di aziende agricole dimostrative, per la concessione di borse di studio e per dotare le stazioni agrarie e di silvicoltura di campi sperimentali di prova, di edifici e di attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti, nonchè per diffondere i risultati della sperimentazione.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di Istituti di sperimentazione, anche a carattere nazionale, per grandi settori di attività agricola, zootecnica e forestale, nonchè per la trasformazione, anche mediante assorbimento, delle attuali stazioni sperimentali agrarie in Istituti specializzati o nazionali. La creazione e la trasformazione anzidette saranno disposte tenendo conto dei princìpi generali informatori della materia. Con i compiti dei nuovi Istituti nazionali saranno coordinati quelli delle Stazioni sperimentali agrarie non trasformate, di cui potranno modificarsi, all'occorrenza, le denominazioni. Gli Istituti e le Stazioni avranno sede nelle zone dove è prevalente l'esercizio di attività corrispondenti al settore oggetto dei rispettivi specifici compiti di ricerca. Le spese occorrenti per l'attuazione di tale riforma graveranno sugli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e sulle ordinarie disponibilità di bilancio per la sperimentazione agraria.

     Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

 

          Art. 7. Attività dimostrativa ed assistenza tecnica.

     E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonchè le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attività svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.

 

Capo II

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO

E L'AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE

 

Sezione I

CONTRIBUTI E MUTUI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

 

          Art. 8. Contributi in conto capitale.

     E' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale ai termini del presente articolo e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le opere da eseguire in aziende di collina ricadenti in territori a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o quando si tratti di opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale anche per la occupazione di mano d'opera, nonchè di interventi per il riattamento, l'ampliamento ed il completamento dei fabbricati rurali, i limiti del sussidio statale previsti dal primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere elevati fino al 38 per cento e al 43 per cento della spesa. Nelle predette ipotesi, a favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, singoli o associati e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale può essere elevato fino al 50 per cento della spesa. Nella stessa misura fino al 50 per cento sono sussidiabili gli interventi riguardanti le case di abitazione di proprietà dei coltivatori diretti piccoli proprietari o enfiteuti nei centri abitati, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e non abbia altra abitazione sul fondo.

     Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione e i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento di motori, di uso agricolo o domestico, o per la illuminazione di case rurali singole o raggruppate, ancorchè ricadenti in territori non classificati territori di bonifica integrale e di bonifica montana, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere concessi sussidi nella spesa sino al 75 per cento e per i territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, sino all'87,50 per cento, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 7 del citato regio decreto.

     Ai benefici di cui al comma precedente, sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residenti, anche in borgate rurali, in un raggio non superiore ad un chilometro o, quando trattasi di territori classificati montani, ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, in un raggio non superiore a 1.500 metri, ovvero residenti su una superficie equivalente. In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 50 per cento, o del 60 per cento se trattasi di opere da eseguire nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o in territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, salve le disposizioni vigenti più favorevoli.

     Nei limiti dello stanziamento suddetto potranno inoltre essere concessi premi fino al 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile in favore dei proprietari che eseguano opere dirette al miglioramento igienico e ricettivo delle case rurali destinate ad abitazioni di affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli in genere, nonchè in favore dei coltivatori diretti che eseguono tali opere per le proprie abitazioni.

 

          Art. 9. Concorsi sui mutui.

     Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilità di concorso statale esistenti è stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente art. 8, nella misura del 3 per cento.

     Tali misure - che si applicano anche per il periodo di preammortamento - sono rispettivamente ridotte al 3,50 per cento e al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50 per cento si applica, in ogni caso alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo è calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo art. 34.

     E' autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94; 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.

 

          Art. 10. Contributi per le case di coltivatori diretti.

     E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi.

 

          Art. 11. Contributi per l'irrigazione.

     Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117.

     Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando alla irrigazione è interessata una pluralità di aziende contadine o quando nella pluralità delle aziende interessate vi siano anche aziende non contadine, sempre che la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non sia superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, può essere elevato fino al 65 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente art. 8 nonchè in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ove la superficie irrigabile delle aziende non contadine superi il limite indicato, il contributo spettante alle aziende contadine verrà concesso fino ai limiti massimi indicati nel medesimo comma.

 

          Art. 12. Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949.

     Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, è prorogato al 30 giugno 1969.

     La durata dell'ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'art. 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, è elevata, rispettivamente, a 8 e 20 anni per i mutui stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

     Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'art. 7 della stessa legge.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestiti di cui all'art. 5, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine agricole non prodotte in Italia.

     Sono considerate macchine agricole, oltre quelle specificate nell'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, le attrezzature per il condizionamento e la vendita dei prodotti lavorati ove trattisi di impianti collettivi gestiti dagli enti indicati alla lettera b) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e successive modificazioni.

 

          Art. 13. Contributi per opere di miglioramento in montagna.

     E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiori aliquote previste dalla presente legge.

 

Sezione II

CONTRIBUTI E MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO

DELLE PRODUZIONI, PER LA ZOOTECNIA E LA MECCANIZZAZIONE

 

          Art. 14. Miglioramento delle produzioni pregiate.

     E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'attuazione di iniziative nonchè per la concessione, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, di sussidi nella misura di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola.

     I contributi saranno concessi di preferenza per il reinnesto con varietà pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti e olivastri sparsi, per potature straordinarie di miglioramento e per attrezzature di raccolta negli oliveti, nonchè per l'impianto di vivai da parte di enti di colonizzazione, di agricoltori associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

 

          Art. 15. Difesa delle piante dalle cause nemiche.

     E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonchè per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.

 

          Art. 16. Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico.

     Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno concedere ad aziende agricole singole od associate per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione colturale normalmente ad esse connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

     a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine;

     b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-63; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1.500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968-69;

     per il limite d'impegno di cui alla lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio 1961-62; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80.

     Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo, effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, è stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento.

     Il concorso dello Stato per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 34, sarà corrisposto in semestralità o annualità anticipate; e sull'importo attribuito a ciascun Istituto od Ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima prevista dal quarto comma dell'art. 19.

     Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni.

     Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

     La concessione dei prestiti e mutui è subordinata alla dichiarazione di congruità della spesa e di rispondenza tecnico-economica degli acquisti e dei lavori all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, da rilasciarsi dall'Ispettorato competente, ai sensi del successivo art. 35, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi.

     Per importi di spesa preventivata superiori ai 30 milioni provvede l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, su nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 17. Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico.

     E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, sia per la concessione di contributi, con priorità alle piccole e medie aziende, alle loro cooperative ed ai consorzi, nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile - salva la maggiore aliquota prevista dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 - per l'acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento, sia per tutte le altre iniziative previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Sono anche ammissibili a contributo le opere ed attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento e gli acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli.

     Il concorso sui prestiti e sui mutui, e la concessione dei contributi da parte dello Stato di cui al presente articolo ed al precedente art. 16 possono essere richiesti anche dai mezzadri e coloni per le iniziative di loro competenza, nei limiti delle aliquote ad essi spettanti.

     L'importo dei contributi per l'acquisto di bestiame di cui al primo comma, concessi ad imprese a condizione associata, dovrà essere detratto, ai fini della iscrizione sul conto stalla, dalla spesa sostenuta.

 

          Art. 18. Contributi per la meccanizzazione.

     Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35 per cento nei territori indicati al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

     La concessione del sussidio è subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.

     Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 [2].

     Al fine di assicurare la meccanizzazione delle operazioni colturali e di incrementare la trasformazione delle aziende è altresì autorizzata, a favore delle aziende agricole non previste dal primo comma del presente articolo, la spesa di lire 4 miliardi 250 milioni, in ragione di lire 850 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per contributi per l'acquisto di macchine motrici o operatrici e attrezzature annesse nella misura massima del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     I contributi di cui al presente articolo possono essere accordati anche ad agricoltori, singoli od associati, che per gli stessi acquisti abbiano beneficiato di prestiti quinquennali di esercizio a termini del capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949. I contributi saranno, in tal caso, ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale, della differenza tra le rate di ammortamento costante, calcolate al tasso del 7 per cento, e quelle dovute dalle ditte prestatarie, calcolate al tasso effettivamente a loro carico.

