§ 63.1.2 - D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121.
Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale o delle Isole


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:05/03/1948
Numero:121


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna e nei territori dei Comuni [...]
Art. 2.      A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei limiti sottoindicati:
Art. 3.      Sul limite di L. 3.900.000.000 di cui al n. 1 del precedente art. 2 graverà la spesa di L. 2.000.000.000 per contributi straordinari all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali [...]
Art. 4.      Sul limite di L. 6.500.000.000 fissato col precedente art. 2, n. 3, graveranno fino alla concorrenza di L. 700.000.000 le spese per l'esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per [...]
Art. 5.      Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al n. 7 dell'art. 2 possono essere assunti impegni fino [...]
Art. 6.      Il Ministero dei lavori pubblici può, sul limite di spesa di cui al n. 4 del precedente art. 2, concedere il contributo di lire 10.000.000 per la riparazione dei danni di guerra alla "Cassa [...]
Art. 7.      Salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende [...]
Art. 8.      Limitatamente alle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11, per i lavori di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà [...]
Art. 9.      E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.
Art. 10.      Per l'esecuzione, nei territori di cui all'art. 1 ed in Sicilia, di opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato e Ispettorato generale della motorizzazione civile [...]
Art. 11.      Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito in Sicilia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e [...]
Art. 12.      Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, comprese quelle di irrigazione in Sicilia, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000, di cui L. 5.000.000.000 per [...]
Art. 13.      Per gli scopi di cui ai due precedenti articoli è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 2.000.000.000.
Art. 14.      Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, si procederà di intesa con la Regione siciliana.
Art. 15.      Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenenti disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, sono [...]
Art. 16.      Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli enti pubblici di assistenza, previste dal presente decreto, si [...]
Art. 17.      I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 18.      Con decreti del Ministro per il Tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai capitoli degli stati di previsione [...]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 63.1.2 - D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121.

Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale o delle Isole

(G.U. 16 marzo 1948, n. 63)

 

Titolo I

OPERE VARIE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI

PUBBLICI NELLE REGIONI ABRUZZI, MOLISE, CAMPANIA,

PUGLIE, BASILICATA, CALABRIA E SARDEGNA

 

     Art. 1.

     Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, nonchè dell'Isola d'Elba, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, è autorizzata la spesa di L. 18.000.000.000.

     Detta spesa sarà iscritta per L. 6.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per L. 12.000.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

 

          Art. 2.

     A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei limiti sottoindicati:

     1) per opere stradali L. 3.900.000.000

     2) per opere marittime " 5.000.000.000

     3) per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie " 6.500.000.000

     4) per la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di assistenza e beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche a norma del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 " 500.000.000

     5) per la costruzione ed il completamento di edifici scolastici " 1.000.000.000

     6) per opere di consolidamento di abitati " 100.000.000

     7) per la concessione del concorso dello Stato per la costruzione di case popolari a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600 " 1.000.000.000

 

          Art. 3.

     Sul limite di L. 3.900.000.000 di cui al n. 1 del precedente art. 2 graverà la spesa di L. 2.000.000.000 per contributi straordinari all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.

 

          Art. 4.

     Sul limite di L. 6.500.000.000 fissato col precedente art. 2, n. 3, graveranno fino alla concorrenza di L. 700.000.000 le spese per l'esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese concernenti il completamento ed il miglioramento della rete principale dell'acquedotto pugliese e delle relative diramazioni, nonchè la costruzione della nuova diramazione per il comune di Orsara di Puglia.

     Entro il limite suddetto, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

     Sul predetto fondo di L. 6.500.000.000 possono altresì essere assunti impegni, fino al limite di L. 265.000.000, per il finanziamento, a totale carico dello Stato, delle opere di completamento necessarie per il ripristino degli impianti dell'Ente autonomo Volturno danneggiati da azioni belliche.

 

          Art. 5.

     Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al n. 7 dell'art. 2 possono essere assunti impegni fino al limite di L. 30.000.000.

 

          Art. 6.

     Il Ministero dei lavori pubblici può, sul limite di spesa di cui al n. 4 del precedente art. 2, concedere il contributo di lire 10.000.000 per la riparazione dei danni di guerra alla "Cassa portuale" di Bari, rimanendo escluso ogni altro contributo che possa spettare a termini di legge.

     I relativi lavori saranno eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici.

 

Titolo II

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA, DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

E DI IRRIGAZIONE NELLE REGIONI ABRUZZI E MOLISE,

CAMPANIA, PUGLIE, BASILICATA, CALABRIA E SARDEGNA

 

          Art. 7.

     Salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole nelle regioni e territori di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 17.000.000.000 cosi ripartiti:

     a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani, L. 10.000.000.000;

     b) per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici, L. 500.000.000;

     c) per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione, lire 4.500.000.000;

     d) per la concessione dei sussidi nelle spese di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, di cui al successivo art. 8, lire 1.000.000.000;

     e) per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e per le spese, relative all'assistenza tecnica e alla vigilanza di cui all'art. 11 del decreto stesso, L. 500.000.000;

     f) per apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per l'acquisto, trasformazione e lottizzazione di terreni per la costituzione della piccola proprietà contadina, di cui al successivo art. 9, L. 500.000.000.

