§ 52.1.16 – D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 649.
Emendamenti al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:29/05/1947
Numero:649


Sommario
Art. 1.      Il 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 35, è modificato come appresso
Art. 2.      L'art. 6 del citato decreto legislativo Presidenziale è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 7 del citato decreto legislativo Presidenziale è sostituito dal seguente
Art. 3 bis. 


§ 52.1.16 – D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 649. [1]

Emendamenti al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

(G.U. 22 luglio 1947, n. 165).

 

     Art. 1.

     Il 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 35, è modificato come appresso:

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2.

     L'art. 6 del citato decreto legislativo Presidenziale è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

 

          Art. 3.

     L'art. 7 del citato decreto legislativo Presidenziale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3 bis. [4]

     Tutti i progetti implicanti ricostruzioni ex novo o riparazioni di notevole entità agli edifici di culto devastati dalla guerra sono sottoposti, ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell'arte sacra, all'esame preventivo della Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra cui spetta un rimborso di spese pari al 0,25 per cento dell'ammontare dei lavori da liquidare all'inizio dei lavori stessi per quelli da iniziare e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge per quelli iniziati.


[1] Ratificato, con modificazioni, dall'art. 2 della L. 10 agosto 1950, n. 784.

[2] Comma modificato dall'art. 2 della L. di ratifica 10 agosto 1950, n. 784.

[3] Comma modificato dall'art. 2 della L. di ratifica 10 agosto 1950, n. 784.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. di ratifica 10 agosto 1950, n. 784.