     Nella determinazione delle tariffe per l'uso delle macchine acquistate da imprese a conduzione associata col contributo di cui ai precedenti commi, viene tenuto conto del minor costo effettivo rappresentato dal godimento del predetto contributo.

 

Capo III

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'AUTORIZZAZIONE AZIENDALE

 

          Art. 19. Credito di conduzione.

     E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di prestiti di conduzione ai termini dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3 per cento, a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, di mezzadri, coloni, compartecipanti, di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione e di cooperative agricole.

     Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'Istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

     Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

     L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

     Per le cambiali agrarie rilasciate per le operazioni contratte ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione.

 

Capo IV

PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE

DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

 

          Art. 20. Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione.

     Per la concessione di sussidi ai termini dell'art. 8 e dell'art. 13 della presente legge, a favore di cooperative, di enti di colonizzazione quando i produttori agricoli delle rispettive circoscrizioni non siano costituiti in cooperative, di consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario quando i produttori agricoli delle rispettive zone non siano costituiti in cooperative, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti compresi i macelli, nonchè i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici e di altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65.

     Per gli impianti di cui al precedente comma può essere altresì concesso il concorso dello Stato sui mutui contratti con gli istituti di credito agrario, ovvero possono essere concessi mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione dello Stato, a termini della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

     I mutui predetti potranno commisurarsi sino alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ed il sussidio in conto capitale e, qualora siano assistiti dal concorso dello Stato, il concorso stesso cessa a far tempo dalla data dell'eventuale estinzione anticipata dell'operazione.

     Nella concessione dei benefici di cui ai precedenti commi saranno preferite, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, le cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a svolgere e favorire attività intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi, l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento pratico per giovani che intendono dedicarsi all'attività cooperativa, l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realizzare od a consolidare iniziative associative, specie in zone dove prevale la piccola impresa. Per l'attuazione di tali compiti è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

     Gli impianti e le attrezzature realizzati da organismi non cooperativi usufruendo dei benefici e delle agevolazioni previste nel presente articolo possono essere trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona che vengano a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime, che siano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi.

     Nella determinazione del corrispettivo del trasferimento in proprietà o in gestione si terrà conto dei benefici concessi a norma del presente articolo. Gli atti di trasferimento sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 21. Organizzazione ed attrezzature di mercato.

     Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

     Tale somma sarà erogata:

     per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonchè per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione; nel primo caso il contributo non può superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito e per la durata di un anno, e sarà stabilito in relazione all'effettivo costo del denaro, alla natura del prodotto ed alle condizioni di mercato; nel secondo caso il contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa complessiva di gestione;

     per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli e, ove sia possibile, in maniera da assicurare la partecipazione dei produttori conferenti; nonchè per spese occorrenti all'organizzazione del mercato ed all'assistenza e al coordinamento dell'attività dei suddetti enti ed associazioni di produttori agricoli.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e commercio saranno fissate le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.

 

Titolo III

PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA,

L'IRRIGAZIONE E LA COLONIZZAZIONE

 

Capo I

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

 

          Art. 22. Irrigazione e bonifica.

     E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui ed alla diretta utilizzazione delle acque.

     Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087, e dal presente articolo.

 

          Art. 23. Opere pubbliche di bonifica montana.

     E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

 

Capo II

NORME PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

 

          Art. 24. Nuove agevolazioni.

     Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.

     La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 25 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

 

          Art. 25. Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità.

     Con il provvedimento di approvazione del progetto può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, anche prima dell'approvazione del piano di trasformazione, purchè le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende.

     Le opere suddette nonchè le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilità ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende.

     La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

 

          Art. 26. Agevolazioni per l'esecuzione delle opere.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale. Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprietà privata ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.

     Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere la esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario.

     Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.

 

Capo III

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLA PROPRIETA' CONTADINA

 

          Art. 27. Agevolazioni finanziarie.

     Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è autorizzata la spesa di:

     lire 8 miliardi, in ragione di lire 1.600 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale, nella misura prevista dal secondo comma del precedente art. 8, per la esecuzione delle opere di cui all'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;

     lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni e di case di abitazione ai sensi dell'art. 5 della legge 1° febbraio 1956, n. 53;

     lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

     E' autorizzato il limite di impegno di lire 600 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le annualità relative saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 600 milioni nel 1960-61; 1.200 milioni nel 1961-62; 1.800 milioni nel 1962-63; 2.400 milioni nel 1963-64; 3.000 milioni dal 1964-65 al 1989-90; 2.400 milioni nel 1990-91; 1.800 milioni nel 1991-92, 1.200 milioni nel 1992-93; e 600 milioni nel 1993-94.

     Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, da porsi a carico dei beneficiari, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura del 2 per cento per gli acquisti effettuati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 [3].

     Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'art. 34 della presente legge, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

     Il tasso di interesse sul debito, sia nel caso di terreni venduti nello stesso quinquennio dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, sia nel caso di terreni assegnati dagli Enti di riforma fondiaria, sia nel caso di terreni assegnati dall'Ente nazionale per le Tre Venezie ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 240, non può superare il limite massimo del 2 per cento.

     Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, n. 53, e nelle leggi successive, sono prorogate al 30 giugno 1965 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.

 

          Art. 28. Agevolazioni tributarie.

     Oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dall'articolo precedente, sono concesse le seguenti agevolazioni.

     Le imposte, sovrimposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100, 31 dicembre 1947, n. 1629, 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 31 marzo 1955, n. 240, nonchè della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il periodo di esenzione decorre dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 1° gennaio successivo alla data della assegnazione o dell'acquisto, se posteriori.

     Per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per quelli indicati al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, la durata della esenzione prevista dal secondo comma del presente articolo è elevata ad otto anni.

     Per godere dei benefici di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno produrre al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette apposita domanda in carta libera corredata dalla copia autentica, pure in carta libera, del contratto di acquisto o di assegnazione. Tale domanda deve essere proposta entro 90 giorni dalla data di acquisto o di assegnazione: se l'acquisto o l'assegnazione sono antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni da questa ultima data.

     Se la domanda è prodotta tardivamente, l'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

     L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.

     Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonchè le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle copie relative inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e l'arrotondamento o accorpamento dei terreni montani, sono esenti dalla imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a metà.

     I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

     L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, fatti ai sensi delle vigenti leggi, è dovuta nella misura fissa di lire 500.

 

          Art. 29. Modifiche all'art. 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale. [4]

     Tra i materiali esenti dall'imposta di consumo, ai sensi dell'art. 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonché quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti.

 

          Art. 30. Valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma.

     E' autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 15 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.

     Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e vengono erogate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'art. 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

     Per esse non sono consentite le operazioni di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, e all'art. 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

     Per l'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attività degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.

 

Capo IV

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEI CONSORZI

DI BONIFICA E DEGLI ENTI DI COLONIZZAZIONE

 

          Art. 31. Delega in materia di Consorzi di bonifica.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti princìpi e criteri:

     a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica;

     b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonchè realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;

     c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei Consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;

     d) determinare i poteri della pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.

     Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

 

          Art. 32. Delega in materia di Enti di colonizzazione.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

     I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalità relative in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:

     1) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;

     2) assistendo e coadiuvando le singole aziende nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

     3) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;

     4) svolgendo, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività di assistenza tecnica, economica e sociale;

     5) promuovendo ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti;

     6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.

     I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al precedente articolo, anche le attività dei consorzi di cui all'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

     Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

     I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalità di cui al presente articolo e tenute presenti altresì le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.

     Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.

 

Titolo IV

NUOVI APPORTI ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA

DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

 

          Art. 33. Autorizzazione di spesa.