     Sul fondo di cui alla precedente lettera a) L. 500.000.000 sono destinate all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Sicilia.

     La spesa di L. 17.000.000.000 di cui sopra sarà iscritta per lire 5.500.000.000 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1947-48, delle quali L. 500.000.000 per opere pubbliche di bonifica in Sicilia e per L. 11.500.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

 

          Art. 8.

     Limitatamente alle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11, per i lavori di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere sussidi fino al 50% della spesa e per un importo complessivo di sussidi fino alla somma di L. 1.000.000.000 di cui alla lettera d) dall'art. 7.

 

          Art. 9.

     E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.

     La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.

     Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.

 

Titolo III

OPERE FERROVIARIE A CURA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

 

          Art. 10.

     Per l'esecuzione, nei territori di cui all'art. 1 ed in Sicilia, di opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato e Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è autorizzata, la spesa di L. 2.000.000.000.

     (Omissis) [1].

 

Titolo IV

OPERE PUBBLICHE VARIE E OPERE PUBBLICHE

DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO,

COMPRESE LE IRRIGAZIONI IN SICILIA

 

          Art. 11.

     Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito in Sicilia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, nonchè per la concessione di sussidi a norma del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, sull'alloggio dei senza tetto, è autorizzata la spesa di L. 11.200.000.000.

     Per la concessione del concorso dello Stato nella spesa di costruzione di case popolari in Sicilia a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

     Le somme di cui ai precedenti comma saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 3.438.000.000 nell'esercizio 1947-48, per L. 5.000.000.000 nell'esercizio 1948-1949 e per L. 3.562.000.000 nell'esercizio 1949-50.

     Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere assunti impegni fino al limite di L. 24.000.000.

 

          Art. 12.

     Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, comprese quelle di irrigazione in Sicilia, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000, di cui L. 5.000.000.000 per opere pubbliche di bonifica e di L. 1.000.000.000 per quelle di miglioramento fondiario.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1947-48, per L. 3.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1949-50.

 

          Art. 13.

     Per gli scopi di cui ai due precedenti articoli è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 2.000.000.000.

     Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'attribuzione di questa spesa ai singoli gruppi di opere e la fissazione dei limiti di impegno relativi saranno determinati con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro.

     Sul fondo di L. 2.000.000.000 di cui al prima comma del presente articolo possono essere assunti impegni fino al limite di L. 562.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento per gli alloggi popolari per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia, di cui alla legge 23 gennaio 1941, n. 113, nonchè per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità nei villaggi e sobborghi per gli zolfatari in Sicilia di cui alla legge 30 marzo 1941, n. 480.

     Al lavori di completamento degli alloggi predetti si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, e successive modificazioni.

     La indicata spesa complessiva di L. 2.000.000.000 sarà iscritta per L. 562.000.000 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1947-48 e per le residue L. 1.438.000.000 nei competenti stati di previsione dello stesso Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1949-50.

 

          Art. 14.

     Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, si procederà di intesa con la Regione siciliana.

     In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, sarà tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

 

Titolo V

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIALIZZAZIONE

NELLE REGIONI E TERRITORI DI CUI AI TITOLI I E IV

 

          Art. 15.

     Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenenti disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 9. - Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'art. 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente sino al complessivo importo rispettivamente di L. 6.200.000.000, di L. 3.000.000.000 e di L. 800.000.000.

     Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, di cui L. 6.200.000.000 per il Banco di Napoli, L. 3.000.000.000 per il Banco di Sicilia e di lire 800.000.000 per il Banco di Sardegna, fondi che potranno essere utilizzati per la concessione di operazioni di credito previste dal prima comma del presente articolo.

     Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, ed al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni".

Art. 10. - Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per una durata massima di dieci anni.

     La perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo, nella misura del 70% della perdita stessa. Il residuo del 30% è a carico del conto economico delle tre Sezioni.

     La somma di L. 10.000.000.000 per la costituzione dei fondi di garanzia di cui all'art. 9, è intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate eguali di cinque miliardi ciascuna, rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 e viene ripartita alle tre Sezioni in proporzione delle assegnazioni alle stesse spettanti a norma di detto articolo.

     Le modalitá per la concessione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo nonchè i termini e le condizioni per la restituzione, da parte delle tre Sezioni, delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato, a norma del comma precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio".

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 16.

     Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli enti pubblici di assistenza, previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia previsto un trattamento più favorevole da leggi speciali vigenti.

 

          Art. 17.

     I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 18.

     Con decreti del Ministro per il Tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti, nonchè alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Con gli stessi decreti, per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici, sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione delle opere di propria competenza.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1948, n. 1482.