     E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.

     La dotazione di cui al comma precedente sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'art. 40, ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 34. Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui.

     Il concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma - al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle - e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge.

     Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.

     Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l'Istituto potrà provvedere mediante polizza di assicurazione.

 

          Art. 35. Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agrario agevolato.

     Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979.

     Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori dipartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 28 della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventiva fino a 10 milioni.

     Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per la approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'art. 12 della presente legge.

     Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.

     I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

     I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

     Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'art. 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e dipartimentali forestali, è autorizzato a disporre la emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

     Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

 

          Art. 36. Fondo interbancario di garanzia. [5]

 

          Art. 37. Modifiche all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, art. 59, commi 3°, 7° e 8°, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggiore beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 38. Agevolazioni tributarie.

     L'iscrizione dei piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune prescritta dall'art. 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, e quella prevista dall'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta eccezione per i diritti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

 

          Art. 39. Esenzione da bollo.

     Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.

 

          Art. 40. Ripartizione territoriale della spesa.

     Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento.

     Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

     A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle regioni stesse.

     Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente art. 3, è dato dai competenti organi regionali.

 

          Art. 41. Spese generali.

     E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

 

          Art. 42. Variazioni compensative.

     Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

          Art. 43. Norme finanziarie.

     Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9, 16 e 27, secondo comma, della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 44. Norme finanziarie.

     Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

 

          Art. 45. Norme finanziarie.

     I mutui di cui al precedente art. 44, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 46. Norme finanziarie.

     Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

 

          Art. 47. Norme finanziarie.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 48. Definizione di coltivatore diretto, di piccola e media azienda.

     Ai fini della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 949, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, sono da considerare:

     a) coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;

     b) piccole aziende quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame richiedono non più di 1500 giornate lavorative annue;

     c) medie aziende quelle che, oltrepassando i limiti d'impiego di manodopera sopra indicati, sono iscritte per un ammontare complessivo risultante dalla somma del reddito imponibile dominicale e del reddito imponibile agrario, determinati in base alla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 80.000 annue.

     Al riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto, di piccola e media azienda di cui al comma precedente, provvede l'organo competente alla concessione delle provvidenze contributive e creditizie, salvo quanto previsto all'art. 19 circa le speciali attribuzioni demandate agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario.

 

          Art. 49. Relazione annua.

     In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

     Gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura presenteranno annualmente ai comitati regionali di cui all'art. 3 una relazione sugli interventi effettuati dagli organi competenti in applicazione della presente legge, indicando, per ciascun settore di intervento e categoria d'aziende, gli investimenti provocati ed i relativi contributi.

     I dati di cui al precedente comma saranno successivamente pubblicati, per la durata di giorni quindici, negli Albi degli Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la parte riguardante le rispettive circoscrizioni.

 

          Art. 50. Disposizioni transitorie per i mutui.

     Per i mutui di cui agli articoli 9 e 27, quarto comma, della presente legge, stipulati dal 1° luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della legge stessa, ammessi o ritenuti ammissibili al concorso dello Stato, il concorso stesso potrà ragguagliarsi alla differenza tra la rata d'ammortamento calcolata in base alle condizioni contrattuali e quella calcolata in base ai tassi di favore previsti dai citati articoli.

     Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente art. 12, stipulati dal 1° luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento potrà essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni.


[1] Per le proroghe delle disposizioni della presente legge concernenti agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, vedi l'art. 26 della L. 26 maggio 1965, n. 590, l'art. 25 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, l'art. 1 della L. 10 agosto 1988, n. 349, l'art. 70 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, l'art. 4 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 10 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[2] L'autorizzazione di cui al presente comma è stata aumentata di lire 8 miliardi dall'art. 3 della L. 2 novembre 1964, n. 1132.

[3] Il tasso di cui al presente comma è stato ridotto all'1 per cento per effetto dell'art. 26 della L. 26 maggio 1965, n. 590.

[4] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 13 giugno 1964, n. 486.

[5] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.